Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il RI, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13977/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elett. dom. Parte_1 C.F._1
in CATANIA, VIA ENNA N. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SACCONE
GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., elett. Controparte_1 P.IVA_1
dom. in CATANIA, VIA OLIVETO SCAMMACCA N. 25/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LONGO ARMANDO;
(C.F. ), nato a [...], l'[...], elett. dom. in Parte_2 C.F._2
TRECASTAGNI (CT), VIA P. TOSELLI N. 40, rappresentato e difeso dall' Avv. PIETRO
MADDIO
PARTI CONVENUTE
Con provvedimento del 30.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 16.09.2019 ed il 27.09.2019, conveniva in Parte_3
giudizio in persona del suo legale rappresentante p.t., e Controparte_2 Parte_2
argomentando che in data 16.09.2017, alle ore 03:00 circa, in Tremestieri Etneo, mentre percorreva la via Marletta alla guida del motociclo Honda 125 tg. EH28743 (di proprietà della Sig.ra Pt_4
, giunto all'intersezione con via Roma, si fermava al segnale di stop e, dato che
[...]
un'autovettura proveniente dalla parte sinistra di via Roma si arrestava per consentirgli
Deduceva ancora che, percorsi una decina di metri e già immessosi nella via Roma, l'autovettura
Nissan 200 SX tg. CT916618 (condotta e di proprietà dell , proveniente dal senso Parte_2
opposto di marcia, effettuava in piena intersezione il sorpasso dell'autovettura che si era fermata per consentire l'attraversamento del motociclo Honda SH 125, invadendo la corsia riservata alla circolazione in senso inverso e scontrandosi frontalmente col motociclo dell'odierno attore, che cadeva rovinosamente in terra, riportando lesioni alla persona. Sul luogo del sinistro intervenivano i
Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania che redigevano relativo “Rapporto di Incidente
Stradale”. A seguito del sinistro, veniva immediatamente condotto a cura del 118 al Parte_1
P.S. dell'Ospedale di Cannizzaro di Catania, ove gli veniva diagnosticato «Trauma cranico facciale con frattura orbita sinistra, flc cuoio capelluto, flc fronte e palpebra sinistra, trauma toracico- addominale con frattura 2 costa di destra, trauma contusivo escoriato ginocchio destro», gli veniva concessa prognosi di gg. 30 e veniva ricoverato presso il reparto di Chirurgia Plastica. Pertanto,
l'odierno attore domandava di «accertare e dichiarare che il sinistro stradale de quo si verificava per esclusiva colpa, negligenza e imperizia del Sig. nella qualità di conducente Parte_2
l'autovettura Nissan 200 SX targata CT 916618 e, conseguentemente, condannarlo, nella qualità di proprietario, in solido con la in virtù delle disposizioni di legge in materia di Controparte_1
assicurazione obbligatoria sulla RCA, all'integrale risarcimento di ogni danno subito dall'attore presente e futuro, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, comunque tutto incluso e nulla escluso, nella misura che questo Ill.mo RI riterrà equa e secondo giustizia e rispettosa del principio dell'integrale risarcimento. Il tutto oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. e rivalutazione monetaria come per legge dal fatto all'effettivo soddisfo.».
Si costituiva che contestava integralmente la domanda attrice, in quanto priva di Controparte_2
riscontro fattuale e giuridico, sia in relazione all'an debeatur, sia con riferimento al quantum debeatur, domandando di: «1.Ritenere e dichiarare, sulla scorta del rapporto di intervento redatto dai Carabinieri di Gravina, che il sinistro del 16.09.2017 si sia verificato per esclusiva responsabilità del Sig. per: inosservanza della segnaletica orizzontale e verticale di Parte_1
Stop in area di intersezione, guida senza patente, guida di un motociclo privo di copertura assicurativa, guida in stato di ebbrezza;
2.In coerenza, rigettare integralmente la domanda contenuta in citazione.
3.In via del tutto subordinata, statuire sia in ordine all'”an debeatur” che in ordine al “quantum debeatur”, sulla base delle risultanze istruttorie e delle prove che, analiticamente, parte attrice è tenuta a fornire. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.».
