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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI EN
03-Terza Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 9.12.2020 e segnata dal N° di R.G.A.C. 13425/2020, promossa da e , entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Luigi BIGAGLI del Foro di Prato
-opponenti- contro iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la RT [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da CP_2 [...]
(nuova denominazione sociale assunta da CP_3 Parte_3 iscritta nell'Albo degli intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. dal 27.4.2016 al nr. 30), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco GAMBI del Foro di Firenze (come da procura allegata alla nota scritta depositata il 29.7.2024
-opposta-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare R.G. Es. immobiliare n. 383/2019
Conclusioni
Per gli opponenti (come da foglio pc del 2.1.2025): Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, e ferma la riserva d'appello formulata in atti,
Preliminarmente: 1) Revocare ex art. 177 cpc l'ordinanza del 31.5.2024 in relazione alla concessione della sanatoria ex art. 182 cpc alla parte opposta e pronunciare con sentenza definitiva il difetto di legittimazione sostanziale e processuale di e la nullità della procura da a CP_4 RT
e di tutti gli atti successivi del falsus procurator, ivi compreso l'atto di pignoramento e la CP_4 procedura esecutiva immobiliare r.g.e 383/2019 per i motivi esposti in atti. 2) In subordine accertare e dichiarare il mancato ottemperamento all'ordine del Tribunale di cui all'ordinanza del 29.5.2024 da parte di e la mancata regolarizzazione del difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di CP_4
e di e, per l'effetto dichiarare la nullità, improcedibilità dell'atto di CP_4 RT pignoramento e dell'esecuzione immobiliare r.g.e 383/2019; 3) Accertare e dichiarare la nullità della procura del 25.7.2024 del notaio rep. 6134 racc. 3612 conferita da Persona_1 RT
a per violazione dell'art. 1389 II comma c.c per i motivi esposti negli atti e verbali di Controparte_3 causa, e per indeterminatezza dell'oggetto con specifico riferimento alla mancata indicazione dei rapporti di credito a cui si riferisce, per il combinato disposto degli artt. 1346, 1324 e 1418 c.c., e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della comparsa di costituzione di , l'inefficacia del potere Controparte_3 di ratifica e il mancato ottemperamento all'ordinanza del G.I. Del 29.5.2024 con ogni conseguenza di legge. 4) Accertare e dichiarare la nullità della comparsa di costituzione di in proprio, e RT del potere di ratifica, per non essere la stessa società iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB , non potendo la stessa procedere in proprio al recupero di crediti cartolarizzati ai sensi dell'art. 2, co 3 e 6 della l.
130/1999, e per violazione dell'art. 2 , co 6 bis della L. 130/1999 non potendo un soggetto non iscritto svolgere l'attività di controllo di conformità alla legge e al prospetto informativo, e non potendo il rappresentato costituirsi in giudizio unitamente al rappresentante (Cass. 2923/1998), e, conseguentemente il mancato ottemperamento all'ordinanza del G.I. Del 29.5.2024 con ogni conseguenza di legge. 5)
Accertare e dichiarare la nullità delle procure alle liti conferite da e da Controparte_3 RT allegate alla comparsa del 29.7.2024. 6) Nella denegata ipotesi di ammissione delle costituzioni di
[...]
e di condannare alla refusione delle spese di lite da liquidare in CP_3 RT CP_4 favore del sottoscritto difensore antistatario. 7) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire
e/o della titolarità del diritto azionato in capo a per i motivi indicati in tutti gli scritti CP_1 CP_1 difensivi e verbali di causa. 8) Accertare e dichiarare che master servicer della contestata operazione di cartolarizzazione per cui è causa è e non per i motivi esposti nei propri CP_4 Controparte_3 scritti difensivi e verbali di causa, con tutte le conseguenze di legge;
9) Accertare e dichiarare in conseguenza della comparsa di costituzione di e della nullità della procura del Not. del Controparte_3 Per_1
25.7.24 allegata, la nullità della stessa cessione del 6.12.2017 per violazione dell'art. 2, comma 3 lettera
c) della L.130/1999 per i motivi esposti in atti. 10) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario in data 11/06/2012 ai rogiti del Notaio Rep. 35916, Fasc. 7863, Persona_2 registrato a Firenze il 12/06/2012 al n. 10997 serie 1T, per la somma di € 165.000,00, tra la allora
e i Sigg.ri e non Controparte_5 Parte_1 Parte_2 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per tutti i motivi meglio specificati in atti. 11)
Accertare la vessatorietà della clausola floor contenuta in contratto con tutte le conseguenze di legge, tenuto conto che, trattandosi di opzione finanziaria, non è stata osservata la normativa sugli strumenti finanziari per i motivi indicati in atti. 12) Accertare che la rata calcolata nel piano di ammortamento è errata per eccesso, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, con tutte le conseguenze di legge. 13) Accertare la natura usuraria del contratto di mutuo tenendo conto della penale per estinzione anticipata ovvero del tasso di mora effettivo, per le motivazioni esposte in atti con tutte le conseguenze di legge. 14) Accertare che il Taeg indicato in contratto è inferiore a quello effettivo, con applicazione conseguente del tasso sostitutivo, con tutte le conseguenze di legge;
15)
Accertare che l'utilizzo del parametro euribor è in violazione della normativa antitrust, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Luigi Bigagli antistatario. Con riserva di
2 agire in altro giudizio per la richiesta di danni subiti e subendi conseguenti all'esecuzione immobiliare n.
383/2019 R.E. Tribunale di Firenze.
Per (come da foglio di pc del 27.12.2024): Voglia l'Ecc.mo RT
Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - respingere tutte le domande proposte dagli opponenti attori;
- condannare i sig.ri e a rifondere Parte_1 Parte_2
e pagare a comparente le competenze e spese di giudizio. CP_1
Esposizione dei Fatti
Con atto di precetto notificato in data 25/27.05.2019, e RT per essa (con unico socio) ha intimato ad Controparte_6 Parte_1
e di pagare la somma complessiva di euro 152.962,58
[...] Parte_2
(oltre interessi dal 17.4.2019 al saldo, spese di notifica dell'atto di precetto e le spese e competenze legali), quale importo residuo ancora dovuto in restituzione di quanto ottenuto in virtù del contratto di mutuo ipotecario fondiario dell'11.6.2012 (Atto ai rogiti del Notaio
, Rep. 35916 – Fasc. 7863, registrato a Firenze il 12.6.2012 al Persona_2
n. 10.997 serie 1T, munito di formula esecutiva il 12.6.2012) stipulato dai sigg.ri con per la somma di Parte_1 Controparte_5 euro 165.000,oo.
I sigg.ri erano, difatti, inadempienti all'obbligo di pagamento delle Parte_1 rate scadute previste dal piano di ammortamento.
Deve darsi sin d'ora atto che Controparte_5 aveva ceduto pro soluto a proprio i crediti derivanti da facilitazioni RT creditizie erogate in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 2.1.1980 e il
31.3.2017, come da contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del
6.12.2017. aveva conferito, in relazione a tali crediti, a RT [...]
l'incarico di riscuotere i crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento Parte_3 con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni;
Parte_3
a sua volta, aveva conferito a quale
[...] Controparte_6 Parte_4
l'incarico di porre in essere, tra le altre, quelle di recupero, giudiziale o stragiudiziale, dei crediti oggetto della cessione.
Essendo rimasto infruttuoso l'atto di precetto, su istanza di RT con atto di pignoramento notificato in data 18/19.06.2019, sono stati sottoposti ad esecuzione i beni immobili (abitazione, negozio/bottega, laboratorio) descritti nell'atto di pignoramento, nella quota di ½ ciascuno, dando corso innanzi al Tribunale di Firenze all'esecuzione immobiliare N. 383/2019 R.G. Es. Imm.
Con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato il 30.9.2019 Parte_1
e hanno proposto opposizione all'esecuzione, sollevando le Parte_2
3 contestazioni che si tratteranno di seguito, chiedendo la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.: il G.E., con provvedimento depositato il 12.10.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Avverso il predetto provvedimento del G.E., e Parte_1 hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dando corso al Parte_2 giudizio iscritto al N. R.G. 11552/2020, poi respinto dal Collegio con ordinanza del
10.12.2020.
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC e Parte_1 hanno introdotto il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. per Parte_2 le stesse motivazioni di cui al ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c..
In particolare, gli attori hanno dedotto: a) l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c.; b) la natura vessatoria della clausola floor inserita nel contratto di mutuo;
c) l'errata formulazione del piano di ammortamento e l'indeterminatezza della rata;
d) il superamento del tasso soglia tenuto conto della penale per estinzione anticipata;
e) il superamento del tasso soglia tenuto conto del tasso di mora effettivo;
f) la mancata corrispondenza fra il Taeg indicato nel contratto ed il Taeg effettivo;
g) l'utilizzo del parametro Euribor in violazione della normativa in materia di concorrenza nel periodo 2005/2009.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.6.2021, si è costituita in giudizio quale procuratore di la quale ha CP_4 RT contestato specificamente le domande proposte dagli attori, chiedendone il rigetto.
In occasione della prima udienza tenutasi il 27.7.2021, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 13.5.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con decreto depositato il 17.5.2022, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio, in conseguenza della sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore degli attori opponenti, Avv. Luigi BIGAGLI.
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, gli attori hanno provveduto alla riassunzione del presente procedimento dinanzi all'intestato Tribunale.
Con ordinanza depositata in data 7.7.2023 è stata rigettata l'istanza degli attori con la quale era stata richiesta l'ammissione di C.T.U. contabile (avendo parte opposta controreplicato alle osservazioni tecniche del consulente di parte senza che parte opponente replicasse mediante n'integrazione della propria consulenza) per cui, ritenendo la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 2.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
4 Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.2.2024 gli attori opponenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2, comma 6, L. n. 130/1999, effettuando produzioni documentali, sostenendo che sia che CP_4 RT difetterebbero di valida rappresentanza processuale e sostanziale perché non iscritte all'Albo di cui all'art. 106 del T.UB.; con foglio di replica depositato in pari data a replicato all'eccezione sollevata dagli attori opponenti. RT
Con ordinanza riservata del 31.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.2.2024, è stato rilevato “…. il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di che ha agito in giudizio in qualità di procuratrice e mandataria di;
CP_4 CP_1
ASSEGNA termine perentorio a parte convenuta fino al 31 luglio 2024 per la sanatoria del difetto di rappresentanza secondo quanto indicato in motivazione; RINVIA la causa per la verifica all'udienza del
11.10.2024”.
Con comparsa depositata in data 29.7.2024, si è costituita RT in giudizio anche a mezzo del proprio procuratore e Controparte_7
(già , espressamente ratificando in toto l'operato di
[...] Parte_3 CP_4
facendo proprie tutte le deduzioni, produzioni, difese, eccezioni e domande proposte
[...]
e formulate dalla stessa nell'interesse, nome e conto di nel CP_4 RT presente giudizio.
