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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. OL Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 347/2023 R.G.C., vertente tra
in proprio e nella qualità di amministratore di Parte_1
e Parte_2 CP_1 Controparte_2
, in persona dell'amministratore con sede
[...] Parte_1 in L'Aquila, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Colagrande come da procura allegata all'atto di citazione
- impugnanti ed impugnati incidentali
E
, con sede in L'Aquila, in persona Controparte_3 dell'amministratore unico rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Arturo Cancrini in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
- impugnata ed impugnante incidentale
1 E
con sede in L'Aquila, in persona Parte_2 del curatore speciale Avv. Maurizio Del Pinto, nominato con decreto del Tribunale Ordinario dell'Aquila in data 22/23.4.2021
n. 27/21 Cron., da quest'ultimo rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c.,
- impugnata avente ad oggetto: impugnazione del lodo arbitrale depositato in data 21.12.2022 come integrato a seguito di correzione di errore materiale del 10.3.2023
Conclusioni degli appellanti:
“Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della costituzione della in persona del Parte_2
Curatore Speciale nominato con decreto del Tribunale di L'Aquila
n. 27/2021 del 22/23.4.2021, Avv. Maurizio Del Pinto, per difetto di legittimazione e/o rappresentanza del predetto Curatore speciale;
- in via principale e nel merito, accogliere l'impugnazione dell'epigrafato lodo arbitrale articolata nel presente atto e, secondo quanto sopra meglio dedotto, quindi:
A) in via rescindente, pronunciare la nullità dell'epigrafato lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 4), n. 5), in relazione al n. 5) dell'art. 823, e n. 11), c.p.c. e dell'art.
829, co. 3, c.p.c., in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 5/2003 e
s.m.i. e alle “regole di diritto” sopra meglio richiamate nel testo dell'atto;
B) per l'effetto, in via rescissoria, dichiarare inammissibili
2 e/o comunque respingere tutte le domande articolate, sia in via principale che in via subordinata, nel procedimento arbitrale dalla , cui risulta avere aderito Controparte_3 anche la società consortile, in persona del curatore speciale.
- ancora nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la impugnazione incidentale del lodo arbitrale proposta dalla con comparsa di Controparte_3 costituzione del 31.8.2023. Il tutto con refusione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle generali, oltre IVA e
Cap come per legge.”
Conclusioni di Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, contrariis reiectis:
- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del lodo arbitrale poiché infondata in mancanza degli elementi e dei presupposti che giustificherebbero tale istanza;
- in via principale, rigettare l'atto di impugnazione avversario in quanto manifestamente inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
- in via incidentale, dichiarare la nullità di cui all'art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c. in relazione al n. 5 dell'art. 823 c.p.c. della parte del lodo che non ha motivato il rigetto della domanda principale dell'esponente e, per l'effetto, accogliere le domande principali formulate con la domanda di arbitrato e quindi
“condannare il sig. , ai sensi dell'art. 2476, comma Parte_1
6, c.c., a risarcire la Controparte_3 dell'importo di € 149.376,84, oltre IVA, oltre interessi e rivalutazione” e “condannare, in solido con il sig. , Parte_1 la ai sensi dell'art. CP_1 Controparte_2
2476, comma 7, c.c., a risarcire la Controparte_4
[... , dell'importo di € 149.376,84, oltre IVA, oltre interessi
[...]
e rivalutazione”.
Conclusioni di Parte_2
“Chiede nel merito che venga respinta la domanda di nullità del lodo arbitrale;
in via meramente subordinata e all'esito della eventuale fase rescissoria, chiede che vengano accolte le conclusioni formulate dall'originaria attrice “
[...]
” e dalla concludente nel Controparte_3 Parte_2 giudizio arbitrale ed, in particolare, che codesta Corte di
Appello voglia condannare, in via solidale, gli originari convenuti ing. in proprio e Parte_1 CP_5 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore della Società consortile, della somma di
Euro 331.948,54, oltre IVA, nonché rivalutazione monetaria ed interessi commerciali dalla data di introduzione del procedimento arbitrale fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento arbitrale, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con domanda in data 13/5/2012 Controparte_3
, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta
[...] nell'art. 28 dello statuto della società consortile CP_6
, di cui era socia insieme a
[...] CP_1 Controparte_2
, promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti del
[...] sig. , in proprio e quale amministratore di Parte_1 [...]
, e di , Parte_2 CP_1 Controparte_2 in persona dello stesso amministratore ing. per Parte_1 sentire accertare la responsabilità dell'ing. per Parte_1 mala gestio di e, in via principale, ottenerne Parte_2
4 la condanna, in solido con , CP_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 2476 c.c., a risarcirle il danno subito, quantificato nella somma di euro 149.376,84, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. In subordine chiedeva la condanna Controparte_3 di , in proprio, e di Parte_1 CP_1 Controparte_2
, in solido fra loro, a risarcire a i
[...] Parte_2 danni provocati alla predetta società consortile per la mala gestio del primo e per avere la seconda posto in essere atti contrari agli interessi della società e dell'altra socia, quantificati nella somma di euro 331.948,54, oltre ad IVA, rivalutazione monetaria ed interessi.
1.2. premetteva di avere Controparte_3 costituito insieme ad , successivamente Controparte_7 divenuta con atto del CP_1 Controparte_2
3.9.2015, la società consortile a con Controparte_6 quote rispettivamente del 45% e del 55%, al fine di eseguire i lavori di riparazione e adeguamento sismico dell'aggregato edilizio denominato Consorzio Piazza San Marco, sito in L'Aquila, danneggiato dal sisma del 6.4.2009; di avere rilevato nel 2020 nel bilancio della società consortile relativo al 2019 voci indicate come “spese di gestione” che apparivano illegittime ed errate;
di avere quindi scoperto che il 14/9/2015 Ing.