pag. 2/17 Si costituiva, altresì, contestando la domanda attrice perché infondata in fatto ed in Parte_2
diritto e rilevando che il motociclo Honda SH 125 circolava senza la prescritta copertura assicurativa, che il veniva sanzionato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186-bis C.d.S. e Pt_1
che era sprovvisto di patente di guida. Contestava ancora la ricostruzione avversaria circa la dinamica del sinistro, eccependo che l'odierno attore non si arrestava al segnale di stop ivi posto andando a collidere con il mezzo di proprietà dell , al quale avrebbe dovuto concedere la Pt_2
dovuta precedenza;
lamentava, infine, l'assenza di un'autovettura interposta tra i due mezzi. Per tali ragioni domandava di: «- Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella Parte_1
causazione del presente sinistro;
- Per l' effetto rigettare la domanda attorea, per i motivi esposti in narrativa;
- Condannare, il sig. alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa». Parte_1
La causa veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020, e veniva istruita documentalmente, con l'interrogatorio formale del convenuto con la prova per testi e con le espletate Parte_2
c.t.u. dinamico e medico legale, come da ordinanze del 28.10.2020 e del 28.09.2022, alle quali si rinvia. Indi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.09.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
Deve anzitutto esaminarsi il “modulo per la rilevazione dell'incidente stradale” – redatto dalla
Legione Carabinieri “Sicilia”, Compagnia di Gravina di Catania, Nucleo Operativo e Radiomobile – che, in quanto atto di un pubblico ufficiale e godendo di fede privilegiata ex art 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Corte di Cassazione ordinanza 01/04/2019 n° 9037).
Nel suddetto documento si attesta che lo scontro tra i veicoli è avvenuto su «tratto di strada urbana a doppio senso di circolazione con curva a visuale libera», ove «il veicolo A (identificato come il motociclo Honda SH tg. EH28743) veniva rimosso dal manto stradale, subito dopo l'impatto, quindi non più nella posizione statica iniziale. Per il motivo sopra narrato, non si procedeva a rilievi tecnici del mezzo in questione». In merito alla dinamica del sinistro, si precisava che «il veicolo A proveniva dalla via Marletta ed immettendosi nella via Roma, andava ad impattare frontalmente con il veicolo
B (identificato come l'autovettura Nissan 200 SX tg CT 916618), che in quel momento, proveniva pag. 3/17 dalla via Roma direzione centro di Tremestieri Etneo e data la quasi sufficiente illuminazione pubblica, non riusciva ad evitarlo».
Ed ancora, nel predetto documento si legge che i danni riportati dal veicolo A (identificato come il motociclo Honda SH tg. EH28743) consistevano in «forte ammaccatura lato anteriore, con gravi danni sia alla carrozzeria che alla sospensione», mentre i danni riportati dal veicolo B (identificato come l'autovettura Nissan 200 SX tg CT 916618) consistevano in «ammaccatura parte anteriore, ammaccatura cofano motore e tetto, parabrezza sfondato lato SX». Al (conducente del Pt_1
motociclo Honda SH tg. EH28743) venivano altresì contestate le violazioni di cui all'art. 116, comma 15 e 17, c.d.s. (guida senza patente), all'art. 186-bis, comma 2, c.d.s. (conducente in stato di ebbrezza) e all'art. 193, comma 2, c.d.s. (mancanza di copertura assicurativa).
Nel rapporto venivano identificate le passeggere dell'autovettura Nissan 200 SX tg CT 916618,
( e , nonché l'unico teste oculare, , che non Parte_5 Parte_6 Testimone_1
rilasciava alcuna dichiarazione ai Carabinieri.
Assume senz'altro rilievo il disegno planimetrico riportato sul rapporto di rilevamento del sinistro stradale, ove è annotato che il motociclo coinvolto veniva rimosso prima dell'arrivo dei Carabinieri e che, pertanto, non si procedeva ai rilievi tecnici. Sicché, si può desumere che l'autovettura Nissan
200 SX tg CT 91661, dal momento del sinistro a quello dell'arrivo dei Carabinieri, non sia stata spostata, non essendo presente alcuna annotazione al riguardo.
Orbene, il veicolo B (identificato nel verbale come l'autovettura Nissan 200 SX tg CT 916618) sulla base del disegno planimetrico inserito nel rapporto dei Carabinieri (utilizzato, altresì, dall'incaricato
C.T.U. Dott. ing. ai fini della ricostruzione della posizione di quiete Persona_1 dell'autoveicolo, ed allegata all'espletata C.T.U. tecnica), non appare in posizione di sorpasso – con conseguente invasione della corsia riservata alla circolazione in senso inverso –, ma sembra piuttosto aver sterzato per evitare l'impatto col motociclo.
Passando ora all'esame del materiale istruttorio risultante dalle prove orali, va osservato che nessun elemento in termini confessori è emerso dall'interrogatorio formale dell . Pt_2
Quanto alle prove testimoniali espletate, va rilevato che sussiste un'evidente discrepanza in ordine alla dinamica del sinistro tra le dichiarazioni rese da e – conoscenti Parte_5 Parte_6 dell' e passeggere dell'autovettura Nissan 200 SX tg CT 916618, come risulta dal rapporto Pt_2
dei Carabinieri – e quanto riferito dai testimoni e . Testimone_2 Testimone_1
La teste confermando la versione dell' , dichiarava: «Conosco Parte_6 Pt_2 [...]
siamo amici di vecchia data. Ricordo il sinistro in quanto io ero seduta sul sedile davanti Pt_2
passeggero, il 16.09.2017 verso le 3.00 di notte, la macchina del sig. era una Nixan 200 SX Pt_2
di colore bianco, stavamo transitando per la via roma in direzione Tremestieri Etneo, era un pag. 4/17 rettilineo con una corsia per ogni senso di marcia e mentre l stava affrontando una curva a Pt_2
destra su detta strada, vediamo la luce di un motorino che ci viene addosso frontalmente. Il motorino era uscito dalla via Marletta per immettersi sulla via Roma in direzione opposta tagliando la strada, senza fermarsi al segnale di stop che era presente sia in verticale che orizzontale. Ricordo che in quel frangente io stavo riprendendo con il cellulare perché stavo facendo il video di una canzone. Il conducente del motociclo è finito sul parabrezza dell'autovettura ed è caduto sull'asfalto difronte l'autovettura. Non ricordo dove si trovava il motorino in quanto è stato poi spostato da alcuni ragazzi. Ricordo che il conducente era insanguinato sul viso. L ha chiamato l'ambulanza, io Pt_2
ho detto al conducente di cercare di respirare, ricordo che non aveva il casco. Ricordo che al momento dell'incidente c'eravamo solo noi e l'altra trasportata . Poi sono venuti Parte_5
una coppia in una auto scura e dei ragazzi che stavano nella villetta vicino. Ricordo che uno di questi perché si conoscevano tutti tra di loro ha messo un casco per terra verso il marciapiede sul lato sinistro rispetto a dove eravamo noi vicino al motorino, che era nuovo della Momodesign, se non sbaglio, tanto che il carabiniere che era sopraggiunto ha detto:” mi prendere in giro, con tutta la testa spaccata”, e mi ha chiesto se aveva il casco e io ho risposto di no. E' intervenuta anche l'ambulanza. Ricordo che io sono rimasta fino alle 6 insieme a mia madre, che è sopraggiunta, ed altri ragazzi, ricordo che l mi ha dato le chiavi della macchina perché è andato con i Pt_2
Carabinieri, poi lui è tornato ed è arrivato anche il carro attrezzi. A.D.R.: io ho avuto un po' di dolori al collo, ma non mi sono fatta controllare sono poi tornata a casa. Non ho fatto né denuncia, né esposti per quanto mi riguarda. A.D.R. su domanda di parte attrice: preciso che ho visto la luce del motorino venirci addosso quindi ho dedotto che non si è fermato allo stop. A.D.R.: l'autovettura dell procedeva all'interno della sua corsia sulla destra». Pt_2
Anche la teste analogamente, dichiarava: «Conosco il sig. da più di tre anni Parte_5 Pt_2
tramite . Ricordo che io ero seduta nel sedile posteriore dell'autovettura guidata dall e Pt_6 Pt_2
davanti nel sedile anteriore passeggero c'era la mia amica Ricordo che era il Parte_6
16.09.2017 verso le 3.00 di notte di sabato, stavamo percorrendo piano la via Roma in direzione
Tremestieri Etneo quando vedo un motociclo sbucare dalla via Marletta tagliando in diagonale la strada e senza fermarsi allo stop che era indicato con segnale verticale e orizzontale. Ricordo di aver visto la testa del conducente del ciclomotore rompere il parabrezza perché era senza casco e ha colpito frontalmente l'autovettura. E' caduto sull'asfalto davanti l'autovettura. Ricordo che sono sopraggiunte delle persone a bordo di una autovettura scura e uno di loro ha posizionato un casco accanto il motorino. Ricordo che il motorino era rovesciato sull'asfalto vicino al conducente sempre frontalmente all'autovettura e poi qualcuno lo ha alzato e lo ha spostato mettendolo all'in piedi sul lato destro della carreggiata rispetto al nostro senso di marcia e il casco l'hanno uscito e l'hanno pag. 5/17 messo vicino al motorino anche se non ricordo esattamente dove. e la mia amica Pt_2 Pt_6
hanno chiamato l'ambulanza e poi sono intervenute le persone che abitavano vicino. Ricordo che il conducente aveva sangue sulla testa. Dopo sono venuti i Carabinieri. Dopo che è arrivata l'ambulanza io me ne sono andata anche se non ricordo con chi. Ricordo che la mia amica è Pt_6
rimasta e così l . A.D.R. su domanda di parte convenuta: l ha frenato di botto. A.D.R. Pt_2 Pt_2
su domanda di parte attrice: l viaggiava all'interno della sua corsia. Ribadisco che abbiamo Pt_2
vista la testa del conducente rompere il parabrezza perché veniva in diagonale tagliando lo stop e non allargandosi nell'immettersi sulla via Roma. A.D.R.: non ricordo a che distanza si trovava l'autovettura dall'incrocio con la via Marletta. A.D.R.: ricordo che un attimo prima del sinistro ero sdraiata, anzi correggo il termine, ero appoggiata con la testa sul braccio però ho visto che il conducente del motociclo usciva dallo stop e ho visto l'impatto della testa del conducente del motociclo. Ricordo che la mia amica stava facendo un video con il suo cellulare. Preciso che l e sono usciti subito dalla macchina per soccorrere il conducente del motociclo e io Pt_2 Pt_6
sono scesa dopo dalla macchina perché mi ero impressionata».
In merito alle testimonianze rese da e – conoscenti dell' e Parte_5 Parte_6 Pt_2
passeggere dell'autovettura Nissan 200 SX tg CT 916618, come risulta dal rapporto dei Carabinieri – in punto di diritto, va rilevato che, secondo recente orientamento della Suprema Corte, la condizione di terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti in sinistro stradale non è idonea, di per sé, ad escludere la capacità a testimoniare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/11/2022, n. 33536). Ed invero, la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne “ex ante” la capacità a testimoniare, senza verificare se abbiano o meno riportato danni in conseguenza del sinistro (danni che, nel caso di specie, non appaio aver riportato). Difatti, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI,
17/07/2019, n.19121).
Al contrario, il teste , non parente di alcuna delle parti e disinteressato alla lite, Testimone_1
nonché identificato come testimone oculare nel rapporto dei Carabinieri, dichiarava: «AD.R.:ho conosciuto il a seguito dell'incidente, conosco di vista il sig. . A.D.R.: Ricordo che il Pt_1 Pt_2
sinistro è avvenuto nel 2017 era fine estate e io stavo guidando l'autovettura insieme alla mia compagna di classe ci stavamo ritirando perché eravamo usciti. Era di notte e Testimone_2
stavamo percorrendo la strada del Polivalente che da San Giovanni La Punta collega a Tremestieri
Etneo all'altezza del Cimitero superando il Cimitero c'è un bivio e c'è una traversa con uno stop da dove è uscito un motociclo. Ricordo che c'era una macchina davanti a noi che si è fermata per far pag. 6/17 immettere questo motociclo che si è immesso nella stessa strada da noi percorsa però del senso opposto di marcia perché stava andando verso San Giovanni La Punta e vedo la macchina guidata dall che ci ha superato fortissimo e neanche ha frenato che si trovava quindi sulla opposta Pt_2
corsia di marcia è ha preso frontalmente il motociclo, che già si trovava nella corsia opposta alla mia. A.D.R. cap.5: ricordo che lo scontro è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte anteriore del motociclo. A.D.R. cap.6): ricordo che il dopo lo scontro ha sbattuto la Pt_1
faccia tra il parabrezza e il tetto dell'autovettura, lo ricordo perché all'inizio ho soccorso io il ragazzo perché l non è riuscito perno per lo shock a scendere dall'auto. A.D.R. cap.7): ho Pt_2
visto che il era riverso con la faccia verso l'asfalto ed una pozza di sangue e avevo perso Pt_1
coscienza, quando io ho cercato di rianimarlo, alzandolo ho visto che è uscito sangue dappertutto dalla faccia. Il motorino era distrutto, quasi conficcato dentro la macchina. A.D.R.: ricordo che è intervenuta l'ambulanza che ha chiamato la e anche i Carabinieri con i quali abbiamo Tes_2
parlato, anzi forse siamo stati gli unici e siamo stati un bel po' con loro. La macchina che ha fatto immettere il motociclo davanti a noi poi se ne andata e subito dopo c'è stato lo scontro. A.D.R. su domanda della Assicurazione convenuta: non ho visto se il motociclo si è fermato allo stop ricordo solo che si è fermata la macchina davanti a noi per farlo immettere. A.D.R.: ricordo che quando era per terra il aveva il casco indosso e poi quando si è alzato se lo è tolto lui e l'ha messo Pt_1
appoggiato sul motorino, ricordo che il casco c'era perché l'hanno trovato pure i carabinieri».
Infine, la teste , non parente di alcuna delle parti e disinteressata alla lite, dichiarava: Testimone_2
«AD.R.: Non conosco le parti, le ho conosciute solo a seguito del sinistro occorso. Ricordo che è avvenuto a settembre di circa 5 anni fa, 2017, intorno alle prime ora del sabato mattina, non ricordo il giorno preciso. Ricordo che ero a bordo dell'autovettura guidata dal mio amico, ex compagno di classe, con il quale ero uscita, e stavamo tornando a casa, percorrendo la strada Testimone_1
che da San Giovanni La Punta porta verso Tremestieri Etneo all'altezza del Cimitero. Ho visto una macchina davanti a noi rallentare e così rallentavamo pure noi, per far immettere uno scoter che da una traversa sulla destra svoltava a sinistra per immettersi nella medesima nostra carreggiata ma nella corsia in senso opposto alla nostra verso San Giovanni La Punta. Mentre, lo scoter si era già immesso in questa corsia vediamo una autovettura di colore bianco che ci stava superando e si trovava sulla corsia opposta in senso di marcia e c'è stato uno scontro frontale tra questa autovettura ed il motociclo. Noi siamo scesi immediatamente dall'auto per prestare soccorso e ho visto il conducente del motociclo per terra con la testa rivolta verso il centro della carreggiata e una pozza di sangue che si allargava che usciva dalla testa, aveva anche l'occhio molto gonfio. Non ricordo se ci fosse la linea di mezzeria tra le due corsie. Io cercavo di chiamarlo ma non rispondeva e poi lo ha aiutato a sollevarsi e si è rianimato. Io nel frattempo ho chiamato i soccorsi. Tes_1 pag. 7/17 Ricordo che l'ambulanza è intervenuta dopo circa 15-20 m, se mal non ricordo e poi sono venuti pure i Carabinieri con i quali ho parlato. Oltre a me e al erano presenti altre persone Tes_1
perché lì vicino c'è una villetta, parco giochi dove c'erano dei ragazzi. Ricordo che il conducente dell'autovettura coinvolta nello scontro è sceso e si è messo vicino a un segnale stradale accanto ad una chiesetta e insieme a lui c'erano due forse, tre ragazze, che erano a bordo della autovettura che guidava. Questa persona che ho visto quella sera e poi basta è stato dopo il sinistro in macchina ed
è sceso dopo un po' sembrava scosso. AD.R. cap.6): ricordo che a seguito dello scontro il conducente del motociclo, che so che si chiama perché ho tentato di rintracciare pure i parenti Pt_1
quella sera stessa, ma non ho più visto, colpiva il tetto dell'autovettura cadeva sul parabrezza anteriore dell'autovettura e quindi scivolava a terra. A.D.R. cap.7): mi riporto a quanto sopra detto, non ho fatto caso se il motociclo avesse riportato danni, ho soccorso subito il ragazzo. A.D.R.:
Ricordo che lo scontro è avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo perché si è rotto il faro sinistro dell'autovettura. A.D.R. su domanda della Assicurazione convenuta: ricordo che vi era il segnale di stop a terra, non ricordo se anche il segnale verticale, nella traversa che si immetteva sulla via dove ci trovavamo noi. A.D.R.: ricordo di aver visto il casco per terra tra il ragazzo ed il motociclo, verso il centro della carreggiata, mentre il motociclo era più sulla destra della corsia di percorrenza del motociclo. A.D.R. su domanda del convenuto : ricordo che lo scontro è Pt_2
avvenuto quasi in parallelo alla autovettura davanti a noi e quindi abbiamo potuto vedere lo scontro quasi a distanza ravvicinata. Non posso dire di aver visto lo scoter che si arrestava allo stop ho solo visto che la macchina davanti a noi si fermava per far immettere il motociclo e non avevamo ostacoli davanti».
Con riferimento a quest'ultima testimonianza, va tuttavia osservato che non sussiste alcuna menzione nel rapporto dei Carabinieri della presenza di sul luogo del sinistro, al contrario di tutti Testimone_2 gli altri testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, che venivano indicati nel suddetto documento quali passeggeri del veicolo o quali testimoni oculari;
tale circostanza induce a nutrire dubbi sull'attendibilità delle sue affermazioni.
Quanto alla testimonianza del pur essendo accertata la sua presenza sul luogo del Tes_1
sinistro, va rilevato che non risulta agli atti che abbia rilasciato alcuna dichiarazione ai Carabinieri intervenuti sul luogo. Inoltre, le dichiarazioni da lui rese risultano in parte incompatibili con le circostanze accertate nel corso dell'istruttoria, quale, ad esempio, l'utilizzo del casco da parte del
, circostanza che è stata esclusa dell'espletata C.T.U. medico-legale, che ha accertato Pt_1
l'incompatibilità dei danni riportati dall'odierno attore con l'utilizzo del casco (cfr. p. 15 della
C.T.U. medico-legale, ove si afferma che «Si concorda con l'assunto che il “casco limita ma non esclude la lesione alla testa”, purtuttavia non può non sottolinearsi che l'interno del mezzo di pag. 8/17 protezione, per sua natura, è costituito da una imbottitura che evita -eccetto nei casi di rottura completa “fracasso” dello stesso lesioni del capo come ad esempio le ferite lacero-contuse. Queste ultime, infatti, si verificano per impatto diretto del capo contro superfici dure quali per esempio le superfici esterne dell'autovettura. Fatte queste doverose premesse, la lesione (ovvero la ferita lacero contusa) in regione parietale suturata dai non si sarebbe potuta verificare qualora vi fosse Pt_7 stato il casco a proteggere il capo del sig. »). D'altronde, le dichiarazioni rese dal predetto Pt_1
teste relative alla circostanza che il : aveva il casco indosso e poi quando si è alzato se lo è Pt_1 tolto lui e l'ha messo appoggiato sul motorino, ricordo che il casco c'era perché l'hanno trovato pure i carabinieri, appaiono contrastanti con le stesse dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice,
che afferma: di aver visto il casco per terra tra il ragazzo ed il motociclo, verso il Testimone_2
centro della carreggiata, mentre il motociclo era più sulla destra della corsia di percorrenza del motociclo;
e con le altre due testi di parte convenuta che, di contro, affermano che l' non Pt_2
avesse indossato il casco e fu – addirittura - messo da qualcuno vicino al motociclo.
Infine, va richiamata l'espletata C.T.U. tecnica, ove il Dott. ing. ha Persona_1 ricostruito la dinamica come segue: «L'attore sig. , a bordo di un motociclo marca Parte_1
HONDA modello SH125 targa EH28743, colore rosso, percorreva la Via Marletta, in direzione dell'incrocio con la Via Roma. Il secondo veicolo coinvolto risulta essere un'autovettura marca
, modello 200SX, targa CT916618, di colore bianco, la quale percorreva la Via Roma in CP_3 direzione dalla Via Timpone verso l'incrocio con la Via Marletta. Il sinistro si è quindi verificato in prossimità della chiesa “Maria SS. Della Pace”, posta all'incrocio tra la Via Marletta e la Via
Roma e del civico n. 20 della Via Roma. Sui luoghi si nota la presenza di una segnaletica orizzontale e verticale di stop al termine della Via Marletta ed assenza di segnaletica orizzontale e verticale nella via Roma in prossimità dell'incrocio con la detta Via Marletta, come si evince dalla documentazione fotografica allegata (Allegato C). Dall'analisi delle immagini versate in atti, nonché dal rapporto delle FF.O. si evince che i due veicoli sono stati coinvolti in un urto frontale che ha interessato la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo.
Appare anche opportuno precisare che non è stato possibile analizzare nessuno dei due veicoli in questione stante che la vettura è stata alienata ed il motociclo è stato sottoposto a sequestro presso il deposito “ ” già ai tempi del sinistro (circa 5 anni or sono) e per tanto divenuto di CP_4 proprietà del deposito stesso. Dall'analisi dei rilievi effettuati dalle FF.O. si evince che purtroppo buona parte delle distanze indicate nel detto rilievo risultano essere errate oltre al fatto che la posizione di quiete del motociclo riscontrato al momento dell'intervento non era quella a seguito del sinistro, pertanto non risulta conducente ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro stesso.
L'elaborato grafico, di cui all'allegato D, riproduce, sull'immagine satellitare dei luoghi pag. 9/17 opportunamente scalata, la posizione di quiete del veicolo del convenuto e la traccia ematica riscontrata dalle FF.O. sull'asfalto (di cui, alla data di redazione della presente, non vi è traccia).
La posizione dell'autoveicolo del convenuto è stata desunta dallo scrivente sulla base di alcune misure del rilievo e delle dimensioni del veicolo. La posizione della traccia ematica sull'asfalto lascia dedurre che l'impatto tra i due veicoli si deve essere verificato qualche metro prima dell'incrocio in questione, sulla Via Roma, con imbarco del conducente del motoveicolo che con la propria testa ha colpito il parabrezza dell'autoveicolo e successivamente, a causa dell'azione di frenata dell'autoveicolo stesso, è stato sbalzato dal cofano, depositandosi a terra nel punto in cui è stata rilevata la traccia ematica. Assodato questo punto delle due l'una: o l'autoveicolo era in posizione di sorpasso (quindi procedeva sulla corsia avente senso di marcia dall'incrocio verso la
Via Timpone), oppure l'autoveicolo procedeva nel suo senso di marcia (corsia di destra) ed urtava il motoveicolo che invece era in posizione centrale nella carreggiata. A giudizio di questo CTU, appare assai più plausibile la prima versione, il motoveicolo, compiuta la manovra di svolta non aveva alcuna ragione di invadere la corsia con senso di marcia opposto, invece è estremamente probabile che procedendo a destra nel proprio senso di marca si sia imbattuto nell'autoveicolo del convenuto che, posto in posizione di sorpasso, lo ha urtato con il lato sinistro dell'anteriore».
D'altronde, come si desume dalle contestazioni elevate dai verbalizzanti ed evidenziato dal c.t.u., «la condotta di guida dell'attore non era consona alle norme del C.d.S. difatti l'attore viaggiava senza patente su un mezzo non assicurato e con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti consentiti dalla Legge. […] Per quanto attiene la condotta di guida del convenuto, non si rinviene segnaletica orizzontale o verticale che vieti la manovra di sorpasso, se non le buone norme di prudenza nonché l'art. 148 C.d.S. commi 10 e 12 che vietano l'esecuzione di un sorpasso in prossimità di una intersezione o di una curva».
Le conclusioni cui perviene il c.t.u., peraltro, non appaiono dirimenti in ordine all'accertamento di una esclusiva responsabilità del sinistro da parte del convenuto in quanto perviene ad una Pt_2
valutazione probabilistica senza specificare esaustivamente i dati tecnici e probatori a sostegno di tali conclusioni, a fronte delle specifiche contestazioni dei c.t.p. e senza valutare le dichiarazioni testimoniali e la posizione di quiete della Nissan dopo il sinistro ed il presunto punto d'urto individuato dai verbalizzanti che non esclude che il conducente si trovasse nella sua corsia di pertinenza prima dell'urto e cercò di effettuare una manovra di evitamento del motociclo.
In punto di diritto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da pag. 10/17 ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria e, pertanto, operante solo se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità (ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30993/2018). Nella specie, non appare sufficientemente accertato che il Pt_1
si sia arrestato al segnale di stop, in quanto nemmeno i testi di parte attrice hanno dichiarato alcunchè al riguardo. D'altro canto, appare alquanto anomalo che gli agenti accertatori non abbiano fatto alcun accenno alla presenza di una autovettura che si sarebbe arrestata per dare la precedenza al motociclo
(al contrario, stante il segnale di stop, doveva essere il conducente di quest'ultimo a dare la precedenza), né il conducente si è arrestato dopo il sinistro per prestare soccorso, non essendovi traccia alcuna, stranamente dileguandosi dopo un sinistro così grave.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato recentemente che «In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista» (Cass. civ., 12884/19).
Nella specie, pur essendo accertato che il sinistro si è effettivamente verificato, nonché il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dal , vi è incertezza circa le rispettive colpe, non Pt_1 essendo emerso dall'istruttoria espletata una colpa esclusiva né del , né dell' . Pt_1 Pt_2
Difatti, nessuno dei due conducenti ha dato piena prova di avere rispettato le norme del Codice della
Strada e di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in oggetto.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che «Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la pag. 11/17 circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass.
n. 7057/2017). La Suprema Corte ha altresì chiarito che «In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile» (Cass. n. 21228/2016).
Peraltro, deve osservarsi che il conducente che impegna un incrocio, pur avendo la precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che l'applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (Cass. Civ., n.16768/2006). Inoltre, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè
l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio dell'attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n.26304). A ciò si aggiunga che il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass. Civ., n.16056/2016). pag. 12/17 Orbene, nel caso che occupa, da una valutazione complessiva degli elementi probatori emersi, unitamente alle dichiarazioni testimoniali contrastanti in relazione alla dinamica del sinistro, non consentono di attribuire il sinistro de quo alla esclusiva condotta colposa del conducente dell'autovettura Nissan 200 SX tg. CT916618.
Non avendo parte attrice provato l'esclusiva responsabilità del convenuto in relazione ai fatti dedotti in domanda, ovvero la prova liberatoria di essersi attenuto alla doverosa osservanza delle norme dettate dal Codice della Strada, deve applicarsi la regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».
Ne deriva che deve essere attribuita ad entrambi i conducenti una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., non potendosi sottacere che al – in esito agli accertamenti eseguiti – venivano contestate le violazioni di cui Pt_1
all'art. 116, comma 15 e 17, c.d.s. (guida senza patente), all'art. 186-bis, comma 2, c.d.s.
(conducente in stato di ebbrezza) e all'art. 193, comma 2, c.d.s. (mancanza di copertura assicurativa)
e non risulta sufficientemente provato né l'utilizzo del casco, né che l'odierno attore si sia effettivamente arrestato al segnale di stop.
Premesso quanto sopra, in relazione al quantum debeatur, il C.T.U. medico-legale Dott.ssa
, nelle conclusioni rassegnate nella perizia redatta nel corso dell'istruttoria, ha Persona_2
così concluso: «Dall'analisi della documentazione versata in atti, dalla dinamica riferita nel corso delle operazioni di consulenza dal periziando e dalle lesioni riportate, la sottoscritta ritiene che vi sia compatibilità con l'evento avvenuto in data 16/9/2017, nel quale il sig. ha riportato Parte_1
“Trauma cranio facciale con frattura dell'orbita sinistra e ferite lacero contuse al volto ed al cuoio capelluto, trauma toraco-addominale con frattura della II costa di destra”. Le suddette lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 3 (tre), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti). A seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti -quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura dell'orbita sinistra, esiti cicatriziali al volto ed esiti di frattura della II costa destra”, valutabili nella misura del 15%
(quindici per cento) “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” E. CP_5
, . […] Si rappresenta, tuttavia, che il mancato utilizzo Controparte_6 Controparte_7
dei mezzi di protezione (casco) ha inciso nella misura del 5% (cinque per cento) rispetto al totale danno biologico già valutato nel 15% (quindici per cento). Spese mediche sostenute e ritenute congrue per € 170,62: Fatt. n.77 del 30/10/2018 Prof. per visita specialistica per € Persona_3
102.00; ric. n.142157 del 18/11/2019 del P.R.O. San Luigi per prestazioni diagnost. e terapeutiche pag. 13/17 per € 68,62. […] Si concorda con l'assunto che il “casco limita ma non esclude la lesione alla testa”, purtuttavia non può non sottolinearsi che l'interno del mezzo di protezione, per sua natura, è costituito da una imbottitura che evita -eccetto nei casi di rottura completa “fracasso” dello stesso lesioni del capo come ad esempio le ferite lacero-contuse. Queste ultime, infatti, si verificano per impatto diretto del capo contro superfici dure quali per esempio le superfici esterne dell'autovettura.
Fatte queste doverose premesse, la lesione (ovvero la ferita lacero contusa) in regione parietale suturata dai non si sarebbe potuta verificare qualora vi fosse stato il casco a proteggere il Pt_7
capo del sig. ». Pt_1
Le conclusioni raggiunte dal C.T.U. devono essere pienamente condivise, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti ed avendo esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019: «… Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute
è un danno “dinamico-relazionale”“, giacché, se “non avesse conseguenze “dinamicorelazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi pag. 14/17 attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza
“normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”».
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, «il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. Civ., n.
23778/2014). Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ., n. 11754/2018). Diversamente, tenuto conto della particolare sofferenza subita in relazione all'entità del danno, alle cure praticate, alla giovane età, come, peraltro, desumibile anche per presunzioni dalla relazione psicodiagnostica depositata, appare provato il danno morale.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, non potendosi applicare il D.P.R. 13.01.2025
n.12 che, ai sensi dell'art.5, si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal
RI AN (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tale prassi giurisprudenziale ha avuto recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il RI di AN successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
pag. 15/17 permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali (Cass. Civ., n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di AN, anno 2024, in relazione all'invalidità permanente accertata – pari al 15% ed ai giorni di inabilità temporanea assoluta pari: al 100% di giorni 3; al 75% di gg. 30, al 50% di giorni 20, all'attore spetta la complessiva somma di seguito indicata, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate:
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Danno biologico risarcibile € 44.319,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 58.058,00
Invalidità temporanea totale € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.082,50
Totale generale: € 62.140,50
Ovviamente, tale somma deve essere decurtata del 50%, in relazione all'accertato concorso di colpa a carico del danneggiato. Sicchè, la somma complessiva è pari ad euro 31.070,25 (62.140,50 – 50%),
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, a cui deve aggiungersi la somma di euro 85,31 (170,62 – 50%), per spese mediche, per come documentate e ritenute congrue dal c.t.u. Nessun altro danno patrimoniale risulta documentato, né provato. Sicchè, sotto tale profilo la domanda va rigettata.
Posto che l'evento lesivo è precedente alle tabelle Milanesi del 2024, occorre procedere alla devalutazione alla data del sinistro degli importi liquidati per il danno biologico, al fine di avere pag. 16/17 valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno patrimoniale che quello biologico, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica
(indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
Sulle predette somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
Pone a carico di tutte le parti in solido il compenso in via definitiva dei c.t.u. nominati, come liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Pt_1
con atto di citazione notificato il 16.09.2019 ed il 27.09.2019, disattesa ogni contraria istanza
[...]
ed azione:
Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., e in Controparte_2 Parte_2
solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 31.070,25, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 85,31, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
Compensa le spese processuali;
Pone in via definitiva a carico di tutte le parti in solido il compenso dei c.t.u. nominati, come liquidati con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 11.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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