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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 224 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere relatore Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 224/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mugnai, Raffaella _1 sandra Pacini, APPELLANTE Contro
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bottazzoli, e Controparte_1 tti, APPELLATA avverso
la sentenza n. 807/21 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 1.12.2021
*** Conclusioni delle parti
_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto dalla SI.ra in totale riforma della _1 sentenza n. 807/2021 resa dal Tribunale di Grosseto, o la causa iscritta al n. 2585/2016 R.G., depositata e pubblicata il giorno 1 dicembre 2021, notificata in data 3 gennaio 2022: Accertata e dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità ex articolo 2051 c.c. della in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 per il sinistro descritto in narrativa occorso alla SI.ra , condannare la _1 appellata a risarcire all'appellante i danni da quest'ult quantificarsi in € 35.033,15 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche tenuto conto del concorso di responsabilità ex articolo 1227, comma 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, sia del primo che del secondo grado di giudizio, oltre, per entrambi, ad IVA e CPA, rimborso dei contributi unificati e delle spese di CTU e CTP del primo grado”.
Controparte_1
“Piaccia all'adita Corte di Appello di Firenze, previo rigetto di ogni e qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti, in via principale: rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto n 807-2021 qui impugnata;
in via di subordine: nel solo e denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale – ridurre a giustizia le somme eventualmente dovute tenuto conto di una corresponsabilità dell'appellante ai sensi di cui all'art. 1227 c.c.. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria: si insiste pertanto nelle eccezioni ritualmente sollevate in corso di causa e pertanto, senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, che grava sulla SInora l'esponente chiede che sia ammessa prova per interpello e testi sui seguenti PT capitoli di prova:
1- Se è vero che la signora in data 31.08.2015 ore 10 circa stava PT percorrendo una corsia del punto vendita Follonica;
2- Vero che la signora CP_1 CP_
conosce perfettamente il p vendita di Follonica in quanto le _1 requentemente di andare a fare la spese in q ogo essendo residente in [...];
3- Se è vero che la signora è cliente del punto vendita di _1
Follonica;
4- Se è vero che nei corridoi s mpre gli stessi scaffali;
5- S ro che al momento del sinistro la signora tava camminando assorta nei suoi pensieri e PT stava guardandosi attorno per acquist la merce sugli scaffali;
Se è vero che sul luogo dell'assunto sinistro il giorno 31 agosto 2015 alle ore 10,00 era funzionante l'impianto di illuminazione;
7- Se è vero che i bancali posti nel punto vendita anche quelli di testa sono visibili come pure è visibile la pavimentazione al fine di consentire agli avventori di scorgere la presenza a terra di qualsivoglia materiale lasciato da altri clienti;
8- Se è vero che il SI. ha soccorso la signora nell'immediatezza Parte_2 _1 della cadut e la SInora al mo arrivo si trovava PT seduta a terra da sola, ossia senza accomp i e/o altri avventori, intervenuti in un momento successivo all'evento; 10- Se è vero che la signora riferiva che _1 era inciampata da sola attribuendosi ogni responsabilità della caduta che alcuna negligenza era ascrivibile al punto vendita e ai suoi dipendenti;
11- Se è vero che altri clienti del punto vendita sono passati vicino alla signora quando la medesima PT era già caduta e qualche minuto prima del personale add punto vendita. Si indicano a testimoni il sig. , il SInor e la SInora Parte_2 Tes_1 Tes_2 tutti domiciliati c/o punto vendita di Follonica (GR), via Amendola. Si
[...] CP_1 mmettersi, previa puntuale dimostr an, CTU medico legale sulla persona dell'attrice, volta ad accertare l'effettiva entità delle lesioni asseritamente subite, la loro compatibilità con il sinistro per cui è causa e la presenza di pregresse patologie che possano aver aggravato l'esito dell'evento e/o interrotto in nesso causale con il sinistro per cui è causa. Si contesta tutta la documentazione prodotta anche la perizia medica in quanto atto di parte non redatto in contraddittorio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SI.ra ha impugnato la sentenza n. 807/21 del tribunale di Grosseto che _1 respinge anda risarcitoria nei confronti della con riferimento ai CP_1 danni conseguenti ad una caduta avvenuta all'interno del supermercato situato in Follonica (GR), via Amendola n.c. 50, in data 31.08.2015.
Con l'atto introduttivo del giudizio lamentava che i danni, consistenti nella frattura dell'osso nasale destro e dell'omero, in un trauma facciale, nella rottura di elementi coronali del ponte dentario e in un persistente disagio psichico, le avevano procurato un'invalidità permanente del 12% e un'inabilità temporanea semestrale, oltre ad una perdita patrimoniale per spese mediche e di trasporto, per un totale risarcibile con € 61.719,79=, poi ridotti a € 35.033,15= nella precisazione delle conclusioni del processo.
CP_ La responsabilità della era oggettiva a termini dell'art. 2051 c.c. poiché la sig.ra era “caduta rovi ente a terra urtando con il proprio corpo il pavimento, a PT
i una “fascetta” di plastica semitrasparente usata per le legature dei cartoni, che era inaccuratamente rimasta di traverso sul pavimento. Detta fascetta di plastica, in alcun modo visibile con l'ordinaria diligenza e la normale attenzione da parte degli utenti del supermercato, ha immobilizzato gli arti inferiori della SI.ra provocandone _1 la caduta”.
Un dipendente del supermercato, sig. “dopo aver rimosso la fascetta dalle Tes_1 caviglie della cliente infortunata”, ave to che la fascetta era stata la causa dell'accaduto”.
Il nesso di causalità tra l'evento di danno e la custodia del supermercato non era contestabile, atteso che la fascetta, “non percepibile stante la trasparenza del materiale”, era “rimasta incustodita sul pavimento del supermercato” e su di essa l'attrice era
“inciampata”. La “presenza della fascetta sul pavimento del supermercato non era un fatto in alcun modo inevitabile”.
Costituendosi in giudizio la chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e CP_1 indimostrata in fatto e in diritto;
in subordine che si tenesse conto della corresponsabilità dell'attrice, riducendo conseguentemente l'eventuale risarcimento dovuto.
La causa era istruita con prove documentali, testimoniali e con perizia medico-legale.
Il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria, compensando integralmente le spese e ponendo l'onorario del ctu a carico solidale delle parti, per mancanza del nesso di causalità: infatti non era stata fornita la prova della condizione, potenzialmente lesiva, della fascetta e di quale fosse stato il suo ruolo nella caduta della sig.ra era PT altamente probabile che le lesioni fossero intervenute per cause estri ed estemporanee, non prevedibili (caso fortuito) e non poteva escludersi ricorresse la violazione del dovere di precauzione da parte dell'attrice stessa.
Quest'ultima ha dunque impugnato la sentenza sulla base dei seguenti due motivi:
- violazione del combinato disposto degli articoli 115, 116, 132 c.p.c., 2051 e 2697 c.c. in virtù della contraddittorietà dell'impianto logico della sentenza, dell'errata inversione dell'onere della prova sul caso fortuito, della manifesta illogicità del ragionamento, della prevedibilità del fatto, della mancanza di prova delle precauzioni adottate dalla convenuta e dell'erroneo ricorso a profili di responsabilità soggettiva;
- violazione del combinato disposto degli articoli 115, 116, 132 c.p.c., 2051 e 2697 c.c. in virtù dell'inversione dell'onere della prova circa il dovere di precauzione della sig.ra e della conseguente attribuzione alla medesima PT dell'esclusiva responsabilità della caduta nel supermercato.
