Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, iscritta al n. 1535 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via A. Gargana n. 40, presso lo studio dell'Avv. Carolina Storri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...], il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via G. Saragat n. 22, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da udienza del 15 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
4 ottobre 2020 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orbetello (GR), parte
II, serie C, n. 29).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia , a Viterbo il Persona_1
27 gennaio 2022; che sono separati per effetto della sentenza n. 199/2024 emessa dal
Tribunale di Viterbo in data 18 settembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Le parti, all'udienza presidenziale del 15 aprile 2025, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio di divorzio, mantenendo fermo quanto concordato in sede di separazione.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non proseguire nel giudizio di scioglimento del matrimonio, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
Resta, naturalmente, ferma la pronuncia della separazione personale dei coniugi di cui alla sentenza n. 199/2024.
Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la comune volontà di non addivenire al divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità del ricorso per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile fra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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