[...]
e rappresentate CP_7 Parte_2 entrambe dall'ing. avevano sottoscritto una Parte_1 scrittura privata con la quale la società consortile si era impegnata ad affidare alla socia Ing. Controparte_7
l'esecuzione di varie attività edilizie;
l'attrice esponeva che in relazione a tali attività Ingg. Controparte_2
aveva emesso nei confronti della società consortile la
[...] fattura n. 78 del 30.12.2019 per un importo di euro 297.005,00, oltre ad IVA, quale “acconto su compenso come da conferimento
5 incarico di gestione per l'esecuzione dei lavori scrittura privata del 14.9.2015” e la fattura n. 93 del 15.12.2020 dell'importo di euro 34.943,54, oltre ad IVA, a titolo di “saldo su compenso come da conferimento incarico di gestione per
l'esecuzione dei lavori scrittura privata del 14.9.2015”.
1.2.1. deduceva che la scrittura Controparte_3 privata del 14.9.2015 costituiva un contratto con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 c.c., stipulato in conflitto di interessi dall'ing. evidenziava che a seguito di tale Parte_1 scrittura la società consortile aveva subito un danno, pari all'importo delle due fatture, e che essa aveva dovuto versare alla società consortile l'importo di euro 149.376,84, pari al 45% della somma sopra indicata, per effetto del meccanismo del ribaltamento dei costi operante nella società consortile, in base al quale i consorziati erano tenuti a sostenere i costi della società in proporzione alla loro partecipazione sociale.
1.3. L'ing. e la Parte_1 CP_8 [...] contestavano quanto dedotto da Controparte_2 [...]
e chiedevano il rigetto delle domande poste Controparte_3 da quest'ultima.
1.4. Si costituiva nel giudizio arbitrale anche
[...]
, in persona di un curatore speciale nominato Parte_2 dal Tribunale Ordinario dell'Aquila in vista della proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti del proprio amministratore, aderendo alla prospettazione di
[...]
e chiedendo la condanna dell'ing. Controparte_3 Pt_1
e di , in solido tra
[...] CP_1 Controparte_2 loro, a rimborsarle la somma di euro 331.948,54, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione monetaria, pari al danno subito per effetto della scrittura privata più volte citata.
1.5 Nel corso del giudizio arbitrale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio; all'esito dell'istruttoria
6 l'arbitro unico, con lodo depositato il 21/12/2022, condannava l'ing. Controparte_9 Controparte_2 in solido fra loro, a pagare alla società consortile la somma di euro 331.948,54, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione monetaria, e poneva a loro carico solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata e del procedimento arbitrale, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente e dell'arbitro.
1.5.1. Con ordinanza in data 10 marzo 2023 l'arbitro disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del lodo, ove non era precisato che l'ing. aveva partecipato al giudizio anche in proprio e Parte_1 non solo in qualità di legale rappresentante di Ingg.
[...]
e di amministratore unico di Controparte_2 [...]
Parte_2
1.6. A sostegno della decisione l'arbitro osservava che con la scrittura privata recante la data del 14/9/2015 l'ing. Pt_1
, nella qualità di amministratore unico della società
[...] consortile a r.l. F. & F. San Marco, aveva affidato alla consorziata , da lui stesso CP_1 Controparte_2 rappresentata, la realizzazione di lavori edili appaltati ad
[...]
e si era impegnato a versare alla Parte_2 predetta socia almeno il 5% del fatturato della società consortile;
che tale scrittura era stata stipulata in conflitto di interessi dall'ing. , il quale aveva anteposto Parte_1
l'interesse di una delle due socie a quello della società consortile;
che il contratto era stato concluso in difetto di autorizzazione dell'assemblea; che mediante il pagamento delle fatture era stata operata una distribuzione degli utili ad una delle socie senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea ed in contrasto con il criterio del ribaltamento dei costi;
che il danno prodotto alla società consortile doveva essere qualificato
7 alla stregua di un danno conseguenza della condotta illecita posta in essere dalla socia di maggioranza e dall'amministratore.
2. Con atto di citazione notificato il 21/3/2023 l'ing.
in proprio e nella qualità di amministratore di Parte_1
ed Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_2
impugnavano il lodo arbitrale sulla base di quattro motivi,
[...] concludendo come riportato in epigrafe e chiedendo inoltre la sospensione della provvisoria esecuzione del lodo impugnato.
2.1. Con comparsa depositata il 31/8/2023 si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'impugnazione proposta dalle controparti e proponendo impugnazione incidentale avverso il lodo in oggetto deducendone la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 5), c.p.c., per avere l'arbitro rigettato senza motivazione la domanda da lei proposta in via principale.
2.2. Si costituiva anche Parte_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dall'ing. Pt_1
e da
[...] CP_1 Controparte_2
2.3. Con ordinanza in data 5/10/2023 la Corte rigettava l'istanza inibitoria proposta dagli impugnanti principali e rinviava la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati, insistendo nelle rispettive posizioni difensive;
gli impugnanti eccepivano inoltre la nullità della costituzione in giudizio di per difetto Parte_2 di rappresentanza del curatore speciale nominato dal Tribunale
Ordinario dell'Aquila in vista del giudizio arbitrale.
8 2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 18/2/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.3.3. Con ordinanza in data 20/2/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Va rilevato che sulle medesime questioni oggetto della presente controversia questa Corte si è già pronunciata nelle cause iscritte ai numeri 342/2023 e 346/2023 R.G.C., vertenti fra l'ing. Parte_1 CP_1 Controparte_2 ed altre società consortili Controparte_3 costituite da queste due ultime società, di cui l'ing. Pt_1
era amministratore unico. Questo Collegio aderisce
[...] all'orientamento già espresso nelle sentenze citate.
4. Deve essere in primo luogo rigetta l'eccezione degli impugnanti di nullità della costituzione in giudizio di
[...]
Parte_2
4.1. Il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 78
c.p.c., resta infatti in carica finché non venga meno la situazione contingente che ne abbia reso necessaria la nomina, con la conseguenza che i relativi poteri non si esauriscono con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta e che lo stesso è abilitato a proporre impugnazione contro tale decisione ed a resistere all'impugnazione proposta dalla controparte (Cass. n. 30253 del
2017).
5. Venendo all'esame dei motivi dell'impugnazione principale, l'ing. e Parte_1 CP_1 Controparte_2
deducono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma
[...]
1 n. 4) e n. 5), in relazione al n. 5) dell'art. 823 c.p.c., e n. 11) c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 e alle regole di
9 diritto richiamate nel lodo.
5.1. Gli impugnanti lamentano che l'arbitro aveva deciso fuori dal thema decidendum accogliendo una domanda diversa da quelle formulate da rilevano Controparte_3 che l'arbitro non aveva dichiarato la responsabilità di CP_1
e dell'ing. ai Controparte_2 Parte_1 sensi dell'art. 2476 c.c., in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da e in via Controparte_3 principale da , ma aveva disposto la restituzione Parte_2 alla società consortile della somma oggetto delle due fatture emesse da in accoglimento CP_1 Controparte_2 della domanda di ripetizione di indebito proposta tardivamente in sede di memorie di replica dalla società consortile.
5.2. Gli impugnanti lamentano l'assenza e la contraddittorietà della motivazione del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 5) e n. 11) c.p.c., asserendo che non è comprensibile l'iter logico seguito dall'arbitro per giungere alla sua decisione;
che manca sia nella motivazione sia nel dispositivo l'accertamento della responsabilità dell'amministratore della società consortile ai sensi dell'art. 2476 c.c.; che tale domanda deve ritenersi rigettata alla luce del dispositivo del lodo nel quale era stata accolta la domanda di ripetizione di indebito ed era stata rigettata ogni altra domanda proposta dalle parti;
che l'arbitro non aveva indicato le ragioni della condanna dell'ing. , in proprio, a Parte_1 restituire la somma percepita non da lui come persona fisica ma dalla s.p.a. . ; che vi era inoltre CP_1 Controparte_2 violazione delle regole di diritto relative al merito, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 36 d.lgs.
n. 5 del 2003, applicabile ratione temporis.
5.3. In via rescissoria, gli impugnanti deducono che l'arbitro aveva rilevato in astratto un conflitto di interessi
10 in capo all'ing. nonostante la giurisprudenza, Parte_1 anche di legittimità, affermi che tale conflitto deve essere accertato in concreto;
che in realtà vi era una convergenza di interessi tra la società consortile e la socia CP_1 [...]
in quanto l'affidamento dei lavori a Controparte_2 quest'ultima società era finalizzato a realizzare l'oggetto sociale della s.c.a.r.l. al fine di conseguire l'utile sperato da entrambe le socie;
che lo statuto non richiedeva nessun passaggio assembleare per la stipula di contratti di affidamento di lavori;
che la consulenza tecnica espletata aveva accertato l'assenza di pregiudizio per la società consortile a seguito dell'affidamento dei lavori alla consorziata CP_1 [...]
che quest'ultima aveva dimostrato di Controparte_2 avere svolto i lavori indicati nelle due fatture.
6. In ordine alle censure di nullità del lodo, la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente chiarito che nella fase rescindente non è consentito alla Corte d'appello procedere a statuizioni di fatto, essendo limitato l'accertamento al riscontro delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri per determinati errori in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c. (Cass. n. 7681 del 2020).
6.1. In particolare, ai fini della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 4) e n. 5) c.p.c., in relazione all'art. 823 n.
5) c.p.c., che prescrive che il lodo debba contenere
“l'esposizione sommaria dei motivi”, l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Non ha pertanto rilevanza il contrasto tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente previsto tra i vizi
11 comportanti la nullità, salvo che si risolva nell'impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge (Cass. n. 12321 del 2018).
6.2. Ciò premesso, i profili di nullità del lodo arbitrale evocati dagli impugnanti in relazione agli art. 829, comma 1 n.
4), 5) e 11), c.p.c. possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
6.2.1. La domanda proposta da Controparte_10
in sede arbitrale deve essere inquadrata nello
[...] schema tipico dell'art. 2476 c.c., che prevede che ciascun socio, indipendentemente dall'entità della propria quota di partecipazione e senza necessità di previa deliberazione assembleare, può promuovere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori che nella gestione della società ed in violazione ai loro doveri hanno provocato un danno al patrimonio sociale.
Ove la domanda sia proposta dal singolo socio, la società è litisconsorte necessaria.
6.2.2. La predetta azione ricadeva nel caso in esame nella competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 28 dello statuto di
[...]
che stabiliva che qualunque Parte_2 controversia fra i soci o fra i soci e la società o con l'organo amministrativo o i suoi membri, ad eccezione di quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, era deferita al giudizio di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale aveva sede la società.
6.2.3. L'arbitro ha motivato ampiamente in ordine alle ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente la responsabilità sia di sia CP_1 Controparte_2 dell'ing. nell'esercizio dell'incarico di Parte_1
Pa amministratore di , ai sensi dell'art. Parte_2
12 2476 c.c., evidenziando che la società consortile costituita per l'esecuzione di un singolo appalto costituisce una struttura operativa avente natura mutualistica per ridurre i costi in capo alle consorziate;
che il criterio ispiratore dell'attività della
è rappresentato dal c.d. ribaltamento dei costi, in Parte_2 forza del quale i costi sostenuti dalla società consortile sono sopportati dalle consorziate;
che le consorziate non possono conseguire ricavi o utili in maniera diretta, ma soltanto previa delibera dell'assemblea dei soci;
che con la scrittura privata del 14/9/2015 la CP_8 Controparte_2 ha ottenuto il riconoscimento di compensi nella misura del 5% del fatturato della società consortile ed ha conseguentemente emesso le fatture n. 93 del 2019 e n. 78 del 2020; che l'effetto di tale scrittura è stato pertanto di avere attribuito alla CP_8 il diritto ad un compenso e quindi al Controparte_2 conseguimento di un utile in contrasto con quanto stabilito nell'atto costitutivo della e nello statuto;
che tale Parte_2 risultato, secondo il regime proprio delle società a responsabilità limitata, applicabile pacificamente anche ai consorzi che hanno comunque assunto tale veste giuridica, può essere conseguito unicamente a seguito dell'approvazione del bilancio e quindi con deliberazione dell'assemblea dei soci;
che la scrittura privata in esame è stata pacificamente sottoscritta dall'ing. nella duplice veste di legale Parte_1 rappresentante della consorziata e della società consortile;
che essa ha riconosciuto alla CP_8 Controparte_2
un privilegio rispetto all'altra società consorziata;
che
[...] secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di società il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale incompatibile con quello della società e per essa pregiudizievole;
che mediante la
13 scrittura privata l'ing. ha inteso far prevalere Parte_1 sull'interesse della s.c.a.r.l. quello della società consorziata da lui stesso rappresentata.
6.2.4. L'arbitro ha quindi ritenuto indebito l'utile ricavato dalla in esecuzione della CP_8 Controparte_2 scrittura del 14/9/2014 in quanto illecitamente conseguito, frutto di mala gestio da parte dell'amministratore della società consortile in concorso con una delle consorziate da lui stesso rappresentata, ed ha conseguentemente qualificato l'obbligazione restitutoria dei convenuti come debito di valore, avendo natura risarcitoria.
6.3. Sulla base delle considerazioni esposte va escluso anche l'ulteriore profilo di nullità consistente nella contraddittorietà del lodo.
6.3.1. Come già detto, tale vizio sussiste in caso di contrasto fra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione e il dispositivo, mentre l'eventuale contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione rileva solo quando impedisce la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione (Cass. n. 291 del 2021). Tale ipotesi non ricorre nel lodo in esame, giacché, come sopra evidenziato,
l'arbitro ha esposto i vari passaggi argomentativi in base ai quali ha ritenuto illeciti i compensi riconosciuti a CP_1 [...] in base alla scrittura privata del Controparte_2
14/9/2015, con conseguente condanna della predetta società, in
Pa solido con l'amministratore di , a Parte_2 restituirli a quest'ultima società.
6.4. Inammissibile risulta infine la censura di nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 40 del
2006, vigente al momento della proposizione della domanda arbitrale, che stabiliva che l'impugnazione del lodo per
14 violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia era ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.
6.4.1. Gli impugnanti sostengono l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo ai sensi della norma sopra citata in base all'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, che in materia di società, con riferimento al testo dell'art. 829 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte nel 2006, stabiliva che gli arbitri dovevano pronunciare secondo diritto con lodo impugnabile anche per violazione delle norme di diritto, quando per decidere avessero conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio era costituito dalla validità di delibere assembleari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'art. 829, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, e che nel caso di arbitrato societario la legge cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è
l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, che espressamente ammette l'impugnazione dei lodi per tali motivi solo quando il lodo abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari o quando per decidere gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili (Cass. S.U. n. 9285 del 2016).
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso in esame.
7. Alla luce di quanto esposto, l'impugnazione principale del lodo non supera la fase rescindente e deve essere dichiarata inammissibile.
8. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al gravame incidentale proposto da Controparte_3
[...]
15 8.1. Con un unico motivo di impugnazione incidentale,
[...] deduce la nullità del lodo ai sensi Controparte_3 dell'art. 829, comma 1 n. 5), c.p.c., in relazione all'art. 823
n. 5) c.p.c., per non avere l'arbitro motivato il rigetto della sua domanda proposta in via principale, avente ad oggetto la condanna in solido degli odierni impugnanti, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., al pagamento in suo favore della somma di euro 149.376,84, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione, a titolo di mancato guadagno, limitandosi ad accogliere la domanda subordinata.
9. Va in primo luogo rilevata l'inammissibile modifica della domanda formulata dall'impugnante incidentale, che dinanzi all'arbitro aveva chiesto la restituzione della somma di euro
149.376,84 a titolo di danno emergente, lamentando di averla dovuta versare alla società consortile in forza del meccanismo di ribaltamento dei costi, e nell'impugnazione incidentale ne lamenta invece la mancata acquisizione per la riduzione degli utili della società consortile a causa delle somme da questa versate all'altra socia.
9.1. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va poi osservato che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione e non è pertanto configurabile quando vi è una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione per essere incompatibile l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass.
n. 11319 del 2022; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 15255 del
2019; Cass. n. 20718 del 2018).
9.1.1. Nel caso in esame il lodo impugnato ha rigettato implicitamente la domanda risarcitoria proposta da
[...]
[...] avendo l'arbitro ritenuto che il pagamento Controparte_11 delle due fatture emesse da CP_1 Controparte_2 aveva prodotto un danno diretto nel patrimonio della società consortile, la cui ricostituzione soddisfaceva indirettamente anche le pretese della socia di minoranza pretermessa nell'affidamento dei lavori e nella distribuzione degli utili.
10. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, anche l'impugnazione incidentale non supera la fase rescindente e deve essere dichiarata inammissibile.
11. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra gli impugnanti principali ed e sono Parte_2 liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2014 per le cause di valore compreso fra euro 260.000,01 e 520.000,00.
11.1. Stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra gli impugnanti principali e l'impugnante incidentale.
12. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli impugnanti principali e dell'impugnante incidentale di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione principale;
2) dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale proposta da Controparte_3
3) condanna gli impugnanti principali, in solido fra loro, a rifondere a le spese del Parte_2
17 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro
20.119,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra gli impugnanti principali e
[...]
; Controparte_3
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli impugnanti principali, in solido fra loro, e di Controparte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/9/2025
La Presidente est.
Dr. OL Orlandi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. OL Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 347/2023 R.G.C., vertente tra
in proprio e nella qualità di amministratore di Parte_1
e Parte_2 CP_1 Controparte_2
, in persona dell'amministratore con sede
[...] Parte_1 in L'Aquila, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Colagrande come da procura allegata all'atto di citazione
- impugnanti ed impugnati incidentali
E
, con sede in L'Aquila, in persona Controparte_3 dell'amministratore unico rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Arturo Cancrini in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
- impugnata ed impugnante incidentale
1 E
con sede in L'Aquila, in persona Parte_2 del curatore speciale Avv. Maurizio Del Pinto, nominato con decreto del Tribunale Ordinario dell'Aquila in data 22/23.4.2021
n. 27/21 Cron., da quest'ultimo rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c.,
- impugnata avente ad oggetto: impugnazione del lodo arbitrale depositato in data 21.12.2022 come integrato a seguito di correzione di errore materiale del 10.3.2023
Conclusioni degli appellanti:
“Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della costituzione della in persona del Parte_2
Curatore Speciale nominato con decreto del Tribunale di L'Aquila
n. 27/2021 del 22/23.4.2021, Avv. Maurizio Del Pinto, per difetto di legittimazione e/o rappresentanza del predetto Curatore speciale;
- in via principale e nel merito, accogliere l'impugnazione dell'epigrafato lodo arbitrale articolata nel presente atto e, secondo quanto sopra meglio dedotto, quindi:
A) in via rescindente, pronunciare la nullità dell'epigrafato lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 4), n. 5), in relazione al n. 5) dell'art. 823, e n. 11), c.p.c. e dell'art.
829, co. 3, c.p.c., in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 5/2003 e
s.m.i. e alle “regole di diritto” sopra meglio richiamate nel testo dell'atto;
B) per l'effetto, in via rescissoria, dichiarare inammissibili
2 e/o comunque respingere tutte le domande articolate, sia in via principale che in via subordinata, nel procedimento arbitrale dalla , cui risulta avere aderito Controparte_3 anche la società consortile, in persona del curatore speciale.
- ancora nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la impugnazione incidentale del lodo arbitrale proposta dalla con comparsa di Controparte_3 costituzione del 31.8.2023. Il tutto con refusione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle generali, oltre IVA e
Cap come per legge.”
Conclusioni di Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, contrariis reiectis:
- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del lodo arbitrale poiché infondata in mancanza degli elementi e dei presupposti che giustificherebbero tale istanza;
- in via principale, rigettare l'atto di impugnazione avversario in quanto manifestamente inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
- in via incidentale, dichiarare la nullità di cui all'art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c. in relazione al n. 5 dell'art. 823 c.p.c. della parte del lodo che non ha motivato il rigetto della domanda principale dell'esponente e, per l'effetto, accogliere le domande principali formulate con la domanda di arbitrato e quindi
“condannare il sig. , ai sensi dell'art. 2476, comma Parte_1
6, c.c., a risarcire la Controparte_3 dell'importo di € 149.376,84, oltre IVA, oltre interessi e rivalutazione” e “condannare, in solido con il sig. , Parte_1 la ai sensi dell'art. CP_1 Controparte_2
2476, comma 7, c.c., a risarcire la Controparte_4
[... , dell'importo di € 149.376,84, oltre IVA, oltre interessi
[...]
e rivalutazione”.
Conclusioni di Parte_2
“Chiede nel merito che venga respinta la domanda di nullità del lodo arbitrale;
in via meramente subordinata e all'esito della eventuale fase rescissoria, chiede che vengano accolte le conclusioni formulate dall'originaria attrice “
[...]
” e dalla concludente nel Controparte_3 Parte_2 giudizio arbitrale ed, in particolare, che codesta Corte di
Appello voglia condannare, in via solidale, gli originari convenuti ing. in proprio e Parte_1 CP_5 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore della Società consortile, della somma di
Euro 331.948,54, oltre IVA, nonché rivalutazione monetaria ed interessi commerciali dalla data di introduzione del procedimento arbitrale fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento arbitrale, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con domanda in data 13/5/2012 Controparte_3
, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta
[...] nell'art. 28 dello statuto della società consortile CP_6
, di cui era socia insieme a
[...] CP_1 Controparte_2
, promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti del
[...] sig. , in proprio e quale amministratore di Parte_1 [...]
, e di , Parte_2 CP_1 Controparte_2 in persona dello stesso amministratore ing. per Parte_1 sentire accertare la responsabilità dell'ing. per Parte_1 mala gestio di e, in via principale, ottenerne Parte_2
4 la condanna, in solido con , CP_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 2476 c.c., a risarcirle il danno subito, quantificato nella somma di euro 149.376,84, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. In subordine chiedeva la condanna Controparte_3 di , in proprio, e di Parte_1 CP_1 Controparte_2
, in solido fra loro, a risarcire a i
[...] Parte_2 danni provocati alla predetta società consortile per la mala gestio del primo e per avere la seconda posto in essere atti contrari agli interessi della società e dell'altra socia, quantificati nella somma di euro 331.948,54, oltre ad IVA, rivalutazione monetaria ed interessi.
1.2. premetteva di avere Controparte_3 costituito insieme ad , successivamente Controparte_7 divenuta con atto del CP_1 Controparte_2
3.9.2015, la società consortile a con Controparte_6 quote rispettivamente del 45% e del 55%, al fine di eseguire i lavori di riparazione e adeguamento sismico dell'aggregato edilizio denominato Consorzio Piazza San Marco, sito in L'Aquila, danneggiato dal sisma del 6.4.2009; di avere rilevato nel 2020 nel bilancio della società consortile relativo al 2019 voci indicate come “spese di gestione” che apparivano illegittime ed errate;
di avere quindi scoperto che il 14/9/2015 Ing.
[...]
e rappresentate CP_7 Parte_2 entrambe dall'ing. avevano sottoscritto una Parte_1 scrittura privata con la quale la società consortile si era impegnata ad affidare alla socia Ing. Controparte_7
l'esecuzione di varie attività edilizie;
l'attrice esponeva che in relazione a tali attività Ingg. Controparte_2
aveva emesso nei confronti della società consortile la
[...] fattura n. 78 del 30.12.2019 per un importo di euro 297.005,00, oltre ad IVA, quale “acconto su compenso come da conferimento
5 incarico di gestione per l'esecuzione dei lavori scrittura privata del 14.9.2015” e la fattura n. 93 del 15.12.2020 dell'importo di euro 34.943,54, oltre ad IVA, a titolo di “saldo su compenso come da conferimento incarico di gestione per
l'esecuzione dei lavori scrittura privata del 14.9.2015”.
1.2.1. deduceva che la scrittura Controparte_3 privata del 14.9.2015 costituiva un contratto con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 c.c., stipulato in conflitto di interessi dall'ing. evidenziava che a seguito di tale Parte_1 scrittura la società consortile aveva subito un danno, pari all'importo delle due fatture, e che essa aveva dovuto versare alla società consortile l'importo di euro 149.376,84, pari al 45% della somma sopra indicata, per effetto del meccanismo del ribaltamento dei costi operante nella società consortile, in base al quale i consorziati erano tenuti a sostenere i costi della società in proporzione alla loro partecipazione sociale.
1.3. L'ing. e la Parte_1 CP_8 [...] contestavano quanto dedotto da Controparte_2 [...]
e chiedevano il rigetto delle domande poste Controparte_3 da quest'ultima.
1.4. Si costituiva nel giudizio arbitrale anche
[...]
, in persona di un curatore speciale nominato Parte_2 dal Tribunale Ordinario dell'Aquila in vista della proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti del proprio amministratore, aderendo alla prospettazione di
[...]
e chiedendo la condanna dell'ing. Controparte_3 Pt_1
e di , in solido tra
[...] CP_1 Controparte_2 loro, a rimborsarle la somma di euro 331.948,54, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione monetaria, pari al danno subito per effetto della scrittura privata più volte citata.
1.5 Nel corso del giudizio arbitrale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio; all'esito dell'istruttoria
6 l'arbitro unico, con lodo depositato il 21/12/2022, condannava l'ing. Controparte_9 Controparte_2 in solido fra loro, a pagare alla società consortile la somma di euro 331.948,54, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione monetaria, e poneva a loro carico solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata e del procedimento arbitrale, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente e dell'arbitro.
1.5.1. Con ordinanza in data 10 marzo 2023 l'arbitro disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del lodo, ove non era precisato che l'ing. aveva partecipato al giudizio anche in proprio e Parte_1 non solo in qualità di legale rappresentante di Ingg.
[...]
e di amministratore unico di Controparte_2 [...]
Parte_2
1.6. A sostegno della decisione l'arbitro osservava che con la scrittura privata recante la data del 14/9/2015 l'ing. Pt_1
, nella qualità di amministratore unico della società
[...] consortile a r.l. F. & F. San Marco, aveva affidato alla consorziata , da lui stesso CP_1 Controparte_2 rappresentata, la realizzazione di lavori edili appaltati ad
[...]
e si era impegnato a versare alla Parte_2 predetta socia almeno il 5% del fatturato della società consortile;
che tale scrittura era stata stipulata in conflitto di interessi dall'ing. , il quale aveva anteposto Parte_1
l'interesse di una delle due socie a quello della società consortile;
che il contratto era stato concluso in difetto di autorizzazione dell'assemblea; che mediante il pagamento delle fatture era stata operata una distribuzione degli utili ad una delle socie senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea ed in contrasto con il criterio del ribaltamento dei costi;
che il danno prodotto alla società consortile doveva essere qualificato
7 alla stregua di un danno conseguenza della condotta illecita posta in essere dalla socia di maggioranza e dall'amministratore.
2. Con atto di citazione notificato il 21/3/2023 l'ing.
in proprio e nella qualità di amministratore di Parte_1
ed Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_2
impugnavano il lodo arbitrale sulla base di quattro motivi,
[...] concludendo come riportato in epigrafe e chiedendo inoltre la sospensione della provvisoria esecuzione del lodo impugnato.
2.1. Con comparsa depositata il 31/8/2023 si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'impugnazione proposta dalle controparti e proponendo impugnazione incidentale avverso il lodo in oggetto deducendone la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 5), c.p.c., per avere l'arbitro rigettato senza motivazione la domanda da lei proposta in via principale.
2.2. Si costituiva anche Parte_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dall'ing. Pt_1
e da
[...] CP_1 Controparte_2
2.3. Con ordinanza in data 5/10/2023 la Corte rigettava l'istanza inibitoria proposta dagli impugnanti principali e rinviava la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati, insistendo nelle rispettive posizioni difensive;
gli impugnanti eccepivano inoltre la nullità della costituzione in giudizio di per difetto Parte_2 di rappresentanza del curatore speciale nominato dal Tribunale
Ordinario dell'Aquila in vista del giudizio arbitrale.
8 2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 18/2/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.3.3. Con ordinanza in data 20/2/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Va rilevato che sulle medesime questioni oggetto della presente controversia questa Corte si è già pronunciata nelle cause iscritte ai numeri 342/2023 e 346/2023 R.G.C., vertenti fra l'ing. Parte_1 CP_1 Controparte_2 ed altre società consortili Controparte_3 costituite da queste due ultime società, di cui l'ing. Pt_1
era amministratore unico. Questo Collegio aderisce
[...] all'orientamento già espresso nelle sentenze citate.
4. Deve essere in primo luogo rigetta l'eccezione degli impugnanti di nullità della costituzione in giudizio di
[...]
