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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MANUELA MALAVASI
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MARIO PRESTIGIACOMO;
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
Appellati
Oggetto: Intermediazione mobiliare (obblighi informativi)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.3.2020, ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 410/2020, resa dal Tribunale di Palermo il 15.1.2020, con cui era stata dichiarata la improcedibilità delle domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2
(nelle more del giudizio sottoposta a liquidazione coatta amministrativa: di qui
[...]
interruzione e successiva riassunzione del medesimo), e accolta quella risarcitoria nei confronti di (già , disattendendosi il resto. Parte_1 Controparte_3
, costituendosi, ha puntualmente contestato le ragioni del gravame, CP_1
chiedendone il rigetto, con la conferma della impugnata sentenza.
Quindi, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 410/2020, rep. n. 763/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo nel procedimento sub R.G. n. 3750/2016 in data 15 gennaio 2020, pubblicata il 28 gennaio 2020, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: in via preliminare, nel merito - dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale di per le ragioni esposte in atti;
in via principale, nel Parte_1
merito - rigettare le domande avversarie per tutti i motivi già esposti, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque poiché prescritte per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione;
in subordine, nel merito - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa ed emerso in atti, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; appellato: “Voglia L'ecc.Ma Corte Di Appello, Reiectis adversis;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: insistendo nella propria comparsa di costituzione e di risposta depositata nel presente grado del giudizio e nelle precedenti note di trattazione scritta dell'11/05/2023 ed opponendosi ai mezzi istruttori richiesti dalla controparte, peraltro già ammessi in primo grado ed anche espletati, chiede che la causa venga posta decisione con i termini di legge;
indi, definitivamente pronunciando, rigettare l'appello proposto ex adverso poiché manifestamente infondato sia in punto di fatto che di diritto e con-fermare la sentenza impugnata in ogni sua parte, dando atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002”.
Indi, con ordinanza del 31 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Così compendiati i principali fatti di causa, vale innanzitutto rammentare che in prime cure aveva convenuto (ora a seguito CP_1 Controparte_3 Parte_1
di fusione per incorporazione) e Controparte_4
( ), esponendo: di aver sottoscritto in data 29 ottobre 2010 con
[...] CP_5 CP_3
un contratto di acquisto di 400 azioni e nel corso del 2011 di averne acquistate
[...] CP_5
altre 8, per un valore complessivo di Euro 25.500,00; che – responsabile in CP_3
solido con i sensi dell'art. 1337 c.c., per violazione degli obblighi informativi previsti CP_5
dall'art. 21 TUF e dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2009 relativa alla distribuzione di prodotti finanziari illiquidi – non lo avrebbe informato “in ordine al rischio di illiquidità” né dato seguito alle richieste di ordini di vendita di tali azioni, né chiuso il contratto di conto corrente di regolamento 00811-057-0211863. Perciò, aveva chiesto: affermarsi la responsabilità esclusiva e/o solidale delle parti convenute ex art. 1337 c.c.; condannarsi la banca al rimborso del valore delle 408 azioni in base al loro valore nominale pari a € 25.500,00, nonché alla chiusura del conto corrente di regolamento n. 00811-057-
0211863 e rimborso delle spese di gestione conto;
condannarsi le parti convenute al risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante a far data dalla sottoscrizione del contratto di acquisto delle azioni, non avendo l'attore ricavato alcun utile dall'immobilizzazione della somma;
condannarsi al pagamento di una somma pari a CP_5
quanto dovuto per il contributo unificato”, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta aveva contestato le pretese Controparte_3
attoree, sollevando eccezione di prescrizione con riguardo alla responsabilità ex art. 1337
c.c. Il giudizio veniva istruito a mezzo di prova testimoniale (teste cfr. Testimone_1
verbale udienza del 3.5.2017), poi interrotto il giudizio per sottoposizione di a CP_5
procedimento di liquidazione coatta amministrativa, indi regolarmente riassunto dall'attore.
Quindi (costituendosi quale società incorporante Parte_1 Controparte_3
aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, richiamato le eccezioni di di prescrizione e comunque infondatezza delle domande Controparte_3
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 avversarie.
Con l'appellata statuizione, il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande nei confronti di , e condannato al risarcimento del Controparte_6 Parte_1
danno in favore di quantificati in € 30.327,41 (oltre interessi e spese di lite). CP_1
Ciò posto, l'impugnazione si incentra sui seguenti diversi motivi: “1) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva sostanziale di CP_3
(ora ) rispetto alle domande attoree;
2) la Sentenza è errata nella parte in cui
[...] Pt_1
ha ritenuto di qualificare la responsabilità ex art. 1337 c.c. invocata dall'attore come contrattuale (decorso del termine prescrizionale, errata ripartizione dell'onus probandi); 3) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto – in assenza di alcuna motivazione - che le azioni rientrassero nel novero degli strumenti finanziari illiquidi tecnicamente CP_5
intesi e quindi sottoposte alla disciplina di cui al TUF ed alla Comunicazione Consob 2009;
4) travisamento dei fatti e violazione di legge. La Sentenza è errata nella parte in cui, con motivazione in ogni caso non adeguata, ha ritenuto inadempiente agli CP_3
obblighi informativi di cui al TUF ed alla Comunicazione Consob del 2009; 5)
l'insussistenza dei presupposti per la condanna della al risarcimento del danno;
6) la CP_3
Sentenza è errata in punto di condanna alle spese”.
Detti motivi, come detto contestati da (che peraltro non ha riproposto le domande CP_1
non accolte in prime cure, quale quella di 'chiusura' del conto corrente di riferimento) solo parzialmente risultano fondati, per le seguenti sintetiche considerazioni.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta dalla banca con il primo motivo di gravame, deve essere disattesa.
L'istituto di credito appellante contesta l'impugnata statuizione per aver ritenuto non applicabile al caso di specie il D.L. n. 99/2017 (convertito con legge n. 121/2017) che disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e CP_7
di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste Controparte_8
ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Il giudice di prime cure aveva ritenuto, infatti, che tale disciplina, benché escluda dal novero della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 cessione ex art. 3, comma primo, lettere b) e c) “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti (…)” e prevede, all'art.
3.1.1. che “per passività e attività incluse nella cessione “si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e all'art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ribilanciamento”, la “possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di
“attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità)”, ciò non
“vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale è quella per cui è causa – siano incluse nella cessione” e pertanto - afferma il giudice di primo grado - la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria in capo a non Pt_1
“discende dunque dalla cessione regolata dal decreto sopra richiamato” [i.e. il DL 99/2017]
“quanto piuttosto dalla sua successione al soggetto titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio” (cfr. sentenza impugnata, pp. 6-8).
Ebbene, la censura è infondata.
Invero, e premesso che non rileva quanto di recente statuito dal Supremo Collegio con sentenza sez. I 12/6/2025 n. 15689, incentrata sul diverso e “specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e (per il Controparte_8 Controparte_4
prosieguo anche " ) con giusta l'art. 3, comma 1, CP_9 Parte_1
del D.L. n. 99 del 2017 (convertito dallalegge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di
[...]
nella posizione sostanziale e processuale delle banche medesime”, atteso Parte_1
che con quanto ancora in essere del presente giudizio viene fatto valere non quanto discendente da un 'rapporto bancario' ma dalla responsabilità della banca intermediaria, deve confermarsi la legittimazione passiva di rispetto alle pretese Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 creditorie azionate da , per le seguenti sintetiche considerazioni. CP_1
La disamina può prendere le mosse (come già evidenziato in precedenti di questa Corte) da
Corte costituzionale 7.11.2022 n. 225 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 24, 42, 45 47 e 111 comma I Cost. e art. 47
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 3 comma I lett. b) e c) del D.L.
25.6.2017 n. 99, convertito in L. 31.7.2017 n. 121, invocato dalla banca appellante. La Corte costituzionale si sofferma su portata e finalità del D.L. n. 99/2017 e osserva che il legislatore ha rimesso alle parti del negozio di cessione il compito di definirne il perimetro, ponendo unicamente il divieto, funzionale all'attuazione della regola del cd. burden sharing (prevista dalla direttiva europea 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche, in Italia recepita col D. Lgs. 180/2015, e che coinvolge gli azionisti e obbligazionisti subordinati nell'onere di sopportare la crisi di impresa), di trasferimento di alcune poste, e cioè:
- “le passività indicate all'articolo 52, comma uno, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) a del decreto legislativo 16 novembre 2015, numero 180” (art. 3 comma I, lett. a D.L. n. 99/2017);
- “i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinati” (art. 3 comma I, lett. b) D.L. n.
99/2017, già richiamato);
- “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività” (art. 3, comma I lett. c) D.L. n. 99/2017); limitando, in ultimo, l'area di responsabilità della cessionaria ai soli Parte_1
“debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1” (art. 3 comma II D.L.
n. 99/2017). Ancora con la sentenza citata, pur concludendo per l'inammissibilità della questione (non specifica in quel caso), la Corte Costituzionale offre spunti interpretativi rilevanti per l'individuazione dei confini della cessione, che indica: - quanto all'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 3 comma I, per entrambe le fattispecie ivi contemplate - ovvero acquisto di azioni e obbligazioni posticipate e acquisto dei medesimi strumenti finanziari in un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 contesto di violazione della normativa in tema di prestazione di servizi di investimento - nella ricorrenza, al momento della cessione, non di una mera “posizione contrattuale non ancora definita”, ma di un “debito che risultava preesistente e consolidato”; - quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo, nella ricorrenza di atti o fatti anteriori alla cessione che, successivamente a essa abbiano generato una controversia. Nell'interpretare questo riferimento, la Corte rileva come esso abbia indicato solo la data di notifica dell'atto di citazione, senza precisare se il giudizio fosse stato preceduto dall'instaurazione di
“procedimenti stragiudiziali per le passività” oggetto di esame. Se ne ricava agevolmente che il contenzioso escluso è quello insorto, in ogni sua forma, dopo la data della cessione.
Nello stesso senso, peraltro, si è attestata Cassazione civile n. 17834/2023, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato D.L., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo” (cfr. anche Cassazione civile sez. III 4/2/2025 n. 2785).
Applicate tali indicazioni alla vicenda in esame, la legittimazione passiva di
[...]
non può essere esclusa: Pt_1
- né in forza della lett. b), giacché alla data della cessione, valutata anche l'incontestata appartenenza di alla categoria di investitore retail, e dunque l'altrettanto certa CP_1
applicabilità a costui delle numerose garanzie predisposte dalla normativa interna e comunitaria in tema di servizi di investimento, non si era ancora pervenuti all'accertamento giudiziale di un debito dell'istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa, accertamento - preclusivo della traslazione alla cessionaria della posizione in esame - imprescindibile al fine di acclarare l'inadempimento della banca negoziatrice e di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 consolidare dunque la passività di (questione che comunque qui Controparte_2
non rileva più, stante la pronuncia resa in prime cure sul punto e non oggetto di gravame);
- e neppure in considerazione di quanto disposto alla lett. c), poiché il presente giudizio è stato introdotto nell'anno 2016 in prime cure, anteriormente alla cessione, avvenuta nel giugno dell'anno successivo, così che la controversia non può dirsi insorta successivamente alla cessione.
Ancora: l'accordo di cessione tra i commissari liquidatori di e Controparte_2
, segnatamente la clausola n.
3.1.4 non supporta l'assunto dell'appellante Parte_1
riguardo all'esclusione della posizione vantata da dal novero di quelle cedute dai CP_1
commissari liquidatori di Controparte_10
Il tenore letterale di tale clausola contrattuale “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non
Co sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività
Escluse sia di sia di VB. … A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono CP_5
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno
Co trasferiti a : (…) (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti” ribadisce, per un verso, quanto disposto all'art. 3 comma 2
D.L. n. 99/2017, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del primo comma della medesima disposizione;
e, per altro verso, ribadisce che quanto escluso dalla cessione sono i “debiti” e “le passività” derivanti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 da operazioni di commercializzazione di azioni delle banche in l.c.a. - posizioni passive dunque già consolidate al momento del trasferimento, tra le quali non rientra quella oggetto di disamina, ancora in corso di accertamento alla data della cessione -, nonché le
“responsabilità”, dizione questa certamente più ampia delle precedenti, che si presta a includere posizioni non ancora definite al momento della cessione, ma che immediatamente evoca il riferimento soggettivo alla banca in l.c.a. la cui condotta, in tesi non conforme agli obblighi correlati alla prestazione di servizi di investimento, sia tale da ingenerare appunto responsabilità.
Nel caso in disamina, invece, l'operazione di acquisto delle azioni è stata mediata da altro soggetto, che, verosimilmente in attuazione di politiche di vendita Controparte_3
definite dalla propria capogruppo, ha provveduto al collocamento delle azioni emesse da
. È questa, allora, la peculiarità del caso di specie, ove l'appellato Controparte_2
ha evocato in giudizio (oggi ) non in qualità di acquirente CP_3 Parte_1
degli asset ceduti da con il contratto del 26.6.2017, ma Controparte_10
quale incorporante acquisita per effetto di fusione societaria, soggetto Controparte_3
con il quale l'operazione di investimento fu conclusa, sì controllato, ma giuridicamente autonomo e distinto da In altri termini, è stata Controparte_2 Parte_1
chiamata a rispondere della violazione, riferibile esclusivamente all'intermediaria
[...]
degli obblighi comportamentali informativi, di correttezza e di trasparenza CP_3
disegnati dalla normativa di settore: cosicché né il D.L. 99/2017, né il contratto autorizzano a ritenere che sia stata trasferita in capo alla banca controllante ormai in l.c.a. la responsabilità per comportamenti posti in essere dall'intermediaria controllata, CP_12
perché questi hanno riguardato azioni emesse dalla prima.
[...]
Quanto, in ultimo, alla valenza del cd. “Addendum al contratto di cessione di azienda”, vale innanzitutto precisare che il riferimento è alle ulteriori vicende negoziali per cui “in data 19 gennaio 2018 ha ceduto a in Controparte_3 Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa, talune attività, passività e rapporti che sono risultati essere esclusi dal compendio trasferito a in esito all'attività di due Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 diligence prevista dal D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 CP_8
, e dal contratto del 26 giugno 2017 per la cessione di attività, passività e rapporti
[...]
giuridici di in liquidazione coatta amministrativa”. Da Controparte_4
quanto riferito nel comunicato relativo evocato dall'appellante, la retrocessione da CP_3
a ha riguardato “attività, passività e rapporti che sono
[...] Controparte_2
risultati essere esclusi dal compendio trasferito a , dunque per Parte_1
definizione rapporti e posizioni attive o passive diversi da quella oggetto di esame la quale, lo si è visto, non figura tra quelle escluse, ex lege o ex contractu, dall'insieme aggregato trasferito a . Pt_1
Devesi osservare, in termini più dettagliati, che la normativa invocata dall'appellante riguarda i debiti degli istituti di credito sottoposti alla liquidazione coatta delle banche
( e “nei confronti dei loro azionisti e Controparte_2 CP_8
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche e dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”, mentre, nella specie, viene in rilievo la posizione debitoria di (ora ) CP_3 Parte_1
derivante da una condotta propria, prospettata come violativa degli obblighi in materia di intermediazione finanziaria sulla stessa gravanti: infatti, ciò che è stato contestato dal
Cont
a era l'aver effettuato un servizio di collocamento delle azioni CP_1 CP_3
fornendo informazioni non veritiere ed incomplete senza la necessaria profilatura del rischio del cliente: si tratta di violazioni di obblighi scaturenti da attività contraria ai doveri della banca collocataria, ben distinti dagli obblighi gravanti sull'emittente i titoli azionari.
In considerazione di quanto sin qui esposto, il motivo deve respingersi, ritenendosi sussistente la legittimazione passiva in capo a . CP_13
Passando al secondo motivo, la banca censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha qualificato la responsabilità invocata dal come contrattuale, e non CP_1
aquiliana, e conseguentemente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale e operato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 una ripartizione dell'onus probandi erronea.
Anche questa censura è infondata: difatti, vale richiamare l'insegnamento giurisprudenziale che assegna valenza contrattuale alle operazioni di investimento eseguite dall'intermediario su disposizione del cliente: “in tema di intermediazione finanziaria,
l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che
l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore” (Cass. ord. n. 24648 del 16/8/2023; nello stesso senso Cass. n. 8997 del 2021).
Le operazioni di investimento determinano, invero, l'insorgenza in capo all'intermediario di obblighi, a contenuto essenzialmente informativo, distinti da quello, proprio del mandato, di condurre a termine l'atto dispositivo richiesto dall'interessato.
È noto che l'art. 21 t.u.f. e la normativa di rango secondario contenuta sin dal regolamento
Consob n. 11522/1998 e nelle successive declinazioni (quello in vigore all'epoca di sottoscrizione del contratto quadro di cui si dirà innanzi è il regolamento Consob n. 16190 del 2007), impongono all'intermediario finanziario obblighi destinati a declinare in concreto il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella cura dell'interesse del cliente. Taluni di tali obblighi si collocano nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro di intermediazione finanziaria: l'obbligo di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e l'obbligo di acquisire informazioni sull'investitore, la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio (art. 28, comma 1, reg. Consob 11522 cit., artt. 27 e ss reg. 16190,
c.d. know your customer rule). Altri obblighi invece hanno ragione di configurarsi dopo la conclusione del contratto quadro: è questo tipicamente l'obbligo di informazione cd. attiva
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 riguardo alla natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, dello specifico prodotto finanziario (art. 28, comma 2, reg. Consob, c.d. know your product rule), l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore (art. 29 reg. Consob 1998 cit. c.d. suitability rule), l'obbligo di segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 21, comma 1, lett. c t.u.f., nel testo vigente ratione temporis, e art. 27 reg. Consob 1998). Dunque, “nella fase successiva alla stipula del contratto quadro, in cui si situano, gli obblighi di informazione attiva concorrono alla definizione del ruolo che l'intermediario assume allorquando l'investitore intenda porre in essere specifiche operazioni di investimento. Dalla disciplina, legislativa e regolamentare, si ricava, infatti, che l'intermediario non possa limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, … , o acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso sia altresì tenuto alla spendita di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni;
ciò che fa dell'intermediario un vero e proprio ausiliario del proprio cliente nella scelta delle medesime E' in tale prospettiva, segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare non già esecuzione agli "ordini" di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad "ordini" di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo (sul punto in motivazione: Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261).”
Si conferma, quindi, la natura contrattuale della responsabilità nel caso di specie, posto che il danno lamentato dal sin dal primo grado deriverebbe da una mancata corretta CP_1
esecuzione delle fasi precedenti e coeve all'ordine di vendita di azioni, collocandosi in una fase in ogni caso successiva a quella della stipula del contratto quadro.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Con riguardo, poi, alla distribuzione dell'onere della prova l'art. 23 TUF prevede che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”; da ciò deriva, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010). Nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione si è ormai consolidato il principio secondo cui “in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa della responsabilità della scelta dell'operazione finanziaria, dal momento che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore” (Cass. n. 7932/2023).
Dunque, l'onere della dimostrazione di aver diligentemente assolto agli obblighi informativi in favore del cliente grava, in ossequio ai principi generali di riparto delineati dagli artt. 2697 e 1218 c.c. - come interpretati da un consolidato indirizzo giurisprudenziale - sull'intermediario finanziario: su ciò si dirà meglio oltre, nella disamina del quarto motivo.
Col terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1
ritenuto che le azioni rientrassero nel novero degli strumenti finanziari illiquidi CP_5
tecnicamente intesi e quindi sottoposte alla disciplina di cui al TUF ed alla Comunicazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 Consob 2009.
La banca appellante esclude le azioni dall'ambito applicativo del TUF, in quanto: CP_5
sono titoli partecipativi di Banche che si ispirano ai principi del credito cooperativo e della mutualità, nonché del valore aggiunto tipico delle Banche Popolari per cui al socio sono riservate agevolazioni e facilitazioni nella fruizione dei servizi prestati dalla Banca stessa e nell'acquisizione dei prodotti da questa commercializzati;
la domanda di acquisto azioni del
12 ottobre 2010 (doc. 2 fascicolo di primo grado), è stata formulata direttamente “al
Consiglio di amministrazione della ”, quale emittente le azioni, Controparte_2
nell'ambito di un rapporto di carattere meramente societario tra socio (o aspirante socio) e società; la Comunicazione Consob del 2009, pagina 1, fa riferimento ad “obbligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario nonché derivati OTC” quali “prodotti con elevato rischio di liquidità/liquidabilità”, senza alcuna menzione delle azioni.
Anche tale censura, dalla formulazione peraltro generica, non merita accoglimento.
Le azioni oggetto di analisi rientrano nella tipologia dei titoli di capitale illiquidi, esposti al rischio di perdita totale del capitale per default dell'emittente (rischio emittente), al rischio di perdita di valore dell'investimento per dinamiche di mercato (rischio di mercato) e al rischio di illiquidità, non essendo quotate su un mercato regolamentato.
Nessun dubbio può nutrirsi in ordine all'applicabilità della disciplina sopra richiamata, stante l'inequivocabile dizione dell'art. 1, comma 1-bis, lett. a), t.u.f., nella versione vigente a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 2007 (recante il recepimento della direttiva MiFID in Italia), che annovera senza operare alcun distinguo "le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario" fra i "valori mobiliari", categoria che - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
a), t.u.f. - è, a sua volta, espressamente ricompresa nel più ampio genus degli "strumenti finanziari".
Ne discende che già dal 2007, ossia ben prima della Comunicazione Consob del 2009, la normativa di settore stabiliva che le azioni, da qualunque soggetto emesse, sono strumenti finanziari disciplinati dalla normativa sulla prestazione dei servizi di investimento.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 Passando al già evocato quarto motivo di gravame, qui censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto inadempiente CP_3
agli obblighi informativi di cui al TUF ed alla Comunicazione Consob del 2009.
In dettaglio, deduce l'appellante:
- di aver preliminarmente acquisito dal cliente tutte le informazioni necessarie relative alla sua esperienza in strumenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio, raccogliendo l'apposito questionario di profilatura Mifid;
- che la dipendente della sentita come teste, ha dichiarato: Parte_2
era un investitore dotato di buona conoscenza;
aveva diversi investimenti CP_1
diversificati …alcune delle quali con una percentuale fino al 70% di azionario” (v. verbale 3 maggio 2017);
- di aver adeguatamente informato il cliente di tutte le caratteristiche dei titoli compravenduti (ivi compreso il prezzo e la non quotazione del titolo ed i correlati rischi di liquidità) necessarie a consentirgli di maturare una consapevole decisione d'investimento non solo mediante la documentazione esibita e sottoscritta dal ricorrente, ma anche verbalmente dal dipendente di che ha dato corso CP_3
all'operazione, come confermato dalla teste all'udienza del 3 maggio Testimone_1
2017;
- che in occasione della sottoscrizione del contratto quadro in forza del quale è stata compiuta l'operazione di investimento il ha espressamente dichiarato: di essere CP_1
“pienamente informato dei rischi” e di “aver ricevuto l'Informativa Precontrattuale sui servizi e attività di investimento”;
- la natura azionaria e non quotata dei titoli acquistati, così come la loro classe di rischio,
è stata poi costantemente segnalata anche negli estratti conto titoli periodicamente e regolarmente trasmessi all'attore dopo l'acquisto azioni (docc. nn. 4 e 14); in particolare, in tutti gli estratti conto titoli successivi al 30 giugno 2012 il cliente è stato informato della natura (solo allora) “illiquida” delle azioni etenute, nonché del CP_5
significato di rischio di liquidità, definito come “il rischio di incontrare difficoltà a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 vendere l'investimento o addirittura a non riuscirci”.
Sul punto, il gravame merita accoglimento: ed invero, la appellante ha assolto CP_3
all'onere probatorio sulla stessa gravante, emergendo da una complessiva valutazione degli elementi probatori offerti sin dal primo grado l'avvenuto adempimento agli specifici obblighi incombenti in relazione al contratto di riferimento.
Dalla documentazione versata risulta innanzitutto che il 17.10.2008 ha CP_1
stipulato con (oggi Intesa San Paolo) un “contratto disciplinante i servizi Controparte_3
di deposito di titoli a custodia e amministrazione (il contratto comprende anche la disciplina dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più prodotti finanziari, ivi compresa la modalità di execution only e di collocamento semplice o con assunzioni di garanzia, consulenza in materia di investimenti)”. Già in questa fase risulta che la banca ha adempiuto regolarmente agli obblighi previsti dalla “know your customer rule” di cui all'art. 28 tuf (l'obbligo di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e l'obbligo di acquisire informazioni sull'investitore, la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio): in occasione dell'avvio del rapporto, infatti, la risulta aver chiesto al le dovute CP_3 CP_1
informazioni circa la propria posizione finanziaria e consegnato a questi il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Come anticipato, l'oggetto della controversia attiene, più correttamente, a un momento successivo rispetto alla stipula del contratto quadro. Ciò di cui si duole il , infatti, è CP_1
Cont l'impossibilità di rivendere nel 2014 le 408 azioni di da lui acquistate tramite CP_3
tra il 2010 e il 2011, ritenendo di non essere stato informato in ordine al rischio di
[...]
illiquidità delle stesse.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da , (oggi ) ha CP_1 Controparte_3 Pt_1
dimostrato di aver adempiuto agli obblighi sulla stessa gravanti anche in questa fase del rapporto, successiva alla conclusione del contratto quadro. Tra questi rientrano, come
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 anticipato, l'obbligo di informazione c.d. attiva riguardo alla natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, dello specifico prodotto finanziario, l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore, l'obbligo di segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 21 t.u.f., nel testo vigente ratione temporis, e regolamento Consob 16190/2007, e in particolare artt. 29 e 31).
E diversi sono gli elementi idonei a dimostrare la diligenza dell'intermediario.
In primo luogo, il cd. questionario Mifid risulta compilato in data 13.5.2010, cinque mesi
Cont prima rispetto alla data del primo acquisto da parte del di 400 azioni CP_1
(29.10.2010). Nella compilazione del questionario il ha dichiarato: (a) di avere un CP_1
patrimonio, la cui consistenza supera i 2 milioni di Euro;
(b) di avere una completa conoscenza di tutti gli strumenti finanziari, compresi i più rischiosi e complessi;
(c) di avere effettuato più di dieci operazioni in strumenti finanziari durante l'ultimo anno, per un importo complessivo “maggiore di 25.000 Euro”; (d) di avere come obiettivo dell'investimento “Classe D” - crescita significativa del capitale nel tempo sopportando anche forti oscillazioni di valore e conseguenti perdite in conto capitale, anche in relazione a fattori di mercato, al rischio di credito dell'emittente, e alla scarsa liquidità del prodotto finanziario (rischio elevato) -.
Da tale documento emerge una sicura conoscenza in materia di strumenti finanziari, nonché l'elevata propensione al rischio del . Tale profilatura, contestata CP_1
dall'appellato, trova conferma nelle svariate forme di investimento risultanti dalla consistenza del portafoglio titoli del presso (docc. 3, 4 e 14 fascicolo CP_1 CP_3
di primo grado), nonché confermate dalle dichiarazioni rese della teste Testimone_1
dipendente della che ha dichiarato: “ era un investitore dotato di buona CP_3 CP_1
conoscenza; aveva diversi investimenti diversificati … alcune delle quali con una percentuale fino al 70% di azionario” (v. verbale udienza di primo grado del 3 maggio
2017), dichiarazioni che appunto trovano riscontro nella 'storia' pregressa dell'investitore.
È pur vero che “l'intermediario, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, non è esonerato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 dall'assolvimento degli obblighi informativi” (Cass. civ. 27/5/2022 n. 17271) e che “la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. civ. sez. I, 28/2/2018, n.4727),
e però, nel caso di specie, la banca ha dimostrato di aver prontamente informato il CP_1
sia della mancata quotazione delle azioni cquistate che dei rischi di liquidità correlati. CP_5
E ancora, periodicamente inviava al cliente dettagliati estratti del conto titoli CP_3
dai quali emerge – oltre alle molteplici e svariate forme di investimento sopra richiamate – una puntuale informazione circa l'andamento e la sorte di tutti gli strumenti finanziari posseduti dal . Già a partire dall'estratto conto titoli del 30.6.2012 CP_1 CP_3
aveva chiaramente segnalato la illiquidità delle azioni (doc. 4 fascicolo di primo CP_5
grado), nonché (questo fin dal primo estratto conto titoli) del significato di rischio di liquidità, definito come “il rischio di incontrare difficoltà a vendere l'investimento o addirittura a non riuscirci” (docc. 4 e 14 fascicolo di primo grado).
A fronte della segnalazione effettuata dalla già nel 2012, non si è CP_3 CP_1
tempestivamente attivato chiedendo di disinvestire i titoli, bensì ha avanzato la richiesta di vendita delle azioni solo il 4 aprile 2014, a distanza di ben due anni dalla detta CP_5
segnalazione.
Dalla documentazione offerta (e dall'istruttoria espletata) risulta, dunque, che l'intermediario agì con la specifica diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività professionale esercitata (art. 1176 co. 2^ c.c.), pur avuto riguardo in particolare agli obblighi di informazione specifici relativi alle negoziazioni per cui è causa.
Va difatti considerato che: i diversi ordini di acquisto erano coerenti con la dichiarazione in ordine agli obiettivi di investimento, e comunque con le informazioni desumibili implicitamente dai vari prodotti finanziari contemporaneamente acquistati e con la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 propensione al rischio (elevato); che la espressamente indicò, e non con mere formule CP_3
prestampate, ma debitamente compilando in maniere specifica il contratto di negoziazione, che si trattava di acquisti effettuati su mercato non quotato.
Peraltro, la mancata esecuzione di un ordine di vendita non implica di per sé un inadempimento da parte dell'Intermediario, ben potendo essa dipendere da circostanze a lui non imputabili: non vi è prova che potesse avere conoscenza del rischio CP_3
connesso alla situazione dell'emittente dei titoli al momento degli acquisti effettuati nel
2010 e nel 2011, avendo in ogni caso fornito, prima, adeguata informazione preventiva del rischio di liquidità essendo titoli non quotati in mercati regolamentati, poi, effettuando tempestiva segnalazione della loro effettiva illiquidità non appena sopravvenuta.
Dall'accoglimento di tale censura, risulta assorbito il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole dell'insussistenza dei presupposti per la condanna della al CP_3
risarcimento del danno (peraltro, privo di idonea allegazione e prova in ordine alla entità, stante la possibilità di accesso del Mutolo al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla L. n. 145/2018 che attribuisce agli azionisti della banca poi sottoposta a lca di richiedere apposito indennizzo).
Per tutte le suddette considerazioni, non emerge, in riferimento agli specifichi obblighi assunti, la dedotta violazione da parte della ne consegue che il gravame risulta CP_3
fondato, seppur nei limiti sin qui evidenziati, e di conseguenza la sentenza appellata deve essere riformata, con il rigetto delle pretese di . Deve di conseguire seguire la CP_1
condanna di a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo CP_1
grado, stante l'espressa domanda e la prova documentale del pagamento eseguito.
Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, oggetto del sesto motivo di appello, pur alla luce dell'esito della lite (che vede la società oggi appellata parzialmente vittoriosa), può, in riforma della impugnata statuizione, disporsene la compensazione, in ragione del rigetto delle eccezioni sollevate dalla banca cessionaria e del complessivo sviluppo della vicenda dedotta.
Anche per quelle del presente grado, l'accoglimento parziale del gravame giustifica la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19 compensazione per metà, dovendosi per l'effetto porre a carico del la restante metà, CP_1
in ragione della complessità delle questioni e della normativa, anche regolamentare, di riferimento, nonché dell'evoluzione della giurisprudenza su di essa;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione dell'1.3.2020, avverso la sentenza n. 410/2020, resa dal Tribunale di Palermo il
15.1.2020, e in parziale riforma di detta sentenza: rigetta le domande proposte da nei confronti di (oggi CP_1 Controparte_3
, e compensa le spese di lite tra dette parti;
condanna a Parte_1 CP_1
restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento del 50% delle spese processuali del presente grado CP_1
di giudizio (compensando il resto), in favore di e le liquida, Parte_1
nell'intero in € 5.200,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, ed oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MANUELA MALAVASI
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MARIO PRESTIGIACOMO;
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
Appellati
Oggetto: Intermediazione mobiliare (obblighi informativi)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.3.2020, ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 410/2020, resa dal Tribunale di Palermo il 15.1.2020, con cui era stata dichiarata la improcedibilità delle domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2
(nelle more del giudizio sottoposta a liquidazione coatta amministrativa: di qui
[...]
interruzione e successiva riassunzione del medesimo), e accolta quella risarcitoria nei confronti di (già , disattendendosi il resto. Parte_1 Controparte_3
, costituendosi, ha puntualmente contestato le ragioni del gravame, CP_1
chiedendone il rigetto, con la conferma della impugnata sentenza.
Quindi, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 410/2020, rep. n. 763/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo nel procedimento sub R.G. n. 3750/2016 in data 15 gennaio 2020, pubblicata il 28 gennaio 2020, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: in via preliminare, nel merito - dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale di per le ragioni esposte in atti;
in via principale, nel Parte_1
merito - rigettare le domande avversarie per tutti i motivi già esposti, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque poiché prescritte per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione;
in subordine, nel merito - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa ed emerso in atti, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; appellato: “Voglia L'ecc.Ma Corte Di Appello, Reiectis adversis;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: insistendo nella propria comparsa di costituzione e di risposta depositata nel presente grado del giudizio e nelle precedenti note di trattazione scritta dell'11/05/2023 ed opponendosi ai mezzi istruttori richiesti dalla controparte, peraltro già ammessi in primo grado ed anche espletati, chiede che la causa venga posta decisione con i termini di legge;
indi, definitivamente pronunciando, rigettare l'appello proposto ex adverso poiché manifestamente infondato sia in punto di fatto che di diritto e con-fermare la sentenza impugnata in ogni sua parte, dando atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002”.
Indi, con ordinanza del 31 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Così compendiati i principali fatti di causa, vale innanzitutto rammentare che in prime cure aveva convenuto (ora a seguito CP_1 Controparte_3 Parte_1
di fusione per incorporazione) e Controparte_4
( ), esponendo: di aver sottoscritto in data 29 ottobre 2010 con
[...] CP_5 CP_3
un contratto di acquisto di 400 azioni e nel corso del 2011 di averne acquistate
[...] CP_5
altre 8, per un valore complessivo di Euro 25.500,00; che – responsabile in CP_3
solido con i sensi dell'art. 1337 c.c., per violazione degli obblighi informativi previsti CP_5
dall'art. 21 TUF e dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2009 relativa alla distribuzione di prodotti finanziari illiquidi – non lo avrebbe informato “in ordine al rischio di illiquidità” né dato seguito alle richieste di ordini di vendita di tali azioni, né chiuso il contratto di conto corrente di regolamento 00811-057-0211863. Perciò, aveva chiesto: affermarsi la responsabilità esclusiva e/o solidale delle parti convenute ex art. 1337 c.c.; condannarsi la banca al rimborso del valore delle 408 azioni in base al loro valore nominale pari a € 25.500,00, nonché alla chiusura del conto corrente di regolamento n. 00811-057-
0211863 e rimborso delle spese di gestione conto;
condannarsi le parti convenute al risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante a far data dalla sottoscrizione del contratto di acquisto delle azioni, non avendo l'attore ricavato alcun utile dall'immobilizzazione della somma;
condannarsi al pagamento di una somma pari a CP_5
quanto dovuto per il contributo unificato”, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta aveva contestato le pretese Controparte_3
attoree, sollevando eccezione di prescrizione con riguardo alla responsabilità ex art. 1337
c.c. Il giudizio veniva istruito a mezzo di prova testimoniale (teste cfr. Testimone_1
verbale udienza del 3.5.2017), poi interrotto il giudizio per sottoposizione di a CP_5
procedimento di liquidazione coatta amministrativa, indi regolarmente riassunto dall'attore.
Quindi (costituendosi quale società incorporante Parte_1 Controparte_3
aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, richiamato le eccezioni di di prescrizione e comunque infondatezza delle domande Controparte_3
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 avversarie.
Con l'appellata statuizione, il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande nei confronti di , e condannato al risarcimento del Controparte_6 Parte_1
danno in favore di quantificati in € 30.327,41 (oltre interessi e spese di lite). CP_1
Ciò posto, l'impugnazione si incentra sui seguenti diversi motivi: “1) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva sostanziale di CP_3
(ora ) rispetto alle domande attoree;
2) la Sentenza è errata nella parte in cui
[...] Pt_1
ha ritenuto di qualificare la responsabilità ex art. 1337 c.c. invocata dall'attore come contrattuale (decorso del termine prescrizionale, errata ripartizione dell'onus probandi); 3) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto – in assenza di alcuna motivazione - che le azioni rientrassero nel novero degli strumenti finanziari illiquidi tecnicamente CP_5
intesi e quindi sottoposte alla disciplina di cui al TUF ed alla Comunicazione Consob 2009;
4) travisamento dei fatti e violazione di legge. La Sentenza è errata nella parte in cui, con motivazione in ogni caso non adeguata, ha ritenuto inadempiente agli CP_3
obblighi informativi di cui al TUF ed alla Comunicazione Consob del 2009; 5)
l'insussistenza dei presupposti per la condanna della al risarcimento del danno;
6) la CP_3
Sentenza è errata in punto di condanna alle spese”.
Detti motivi, come detto contestati da (che peraltro non ha riproposto le domande CP_1
non accolte in prime cure, quale quella di 'chiusura' del conto corrente di riferimento) solo parzialmente risultano fondati, per le seguenti sintetiche considerazioni.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta dalla banca con il primo motivo di gravame, deve essere disattesa.
L'istituto di credito appellante contesta l'impugnata statuizione per aver ritenuto non applicabile al caso di specie il D.L. n. 99/2017 (convertito con legge n. 121/2017) che disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e CP_7
di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste Controparte_8
ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Il giudice di prime cure aveva ritenuto, infatti, che tale disciplina, benché escluda dal novero della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 cessione ex art. 3, comma primo, lettere b) e c) “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti (…)” e prevede, all'art.
3.1.1. che “per passività e attività incluse nella cessione “si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e all'art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ribilanciamento”, la “possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di
“attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità)”, ciò non
“vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale è quella per cui è causa – siano incluse nella cessione” e pertanto - afferma il giudice di primo grado - la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria in capo a non Pt_1
“discende dunque dalla cessione regolata dal decreto sopra richiamato” [i.e. il DL 99/2017]
“quanto piuttosto dalla sua successione al soggetto titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio” (cfr. sentenza impugnata, pp. 6-8).
Ebbene, la censura è infondata.
Invero, e premesso che non rileva quanto di recente statuito dal Supremo Collegio con sentenza sez. I 12/6/2025 n. 15689, incentrata sul diverso e “specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e (per il Controparte_8 Controparte_4
prosieguo anche " ) con giusta l'art. 3, comma 1, CP_9 Parte_1
del D.L. n. 99 del 2017 (convertito dallalegge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di
[...]
nella posizione sostanziale e processuale delle banche medesime”, atteso Parte_1
che con quanto ancora in essere del presente giudizio viene fatto valere non quanto discendente da un 'rapporto bancario' ma dalla responsabilità della banca intermediaria, deve confermarsi la legittimazione passiva di rispetto alle pretese Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 creditorie azionate da , per le seguenti sintetiche considerazioni. CP_1
La disamina può prendere le mosse (come già evidenziato in precedenti di questa Corte) da
Corte costituzionale 7.11.2022 n. 225 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 24, 42, 45 47 e 111 comma I Cost. e art. 47
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 3 comma I lett. b) e c) del D.L.
25.6.2017 n. 99, convertito in L. 31.7.2017 n. 121, invocato dalla banca appellante. La Corte costituzionale si sofferma su portata e finalità del D.L. n. 99/2017 e osserva che il legislatore ha rimesso alle parti del negozio di cessione il compito di definirne il perimetro, ponendo unicamente il divieto, funzionale all'attuazione della regola del cd. burden sharing (prevista dalla direttiva europea 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche, in Italia recepita col D. Lgs. 180/2015, e che coinvolge gli azionisti e obbligazionisti subordinati nell'onere di sopportare la crisi di impresa), di trasferimento di alcune poste, e cioè:
- “le passività indicate all'articolo 52, comma uno, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) a del decreto legislativo 16 novembre 2015, numero 180” (art. 3 comma I, lett. a D.L. n. 99/2017);
- “i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinati” (art. 3 comma I, lett. b) D.L. n.
99/2017, già richiamato);
- “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività” (art. 3, comma I lett. c) D.L. n. 99/2017); limitando, in ultimo, l'area di responsabilità della cessionaria ai soli Parte_1
“debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1” (art. 3 comma II D.L.
n. 99/2017). Ancora con la sentenza citata, pur concludendo per l'inammissibilità della questione (non specifica in quel caso), la Corte Costituzionale offre spunti interpretativi rilevanti per l'individuazione dei confini della cessione, che indica: - quanto all'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 3 comma I, per entrambe le fattispecie ivi contemplate - ovvero acquisto di azioni e obbligazioni posticipate e acquisto dei medesimi strumenti finanziari in un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 contesto di violazione della normativa in tema di prestazione di servizi di investimento - nella ricorrenza, al momento della cessione, non di una mera “posizione contrattuale non ancora definita”, ma di un “debito che risultava preesistente e consolidato”; - quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo, nella ricorrenza di atti o fatti anteriori alla cessione che, successivamente a essa abbiano generato una controversia. Nell'interpretare questo riferimento, la Corte rileva come esso abbia indicato solo la data di notifica dell'atto di citazione, senza precisare se il giudizio fosse stato preceduto dall'instaurazione di
“procedimenti stragiudiziali per le passività” oggetto di esame. Se ne ricava agevolmente che il contenzioso escluso è quello insorto, in ogni sua forma, dopo la data della cessione.
Nello stesso senso, peraltro, si è attestata Cassazione civile n. 17834/2023, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato D.L., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo” (cfr. anche Cassazione civile sez. III 4/2/2025 n. 2785).
Applicate tali indicazioni alla vicenda in esame, la legittimazione passiva di
[...]
non può essere esclusa: Pt_1
- né in forza della lett. b), giacché alla data della cessione, valutata anche l'incontestata appartenenza di alla categoria di investitore retail, e dunque l'altrettanto certa CP_1
applicabilità a costui delle numerose garanzie predisposte dalla normativa interna e comunitaria in tema di servizi di investimento, non si era ancora pervenuti all'accertamento giudiziale di un debito dell'istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa, accertamento - preclusivo della traslazione alla cessionaria della posizione in esame - imprescindibile al fine di acclarare l'inadempimento della banca negoziatrice e di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 consolidare dunque la passività di (questione che comunque qui Controparte_2
non rileva più, stante la pronuncia resa in prime cure sul punto e non oggetto di gravame);
- e neppure in considerazione di quanto disposto alla lett. c), poiché il presente giudizio è stato introdotto nell'anno 2016 in prime cure, anteriormente alla cessione, avvenuta nel giugno dell'anno successivo, così che la controversia non può dirsi insorta successivamente alla cessione.
Ancora: l'accordo di cessione tra i commissari liquidatori di e Controparte_2
, segnatamente la clausola n.
3.1.4 non supporta l'assunto dell'appellante Parte_1
riguardo all'esclusione della posizione vantata da dal novero di quelle cedute dai CP_1
commissari liquidatori di Controparte_10
Il tenore letterale di tale clausola contrattuale “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non
Co sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività
Escluse sia di sia di VB. … A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono CP_5
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno
Co trasferiti a : (…) (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi. (…) Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti” ribadisce, per un verso, quanto disposto all'art. 3 comma 2
D.L. n. 99/2017, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del primo comma della medesima disposizione;
e, per altro verso, ribadisce che quanto escluso dalla cessione sono i “debiti” e “le passività” derivanti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 da operazioni di commercializzazione di azioni delle banche in l.c.a. - posizioni passive dunque già consolidate al momento del trasferimento, tra le quali non rientra quella oggetto di disamina, ancora in corso di accertamento alla data della cessione -, nonché le
“responsabilità”, dizione questa certamente più ampia delle precedenti, che si presta a includere posizioni non ancora definite al momento della cessione, ma che immediatamente evoca il riferimento soggettivo alla banca in l.c.a. la cui condotta, in tesi non conforme agli obblighi correlati alla prestazione di servizi di investimento, sia tale da ingenerare appunto responsabilità.
Nel caso in disamina, invece, l'operazione di acquisto delle azioni è stata mediata da altro soggetto, che, verosimilmente in attuazione di politiche di vendita Controparte_3
definite dalla propria capogruppo, ha provveduto al collocamento delle azioni emesse da
. È questa, allora, la peculiarità del caso di specie, ove l'appellato Controparte_2
ha evocato in giudizio (oggi ) non in qualità di acquirente CP_3 Parte_1
degli asset ceduti da con il contratto del 26.6.2017, ma Controparte_10
quale incorporante acquisita per effetto di fusione societaria, soggetto Controparte_3
con il quale l'operazione di investimento fu conclusa, sì controllato, ma giuridicamente autonomo e distinto da In altri termini, è stata Controparte_2 Parte_1
chiamata a rispondere della violazione, riferibile esclusivamente all'intermediaria
[...]
degli obblighi comportamentali informativi, di correttezza e di trasparenza CP_3
disegnati dalla normativa di settore: cosicché né il D.L. 99/2017, né il contratto autorizzano a ritenere che sia stata trasferita in capo alla banca controllante ormai in l.c.a. la responsabilità per comportamenti posti in essere dall'intermediaria controllata, CP_12
perché questi hanno riguardato azioni emesse dalla prima.
[...]
Quanto, in ultimo, alla valenza del cd. “Addendum al contratto di cessione di azienda”, vale innanzitutto precisare che il riferimento è alle ulteriori vicende negoziali per cui “in data 19 gennaio 2018 ha ceduto a in Controparte_3 Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa, talune attività, passività e rapporti che sono risultati essere esclusi dal compendio trasferito a in esito all'attività di due Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 diligence prevista dal D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_4 CP_8
, e dal contratto del 26 giugno 2017 per la cessione di attività, passività e rapporti
[...]
giuridici di in liquidazione coatta amministrativa”. Da Controparte_4
quanto riferito nel comunicato relativo evocato dall'appellante, la retrocessione da CP_3
a ha riguardato “attività, passività e rapporti che sono
[...] Controparte_2
risultati essere esclusi dal compendio trasferito a , dunque per Parte_1
definizione rapporti e posizioni attive o passive diversi da quella oggetto di esame la quale, lo si è visto, non figura tra quelle escluse, ex lege o ex contractu, dall'insieme aggregato trasferito a . Pt_1
Devesi osservare, in termini più dettagliati, che la normativa invocata dall'appellante riguarda i debiti degli istituti di credito sottoposti alla liquidazione coatta delle banche
( e “nei confronti dei loro azionisti e Controparte_2 CP_8
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche e dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”, mentre, nella specie, viene in rilievo la posizione debitoria di (ora ) CP_3 Parte_1
derivante da una condotta propria, prospettata come violativa degli obblighi in materia di intermediazione finanziaria sulla stessa gravanti: infatti, ciò che è stato contestato dal
Cont
a era l'aver effettuato un servizio di collocamento delle azioni CP_1 CP_3
fornendo informazioni non veritiere ed incomplete senza la necessaria profilatura del rischio del cliente: si tratta di violazioni di obblighi scaturenti da attività contraria ai doveri della banca collocataria, ben distinti dagli obblighi gravanti sull'emittente i titoli azionari.
In considerazione di quanto sin qui esposto, il motivo deve respingersi, ritenendosi sussistente la legittimazione passiva in capo a . CP_13
Passando al secondo motivo, la banca censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha qualificato la responsabilità invocata dal come contrattuale, e non CP_1
aquiliana, e conseguentemente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale e operato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 una ripartizione dell'onus probandi erronea.
Anche questa censura è infondata: difatti, vale richiamare l'insegnamento giurisprudenziale che assegna valenza contrattuale alle operazioni di investimento eseguite dall'intermediario su disposizione del cliente: “in tema di intermediazione finanziaria,
l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che
l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore” (Cass. ord. n. 24648 del 16/8/2023; nello stesso senso Cass. n. 8997 del 2021).