Con ordinanza del 22.11.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 3.1.2025 per la precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte;
rassegnate le conclusioni all'udienza figurata del 3.1.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione deve essere respinta alla luce delle considerazioni di seguito illustrate.
In merito al difetto di valida rappresentanza sostanziale e processuale di CP_4
e di n quanto non iscritte all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
[...] RT
Soltanto con nota depositata in data 1.2.2024, gli opponenti hanno dedotto che e difettano di valida rappresentanza sostanziale e CP_4 RT processuale in quanto non iscritte all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. così come previsto dall'art. 2, comma 6, L. n. 130/1999 n. 130 in materia di cartolarizzazioni;
tale eccezione, tenendo conto del principio generale [“Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 9226 del 22.3.2022; Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19889 del
23.7.2019; Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 25478 del 21.9.2021] era già di per sé inammissibile.
5 Infatti, la questione posta non avrebbe potuto avere ingresso nel presente giudizio in quanto non è contenuta nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. dal quale deriva il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..
Ad ogni modo, in virtù del principio di economia processuale, la contestazione sollevata dagli attori opponenti risulta ad oggi infondata nel merito.
Invero, si è costituita in giudizio il 29.7.2024 (nel termine RT assegnatole dall'ordinanza del 31.5.2024) anche a mezzo della propria procuratrice e
[...] iscritta all'Albo ex art. 106 T.U.B. il 27.4.2016 con codice Controparte_7 meccanografico nr. 32590, ratificando l'operato di e facendo proprie tutte le CP_4 deduzioni, produzioni, difese, eccezioni e domande proposte e formulate dalla stessa nell'interesse, nome e conto di el presente giudizio. CP_4 RT
Pertanto, il difetto del potere rappresentativo è stato sanato ai sensi dell'art. 182
c.p.c. con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, determinando il ripristino della legalità dell'attività di riscossione e recupero del credito.
Inoltre, la III^ Sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 18/3/2024, n.
7243 Rv 670579-01 Presidente (ma v. anche Cass. nr. 10885 del 2015 RV 635698- Parte_5
01 e Cass. S.U. nr. 33719 del 2022 RV 666194-01) ha chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma
6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti esecutivi per la riscossione già compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Particolare importanza assume quanto affermato dalla Corte di Cassazione con il provvedimento del 17.5.2024 nr. 13749, adottato ex art. 363 bis c.p.c. (per effetto dell'ordinanza del 16 aprile 2024 del Tribunale di Brindisi) sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario o tra soggetti entrambi non iscritti e non qualificati, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria (se nullo o inefficace o disapplicabile).
6 La Corte di Cassazione, sebbene abbia ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi, ha richiamato due decisioni già dalla stessa emesse (la n. 4427 del
20.02.2024 e la n. 7243 del 18.03.2024), per cui ha escluso l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari da parte delle società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito.
Anche la Corte d'Appello di Firenze si è pronunziata sul punto aderendo a tali considerazioni con la sentenza nr.1622 del 25.09.2024, così come il Tribunale di Livorno con sentenza dell'8.11.2024 nr. 1130 e il Tribunale di Firenze, con sentenza nr. 3010 del
30.09.2024 (dott.ssa Principale) e anche con sentenza nr. 3700 del 26.11.2024 (dott.
Castagnini).
In relazione alla nullità della procura del 25.7.2024 conferita da CP_1
a
[...] Controparte_3
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.10.2024, gli opponenti hanno dedotto la nullità della procura conferita da a RT con atto del Notaio del 25.7.2024 in quanto, non Controparte_3 Per_1 essendo iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., non può procedere in RT proprio al recupero del credito ex art. 2, co. 3, L. n. 130/1999 e, di conseguenza, non può delegare a terzi tale attività di recupero.
Gli stessi hanno anche dedotto la nullità della procura conferita con atto del Notaio del 25.7.2024 per indeterminatezza dell'oggetto in quanto non sarebbero indicati i Per_1 rapporti di credito a cui si riferisce.
Le dette contestazioni sono, parimenti, inammissibili per il principio già sopra enunciato, non potendo tali questioni essere affrontate nel presente giudizio in quanto non sono state fatte oggetto dei motivi di cui all'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. dal quale deriva il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.; ad ogni modo, le stesse sono infondate in considerazione del fatto che può Controparte_3 agire quale procuratore di visto che il primo è un soggetto iscritto RT all'albo ex art. 106 T.U.B. ed è, pertanto, legittimato a compiere le attività previste e delegate a mezzo della procura del 25.7.2024 e comunque non è richiesto, per la giurisprudenza sopra richiamata v. Cass. 18.3.2024 nr. 7243, che la società cessionaria dei crediti debba essere iscritta ex art. 106 T.U.B..
Né l'oggetto della procura può considerarsi indeterminato od indeterminabile visto che premessa la cessione in blocco dei crediti effettuata da RT [...]
, ha poi conferito la procura a in Controparte_5 Controparte_3 relazione a tali crediti, onde non si vede come l'oggetto della procura possa considerarsi indeterminato od indeterminabile.
7 Inoltre, nel sostenere la nullità dell'atto notarile per indeterminatezza dell'oggetto conferita da a gli opponenti richiamano RT Controparte_3 una sentenza del Tribunale di Firenze resa nel giudizio N. R.G. 4094/2021 non sovrapponibile al caso di specie, poiché quella sentenza non riguarda la procura tra e ensì la procura tra RT Controparte_3 CP_1
e
[...] Controparte_4
In merito al difetto di legittimazione ad agire e di effettiva titolarità del credito in capo a RT
e contestano la legittimazione ad Parte_1 Parte_2 agire di in quanto quest'ultima non avrebbe fornito la prova che tra RT
i crediti ad essa ceduti dalla rientri anche il Controparte_5 credito sorto a seguito dell'erogazione del mutuo in favore degli attuali attori da parte di tale istituto di credito.
Anche tale motivo di opposizione è inammissibile in quanto è stato formulato solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., depositata in data 23.08.2021, dunque non è contenuto nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. dal quale deriva il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.; la contestazione è, comunque, infondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023; Cass. Civ., Sez. III, 10.2.2023 n. 427; cfr., altresì, Cass. n.
24978/2020, nonché Cass. n. 20495/2020, Cass. n. 15884/2019 e Cass. n. 31188/2017).
Deve ritenersi che, alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla RT del credito sorto dal contratto di mutuo stipulato dagli attuali opponenti con la
[...]
Controparte_5
Infatti, ha provato la titolarità del credito azionato e dunque RT la propria legittimazione ad agire in ragione dei seguenti elementi: a) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio n. 148, del
16.12.2017 (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p. di parte convenuta opposta), si evince che ha ceduto a Controparte_5 tutti i crediti deteriorati derivanti da operazioni creditizie poste in RT essere tra il 2.1.1980 ed il 31.3.2017; b) il credito già vantato da Cassa Di Risparmio Di San
8 Miniato e per cui è causa è sorto da operazioni creditizie poste in essere tra il 2.1.1980 ed il
31.3.2017, come risulta dal contratto di mutuo dell'11.6.2012 (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta); il credito è indiscutibilmente deteriorato in quanto sono gli stessi attori opponenti, nel giudizio N.
5573/2023 R.G. del Tribunale di Firenze (cfr. doc. n. 28 depositato da parte convenuta opposta), a riconoscere espressamente la “qualificazione a sofferenza alla data della cessione del credito azionato”: in tale giudizio infatti gli attori, come indicato nella conclusioni riportate nella decisione (cfr. doc. n. 28) ha chiesto al Tribunale di Firenze di accertare e dichiarare
“… che la rata calcolata nel piano di ammortamento è errata … con tutte le conseguenze di legge anche in relazione alla qualificazione e sofferenza alla data della cessione del credito azionato”.
Nel caso di specie, la descrizione dei crediti ceduti, così come articolata nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U., parte seconda, foglio n. 148, del 16.12.2017, consente al debitore di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e, per l'effetto, di ritenere che inter alia sia ricompreso anche il credito per cui è causa;
sono infatti identificati i crediti ceduti in blocco mediante collegamento a link ipertestuale, con possibilità per i debitori ceduti di procedere a verificare l'inclusione del credito ricompreso nella cessione su apposito sito internet indicato nell'estratto di pubblicazione.
La mandante (anche in nome e per conto della banca cedente) ha reso disponibili sulla pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediti-ceduti.aspx, fino alla loro estinzione, i dati identificativi dei crediti.
Peraltro, che il credito in oggetto sia stato ceduto alla RT emerge anche dalla dichiarazione di Credit Agricole Italia S.p.a. (cfr. doc. n. 13 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p. di parte convenuta opposta) società risultante dalla fusione per incorporazione di con decorrenza dal Controparte_5
24.6.2018 (e che quindi succede a titolo universale a Controparte_5
: con tale dichiarazione la Cedente ha attestato e confermato che, tra i crediti oggetto
[...] della cessione in blocco in questione, rientra anche quello per cui è causa.
Alla dichiarazione in questione (cfr. doc. n. 13 appena citato) è allegato l'atto di fusione di in Credit Agricole Italia S.p.a.. Controparte_5
Occorre, in proposito, ricordare che “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Ove, infatti, tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché il soggetto incorporante della banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti dell'attuale opponente è stato ceduto a RT
9 L'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco, poi, rende superflua la notifica ex art. 1264 comma 3 c.c. dal momento che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza (cfr. Cass. n. 22548/2018) alla luce del disposto dell'art. 58 T.U.B..
Da tali elementi non può che concludersi che il credito sorto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo è stato ceduto dalla Controparte_5 alla che è, dunque, legittimata attivamente all'attività di
[...] RT esecuzione immobiliare N. 383/2019 R.G.E. innanzi al Tribunale di Firenze.
Mette conto rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la titolarità del diritto azionato in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità>> (Cass. civ., Sez.
Un., 16.2.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che gli attori opponenti hanno espressamente riconosciuto la legittimazione della convenuta opposta in quanto, RT con il ricorso ex 615 c.p.c. depositato in data 30.9.2019 da cui origina il presente giudizio, hanno proposto opposizione all'esecuzione contro riconoscendo RT quindi espressamente la di lei titolarità del credito azionato.
Parimenti, con l'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. introduttivo del presente giudizio gli attori opponenti hanno espressamente riconosciuto la legittimazione di
[...]
CP_1
In merito alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c.
Gli attori ritengono che il contratto di mutuo sulla scorta del quale l'azione esecutiva
è stata promossa non costituisca idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto si tratterebbe di un “mutuo condizionato”, ovvero l'erogazione del mutuo è solo virtuale, poiché la somma finanziata venne utilizzata per costituire un deposito cauzionale infruttifero fino al perfezionamento di numerosi adempimenti.
L'assunto non è corretto.
Risulta dall'art.
1.2. dell'atto notarile di mutuo del 11.6.2012 che “La Banca consegna ai Mutuatari un mandato emesso sulle casse della Banca TE stessa recante l'ordine di versare ai
Mutuatari la somma di Euro 165.000,00 ed i Mutuatari dichiarano di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”.
Ciò posto, in base ad un costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, «il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro
(o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il TE
10 crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo» (Cass. civ., sentenza n. 6686 del 15.7.1994).
Nel caso in esame, la somma erogata dall'istituto di credito (uscita dal patrimonio di questa) venne destinata dai mutuatari a costituire il deposito cauzionale infruttifero, per cui fu la parte mutuataria a disporne dal punto di vista giuridico;
come affermato anche dalla
Corte di Cassazione, il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, in ogni caso in cui il TE crei un titolo di disponibilità in favore del mutuatario, senza che la realità del contratto venga meno («La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro»; cfr. Cass. civ., sent. n. 17194 del 27.8.2015).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la somma mutuata, in tali ipotesi, pur non entrando nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità della banca TE, entrando nella disponibilità giuridica del mutuatario, che l'ha accantonata in un deposito infruttifero presso la medesima banca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Quanto al mutuo in questione, sebbene la somma sia rimasta temporaneamente
“accantonata” presso la banca a titolo di deposito cauzionale infruttifero, in attesa dell'accertamento dell'avveramento delle condizioni poste alla base della conclusione del contratto, il conferimento in deposito della somma suddetta da parte del mutuatario ne implica la sua, seppur temporanea, disponibilità giuridica e dunque il suo precedente trasferimento.
Solo il precedente trasferimento della somma di denaro finanziata in favore del mutuatario consente, infatti, a quest'ultimo di disporne mediante conferimento in
“garanzia” alla banca la quale continuerà a detenere il denaro sulla base di un nuovo e diverso titolo.
Assumendo pertanto rilievo il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del TE, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del TE, ne deriva che la costituzione presso la
11 banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, può considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca TE (Cass. Prima sezione civile, Ordinanza n. 25632 del 27.10.2017 RV 647223-01).
Di analogo avviso è stato anche il Tribunale di Livorno con sentenza nr. 1130 dell'8.11.2024 rispetto a causa promossa dagli odierni opponenti.
Ne discende, quindi, l'idoneità del contratto di mutuo in oggetto ad avere piena efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Peraltro, la parte mutuataria aveva rilasciato espressa quietanza di quanto ricevuto;
quest'ultima costituisce un'espressa dichiarazione confessoria che consente di ritenere che la somma mutuata è passata nella sua proprietà e che la mutuataria, obbligata sin da quel momento alla restituzione del tantundem, ha poi costituito un nuovo titolo di detenzione delle somme a favore della banca, consistente nella temporanea collocazione su conto infruttifero acceso quando il mutuo si era già perfezionato con la consegna della somma alla mutuataria.
In conclusione, ciò che era condizionato non era il mutuo, essendo già stata erogata la somma, ma lo svincolo della somma depositata su conto infruttifero.
Non coglie nel segno il richiamo degli attuali opponenti a Cass. n. 12007/2024.
Infatti, sulla questione in esame è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che ha chiarito come “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del TE in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, anche come mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. civ, Sez. Un., 26.3.2025, n. 5968).
Il dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pone in linea con altra recentissima sentenza delle Sezioni Unite in tema di mutuo solutorio la quale, partendo dal disposto di cui all'art. 1813 c.c., ha chiarito ed affermato il concetto di “disponibilità giuridica” delle somme erogate, ribadendo che il fatto che la Banca TE si riappropri immediatamente della somma mutuata postula che le somme siano prima transitate nella disponibilità del mutuatario, con il conseguente perfezionamento dell'obbligo restitutorio
(Cass. civ., Sez. Un., 5.3.2025, n. 5841).
Si tratta comunque di giurisprudenza consolidata (v. anche sentenza Cass. n.
17194/2015, nonché ordinanza n. 25632/2017) per cui, nel determinare il momento nel
12 quale sorge il diritto alla restituzione delle somme erogate, è sufficiente considerare la traditio della somma intesa in senso giuridico.
In merito all'asserito inserimento della clausola floor nel contratto di mutuo ed alla sua vessatorietà
Parte attrice deduce che la clausola floor prevista nel contratto di mutuo (ove prevede una soglia minima di interesse pari al 5,5 %, di poco inferiore al tasso iniziale, che è del 5,75
%, ossia la somma tra lo spread del 4,75% e l'Euribor dell'1%) sia vessatoria perché determinerebbe un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra la banca ed il cliente e che, comunque, consistendo di fatto nella vendita di una serie di diritti di opzioni da parte del cliente alla banca, non ripagate da alcun premio, quali strumenti finanziari, dovrebbe rispettare la relativa normativa primaria e secondaria.
L'assunto non può essere condiviso.
Deve osservarsi come nel Documento di sintesi allegato al contratto è chiaramente indicato “Tasso floor: soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse del mutuo, ancorché variabile, non potrà scendere per l'intera durata del contratto”: siamo in presenza, pertanto, di una clausola di “tasso di interesse minimo” (c.d. tasso floor) e non di contratti derivati di opzione
(come, invece, deducono gli attori): semplicemente, il tasso variabile non può scendere al di sotto del 5,50% a prescindere dal valore assunto dal parametro Euribor.
Ed infatti né la né i Mutuatari sono in possesso di un contratto floor CP_2 autonomamente negoziabile: ne è segno evidente che il contratto di mutuo in oggetto prevede solo la classica penale di estinzione per un qualsiasi mutuo di lunga durata;
se vi fosse un'opzione floor, o un qualsiasi altro derivato, questo avrebbe vita e durata autonoma rispetto al mutuo.
Premesso che la clausola floor si struttura come una soglia minima al di sotto della quale gli interessi applicati non possono scendere a prescindere dall'eventuale riduzione degli indici di riferimento, occorre ricordare come la giurisprudenza abbia chiarito che “la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione.
La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è dunque finalizzata a proteggere
l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346
c.c., e che l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato” (cfr. Tribunale Ravenna,
Sez. I, 30.12.2020, n. 988).
Inoltre è stato precisato che, da un lato, la clausola floor è funzionale al soddisfacimento della necessità dell'intermediario finanziario di ricavare, con la concessione
13 del finanziamento, un lucro minimo predeterminato, in un periodo storico connotato dall'abbassamento dei tassi;
dall'altro lato è stato evidenziato che la stessa previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all'inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di finanziamento che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (cfr. Tribunale Pordenone, 24.4.2020, n. 222; Tribunale Rimini,
Sez. I, 6.11.2020, n. 721; Tribunale Bologna, 6.3.2018 n. 20222).
Si citano altri precedenti che si riscontrano sul punto al solo fine di evidenziare come sia pacifico ritenere che la clausola c.d. floor apposta al contratto di mutuo garantito non ha natura di strumento derivato implicito e non altera la natura del negozio cui essa accede (cfr. Tribunale Lanciano 20.11.2017 n. 460; Tribunale Chieti 10.10.2017 n. 587; Tribunale
Trento 27.03.2017; Tribunale Mantova 30.01.2017; Tribunale Forlì 23.06.2016).
In ragione di ciò, il ricorso a detta clausola è stato ritenuto pienamente legittimo.
Né può ritenersi che tale clausola sia vessatoria.
Infatti, l'art. 34 del Codice del Consumo stabilisce, per quanto qui interessa, che “1.
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Ancora più chiaramente l'art.
4.2 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio 5.4.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, prevede che: “La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”.
Poiché, come detto, la clausola in questione costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse e dunque attiene all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, e considerato che la stessa è individuata nel contratto in modo chiaro e comprensibile, si ritiene la clausola NON vessatoria (cfr. anche Tribunale
Livorno, sent. n. 1130 dell'8.11.2024).
Va poi aggiunto che l'inserimento della clausola in un contratto redatto nelle forme dell'atto pubblico alla presenza del notaio, come avvenuto nel caso di specie, dispensa i contraenti dall'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. Trib. Firenze, Sez. III,
10.12.2020, n. 6571; a riguardo la giurisprudenza ha affermato che “Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur
14 se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15237 del
20.6.2017).
Infine, non può dirsi che tale clausola sia qualificabile come strumento finanziario al quale debba applicarsi la relativa disciplina.
Infatti la giurisprudenza è costante nell'escludere che la clausola floor apposta in un contratto di mutuo (come quello ricorrente nel caso in esame) possa essere qualificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera, così come è costante nell'affermare che la clausola floor non altera la natura del negozio cui essa accede
(ex multis Tribunale Bologna, sez. III, sent. n. 20087 del 31.1.2018; Tribunale Lanciano, sent. n. 142 del 4.4.2018; Tribunale Trento, sent. del 6.7.2017; Tribunale Monza, sent. n. 196 dell'8.2.2017;
Tribunale Ferrara n. 1131 del 16.12.2015; Tribunale Mantova 30.01.2017).
Quanto esposto con riguardo alla clausola floor è stato confermato dalla Suprema
Corte di Cassazione che ha precisato come “La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
28.1.2025, n. 1942).
Sulla ritenuta errata formulazione del piano di ammortamento e all'indeterminatezza della rata
Parte opponente sostiene che nel contratto di mutuo vi sia una errata formulazione del piano di ammortamento, con conseguente indeterminatezza della rata, in quanto, utilizzando un simulatore di rate reperito online (“studioandreani.it”) con i parametri indicati in contratto, si otterrebbe una rata di euro 1.158,44 anziché quella di euro 1.225,35 indicata nell'atto di mutuo stipulato in data 11.6.2012 e pertanto il piano di ammortamento, calcolato con un criterio errato, sarebbe invalido.
L'assunto è infondato.
Innanzitutto, non si può non rilevare che la fonte della disciplina del rapporto giuridico sia costituita solo dal contratto di mutuo, mentre il piano di ammortamento,
15 frequentemente allegato ai contratti principali, non assurge a fonte del rapporto obbligatorio limitando la sua funzione ad agevolarne la consultazione.
Pertanto, eventuali errori di calcolo ivi contenuti non avrebbero comunque rilievo sulla validità del contratto (cfr. Tribunale Livorno, sentenza n. 1130 dell'8.11.2024).
Inoltre, dall'esame del contratto di mutuo emerge come in esso siano state fornite tutte le indicazioni e informazioni necessarie per permettere alla parte mutuataria di avere conoscenza dei tassi di interesse, delle rate del rimborso, nonché della durata del finanziamento: infatti il contratto di mutuo (cfr. doc. n. 2 prodotto dall'attuale convenuta opposta) all'art. 3 espressamente prevede che: “Unito al Documento di Sintesi, allegato al presente contratto, è presente un Piano di Ammortamento nel quale sono evidenziate le quote del capitale concesso a mutuo comprese nelle singole mensilità che la Parte mutuataria dovrà rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. (…). Le rate mensili comprenderanno, oltre alla quota di capitale (…), anche gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento indicati al comma 3 che precede e nel rispetto di quanto previsto al comma 8 relativamente al Tasso Floor. (…) Si precisa, quindi, che il Piano di Ammortamento ha carattere meramente esemplificativo per la quota interessi, trattandosi di mutuo a tasso variabile”.
Esaminando il contratto di mutuo è possibile verificare che lo stesso prevede un primo tasso, indicato in misura specifica nel 5,75%, valido solo ed esclusivamente per il periodo di cosiddetto preammortamento ovvero sino al 30.6.2012; successivamente a tale ristretto periodo, il tasso è regolato dal valore variabile dell'Euribor 6 mesi (media dei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno) e dallo spread fisso, come indicato dal capoverso 3 dell'art. 3 del contratto di mutuo (cfr. ancora doc. n. 2 prodotto dall'attuale opposta).
Nel documento di sintesi è ulteriormente chiarito che la media percentuale euribor è quella a sei mesi divisore 360 e che il tasso previsto all'art.
3.3 del contratto di mutuo è pari al 6,45%.
Dagli atti emerge che il consulente di parte attrice opponente ha applicato la percentuale del 5,75% per tutte le mensilità; al contrario parte convenuta opposta ha correttamente applicato (in conformità alle previsioni contrattuali) tale percentuale solo al periodo di preammortamento (ovvero sino al 30.6.2012) e, per le mensilità successive, ancora in conformità alle previsioni contrattuali, ha applicato la variabile dell'Euribor maggiorata dello spread fisso (applicando il tasso del 6,45%).
Ciò spiega le diversità di calcolo rilevate nella determinazione della rata.
Va, infine, osservato che il richiamo degli attori opponenti alla sentenza del
Tribunale di Milano del 30.10.2013 è del tutto inconferente nel caso di specie.
Infatti, tale sentenza si riferisce a due contratti di mutuo il cui piano di ammortamento non era allegato al contratto mentre il contratto per cui è causa contiene il
16 piano di ammortamento come allegato e non vi è alcuna necessità di ricorrere a regole matematiche per calcolare la “quota capitale” che è chiaramente indicata.
In merito al superamento del tasso soglia usura tenuto conto della penale per estinzione anticipata alla scadenza della prima rata del mutuo
Gli opponenti hanno dedotto che ove il T.E.G. venga calcolato inserendo nel calcolo la penale per estinzione anticipata, questo sarebbe superiore al tasso soglia ex L. n.
108/1996.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
In primo luogo, deve osservarsi come gli opponenti vorrebbero procedere al calcolo del T.E.G. in modo difforme da quello indicato da nelle proprie Istruzioni ex CP_2 art. 2 L. n. 108/1996, secondo le quali (cfr. doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta) la commissione di estinzione anticipata non è inclusa nel calcolo del T.E.G.M..
Infatti (cfr. paragrafo C4 delle Istruzioni – pag. 14) le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono escluse dal calcolo del T.E.G.M. in quanto sono da ritenersi meramente eventuali.
Va evidenziato in proposito che il Supremo Collegio a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez.
Un., n. 16303 del 20.6.2018) ha affermato il principio di omogeneità tra calcolo del T.E.G. e calcolo del T.E.G.M. ex Istruzioni ex L. n. 108/1996. CP_2
In secondo luogo, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse.
La Suprema Corte di Cassazione ha in numerose occasioni affermato:
-- che “ In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del T.E.G. applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni pro tempore vigenti, atteso che tale CP_2 raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule utilizzate per determinare il T.E.G.M. e, conseguentemente, il tasso soglia;
pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/11/2024, n. 29.794).
-- che <La clausola penale … ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente … alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse….>> (cfr. Cass. n. 5379/2023);
-- che voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di
17 fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del
28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento>> (cfr. Cass. n. 8109/2022);
--che disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi>> (cfr. Cass. n.
7253/2022);
-- che “La determinazione del tasso soglia antiusura non può essere fatta sommando voci dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori … Allo stesso modo è impossibile cumulare, ai medesimi fini, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori: la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, pattuita per consentire al debitore di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi pattuiti in favore del TE;
i secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria vòlta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire gli interessi corrispettivi” (Corte appello sez. II - Firenze, 11/10/2023, n. 2040).
In merito al superamento del tasso soglia usura tenuto conto del tasso di mora effettivo
Gli opponenti deducono che il tasso di interesse di mora effettivo sarebbe usurario poiché la mora viene calcolata sull'intera rata e non sulla sola “quota capitale” della rata medesima, con ciò dandosi vita anche ad un inammissibile effetto anatocistico.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
Deve, anzitutto, osservarsi come la previsione contrattuale di applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta (cfr. l'art. 4 del contratto di mutuo stipulato in data
11.6.2012) è del tutto conforme alla Delibera del C.I.C.R. del 9.2.2009 la quale, all'art. 3, sancisce che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Va, altresì, ricordato come la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ord. Cass. n.
16526/2024) ha statuito che <la l. n. 108 del 1996 non ammette che la comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e
l'altra alla sua patologia), ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti
18 vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del TE e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare
(Cass. 17/10/2019, n. 26286). Di conseguenza, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va risolto in modo differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà; per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché la l. n.
108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
laddove, invece, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass., Sez. Un., 18.9.2020, n. 19597).
La consulenza depositata da parte opponente non segue tali principi, ritenendo di dover calcolare l'interesse moratorio unicamente su quanto dovuto a titolo di capitale, in contrasto con la sopra indicata Delibera del C.I.C.R. e sommando gli interessi moratori e compensativi, in contrasto con il sopra ricordato indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione: conseguentemente non può dirsi che gli interessi di mora previsti nel contratto siano usurari.
A questa conclusione si giunge anche (e più semplicemente) considerando che per gli interessi moratori manca un termine di riferimento ai fini di cui alla L. n. 108/1996 e che sulla scorta di tale dato inconfutabile la giurisprudenza ha affermato:
-- che “Fino a quando non si procederà alla rilevazione di un T.E.G.M. specifico per gli interessi mora, non potrà procedersi alla valutazione dell'usura cd. oggettiva o presunta” (cfr. Tribunale Milano,
Sez. VI, 5.4.2019, n. 3400);
-- che “Pur volendo aderire al principio per cui entrambe le tipologie di interesse moratori e corrispettivi potrebbero potenzialmente risultare usurarie, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza all'attualità di un coerente termine di paragone. Come noto, infatti, la calcola il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, CP_2 sulla base di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi e non a quelli di mora;
da ciò consegue l'inammissibilità del confronto degli interessi di mora con il tasso soglia, trattandosi di elementi del tutto disomogenei” (cfr. Tribunale Milano, Sez. VI, 5.2.2019, n. 1146).
19 Infine deve rilevarsi l'erroneità di quanto dedotto dagli attuali attori opponenti secondo i quali dalla violazione della L. n. 108/1996 per effetto degli interessi moratori deriverebbe la non debenza degli interessi convenzionali: al riguardo la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito che “L'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento” (cfr. Cass. civ., sez. III,
13.9.2019, n. 22890).
In merito alla mancata corrispondenza fra il Taeg indicato nel contratto ed il Taeg effettivo
Gli attori opponenti sostengono che non vi sarebbe corrispondenza fra Taeg indicato nel contratto (6,88%) e il Taeg effettivo (pari al 6,897%): asseriscono inoltre che la conseguenza giuridica di ciò sarebbe l'adozione in luogo del tasso corrispettivo di quello sostitutivo ex art. 117 T.U.B., essendo la fattispecie assimilabile alla non corretta indicazione dell' Pt_6
Tale asserzione non è condivisibile poiché la inserzione nel contratto di tale tasso è
“deputato, secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto;
ne discende che, al più, si potrebbe ipotizzare la responsabilità della per CP_2 inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che il cliente abbia subito un danno in conseguenza di esso” (cfr. Tribunale Roma, n.
43/2020; analogamente Tribunale Firenze, 13.3.2020, n. 728).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria;
al riguardo, è stato evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione, “non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno “; in tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare,
l'applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola T.A.E.G., ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (cfr. Arbitro Bancario
Finanziario Palermo n. 25181/2019; Arbitro n. 13059/2018; Arbitro Controparte_8
Bancario Finanziario Roma n. 10933/2017).
Inoltre, nel caso di specie non soltanto non è stato provato ma neppure allegato da parte degli attori opponenti alcun tipo di danno.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dagli attori opponenti, da una differenza infinitesimale fra Taeg indicato in contratto e Taeg effettivo non consegue
20 l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.: infatti scostamenti minimali-irrisori tra
Taeg indicato in contratto e Taeg accertato non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (cfr.
Tribunale Roma 5.4.2017, Tribunale Roma 19.4.2017, Tribunale Napoli 9.1.2018).
La soluzione proposta dagli attuali opponenti non è condivisa dalla giurisprudenza che ha precisato come <L'ISC/TAEG non costituisce un tasso né una condizione contrattuale bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente onde rappresentargli gli effettivi costi del credito.
L'indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale potrebbe costituire pubblicità ingannevole, ma non dà luogo a violazione dell'art. 117 del TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma>>(cfr. Corte di Appello di Torino, Ord. del 28.1. 2020).
In merito all'utilizzo del parametro Euribor con asserita violazione della normativa antitrust
Gli opponenti lamentano l'utilizzo nel contratto di mutuo per cui è causa del parametro Euribor e deducono che ciò comporterebbe la violazione della normativa antitrust a seguito della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, caso
AT.39914, che avrebbe accertato condotte contrarie alla normativa in materia di concorrenza nel periodo 2005 / 2009 poste in essere da vari Istituti bancari.
In proposito si osserva che non solo l'allora Banca TE ( Controparte_5
non era compresa tra gli Istituti cui alla predetta decisione della
[...]
Commissione, ma soprattutto che il mutuo per cui è causa è del 2012 e quindi ben successivo all'intesa di cui alla predetta decisione, che si ricorda è relativa al periodo 2005 /
2009.
Anche questo motivo va disatteso.
Infatti, soltanto ove gli opponenti avessero dato prova che la TE aveva partecipato alla intesa vietata, o ne fosse a conoscenza e in ragione di ciò avesse inteso conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, la questione avrebbe potuto assumere una qualche rilevanza (cfr. Cass. n.
12007/2024).
Ma nulla di tutto ciò risulta neppure allegato.
Occorre, altresì, sottolineare che la giurisprudenza ha ritenuto che “è legittimo il contratto debitamente sottoscritto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice
EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno, di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale” (cfr. Tribunale Salerno 21.5.2017; analogamente cfr. Tribunale Firenze, 10.12.2020, n. 6571).
0o0o0
21 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei medi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, in base al valore della controversia dichiarata dagli stessi opponenti indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
rigetta tutte le domande formulate dagli attori. CP_1
Le spese processuali di parte convenuta sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate in euro 10.860,00 per compenso, oltre le spese vive se dovute, iva e cap come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze il 13 aprile 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
22
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI EN
03-Terza Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 9.12.2020 e segnata dal N° di R.G.A.C. 13425/2020, promossa da e , entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Luigi BIGAGLI del Foro di Prato
-opponenti- contro iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la RT [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da CP_2 [...]