Parte_2
4.1. Il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 78
c.p.c., resta infatti in carica finché non venga meno la situazione contingente che ne abbia reso necessaria la nomina, con la conseguenza che i relativi poteri non si esauriscono con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta e che lo stesso è abilitato a proporre impugnazione contro tale decisione ed a resistere all'impugnazione proposta dalla controparte (Cass. n. 30253 del
2017).
5. Venendo all'esame dei motivi dell'impugnazione principale, l'ing. e Parte_1 CP_1 Controparte_2
deducono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma
[...]
1 n. 4) e n. 5), in relazione al n. 5) dell'art. 823 c.p.c., e n. 11) c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 e alle regole di
9 diritto richiamate nel lodo.
5.1. Gli impugnanti lamentano che l'arbitro aveva deciso fuori dal thema decidendum accogliendo una domanda diversa da quelle formulate da rilevano Controparte_3 che l'arbitro non aveva dichiarato la responsabilità di CP_1
e dell'ing. ai Controparte_2 Parte_1 sensi dell'art. 2476 c.c., in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da e in via Controparte_3 principale da , ma aveva disposto la restituzione Parte_2 alla società consortile della somma oggetto delle due fatture emesse da in accoglimento CP_1 Controparte_2 della domanda di ripetizione di indebito proposta tardivamente in sede di memorie di replica dalla società consortile.
5.2. Gli impugnanti lamentano l'assenza e la contraddittorietà della motivazione del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 5) e n. 11) c.p.c., asserendo che non è comprensibile l'iter logico seguito dall'arbitro per giungere alla sua decisione;
che manca sia nella motivazione sia nel dispositivo l'accertamento della responsabilità dell'amministratore della società consortile ai sensi dell'art. 2476 c.c.; che tale domanda deve ritenersi rigettata alla luce del dispositivo del lodo nel quale era stata accolta la domanda di ripetizione di indebito ed era stata rigettata ogni altra domanda proposta dalle parti;
che l'arbitro non aveva indicato le ragioni della condanna dell'ing. , in proprio, a Parte_1 restituire la somma percepita non da lui come persona fisica ma dalla s.p.a. . ; che vi era inoltre CP_1 Controparte_2 violazione delle regole di diritto relative al merito, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 36 d.lgs.
n. 5 del 2003, applicabile ratione temporis.
5.3. In via rescissoria, gli impugnanti deducono che l'arbitro aveva rilevato in astratto un conflitto di interessi
10 in capo all'ing. nonostante la giurisprudenza, Parte_1 anche di legittimità, affermi che tale conflitto deve essere accertato in concreto;
che in realtà vi era una convergenza di interessi tra la società consortile e la socia CP_1 [...]
in quanto l'affidamento dei lavori a Controparte_2 quest'ultima società era finalizzato a realizzare l'oggetto sociale della s.c.a.r.l. al fine di conseguire l'utile sperato da entrambe le socie;
che lo statuto non richiedeva nessun passaggio assembleare per la stipula di contratti di affidamento di lavori;
che la consulenza tecnica espletata aveva accertato l'assenza di pregiudizio per la società consortile a seguito dell'affidamento dei lavori alla consorziata CP_1 [...]
che quest'ultima aveva dimostrato di Controparte_2 avere svolto i lavori indicati nelle due fatture.
6. In ordine alle censure di nullità del lodo, la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente chiarito che nella fase rescindente non è consentito alla Corte d'appello procedere a statuizioni di fatto, essendo limitato l'accertamento al riscontro delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri per determinati errori in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c. (Cass. n. 7681 del 2020).
6.1. In particolare, ai fini della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 4) e n. 5) c.p.c., in relazione all'art. 823 n.
5) c.p.c., che prescrive che il lodo debba contenere
“l'esposizione sommaria dei motivi”, l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Non ha pertanto rilevanza il contrasto tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente previsto tra i vizi
11 comportanti la nullità, salvo che si risolva nell'impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge (Cass. n. 12321 del 2018).
6.2. Ciò premesso, i profili di nullità del lodo arbitrale evocati dagli impugnanti in relazione agli art. 829, comma 1 n.
4), 5) e 11), c.p.c. possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
6.2.1. La domanda proposta da Controparte_10
in sede arbitrale deve essere inquadrata nello
[...] schema tipico dell'art. 2476 c.c., che prevede che ciascun socio, indipendentemente dall'entità della propria quota di partecipazione e senza necessità di previa deliberazione assembleare, può promuovere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori che nella gestione della società ed in violazione ai loro doveri hanno provocato un danno al patrimonio sociale.
Ove la domanda sia proposta dal singolo socio, la società è litisconsorte necessaria.
6.2.2. La predetta azione ricadeva nel caso in esame nella competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 28 dello statuto di
[...]
che stabiliva che qualunque Parte_2 controversia fra i soci o fra i soci e la società o con l'organo amministrativo o i suoi membri, ad eccezione di quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, era deferita al giudizio di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale aveva sede la società.
6.2.3. L'arbitro ha motivato ampiamente in ordine alle ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente la responsabilità sia di sia CP_1 Controparte_2 dell'ing. nell'esercizio dell'incarico di Parte_1
Pa amministratore di , ai sensi dell'art. Parte_2
12 2476 c.c., evidenziando che la società consortile costituita per l'esecuzione di un singolo appalto costituisce una struttura operativa avente natura mutualistica per ridurre i costi in capo alle consorziate;
che il criterio ispiratore dell'attività della
è rappresentato dal c.d. ribaltamento dei costi, in Parte_2 forza del quale i costi sostenuti dalla società consortile sono sopportati dalle consorziate;
che le consorziate non possono conseguire ricavi o utili in maniera diretta, ma soltanto previa delibera dell'assemblea dei soci;
che con la scrittura privata del 14/9/2015 la CP_8 Controparte_2 ha ottenuto il riconoscimento di compensi nella misura del 5% del fatturato della società consortile ed ha conseguentemente emesso le fatture n. 93 del 2019 e n. 78 del 2020; che l'effetto di tale scrittura è stato pertanto di avere attribuito alla CP_8 il diritto ad un compenso e quindi al Controparte_2 conseguimento di un utile in contrasto con quanto stabilito nell'atto costitutivo della e nello statuto;
che tale Parte_2 risultato, secondo il regime proprio delle società a responsabilità limitata, applicabile pacificamente anche ai consorzi che hanno comunque assunto tale veste giuridica, può essere conseguito unicamente a seguito dell'approvazione del bilancio e quindi con deliberazione dell'assemblea dei soci;
che la scrittura privata in esame è stata pacificamente sottoscritta dall'ing. nella duplice veste di legale Parte_1 rappresentante della consorziata e della società consortile;
che essa ha riconosciuto alla CP_8 Controparte_2
un privilegio rispetto all'altra società consorziata;
che
[...] secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di società il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale incompatibile con quello della società e per essa pregiudizievole;
che mediante la
13 scrittura privata l'ing. ha inteso far prevalere Parte_1 sull'interesse della s.c.a.r.l. quello della società consorziata da lui stesso rappresentata.
6.2.4. L'arbitro ha quindi ritenuto indebito l'utile ricavato dalla in esecuzione della CP_8 Controparte_2 scrittura del 14/9/2014 in quanto illecitamente conseguito, frutto di mala gestio da parte dell'amministratore della società consortile in concorso con una delle consorziate da lui stesso rappresentata, ed ha conseguentemente qualificato l'obbligazione restitutoria dei convenuti come debito di valore, avendo natura risarcitoria.
6.3. Sulla base delle considerazioni esposte va escluso anche l'ulteriore profilo di nullità consistente nella contraddittorietà del lodo.
6.3.1. Come già detto, tale vizio sussiste in caso di contrasto fra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione e il dispositivo, mentre l'eventuale contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione rileva solo quando impedisce la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione (Cass. n. 291 del 2021). Tale ipotesi non ricorre nel lodo in esame, giacché, come sopra evidenziato,
l'arbitro ha esposto i vari passaggi argomentativi in base ai quali ha ritenuto illeciti i compensi riconosciuti a CP_1 [...] in base alla scrittura privata del Controparte_2
14/9/2015, con conseguente condanna della predetta società, in
Pa solido con l'amministratore di , a Parte_2 restituirli a quest'ultima società.
6.4. Inammissibile risulta infine la censura di nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 40 del
2006, vigente al momento della proposizione della domanda arbitrale, che stabiliva che l'impugnazione del lodo per
14 violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia era ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.
6.4.1. Gli impugnanti sostengono l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo ai sensi della norma sopra citata in base all'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, che in materia di società, con riferimento al testo dell'art. 829 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte nel 2006, stabiliva che gli arbitri dovevano pronunciare secondo diritto con lodo impugnabile anche per violazione delle norme di diritto, quando per decidere avessero conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio era costituito dalla validità di delibere assembleari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'art. 829, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, e che nel caso di arbitrato societario la legge cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è
l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, che espressamente ammette l'impugnazione dei lodi per tali motivi solo quando il lodo abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari o quando per decidere gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili (Cass. S.U. n. 9285 del 2016).
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso in esame.
7. Alla luce di quanto esposto, l'impugnazione principale del lodo non supera la fase rescindente e deve essere dichiarata inammissibile.
8. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al gravame incidentale proposto da Controparte_3
[...]
15 8.1. Con un unico motivo di impugnazione incidentale,
[...] deduce la nullità del lodo ai sensi Controparte_3 dell'art. 829, comma 1 n. 5), c.p.c., in relazione all'art. 823
n. 5) c.p.c., per non avere l'arbitro motivato il rigetto della sua domanda proposta in via principale, avente ad oggetto la condanna in solido degli odierni impugnanti, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., al pagamento in suo favore della somma di euro 149.376,84, oltre ad IVA, interessi e rivalutazione, a titolo di mancato guadagno, limitandosi ad accogliere la domanda subordinata.
9. Va in primo luogo rilevata l'inammissibile modifica della domanda formulata dall'impugnante incidentale, che dinanzi all'arbitro aveva chiesto la restituzione della somma di euro
149.376,84 a titolo di danno emergente, lamentando di averla dovuta versare alla società consortile in forza del meccanismo di ribaltamento dei costi, e nell'impugnazione incidentale ne lamenta invece la mancata acquisizione per la riduzione degli utili della società consortile a causa delle somme da questa versate all'altra socia.
9.1. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va poi osservato che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione e non è pertanto configurabile quando vi è una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione per essere incompatibile l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass.
n. 11319 del 2022; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 15255 del
2019; Cass. n. 20718 del 2018).
9.1.1. Nel caso in esame il lodo impugnato ha rigettato implicitamente la domanda risarcitoria proposta da
[...]
[...] avendo l'arbitro ritenuto che il pagamento Controparte_11 delle due fatture emesse da CP_1 Controparte_2 aveva prodotto un danno diretto nel patrimonio della società consortile, la cui ricostituzione soddisfaceva indirettamente anche le pretese della socia di minoranza pretermessa nell'affidamento dei lavori e nella distribuzione degli utili.
10. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, anche l'impugnazione incidentale non supera la fase rescindente e deve essere dichiarata inammissibile.
11. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra gli impugnanti principali ed e sono Parte_2 liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2014 per le cause di valore compreso fra euro 260.000,01 e 520.000,00.
11.1. Stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra gli impugnanti principali e l'impugnante incidentale.
12. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli impugnanti principali e dell'impugnante incidentale di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione principale;
2) dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale proposta da Controparte_3
3) condanna gli impugnanti principali, in solido fra loro, a rifondere a le spese del Parte_2
17 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro
20.119,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio nei rapporti fra gli impugnanti principali e
[...]
; Controparte_3
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli impugnanti principali, in solido fra loro, e di Controparte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/9/2025
La Presidente est.
Dr. OL Orlandi
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