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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 05/12/2024 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
2473 / 2024 tra
( avv.PALMA PAOLO Parte_1
e
CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini:
- dell' assegno di invalidità ( art 13 l 118/71)
- esenzione parziale ticket sanitario sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa .
L' è rimasto contumace . CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( 1) esiti di ischemia cerebrale con emiparesi sinistra consistenti in lieve disar-tria e in deficit di forza lieve-medio degli arti superiore e inferiore di sinistra (con riferimento proporzionalistico a codd.
3001 = 15% e a cod. 7306 = 35%);
2) immunodeficienza secondaria ad HIV attualmente in terapia antiretrovi-rale
(in riferimento a codd. 9331 e 9332 = 30%);
3) cardiopatia aritmica con impianto di pace-maker (cod. 9202 = 25%);
4) sindrome ansiosa (cod. 2207 = 15%). Il complesso delle menomazioni suddette determina, a giudizio del ctu, un'invalidità del 75% dal 20.03.2024 (giorno dell'impianto del pace-maker) con revisione a luglio 2025.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto l'indagine peritale è stata condotta con retti criteri tecnici ed appare immune da profili di censurabilità.
Sussistono giusti motivi, in considerazione dell' accoglimento solo parziale del ricorso - stante il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presente domanda giudiziale - per compensare interamente tra le parti le spese di lite .
PQM
Dichiara che la ricorrente presenta un'invalidità del 75% dal 20.3.24.
Compensa interamente le spese di lite Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
Il Giudice