CP_ Costituendosi in giudizio la ha contestato nel merito sia l'an debeatur per mancanza di prova del nesso di causal he il quantum debeatur per vizi della ctu medico-legale inerenti la violazione del contraddittorio e la carenza d'individuazione del nesso tra l'invalidità riscontrata e la caduta nel supermercato;
in via istruttoria ha chiesto l'ammissione dell' interrogatorio formale e di prova testimoniale inerenti la violazione del dovere di precauzione da parte della sig.ra PT
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base dei principi di economia processuale e della ragione più liquida la Corte non ritiene necessario affrontare tutte le questioni contenute nei motivi di appello, ma piuttosto pronunciarsi applicando la ratio decidendi di per sé pronta e sufficiente a decidere la causa. Osserva infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezione Unite (cfr. Cass. S.S.U.U n. 20943 del 30 giugno 2022)
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Soltanto dopo che la parte danneggiata ha fornito la prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno subito e la res, si passa a verificare se la parte convenuta abbia o meno fornito la prova della sussistenza di un fattore qualificabile come caso fortuito, avente idoneità ad interrompere il nesso causale. Infine, qualora non si rinvengano elementi dotati della imprevedibilità, inevitabilità necessarie per integrare il caso fortuito, si passa a verificare se la condotta della vittima abbia assunto o meno connotati di concorso colposo ex art. 1227 c.c. . Dunque, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. . E' quindi preliminare la verifica della sussistenza del nesso causale tra una cosa ben determinata e la caduta, considerato che tutti gli altri aspetti (presenza di un caso fortuito come fattore interruttivo della causalità, valutazione della condotta del danneggiato in termini di concorso colposo) presuppongono l'intervenuta prova che il sinistro è avvenuto come conseguenza di una cosa. Ai fini della decisione è dirimente l'applicazione dell'orientamento nomofilattico a tenore del quale il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cass n° 12760/2024). E ciò assume tanto più rilevanza anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia effetto di un “dinamismo interno” della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica ed inerte, e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. 11526/2017; 2660/13; n. 6306/13). Qualora, poi, sia allegata l'insorgenza nella cosa di uno specifico fattore, tale da renderla potenzialmente dannosa, di tale fattore si deve dare la prova. Ciò premesso, osserva la Corte come le allegazioni di parte attrice fossero carenti e contraddittorie nell'individuare i motivi per i quali la , di per sé inerte, Pt_3 costituisse un potenziale pericolo per i clienti del supermer e che nello spiegare per quale dinamica l'interazione tra la sig.ra e la ne avesse provocato la PT Pt_3 caduta. Quanto alle caratteristiche della res, parte attrice, senza allegare alla citazione alcuna fotografia della “fascetta” oggetto di causa (o di “fascette” similari a quella) per chiarire di cosa si stava parlando, specificava soltanto che essa era “di plastica”,
“semitrasparente”, “in alcun modo visibile” ”in considerazione delle caratteristiche del pavimento” e nelle note finali autorizzate la definiva “trasparente, di colore bianco”, qualità di per sé non potenzialmente foriere di pericolo, atteso che avrebbe potuto essere semplicemente pestata dalla sig.ra enza per questo cadere. PT
Parte attrice non riferiva, ad esempio, che fosse scivolosa o che il suo spessore fosse tale da ostacolare l'incedere di chi vi si imbattesse, costituendo motivo d'inciampo o che avesse altre peculiari intrinseche caratteristiche potenzialmente pericolose. Solo in appello per la prima volta è stato dedotto che la fascetta era “chiusa su se stessa ad anello”, ma anche a prescindere dalla tardività dell'allegazione, si tratta di una caratteristica che è rimasta non provata all'esito dell'istruttoria, non avendo le varie testimonianze assunte nel processo fatto emergere tale dettaglio. In relazione alla dinamica della caduta parte attrice dichiarava in un primo momento che la aveva “immobilizzato gli arti inferiori della sig.ra provocandone la Pt_3 PT cadut un dipendente del supermercato, tale sig. veva “rimosso la Tes_1 fascetta dalle caviglie della cliente infortunata”, come se se da ascrivere al fatto che la res si fosse avvinta alle gambe della malcapitata;
successivamente dichiarava di essere invece “inciampata” sulla fascetta, come se la perdita di equilibrio fosse dovuta al mero incontro di un ostacolo all'incedere . CP_ Costituendosi la contestava sia che la fascetta fosse sul pavimento, sia che, se del caso, fosse invisi in virtù della potente illuminazione del supermercato, sia che, in ogni caso, avesse potuto immobilizzare gil arti inferiori della sig.ra e più in CP_2 generale contestava l'evento come descritto dall'attrice. L'elemento caratterizzante la dannosità della fascetta e la dinamica della caduta non erano chiarite da parte attrice neanche con lo sfogo delle prove testimoniali ammesse dal Tribunale. In primo luogo, infatti, nessun testimone aveva assistito alla caduta e poteva dunque riferire della dinamica. Il teste cioè il dipendente del supermercato, indicato Tes_1 dall'attrice come colui che per le aveva prestato soccorso, non era in grado neanche di confermare né di aver trovato la fascetta incastrata tra i piedi della sig.ra né di averla egli stesso liberata da tale vincolo (“Non ricordo .. può essere”). PT ava con certezza soltanto che era stata la sig.ra ad avergli riferito che era PT caduta perché la fascetta le si era incastrata tra i piedi. Testimonianze simili rendevano tanto il sig. “La i disse proprio che Tes_3 PT era caduta perché tale fascetta le si era impigliata tra i piedi”) e la sig.ra
[...]
(“Ricordo in particolare che la signora aveva detto di essere cascata a Tes_2
di plastica che era a terra”), mentre la sig.ra dichiarava che Parte_4 un dipendente del supermercato (verosimilmente il ato actoris) le Tes_1 aveva detto che la signora era inciampata” in una fascetta. PT
Il Tribunale quindi accertava e dichiarava, correttamente, che non era raggiunta la prova del nesso di causalità, in quanto “Dall'esame complessivo delle deposizioni, a causa della loro genericità circa le cause della caduta e del fatto che non risulta concretamente provata la riferibilità eziologica di tale fascetta di plastica con le dedotte lesioni, deve ritenersi che la dedotta situazione di pericolo, per quanto emerso dalle dichiarazioni, non fosse in ogni caso riconducibile a responsabilità della parte convenuta”. Infatti
“nessun teste ha dichiarato di aver visto personalmente la dinamica del sinistro (tutti i testi hanno riferito di aver visto la già a terra e non la stessa cadere) e … tutti PT hanno riferito che la fascetta de qua era stata causa della caduta solo perché riferitogli dalla stessa attrice nell'immediatezza del fatto o, comunque, de relato”. Sulla rilevanza ed efficacia probatoria delle testimonianze de relato actoris, quali a tutti gli effetti debbono considerarsi, quanto alla dinamica della caduta, le deposizioni di tutti i testimoni, sussistono due contrapposti orientamenti di legittimità (Cass. Civ., 21.05.2024 n. 14030) : uno più rigoroso, secondo il quale il valore di dette testimonianze è del tutto nullo (Cass Civ, 17.02.2016 n. 3137; Cass. Civ. , 15.01.2015 n. 569) ; un altro che invece, alla stregua dell'orientamento sulle altre testimonianze de relato, ritiene che possano avere un valore probatorio se sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass Civ, 18.07.2022 n. 22480, Cass. Civ., 31.07.2013 n. 18352). A conferma della motivazione sul punto del giudice di primo grado, la Corte osserva che, anche ad accedere all'orientamento meno rigoroso, non sussistono evidenze istruttorie tali da confermare che la sig.ra fosse caduta perché le sue caviglie erano rimaste PT imbrigliate da una fascetta del ercato, ma, al massimo, si può ritenere raggiunta la prova, tuttavia insufficiente per la dimostrazione del nesso causale ex art. 2051 cc, che il sinistro e la res custodita fossero collocabili in un medesimo contesto spazio- temporale: invero, sebbene il teste abbia riferito: “Ricordo che la cliente dava la Tes_1 colpa della caduta ad una fascetta ica che le si era incastrata tra i piedi. Non ricordo se verificai anch'io la presenza di tale fascetta né di averla aiutata a liberarsene, può essere, ma a distanza di tempo non lo ricordo”, i coniugi ricordavano Tes_3 Pt_4 CP_ di aver visto subito dopo la caduta della un dipend ll e teneva in PT mano una fascetta di plastica. Nessun ausilio per la ricostruzione della caduta era fornito neppure dalla ctu medico- legale, che si limitava a riferire quanto allegato da parte attrice. Ritiene perciò la Corte che la domanda debba essere respinta per l'assorbente motivo che la parte danneggiata non ha fornito la prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno subito e la res. Le ulteriori argomentazioni difensive contenute nei motivi di appello restano dunque assorbite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, in relazione al valore della causa ( petitum di € 35.033,15 ), rientrante nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, al netto della fase istruttoria non sfogata e dunque al valore medio per complessivi € 6.946, oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
- rigetta l'appello della sig.ra confermando la sentenza n. 807/21, _1 pubblicata in data 1.12.21, del Tri seto;
- condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite del presente grado di _1 giudizio in favore di che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, e dovuta;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni .