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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21865 /2020 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ato in data 01/09/1977 a NAPOLI (NA) CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. TUCCI ENRICO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv CP_2
domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 25/10/2020, le parti e Parte_1 [...]
chiedevano, con ricorso congiunto, lo scioglimento del matrimonio contratto in CP_1
NAPOLI il 02/10/1999 (atto n.96 , P. II, Serie. A, sez Y anno 1999 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano (26.1.01 (22.9.03) e (22.5.2007) . Per_1 Per_2 Per_3
Invocavano, quale unica determinazione accessoria, l'affidamento esclusivo dei figli al padre
(collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione) riferendo che tale determinazione andava in conformità al provvedimento adottato dal tribunale per i minorenni di
Roma a seguito dell'allontanamento della chiedevano inoltre riconoscere facoltà di liberi CP_1
incontri dei figli con la madre compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate al programma di protezione.
Con ordinanza Collegiale del 10.3.21 il Tribunale così statuiva
Premesso che viene richiesto erroneamente l'affido anche del figlio oramai maggiorenne, Per_1 ritiene il Collegio, in conformità al parere del P.M., che non corrisponda all'interesse dei figli minori
l'affido degli stessi al padre atteso che, diversamente da quanto allegato dai Parte_1
ricorrenti, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con il decreto del 1.12.2017, ha affidato
[...]
(allora minorenne), e allo zio paterno e Per_4 CP_3 Controparte_4 Persona_5
non al padre.
Inoltre, non corrisponde all'interesse dei minori l'assenza della disciplina delle modalità con cui va esercitato il diritto-dovere di visita da parte della madre.
Infine, non corrisponde all'interesse dei minori la totale assenza di un contributo economico al mantenimento dei figli minori da parte della madre.
Ne consegue che, come richiesto dal PM, la domanda di divorzio congiunto non può essere accolta
e che, a norma dell'art. 4 comma 16 L. 898/1970, deve essere applicata la procedura di cui al comma
8 della stessa norma, ravvisato che “le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi“.
A norma del richiamato comma 8, i coniugi vanno rimessi dinanzi al Presidente del Tribunale per la trattazione del divorzio in forma contenziosa bifasica.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, sezione civile XIII, dispone trasmettersi il fascicolo al Presidente del Tribunale per la fissanda udienza di comparizione dei coniugi a norma dell'art. 4 comma 8 L. 898/1970.
I coniugi comparivano quindi in data 22.10.21 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rimetteva gli atti al GI.
Seguivano numerose udienze, due riserve in decisione con rimessione sul ruolo al fine di acquisire il decreto del tribunale per i minorenni che, ad onor del vero, risultava già allegato fin dal ricorso introduttivo ed invero già richiamato dal predetto provvedimento collegiale.
All'udienza cartolare del 22.5.25 le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile in ragione dell'attuale maggiore età di tutti i figli.
Con ordinanza che il Collegio condivide, e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si riservava la causa in decisione senta termini, pur in assenza di espressa rinuncia, senza in concreto alcuna lesione del diritto di difesa.
Il Pm concludeva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente va rilevato che, benchè richiesta una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio concordatario del quale va pronunciata la dichiarazione della cessazione degli effetti civili .
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa 8.1.08 RG 34848/07), che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In difetto di figli minori e di domande di pronunce accessorie, nulla va statuito.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in NAPOLI il 02/10/1999 (atto n.96 , P. II, Serie. A, sez Y anno Controparte_1
1999 ),
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.96 , P. II, Serie. A, sez Y anno 1999 ),
c) compensa le spese. Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese di entrambe le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 23.5.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21865 /2020 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ato in data 01/09/1977 a NAPOLI (NA) CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. TUCCI ENRICO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv CP_2
domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 25/10/2020, le parti e Parte_1 [...]
chiedevano, con ricorso congiunto, lo scioglimento del matrimonio contratto in CP_1
NAPOLI il 02/10/1999 (atto n.96 , P. II, Serie. A, sez Y anno 1999 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano (26.1.01 (22.9.03) e (22.5.2007) . Per_1 Per_2 Per_3
Invocavano, quale unica determinazione accessoria, l'affidamento esclusivo dei figli al padre
(collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione) riferendo che tale determinazione andava in conformità al provvedimento adottato dal tribunale per i minorenni di
Roma a seguito dell'allontanamento della chiedevano inoltre riconoscere facoltà di liberi CP_1
incontri dei figli con la madre compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate al programma di protezione.
Con ordinanza Collegiale del 10.3.21 il Tribunale così statuiva
Premesso che viene richiesto erroneamente l'affido anche del figlio oramai maggiorenne, Per_1 ritiene il Collegio, in conformità al parere del P.M., che non corrisponda all'interesse dei figli minori
l'affido degli stessi al padre atteso che, diversamente da quanto allegato dai Parte_1
ricorrenti, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con il decreto del 1.12.2017, ha affidato
[...]
(allora minorenne), e allo zio paterno e Per_4 CP_3 Controparte_4 Persona_5
non al padre.
Inoltre, non corrisponde all'interesse dei minori l'assenza della disciplina delle modalità con cui va esercitato il diritto-dovere di visita da parte della madre.
Infine, non corrisponde all'interesse dei minori la totale assenza di un contributo economico al mantenimento dei figli minori da parte della madre.
Ne consegue che, come richiesto dal PM, la domanda di divorzio congiunto non può essere accolta
e che, a norma dell'art. 4 comma 16 L. 898/1970, deve essere applicata la procedura di cui al comma
8 della stessa norma, ravvisato che “le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi“.
A norma del richiamato comma 8, i coniugi vanno rimessi dinanzi al Presidente del Tribunale per la trattazione del divorzio in forma contenziosa bifasica.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, sezione civile XIII, dispone trasmettersi il fascicolo al Presidente del Tribunale per la fissanda udienza di comparizione dei coniugi a norma dell'art. 4 comma 8 L. 898/1970.
I coniugi comparivano quindi in data 22.10.21 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rimetteva gli atti al GI.
Seguivano numerose udienze, due riserve in decisione con rimessione sul ruolo al fine di acquisire il decreto del tribunale per i minorenni che, ad onor del vero, risultava già allegato fin dal ricorso introduttivo ed invero già richiamato dal predetto provvedimento collegiale.
All'udienza cartolare del 22.5.25 le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile in ragione dell'attuale maggiore età di tutti i figli.
Con ordinanza che il Collegio condivide, e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si riservava la causa in decisione senta termini, pur in assenza di espressa rinuncia, senza in concreto alcuna lesione del diritto di difesa.
Il Pm concludeva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente va rilevato che, benchè richiesta una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio concordatario del quale va pronunciata la dichiarazione della cessazione degli effetti civili .
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa 8.1.08 RG 34848/07), che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In difetto di figli minori e di domande di pronunce accessorie, nulla va statuito.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in NAPOLI il 02/10/1999 (atto n.96 , P. II, Serie. A, sez Y anno Controparte_1
1999 ),
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.96 , P. II, Serie. A, sez Y anno 1999 ),
c) compensa le spese. Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese di entrambe le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 23.5.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti