Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , concernente: "Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 ", con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ";
dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilita', purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate";
dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , ed a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell' articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , purche' gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite, le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni".
E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , concernente: "Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 ", con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ";
dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilita', purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate";
dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , ed a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell' articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , purche' gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite, le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni".