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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla via A. Manzoni 13-15, presso lo studio dell'avv. Rosanna Andricciola che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE-
E
, in persona del sindaco pro-tempore (part. iva Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera P.IVA_1
n.212, presso lo studio dell'avv. Caterina Restuccia, unitamente, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco Carnovale Scalzo e Salvatore Leone che lo rappresentano e difendono giusta delibera di giunta e procura in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento dei danni da insidia stradale
CONCLUSIONI: Come da verbali in atti
+++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno
2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da , al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro del 11.08.2018, quando nell'occasione, percorrendo a piedi via Aldo Moro, poco dopo l'incrocio con via
San Miceli, in Lamezia Terme, cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello e/o anomalia non segnalato, creatosi a seguito della cattiva posa in opera di uno strato di asfalto effettuato in precedenza.
Per effetto della caduta la stessa riportava le lesioni certificate in atti, chiedeva quindi il ristoro, evocando in giudizio il Ente proprietario e custode Controparte_1
della strada oggetto del sinistro.
Ha resistito il convenuto comune chiedendo il rigetto della domanda contestando, sia nell'an che nel quantum, attesa l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testimoni di parte attrice e di parte convenuta.
RILEVATO IN DIRITTO
Il referente normativo della pretesa azionata dall'attrice va individuato nell'art. 2051
c.c., avendo la , allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad un vizio Pt_1
intrinseco del manto stradale percorso, rappresentato dalla presenza, su esso, di una insidia costituita da un dislivello
Non osta ad una simile qualificazione giuridica il fatto che la strada medesima sia di proprietà di un ente pubblico e destinata ad un uso pubblico: la giurisprudenza di legittimità, infatti, dopo il superamento del tradizionale orientamento contrario all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle Pubbliche Amministrazioni, è oggi pacifica nell'ammettere la riferibilità della responsabilità per danno da cose in custodia anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in relazione alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (tra le più recenti, cfr. Cass. 3 aprile 2009, n. 8157). Ove, pertanto, il danno sia stato determinato da cause intrinseche al bene demaniale
(come il vizio costruttivo o manutentivo), anche l'ente pubblico proprietario ne risponderà ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo esso “custode” delle strade presenti nel suo territorio, in quanto tenuto ex lege a garantirne la manutenzione e la sicurezza.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa
CP_ medesima e l'ente convenuto. Graverà, invece, sull' convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, che ricorre in presenza di pregiudizio determinato da una situazione di pericolo provocata dagli stessi utenti della strada o da terzi, che abbiano colpevolmente abbandonato, ad esempio, oggetti pericolosi (Cass. 6 giugno 2008, n. 15042), ovvero da un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass.
8157/2009 cit.).
Ciò premesso applicando i principi su richiamati è necessario verificare alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla responsabilità dei convenuti, ovvero ricondotto causalmente alla condotta della danneggiata, tale da escludere la responsabilità del custode.
In tale prospettiva, la domanda deve essere certamente rigettata.
La dinamica dei fatti prospettati dall'attrice non ha trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni escussi in corso di causa, che nulla di preciso hanno riferito in merito alla riconducibilità del danno patito dalla stessa.
Nessuno di essi ha visto la signora inciampare nel dislivello. Pt_1
Invero, il teste di parte attrice sentito in corso di causa, ha riferito in Testimone_1 merito:” mentre stavo facendo una camminata ho visto l'attrice cadere. Essa si trovava dall'altra parte della strada…. Omissis.. nei pressi dove è caduta la signora c'era uno scavo mi risulta…omissis.. .. la scavatura di cui ho detto è lunga una decina di metri ed
è profonda più o meno25 cm”. Ed ancora il teste di parte convenuta ing. TE
, sentito a prova contraria sui capitoli di controparte ammessi, dirigente del
[...] settore tecnico del comune di Lamezia Terme, all'udienza del 24/10/2022, ha dichiarato: “il dislivello è di 4 - 5 cm e non di 25 cm al netto del marciapiede”.,
Le discordanti descrizioni in merito all'esatto stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, rendono ancora più incerta, la dinamica dei fatti, impedendo sotto questo profilo una valutazione circa l'esigibilità della condotta in capo all'Ente convenuto.
Peraltro, pur a volersi ipotizzare lo stato della strada per come descritto dall'attrice nell'atto introduttivo, mancherebbe comunque ogni prova del nesso di causalità di esso con i danni riportati dall' attrice, non essendovi, come detto, alcun riscontro istruttorio alle allegazioni dell'attrice sulla dinamica del sinistro, né elemento alcuno che porti a ritenere che il sinistro sia scrivibile a un vizio manutentivo del tratto di strada in questione.
Sulle spese e competenze di lite.
Ala luce della giurisprudenza susseguitesi in materia, si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Spese di lite compensate;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lamezia Terme, 02/04/2025
il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla via A. Manzoni 13-15, presso lo studio dell'avv. Rosanna Andricciola che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE-
E
, in persona del sindaco pro-tempore (part. iva Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera P.IVA_1
n.212, presso lo studio dell'avv. Caterina Restuccia, unitamente, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco Carnovale Scalzo e Salvatore Leone che lo rappresentano e difendono giusta delibera di giunta e procura in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento dei danni da insidia stradale
CONCLUSIONI: Come da verbali in atti
+++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno
2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da , al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro del 11.08.2018, quando nell'occasione, percorrendo a piedi via Aldo Moro, poco dopo l'incrocio con via
San Miceli, in Lamezia Terme, cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello e/o anomalia non segnalato, creatosi a seguito della cattiva posa in opera di uno strato di asfalto effettuato in precedenza.
Per effetto della caduta la stessa riportava le lesioni certificate in atti, chiedeva quindi il ristoro, evocando in giudizio il Ente proprietario e custode Controparte_1
della strada oggetto del sinistro.
Ha resistito il convenuto comune chiedendo il rigetto della domanda contestando, sia nell'an che nel quantum, attesa l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testimoni di parte attrice e di parte convenuta.
RILEVATO IN DIRITTO
Il referente normativo della pretesa azionata dall'attrice va individuato nell'art. 2051
c.c., avendo la , allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad un vizio Pt_1
intrinseco del manto stradale percorso, rappresentato dalla presenza, su esso, di una insidia costituita da un dislivello
Non osta ad una simile qualificazione giuridica il fatto che la strada medesima sia di proprietà di un ente pubblico e destinata ad un uso pubblico: la giurisprudenza di legittimità, infatti, dopo il superamento del tradizionale orientamento contrario all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle Pubbliche Amministrazioni, è oggi pacifica nell'ammettere la riferibilità della responsabilità per danno da cose in custodia anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in relazione alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (tra le più recenti, cfr. Cass. 3 aprile 2009, n. 8157). Ove, pertanto, il danno sia stato determinato da cause intrinseche al bene demaniale
(come il vizio costruttivo o manutentivo), anche l'ente pubblico proprietario ne risponderà ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo esso “custode” delle strade presenti nel suo territorio, in quanto tenuto ex lege a garantirne la manutenzione e la sicurezza.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa
CP_ medesima e l'ente convenuto. Graverà, invece, sull' convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, che ricorre in presenza di pregiudizio determinato da una situazione di pericolo provocata dagli stessi utenti della strada o da terzi, che abbiano colpevolmente abbandonato, ad esempio, oggetti pericolosi (Cass. 6 giugno 2008, n. 15042), ovvero da un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass.
8157/2009 cit.).
Ciò premesso applicando i principi su richiamati è necessario verificare alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla responsabilità dei convenuti, ovvero ricondotto causalmente alla condotta della danneggiata, tale da escludere la responsabilità del custode.
In tale prospettiva, la domanda deve essere certamente rigettata.
La dinamica dei fatti prospettati dall'attrice non ha trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni escussi in corso di causa, che nulla di preciso hanno riferito in merito alla riconducibilità del danno patito dalla stessa.
Nessuno di essi ha visto la signora inciampare nel dislivello. Pt_1
Invero, il teste di parte attrice sentito in corso di causa, ha riferito in Testimone_1 merito:” mentre stavo facendo una camminata ho visto l'attrice cadere. Essa si trovava dall'altra parte della strada…. Omissis.. nei pressi dove è caduta la signora c'era uno scavo mi risulta…omissis.. .. la scavatura di cui ho detto è lunga una decina di metri ed
è profonda più o meno25 cm”. Ed ancora il teste di parte convenuta ing. TE
, sentito a prova contraria sui capitoli di controparte ammessi, dirigente del
[...] settore tecnico del comune di Lamezia Terme, all'udienza del 24/10/2022, ha dichiarato: “il dislivello è di 4 - 5 cm e non di 25 cm al netto del marciapiede”.,
Le discordanti descrizioni in merito all'esatto stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, rendono ancora più incerta, la dinamica dei fatti, impedendo sotto questo profilo una valutazione circa l'esigibilità della condotta in capo all'Ente convenuto.
Peraltro, pur a volersi ipotizzare lo stato della strada per come descritto dall'attrice nell'atto introduttivo, mancherebbe comunque ogni prova del nesso di causalità di esso con i danni riportati dall' attrice, non essendovi, come detto, alcun riscontro istruttorio alle allegazioni dell'attrice sulla dinamica del sinistro, né elemento alcuno che porti a ritenere che il sinistro sia scrivibile a un vizio manutentivo del tratto di strada in questione.
Sulle spese e competenze di lite.
Ala luce della giurisprudenza susseguitesi in materia, si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Spese di lite compensate;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lamezia Terme, 02/04/2025
il GOP
Avv. Anna Destito