Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino ConIGliere rel. dott. Daniele Colucci ConIGliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/2/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1850 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta Parte_1
e difesa dall' avv. Riccio Eduardo, (in sostituzione del precedente difensore avv. La Gatta Maria Grazia), presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Melisurgo n.15
APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa, dall'avv. Raffaele Auricchio ed Controparte_1 elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre del Greco (NA), alla via Circumvallazione n°20
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Torrente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Antonio Abate alla via De Luca n. 10
E
Buttol s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Tortora Corrado, presso il quale elettivamente domicilia in Torre Del Greco, via Brancaccio n.52
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, aveva disposto la costituzione tra la stessa e la
[...] Parte_1 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza patto
[...] di prova, mediante l'inquadramento della lavoratrice nel terzo livello del CCNL Fiseassoambiente, con le mansioni di impiegata amministrativa e l'orario di lavoro osservato dal personale adibito al cantiere di Ercolano, con conseguente ordine di ammetterla in servizio, rigettando ogni ulteriore domanda della stessa.
L'appellante società ha censurato la decisione sotto vari profili chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda proposta nei suoi confronti;
in via del tutto subordinata e condizionata all'eventuale proposizione di un appello incidentale da parte della , accogliere la domanda CP_1 riconvenzionale trasversale formulata da nel Parte_1 giudizio di primo grado e, per l'effetto, previo accertamento della responsabilità della nella mancata assunzione Controparte_2 della IG.ra , condannare la suddetta società a manlevare CP_1 ovvero a tenere indenne la dalle conseguenze Parte_1 economiche pregiudizievoli derivanti dall'eventuale ordine di assunzione della IG.ra alle dipendenze della Controparte_1 comparente società o, comunque, a risarcire i danni che ne deriveranno alla da commisurarsi, quanto meno, alle Parte_1 retribuzioni che l'odierna appellante sarà condannata a pagare alla IG.ra dalla emananda sentenza ovvero in altra Controparte_1 misura, maggiore o minore, che la Corte di appello adita vorrà determinare.
Ricostituito ritualmente il contraddittorio, ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza del gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.
La Buttol s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti per le ragioni espresse in memoria.
Si è costituita anche la resistendo alla domanda di CP_2 manleva proposta in via subordinata nei suo confronti dalla Parte_1
[...]
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di tutte le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è solo in parte fondato. La società appellante ha sviluppato cinque motivi di appello, che si vanno ad esaminare.
Con il primo motivo sostiene l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in primo grado da essa appellante.
Deduce che tale eccezione non era finalizzata ad individuare come soggetto legittimato passivo l'ATI, ossia il raggruppamento temporaneo di imprese, ma entrambe le società costituenti l'ATI; la era stata evocata in giudizio sul presupposto errato che Pt_1 essa fosse la sola aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani del Comune di Ercolano laddove il raggruppamento di imprese era costituito da due società: Ati soc. coop. (mandataria) e (mandante), le quali, quindi, Pt_1 avrebbero dovuto essere entrambe convenute in giudizio, di qui il ribadito difetto di legittimazione passiva con conseguente infondatezza della domanda nei suoi confronti.
La doglianza è infondata in quanto la circostanza che la ricorrente abbia evocato in giudizio solo una delle due società costituenti l'ATI e non entrambe non priva di legittimazione passiva la Pt_1
e non comporta l'infondatezza della domanda proposta solo nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, atteso che tra le due affidatarie dell'appalto sussiste una obbligazione solidale che non necessita della chiamata in causa anche della ATI soc. coop..
Con il secondo motivo si sostiene la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; tale violazione scaturirebbe dal fatto che, nell'affermare che il CCNL applicabile, nel caso di specie, era certamente il CCNL igiene ambientale per i dipendenti di imprese esercenti sevizi ambientali ai sensi del capitolato speciale di appalto, il Tribunale aveva applicato un CCNL diverso da quello indicato dalla lavoratrice, la quale aveva posto a fondamento della sua domanda di passaggio di cantiere il CCNL Multiservizi, che, a dire dell'impugnante, rappresentava il fatto costitutivo, richiamato anche nel petitum, del diritto fatto valere in giudizio;
tale circostanza avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda dell'odierna appellata nei suoi confronti.
Anche tale doglianza non può essere condivisa in quanto l'unica circostanza rilevante è che la avesse chiesto CP_1 l'accertamento del proprio diritto ad essere assunta dalla nuova affidataria dell'appalto, in virtù della normativa contrattuale di settore regolante il passaggio di cantiere, e del corrispondente obbligo della Ecoffice, in quanto subentrata alla nel CP_2 contratto di appalto.
La circostanza poi che il CCNL da applicarsi alla fattispecie concreta fosse un altro, secondo la specifica allegazione della società , precipuamente l'art. 6 del CCNL Fise Ambiente, Pt_1 come risultava dalla documentazione relativa all'appalto ed al passaggio di cantiere, non era di per sè idonea a rendere infondata la domanda azionata in giudizio. La inquadrata come CP_1 impiegata amministrativa di secondo livello del CCNL Multiservizi, come è incontestato e risulta in atti (cfr le buste paga e i contratti di assunzione, prima a termine e poi a tempo indeterminato), non ha fatto altro che invocare il CCNL applicatole (prima dalla Buttol e poi dalla ) in corso di rapporto di lavoro. CP_2
Nel caso concreto il giudice di prime cure, oltre ad avere dato atto che entrambi i contratti collettivi regolavano la fattispecie del passaggio di cantiere con requisiti sostanzialmente omogenei, non ha fatto altro che aderire all'eccezione dell'Ecoffice e verificare, alla stregua della norma contrattuale applicabile alla fattispecie, se vi fosse o meno il diritto al rivendicato passaggio di cantiere;
non ha, quindi, affatto travalicato i limiti della domanda come sostiene la società appellante.
Con il terzo motivo di censura si sostiene l'erroneo accoglimento della domanda di costituzione del rapporto di lavoro tra le parti, ex art. 2932 c.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale, erroneamente interpretato.
Orbene, l'art. 6 del CCNL, la cui applicazione è incontestata, testualmente recita nella parte che si assume erroneamente interpretata dal Tribunale:
“L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato
- addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.”
L'appellante, alla luce di tale previsione, reputa ostativa alla riassunzione della la pacifica circostanza che la stessa CP_1 fosse stata licenziata dalla società uscente con CP_2 comunicazione del 29 luglio 2022, pervenuta il 31 luglio 2022; essendo, quindi, il suo rapporto di lavoro cessato in tale data, come dalla lavoratrice dichiarato, ed essendo il primo giorno di effettivo inizio della nuova gestione l'11 agosto 2022 (come risultava dal verbale di consegna del servizio in atti), ella non era in forza presso l'azienda cessante e, pertanto, non aveva diritto al passaggio di cantiere ex art. 6 del CCNL in esame.
Anche tale motivo deve essere disatteso in quanto, come rilevato dal Tribunale, non può essere ritenuta ostativa al passaggio di cantiere la circostanza dell'avvenuto licenziamento della CP_1 effettuato da con la comunicazione del 29/7/22 in CP_2 atti, avente ad oggetto “preavviso di licenziamento ex art. 6 CCNL Fise”, la cui motivazione è rappresentata proprio della cessazione dell'appalto soggetto ad avvicendamento con altra impresa Ati/Ecoffice. Nella lettera in questione, infatti, si fa riferimento al provvedimento con cui il Comune di Ercolano aveva comunicato che, a far data dal primo agosto 2022, sarebbe subentrata la nuova impresa nell'appalto, di qui la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31/7/2022 come ultimo giorno di lavoro, a nulla rilevando che poi vi è stato uno slittamento dell'effettiva operatività, da parte della nuova gestione, all'l1 agosto 2022; inoltre, si osserva che, dall'estratto conto assicurativo in atti, risulta quale data di cessazione del rapporto di lavoro quella del 10 agosto 2022 e non del 31 luglio 2022, evidentemente proprio in conseguenza di tale slittamento.
Peraltro è proprio l'art. 6 del CCNL a prevedere il previo licenziamento dei dipendenti e la successiva riassunzione ex novo degli stessi laddove stabilisce: “Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.
In deroga all'art. 72 del vigente c.c.n.l., il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali”.
Orbene, è ovvio che il licenziamento con preavviso non potrà che precedere la nuova assunzione da parte dell'impresa subentrante, sicchè l'interpretazione dell'espressione “in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”, proposta dalla società appellante, non è affatto condivisibile.
Va, inoltre, rilevato che, come osservato da Cass. 2018/29922, già citata nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (cfr anche Cass. n. 12613/2007 e Cass. n. 22121/2016).
I principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicchè non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali.
In conclusione, come già ritenuto dal primo giudice, la circostanza che l'odierna appellata fosse stata licenziata dalla azienda uscente non escludeva affatto il suo diritto all'assunzione prevista dalla normativa collettiva;
tale diritto presuppone esclusivamente il cambio di appalto e non il mancato licenziamento da parte della precedente affidataria (usualmente adottato nei casi di passaggio di cantiere).
Come affermato anche dal Tribunale, dire che la appellata non potesse essere riassunta perchè licenziata il 31 luglio 2022, prima cioè dell'operatività della nuova gestione dell'appalto, IGnificherebbe rimettere all'azienda uscente il diritto al passaggio o meno dei dipendenti;
diverso sarebbe stato il discorso, invece, se il licenziamento fosse stato disposto per ragioni diverse dal cambio di appalto.
A questo punto va esaminato il IV motivo d'appello con cui la società lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da parte del Tribunale, che aveva tenuto in considerazione quanto dedotto dalla Buttol nella propria memoria difensiva e documentato dalla stessa. L'appellante, in particolare, sostiene che, negli elenchi allegati al contratto di affitto di ramo d'azienda del 29 marzo 2022 (cfr. doc. n. 3 in produzione , non figurava il Controparte_2 nominativo della tra gli addetti stabilmente all'appalto CP_1 del Comune di Ercolano, tant'è che la medesima Controparte_2 dichiarava che, per tale motivo, “nel momento del passaggio di cantiere e della comunicazione delle unità lavorative il nominativo della non era presente”. Il nome della appariva CP_1 CP_1 soltanto nello scambio di corrispondenza tra BUTTOL s.r.l. e
[...]
– peraltro, da quest'ultima contestato – antecedente Controparte_2 alla stipula del contratto di affitto di ramo di azienda. Alla luce di ciò, il Tribunale aveva errato a riconoscere efficacia probatoria agli elenchi prodotti dalla BUTTOL s.r.l., provenienti da una parte del giudizio che ne avrebbe potuto trarre vantaggio e, per di più, in contrasto con gli elenchi allegati al successivo contratto di affitto di ramo d'azienda. In sostanza sostiene che non vi era alcuna prova certa che la fosse adibita stabilmente o in via CP_1 prevalente al cantiere di Ercolano, come ritenuto dal primo giudice.
Anche tale censura non può essere condivisa avendo il Tribunale correttamente ritenuto, sulla base degli atti di causa complessivamente considerati, che fosse stata fornita adeguata prova dell'anzianità di assegnazione della all'appalto in CP_1 oggetto, almeno 8 mesi prima della sua cessazione da parte della
, subentrata alla Buttol nella gestione. CP_2
Ed invero, come affermato dal primo giudice, tanto si evince in primis dalla stessa memoria di costituzione della BUTTOL s.r.l. laddove si deduce che la odierna appellata era stata assunta dalla predetta società in data 07.11.2017, con contratto di lavoro a tempo determinato ed inquadrata nel livello 2 del CCNL MULTISERVIZI con mansioni di impiegata amministrativa, contratto che, in data 31.07.2018, era stato convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall' 01.08.2018 (e tanto risulta anche documentato dall'estratto conto assicurativo in atti e dalle buste paga); che, in una prima fase lavorativa, la dipendente era stata addetta presso gli uffici ove era ubicata la sede legale in Sarno e, successivamente, a partire da luglio 2019, era stata assegnata, in via esclusiva, presso il cantiere di Ercolano;
che, in particolare, presso il Comune di Ercolano la Buttol operava quale aggiudicataria dell'appalto per il servizio della raccolta dei rifiuti ed in ragione della carenza di personale venutasi a creare era stata costretta ad implementare l'organico addetto al cantiere per garantire il numero di forza lavoro previsto dal capitolato speciale d'appalto, ovvero 110 unità (vedi doc. n.1); che, infatti, il nominativo della figurava sempre nella comunicazione CP_1 periodica che la Buttol s.r.l. doveva inviare mensilmente ai responsabili del Comune di Ercolano per certificare il numero e i nominativi degli addetti in pianta stabile presso il cantiere (doc. n. 2).
Nel senso dell'adibizione stabile della odierna appellante presso il Comune di Ercolano depone, altresì, la memoria di costituzione della laddove si sostiene la sussistenza di ragioni Controparte_2 produttive legittimanti il licenziamento della stessa, consistenti proprio nella perdita dell'appalto sul Comune di Ercolano ove era in forza in via esclusiva, altrimenti non si vede per quale motivo dovesse essere licenziata in ragione della cessazione di tale appalto, in cui la era subentrata in conseguenza del fitto di CP_2 ramo d'azienda di proprietà della BUTTOL s.r.l. a decorrere dal primo maggio 2022. Si legge ancora in tale memoria che, per effetto del suddetto contratto, tutti i lavoratori impiegati sui cantieri facenti capo alla Buttol, tra cui quello di Ercolano, avevano proseguito il rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con la ditta cessionaria alle stesse condizioni che avevano con la cedente;
che la Buttol s.r.l. aveva allegato al contratto di fitto di ramo d'azienda l'elenco dei lavoratori soggetti al trasferimento d'azienda indicando il cantiere di appartenenza di ogni singolo dipendente ed il nominativo della era stato inserito tra CP_1 i lavoratori impiegati sul cantiere di Ercolano;
che, quindi, la predetta società aveva trasferito i 10 cantieri affidatile alla
[...]
e con essi ben 798 dipendenti (704 cd. Controparte_2 "cantierizzati" e 94 assunti direttamente dalla società) e che, per il cantiere di Ercolano, erano stati trasferiti 100 dipendenti;
che nei capitolati di appalto ogni Comune committente aveva indicato i lavoratori che la società doveva assumere in virtù della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 6 del CCNL Fiseassoambiente e che, in tale documento, era stato anche precisato che lo stesso Ente aveva stabilito una posta economica solo per il pagamento dei dipendenti cd. "cantierizzati" ritenuti sufficienti per l'espletamento dell'appalto; che, sommando il numero di dipendenti complessivo riconosciuto dai vari Enti, l'azienda era stata obbligata ad avere sugli appalti indicati 657 dipendenti per i quali riceveva il relativo costo economico e che, al momento della cessazione dell'appalto del Comune di Ercolano e licenziando i lavoratori indicati dalla Buttol s.r.l. quali addetti in via esclusiva a quell'appalto, tra cui la ricorrente, la società aveva in forze 698 dipendenti, ben 41 in più rispetto a quelli riconosciuti dai capitolati di appalto;
che, in definitiva, non era stato possibile evitare il licenziamento dei dipendenti addetti, in via esclusiva, al Comune di Ercolano, tra cui la stessa CP_1 ragione per cui, nel momento del passaggio di cantiere e della comunicazione delle unità lavorative, il nominativo della CP_1 non era presente;
che, in definitiva, aveva ritenuto di dare seguito alle indicazioni ricevute dalla Buttol s.r.l. ed aveva indicato quale personale avente diritto al passaggio solo quelli “cd. cantierizzati” e non anche quelli assunti ed adibiti successivamente all'appalto in corso, il cui costo, quindi, era totalmente a loro carico.
La Buttol, inoltre, con mail del 24/03/2022 (versata in atti) inviava alla l'elenco di tutti lavoratori aventi diritto al passaggio CP_2 di cantiere, tra cui anche quello del cantiere di Ercolano, dove alla posizione n.99 era indicato quello della Controparte_1 assunta a tempo indeterminato ed addetta al cantiere di Ercolano anni prima dell'avvenuto passaggio.
Ed in effetti dall'01.05.2022, ella è transitata alle dipendenze della (come tutto il personale addetto al cantiere) CP_2 presso il medesimo cantiere di Ercolano, rapporto cessato per volontà della (anche dall'estratto conto assicurativo in atti CP_2 risulta il periodo lavorativo svoltosi dal 7/11/17 al 30 aprile 2022 alle dipendenze della Buttol e dal 1° maggio 2022 al 10/8/22 alle dipendenze della ). CP_2
Sulla base di tutte le predette circostanze, diversamente dall'assunto della , deve, pertanto, ritenersi Pt_1 documentalmente ed esaustivamente provata l'avvenuta adibizione della ricorrente, odierna appellata- in via esclusiva, presso il cantiere di Ercolano ben oltre il termine di 240 gg. previsto dalla contrattazione collettiva di categoria - condizione, quest'ultima, necessaria e sufficiente per affermare l'operatività del diritto al passaggio di cantiere – a nulla rilevando che, nel riepilogo mensile inviato al Comune di Ercolano dal responsabile della Buttol, venisse operato un distinguo tra personale “cantierizzato” in numero di 90 e personale in sostituzione temporanea di dipendenti cessati dal servizio, tra cui figurava sempre la e da cui si evince CP_1 chiaramente la sua adibizione stabile sul cantiere in questione per il numero di giorni e mesi richiesti ai fini del passaggio di cantiere.
Si consideri, peraltro, che proprio l'art. 6 del CCNL Fise stabilisce, di seguito al comma che prevede la riassunzione dei dipendenti addetti al cantiere, che “ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato”.
Non si comprende, dunque, per quale motivo, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice avrebbe errato nel considerare di valenza probatoria la documentazione allegata dalla Buttol, convenuta in giudizio nella veste di ex datore di lavoro della nonché in quella di soggetto che aveva preso parte attiva CP_1 alle vicende legate al fitto di ramo d'azienda con la CP_2 ed al passaggio di cantiere di tutte le maestranze addette agli stessi, per cui era in possesso di tutta la documentazione afferente questi passaggi, depositata in atti e con piena valenza probatoria.
La mancata indicazione del nominativo della sia CP_1 nell'elenco del personale addetto all'appalto de quo trasmesso, in data 24.07.2022 – prima, cioè, del licenziamento intimato in data 29.07.2022 - dalla alla ATI Controparte_2 [...]
quale società capogruppo della R.T.I., sia nell'elenco CP_3 dei lavoratori, già dipendenti della BUTTOL s.r.l., trasmesso dal Comune di Ercolano in allegato alla comunicazione dell'1.8.2022 – prot. n. 43149/2022 è, dunque, del tutto irrilevante.
Il motivo addotto, quale ribadito in questo grado dell'appello, non è, quindi idoneo a giustificare l'inadempimento in cui è incorsa la
, - sebbene ad essa di fatto non imputabile - rendendo Parte_1 di conseguenza immeritevole di condivisione il rifiuto di assumere la odierna appellata.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
”l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato alla preventiva consegna della comunicazione inerente alla quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso Cass. n. 779 del 2015; n. 28246 del 2018 e Cassazione del 25/11/2021, n.36724).
Correttamente, quindi, il Tribunale è arrivato alla conclusione che l'unica circostanza effettivamente rilevante nella fattispecie di cui è causa era rappresentata dal fatto, che, a decorrere dall'01.05.2022, per effetto del trasferimento di ramo d'azienda di proprietà della BUTTOL s.r.l. relativo alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti da parte della , con Controparte_2 attribuzione dei cantieri di lavoro alla predetta società, la ricorrente (come tutto il personale addetta al cantiere), senza alcuna soluzione di continuità ex art. 2112 c.c., aveva proseguito il rapporto di lavoro presso il cantiere di Ercolano, alle dipendenze dirette della con le mansioni di impiegata Controparte_2 amministrativa ed inquadramento nel livello 2 del CCNL MULTISERVIZI, fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.07.2022 a seguito del suo licenziamento, con la conseguente maturazione dell'anzianità di servizio necessaria per l'operatività del passaggio di cantiere di cui all'art. 6 del CCNL Fiseassoambiente. La norma pattizia non contempla di per sé alcuna necessità dell'effettiva o formale conoscenza da parte dell'azienda subentrante, al limite potendosi ritenere che ove siano ravvisabili responsabilità di altri soggetti per tale mancata conoscenza e sia dimostrato un danno, certamente potrà essere fatta valere una responsabilità risarcitoria da parte di chi si è trovato unità lavorative non preventivate, perché la verifica dell'effettiva forza lavoro da riassumere ha comprensibilmente costituito un elemento di valutazione dell'equilibrio economico e, quindi, della convenienza e sostenibilità dell'appalto da assumere.
Sussiste, però, in ogni caso, il diritto, contrattualmente sancito, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, alla riassunzione presso la nuova azienda che ha preso in appalto il servizio di nettezza urbana (arg. ex Cass., Sez. lav., 14.7.2022 n. 22212); la subentrante, pertanto, se avesse voluto essere esonerata, in parte o totalmente dall'obbligo della sua assunzione, avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dall'art. 27, 7° comma, del CCNL promuovendo un incontro con la società uscente e le OO.SS, procedura pacificamente non attivata nel caso concreto.
Con il quinto motivo la , infine, eccepisce la nullità della Pt_1 sentenza nella parte in cui individua il terzo livello di inquadramento del CCNL Fiseassoambiente come elemento costitutivo del mancato contratto di lavoro per violazione dell'art. 112 c.p.c..
Invero, nel suo ricorso, la premesso di essere stata CP_1 inquadrata nel livello 2 del CCNL multiservizi in entrambi i rapporti di lavoro, chiedeva la riassunzione con lo stesso livello di inquadramento pregresso, sicchè effettivamente, sotto questo unico profilo, sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione avendole il Tribunale attribuito un livello di inquadramento diverso da quello chiesto, a nulla rilevando che il CCNL Fise, considerato ai fini della regolamentazione del passaggio di cantiere, prevede un livello diverso per l'impiegato amministrativo, figura pacificamente rivestita dalla . CP_1
Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto va confermata, deve dichiararsi che la riassunzione deve avvenire con lo stesso livello pregresso, essendo poi nella competenza della di provvedere ad un eventuale cambio di Pt_1 livello sulla base del CCNL applicato dalla stessa ai dipendenti addetti al cantiere.
Il sesto motivo con cui la odierna appellante ha riproposto in via subordinata la domanda riconvenzionale è assorbito atteso che nessun appello incidentale ha mosso la avverso la statuizione di CP_1 rigetto delle sue ulteriori domande. In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata nel senso indicato in dispositivo.
Le spese del presente grado si compensano per metà tra la società appellante e la , stante il parziale accoglimento del CP_1 gravame, le ragioni della presente decisione e la particolare complessità delle questioni affrontate, mentre per l'altra metà sono a carico dell'impugnante e si liquidano come da dispositivo.
Sono invece compensate interamente nei confronti delle altre società costituite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara costituito tra la società appellante e un rapporto di lavoro Controparte_1
a tempo indeterminato, senza patto di prova, mediante l'inquadramento della lavoratrice nel secondo livello del CCNL Multiservizi, con le mansioni di impiegata amministrativa e l'orario di lavoro osservato dal personale adibito al cantiere di Ercolano.
Compensa le spese del presente grado per metà, con condanna della società appellante al pagamento dell'ulteriore metà che liquida in euro 1.800,00, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione all'avv. Raffaele Auricchio.
Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Napoli 11/2/25
Il ConIGliere rel. est. Il Presidente