Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di SA, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2529/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Arsura
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], l'[...], con l'Avv. Federica CP1 C.F._2
Gabrielli
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Condizioni congiunte: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.; - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...]
Grondona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le
1
25/5/2017, rimane affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Grondona (AL), via Oratorio snc;
2) I genitori avranno l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutto quanto concernente la gestione ordinaria della
Part LI minore. 3) Le parti danno atto che la IG.ra ha già asportato dalla casa coniugale, sita in CP Grondona (AL), Località Guasina n°7, casa di proprietà esclusiva del IG. , in cui egli continuerà a vivere, i propri beni ed effetti personali;
le parti concorderanno quali ulteriori beni
Part CP Part mobili la IG.ra asporterà. 4) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al PE mantenimento della LI , la somma mensile di €. 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo vita FOI a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione consensuale;
detta somma sarà versata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra a lui già noto, Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese del deposito del ricorso, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di SA (da intendersi qui trascritte), e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI. 5) CP PE Il IG. potrà vedere e tenere con sé la LI a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì mattina con il riaccompagnamento della LI a scuola.
Nella settimana che termina con il weekend di competenza materna egli potrà vedere e tenere con PE sé il mercoledì e il giovedì con pernottamento, prelevandola da scuola il mercoledì pomeriggio e riconducendovela il venerdì mattina. I genitori, durante i giorni di permanenza della LI con l'altro genitore, previo congruo preavviso, potranno fare visita alla bambina, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Qualora per motivi di lavoro un genitore dovesse avere la necessità di cambiare i turni infrasettimanali o i weekend, dovrà chiedere all'altro genitore la sua disponibilità al cambio con un preavviso di almeno 48 ore. Qualora per motivi di lavoro un genitore si dovesse assentare per un periodo prolungato, dovrà preventivamente concordare detto periodo con l'altro genitore. 6) Durante le vacanze scolastiche estive (generalmente dalla seconda PE settimana di giugno alla prima settimana di settembre), trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. PE il restante periodo verrà applicata la turnazione ordinaria di cui al punto
PE 5). Le settimane di competenza estive non godute dal singolo genitore insieme a , potranno eventualmente essere recuperate nel corso dell'anno, previo accordo con l'altro coniuge e tenuto PE conto degli impegni della minore. 7) trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie con la madre e metà con il padre, alternando ogni anno il primo e il secondo periodo, con la previsione che, salvi diversi accordi, di regola la bambina starà con la madre e la di lei famiglia il giorno 24
2 PE dicembre mentre il 25 dicembre lo passerà con il padre e la sua famiglia. trascorrerà le vacanze pasquali e le altre feste con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni. Ogni qualvolta, per motivi di lavoro o di salute, un genitore non possa tenere con sé la LI nel periodo di sua competenza, se non si tratta solamente di qualche ora, si impegna a chiedere prima sempre
PE all'altro genitore la sua disponibilità a stare con . I genitori, per quanto concerne la gestione di PE
e tenuto conto, con il passare del tempo, della sua età e maturità, si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici della LI, assecondano i suoi bisogni, i suoi interessi e i suoi progetti nonché condividendo ogni aspetto e problematica della vita della LI. 8) Le parti danno CP atto che il IG. ha già provveduto a versare alla moglie l'importo di €. 6.930,00 quale restituzione di metà dei regali di nozze e le bonificherà uguale importo, corrispondente all'altra CP metà dei regali di nozze, entro il 31/12/2026. Le parti danno altresì atto che il IG. ha
Part consegnato alla IG.ra la somma di €. 9.000,00, a tacitazione di ogni pretesa economica da CP Part parte della medesima. Infine, il IG. si impegna a versare alla IG.ra entro il 31/12/2025
l'importo di €. 7.500,00, onnicomprensivo di quanto a suo tempo ricevuto, in costanza di matrimonio, dalla madre di IG.ra . 9) L'assegno unico dell'INPS Parte_1 PEsona_2
Part CP relativo ai figli verrà percepito, in via integrale dalla IG.ra e il IG. , fin da ora, dichiara
CP di rinunciare al detto contributo. 10) Le parti danno atto che il IG. ha trasferito senza
Part Part corrispettivo alcuno alla IG.ra l'autovettura Subaru XV targata EP 214 CB. 11) La IG.ra CP si impegna a restituire l'anello di fidanzamento ricevuto dal IG. (la cui montatura era stata CP dallo stesso disegnata) con uno zaffiro che il nonno del IG. aveva regalato alla nonna del IG.
CP CP
e che, quindi, ha per il medesimo un grande valore affettivo. Il IG. si impegna a custodire
PE il detto anello per la LI e a consegnarglielo dopo il compimento della maggiore età. 12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, ad eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo, e di avere così definitivamente regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso, definitivamente risolto”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 4.11.2024, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'udienza del 29.4.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “sto entrando nella casa in Parte_1
Grondona, via Oratorio, n. 22/1, che ho affitto, pago Euro 300,00 mensili. Lavoro come insegnante e come consulente. Non ci sono mai stati problemi di violenza. Il padre vede già PE
all'incirca come stabilito nelle condizioni concordate. In realtà, prima del 2023, ho
3 lavorato, ma sempre sotto Euro 5.000,00 annui, con ritenuta d'acconto”. Il Sig. ha CP1
dichiarato: “ora vivo a Grondona, loc. Guasina, n. 7, la casa è mia. È anche la sede della mia PE azienda agricola. Non ci sono mai stati problemi di violenza. Il padre vede già all'incirca come stabilito nelle condizioni concordate”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, manifestamente contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di SA, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali CP1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Grondona, l'11.5.2013;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 CP1
comma, c.c.; - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grondona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) La LI minore nata a [...] il [...], PEsona_1
rimane affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Grondona (AL), via Oratorio snc;
2) I genitori avranno l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutto quanto concernente la gestione Part ordinaria della LI minore. 3) Le parti danno atto che la IG.ra ha già asportato dalla casa coniugale, sita in Grondona (AL), Località Guasina n°7, casa di proprietà esclusiva del
CP IG. , in cui egli continuerà a vivere, i propri beni ed effetti personali;
le parti
4 Part CP concorderanno quali ulteriori beni mobili la IG.ra asporterà. 4) Il IG. verserà alla
Part PE IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della LI , la somma mensile di €.
400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo vita FOI a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione consensuale;
detta somma sarà versata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra a lui già noto, anticipatamente entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, a decorrere dal mese del deposito del ricorso, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di SA (da intendersi qui trascritte), e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI. 5) Il IG. CP PE
potrà vedere e tenere con sé la LI a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì mattina con il riaccompagnamento della LI a scuola. Nella settimana che termina con il weekend di competenza materna egli potrà vedere PE e tenere con sé il mercoledì e il giovedì con pernottamento, prelevandola da scuola il mercoledì pomeriggio e riconducendovela il venerdì mattina. I genitori, durante i giorni di permanenza della LI con l'altro genitore, previo congruo preavviso, potranno fare visita alla bambina, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Qualora per motivi di lavoro un genitore dovesse avere la necessità di cambiare i turni infrasettimanali o i weekend, dovrà chiedere all'altro genitore la sua disponibilità al cambio con un preavviso di almeno 48 ore. Qualora per motivi di lavoro un genitore si dovesse assentare per un periodo prolungato, dovrà preventivamente concordare detto periodo con l'altro genitore. 6) Durante le vacanze scolastiche estive (generalmente dalla seconda settimana di giugno alla prima
PE settimana di settembre), trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. PE il restante periodo verrà applicata la turnazione ordinaria di cui al punto 5). Le
PE settimane di competenza estive non godute dal singolo genitore insieme a , potranno eventualmente essere recuperate nel corso dell'anno, previo accordo con l'altro coniuge e PE tenuto conto degli impegni della minore. 7) trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie con la madre e metà con il padre, alternando ogni anno il primo e il secondo periodo, con la previsione che, salvi diversi accordi, di regola la bambina starà con la madre e la di lei famiglia il giorno 24 dicembre mentre il 25 dicembre lo passerà con il padre e la
PE sua famiglia. trascorrerà le vacanze pasquali e le altre feste con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni. Ogni qualvolta, per motivi di lavoro o di salute, un genitore non possa tenere con sé la LI nel periodo di sua competenza, se non si tratta solamente di qualche ora, si
PE impegna a chiedere prima sempre all'altro genitore la sua disponibilità a stare con . I
5 PE genitori, per quanto concerne la gestione di e tenuto conto, con il passare del tempo, della sua età e maturità, si impegnano a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici della LI, assecondano i suoi bisogni, i suoi interessi e i suoi progetti nonché condividendo
CP ogni aspetto e problematica della vita della LI. 8) Le parti danno atto che il IG. ha già provveduto a versare alla moglie l'importo di €. 6.930,00 quale restituzione di metà dei regali di nozze e le bonificherà uguale importo, corrispondente all'altra metà dei regali di CP nozze, entro il 31/12/2026. Le parti danno altresì atto che il IG. ha consegnato alla
Part IG.ra la somma di €. 9.000,00, a tacitazione di ogni pretesa economica da parte della CP Part medesima. Infine, il IG. si impegna a versare alla IG.ra entro il 31/12/2025
l'importo di €. 7.500,00, onnicomprensivo di quanto a suo tempo ricevuto, in costanza di matrimonio, dalla madre di IG.ra . 9) L'assegno unico Parte_1 PEsona_2
Part CP dell'INPS relativo ai figli verrà percepito, in via integrale dalla IG.ra e il IG. , fin CP da ora, dichiara di rinunciare al detto contributo. 10) Le parti danno atto che il IG. ha
Part trasferito senza corrispettivo alcuno alla IG.ra l'autovettura Subaru XV targata EP 214 Part CP CB. 11) La IG.ra si impegna a restituire l'anello di fidanzamento ricevuto dal IG. CP (la cui montatura era stata dallo stesso disegnata) con uno zaffiro che il nonno del IG.
CP aveva regalato alla nonna del IG. e che, quindi, ha per il medesimo un grande valore
CP PE affettivo. Il IG. si impegna a custodire il detto anello per la LI e a consegnarglielo dopo il compimento della maggiore età. 12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, ad eccezione degli obblighi assunti con il presente accordo, e di avere così definitivamente regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso, definitivamente risolto”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in SA, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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