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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
C.F. nata il [...] in [...] e residente nella Parte_1 C.F._1 città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Av. Vice Presidente Jose Alencar
1500, bloco 6, app.to 1109, Barra Olimpica, CAP: 22.775-033,
C.F. nata il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2 residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Av. Vice Presidente
1500, bloco 6, app.to 1109, Barra Olimpica, CAP: 22.775-033, minorenne CP_1 rappresentata dai genitori e , Parte_1 Controparte_2
C.F. nato il [...] in [...] e residente Persona_1 C.F._3 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Aroazes 260, app.to 104,
Barra Olimpica, CAP: 22.775-060,
C.F. nata l'[...] in [...] e residente nella Parte_3 C.F._4 città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Av. Vice Presidente Jose Alencar
1500, bloco 6, app.to 1109, Barra Olimpica, CAP: 22.775-033,
, C.F. nata il [...] in [...] e residente Parte_4 C.F._5 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Estrada do RI Grande 1240, bloco 22, casa 101, Taquara, CAP: 22.720-011,
, C.F. nata il [...] in [...] e residente Controparte_3 C.F._6 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Dezenove de Fevereiro 75, app.to 308, Botafogo, CAP: 22.280-030, , C.F. nata il [...] in [...] Persona_2 C.F._7
e residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Pedro de
Carvalho 150, casa 15 fundos, Meier, CAP: 20.725-232,
C.F. nato il [...] in Persona_3 C.F._8
Brasile e residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Anhanga
204, Carmari, Nova Iguacu, CAP: 26.022-112,
, C.F. nato l'[...] in [...] e residente Parte_5 C.F._9 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Damas Batista 701, bloco
01, app.to 1007, Jardim Tropical, Nova Iguacu, CAP: 26011-003,
, C.F. nato il [...] in [...] e Parte_6 C.F._10 residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Tobias Barreto
80, Carmari, Nova Iguacu, CAP: 26022-135 e
, C.F. nato il [...] in [...] e residente Controparte_4 C.F._11 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Tobias Barreto 80, Carmari,
Nova Iguacu, CAP: 26022-135, rappresentati e difesi dall'avv. DE CO PADULA GIOVANNI , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_5
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_5
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato CIile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato CIile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico non ha fatto pervenire alcunché. RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato il [...] a [...], da Persona_4 Per_5
e successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai
[...] Persona_6 rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo: “Da e Persona_4
nasce , che nel 1902 sposa e Persona_7 Persona_8 Persona_9 successivamente decede (docc. 5 e 6).
III. Da e nel 1903 nasce , che nel 1929 sposa Persona_8 Persona_9 Persona_10
(docc. 7 e 8). Persona_11
IV. Da e da nascono: . nel 1930 , che nel Persona_12 Per_7 Persona_11 Persona_13
1953 sposa (docc. 9 e 10) con cui genera: Persona_14
A. , nata l'[...], che nel 1981 sposa (docc. Persona_15 Persona_16
11 e 12) con cui genera:
➢ nata il [...], che nel 2005 sposa dal quale in Parte_1 Persona_17
seguito divorzia. Nel 2017 sposa in seconde nozze (docc. 13 - Persona_18
15).
○ Dalla relazione con genera nata il Controparte_2 Parte_2
16/08/2011 (doc. 16).
➢ nato il [...], che nel 2016 sposa Persona_1 Persona_19
(docc. 17 e 18) con cui genera:
, nato nel 1954, che nel 1990 sposa (docc. 19 e 20) Persona_20 Persona_21
e successivamente decede. Dal loro matrimonio generano:
➢ , nata il [...]; Firmato Da: GIOVANNI DE CO Controparte_3
PADULA Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 21a3ca
➢ , nata il [...] (docc. 21 e 22). Parte_4
C. , nata nel 1958 (doc. 23) la quale: CP_6 Persona_2
➢ genera una figlia, , nata il [...], che nel 2006 sposa Persona_2 Per_22
(docc. 24 e 25);
[...]
➢ dalla relazione con ha un figlio, , nato Controparte_7 Persona_3 il 05/10/2000 (doc. 26). 2. nel 1936 , che nel 1963 sposa (docc. 27 e 28) con cui Per_23 Persona_24 genera:
a. , nato il [...], che nel 2012 sposa Persona_25 Controparte_8
(docc. 29 e 30) con cui genera:
➢ , nato il [...] (doc. 31); Parte_6
➢ , nato il [...] (doc. 32); Controparte_4
➢ , nato l'[...], che nel 2022 sposa Parte_5 Persona_26
(docc. 33 e 34) con la quale ha una figlia”.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_5
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali.
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
CIile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del ODice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
OD CI , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie. Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del ODice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
586/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 18/07/2025
Il Giudice
Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
C.F. nata il [...] in [...] e residente nella Parte_1 C.F._1 città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Av. Vice Presidente Jose Alencar
1500, bloco 6, app.to 1109, Barra Olimpica, CAP: 22.775-033,
C.F. nata il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2 residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Av. Vice Presidente
1500, bloco 6, app.to 1109, Barra Olimpica, CAP: 22.775-033, minorenne CP_1 rappresentata dai genitori e , Parte_1 Controparte_2
C.F. nato il [...] in [...] e residente Persona_1 C.F._3 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Aroazes 260, app.to 104,
Barra Olimpica, CAP: 22.775-060,
C.F. nata l'[...] in [...] e residente nella Parte_3 C.F._4 città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Av. Vice Presidente Jose Alencar
1500, bloco 6, app.to 1109, Barra Olimpica, CAP: 22.775-033,
, C.F. nata il [...] in [...] e residente Parte_4 C.F._5 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Estrada do RI Grande 1240, bloco 22, casa 101, Taquara, CAP: 22.720-011,
, C.F. nata il [...] in [...] e residente Controparte_3 C.F._6 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Dezenove de Fevereiro 75, app.to 308, Botafogo, CAP: 22.280-030, , C.F. nata il [...] in [...] Persona_2 C.F._7
e residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Pedro de
Carvalho 150, casa 15 fundos, Meier, CAP: 20.725-232,
C.F. nato il [...] in Persona_3 C.F._8
Brasile e residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Anhanga
204, Carmari, Nova Iguacu, CAP: 26.022-112,
, C.F. nato l'[...] in [...] e residente Parte_5 C.F._9 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Damas Batista 701, bloco
01, app.to 1007, Jardim Tropical, Nova Iguacu, CAP: 26011-003,
, C.F. nato il [...] in [...] e Parte_6 C.F._10 residente nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Tobias Barreto
80, Carmari, Nova Iguacu, CAP: 26022-135 e
, C.F. nato il [...] in [...] e residente Controparte_4 C.F._11 nella città di RI de EI (Stato di RI de EI, Brasile) in Rua Tobias Barreto 80, Carmari,
Nova Iguacu, CAP: 26022-135, rappresentati e difesi dall'avv. DE CO PADULA GIOVANNI , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_5
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_5
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato CIile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato CIile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico non ha fatto pervenire alcunché. RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato il [...] a [...], da Persona_4 Per_5
e successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai
[...] Persona_6 rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo: “Da e Persona_4
nasce , che nel 1902 sposa e Persona_7 Persona_8 Persona_9 successivamente decede (docc. 5 e 6).
III. Da e nel 1903 nasce , che nel 1929 sposa Persona_8 Persona_9 Persona_10
(docc. 7 e 8). Persona_11
IV. Da e da nascono: . nel 1930 , che nel Persona_12 Per_7 Persona_11 Persona_13
1953 sposa (docc. 9 e 10) con cui genera: Persona_14
A. , nata l'[...], che nel 1981 sposa (docc. Persona_15 Persona_16
11 e 12) con cui genera:
➢ nata il [...], che nel 2005 sposa dal quale in Parte_1 Persona_17
seguito divorzia. Nel 2017 sposa in seconde nozze (docc. 13 - Persona_18
15).
○ Dalla relazione con genera nata il Controparte_2 Parte_2
16/08/2011 (doc. 16).
➢ nato il [...], che nel 2016 sposa Persona_1 Persona_19
(docc. 17 e 18) con cui genera:
, nato nel 1954, che nel 1990 sposa (docc. 19 e 20) Persona_20 Persona_21
e successivamente decede. Dal loro matrimonio generano:
➢ , nata il [...]; Firmato Da: GIOVANNI DE CO Controparte_3
PADULA Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 21a3ca
➢ , nata il [...] (docc. 21 e 22). Parte_4
C. , nata nel 1958 (doc. 23) la quale: CP_6 Persona_2
➢ genera una figlia, , nata il [...], che nel 2006 sposa Persona_2 Per_22
(docc. 24 e 25);
[...]
➢ dalla relazione con ha un figlio, , nato Controparte_7 Persona_3 il 05/10/2000 (doc. 26). 2. nel 1936 , che nel 1963 sposa (docc. 27 e 28) con cui Per_23 Persona_24 genera:
a. , nato il [...], che nel 2012 sposa Persona_25 Controparte_8
(docc. 29 e 30) con cui genera:
➢ , nato il [...] (doc. 31); Parte_6
➢ , nato il [...] (doc. 32); Controparte_4
➢ , nato l'[...], che nel 2022 sposa Parte_5 Persona_26
(docc. 33 e 34) con la quale ha una figlia”.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_5
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali.
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
CIile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del ODice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
OD CI , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie. Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del ODice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
586/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 18/07/2025
Il Giudice
Mauro Brambullo