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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/06/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2223/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2223/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1 nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Parte_2 difesi dall'avv. Giuseppe PINELLI;
RICORRENTI contro
; Controparte_4 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 22.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 23.2.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis, siccome discendenti di nato a [...] Persona_1
PI (CR) il 22.11.1879, cittadino italiano.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia
Pag. 1 di 3 di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_4
24.1.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 4.3.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.2.2025, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 4.2.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
5. Con provvedimento del 21.3.2025 (notificato alle parti in pari data), il Giudice ha rilevato d'ufficio l'assoluta genericità della procura ad litem sottoscritta dai ricorrenti (e non apposta né a margine né in calce al ricorso), in quanto priva di qualsiasi riferimento all'oggetto della causa per la quale è stata conferita o anche solo al Tribunale competente. Per tale ragione ha accordato al difensore dei ricorrenti termine perentorio ex art. 182, comma 2, c.p.c. sino al 21.4.2025 per farsi rilasciare e produrre in atti valida procura ad litem dai suoi assistiti. Alla scadenza di tale termine, nondimeno, nulla veniva prodotto in atti dal difensore dei ricorrenti.
6. La successiva udienza del 24.4.2025 è stata parimenti sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Nessuna delle parti, tuttavia, ha depositato note scritte nel termine perentorio assegnato.
7. Alla nuova udienza – fissata in presenza in data 22.5.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. – è comparsa soltanto la sostituta del legale dei ricorrenti. Ella – a fronte del rilievo, da parte del giudicante, del mancato deposito in atti di valida procura ad litem nel termine fissato – ha chiesto la fissazione di nuovo termine per procedere all'incombente. Il Giudice ha rigettato l'istanza, trattandosi di termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e non avendo la difesa allegato causa ad essa non imputabile impeditiva del rispetto del termine. La difensora dei ricorrenti si è, quindi, riportata all'atto introduttivo del giudizio, insistendo per il suo accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva per la decisione.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica dei ricorrenti, obbligatoria ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.c.
L'avv. Giuseppe Pinelli ha difatti agito quale procuratore dei ricorrenti in assenza di ius postulandi, dal momento che la procura alle liti, a lui rilasciata per scrittura privata autenticata formata in Brasile il 5.12.2023, appare del tutto generica, in quanto priva di qualsiasi riferimento all'oggetto della causa per la quale è stata conferita o anche solo al Tribunale competente. Ciò, pur non trattandosi né di procura generale alle liti (visto il suo tenore, evocante il suo rilascio in relazione a un singolo processo) né di procura speciale apposta in calce o a margine del ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (come si evince dal fatto che la sottoscrizione dei conferenti è stata autenticata da un notaio brasiliano e che la firma digitale apposta dall'avv. Pinelli sulla copia dell'atto depositata telematicamente non risulta riconnessa all'esercizio di alcun potere certificativo), circostanza quest'ultima che avrebbe reso univoco il suo collegamento al presente processo.
Pag. 2 di 3 Tale genericità dà luogo a un vizio che determina la nullità della procura rilasciata al difensore, siccome non consente di ricondurre l'atto formato al modello legale di cui all'art. 83, comma 2, c.p.c. e soprattutto non permette di stabilire l'esistenza di un valido mandato conferito dai ricorrenti all'avv. Pinelli per agire nel presente giudizio.
Poiché tale vizio non è stato sanato nel termine perentorio assegnato al difensore ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (senza che, peraltro, il legale abbia formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., adducendo di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile a lui o alla parte), il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per mancanza del presupposto processuale previsto dall'art. 82, comma 2, c.p.c.
2. La rinuncia di parte resistente al rimborso delle spese processuali sostenute (da ritenersi implicita nella richiesta di compensarle integralmente formulata nella comparsa di risposta) preserva il difensore dei ricorrenti da una condanna ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di valida procura alle liti;
nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Brescia, il 22 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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