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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Stefania Illarietti Presidente dott. Guido Macripo' Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 10120/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore, con sede in Locate di RI (MI) in via Europa 24 e di (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente a [...]di RI (MI) in C.F._1
via Europa 28 e (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._2
27.07.1983 e residente a [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Turco, con studio in Arese (MI), via Monte Grappa n. 9/B, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Arese, via Monte Grappa n. 9/B giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
C.F. e P.IV ), con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, Controparte_1 P.IV_2
e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. del Persona_1
21.06.2019 Rep. n. 15052 – Racc. n. 8049, di C.F. e Controparte_2
P.IV , denominazione assunta da per atto a rogito P.IV_3 Controparte_3
Notaio di Milano del 29.9.21 rep. 12210/6559), con sede legale in Roma, in Persona_2
pagina 1 di 25 Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale in persona del procuratore speciale dott.ssa domiciliato per la carica presso la sede sociale, Procuratore Controparte_4
speciale in forza di procura rilasciata in data 16/03/2023 a rogito Notaio Persona_3 rep. n.20057 racc. n. 9838, e registrata Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 20/03/2023 al n. 8939 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO:– fideiussione omnibus – violazione normativa antitrust
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reictis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via pregiudiziale
Avendo ad oggetto il presente giudizio la materia dei contratti bancari, materia per la quale è obbligatorio il ricorso alla mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, fissare un termine per l'avvio del procedimento e la successiva udienza per verificarne il relativo esito.
In via principale
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio e per
l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG.
37687/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
Per il signor Parte_2
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus in esame (sottoscritta dal signor per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 287/1990 (c.d. legge Parte_2 antitrust) relativamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione stessa censurata nel provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (in considerazione anche dell'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, nello specifico, accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione sottoscritta dal signor relativa alla Parte_2 rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (nello specifico art. 6 dei testi fideiussori),
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società opposta Controparte_2 quale mandataria di di agire nei confronti del fideiussore signor
[...] Controparte_1 stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. Parte_2
pagina 2 di 25 - In considerazione di ciò accogliere l'opposizione svolta e revocare nei confronti del signor
il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso dal Tribunale di Parte_2
Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della Controparte_2 quale mandataria di .
[...] CP_1
Per e Parte_2 Controparte_5
Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione specifica oggetto del presente giudizio essendo fideiussione prestata relativamente a contratto di finanziamento già garantito da Fondo di garanzia statale e da precedente fideiussione omnibus (in considerazione della doppia-tripla garanzia per la
BA) e per l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024
(RG. 37687/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
In subordine
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione in esame (sottoscritta dai signori
e ) per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge Parte_2 Controparte_5
287/1990 (c.d. legge antitrust) relativamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione stessa censurata nel provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (in considerazione anche dell'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, nello specifico, accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione sottoscritta dai signori
e relativa alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (nello Parte_2 Controparte_5 specifico art. 6 dei testi fideiussori),
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società opposta Controparte_2 quale mandataria di di agire nei confronti dei fideiussori signori
[...] Controparte_1
e stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. Parte_2 Controparte_5
- In considerazione di ciò accogliere l'opposizione svolta e revocare nei confronti dei signori
e il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso Parte_2 Controparte_5 dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della
[...] quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
In ulteriore subordine
Accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione dei fideiussori per carenza informativa da parte della
BA rispetto allo svolgimento del rapporto da parte del debitore principale e per l'effetto accogliere
l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso dal
pagina 3 di 25 Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della
[...]
quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
In ogni caso per tutti gli opponenti
Ci si oppone alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ove la stessa fosse ex adverso richiesta essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione come provato dalla documentazione versata in atti, nonché per tutti i motivi espressi nella presente opposizione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed ogni successiva occorrenda.
Salvo ogni altro diritto”.
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del DI n. 982/2023 del Tribunale di Milano, in quanto la presente opposizione non risulta fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti esposti in narrativa, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo effettivo;
ovvero ed in subordine, ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a C.F./P.IV Parte_1
Con
(già C.&L. già , in P.IV_1 Pt_2 Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento e in via solidale con i signori Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), questi
[...] C.F._1 Controparte_5 C.F._2 ultimi entro i limiti delle garanzie prestate, e in favore di della somma € 234.948,32, CP_1 oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo;
ovvero in via di estremo subordine ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a Parte_1
Con C.F./P.IV (già C.&L. già P.IV_1 Pt_2 Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento e in via solidale con i signori
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Controparte_5
), questi ultimi entro i limiti delle garanzie prestate e in favore di C.F._2 CP_1
della somma € 234.948,32, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo,
[...] non risultando contestata la detta somma.
Nel merito
In via principale:
pagina 4 di 25 respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte proposte dagli Opponenti
[...]
Con
.IV (già C.&L. già Parte_4 P.IV_1 Pt_2 Controparte_7
, e dai signori (C.F. ) e
[...] Parte_2 C.F._1
(C.F. ), e per l'effetto confermare il DI 982/2023 del Controparte_5 C.F._2
Tribunale di Milano.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, condannare Con comunque C.F./P.IV (già C.&L. già Parte_1 P.IV_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento e in via solidale con i signori (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. ), questi ultimi entro i limiti delle garanzie Controparte_5 C.F._2 prestate in favore di . dell'importo di € 234.948,32, oltre interessi ai tassi CP_1 contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora d eventuali mezzi istruttori richiesti da controparte;
e con ogni più ampia riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'Istituto di credito e per essa Controparte_1 quale mandataria la ha chiesto al Tribunale di Milano di Controparte_2
ingiungere alla società e ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 CP_5
, nella qualità di fideiussori della società di pagare, in solido
[...] Parte_1
tra loro, in favore della ricorrente la complessiva somma di € 234.948,32, oltre interessi legali come per legge maturati dalla data del 26.06.2023 sino al saldo effettivo, con concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La ricorrente a fondamento della pretesa creditoria monitoriamente azionata ha allegato che:
➢ risultava ceditrice della società Controparte_1 Parte_4
VA, con sede in Locate RI (MI) Via Europa 24, per la complessiva somma
[...]
pagina 5 di 25 di € 234.948,32 comprensiva di spese ed interessi al 26.06.2023, per saldo debitore relativo al finanziamento chirografario n. 000006138341 dell'importo capitale originario di € 380.000,00 concesso dall'allora alla Controparte_8
importo per il quale la mutuataria rilasciava all'atto di stipula Pt_2 Parte_5
quietanza;
➢ la somma risultava essere così composta:
- € 125.837,42 per residuo capitale in mora al 12.04.2022 (passaggio a sofferenza);
- € 112.330,86 per n. 18 rate in mora, quota capitale, insolute al 12.04.2022;
- € 6.575,99 per n. 18 rate in mora, quota interessi corrispettivi, al 12.04.2022;
- € 157,30 per interessi di mora sulle rate insolute al 12.04.2022;
- € 46,75 per spese insoluto;
- € 10.000,00 versamenti successivi portati a deconto.
➢ l'esposizione creditoria era assistita dalla garanzia del Fondo pubblico rilasciata ex
L.662/96, in forza della quale, a seguito della eventuale escussione della stessa, il
Fondo acquisisce automaticamente il diritto di rivalersi sulla Società inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Tale credito vantato dal Fondo, ai sensi dell'art. 9, c. 5, del D.lgs. n.
123/98, era assistito da privilegio generale;
➢ il credito vantato da risultava altresì assistito da garanzia generale CP_1
rilasciata dal sig. fino alla concorrenza di € 684.000,00, nonché da Parte_2
garanzia specifica rilasciata dallo stesso e dal sig. , fino alla Controparte_5 concorrenza dell'importo di € 76.000,00;
➢ i garanti sig.ri e , peraltro, prestavano la suddetta Parte_2 Controparte_5
garanzia fideiussoria in qualità di soci e amministratori della società debitrice principale e pertanto non potevano assumere la qualifica di “consumatori” avendo prestato la garanzia fideiussoria finalizzata allo svolgimento di attività imprenditoriale;
➢ nonostante le intimazioni di pagamento trasmesse, il debito persisteva e, pertanto, la creditrice agiva in giudizio per il recupero di quanto dovuto.
pagina 6 di 25 Con decreto ingiuntivo n. n. 982/2024 del 19/01/2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società e ai garanti e di pagare Parte_1 Parte_2 Controparte_5
entro il termine di quaranta giorni la somma di euro 234.948,32 oltre ad interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria.
La società e i garanti e Parte_1 Parte_2 Controparte_5
proponevano opposizione sollevando, preliminarmente, eccezione di improcedibilità stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, deducevano la nullità del contratto di finanziamento per carenza informativa in capo al soggetto sottoscrittore dello stesso in violazione del TUB, in quanto il contratto e gli allegati non risultano essere sottoscritti dopo l'apposizione del
“sigillo di garanzia” in grado di assicurare l'inscindibilità e l'immodificabilità e non risultava consegnata alla parte contrattuale la copia del contratto e degli allegati. Infatti, nonostante il contratto prevedesse dette dichiarazioni, non risultavano apposte le relative sigle sulle stesse come invece sarebbe stato necessario trattandosi di contratto predisposto unilateralmente dall'Istituto di credito. Inoltre, gli attori rilevavano che le condizioni economiche del finanziamento, riportate nell'art. 3 del testo contrattuale, non risultavano oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pertanto risultava del tutto illegittima l'applicazione degli interessi, di cui si contestava la determinazione nel relativo piano di ammortamento allegato dall'Istituto di credito.
Sempre nel merito, in via principale, deducevano la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. in data 31.07.1996, come richiamato Parte_2
nell'ultimo incremento di valore del 23.08.2016 in quanto in violazione della disciplina anticoncorrenziale e in chiaro contrasto con quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lett. a) della
L. 287/1990. In particolare, il contratto azionato in sede monitoria riportava alcune clausole, la 2, 6 e 8 il cui contenuto corrispondeva pedissequamente allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI nel 2003, contenuto ritenuto illegittimo dalla BA d'AL con provvedimento del 02.05.2005 perché contrario alla predetta normativa anticoncorrenziale.
Sempre nel merito e in via principale, parti attrici opponenti eccepivano la nullità parziale della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della BA e per l'effetto gli opponenti chiedevano di dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria pagina 7 di 25 con revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Affermava, infatti, la difesa di parte attrice che la BA, ai sensi della disciplina codicistica, era tenuta ad agire nei confronti del debitore nel termine massimo di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la decadenza dal diritto del creditore e l'estinzione dell'obbligazione di garanzia del fideiussore. Nello specifico, l'obbligazione principale era scaduta con la revoca degli affidamenti, avvenuta con comunicazione ricevuta dalla società debitrice a mezzo raccomandata, in data 11.06.2020, tuttavia la BA non agiva nei confronti dei debitori nel termine semestrale previsto dalla norma.
Parte opponente eccepiva, inoltre, la nullità della fideiussione specifica sottoscritta dai signori e limitata all'importo di € 76.000,00, per violazione del Parte_2 Controparte_5
divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/1990 (con estensione anche alla fideiussione specifica) e conseguente decadenza della garanzia stessa per mancato rispetto del termine sancito dall'art. 1957 c.c.
La fideiussione specifica riportava, infatti, agli art. 2, 6 e 9 le clausole dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI nel 2003, contenuto ritenuto illegittimo dalla BA
d'AL con provvedimento del 02.05.2005 perché contrario alla predetta normativa anticoncorrenziale e pertanto, anche relativamente a tale fideiussione, doveva applicarsi la disciplina normativa di cui all'art. 1957 c.c. e, quindi, il relativo termine decadenziale e di liberazione del fideiussore. In particolare, parti opponenti rilevavano che la comunicazione di risoluzione del rapporto è stata trasmessa alla società debitrice con lettera datata 11.06.2020
(poi riprodotta nel gennaio 2021) e pertanto il termine decadenziale aveva decorrenza da tale data. Parti opponenti eccepivano la nullità della garanzia specifica in presenza di garanzia statale del Fondo di Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus (quindi relativa anche alla parte non garantita dal fondo statale) per carenza della causa concreta.
Nello specifico, il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio n. 0456138341 risultava connesso a ben tre distinte garanzie: fideiussione omnibus sottoscritta dal signor
; garanzia diretta del Fondo di garanzia per le PMI (FGPMI) e l'ulteriore Parte_2 garanzia specifica fatta sottoscrivere ai signori e . Tale Parte_2 Controparte_5
situazione si appalesava, quindi, come “super-garanzia” in favore della BA e quindi per tale motivo illecita.
pagina 8 di 25 Infine, i garanti eccepivano la mancata informazione del peggioramento delle condizioni del debitore principale e la colpevole carenza di preventiva azione della BA nei confronti di quest'ultimo per scongiurare la riduzione delle prospettive di recupero, chiedendo il risarcimento del danno prodotto.
Parti opponenti concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e chiedevano dichiararsi non dovute le somme richieste in ragione delle fideiussioni di cui chiedevano dichiararsi la nullità parziale per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della Legge 287/1990 con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori e , stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. Parte_2 Controparte_5
1957 c.c..
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
la quale, in primo luogo, chiedeva il rigetto dell'avversa eccezione di
[...]
improcedibilità del ricorso in quanto il procedimento di mediazione obbligatoria sarebbe stato attivato da dopo la celebrazione dell'udienza sulla concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto.
Nel merito, in relazione all'asserita nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB, ha chiesto il rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, come si evince dal finanziamento allegato nel fascicolo monitorio, il contratto era stato redatto in forma scritta, con sottoscrizione apposta sia dalla BA sia dalla parte finanziata, e ciò in conformità della disposizione di cui all'art. 117 TUB. Parte opposta rilevava come risultasse evidente che le sottoscrizioni fossero state apposte dopo l'apposizione del sigillo di garanzia e che l'asserita mancata approvazione ex art. 1341 c.c. delle condizioni economiche di cui all'art. 13 del contratto di finanziamento è pretestuosa non rientrando le suddette clausole tra quelle per le quali sia richiesto tale onere.
Parte opposta chiedeva, inoltre, il rigetto dell'eccepita nullità delle fideiussioni non essendo stata fornita la prova dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto la fideiussione rilasciata dall'opponente in data 31.07.1996 era antecedente, non soltanto all'emissione del provvedimento della BA d'AL n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della detta Autorità amministrativa, periodo compreso tra il 2002 e il 2005, nonché allo schema ABI del 2003. In relazione al termine di decadenza semestrale, parte opposta rilevava pagina 9 di 25 che i contratti in esame dovevano essere qualificati quali contratti autonomi di garanzia e conseguentemente agli stessi non avrebbe potuto applicarsi il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. In ogni caso, la convenuta opposta rilevava di aver comunque rispettato i termini previsti dall'art. 1957 c.c., avendo richiesto il pagamento delle somme dovute nelle intimazioni ed essendo tenuto il garante a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, come previsto dall'art. 7 della garanzia.
Passando alla contestazione relativa alla nullità della fideiussione specifica sottoscritta dai signori e , parte convenuta contestava tale assunto Parte_2 Controparte_5 ribadendo le difese già esplicate sopra e quanto all'asserita nullità della fideiussione specifica per difetto di causa concreta della garanzia stessa in presenza di garanzia statale del Fondo di
Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus. In particolare, parte opposta evidenzia che la legge 662/1996 non vietava il rilascio della doppia garanzia, ma nemmeno il
DM 23/9/2005 era ostativo nel caso di specie in quanto le garanzie prestate dagli opponenti signori e , non potevano in alcun caso essere considerate Parte_2 Controparte_5
garanzie bancarie “stricto sensu”, bensì garanzie personali. Infine, parte opposta contestava l'asserita mancata informazione ai fideiussori del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale in quanto non provata, atteso che dopo l'erogazione del finanziamento chirografario del 2018 la BA non erogava alcun ulteriore credito alla società debitrice principale ma anzi, con diffida del 2020, dichiarava risolto il contratto in essere. In ogni caso, nel merito parte convenuta chiedeva il rigetto di tutte le doglianze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Verificata la regolarità della costituzione delle parti, il Collegio non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La causa di natura documentale non veniva istruita ed il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni con il deposito di note scritte, concedeva i termini per il deposito degli scritti conclusivi e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
2. Questioni controverse
Le questioni controverse su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi sono le seguenti:
➢ nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB;
pagina 10 di 25 ➢ fondatezza pretesa creditoria;
➢ qualificazione della garanzia prestata dal Sig. ; Parte_2
➢ nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. per Parte_2
violazione della normativa anticoncorrenziale;
➢ decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti del garante;
➢ qualificazione della garanzia prestata dai Sigg.ri e;
Parte_2 Controparte_5
➢ nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta dai Sigg.ri e Parte_2
per violazione della normativa anticoncorrenziale;
Controparte_5
➢ decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti dei garanti;
➢ nullità della fideiussione specifica per difetto di causa concreta della garanzia stessa in presenza di garanzia statale del Fondo di Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus;
➢ risarcimento dei danni cagionati dalla mancata informazione ai fideiussori del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.
3. Nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB
Parte opponente si duole della nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB, in quanto il detto contratto non risulterebbe essere stato sottoscritto dopo l'apposizione del “sigillo di garanzia”, né, al contempo, le condizioni economiche del contratto di finanziamento risulterebbero essere stato oggetto di specifica approvazione ex art. 1341
c.c., con conseguente e illegittima applicazione degli interessi.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, si osserva che, a norma dell'art. 117, comma 1 TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente»; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, comma 3, TUB). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (cfr. Cass. n. 16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del pagina 11 di 25 consenso”) e di certezza dell'atto sottoscritto. La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso
– pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto).
Nel caso di specie, come si evince dal contratto di finanziamento in atti (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), il contratto è stato redatto in forma scritta e sottoscritto sia dalla BA che dal finanziato e le firme risultano apposte di seguito al sigillo di garanzia.
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità a norma dell'art. 117 TUB, in quanto la contestazione di parti opponenti è stata smentita da parte convenuta che ha depositato il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto da entrambe le parti (doc. n. 6 fascicolo convenuta).
Del pari, deve ritenersi infondata la contestazione relativa alla mancata approvazione ex art. 1341 c.c. delle clausole contrattuali. Nello specifico, infatti, la clausola di determinazione degli interessi non rientra tra le clausole per cui l'art. 1341 c.c. richieda specificamente l'approvazione. Peraltro, nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato che la clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel comma 2 della medesima disposizione normativa (cfr. Cass, Sez. II, 27 aprile 2006, n. 9646).
4. Fondatezza della pretesa creditoria
Preliminarmente va osservato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità pagina 12 di 25 degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano
l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass.,
9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass.,
16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Va, quindi, evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass.,
17 novembre 2003 n. 17371).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria monitoriamente azionata dall'Istituto di Credito non è stata specificamente contestata né sotto il profilo dell'an della debenza né sotto il profilo del quantum.
Di converso, parte opposta nella domanda di ingiunzione ha affermato la stipula del contratto di finanziamento, la cui sottoscrizione è stata accertata documentalmente, l'erogazione della somma di danaro effettivamente consegnata agli opponenti e l'inadempimento nel pagamento delle rate e tali circostanze sono state anche documentate nel fascicolo monitorio. pagina 13 di 25 In effetti, l'opponente – quale convenuto in senso sostanziale - era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti indicati dalla BA opposta –attore in senso sostanziale - a fondamento della propria domanda. Ne consegue che tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si limiti a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (così, da ultimo, Cass., 6 ottobre 2015, n. 19896).
5. Qualificazione giuridica: fideiussione omnibus o contratto autonomo di garanzia
I garanti hanno eccepito la nullità, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione omnibus prestata rilasciata dal Sig. in data 31.7.1996 in favore dell'allora Parte_2
nell'interesse di (poi divenuta Controparte_8 Controparte_9
, poi successivamente adeguata in data 27.01.2003 ed in data 1.06.2004, Parte_1
17.6.2004 ulteriormente modificata e, ancora, in data 23.07.2010 ed infine in data 23.08.2016.
Tale garanzia è qualificata come fideiussione fino alla concorrenza di Lire 420.000,00, poi aumentata fin alla concorrenza dell'importo massimo di £ 570.000.00, poi a £ 600.000,00 da ultimo aumentate in euro 684.000,00, per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta BA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite anche a seguito di rinnovi o proroghe al predetto nominativo o a chi gli sia subentrato, quali ad esempio (…). La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. Inoltre garantisce qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta in relazione a garanzie già prestate o CP_10 che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Azienda di credito nell'interesse di terzi, per le quali il fidejussore dichiara sin d'ora di considerarsi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Azienda di credito …” (cfr. all. 8 parte convenuta).
Prima di esaminare i profili di nullità sollevati da parte opponente, il Collegio ritiene di dovere qualificare come “fideiussione omnibus” la garanzia prestata e non contratto autonomo di garanzia, come sostiene la banca che ne desume la natura atipica dalla clausola “a prima richiesta” contenuta nel contratto di garanzia.
Risulta preliminarmente necessario delineare gli aspetti essenziali prodromici alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, così come individuati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite: “Il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia pagina 14 di 25 negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore [...].”
(Cass. sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sempre con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, ha indicato chiaramente che, al fine di qualificare una fideiussione come contratto autonomo di garanzia, non è sufficiente che in una clausola contrattuale sia indicata la sola dicitura “a prima richiesta”, ma occorre altresì che sia presente anche l'inciso “senza eccezioni”. “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
È altresì rilevante che molte pronunce della giurisprudenza di legittimità - precedenti e successive alle citate SS UU -, siano conformi a quanto stabilito nel 2010 dalla Cassazione a Sezioni Unite. Difatti, “È stato al riguardo rilevato che il contratto non assume i connotati del contratto autonomo di garanzia per il solo fatto di presentare un patto che obblighi il garante a pagare, sulla richiesta del beneficiario, il quale gli dichiari essersi verificati i presupposti per l'esigibilità della garanzia, e senza poter opporre eccezioni attinenti al rapporto di base: la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia andrebbe tratta infatti anche dalla considerazione dei profili funzionali della garanzia, e nel secondo caso la funzione sarebbe non già quella di garantire l'adempimento dell'obbligazione altrui o l'integrale
pagina 15 di 25 soddisfacimento della pretesa risarcitoria traente origine dall'inadempimento del debitore, quanto la funzione, prossima a quella della cauzione, di assicurare al beneficiario la disponibilità almeno di una determinata somma di danaro, a bilanciamento di rischi tipici di determinati contratti” (Cass. 29 marzo 1996, n. 2909; Cass. 28 febbraio 2007, n.- 4661; Cass. 9 novembre 2006, n. 23900; Cass. 20 aprile 2004 n. 7502; Cass., 9 agosto 2016, n. 16825). Anche la giurisprudenza di merito si conforma a quanto espresso da quella di legittimità: “Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni. In tal senso assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione. Infatti l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto”(Tribunale Milano sez. VI, 16/07/2020, n.4405; nello stesso senso anche: ex multis Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 02/01/2023, n.17; Tribunale Milano sez. VI, 05/05/2021,
n.3762; Tribunale Milano sez. VI, 26/02/2020, n.1786).
Premesso quanto detto, bisogna sottolineare che nel contratto esaminato è certamente presente all'art. 7 la clausola di pagare “immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta”, mentre non è presente la clausola “senza eccezioni”.
Altro elemento significativo, al fine di avvalorare la tesi della qualificazione di tale contratto come fideiussione omnibus piuttosto che come contratto autonomo di garanzia, è l'utilizzo da parte della banca di modelli di fideiussione simili, se non addirittura identici in relazione ad alcune clausole, a quello ABI del 2003 censurato con provvedimento n. 55 del 2005 della
BA d'AL.
Premesso quanto esposto, il Collegio ritiene che il contratto oggetto di controversia debba essere qualificato come fideiussione omnibus, per cui la disciplina applicabile è quella relativa alle fideiussioni in generale, seppur con alcune deroghe di cui si indicherà in seguito.
6. Nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. per Parte_2
violazione della normativa anticoncorrenziale
pagina 16 di 25 Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale della fideiussione omnibus stipulata il
31.7.1996, come poi adeguata successivamente, per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla
BA D'AL nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Parte opponente, quindi, sul presupposto che la fideiussione rilasciata contenesse clausole il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle stesse riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, ha invocato la nullità della garanzia e, in particolare, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. A dimostrazione dell'intesa illecita, parte opponente ha depositato il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA
d'AL che censura i contratti di fideiussione omnibus conformi alle norme bancarie che contengono le clausole le clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia” ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi agli artt. 2, 6 ed 8 del modello ABI.
In punto di fatto, come esposto da parte opponente, le clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente in data 31.7.1996, come poi adeguata successivamente, riproduce fedelmente il contenuto delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 e oggetto del provvedimento antitrust della BA
d'AL n. 55/2005, prodotto (vedi doc. 6 fascicolo opposta).
Orbene, se è pacifico che tale provvedimento abbia efficacia di prova privilegiata unicamente per le fideiussioni stipulate nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 in cui è stata svolta dall'autorità di vigilanza l'istruttoria volta ad accertare l'intesa illecita, non può negarsi che lo stesso, unitamente ai modelli raccolti presso altri istituti di credito e in vigore nello stesso arco temporale in cui è stata sottoscritta la fideiussione degli odierni attori, costituisca prova idonea a dimostrare l'esistenza (rectius la preesistenza) dell'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito già dichiarata illegittima da BA d'AL nel 2005.
Ma nel caso in esame, parte opponente non ha prodotto alcun modulo di fideiussione omnibus utilizzato dai principali istituti di credito nel periodo coevo alla fideiussione in questione, né ha dimostrato come il modello censurato dalla BA D'AL veniva utilizzato dalle banche già nell'arco temporale antecedente al periodo in cui era stata svolta l'istruttoria per accertare l'intesa illecita.
pagina 17 di 25 La carenza probatoria circa la preesistenza nel tempo dell'utilizzo dei moduli conformi al modulo ABI sanzionato dalla BA d'AL induce il Collegio a ritenere non proseguita alcuna intesa vietata e conseguentemente devono ritenersi perfettamente valide le clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia” ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
7. Decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti della garante
Gli opponenti hanno dedotto l'estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c., ma anche tale eccezione è infondata in quanto nell'atto di fideiussione omnibus è stata prevista la deroga dell'art. 1957 c.c. e non essendo stata dichiarata la nullità parziale della fideiussione con riferimento a tale clausola il Collegio ritiene valida la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c..
E' assolutamente consolidato l'orientamento della Corte di legittimità, dal quale questo giudice non intende discostarsi perché lo condivide, secondo cui "la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Sent. Cass. N. 21867/2013, sent. Cass. n. 394 del 2006; v., anche, sent. Cass. nn. 8839 del 2007 e13078 del 2008). Inoltre, la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (In questo senso sent. Cass. N. 9245/2007 oltre, ad esempio, le risalenti Cass. 16 giugno 1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio 1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142); rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale é considerata nella giurisprudenza della Corte di legittimità come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art. 1957 c.c. (Cass. 13 novembre 1969, n. 3702; Cass. 9 novembre 1973, n 2945).
pagina 18 di 25
8. Esatta qualificazione della garanzia prestata dai Sigg.ri e Parte_2 CP_5
[...]
Gli opponenti hanno eccepito, altresì, la nullità, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione specifica prestata rilasciata dai Sigg.ri e in Parte_2 Controparte_5 data 26.10.2018 in favore dell'allora nell'interesse di Controparte_8 CP_9
(poi divenuta .
[...] Parte_1
Tale garanzia è qualificata come fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo di euro 76.000,00, per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta BA, assunte e/o assumende dal/i predetto/i nominativo/i o da chi gli fosse subentrato, in dipendenza di: mutuo chirografario di euro
380.000,00” (cfr. all. 9 fascicolo monitorio).
Prima di esaminare i profili di nullità eccepiti da parte opponente, il Collegio ritiene di dovere qualificare come “fideiussione” la garanzia specifica e non come contratto autonomo di garanzia, come sostiene la banca che ne desume la natura atipica dalla clausola “a prima richiesta” contenuta in entrambe le garanzie.
Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra esaminate per escludere che nel caso in esame si verta in tema di contratto autonomo di garanzia in quanto nel contratto esaminato è certamente presente all'art. 7 la clausola di pagare “immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta”, mentre non è presente la clausola “senza eccezioni”.
Premesso quanto esposto, il contratto oggetto di controversia deve essere qualificato come fideiussione specifica, per cui la disciplina applicabile è quella relativa alle fideiussioni in generale, seppur con alcune deroghe di cui si indicherà in seguito.
9. Nullità parziale della fideiussione specifica rilasciata dai Sigg.ri e Parte_2
per violazione normativa anticoncorrenziale Controparte_5
Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale della fideiussione specifica stipulata il
26/10/2018 per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla BA D'AL nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
In particolare, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la BA d'AL, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione BAria ALna e destinato ad essere sottoposto pagina 19 di 25 all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la BA
d'AL, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo. Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata contenesse la riproduzione delle clausole n. 2, 6 ed 8 dello schema ABI riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Sennonché, deve osservarsi come l'accertamento del cartello anticoncorrenziale, causa del provvedimento sanzionatorio richiamato dall'opponente e, soprattutto, presupposto della invocata nullità, sia stato condotto con riferimento specifico al modello predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi sentenze
Cass. Civ. n. 10689/2024 del 19.4.2024; Cass. Civ. 19401 del 15.7.2024).
Ne consegue che deve ritenersi accertato e non più suscettibile di essere messo in dubbio il cartello anticoncorrenziale che aveva portato nel 2005 al confezionamento del modulo ABI di fideiussione omnibus contenente le tre clausole incriminate (in omaggio al principio giurisprudenziale diretto ad attribuire efficacia di prova privilegiata alle delibere dell'Autorità Antitrust con riferimento ai fatti costitutivi posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio adottato – si veda ad es. Cass., 7039/2012); con riferimento ad una fideiussione specifica, come quella in esame, subentra un nuovo onere probatorio, nel caso di specie neppure preso in considerazione, diretto a consentire l'accertamento della sussistenza di un illecito accordo anticoncorrenziale anche con riferimento a tale differente pagina 20 di 25 tipologia di garanzia bancaria. Le clausole in esame, infatti, di per sé non contrastano con le disposizioni imperative dettate dall'ordinamento e, pertanto, non possono considerarsi sic et simpliciter come nulle, acquistando un possibile connotato di illiceità solo se ed in quanto si dimostri che la loro previsione sia stata frutto di una intesa anticoncorrenziale fra la banca stipulante e almeno un altro istituto di credito.
In difetto, pertanto, di prova in ordine a tale presupposto di illiceità delle clausole contestate,
l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente non può trovare condivisione. Nel caso in esame, infatti, fideiussione concessa dai sig.ri in data 26.10.2018 (doc. n. 9 fascicolo Pt_2 monitorio) a garanzia delle obbligazioni assunte da poi divenuta Controparte_9 [...]
sino alla concorrenza di euro 76.000,00 in relazione al “adempimento delle CP_11
obbligazioni verso codesta banca, assunte e/o assumende … in dipendenza di mutuo chirografario di euro 380.000,00” è una fideiussione specifica in quanto è stata prestata a garanzia di uno specifico rapporto contrattuale e non “omnibus”, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Occorre evidenziare, infatti, che l'accertamento della BA d'AL ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'associazione di categoria per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59,
72 e ss., 78 e ss., 86). Che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA d'AL riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus è del resto chiaramente evincibile anche dalla parte dispositiva del provvedimento, che recita, alla lettera a): “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” (doc. 7 di parte opponente).
Tale rilievo assume carattere dirimente ai fini della decisione della controversia in esame, dal momento che il debito garantito da parte opponente origina da un ben preciso rapporto negoziale e non da ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono pagina 21 di 25 cagionare una oscillazione della misura della garanzia. In questo caso, l'obbligazione di garanzia deve perciò qualificarsi come ordinaria, perché le parti concordano nel riferirla ad un credito esattamente individuato, diversamente da quanto avviene nelle fideiussioni omnibus
o per obbligazioni future. In ogni caso, si osserva che, anche se il contratto di fideiussione per cui è causa si riferisse a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto di credito, esso risulterebbe comunque stipulato in data successiva al citato provvedimento.
La Suprema Corte, con ordinanza del 12 dicembre 2017 n. 29810, ha infatti ritenuto che “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, giacché – come la stessa Corte ha avuto modo di precisare – quella pronuncia “affronta il peculiare tema della ricaduta degli effetti del provvedimento della BA di AL del 2 maggio 2005 sui contratti stipulati prima del maggio 2005”. L'istruttoria svolta dall'autorità di vigilanza copre infatti un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del
2005, di conseguenza la produzione in giudizio di quel provvedimento non fornirebbe di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza allorquando la stipulazione della garanzia fideiussoria sia intervenuta a distanza di dieci anni dal provvedimento con il quale la BA d'AL ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2,
6 e 8 dello schema ABI.
La vicenda oggetto di esame darebbe quindi origine ad un giudizio c.d. stand alone, nel quale pare opponente, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'opponente, onerando di conseguenza quest'ultimo dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione datata 26.10.2018.
Tali oneri di allegazione e di prova, a parere del Collegio, non sono stati assolti dall'opponente, che aveva chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rigettato, per acquisire i moduli di fideiussione che non possono essere considerati strumenti probatori utili pagina 22 di 25 a dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale dedotto. Considerato, peraltro, che l'adozione nelle fideiussioni specifiche di clausole, di per sé lecite, ben potrebbe essere giustificata dalla convenienza e utilità per la banca beneficiaria. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si deve ritenere legittima la clausola n. 6 contenuta nella fideiussione atteso che l'art. 1957 c.c. può essere derogato dall'autonomia contrattuale. Sennonché, deve osservarsi come l'accertamento del cartello anticoncorrenziale, causa del provvedimento sanzionatorio richiamato dall'opponente e, soprattutto, presupposto della invocata nullità, sia stato condotto con riferimento specifico al modello predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus e non può essere esteso alle fideiussioni specifiche, come di recete ribadito dalla
Corte di Cassazione (ordinanza 10689/2024 e 19401/2024).
10. Nullità fideiussione specifica per difetto di causa in concreto
Gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussione specifica in presenza di garanzia statale del Fondo di Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus, in quanto si tratta di una illecita “super-garanzia” in favore della BA. La normativa di settore, in particolare, secondo parti opponenti è in contrasto con la normativa primaria in tema di garanzie statali ai sensi della l. 662/1996.
Il Collegio condividendo le argomentazioni svolte da parte opposta osserva che la legge
662/1996 non vieta il rilascio della doppia garanzia ma al più è il DM 23/9/2005. In particolare, e l'art.
4.4 delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia dispone che sulla quota di finanziamento garantita dal “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” mentre sulla parte non coperta del finanziamento “possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie”. Di conseguenza, la citata disposizione prevede la possibilità di integrare la garanzia del Fondo di Garanzia con garanzie reali, assicurative o bancarie purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di garanzia non coperta dal Fondo medesimo. La norma fa espresso riferimento soltanto alle garanzie reali e personali prestate da intermediari bancari e assicurativi, mentre non menziona le garanzie personali prestate da persone fisiche. Peraltro, la fideiussione concessa da una persona fisica non è qualificabile come “bancaria” potendo ritenersi tale solo quella rilasciata da una banca così come è assicurativa soltanto la garanzia prestata da una compagnia assicurativa. La qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” dipende dal soggetto che la presta per cui le fideiussioni personali sono concesse da persone fisiche e sono ammesse senza limiti pagina 23 di 25 a copertura dell'intero importo di finanziamento. Alla luce di tali considerazioni il Collegio reputa che non possa essere dichiarata la nullità della fideiussione specifica in quanto la previsione del fondo di garanzia non esclude la ricorrenza di una garanzia personale ulteriore prestata da un privato.
Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la fideiussione specifica rilasciata dai sig.ri e e a garanzia del finanziamento chirografario assistito Parte_2 Controparte_5 dal Fondo di Garanzia è pienamente valida sotto il profilo causale.
11. Risarcimento del danno per mancata informazione ai garanti del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale
Gli opponenti riconducono la violazione del principio della correttezza e della buona fede anche all'omessa informativa in merito alla esposizione debitoria della debitrice e, quindi, dei fideiussori.
La convenuta ha rilevato che da parte dell'istituto bancario non vi è alcuna violazione dei doveri di buona fede contrattuale.
L'Istituto di credito ha stipulato con la società debitrice il contratto di mutuo nell'anno 2018, quando la società era in bonis. Nessuna altra concessione di credito è stata deliberata e/o erogata a favore della società debitrice principale dall'istituto di credito, non essendovi alcuna evidenza probatoria in atti. La banca ha, inoltre, prontamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto a seguito del mancato rientro da parte della società per il debito relativo al contratto di mutuo, richiedendo, altresì, il versamento dell'importo dovuto.
Invero, all'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus si legge che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito”. In via del tutto analoga, l'art. 5 del contratto di fideiussione specifica contiene la medesima disposizione. Vi era, quindi, un onere dei garanti di mantenersi informati circa l'esposizione del debitore principale e non, viceversa, un obbligo in capo alla BA di comunicare eventuali anomalie o passività ai fideiussori.
Per tali ragioni la doglianza di parte opponente va rigettata.
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Assorbita ogni ulteriore questione. pagina 24 di 25 12. Spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, parte opponente soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, nei confronti della convenuta in applicazione del principio della soccombenza, che vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva della controversia e dei valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società e dai garanti sig.ri e Controparte_11 Parte_2 CP_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 982/2024 del 19.01.2024 contro
[...] Controparte_1
e per essa quale mandataria così provvede: Controparte_2
a. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
982/2024 del 19.01.2024 che viene dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
b. condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida, nella somma di € 14.103,00 a titolo di compensi oltre 15% per CP_1
spese generali, CPA ed IV sugli importi imponibili.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il giudice estensore
Anna Giorgia Carbone
La presidente
Stefania Illarietti
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Stefania Illarietti Presidente dott. Guido Macripo' Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 10120/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore, con sede in Locate di RI (MI) in via Europa 24 e di (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente a [...]di RI (MI) in C.F._1
via Europa 28 e (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._2
27.07.1983 e residente a [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Turco, con studio in Arese (MI), via Monte Grappa n. 9/B, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Arese, via Monte Grappa n. 9/B giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
C.F. e P.IV ), con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, Controparte_1 P.IV_2
e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. del Persona_1
21.06.2019 Rep. n. 15052 – Racc. n. 8049, di C.F. e Controparte_2
P.IV , denominazione assunta da per atto a rogito P.IV_3 Controparte_3
Notaio di Milano del 29.9.21 rep. 12210/6559), con sede legale in Roma, in Persona_2
pagina 1 di 25 Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale in persona del procuratore speciale dott.ssa domiciliato per la carica presso la sede sociale, Procuratore Controparte_4
speciale in forza di procura rilasciata in data 16/03/2023 a rogito Notaio Persona_3 rep. n.20057 racc. n. 9838, e registrata Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 20/03/2023 al n. 8939 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO:– fideiussione omnibus – violazione normativa antitrust
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reictis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via pregiudiziale
Avendo ad oggetto il presente giudizio la materia dei contratti bancari, materia per la quale è obbligatorio il ricorso alla mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, fissare un termine per l'avvio del procedimento e la successiva udienza per verificarne il relativo esito.
In via principale
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio e per
l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG.
37687/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
Per il signor Parte_2
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus in esame (sottoscritta dal signor per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 287/1990 (c.d. legge Parte_2 antitrust) relativamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione stessa censurata nel provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (in considerazione anche dell'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, nello specifico, accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione sottoscritta dal signor relativa alla Parte_2 rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (nello specifico art. 6 dei testi fideiussori),
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società opposta Controparte_2 quale mandataria di di agire nei confronti del fideiussore signor
[...] Controparte_1 stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. Parte_2
pagina 2 di 25 - In considerazione di ciò accogliere l'opposizione svolta e revocare nei confronti del signor
il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso dal Tribunale di Parte_2
Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della Controparte_2 quale mandataria di .
[...] CP_1
Per e Parte_2 Controparte_5
Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione specifica oggetto del presente giudizio essendo fideiussione prestata relativamente a contratto di finanziamento già garantito da Fondo di garanzia statale e da precedente fideiussione omnibus (in considerazione della doppia-tripla garanzia per la
BA) e per l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024
(RG. 37687/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
In subordine
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione in esame (sottoscritta dai signori
e ) per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge Parte_2 Controparte_5
287/1990 (c.d. legge antitrust) relativamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione stessa censurata nel provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (in considerazione anche dell'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, nello specifico, accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione sottoscritta dai signori
e relativa alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (nello Parte_2 Controparte_5 specifico art. 6 dei testi fideiussori),
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società opposta Controparte_2 quale mandataria di di agire nei confronti dei fideiussori signori
[...] Controparte_1
e stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. Parte_2 Controparte_5
- In considerazione di ciò accogliere l'opposizione svolta e revocare nei confronti dei signori
e il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso Parte_2 Controparte_5 dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della
[...] quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
In ulteriore subordine
Accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione dei fideiussori per carenza informativa da parte della
BA rispetto allo svolgimento del rapporto da parte del debitore principale e per l'effetto accogliere
l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso dal
pagina 3 di 25 Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della
[...]
quale mandataria di . Controparte_2 CP_1
In ogni caso per tutti gli opponenti
Ci si oppone alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ove la stessa fosse ex adverso richiesta essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione come provato dalla documentazione versata in atti, nonché per tutti i motivi espressi nella presente opposizione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed ogni successiva occorrenda.
Salvo ogni altro diritto”.
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del DI n. 982/2023 del Tribunale di Milano, in quanto la presente opposizione non risulta fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti esposti in narrativa, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo effettivo;
ovvero ed in subordine, ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a C.F./P.IV Parte_1
Con
(già C.&L. già , in P.IV_1 Pt_2 Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento e in via solidale con i signori Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), questi
[...] C.F._1 Controparte_5 C.F._2 ultimi entro i limiti delle garanzie prestate, e in favore di della somma € 234.948,32, CP_1 oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo;
ovvero in via di estremo subordine ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a Parte_1
Con C.F./P.IV (già C.&L. già P.IV_1 Pt_2 Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento e in via solidale con i signori
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Controparte_5
), questi ultimi entro i limiti delle garanzie prestate e in favore di C.F._2 CP_1
della somma € 234.948,32, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo,
[...] non risultando contestata la detta somma.
Nel merito
In via principale:
pagina 4 di 25 respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte proposte dagli Opponenti
[...]
Con
.IV (già C.&L. già Parte_4 P.IV_1 Pt_2 Controparte_7
, e dai signori (C.F. ) e
[...] Parte_2 C.F._1
(C.F. ), e per l'effetto confermare il DI 982/2023 del Controparte_5 C.F._2
Tribunale di Milano.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, condannare Con comunque C.F./P.IV (già C.&L. già Parte_1 P.IV_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento e in via solidale con i signori (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. ), questi ultimi entro i limiti delle garanzie Controparte_5 C.F._2 prestate in favore di . dell'importo di € 234.948,32, oltre interessi ai tassi CP_1 contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora d eventuali mezzi istruttori richiesti da controparte;
e con ogni più ampia riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'Istituto di credito e per essa Controparte_1 quale mandataria la ha chiesto al Tribunale di Milano di Controparte_2
ingiungere alla società e ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 CP_5
, nella qualità di fideiussori della società di pagare, in solido
[...] Parte_1
tra loro, in favore della ricorrente la complessiva somma di € 234.948,32, oltre interessi legali come per legge maturati dalla data del 26.06.2023 sino al saldo effettivo, con concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La ricorrente a fondamento della pretesa creditoria monitoriamente azionata ha allegato che:
➢ risultava ceditrice della società Controparte_1 Parte_4
VA, con sede in Locate RI (MI) Via Europa 24, per la complessiva somma
[...]
pagina 5 di 25 di € 234.948,32 comprensiva di spese ed interessi al 26.06.2023, per saldo debitore relativo al finanziamento chirografario n. 000006138341 dell'importo capitale originario di € 380.000,00 concesso dall'allora alla Controparte_8
importo per il quale la mutuataria rilasciava all'atto di stipula Pt_2 Parte_5
quietanza;
➢ la somma risultava essere così composta:
- € 125.837,42 per residuo capitale in mora al 12.04.2022 (passaggio a sofferenza);
- € 112.330,86 per n. 18 rate in mora, quota capitale, insolute al 12.04.2022;
- € 6.575,99 per n. 18 rate in mora, quota interessi corrispettivi, al 12.04.2022;
- € 157,30 per interessi di mora sulle rate insolute al 12.04.2022;
- € 46,75 per spese insoluto;
- € 10.000,00 versamenti successivi portati a deconto.
➢ l'esposizione creditoria era assistita dalla garanzia del Fondo pubblico rilasciata ex
L.662/96, in forza della quale, a seguito della eventuale escussione della stessa, il
Fondo acquisisce automaticamente il diritto di rivalersi sulla Società inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Tale credito vantato dal Fondo, ai sensi dell'art. 9, c. 5, del D.lgs. n.
123/98, era assistito da privilegio generale;
➢ il credito vantato da risultava altresì assistito da garanzia generale CP_1
rilasciata dal sig. fino alla concorrenza di € 684.000,00, nonché da Parte_2
garanzia specifica rilasciata dallo stesso e dal sig. , fino alla Controparte_5 concorrenza dell'importo di € 76.000,00;
➢ i garanti sig.ri e , peraltro, prestavano la suddetta Parte_2 Controparte_5
garanzia fideiussoria in qualità di soci e amministratori della società debitrice principale e pertanto non potevano assumere la qualifica di “consumatori” avendo prestato la garanzia fideiussoria finalizzata allo svolgimento di attività imprenditoriale;
➢ nonostante le intimazioni di pagamento trasmesse, il debito persisteva e, pertanto, la creditrice agiva in giudizio per il recupero di quanto dovuto.
pagina 6 di 25 Con decreto ingiuntivo n. n. 982/2024 del 19/01/2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società e ai garanti e di pagare Parte_1 Parte_2 Controparte_5
entro il termine di quaranta giorni la somma di euro 234.948,32 oltre ad interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria.
La società e i garanti e Parte_1 Parte_2 Controparte_5
proponevano opposizione sollevando, preliminarmente, eccezione di improcedibilità stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, deducevano la nullità del contratto di finanziamento per carenza informativa in capo al soggetto sottoscrittore dello stesso in violazione del TUB, in quanto il contratto e gli allegati non risultano essere sottoscritti dopo l'apposizione del
“sigillo di garanzia” in grado di assicurare l'inscindibilità e l'immodificabilità e non risultava consegnata alla parte contrattuale la copia del contratto e degli allegati. Infatti, nonostante il contratto prevedesse dette dichiarazioni, non risultavano apposte le relative sigle sulle stesse come invece sarebbe stato necessario trattandosi di contratto predisposto unilateralmente dall'Istituto di credito. Inoltre, gli attori rilevavano che le condizioni economiche del finanziamento, riportate nell'art. 3 del testo contrattuale, non risultavano oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pertanto risultava del tutto illegittima l'applicazione degli interessi, di cui si contestava la determinazione nel relativo piano di ammortamento allegato dall'Istituto di credito.
Sempre nel merito, in via principale, deducevano la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. in data 31.07.1996, come richiamato Parte_2
nell'ultimo incremento di valore del 23.08.2016 in quanto in violazione della disciplina anticoncorrenziale e in chiaro contrasto con quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lett. a) della
L. 287/1990. In particolare, il contratto azionato in sede monitoria riportava alcune clausole, la 2, 6 e 8 il cui contenuto corrispondeva pedissequamente allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI nel 2003, contenuto ritenuto illegittimo dalla BA d'AL con provvedimento del 02.05.2005 perché contrario alla predetta normativa anticoncorrenziale.
Sempre nel merito e in via principale, parti attrici opponenti eccepivano la nullità parziale della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della BA e per l'effetto gli opponenti chiedevano di dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria pagina 7 di 25 con revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Affermava, infatti, la difesa di parte attrice che la BA, ai sensi della disciplina codicistica, era tenuta ad agire nei confronti del debitore nel termine massimo di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la decadenza dal diritto del creditore e l'estinzione dell'obbligazione di garanzia del fideiussore. Nello specifico, l'obbligazione principale era scaduta con la revoca degli affidamenti, avvenuta con comunicazione ricevuta dalla società debitrice a mezzo raccomandata, in data 11.06.2020, tuttavia la BA non agiva nei confronti dei debitori nel termine semestrale previsto dalla norma.
Parte opponente eccepiva, inoltre, la nullità della fideiussione specifica sottoscritta dai signori e limitata all'importo di € 76.000,00, per violazione del Parte_2 Controparte_5
divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/1990 (con estensione anche alla fideiussione specifica) e conseguente decadenza della garanzia stessa per mancato rispetto del termine sancito dall'art. 1957 c.c.
La fideiussione specifica riportava, infatti, agli art. 2, 6 e 9 le clausole dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI nel 2003, contenuto ritenuto illegittimo dalla BA
d'AL con provvedimento del 02.05.2005 perché contrario alla predetta normativa anticoncorrenziale e pertanto, anche relativamente a tale fideiussione, doveva applicarsi la disciplina normativa di cui all'art. 1957 c.c. e, quindi, il relativo termine decadenziale e di liberazione del fideiussore. In particolare, parti opponenti rilevavano che la comunicazione di risoluzione del rapporto è stata trasmessa alla società debitrice con lettera datata 11.06.2020
(poi riprodotta nel gennaio 2021) e pertanto il termine decadenziale aveva decorrenza da tale data. Parti opponenti eccepivano la nullità della garanzia specifica in presenza di garanzia statale del Fondo di Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus (quindi relativa anche alla parte non garantita dal fondo statale) per carenza della causa concreta.
Nello specifico, il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio n. 0456138341 risultava connesso a ben tre distinte garanzie: fideiussione omnibus sottoscritta dal signor
; garanzia diretta del Fondo di garanzia per le PMI (FGPMI) e l'ulteriore Parte_2 garanzia specifica fatta sottoscrivere ai signori e . Tale Parte_2 Controparte_5
situazione si appalesava, quindi, come “super-garanzia” in favore della BA e quindi per tale motivo illecita.
pagina 8 di 25 Infine, i garanti eccepivano la mancata informazione del peggioramento delle condizioni del debitore principale e la colpevole carenza di preventiva azione della BA nei confronti di quest'ultimo per scongiurare la riduzione delle prospettive di recupero, chiedendo il risarcimento del danno prodotto.
Parti opponenti concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e chiedevano dichiararsi non dovute le somme richieste in ragione delle fideiussioni di cui chiedevano dichiararsi la nullità parziale per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della Legge 287/1990 con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori e , stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. Parte_2 Controparte_5
1957 c.c..
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
la quale, in primo luogo, chiedeva il rigetto dell'avversa eccezione di
[...]
improcedibilità del ricorso in quanto il procedimento di mediazione obbligatoria sarebbe stato attivato da dopo la celebrazione dell'udienza sulla concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto.
Nel merito, in relazione all'asserita nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB, ha chiesto il rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, come si evince dal finanziamento allegato nel fascicolo monitorio, il contratto era stato redatto in forma scritta, con sottoscrizione apposta sia dalla BA sia dalla parte finanziata, e ciò in conformità della disposizione di cui all'art. 117 TUB. Parte opposta rilevava come risultasse evidente che le sottoscrizioni fossero state apposte dopo l'apposizione del sigillo di garanzia e che l'asserita mancata approvazione ex art. 1341 c.c. delle condizioni economiche di cui all'art. 13 del contratto di finanziamento è pretestuosa non rientrando le suddette clausole tra quelle per le quali sia richiesto tale onere.
Parte opposta chiedeva, inoltre, il rigetto dell'eccepita nullità delle fideiussioni non essendo stata fornita la prova dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto la fideiussione rilasciata dall'opponente in data 31.07.1996 era antecedente, non soltanto all'emissione del provvedimento della BA d'AL n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della detta Autorità amministrativa, periodo compreso tra il 2002 e il 2005, nonché allo schema ABI del 2003. In relazione al termine di decadenza semestrale, parte opposta rilevava pagina 9 di 25 che i contratti in esame dovevano essere qualificati quali contratti autonomi di garanzia e conseguentemente agli stessi non avrebbe potuto applicarsi il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. In ogni caso, la convenuta opposta rilevava di aver comunque rispettato i termini previsti dall'art. 1957 c.c., avendo richiesto il pagamento delle somme dovute nelle intimazioni ed essendo tenuto il garante a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, come previsto dall'art. 7 della garanzia.
Passando alla contestazione relativa alla nullità della fideiussione specifica sottoscritta dai signori e , parte convenuta contestava tale assunto Parte_2 Controparte_5 ribadendo le difese già esplicate sopra e quanto all'asserita nullità della fideiussione specifica per difetto di causa concreta della garanzia stessa in presenza di garanzia statale del Fondo di
Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus. In particolare, parte opposta evidenzia che la legge 662/1996 non vietava il rilascio della doppia garanzia, ma nemmeno il
DM 23/9/2005 era ostativo nel caso di specie in quanto le garanzie prestate dagli opponenti signori e , non potevano in alcun caso essere considerate Parte_2 Controparte_5
garanzie bancarie “stricto sensu”, bensì garanzie personali. Infine, parte opposta contestava l'asserita mancata informazione ai fideiussori del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale in quanto non provata, atteso che dopo l'erogazione del finanziamento chirografario del 2018 la BA non erogava alcun ulteriore credito alla società debitrice principale ma anzi, con diffida del 2020, dichiarava risolto il contratto in essere. In ogni caso, nel merito parte convenuta chiedeva il rigetto di tutte le doglianze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Verificata la regolarità della costituzione delle parti, il Collegio non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La causa di natura documentale non veniva istruita ed il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni con il deposito di note scritte, concedeva i termini per il deposito degli scritti conclusivi e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
2. Questioni controverse
Le questioni controverse su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi sono le seguenti:
➢ nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB;
pagina 10 di 25 ➢ fondatezza pretesa creditoria;
➢ qualificazione della garanzia prestata dal Sig. ; Parte_2
➢ nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. per Parte_2
violazione della normativa anticoncorrenziale;
➢ decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti del garante;
➢ qualificazione della garanzia prestata dai Sigg.ri e;
Parte_2 Controparte_5
➢ nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta dai Sigg.ri e Parte_2
per violazione della normativa anticoncorrenziale;
Controparte_5
➢ decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti dei garanti;
➢ nullità della fideiussione specifica per difetto di causa concreta della garanzia stessa in presenza di garanzia statale del Fondo di Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus;
➢ risarcimento dei danni cagionati dalla mancata informazione ai fideiussori del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.
3. Nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB
Parte opponente si duole della nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB, in quanto il detto contratto non risulterebbe essere stato sottoscritto dopo l'apposizione del “sigillo di garanzia”, né, al contempo, le condizioni economiche del contratto di finanziamento risulterebbero essere stato oggetto di specifica approvazione ex art. 1341
c.c., con conseguente e illegittima applicazione degli interessi.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, si osserva che, a norma dell'art. 117, comma 1 TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente»; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, comma 3, TUB). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (cfr. Cass. n. 16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del pagina 11 di 25 consenso”) e di certezza dell'atto sottoscritto. La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso
– pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto).
Nel caso di specie, come si evince dal contratto di finanziamento in atti (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), il contratto è stato redatto in forma scritta e sottoscritto sia dalla BA che dal finanziato e le firme risultano apposte di seguito al sigillo di garanzia.
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità a norma dell'art. 117 TUB, in quanto la contestazione di parti opponenti è stata smentita da parte convenuta che ha depositato il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto da entrambe le parti (doc. n. 6 fascicolo convenuta).
Del pari, deve ritenersi infondata la contestazione relativa alla mancata approvazione ex art. 1341 c.c. delle clausole contrattuali. Nello specifico, infatti, la clausola di determinazione degli interessi non rientra tra le clausole per cui l'art. 1341 c.c. richieda specificamente l'approvazione. Peraltro, nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato che la clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel comma 2 della medesima disposizione normativa (cfr. Cass, Sez. II, 27 aprile 2006, n. 9646).
4. Fondatezza della pretesa creditoria
Preliminarmente va osservato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità pagina 12 di 25 degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano
l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass.,
9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass.,
16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Va, quindi, evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass.,
17 novembre 2003 n. 17371).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria monitoriamente azionata dall'Istituto di Credito non è stata specificamente contestata né sotto il profilo dell'an della debenza né sotto il profilo del quantum.
Di converso, parte opposta nella domanda di ingiunzione ha affermato la stipula del contratto di finanziamento, la cui sottoscrizione è stata accertata documentalmente, l'erogazione della somma di danaro effettivamente consegnata agli opponenti e l'inadempimento nel pagamento delle rate e tali circostanze sono state anche documentate nel fascicolo monitorio. pagina 13 di 25 In effetti, l'opponente – quale convenuto in senso sostanziale - era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti indicati dalla BA opposta –attore in senso sostanziale - a fondamento della propria domanda. Ne consegue che tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si limiti a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (così, da ultimo, Cass., 6 ottobre 2015, n. 19896).
5. Qualificazione giuridica: fideiussione omnibus o contratto autonomo di garanzia
I garanti hanno eccepito la nullità, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione omnibus prestata rilasciata dal Sig. in data 31.7.1996 in favore dell'allora Parte_2
nell'interesse di (poi divenuta Controparte_8 Controparte_9
, poi successivamente adeguata in data 27.01.2003 ed in data 1.06.2004, Parte_1
17.6.2004 ulteriormente modificata e, ancora, in data 23.07.2010 ed infine in data 23.08.2016.
Tale garanzia è qualificata come fideiussione fino alla concorrenza di Lire 420.000,00, poi aumentata fin alla concorrenza dell'importo massimo di £ 570.000.00, poi a £ 600.000,00 da ultimo aumentate in euro 684.000,00, per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta BA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite anche a seguito di rinnovi o proroghe al predetto nominativo o a chi gli sia subentrato, quali ad esempio (…). La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario. Inoltre garantisce qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta in relazione a garanzie già prestate o CP_10 che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Azienda di credito nell'interesse di terzi, per le quali il fidejussore dichiara sin d'ora di considerarsi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Azienda di credito …” (cfr. all. 8 parte convenuta).
Prima di esaminare i profili di nullità sollevati da parte opponente, il Collegio ritiene di dovere qualificare come “fideiussione omnibus” la garanzia prestata e non contratto autonomo di garanzia, come sostiene la banca che ne desume la natura atipica dalla clausola “a prima richiesta” contenuta nel contratto di garanzia.
Risulta preliminarmente necessario delineare gli aspetti essenziali prodromici alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, così come individuati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite: “Il contratto autonomo di garanzia è espressione dell'autonomia pagina 14 di 25 negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore [...].”
(Cass. sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sempre con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, ha indicato chiaramente che, al fine di qualificare una fideiussione come contratto autonomo di garanzia, non è sufficiente che in una clausola contrattuale sia indicata la sola dicitura “a prima richiesta”, ma occorre altresì che sia presente anche l'inciso “senza eccezioni”. “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
È altresì rilevante che molte pronunce della giurisprudenza di legittimità - precedenti e successive alle citate SS UU -, siano conformi a quanto stabilito nel 2010 dalla Cassazione a Sezioni Unite. Difatti, “È stato al riguardo rilevato che il contratto non assume i connotati del contratto autonomo di garanzia per il solo fatto di presentare un patto che obblighi il garante a pagare, sulla richiesta del beneficiario, il quale gli dichiari essersi verificati i presupposti per l'esigibilità della garanzia, e senza poter opporre eccezioni attinenti al rapporto di base: la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia andrebbe tratta infatti anche dalla considerazione dei profili funzionali della garanzia, e nel secondo caso la funzione sarebbe non già quella di garantire l'adempimento dell'obbligazione altrui o l'integrale
pagina 15 di 25 soddisfacimento della pretesa risarcitoria traente origine dall'inadempimento del debitore, quanto la funzione, prossima a quella della cauzione, di assicurare al beneficiario la disponibilità almeno di una determinata somma di danaro, a bilanciamento di rischi tipici di determinati contratti” (Cass. 29 marzo 1996, n. 2909; Cass. 28 febbraio 2007, n.- 4661; Cass. 9 novembre 2006, n. 23900; Cass. 20 aprile 2004 n. 7502; Cass., 9 agosto 2016, n. 16825). Anche la giurisprudenza di merito si conforma a quanto espresso da quella di legittimità: “Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni. In tal senso assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione. Infatti l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto”(Tribunale Milano sez. VI, 16/07/2020, n.4405; nello stesso senso anche: ex multis Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 02/01/2023, n.17; Tribunale Milano sez. VI, 05/05/2021,
n.3762; Tribunale Milano sez. VI, 26/02/2020, n.1786).
Premesso quanto detto, bisogna sottolineare che nel contratto esaminato è certamente presente all'art. 7 la clausola di pagare “immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta”, mentre non è presente la clausola “senza eccezioni”.
Altro elemento significativo, al fine di avvalorare la tesi della qualificazione di tale contratto come fideiussione omnibus piuttosto che come contratto autonomo di garanzia, è l'utilizzo da parte della banca di modelli di fideiussione simili, se non addirittura identici in relazione ad alcune clausole, a quello ABI del 2003 censurato con provvedimento n. 55 del 2005 della
BA d'AL.
Premesso quanto esposto, il Collegio ritiene che il contratto oggetto di controversia debba essere qualificato come fideiussione omnibus, per cui la disciplina applicabile è quella relativa alle fideiussioni in generale, seppur con alcune deroghe di cui si indicherà in seguito.
6. Nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dal Sig. per Parte_2
violazione della normativa anticoncorrenziale
pagina 16 di 25 Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale della fideiussione omnibus stipulata il
31.7.1996, come poi adeguata successivamente, per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla
BA D'AL nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Parte opponente, quindi, sul presupposto che la fideiussione rilasciata contenesse clausole il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle stesse riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, ha invocato la nullità della garanzia e, in particolare, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. A dimostrazione dell'intesa illecita, parte opponente ha depositato il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA
d'AL che censura i contratti di fideiussione omnibus conformi alle norme bancarie che contengono le clausole le clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia” ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi agli artt. 2, 6 ed 8 del modello ABI.
In punto di fatto, come esposto da parte opponente, le clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente in data 31.7.1996, come poi adeguata successivamente, riproduce fedelmente il contenuto delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 e oggetto del provvedimento antitrust della BA
d'AL n. 55/2005, prodotto (vedi doc. 6 fascicolo opposta).
Orbene, se è pacifico che tale provvedimento abbia efficacia di prova privilegiata unicamente per le fideiussioni stipulate nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 in cui è stata svolta dall'autorità di vigilanza l'istruttoria volta ad accertare l'intesa illecita, non può negarsi che lo stesso, unitamente ai modelli raccolti presso altri istituti di credito e in vigore nello stesso arco temporale in cui è stata sottoscritta la fideiussione degli odierni attori, costituisca prova idonea a dimostrare l'esistenza (rectius la preesistenza) dell'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito già dichiarata illegittima da BA d'AL nel 2005.
Ma nel caso in esame, parte opponente non ha prodotto alcun modulo di fideiussione omnibus utilizzato dai principali istituti di credito nel periodo coevo alla fideiussione in questione, né ha dimostrato come il modello censurato dalla BA D'AL veniva utilizzato dalle banche già nell'arco temporale antecedente al periodo in cui era stata svolta l'istruttoria per accertare l'intesa illecita.
pagina 17 di 25 La carenza probatoria circa la preesistenza nel tempo dell'utilizzo dei moduli conformi al modulo ABI sanzionato dalla BA d'AL induce il Collegio a ritenere non proseguita alcuna intesa vietata e conseguentemente devono ritenersi perfettamente valide le clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia” ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
7. Decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti della garante
Gli opponenti hanno dedotto l'estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c., ma anche tale eccezione è infondata in quanto nell'atto di fideiussione omnibus è stata prevista la deroga dell'art. 1957 c.c. e non essendo stata dichiarata la nullità parziale della fideiussione con riferimento a tale clausola il Collegio ritiene valida la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c..
E' assolutamente consolidato l'orientamento della Corte di legittimità, dal quale questo giudice non intende discostarsi perché lo condivide, secondo cui "la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Sent. Cass. N. 21867/2013, sent. Cass. n. 394 del 2006; v., anche, sent. Cass. nn. 8839 del 2007 e13078 del 2008). Inoltre, la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (In questo senso sent. Cass. N. 9245/2007 oltre, ad esempio, le risalenti Cass. 16 giugno 1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio 1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142); rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale é considerata nella giurisprudenza della Corte di legittimità come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art. 1957 c.c. (Cass. 13 novembre 1969, n. 3702; Cass. 9 novembre 1973, n 2945).
pagina 18 di 25
8. Esatta qualificazione della garanzia prestata dai Sigg.ri e Parte_2 CP_5
[...]
Gli opponenti hanno eccepito, altresì, la nullità, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione specifica prestata rilasciata dai Sigg.ri e in Parte_2 Controparte_5 data 26.10.2018 in favore dell'allora nell'interesse di Controparte_8 CP_9
(poi divenuta .
[...] Parte_1
Tale garanzia è qualificata come fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo di euro 76.000,00, per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta BA, assunte e/o assumende dal/i predetto/i nominativo/i o da chi gli fosse subentrato, in dipendenza di: mutuo chirografario di euro
380.000,00” (cfr. all. 9 fascicolo monitorio).
Prima di esaminare i profili di nullità eccepiti da parte opponente, il Collegio ritiene di dovere qualificare come “fideiussione” la garanzia specifica e non come contratto autonomo di garanzia, come sostiene la banca che ne desume la natura atipica dalla clausola “a prima richiesta” contenuta in entrambe le garanzie.
Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra esaminate per escludere che nel caso in esame si verta in tema di contratto autonomo di garanzia in quanto nel contratto esaminato è certamente presente all'art. 7 la clausola di pagare “immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta”, mentre non è presente la clausola “senza eccezioni”.
Premesso quanto esposto, il contratto oggetto di controversia deve essere qualificato come fideiussione specifica, per cui la disciplina applicabile è quella relativa alle fideiussioni in generale, seppur con alcune deroghe di cui si indicherà in seguito.
9. Nullità parziale della fideiussione specifica rilasciata dai Sigg.ri e Parte_2
per violazione normativa anticoncorrenziale Controparte_5
Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale della fideiussione specifica stipulata il
26/10/2018 per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla BA D'AL nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
In particolare, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la BA d'AL, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione BAria ALna e destinato ad essere sottoposto pagina 19 di 25 all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la BA
d'AL, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo. Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata contenesse la riproduzione delle clausole n. 2, 6 ed 8 dello schema ABI riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Sennonché, deve osservarsi come l'accertamento del cartello anticoncorrenziale, causa del provvedimento sanzionatorio richiamato dall'opponente e, soprattutto, presupposto della invocata nullità, sia stato condotto con riferimento specifico al modello predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi sentenze
Cass. Civ. n. 10689/2024 del 19.4.2024; Cass. Civ. 19401 del 15.7.2024).
Ne consegue che deve ritenersi accertato e non più suscettibile di essere messo in dubbio il cartello anticoncorrenziale che aveva portato nel 2005 al confezionamento del modulo ABI di fideiussione omnibus contenente le tre clausole incriminate (in omaggio al principio giurisprudenziale diretto ad attribuire efficacia di prova privilegiata alle delibere dell'Autorità Antitrust con riferimento ai fatti costitutivi posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio adottato – si veda ad es. Cass., 7039/2012); con riferimento ad una fideiussione specifica, come quella in esame, subentra un nuovo onere probatorio, nel caso di specie neppure preso in considerazione, diretto a consentire l'accertamento della sussistenza di un illecito accordo anticoncorrenziale anche con riferimento a tale differente pagina 20 di 25 tipologia di garanzia bancaria. Le clausole in esame, infatti, di per sé non contrastano con le disposizioni imperative dettate dall'ordinamento e, pertanto, non possono considerarsi sic et simpliciter come nulle, acquistando un possibile connotato di illiceità solo se ed in quanto si dimostri che la loro previsione sia stata frutto di una intesa anticoncorrenziale fra la banca stipulante e almeno un altro istituto di credito.
In difetto, pertanto, di prova in ordine a tale presupposto di illiceità delle clausole contestate,
l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente non può trovare condivisione. Nel caso in esame, infatti, fideiussione concessa dai sig.ri in data 26.10.2018 (doc. n. 9 fascicolo Pt_2 monitorio) a garanzia delle obbligazioni assunte da poi divenuta Controparte_9 [...]
sino alla concorrenza di euro 76.000,00 in relazione al “adempimento delle CP_11
obbligazioni verso codesta banca, assunte e/o assumende … in dipendenza di mutuo chirografario di euro 380.000,00” è una fideiussione specifica in quanto è stata prestata a garanzia di uno specifico rapporto contrattuale e non “omnibus”, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Occorre evidenziare, infatti, che l'accertamento della BA d'AL ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'associazione di categoria per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59,
72 e ss., 78 e ss., 86). Che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA d'AL riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus è del resto chiaramente evincibile anche dalla parte dispositiva del provvedimento, che recita, alla lettera a): “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” (doc. 7 di parte opponente).
Tale rilievo assume carattere dirimente ai fini della decisione della controversia in esame, dal momento che il debito garantito da parte opponente origina da un ben preciso rapporto negoziale e non da ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono pagina 21 di 25 cagionare una oscillazione della misura della garanzia. In questo caso, l'obbligazione di garanzia deve perciò qualificarsi come ordinaria, perché le parti concordano nel riferirla ad un credito esattamente individuato, diversamente da quanto avviene nelle fideiussioni omnibus
o per obbligazioni future. In ogni caso, si osserva che, anche se il contratto di fideiussione per cui è causa si riferisse a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto di credito, esso risulterebbe comunque stipulato in data successiva al citato provvedimento.
La Suprema Corte, con ordinanza del 12 dicembre 2017 n. 29810, ha infatti ritenuto che “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, giacché – come la stessa Corte ha avuto modo di precisare – quella pronuncia “affronta il peculiare tema della ricaduta degli effetti del provvedimento della BA di AL del 2 maggio 2005 sui contratti stipulati prima del maggio 2005”. L'istruttoria svolta dall'autorità di vigilanza copre infatti un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del
2005, di conseguenza la produzione in giudizio di quel provvedimento non fornirebbe di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza allorquando la stipulazione della garanzia fideiussoria sia intervenuta a distanza di dieci anni dal provvedimento con il quale la BA d'AL ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2,
6 e 8 dello schema ABI.
La vicenda oggetto di esame darebbe quindi origine ad un giudizio c.d. stand alone, nel quale pare opponente, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'opponente, onerando di conseguenza quest'ultimo dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione datata 26.10.2018.
Tali oneri di allegazione e di prova, a parere del Collegio, non sono stati assolti dall'opponente, che aveva chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rigettato, per acquisire i moduli di fideiussione che non possono essere considerati strumenti probatori utili pagina 22 di 25 a dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale dedotto. Considerato, peraltro, che l'adozione nelle fideiussioni specifiche di clausole, di per sé lecite, ben potrebbe essere giustificata dalla convenienza e utilità per la banca beneficiaria. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si deve ritenere legittima la clausola n. 6 contenuta nella fideiussione atteso che l'art. 1957 c.c. può essere derogato dall'autonomia contrattuale. Sennonché, deve osservarsi come l'accertamento del cartello anticoncorrenziale, causa del provvedimento sanzionatorio richiamato dall'opponente e, soprattutto, presupposto della invocata nullità, sia stato condotto con riferimento specifico al modello predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus e non può essere esteso alle fideiussioni specifiche, come di recete ribadito dalla
Corte di Cassazione (ordinanza 10689/2024 e 19401/2024).
10. Nullità fideiussione specifica per difetto di causa in concreto
Gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussione specifica in presenza di garanzia statale del Fondo di Garanzia delle PMI e di precedente fideiussione omnibus, in quanto si tratta di una illecita “super-garanzia” in favore della BA. La normativa di settore, in particolare, secondo parti opponenti è in contrasto con la normativa primaria in tema di garanzie statali ai sensi della l. 662/1996.
Il Collegio condividendo le argomentazioni svolte da parte opposta osserva che la legge
662/1996 non vieta il rilascio della doppia garanzia ma al più è il DM 23/9/2005. In particolare, e l'art.
4.4 delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia dispone che sulla quota di finanziamento garantita dal “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” mentre sulla parte non coperta del finanziamento “possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie”. Di conseguenza, la citata disposizione prevede la possibilità di integrare la garanzia del Fondo di Garanzia con garanzie reali, assicurative o bancarie purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di garanzia non coperta dal Fondo medesimo. La norma fa espresso riferimento soltanto alle garanzie reali e personali prestate da intermediari bancari e assicurativi, mentre non menziona le garanzie personali prestate da persone fisiche. Peraltro, la fideiussione concessa da una persona fisica non è qualificabile come “bancaria” potendo ritenersi tale solo quella rilasciata da una banca così come è assicurativa soltanto la garanzia prestata da una compagnia assicurativa. La qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” dipende dal soggetto che la presta per cui le fideiussioni personali sono concesse da persone fisiche e sono ammesse senza limiti pagina 23 di 25 a copertura dell'intero importo di finanziamento. Alla luce di tali considerazioni il Collegio reputa che non possa essere dichiarata la nullità della fideiussione specifica in quanto la previsione del fondo di garanzia non esclude la ricorrenza di una garanzia personale ulteriore prestata da un privato.
Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la fideiussione specifica rilasciata dai sig.ri e e a garanzia del finanziamento chirografario assistito Parte_2 Controparte_5 dal Fondo di Garanzia è pienamente valida sotto il profilo causale.
11. Risarcimento del danno per mancata informazione ai garanti del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale
Gli opponenti riconducono la violazione del principio della correttezza e della buona fede anche all'omessa informativa in merito alla esposizione debitoria della debitrice e, quindi, dei fideiussori.
La convenuta ha rilevato che da parte dell'istituto bancario non vi è alcuna violazione dei doveri di buona fede contrattuale.
L'Istituto di credito ha stipulato con la società debitrice il contratto di mutuo nell'anno 2018, quando la società era in bonis. Nessuna altra concessione di credito è stata deliberata e/o erogata a favore della società debitrice principale dall'istituto di credito, non essendovi alcuna evidenza probatoria in atti. La banca ha, inoltre, prontamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto a seguito del mancato rientro da parte della società per il debito relativo al contratto di mutuo, richiedendo, altresì, il versamento dell'importo dovuto.
Invero, all'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus si legge che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito”. In via del tutto analoga, l'art. 5 del contratto di fideiussione specifica contiene la medesima disposizione. Vi era, quindi, un onere dei garanti di mantenersi informati circa l'esposizione del debitore principale e non, viceversa, un obbligo in capo alla BA di comunicare eventuali anomalie o passività ai fideiussori.
Per tali ragioni la doglianza di parte opponente va rigettata.
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Assorbita ogni ulteriore questione. pagina 24 di 25 12. Spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, parte opponente soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, nei confronti della convenuta in applicazione del principio della soccombenza, che vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva della controversia e dei valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società e dai garanti sig.ri e Controparte_11 Parte_2 CP_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 982/2024 del 19.01.2024 contro
[...] Controparte_1
e per essa quale mandataria così provvede: Controparte_2
a. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
982/2024 del 19.01.2024 che viene dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
b. condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida, nella somma di € 14.103,00 a titolo di compensi oltre 15% per CP_1
spese generali, CPA ed IV sugli importi imponibili.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il giudice estensore
Anna Giorgia Carbone
La presidente
Stefania Illarietti
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