(nuova denominazione sociale assunta da CP_3 Parte_3 iscritta nell'Albo degli intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. dal 27.4.2016 al nr. 30), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco GAMBI del Foro di Firenze (come da procura allegata alla nota scritta depositata il 29.7.2024
-opposta-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare R.G. Es. immobiliare n. 383/2019
Conclusioni
Per gli opponenti (come da foglio pc del 2.1.2025): Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, e ferma la riserva d'appello formulata in atti,
Preliminarmente: 1) Revocare ex art. 177 cpc l'ordinanza del 31.5.2024 in relazione alla concessione della sanatoria ex art. 182 cpc alla parte opposta e pronunciare con sentenza definitiva il difetto di legittimazione sostanziale e processuale di e la nullità della procura da a CP_4 RT
e di tutti gli atti successivi del falsus procurator, ivi compreso l'atto di pignoramento e la CP_4 procedura esecutiva immobiliare r.g.e 383/2019 per i motivi esposti in atti. 2) In subordine accertare e dichiarare il mancato ottemperamento all'ordine del Tribunale di cui all'ordinanza del 29.5.2024 da parte di e la mancata regolarizzazione del difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di CP_4
e di e, per l'effetto dichiarare la nullità, improcedibilità dell'atto di CP_4 RT pignoramento e dell'esecuzione immobiliare r.g.e 383/2019; 3) Accertare e dichiarare la nullità della procura del 25.7.2024 del notaio rep. 6134 racc. 3612 conferita da Persona_1 RT
a per violazione dell'art. 1389 II comma c.c per i motivi esposti negli atti e verbali di Controparte_3 causa, e per indeterminatezza dell'oggetto con specifico riferimento alla mancata indicazione dei rapporti di credito a cui si riferisce, per il combinato disposto degli artt. 1346, 1324 e 1418 c.c., e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della comparsa di costituzione di , l'inefficacia del potere Controparte_3 di ratifica e il mancato ottemperamento all'ordinanza del G.I. Del 29.5.2024 con ogni conseguenza di legge. 4) Accertare e dichiarare la nullità della comparsa di costituzione di in proprio, e RT del potere di ratifica, per non essere la stessa società iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB , non potendo la stessa procedere in proprio al recupero di crediti cartolarizzati ai sensi dell'art. 2, co 3 e 6 della l.
130/1999, e per violazione dell'art. 2 , co 6 bis della L. 130/1999 non potendo un soggetto non iscritto svolgere l'attività di controllo di conformità alla legge e al prospetto informativo, e non potendo il rappresentato costituirsi in giudizio unitamente al rappresentante (Cass. 2923/1998), e, conseguentemente il mancato ottemperamento all'ordinanza del G.I. Del 29.5.2024 con ogni conseguenza di legge. 5)
Accertare e dichiarare la nullità delle procure alle liti conferite da e da Controparte_3 RT allegate alla comparsa del 29.7.2024. 6) Nella denegata ipotesi di ammissione delle costituzioni di
[...]
e di condannare alla refusione delle spese di lite da liquidare in CP_3 RT CP_4 favore del sottoscritto difensore antistatario. 7) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire
e/o della titolarità del diritto azionato in capo a per i motivi indicati in tutti gli scritti CP_1 CP_1 difensivi e verbali di causa. 8) Accertare e dichiarare che master servicer della contestata operazione di cartolarizzazione per cui è causa è e non per i motivi esposti nei propri CP_4 Controparte_3 scritti difensivi e verbali di causa, con tutte le conseguenze di legge;
9) Accertare e dichiarare in conseguenza della comparsa di costituzione di e della nullità della procura del Not. del Controparte_3 Per_1
25.7.24 allegata, la nullità della stessa cessione del 6.12.2017 per violazione dell'art. 2, comma 3 lettera
c) della L.130/1999 per i motivi esposti in atti. 10) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario in data 11/06/2012 ai rogiti del Notaio Rep. 35916, Fasc. 7863, Persona_2 registrato a Firenze il 12/06/2012 al n. 10997 serie 1T, per la somma di € 165.000,00, tra la allora
e i Sigg.ri e non Controparte_5 Parte_1 Parte_2 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per tutti i motivi meglio specificati in atti. 11)
Accertare la vessatorietà della clausola floor contenuta in contratto con tutte le conseguenze di legge, tenuto conto che, trattandosi di opzione finanziaria, non è stata osservata la normativa sugli strumenti finanziari per i motivi indicati in atti. 12) Accertare che la rata calcolata nel piano di ammortamento è errata per eccesso, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, con tutte le conseguenze di legge. 13) Accertare la natura usuraria del contratto di mutuo tenendo conto della penale per estinzione anticipata ovvero del tasso di mora effettivo, per le motivazioni esposte in atti con tutte le conseguenze di legge. 14) Accertare che il Taeg indicato in contratto è inferiore a quello effettivo, con applicazione conseguente del tasso sostitutivo, con tutte le conseguenze di legge;
15)
Accertare che l'utilizzo del parametro euribor è in violazione della normativa antitrust, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Luigi Bigagli antistatario. Con riserva di
2 agire in altro giudizio per la richiesta di danni subiti e subendi conseguenti all'esecuzione immobiliare n.
383/2019 R.E. Tribunale di Firenze.
Per (come da foglio di pc del 27.12.2024): Voglia l'Ecc.mo RT
Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - respingere tutte le domande proposte dagli opponenti attori;
- condannare i sig.ri e a rifondere Parte_1 Parte_2
e pagare a comparente le competenze e spese di giudizio. CP_1
Esposizione dei Fatti
Con atto di precetto notificato in data 25/27.05.2019, e RT per essa (con unico socio) ha intimato ad Controparte_6 Parte_1
e di pagare la somma complessiva di euro 152.962,58
[...] Parte_2
(oltre interessi dal 17.4.2019 al saldo, spese di notifica dell'atto di precetto e le spese e competenze legali), quale importo residuo ancora dovuto in restituzione di quanto ottenuto in virtù del contratto di mutuo ipotecario fondiario dell'11.6.2012 (Atto ai rogiti del Notaio
, Rep. 35916 – Fasc. 7863, registrato a Firenze il 12.6.2012 al Persona_2
n. 10.997 serie 1T, munito di formula esecutiva il 12.6.2012) stipulato dai sigg.ri con per la somma di Parte_1 Controparte_5 euro 165.000,oo.
I sigg.ri erano, difatti, inadempienti all'obbligo di pagamento delle Parte_1 rate scadute previste dal piano di ammortamento.
Deve darsi sin d'ora atto che Controparte_5 aveva ceduto pro soluto a proprio i crediti derivanti da facilitazioni RT creditizie erogate in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 2.1.1980 e il
31.3.2017, come da contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco del
6.12.2017. aveva conferito, in relazione a tali crediti, a RT [...]
l'incarico di riscuotere i crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento Parte_3 con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni;
Parte_3
a sua volta, aveva conferito a quale
[...] Controparte_6 Parte_4
l'incarico di porre in essere, tra le altre, quelle di recupero, giudiziale o stragiudiziale, dei crediti oggetto della cessione.
Essendo rimasto infruttuoso l'atto di precetto, su istanza di RT con atto di pignoramento notificato in data 18/19.06.2019, sono stati sottoposti ad esecuzione i beni immobili (abitazione, negozio/bottega, laboratorio) descritti nell'atto di pignoramento, nella quota di ½ ciascuno, dando corso innanzi al Tribunale di Firenze all'esecuzione immobiliare N. 383/2019 R.G. Es. Imm.
Con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato il 30.9.2019 Parte_1
e hanno proposto opposizione all'esecuzione, sollevando le Parte_2
3 contestazioni che si tratteranno di seguito, chiedendo la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.: il G.E., con provvedimento depositato il 12.10.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Avverso il predetto provvedimento del G.E., e Parte_1 hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dando corso al Parte_2 giudizio iscritto al N. R.G. 11552/2020, poi respinto dal Collegio con ordinanza del
10.12.2020.
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC e Parte_1 hanno introdotto il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. per Parte_2 le stesse motivazioni di cui al ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c..
In particolare, gli attori hanno dedotto: a) l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c.; b) la natura vessatoria della clausola floor inserita nel contratto di mutuo;
c) l'errata formulazione del piano di ammortamento e l'indeterminatezza della rata;
d) il superamento del tasso soglia tenuto conto della penale per estinzione anticipata;
e) il superamento del tasso soglia tenuto conto del tasso di mora effettivo;
f) la mancata corrispondenza fra il Taeg indicato nel contratto ed il Taeg effettivo;
g) l'utilizzo del parametro Euribor in violazione della normativa in materia di concorrenza nel periodo 2005/2009.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.6.2021, si è costituita in giudizio quale procuratore di la quale ha CP_4 RT contestato specificamente le domande proposte dagli attori, chiedendone il rigetto.
In occasione della prima udienza tenutasi il 27.7.2021, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 13.5.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con decreto depositato il 17.5.2022, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio, in conseguenza della sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore degli attori opponenti, Avv. Luigi BIGAGLI.
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, gli attori hanno provveduto alla riassunzione del presente procedimento dinanzi all'intestato Tribunale.
Con ordinanza depositata in data 7.7.2023 è stata rigettata l'istanza degli attori con la quale era stata richiesta l'ammissione di C.T.U. contabile (avendo parte opposta controreplicato alle osservazioni tecniche del consulente di parte senza che parte opponente replicasse mediante n'integrazione della propria consulenza) per cui, ritenendo la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 2.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
4 Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.2.2024 gli attori opponenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2, comma 6, L. n. 130/1999, effettuando produzioni documentali, sostenendo che sia che CP_4 RT difetterebbero di valida rappresentanza processuale e sostanziale perché non iscritte all'Albo di cui all'art. 106 del T.UB.; con foglio di replica depositato in pari data a replicato all'eccezione sollevata dagli attori opponenti. RT
Con ordinanza riservata del 31.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.2.2024, è stato rilevato “…. il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di che ha agito in giudizio in qualità di procuratrice e mandataria di;
CP_4 CP_1
ASSEGNA termine perentorio a parte convenuta fino al 31 luglio 2024 per la sanatoria del difetto di rappresentanza secondo quanto indicato in motivazione; RINVIA la causa per la verifica all'udienza del
11.10.2024”.
Con comparsa depositata in data 29.7.2024, si è costituita RT in giudizio anche a mezzo del proprio procuratore e Controparte_7
(già , espressamente ratificando in toto l'operato di
[...] Parte_3 CP_4
facendo proprie tutte le deduzioni, produzioni, difese, eccezioni e domande proposte
[...]
e formulate dalla stessa nell'interesse, nome e conto di nel CP_4 RT presente giudizio.
Con ordinanza del 22.11.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 3.1.2025 per la precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte;
rassegnate le conclusioni all'udienza figurata del 3.1.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione deve essere respinta alla luce delle considerazioni di seguito illustrate.
In merito al difetto di valida rappresentanza sostanziale e processuale di CP_4
e di n quanto non iscritte all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
[...] RT
Soltanto con nota depositata in data 1.2.2024, gli opponenti hanno dedotto che e difettano di valida rappresentanza sostanziale e CP_4 RT processuale in quanto non iscritte all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. così come previsto dall'art. 2, comma 6, L. n. 130/1999 n. 130 in materia di cartolarizzazioni;
tale eccezione, tenendo conto del principio generale [“Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 9226 del 22.3.2022; Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19889 del
23.7.2019; Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 25478 del 21.9.2021] era già di per sé inammissibile.
5 Infatti, la questione posta non avrebbe potuto avere ingresso nel presente giudizio in quanto non è contenuta nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. dal quale deriva il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..
Ad ogni modo, in virtù del principio di economia processuale, la contestazione sollevata dagli attori opponenti risulta ad oggi infondata nel merito.
Invero, si è costituita in giudizio il 29.7.2024 (nel termine RT assegnatole dall'ordinanza del 31.5.2024) anche a mezzo della propria procuratrice e
[...] iscritta all'Albo ex art. 106 T.U.B. il 27.4.2016 con codice Controparte_7 meccanografico nr. 32590, ratificando l'operato di e facendo proprie tutte le CP_4 deduzioni, produzioni, difese, eccezioni e domande proposte e formulate dalla stessa nell'interesse, nome e conto di el presente giudizio. CP_4 RT
Pertanto, il difetto del potere rappresentativo è stato sanato ai sensi dell'art. 182
c.p.c. con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, determinando il ripristino della legalità dell'attività di riscossione e recupero del credito.
Inoltre, la III^ Sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 18/3/2024, n.
7243 Rv 670579-01 Presidente (ma v. anche Cass. nr. 10885 del 2015 RV 635698- Parte_5
01 e Cass. S.U. nr. 33719 del 2022 RV 666194-01) ha chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma
6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti esecutivi per la riscossione già compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Particolare importanza assume quanto affermato dalla Corte di Cassazione con il provvedimento del 17.5.2024 nr. 13749, adottato ex art. 363 bis c.p.c. (per effetto dell'ordinanza del 16 aprile 2024 del Tribunale di Brindisi) sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario o tra soggetti entrambi non iscritti e non qualificati, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria (se nullo o inefficace o disapplicabile).
6 La Corte di Cassazione, sebbene abbia ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi, ha richiamato due decisioni già dalla stessa emesse (la n. 4427 del
20.02.2024 e la n. 7243 del 18.03.2024), per cui ha escluso l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari da parte delle società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito.
Anche la Corte d'Appello di Firenze si è pronunziata sul punto aderendo a tali considerazioni con la sentenza nr.1622 del 25.09.2024, così come il Tribunale di Livorno con sentenza dell'8.11.2024 nr. 1130 e il Tribunale di Firenze, con sentenza nr. 3010 del
30.09.2024 (dott.ssa Principale) e anche con sentenza nr. 3700 del 26.11.2024 (dott.
Castagnini).
In relazione alla nullità della procura del 25.7.2024 conferita da CP_1
a
[...] Controparte_3
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.10.2024, gli opponenti hanno dedotto la nullità della procura conferita da a RT con atto del Notaio del 25.7.2024 in quanto, non Controparte_3 Per_1 essendo iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., non può procedere in RT proprio al recupero del credito ex art. 2, co. 3, L. n. 130/1999 e, di conseguenza, non può delegare a terzi tale attività di recupero.
Gli stessi hanno anche dedotto la nullità della procura conferita con atto del Notaio del 25.7.2024 per indeterminatezza dell'oggetto in quanto non sarebbero indicati i Per_1 rapporti di credito a cui si riferisce.
Le dette contestazioni sono, parimenti, inammissibili per il principio già sopra enunciato, non potendo tali questioni essere affrontate nel presente giudizio in quanto non sono state fatte oggetto dei motivi di cui all'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. dal quale deriva il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.; ad ogni modo, le stesse sono infondate in considerazione del fatto che può Controparte_3 agire quale procuratore di visto che il primo è un soggetto iscritto RT all'albo ex art. 106 T.U.B. ed è, pertanto, legittimato a compiere le attività previste e delegate a mezzo della procura del 25.7.2024 e comunque non è richiesto, per la giurisprudenza sopra richiamata v. Cass. 18.3.2024 nr. 7243, che la società cessionaria dei crediti debba essere iscritta ex art. 106 T.U.B..
Né l'oggetto della procura può considerarsi indeterminato od indeterminabile visto che premessa la cessione in blocco dei crediti effettuata da RT [...]
, ha poi conferito la procura a in Controparte_5 Controparte_3 relazione a tali crediti, onde non si vede come l'oggetto della procura possa considerarsi indeterminato od indeterminabile.
7 Inoltre, nel sostenere la nullità dell'atto notarile per indeterminatezza dell'oggetto conferita da a gli opponenti richiamano RT Controparte_3 una sentenza del Tribunale di Firenze resa nel giudizio N. R.G. 4094/2021 non sovrapponibile al caso di specie, poiché quella sentenza non riguarda la procura tra e ensì la procura tra RT Controparte_3 CP_1
e
[...] Controparte_4
In merito al difetto di legittimazione ad agire e di effettiva titolarità del credito in capo a RT
e contestano la legittimazione ad Parte_1 Parte_2 agire di in quanto quest'ultima non avrebbe fornito la prova che tra RT
i crediti ad essa ceduti dalla rientri anche il Controparte_5 credito sorto a seguito dell'erogazione del mutuo in favore degli attuali attori da parte di tale istituto di credito.
Anche tale motivo di opposizione è inammissibile in quanto è stato formulato solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., depositata in data 23.08.2021, dunque non è contenuto nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c. dal quale deriva il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.; la contestazione è, comunque, infondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023; Cass. Civ., Sez. III, 10.2.2023 n. 427; cfr., altresì, Cass. n.
24978/2020, nonché Cass. n. 20495/2020, Cass. n. 15884/2019 e Cass. n. 31188/2017).
Deve ritenersi che, alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla RT del credito sorto dal contratto di mutuo stipulato dagli attuali opponenti con la
[...]
Controparte_5
Infatti, ha provato la titolarità del credito azionato e dunque RT la propria legittimazione ad agire in ragione dei seguenti elementi: a) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio n. 148, del
16.12.2017 (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p. di parte convenuta opposta), si evince che ha ceduto a Controparte_5 tutti i crediti deteriorati derivanti da operazioni creditizie poste in RT essere tra il 2.1.1980 ed il 31.3.2017; b) il credito già vantato da Cassa Di Risparmio Di San
8 Miniato e per cui è causa è sorto da operazioni creditizie poste in essere tra il 2.1.1980 ed il
31.3.2017, come risulta dal contratto di mutuo dell'11.6.2012 (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta); il credito è indiscutibilmente deteriorato in quanto sono gli stessi attori opponenti, nel giudizio N.
5573/2023 R.G. del Tribunale di Firenze (cfr. doc. n. 28 depositato da parte convenuta opposta), a riconoscere espressamente la “qualificazione a sofferenza alla data della cessione del credito azionato”: in tale giudizio infatti gli attori, come indicato nella conclusioni riportate nella decisione (cfr. doc. n. 28) ha chiesto al Tribunale di Firenze di accertare e dichiarare
“… che la rata calcolata nel piano di ammortamento è errata … con tutte le conseguenze di legge anche in relazione alla qualificazione e sofferenza alla data della cessione del credito azionato”.
Nel caso di specie, la descrizione dei crediti ceduti, così come articolata nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U., parte seconda, foglio n. 148, del 16.12.2017, consente al debitore di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e, per l'effetto, di ritenere che inter alia sia ricompreso anche il credito per cui è causa;
sono infatti identificati i crediti ceduti in blocco mediante collegamento a link ipertestuale, con possibilità per i debitori ceduti di procedere a verificare l'inclusione del credito ricompreso nella cessione su apposito sito internet indicato nell'estratto di pubblicazione.
La mandante (anche in nome e per conto della banca cedente) ha reso disponibili sulla pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediti-ceduti.aspx, fino alla loro estinzione, i dati identificativi dei crediti.
Peraltro, che il credito in oggetto sia stato ceduto alla RT emerge anche dalla dichiarazione di Credit Agricole Italia S.p.a. (cfr. doc. n. 13 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p. di parte convenuta opposta) società risultante dalla fusione per incorporazione di con decorrenza dal Controparte_5
24.6.2018 (e che quindi succede a titolo universale a Controparte_5
: con tale dichiarazione la Cedente ha attestato e confermato che, tra i crediti oggetto
[...] della cessione in blocco in questione, rientra anche quello per cui è causa.
Alla dichiarazione in questione (cfr. doc. n. 13 appena citato) è allegato l'atto di fusione di in Credit Agricole Italia S.p.a.. Controparte_5
Occorre, in proposito, ricordare che “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo” (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Ove, infatti, tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché il soggetto incorporante della banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti dell'attuale opponente è stato ceduto a RT
9 L'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco, poi, rende superflua la notifica ex art. 1264 comma 3 c.c. dal momento che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza (cfr. Cass. n. 22548/2018) alla luce del disposto dell'art. 58 T.U.B..
Da tali elementi non può che concludersi che il credito sorto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo è stato ceduto dalla Controparte_5 alla che è, dunque, legittimata attivamente all'attività di
[...] RT esecuzione immobiliare N. 383/2019 R.G.E. innanzi al Tribunale di Firenze.
Mette conto rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la titolarità del diritto azionato in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità>> (Cass. civ., Sez.
Un., 16.2.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che gli attori opponenti hanno espressamente riconosciuto la legittimazione della convenuta opposta in quanto, RT con il ricorso ex 615 c.p.c. depositato in data 30.9.2019 da cui origina il presente giudizio, hanno proposto opposizione all'esecuzione contro riconoscendo RT quindi espressamente la di lei titolarità del credito azionato.
Parimenti, con l'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. introduttivo del presente giudizio gli attori opponenti hanno espressamente riconosciuto la legittimazione di
[...]
CP_1
In merito alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c.
Gli attori ritengono che il contratto di mutuo sulla scorta del quale l'azione esecutiva
è stata promossa non costituisca idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto si tratterebbe di un “mutuo condizionato”, ovvero l'erogazione del mutuo è solo virtuale, poiché la somma finanziata venne utilizzata per costituire un deposito cauzionale infruttifero fino al perfezionamento di numerosi adempimenti.
L'assunto non è corretto.
Risulta dall'art.
1.2. dell'atto notarile di mutuo del 11.6.2012 che “La Banca consegna ai Mutuatari un mandato emesso sulle casse della Banca TE stessa recante l'ordine di versare ai
Mutuatari la somma di Euro 165.000,00 ed i Mutuatari dichiarano di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”.
Ciò posto, in base ad un costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, «il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro
(o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il TE
10 crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo» (Cass. civ., sentenza n. 6686 del 15.7.1994).
Nel caso in esame, la somma erogata dall'istituto di credito (uscita dal patrimonio di questa) venne destinata dai mutuatari a costituire il deposito cauzionale infruttifero, per cui fu la parte mutuataria a disporne dal punto di vista giuridico;
come affermato anche dalla
Corte di Cassazione, il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, in ogni caso in cui il TE crei un titolo di disponibilità in favore del mutuatario, senza che la realità del contratto venga meno («La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro»; cfr. Cass. civ., sent. n. 17194 del 27.8.2015).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la somma mutuata, in tali ipotesi, pur non entrando nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità della banca TE, entrando nella disponibilità giuridica del mutuatario, che l'ha accantonata in un deposito infruttifero presso la medesima banca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Quanto al mutuo in questione, sebbene la somma sia rimasta temporaneamente
“accantonata” presso la banca a titolo di deposito cauzionale infruttifero, in attesa dell'accertamento dell'avveramento delle condizioni poste alla base della conclusione del contratto, il conferimento in deposito della somma suddetta da parte del mutuatario ne implica la sua, seppur temporanea, disponibilità giuridica e dunque il suo precedente trasferimento.
Solo il precedente trasferimento della somma di denaro finanziata in favore del mutuatario consente, infatti, a quest'ultimo di disporne mediante conferimento in
“garanzia” alla banca la quale continuerà a detenere il denaro sulla base di un nuovo e diverso titolo.
Assumendo pertanto rilievo il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del TE, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del TE, ne deriva che la costituzione presso la
11 banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, può considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca TE (Cass. Prima sezione civile, Ordinanza n. 25632 del 27.10.2017 RV 647223-01).
Di analogo avviso è stato anche il Tribunale di Livorno con sentenza nr. 1130 dell'8.11.2024 rispetto a causa promossa dagli odierni opponenti.
Ne discende, quindi, l'idoneità del contratto di mutuo in oggetto ad avere piena efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Peraltro, la parte mutuataria aveva rilasciato espressa quietanza di quanto ricevuto;
quest'ultima costituisce un'espressa dichiarazione confessoria che consente di ritenere che la somma mutuata è passata nella sua proprietà e che la mutuataria, obbligata sin da quel momento alla restituzione del tantundem, ha poi costituito un nuovo titolo di detenzione delle somme a favore della banca, consistente nella temporanea collocazione su conto infruttifero acceso quando il mutuo si era già perfezionato con la consegna della somma alla mutuataria.
In conclusione, ciò che era condizionato non era il mutuo, essendo già stata erogata la somma, ma lo svincolo della somma depositata su conto infruttifero.
Non coglie nel segno il richiamo degli attuali opponenti a Cass. n. 12007/2024.
Infatti, sulla questione in esame è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che ha chiarito come “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del TE in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, anche come mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. civ, Sez. Un., 26.3.2025, n. 5968).
Il dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pone in linea con altra recentissima sentenza delle Sezioni Unite in tema di mutuo solutorio la quale, partendo dal disposto di cui all'art. 1813 c.c., ha chiarito ed affermato il concetto di “disponibilità giuridica” delle somme erogate, ribadendo che il fatto che la Banca TE si riappropri immediatamente della somma mutuata postula che le somme siano prima transitate nella disponibilità del mutuatario, con il conseguente perfezionamento dell'obbligo restitutorio
(Cass. civ., Sez. Un., 5.3.2025, n. 5841).
Si tratta comunque di giurisprudenza consolidata (v. anche sentenza Cass. n.
17194/2015, nonché ordinanza n. 25632/2017) per cui, nel determinare il momento nel
12 quale sorge il diritto alla restituzione delle somme erogate, è sufficiente considerare la traditio della somma intesa in senso giuridico.
In merito all'asserito inserimento della clausola floor nel contratto di mutuo ed alla sua vessatorietà
Parte attrice deduce che la clausola floor prevista nel contratto di mutuo (ove prevede una soglia minima di interesse pari al 5,5 %, di poco inferiore al tasso iniziale, che è del 5,75
%, ossia la somma tra lo spread del 4,75% e l'Euribor dell'1%) sia vessatoria perché determinerebbe un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra la banca ed il cliente e che, comunque, consistendo di fatto nella vendita di una serie di diritti di opzioni da parte del cliente alla banca, non ripagate da alcun premio, quali strumenti finanziari, dovrebbe rispettare la relativa normativa primaria e secondaria.
L'assunto non può essere condiviso.
Deve osservarsi come nel Documento di sintesi allegato al contratto è chiaramente indicato “Tasso floor: soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse del mutuo, ancorché variabile, non potrà scendere per l'intera durata del contratto”: siamo in presenza, pertanto, di una clausola di “tasso di interesse minimo” (c.d. tasso floor) e non di contratti derivati di opzione
(come, invece, deducono gli attori): semplicemente, il tasso variabile non può scendere al di sotto del 5,50% a prescindere dal valore assunto dal parametro Euribor.
Ed infatti né la né i Mutuatari sono in possesso di un contratto floor CP_2 autonomamente negoziabile: ne è segno evidente che il contratto di mutuo in oggetto prevede solo la classica penale di estinzione per un qualsiasi mutuo di lunga durata;
se vi fosse un'opzione floor, o un qualsiasi altro derivato, questo avrebbe vita e durata autonoma rispetto al mutuo.
Premesso che la clausola floor si struttura come una soglia minima al di sotto della quale gli interessi applicati non possono scendere a prescindere dall'eventuale riduzione degli indici di riferimento, occorre ricordare come la giurisprudenza abbia chiarito che “la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione.
La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è dunque finalizzata a proteggere
l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346
c.c., e che l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato” (cfr. Tribunale Ravenna,
Sez. I, 30.12.2020, n. 988).
Inoltre è stato precisato che, da un lato, la clausola floor è funzionale al soddisfacimento della necessità dell'intermediario finanziario di ricavare, con la concessione
13 del finanziamento, un lucro minimo predeterminato, in un periodo storico connotato dall'abbassamento dei tassi;
dall'altro lato è stato evidenziato che la stessa previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all'inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di finanziamento che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (cfr. Tribunale Pordenone, 24.4.2020, n. 222; Tribunale Rimini,
Sez. I, 6.11.2020, n. 721; Tribunale Bologna, 6.3.2018 n. 20222).
Si citano altri precedenti che si riscontrano sul punto al solo fine di evidenziare come sia pacifico ritenere che la clausola c.d. floor apposta al contratto di mutuo garantito non ha natura di strumento derivato implicito e non altera la natura del negozio cui essa accede (cfr. Tribunale Lanciano 20.11.2017 n. 460; Tribunale Chieti 10.10.2017 n. 587; Tribunale
Trento 27.03.2017; Tribunale Mantova 30.01.2017; Tribunale Forlì 23.06.2016).
In ragione di ciò, il ricorso a detta clausola è stato ritenuto pienamente legittimo.
Né può ritenersi che tale clausola sia vessatoria.
Infatti, l'art. 34 del Codice del Consumo stabilisce, per quanto qui interessa, che “1.
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Ancora più chiaramente l'art.
4.2 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio 5.4.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, prevede che: “La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”.
Poiché, come detto, la clausola in questione costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse e dunque attiene all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, e considerato che la stessa è individuata nel contratto in modo chiaro e comprensibile, si ritiene la clausola NON vessatoria (cfr. anche Tribunale
Livorno, sent. n. 1130 dell'8.11.2024).
Va poi aggiunto che l'inserimento della clausola in un contratto redatto nelle forme dell'atto pubblico alla presenza del notaio, come avvenuto nel caso di specie, dispensa i contraenti dall'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. Trib. Firenze, Sez. III,
10.12.2020, n. 6571; a riguardo la giurisprudenza ha affermato che “Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur
14 se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15237 del
20.6.2017).
Infine, non può dirsi che tale clausola sia qualificabile come strumento finanziario al quale debba applicarsi la relativa disciplina.
Infatti la giurisprudenza è costante nell'escludere che la clausola floor apposta in un contratto di mutuo (come quello ricorrente nel caso in esame) possa essere qualificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera, così come è costante nell'affermare che la clausola floor non altera la natura del negozio cui essa accede
(ex multis Tribunale Bologna, sez. III, sent. n. 20087 del 31.1.2018; Tribunale Lanciano, sent. n. 142 del 4.4.2018; Tribunale Trento, sent. del 6.7.2017; Tribunale Monza, sent. n. 196 dell'8.2.2017;
Tribunale Ferrara n. 1131 del 16.12.2015; Tribunale Mantova 30.01.2017).
Quanto esposto con riguardo alla clausola floor è stato confermato dalla Suprema
Corte di Cassazione che ha precisato come “La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
28.1.2025, n. 1942).
Sulla ritenuta errata formulazione del piano di ammortamento e all'indeterminatezza della rata
Parte opponente sostiene che nel contratto di mutuo vi sia una errata formulazione del piano di ammortamento, con conseguente indeterminatezza della rata, in quanto, utilizzando un simulatore di rate reperito online (“studioandreani.it”) con i parametri indicati in contratto, si otterrebbe una rata di euro 1.158,44 anziché quella di euro 1.225,35 indicata nell'atto di mutuo stipulato in data 11.6.2012 e pertanto il piano di ammortamento, calcolato con un criterio errato, sarebbe invalido.
L'assunto è infondato.
Innanzitutto, non si può non rilevare che la fonte della disciplina del rapporto giuridico sia costituita solo dal contratto di mutuo, mentre il piano di ammortamento,
15 frequentemente allegato ai contratti principali, non assurge a fonte del rapporto obbligatorio limitando la sua funzione ad agevolarne la consultazione.
Pertanto, eventuali errori di calcolo ivi contenuti non avrebbero comunque rilievo sulla validità del contratto (cfr. Tribunale Livorno, sentenza n. 1130 dell'8.11.2024).
Inoltre, dall'esame del contratto di mutuo emerge come in esso siano state fornite tutte le indicazioni e informazioni necessarie per permettere alla parte mutuataria di avere conoscenza dei tassi di interesse, delle rate del rimborso, nonché della durata del finanziamento: infatti il contratto di mutuo (cfr. doc. n. 2 prodotto dall'attuale convenuta opposta) all'art. 3 espressamente prevede che: “Unito al Documento di Sintesi, allegato al presente contratto, è presente un Piano di Ammortamento nel quale sono evidenziate le quote del capitale concesso a mutuo comprese nelle singole mensilità che la Parte mutuataria dovrà rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. (…). Le rate mensili comprenderanno, oltre alla quota di capitale (…), anche gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento indicati al comma 3 che precede e nel rispetto di quanto previsto al comma 8 relativamente al Tasso Floor. (…) Si precisa, quindi, che il Piano di Ammortamento ha carattere meramente esemplificativo per la quota interessi, trattandosi di mutuo a tasso variabile”.
