Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6735/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fausto Raffone, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri 23, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Franco Angelo Maria Toffoletto, dall'avv.
Giacomo De Fazio, dall'avv. Valeria Moriggi e dall'avv. Ezio Moro, elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino, Via Alfieri, Parte_2
19;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere al signor la somma di €3.833,64 (di cui €124,10 a titolo di Parte_1 accantonamento TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per tutti i motivi di cui in atti;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, ed ulteriore incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014, in ragione del collegamento ipertestuale, oltre IVA e CPA come per legge”;
1
“nel merito, respingere il ricorso promosso dal Sig. contro con Socio Unico, Pt_1 Controparte_1
ed assolvere la convenuta da ogni domanda in esso contenuta;
- in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/07/2024, il sig. premesso di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della società inizialmente in forza di un Controparte_1
contratto di apprendistato, poi confermato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, propone domanda di accertamento del proprio diritto alla maturazione degli scatti di anzianità già in costanza del contratto di apprendistato e di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti e opponendosi, nel merito, all'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con le precisazioni e per le ragioni di seguito illustrate.
1. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione parziale del credito sollevata dalla società convenuta non può trovare accoglimento.
Deve difatti essere richiamato l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022, 18008/2024; più recentemente Cass. civ. sez. I, 18/12/2024,
n. 33066).
La Corte d'Appello di Torino, con motivazione che questo Tribunale condivide, ha altresì recentemente precisato che “per quanto sia vero che, a seguito di varie pronunce
2 della Corte Costituzionale, l'area della stabilità ex legibus n. 92/12 e n. 23/15 è stata rafforzata con l'ampliamento delle ipotesi di reintegrazione, ciò, in ogni caso, non ha risolutivamente inciso sul fatto che continuino a mancare ex ante i «presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione” (App. Torino, 11/02/2025, n.
70: App. Torino, 25/02/2025 n. 80; nello stesso senso App. Venezia, 02/02/2025 n. 46;
App. Milano, 01/03/2025, n. 142; App. Milano, 19/02/2025 n. 22).
È difatti incontestato che le pronunce della Corte di costituzionale sinora intervenute in materia di licenziamento non hanno apprestato un quadro sanzionatorio che induca a ritenere la reintegrazione nel posto di lavoro quale unica sanzione, predeterminata ex ante, per tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo.
Va infine respinta la tesi secondo cui l'assenza di metus andrebbe affermata sulla base dei numerosi ricorsi proposti nei confronti della società da lavoratori ancora in forze, essendo pacifico (come confermato anche dalla pronuncia della Corte d'Appello di
Torino testé citata) che tale requisito deve essere verificato secondo una prospettiva ex ante e non ex post (“la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. civ. sez. lav., 19/07/2024, n. 19992).
2. Il diritto agli scatti di anzianità durante il contratto di apprendistato
Parte ricorrente rivendica il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità durante il periodo di lavoro in apprendistato, invocando:
➢ l'art. 205 del C.C.N.L. terziario, distribuzione e servizi (doc. 7), applicato in azienda, secondo cui “per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale […] il personale ha diritto a dieci scatti triennali”;
➢ l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui “è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in
3 termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva"; sicché, "Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione
e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione" (Cass. s.u. 23 settembre 2010, n.
20074, p.ti 11 e 12 in motivazione).
Ad avviso del ricorrente, la società convenuta avrebbe confessato stragiudizialmente l'erroneità del calcolo degli scatti di anzianità con la lettera datata 13 luglio 2022, che riporta quanto segue: “a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del C.C.N.L., non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione. Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) a decorrere dal cedolino di luglio
2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di
€ 20,00 lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di €
700,00 lordi come differenze retributive” (doc. 5 parte ricorrente). per contro, nega di avere riconosciuto con la lettera del luglio Controparte_1
2022 la spettanza degli scatti anche per il periodo di apprendistato, ed anzi sostiene che attraverso l'accettazione per fatti concludenti dei lavoratori delle somme ivi indicate, si sarebbe perfezionato un contratto “per la definizione della vicenda”, quindi con rinuncia alle eventuali maggiori somme dovute. In ogni caso, la società convenuta contesta la spettanza degli scatti per il periodo di apprendistato, trovando gli scatti la loro disciplina unicamente nella fonte contrattuale, non prevedendo il CCNL applicato alcuna estensione degli scatti al periodo di apprendistato e invocando la giurisprudenza, anche di legittimità, che esclude la sussistenza di un principio di parità di trattamento dei lavoratori.
4 La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Prima di tutto, deve escludersi la valenza confessoria ex art. 2735 c.c., in considerazione del fatto che oggetto di confessione può essere soltanto un fatto, e non l'interpretazione di una disposizione contrattuale (Cass. n. 656 del 08/01/2024).
In secondo luogo, deve escludersi qualunque rinuncia da parte del ricorrente per il solo fatto di avere accettato le somme di cui alla lettera del 13.7.2022.
Il riconoscimento da parte della società in favore dei lavoratori di un superminimo assorbibile e di una somma una tantum, non è stato infatti in alcun modo subordinato alla rinuncia da parte del ricorrente a crediti già maturati.
È peraltro pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “l'accettazione di un pagamento parziale non fa di per sé presumere la rinuncia alla parte residua del credito, essendo facoltà del creditore, ai sensi dell'articolo 1181 del Cc, accettare un pagamento parziale, senza necessità di riserva per il residuo, né in sé può determinare
l'esaurimento del rapporto” (Cass. civ. sez. I, 07/10/2021, n. 27226).
Nel merito, poi, la domanda del ricorrente è fondata, avendo la Suprema Corte in più occasioni evidenziato – anche con specifico riferimento al contratto di apprendistato – che “le locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 3, commi 5 e 12; "considerato utile": L. n. 25 del 1955, art. 19) sono espressioni assolutamente equivalenti e questa Corte, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio
(compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità
(istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass.
S.U. n. 20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno
2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo 2018, C482/16). Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema” (Cass. n. 36380 del
13/12/2022).
5 Al sig. vanno pertanto riconosciuti gli scatti anche per il periodo di Pt_1
apprendistato.
3. La quantificazione delle differenze retributive contesta la quantificazione della pretesa avversaria, Controparte_1
sostenendo che nel corso del rapporto di lavoro il sig. avrebbe beneficiato di Pt_1 trattamenti di miglior favore, “quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% (anziché 30% previsto dal CCNL), premi etc.”, di cui la controparte non avrebbe tenuto conto nei suoi conteggi.
La contestazione della società convenuta non appare meritevole di condivisione.
Nel contratto di apprendistato, nel paragrafo “retribuzione” si legge: “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”.
Come già rilevato da questo Tribunale in vicenda analoga (Trib. Torino, 08/11/2024 n.
2920), la somma richiesta dal ricorrente non dipende infatti da futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale, bensì dalla corretta applicazione degli istituti retributivi in essere: pertanto, il rilievo della società non appare fondato.
Giova inoltre evidenziare che nel conteggio allegato al ricorso, la difesa di parte ricorrente ha già correttamente detratto l'importo una tantum ricevuto nel mese di luglio
2022 di euro 700,00, e altrettanto correttamente non viene detratto il superminimo di euro 20,00 mensili riconosciuto a partire dalla mensilità di luglio 2022.
Giova sul punto evidenziare, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla difesa della società convenuta nel corso dell'odierna discussione, che il superminimo indicato nella lettera del 13.7.2022 appare del tutto slegato all'istituto degli scatti di anzianità:
➢ da quelli maturati successivamente al luglio 2022, poiché con la maturazione dello scatto successivo, la società datrice ha continuato a erogare il superminimo in misura intera (senza, dunque, alcun assorbimento, si v. busta paga febbraio
2024, prodotta sub doc. 4 di parte ricorrente che evidenzia l'attribuzione del sesto scatto di anzianità, fermo il superminimo di 20,00 euro “sup. ex a.”);
➢ da quelli maturati precedentemente al luglio 2022, solo tardivamente e parzialmente riconosciuti dalla società, perché il superminimo, come peraltro già previsto nel contratto di apprendistato, deve ritenersi assorbibile “sui futuri
6 aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale” (doc.
2 di parte ricorrente) e pertanto non può essere unilateralmente imputato a diversi crediti, già maturati dal lavoratore;
parte convenuta, chiedendo di compensare l'eventuale credito con l'importo riconosciuto a titolo di superminimo, invoca un'applicazione del principio di assorbimento che esula da quella propria dell'istituto e fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo” (Cass. civ. sez. lav., 17/10/2018, n. 26017); il superminimo è dunque assorbibile in caso di futuri aumenti, esulando dall'istituto la causa estintiva di debiti derivati da precedenti inadempimenti del datore di lavoro.
In conclusione, accertato il diritto dei ricorrenti al computo degli scatti di anzianità con decorrenza dall'assunzione in forza del contratto di apprendistato, CP_1
deve essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive (oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo) nell'ammontare precisato nei conteggi allegati al ricorso (doc. 6) che, contrariamente a quanto lamenta la società, risultano comprensibili ed analitici.
Va tuttavia precisato che l'incidenza sul T.F.R. non rappresenta un credito immediatamente esigibile, sicché il relativo importo va accantonato sul maggior dovuto.
In ragione di quanto sopra, deve essere condannata al pagamento di Controparte_1
euro 3.520,97, in favore del sig. oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo e ad accantonare la somma di euro 312,67 a titolo di incidenza sul TFR.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo applicati i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014,
7 omesso il compenso per la fase istruttoria, con il riconoscimento della maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, tenuto conto del numero dei documenti allegati al ricorso e in assenza di strumenti che consentano la navigazione all'interno dell'atto, ed altresì applicata la maggiorazione di un terzo in ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte ricorrente vittoriosa, ex art. 4 co. 8 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento di € 3.520,97 in favore di oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ad accantonare la somma di euro 312,67, a titolo di incidenza sul TFR, oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
3. condanna rimborsare al sig. le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 3.047,32, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Torino, 19/3/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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