Le operazioni di investimento determinano, invero, l'insorgenza in capo all'intermediario di obblighi, a contenuto essenzialmente informativo, distinti da quello, proprio del mandato, di condurre a termine l'atto dispositivo richiesto dall'interessato.
È noto che l'art. 21 t.u.f. e la normativa di rango secondario contenuta sin dal regolamento
Consob n. 11522/1998 e nelle successive declinazioni (quello in vigore all'epoca di sottoscrizione del contratto quadro di cui si dirà innanzi è il regolamento Consob n. 16190 del 2007), impongono all'intermediario finanziario obblighi destinati a declinare in concreto il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella cura dell'interesse del cliente. Taluni di tali obblighi si collocano nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro di intermediazione finanziaria: l'obbligo di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e l'obbligo di acquisire informazioni sull'investitore, la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio (art. 28, comma 1, reg. Consob 11522 cit., artt. 27 e ss reg. 16190,
c.d. know your customer rule). Altri obblighi invece hanno ragione di configurarsi dopo la conclusione del contratto quadro: è questo tipicamente l'obbligo di informazione cd. attiva
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 riguardo alla natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, dello specifico prodotto finanziario (art. 28, comma 2, reg. Consob, c.d. know your product rule), l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore (art. 29 reg. Consob 1998 cit. c.d. suitability rule), l'obbligo di segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 21, comma 1, lett. c t.u.f., nel testo vigente ratione temporis, e art. 27 reg. Consob 1998). Dunque, “nella fase successiva alla stipula del contratto quadro, in cui si situano, gli obblighi di informazione attiva concorrono alla definizione del ruolo che l'intermediario assume allorquando l'investitore intenda porre in essere specifiche operazioni di investimento. Dalla disciplina, legislativa e regolamentare, si ricava, infatti, che l'intermediario non possa limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, … , o acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso sia altresì tenuto alla spendita di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni;
ciò che fa dell'intermediario un vero e proprio ausiliario del proprio cliente nella scelta delle medesime E' in tale prospettiva, segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare non già esecuzione agli "ordini" di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad "ordini" di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo (sul punto in motivazione: Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261).”
Si conferma, quindi, la natura contrattuale della responsabilità nel caso di specie, posto che il danno lamentato dal sin dal primo grado deriverebbe da una mancata corretta CP_1
esecuzione delle fasi precedenti e coeve all'ordine di vendita di azioni, collocandosi in una fase in ogni caso successiva a quella della stipula del contratto quadro.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Con riguardo, poi, alla distribuzione dell'onere della prova l'art. 23 TUF prevede che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”; da ciò deriva, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010). Nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione si è ormai consolidato il principio secondo cui “in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa della responsabilità della scelta dell'operazione finanziaria, dal momento che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore” (Cass. n. 7932/2023).
Dunque, l'onere della dimostrazione di aver diligentemente assolto agli obblighi informativi in favore del cliente grava, in ossequio ai principi generali di riparto delineati dagli artt. 2697 e 1218 c.c. - come interpretati da un consolidato indirizzo giurisprudenziale - sull'intermediario finanziario: su ciò si dirà meglio oltre, nella disamina del quarto motivo.
Col terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1
ritenuto che le azioni rientrassero nel novero degli strumenti finanziari illiquidi CP_5
tecnicamente intesi e quindi sottoposte alla disciplina di cui al TUF ed alla Comunicazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 Consob 2009.
La banca appellante esclude le azioni dall'ambito applicativo del TUF, in quanto: CP_5
sono titoli partecipativi di Banche che si ispirano ai principi del credito cooperativo e della mutualità, nonché del valore aggiunto tipico delle Banche Popolari per cui al socio sono riservate agevolazioni e facilitazioni nella fruizione dei servizi prestati dalla Banca stessa e nell'acquisizione dei prodotti da questa commercializzati;
la domanda di acquisto azioni del
12 ottobre 2010 (doc. 2 fascicolo di primo grado), è stata formulata direttamente “al
Consiglio di amministrazione della ”, quale emittente le azioni, Controparte_2
nell'ambito di un rapporto di carattere meramente societario tra socio (o aspirante socio) e società; la Comunicazione Consob del 2009, pagina 1, fa riferimento ad “obbligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario nonché derivati OTC” quali “prodotti con elevato rischio di liquidità/liquidabilità”, senza alcuna menzione delle azioni.
Anche tale censura, dalla formulazione peraltro generica, non merita accoglimento.
Le azioni oggetto di analisi rientrano nella tipologia dei titoli di capitale illiquidi, esposti al rischio di perdita totale del capitale per default dell'emittente (rischio emittente), al rischio di perdita di valore dell'investimento per dinamiche di mercato (rischio di mercato) e al rischio di illiquidità, non essendo quotate su un mercato regolamentato.
Nessun dubbio può nutrirsi in ordine all'applicabilità della disciplina sopra richiamata, stante l'inequivocabile dizione dell'art. 1, comma 1-bis, lett. a), t.u.f., nella versione vigente a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 2007 (recante il recepimento della direttiva MiFID in Italia), che annovera senza operare alcun distinguo "le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario" fra i "valori mobiliari", categoria che - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
a), t.u.f. - è, a sua volta, espressamente ricompresa nel più ampio genus degli "strumenti finanziari".
Ne discende che già dal 2007, ossia ben prima della Comunicazione Consob del 2009, la normativa di settore stabiliva che le azioni, da qualunque soggetto emesse, sono strumenti finanziari disciplinati dalla normativa sulla prestazione dei servizi di investimento.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 Passando al già evocato quarto motivo di gravame, qui censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto inadempiente CP_3
agli obblighi informativi di cui al TUF ed alla Comunicazione Consob del 2009.
In dettaglio, deduce l'appellante:
- di aver preliminarmente acquisito dal cliente tutte le informazioni necessarie relative alla sua esperienza in strumenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio, raccogliendo l'apposito questionario di profilatura Mifid;
- che la dipendente della sentita come teste, ha dichiarato: Parte_2
era un investitore dotato di buona conoscenza;
aveva diversi investimenti CP_1
diversificati …alcune delle quali con una percentuale fino al 70% di azionario” (v. verbale 3 maggio 2017);
- di aver adeguatamente informato il cliente di tutte le caratteristiche dei titoli compravenduti (ivi compreso il prezzo e la non quotazione del titolo ed i correlati rischi di liquidità) necessarie a consentirgli di maturare una consapevole decisione d'investimento non solo mediante la documentazione esibita e sottoscritta dal ricorrente, ma anche verbalmente dal dipendente di che ha dato corso CP_3
all'operazione, come confermato dalla teste all'udienza del 3 maggio Testimone_1
2017;
- che in occasione della sottoscrizione del contratto quadro in forza del quale è stata compiuta l'operazione di investimento il ha espressamente dichiarato: di essere CP_1
“pienamente informato dei rischi” e di “aver ricevuto l'Informativa Precontrattuale sui servizi e attività di investimento”;
- la natura azionaria e non quotata dei titoli acquistati, così come la loro classe di rischio,
è stata poi costantemente segnalata anche negli estratti conto titoli periodicamente e regolarmente trasmessi all'attore dopo l'acquisto azioni (docc. nn. 4 e 14); in particolare, in tutti gli estratti conto titoli successivi al 30 giugno 2012 il cliente è stato informato della natura (solo allora) “illiquida” delle azioni etenute, nonché del CP_5
significato di rischio di liquidità, definito come “il rischio di incontrare difficoltà a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 vendere l'investimento o addirittura a non riuscirci”.
Sul punto, il gravame merita accoglimento: ed invero, la appellante ha assolto CP_3
all'onere probatorio sulla stessa gravante, emergendo da una complessiva valutazione degli elementi probatori offerti sin dal primo grado l'avvenuto adempimento agli specifici obblighi incombenti in relazione al contratto di riferimento.
Dalla documentazione versata risulta innanzitutto che il 17.10.2008 ha CP_1
stipulato con (oggi Intesa San Paolo) un “contratto disciplinante i servizi Controparte_3
di deposito di titoli a custodia e amministrazione (il contratto comprende anche la disciplina dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più prodotti finanziari, ivi compresa la modalità di execution only e di collocamento semplice o con assunzioni di garanzia, consulenza in materia di investimenti)”. Già in questa fase risulta che la banca ha adempiuto regolarmente agli obblighi previsti dalla “know your customer rule” di cui all'art. 28 tuf (l'obbligo di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e l'obbligo di acquisire informazioni sull'investitore, la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio): in occasione dell'avvio del rapporto, infatti, la risulta aver chiesto al le dovute CP_3 CP_1
informazioni circa la propria posizione finanziaria e consegnato a questi il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Come anticipato, l'oggetto della controversia attiene, più correttamente, a un momento successivo rispetto alla stipula del contratto quadro. Ciò di cui si duole il , infatti, è CP_1
Cont l'impossibilità di rivendere nel 2014 le 408 azioni di da lui acquistate tramite CP_3
tra il 2010 e il 2011, ritenendo di non essere stato informato in ordine al rischio di
[...]
illiquidità delle stesse.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da , (oggi ) ha CP_1 Controparte_3 Pt_1
dimostrato di aver adempiuto agli obblighi sulla stessa gravanti anche in questa fase del rapporto, successiva alla conclusione del contratto quadro. Tra questi rientrano, come
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 anticipato, l'obbligo di informazione c.d. attiva riguardo alla natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, dello specifico prodotto finanziario, l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore, l'obbligo di segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 21 t.u.f., nel testo vigente ratione temporis, e regolamento Consob 16190/2007, e in particolare artt. 29 e 31).
E diversi sono gli elementi idonei a dimostrare la diligenza dell'intermediario.
In primo luogo, il cd. questionario Mifid risulta compilato in data 13.5.2010, cinque mesi
Cont prima rispetto alla data del primo acquisto da parte del di 400 azioni CP_1
(29.10.2010). Nella compilazione del questionario il ha dichiarato: (a) di avere un CP_1
patrimonio, la cui consistenza supera i 2 milioni di Euro;
(b) di avere una completa conoscenza di tutti gli strumenti finanziari, compresi i più rischiosi e complessi;
(c) di avere effettuato più di dieci operazioni in strumenti finanziari durante l'ultimo anno, per un importo complessivo “maggiore di 25.000 Euro”; (d) di avere come obiettivo dell'investimento “Classe D” - crescita significativa del capitale nel tempo sopportando anche forti oscillazioni di valore e conseguenti perdite in conto capitale, anche in relazione a fattori di mercato, al rischio di credito dell'emittente, e alla scarsa liquidità del prodotto finanziario (rischio elevato) -.
Da tale documento emerge una sicura conoscenza in materia di strumenti finanziari, nonché l'elevata propensione al rischio del . Tale profilatura, contestata CP_1
dall'appellato, trova conferma nelle svariate forme di investimento risultanti dalla consistenza del portafoglio titoli del presso (docc. 3, 4 e 14 fascicolo CP_1 CP_3
di primo grado), nonché confermate dalle dichiarazioni rese della teste Testimone_1
dipendente della che ha dichiarato: “ era un investitore dotato di buona CP_3 CP_1
conoscenza; aveva diversi investimenti diversificati … alcune delle quali con una percentuale fino al 70% di azionario” (v. verbale udienza di primo grado del 3 maggio
2017), dichiarazioni che appunto trovano riscontro nella 'storia' pregressa dell'investitore.
È pur vero che “l'intermediario, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, non è esonerato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 dall'assolvimento degli obblighi informativi” (Cass. civ. 27/5/2022 n. 17271) e che “la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. civ. sez. I, 28/2/2018, n.4727),
e però, nel caso di specie, la banca ha dimostrato di aver prontamente informato il CP_1
sia della mancata quotazione delle azioni cquistate che dei rischi di liquidità correlati. CP_5
E ancora, periodicamente inviava al cliente dettagliati estratti del conto titoli CP_3
dai quali emerge – oltre alle molteplici e svariate forme di investimento sopra richiamate – una puntuale informazione circa l'andamento e la sorte di tutti gli strumenti finanziari posseduti dal . Già a partire dall'estratto conto titoli del 30.6.2012 CP_1 CP_3
aveva chiaramente segnalato la illiquidità delle azioni (doc. 4 fascicolo di primo CP_5
grado), nonché (questo fin dal primo estratto conto titoli) del significato di rischio di liquidità, definito come “il rischio di incontrare difficoltà a vendere l'investimento o addirittura a non riuscirci” (docc. 4 e 14 fascicolo di primo grado).
A fronte della segnalazione effettuata dalla già nel 2012, non si è CP_3 CP_1
tempestivamente attivato chiedendo di disinvestire i titoli, bensì ha avanzato la richiesta di vendita delle azioni solo il 4 aprile 2014, a distanza di ben due anni dalla detta CP_5
segnalazione.
Dalla documentazione offerta (e dall'istruttoria espletata) risulta, dunque, che l'intermediario agì con la specifica diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività professionale esercitata (art. 1176 co. 2^ c.c.), pur avuto riguardo in particolare agli obblighi di informazione specifici relativi alle negoziazioni per cui è causa.
Va difatti considerato che: i diversi ordini di acquisto erano coerenti con la dichiarazione in ordine agli obiettivi di investimento, e comunque con le informazioni desumibili implicitamente dai vari prodotti finanziari contemporaneamente acquistati e con la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18 propensione al rischio (elevato); che la espressamente indicò, e non con mere formule CP_3
prestampate, ma debitamente compilando in maniere specifica il contratto di negoziazione, che si trattava di acquisti effettuati su mercato non quotato.
Peraltro, la mancata esecuzione di un ordine di vendita non implica di per sé un inadempimento da parte dell'Intermediario, ben potendo essa dipendere da circostanze a lui non imputabili: non vi è prova che potesse avere conoscenza del rischio CP_3
connesso alla situazione dell'emittente dei titoli al momento degli acquisti effettuati nel
2010 e nel 2011, avendo in ogni caso fornito, prima, adeguata informazione preventiva del rischio di liquidità essendo titoli non quotati in mercati regolamentati, poi, effettuando tempestiva segnalazione della loro effettiva illiquidità non appena sopravvenuta.
Dall'accoglimento di tale censura, risulta assorbito il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole dell'insussistenza dei presupposti per la condanna della al CP_3
risarcimento del danno (peraltro, privo di idonea allegazione e prova in ordine alla entità, stante la possibilità di accesso del Mutolo al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla L. n. 145/2018 che attribuisce agli azionisti della banca poi sottoposta a lca di richiedere apposito indennizzo).
Per tutte le suddette considerazioni, non emerge, in riferimento agli specifichi obblighi assunti, la dedotta violazione da parte della ne consegue che il gravame risulta CP_3
fondato, seppur nei limiti sin qui evidenziati, e di conseguenza la sentenza appellata deve essere riformata, con il rigetto delle pretese di . Deve di conseguire seguire la CP_1
condanna di a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo CP_1
grado, stante l'espressa domanda e la prova documentale del pagamento eseguito.
Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, oggetto del sesto motivo di appello, pur alla luce dell'esito della lite (che vede la società oggi appellata parzialmente vittoriosa), può, in riforma della impugnata statuizione, disporsene la compensazione, in ragione del rigetto delle eccezioni sollevate dalla banca cessionaria e del complessivo sviluppo della vicenda dedotta.
Anche per quelle del presente grado, l'accoglimento parziale del gravame giustifica la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 19 compensazione per metà, dovendosi per l'effetto porre a carico del la restante metà, CP_1
in ragione della complessità delle questioni e della normativa, anche regolamentare, di riferimento, nonché dell'evoluzione della giurisprudenza su di essa;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione dell'1.3.2020, avverso la sentenza n. 410/2020, resa dal Tribunale di Palermo il
15.1.2020, e in parziale riforma di detta sentenza: rigetta le domande proposte da nei confronti di (oggi CP_1 Controparte_3
, e compensa le spese di lite tra dette parti;
condanna a Parte_1 CP_1
restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento del 50% delle spese processuali del presente grado CP_1
di giudizio (compensando il resto), in favore di e le liquida, Parte_1
nell'intero in € 5.200,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, ed oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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