Esaminando il contratto di mutuo è possibile verificare che lo stesso prevede un primo tasso, indicato in misura specifica nel 5,75%, valido solo ed esclusivamente per il periodo di cosiddetto preammortamento ovvero sino al 30.6.2012; successivamente a tale ristretto periodo, il tasso è regolato dal valore variabile dell'Euribor 6 mesi (media dei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno) e dallo spread fisso, come indicato dal capoverso 3 dell'art. 3 del contratto di mutuo (cfr. ancora doc. n. 2 prodotto dall'attuale opposta).
Nel documento di sintesi è ulteriormente chiarito che la media percentuale euribor è quella a sei mesi divisore 360 e che il tasso previsto all'art.
3.3 del contratto di mutuo è pari al 6,45%.
Dagli atti emerge che il consulente di parte attrice opponente ha applicato la percentuale del 5,75% per tutte le mensilità; al contrario parte convenuta opposta ha correttamente applicato (in conformità alle previsioni contrattuali) tale percentuale solo al periodo di preammortamento (ovvero sino al 30.6.2012) e, per le mensilità successive, ancora in conformità alle previsioni contrattuali, ha applicato la variabile dell'Euribor maggiorata dello spread fisso (applicando il tasso del 6,45%).
Ciò spiega le diversità di calcolo rilevate nella determinazione della rata.
Va, infine, osservato che il richiamo degli attori opponenti alla sentenza del
Tribunale di Milano del 30.10.2013 è del tutto inconferente nel caso di specie.
Infatti, tale sentenza si riferisce a due contratti di mutuo il cui piano di ammortamento non era allegato al contratto mentre il contratto per cui è causa contiene il
16 piano di ammortamento come allegato e non vi è alcuna necessità di ricorrere a regole matematiche per calcolare la “quota capitale” che è chiaramente indicata.
In merito al superamento del tasso soglia usura tenuto conto della penale per estinzione anticipata alla scadenza della prima rata del mutuo
Gli opponenti hanno dedotto che ove il T.E.G. venga calcolato inserendo nel calcolo la penale per estinzione anticipata, questo sarebbe superiore al tasso soglia ex L. n.
108/1996.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
In primo luogo, deve osservarsi come gli opponenti vorrebbero procedere al calcolo del T.E.G. in modo difforme da quello indicato da nelle proprie Istruzioni ex CP_2 art. 2 L. n. 108/1996, secondo le quali (cfr. doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta) la commissione di estinzione anticipata non è inclusa nel calcolo del T.E.G.M..
Infatti (cfr. paragrafo C4 delle Istruzioni – pag. 14) le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono escluse dal calcolo del T.E.G.M. in quanto sono da ritenersi meramente eventuali.
Va evidenziato in proposito che il Supremo Collegio a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez.
Un., n. 16303 del 20.6.2018) ha affermato il principio di omogeneità tra calcolo del T.E.G. e calcolo del T.E.G.M. ex Istruzioni ex L. n. 108/1996. CP_2
In secondo luogo, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse.
La Suprema Corte di Cassazione ha in numerose occasioni affermato:
-- che “ In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del T.E.G. applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni pro tempore vigenti, atteso che tale CP_2 raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule utilizzate per determinare il T.E.G.M. e, conseguentemente, il tasso soglia;
pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/11/2024, n. 29.794).
-- che <La clausola penale … ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente … alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse….>> (cfr. Cass. n. 5379/2023);
-- che voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di
17 fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del
28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento>> (cfr. Cass. n. 8109/2022);
--che disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi>> (cfr. Cass. n.
7253/2022);
-- che “La determinazione del tasso soglia antiusura non può essere fatta sommando voci dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori … Allo stesso modo è impossibile cumulare, ai medesimi fini, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori: la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, pattuita per consentire al debitore di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi pattuiti in favore del TE;
i secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria vòlta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire gli interessi corrispettivi” (Corte appello sez. II - Firenze, 11/10/2023, n. 2040).
In merito al superamento del tasso soglia usura tenuto conto del tasso di mora effettivo
Gli opponenti deducono che il tasso di interesse di mora effettivo sarebbe usurario poiché la mora viene calcolata sull'intera rata e non sulla sola “quota capitale” della rata medesima, con ciò dandosi vita anche ad un inammissibile effetto anatocistico.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
Deve, anzitutto, osservarsi come la previsione contrattuale di applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta (cfr. l'art. 4 del contratto di mutuo stipulato in data
11.6.2012) è del tutto conforme alla Delibera del C.I.C.R. del 9.2.2009 la quale, all'art. 3, sancisce che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Va, altresì, ricordato come la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ord. Cass. n.
16526/2024) ha statuito che <la l. n. 108 del 1996 non ammette che la comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e
l'altra alla sua patologia), ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti
18 vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del TE e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare
(Cass. 17/10/2019, n. 26286). Di conseguenza, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va risolto in modo differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà; per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché la l. n.
108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
laddove, invece, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass., Sez. Un., 18.9.2020, n. 19597).
La consulenza depositata da parte opponente non segue tali principi, ritenendo di dover calcolare l'interesse moratorio unicamente su quanto dovuto a titolo di capitale, in contrasto con la sopra indicata Delibera del C.I.C.R. e sommando gli interessi moratori e compensativi, in contrasto con il sopra ricordato indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione: conseguentemente non può dirsi che gli interessi di mora previsti nel contratto siano usurari.
A questa conclusione si giunge anche (e più semplicemente) considerando che per gli interessi moratori manca un termine di riferimento ai fini di cui alla L. n. 108/1996 e che sulla scorta di tale dato inconfutabile la giurisprudenza ha affermato:
-- che “Fino a quando non si procederà alla rilevazione di un T.E.G.M. specifico per gli interessi mora, non potrà procedersi alla valutazione dell'usura cd. oggettiva o presunta” (cfr. Tribunale Milano,
Sez. VI, 5.4.2019, n. 3400);
-- che “Pur volendo aderire al principio per cui entrambe le tipologie di interesse moratori e corrispettivi potrebbero potenzialmente risultare usurarie, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza all'attualità di un coerente termine di paragone. Come noto, infatti, la calcola il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, CP_2 sulla base di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi e non a quelli di mora;
da ciò consegue l'inammissibilità del confronto degli interessi di mora con il tasso soglia, trattandosi di elementi del tutto disomogenei” (cfr. Tribunale Milano, Sez. VI, 5.2.2019, n. 1146).
19 Infine deve rilevarsi l'erroneità di quanto dedotto dagli attuali attori opponenti secondo i quali dalla violazione della L. n. 108/1996 per effetto degli interessi moratori deriverebbe la non debenza degli interessi convenzionali: al riguardo la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito che “L'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento” (cfr. Cass. civ., sez. III,
13.9.2019, n. 22890).
In merito alla mancata corrispondenza fra il Taeg indicato nel contratto ed il Taeg effettivo
Gli attori opponenti sostengono che non vi sarebbe corrispondenza fra Taeg indicato nel contratto (6,88%) e il Taeg effettivo (pari al 6,897%): asseriscono inoltre che la conseguenza giuridica di ciò sarebbe l'adozione in luogo del tasso corrispettivo di quello sostitutivo ex art. 117 T.U.B., essendo la fattispecie assimilabile alla non corretta indicazione dell' Pt_6
Tale asserzione non è condivisibile poiché la inserzione nel contratto di tale tasso è
“deputato, secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto;
ne discende che, al più, si potrebbe ipotizzare la responsabilità della per CP_2 inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che il cliente abbia subito un danno in conseguenza di esso” (cfr. Tribunale Roma, n.
43/2020; analogamente Tribunale Firenze, 13.3.2020, n. 728).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria;
al riguardo, è stato evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione, “non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno “; in tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare,
l'applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola T.A.E.G., ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (cfr. Arbitro Bancario
Finanziario Palermo n. 25181/2019; Arbitro n. 13059/2018; Arbitro Controparte_8
Bancario Finanziario Roma n. 10933/2017).
Inoltre, nel caso di specie non soltanto non è stato provato ma neppure allegato da parte degli attori opponenti alcun tipo di danno.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dagli attori opponenti, da una differenza infinitesimale fra Taeg indicato in contratto e Taeg effettivo non consegue
20 l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.: infatti scostamenti minimali-irrisori tra
Taeg indicato in contratto e Taeg accertato non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (cfr.
Tribunale Roma 5.4.2017, Tribunale Roma 19.4.2017, Tribunale Napoli 9.1.2018).
La soluzione proposta dagli attuali opponenti non è condivisa dalla giurisprudenza che ha precisato come <L'ISC/TAEG non costituisce un tasso né una condizione contrattuale bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente onde rappresentargli gli effettivi costi del credito.
L'indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale potrebbe costituire pubblicità ingannevole, ma non dà luogo a violazione dell'art. 117 del TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma>>(cfr. Corte di Appello di Torino, Ord. del 28.1. 2020).
In merito all'utilizzo del parametro Euribor con asserita violazione della normativa antitrust
Gli opponenti lamentano l'utilizzo nel contratto di mutuo per cui è causa del parametro Euribor e deducono che ciò comporterebbe la violazione della normativa antitrust a seguito della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, caso
AT.39914, che avrebbe accertato condotte contrarie alla normativa in materia di concorrenza nel periodo 2005 / 2009 poste in essere da vari Istituti bancari.
In proposito si osserva che non solo l'allora Banca TE ( Controparte_5
non era compresa tra gli Istituti cui alla predetta decisione della
[...]
Commissione, ma soprattutto che il mutuo per cui è causa è del 2012 e quindi ben successivo all'intesa di cui alla predetta decisione, che si ricorda è relativa al periodo 2005 /
2009.
Anche questo motivo va disatteso.
Infatti, soltanto ove gli opponenti avessero dato prova che la TE aveva partecipato alla intesa vietata, o ne fosse a conoscenza e in ragione di ciò avesse inteso conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, la questione avrebbe potuto assumere una qualche rilevanza (cfr. Cass. n.
12007/2024).
Ma nulla di tutto ciò risulta neppure allegato.
Occorre, altresì, sottolineare che la giurisprudenza ha ritenuto che “è legittimo il contratto debitamente sottoscritto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice
EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno, di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale” (cfr. Tribunale Salerno 21.5.2017; analogamente cfr. Tribunale Firenze, 10.12.2020, n. 6571).
0o0o0
21 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei medi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, in base al valore della controversia dichiarata dagli stessi opponenti indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
rigetta tutte le domande formulate dagli attori. CP_1
Le spese processuali di parte convenuta sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate in euro 10.860,00 per compenso, oltre le spese vive se dovute, iva e cap come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze il 13 aprile 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
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