Art. 41. Riduzione di anzianita'
I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.
I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.