Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/1985, n. 1317
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Sentenza 15 febbraio 1985

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L'art. 300, ultimo comma, cod. proc. civ. - che eccezionalmente prevede che non si verifica l'effetto interruttivo ove il decesso della parte intervenga nel momento in cui con la chiusura della discussione innanzi al collegio è terminata l'attività processuale - non è suscettibile di interpretazione estensiva e non può quindi riguardare anche l'atto di impugnazione che apre una nuova fase processuale. Pertanto - intervenuta la morte della parte nelle more della pubblicazione della sentenza - la cosiddetta ultrattività della procura alle liti consente solo che il procuratore del defunto sia valido destinatario delle notificazioni effettuate dalla controparte la quale inconsapevolmente ignori l'evento oppure che lo stesso possa costituirsi in giudizio per dichiarare, o far notificare, alla controparte la morte del suo rappresentato; invece il procuratore del defunto non può proporre impugnazione avvalendosi della procura rilasciata dal defunto perché tale atto implica una disponibilità di diritti che ormai più non gli appartiene con la conseguenza che gli eredi, ove intendano proporre impugnazione ed essere rappresentati dallo stesso difensore del defunto, non potranno avvalersi della procura da quest'ultimo rilasciata, ma dovranno conferirne una nuova. Ne' d'altra parte - nell'ipotesi di giudizio d'appello da celebrarsi col rito del lavoro - è ipotizzabile il successivo rilascio della procura da parte degli eredi quale ratifica dell'atto di impugnazione proposto dal procuratore del defunto in forza dell'originaria procura giacché, comunque, in tale rito speciale vi è coincidenza tra la proposizione dell'appello e la Costituzione in giudizio e quindi non trova applicazione l'art. 125 cod. proc. civ. che consente che la procura possa essere rilasciata anche dopo la notificazione dell'atto purché prima della Costituzione in giudizio. ( V 3178/81, mass n 413755; ( contra 1229/84, mass n 433372; ( contra 1228/84, mass n 433371).*

L'ordinanza con cui il giudice di appello dispone soltanto la ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, rinnovo della consulenza medico legale) non ha natura di sentenza (non definitiva) e di conseguenza non può comportare una implicita decisione sull'ammissibilità dell'impugnazione. ( V 5858/82, mass n 423602).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/1985, n. 1317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1317
    Data del deposito : 15 febbraio 1985

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