Ordinanza cautelare 23 aprile 2021
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/03/2023, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 01906/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 883 del 2021, proposto da:
QU AI, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via D. Cimarosa, 186, presso l’Avv. Antonio Esposito;
contro
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’annullamento
- del provvedimento, pervenuto a mezzo posta elettronica certificata al ricorrente, in data 28.12.2020, dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, avente ad oggetto “istanza di ammissione ad anni successivi al I presso i CcddLLMM in Medicina e Chirurgia di questo Ateneo 2020/2021 – valutazione curriculum universitario”, con il quale “si rende noto che, per il vigente anno accademico, non vi è disponibilità di posti, ad anni successivi al primo, presso i CCddLLMM indicati in oggetto. Per l'effetto, il relativo bando non è stato emanato e pertanto la Vs richiesta non può essere accolta (...)”;
- nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto tra cui:
- la nota del 10.02.2021 (pervenuta a mezzo pec), ad oggetto “accesso ai documenti amministrativi – ex artt. 22 e ss. Legge n.241/1990 – AI QU”, di riscontro all’istanza di accesso agli atti, protocollata con il n. 13408/2021;
- il Decreto Ministeriale n. 524 del 28 giugno 2018;
- il Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, approvato in Consiglio di Corso di Studio il 26.02.2014 e successive modifiche;
e per la conseguente declaratoria
dell’illegittimità del diniego, opposto dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli all’iscrizione del ricorrente al terzo anno accademico, o comunque ad anno successivo al primo, del CDLM in Medicina e Chirurgia;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere iscritto al terzo anno accademico, o comunque ad anno successivo al primo, del CDLM in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, anche in soprannumero e alla conseguente corretta riconversione creditizia della carriera pregressa;
e per la condanna
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in persona del legale rappresentante p. t., a provvedere all’iscrizione del dott. QU AI al terzo anno accademico, ovvero ad anno successivo al primo, del CDLM in Medicina e Chirurgia presso il medesimo Istituto Universitario, anche in soprannumero;
nonché per l’annullamento
della nota dell'Università L. Vanvitelli del 10.02.2021 (pervenuta a mezzo pec), ad oggetto “accesso ai documenti amministrativi – ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 – AI QU”, di riscontro solo parziale all’istanza di accesso agli atti, protocollata con il n. 13408/2021;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso alla documentazione completa, afferente l’istruttoria espletata dall’Università degli Studi della Campania <Luigi Vanvitelli> ed a tutti gli atti relativi, che hanno portato l’Ateneo intimato a dichiarare l’indisponibilità di posti;
con la conseguente condanna
dell’Università degli Studi della Campania <Luigi Vanvitelli> a produrre in giudizio copia della suddetta documentazione, con riserva – all’esito – di articolazione di motivi aggiunti e/o ulteriori;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti, specificati in epigrafe, avverso i quali articolava plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, con memoria di stile, depositando quindi documentazione, tra cui una relazione a firma del direttore generale dell’Ateneo.
Dopo la produzione di memoria di replica, per il ricorrente, il medesimo depositava, in data 17.04.2021, dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del gravame nel merito.
Nell’imminenza della discussione, parte resistente depositava memoria difensiva conclusiva, e, di seguito, adesione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso, depositata da controparte.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023, il gravame era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che, stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, espressa da parte ricorrente, alla quale parte resistente ha anche prestato adesione, non resta che prenderne atto, dichiarando il ricorso improcedibile, con la formula corrispondente.
Per il tenore formale della decisione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO