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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/08/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2036 del R.G.A.C. dell'anno 2016 riservata per la decisione con provvedimento del 20 dicembre 2024 emesso all'esito dell'udienza cartolare del
21 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via F. Burza, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Garcea che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Rosanna Amendola, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: - in qualità di erede subentrata Controparte_1 C.F._2 all'originaria resistente - elettivamente Controparte_2 domiciliata in Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lazzaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.p.c. adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro al fine di ottenere da parte della Curatela dell'eredità giacente di CP
l'immediata cessazione delle condotte di molestia e turbativa o la reintegrazione
[...] nel possesso del terreno (in caso di qualificazione delle condotte come spoglio) sito nel Comune di Taverna, Contrada Racise indentificato al Catasto Terreni del medesimo
Comune, al Foglio di mappa 31, particelle 24, 362, 363, 379, 397 e 404.
A fondamento del ricorso deduceva di essere divenuto proprietario e di essere stato immesso nel possesso del suddetto terreno per averlo acquistato dal defunto zio, Pt_1
RGAC n. 2036/2016- Pagina 1 con scrittura privata del 24 luglio 1974, “non trascritta e rogitata”, sicché Per_1
– quantunque lo stesso risultasse ancora catastalmente in testa al coniuge superstite dello zio, (a sua volta deceduta ed il cui patrimonio relitto era Controparte_2 amministrato dal curatore dell'eredità giacente, dott. ) – egli Persona_2 aveva esercitato da oltre quarant'anni il possesso pieno, pubblico, pacifico ed ininterrotto, provvedendo – tramite soggetti terzi all'uopo incaricati - alla cura, alla manutenzione, alla gestione ed alla pulizia periodica del fondo.
Rappresentava che, tuttavia, nel mese di gennaio 2016 un suo collaboratore, _3
, “durante uno dei periodici sopralluoghi (…) constatava che su numerosi
[...] alberi di alto fusto di quel bosco erano stati apposti i segni della cd. “martellata” propedeutica al loro taglio” e che tali operazioni – eseguite in assenza di autorizzazione da parte del ricorrente – erano state disposte dal curatore dell'eredità giacente con la finalità di vendere il taglio degli alberi alla ditta . Parte_2
Esponeva di aver, pertanto, inviato al suddetto Curatore, per il tramite del proprio legale, la documentazione comprovante il diritto di proprietà e di averlo invitato ad astenersi dal compimento delle suddette attività, ma che le missive erano rimaste pri ve di riscontro.
Ritenendo, dunque, di essere stato molestato e/o turbato del possesso, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere, anche mediante emissione di provvedimento inaudita altera parte, l'immediata cessazione delle condotte di molestia e/o la reintegrazione nel possesso.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta del 30 giugno 2016, si costituiva in giudizio , in qualità di curatore dell'eredità giacente di Persona_2 CP
nominato con provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 5 aprile 2013, il
[...] quale contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della pretesa avversarie.
Per quanto di suo interesse, il resistente deduceva che il contratto preliminare di compravendita del 24 luglio 1974 intercorso tra e non Parte_3 Parte_1 aveva mai avuto esecuzione, giacché l'odierno ricorrente non aveva mai eseguito il pagamento pattuito di L. 14.000,000 con le modalità e nei tempi previsti, né questi aveva mai rivendicato il possesso o la proprietà del bene nei confronti dello zio alienante.
Esponeva che, a riprova di detta circostanza e della volontà delle parti di risolvere il contratto preliminare, in data 13 novembre 1992 per notaio era stata Persona_3 consensualmente definita la divisione degli immobili siti in agro di Taverna, localit à
RGAC n. 2036/2016- Pagina 2 Racise, tra i diversi comproprietari, tra cui e Parte_4 CP
, quale erede di e che a quest'ultima venivano destinati a
[...] Parte_3 completa tacitazione dei diritti da essa vantati, con la sua espressa accettazione e con il consenso degli altri condividenti, tra cui il ricorrente (che partecipava all'atto di divisione dei terreni, compreso quello per cui è causa, senza avanzare alcuna pretesa ed anzi riconoscendo la piena proprietà di quale erede legittima del Controparte_2 de cuius , gli immobili siti in detta località e, precisamente: 1) la zona Parte_3 di terreno identificata in catasto al foglio di mappa n. 31, tra le varie particelle anche la n 78/d (def. 397); 2) la zona di terreno in catasto al foglio di mappa n . 31, tra le varie particelle anche le nn. 28/O (def. 379), 24/A (def. 24), 85/B (def. 404), 22/B (def.
362) 23/B (def. 363).
Rappresentava, altresì, che - nonostante l'anno successivo (1993) il ricorrente avesse notificato alla un atto stragiudiziale, con la quale la invitava a stipulare l'atto CP pubblico di vendita dichiarando di aver corrisposto al defunto Parte_3 deceduto il 26 maggio 1975, la somma prevista con il contratto preliminare di vendita
- tale circostanza non corrispondeva al vero, giacché i termini di scadenza concordati nel contratto erano successivi alla morte del venditore.
Eccepiva pertanto l'intervenuta prescrizione del contratto preliminare e censurava la fondatezza della domanda del ricorrente asserendo che quest'ultimo non aveva mai avuto il possesso né la detenzione del terreno per cui era causa, atteso che della manutenzione, della gestione e della cura del fondo se n'era sempre occupata CP
. Quest'ultima, infatti, aveva stipulato negli anni a seguire, da almeno fino al
[...]
1997/1998, contratti di fitto del fondo ed aveva tutelato la proprietà mediante i serviz i di vigilanza, per come era dato evincere dalle ricevute allegate.
Esponeva ancora che nonostante il ricorrente avesse tentato di impossessarsi del fondo in seguito al decesso della , apponendovi paletti e reti, gli eredi della de cuius CP avevano diffidato il con raccomandata del 22 luglio 2010 all'immediato il Pt_1 rilascio del terreno e degli immobili. A riscontro di tale missiva il ricorrente con lettera del 27 settembre 2010 si era limitata a trasmettere la scrittura privata del 1974 invitando gli eredi della a procedere alla stipula del rogito notari le. Aveva, CP in ogni caso, provveduto a dare esecuzione alle richieste degli eredi, eliminando i paletti e le recensioni abusivamente apposte.
Evidenziava che a seguito del decesso della il Tribunale di Catanzaro, su CP richiesta degli eredi legittimi, , e Parte_5 CP_4 Controparte_1
RGAC n. 2036/2016- Pagina 3 promossa ai sensi dell'articolo 528 c.c. aveva nominato curatore dell'eredità giacente il dott. il quale aveva provveduto a ricostruire il patrimonio della Persona_2 defunta, anche mediante sopralluoghi e che in occasione degli stessi nessuno a veva mai rivendicato la proprietà o il possesso del terreno.
Rappresentava, infine, che il taglio degli alberi era stato eseguito dal suddetto curatore su autorizzazione del giudice tutelare mediante l'ausilio di tecnici specializzati.
Tanto premesso chiedeva il rigetto del ricorso.
1.2. Istruita la causa mediante escussione di tre informatori per parte e acquisizione della documentazione riversata in atti, il Giudice all'epoca titolare del ruolo con ordinanza del 12 giugno 2018 rigettava il ricorso proposto da per non Parte_1 aver quest'ultimo dimostrato di aver esercitato sui beni oggetti di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva reclamo ai sensi dell'art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. che veniva tuttavia respinto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, avendo il collegio ritenuta la corretta statuizione del giudice di prime cure.
2. Su istanza depositata in data 21 marzo 2019 da per la prosecuzione Parte_1 del giudizio di merito possessorio ex art. 703, comma IV, c.p.c., con decreto del 3 aprile 2019 veniva fissata l'udienza dell'11 luglio 2019, con assegnazione al ricorrente di termine per la notifica a controparte del ricorso e del pedissequo decreto.
2.1. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09 luglio 2019, la , in persona del Curatore pro Controparte_2 tempore, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea, per aver il ricorrente, omesso di indicare la causa petendi ed il petitum, necessari per l'identificazione del giudizio di merito.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'attore e la conseguente conferma dell'ordinanza emessa in fase cautelare, anche con riferimento al governo delle spese di lite.
2.2. Concessi all'udienza dell'11 luglio 2019 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, deducendo ed allegando che, con Controparte_1 provvedimento del 09 settembre 2020 emesso nel procedimento n. 221/2013 RG, il
Giudice, in persona della dott.ssa Rosanna Scillone, aveva dichiarato la chiusura
RGAC n. 2036/2016- Pagina 4 dell'eredità giacente ed aveva disposto la consegna dei beni ereditari a CP_1
quale unica erede della defunta , in ragione dell'accettazione
[...] Controparte_2 dell'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c. Quale unica e legittima proprietaria dei beni, chiedeva il rigetto della domanda avversaria. Controparte_1
2.3. Espletata l'attività istruttoria mediante acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di reclamo avente R.G. n. 3364/2018 ed escussione dei testi (udienze del 2 luglio 2021, del 12 maggio 2022 e del 17 novembre 2022), il precedente Giudice titolare del procedimento fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16 febbraio 2024, all'esito della quale la causa era rinviata al 16 gennaio 2025.
2.4. Con decreto presidenziale n. 8/2024 con cui veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del
PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016, il procedimento veniva assegnato allo scrivente Magistrato.
Precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 21 novembre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, con provvedimento del 20 dicembre 2024, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che il procedimento possessorio è strutturato in due fasi, entrambe rette da ricorso introduttivo.
La prima fase, a cognizione sommaria, è destinata a concludersi con ordinanza reclamabile, mentre la seconda fase – a cognizione piena – è volta a concludersi con sentenza, soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
Il procedimento possessorio continua ad articolarsi in due fasi anche dopo l'intervento legislativo attuato con la Legge 14 maggio 2005 n. 80, con cui è stato introdotto il comma 4 all'art. 703 c.p.c., che ha reso la seconda fase non più necessaria ed automatica, ma subordinata alla richiesta di una delle parti.
Dunque, il giudizio di merito ha luogo solo a seguito di un atto d'impulso proveniente da una delle parti che, nel termine perentorio di sessanta giorni (decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza resa sulla domanda possessoria o, se questa è stata reclamata, dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo), chiede la prosecuzione del giudizio. In caso contrario, l'ordinanza possessoria rimane efficace.
E' bene rammentare che, pur essendo suddiviso in due fasi, il procedimento
RGAC n. 2036/2016- Pagina 5 possessorio conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è altro che la prosecuzione di quella sommaria. (Cass. sez. 2, sentenza n. 4845 del 26/03/2012), tant'è che, non solo le parti conservano nella presente fase a cognizione piena la medesima veste processuale assunta in quella precedente, quanto anche il thema decidendum rimane il medesimo di quello fissato nel ricorso introduttivo, ossia l'accertamento della sussistenza dello ius possessionis in capo al ricorrente.
Da ciò consegue che l'eccezione di inammissibilità della domanda attore sollevata da parte convenuta è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
3.1. Nel merito, non appare superfluo evidenziare che il presupposto fondamentale per l'accoglimento della domanda di reintegrazione è dato in primo luogo dall'esistenza in capo al soggetto agente di una situazione di possesso o compossesso, ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, non esercitato per mera tolleranza altrui.
Elementi costitutivi del possesso sono, infatti, il corpus, ovvero l'esistenza di una relazione di fatto con la res, e l'animus possidendi, cioè la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
In particolare, la relazione fattuale tra la cosa ed il possessore assume diversa modulazione in ragione della natura e della destinazione del bene: in linea generale, tuttavia, essa, pur non esigendo una relazione fisica continua del possessore, richiede ineludibilmente la possibilità che egli, quando voglia, impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, ovvero, in altri termini, un potere, concreto ed autonomo, di disposizione materiale del bene, senza la necessità a tal fine della collaborazione di altri soggetti (cfr. specificamente, Cass. 20 agosto 1999 n.8799).
Trattandosi, quindi, di un potere di fatto, il relativo accertamento va effettuato in relazione allo ius possessionis, cioè, avuto riguardo al rapporto di fatto con il bene in contestazione, mentre non assume alcuna rilevanza il cd. ius possidendi, cioè il diritto reale eventualmente vantato sul bene, se non al limitato scopo di meglio determinare l'estensione di un possesso di fatto (ad colorandam possessionem) già altrimenti dimostrato (Cass. 3673/1980).
3.2. Venendo all'esame del caso di specie, occorre in primis individuare correttamente la situazione possessoria azionata dal ricorrente, il quale deduce di essere proprietario del terreno per cui è causa siti in agro nel Comune di Taverna e di averlo posseduto
RGAC n. 2036/2016- Pagina 6 pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente sin dal suo acquisto dallo zio
[...]
avvenuto con scrittura privata del 24 luglio 1974, tuttavia mai trascritta e Pt_3 né registrata, tant'è che detto fondo risulta in testa alla coniuge, anch'essa deceduta,
. Controparte_2
Il ricorrente afferma, altresì, di essere stato da allora immesso nel possesso del terreno e di aver curato, anche mediante l'opera di terzi, la pulizia, la manutenzione, la cura e la gestione. Possesso di cui sarebbe stato privato nel mese di gennaio 2016 , allorquando senza autorizzazione, aveva posto in essere attività volte al taglio degli alberi di alto fusto.
Così delineato l'ambito della cognizione del presente giudizio, da intendersi riservato alla sola tutela possessoria, il Tribunale ritiene che la domanda del ricorrente, come condivisibilmente statuito in sede sommaria dal Giudice di prime cure, non risult i fondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
Ed invero, alla luce della produzione documentale e dell'attività istruttoria espletata sia in corso di causa che in fase sommaria, non si evince che il abbia mai Pt_1 esercitato sul terreno oggetto di contestazione alcun possesso.
Particolare rilievo dirimente assume l'atto del 13 novembre 1992 per Notaio Per_3 con il quale i condividenti, tra cui il ricorrente, hanno sciolto la comunione tra
[...] essi esistenti e proceduto alla divisione degli immobili ivi descritti in proporzion e ai diritti di ciascuno di essi vantati, immettendosi reciprocamente nel possesso delle quote assegnate, rilasciandosi quietanza per la gestione comune passata e dichiarando
“di non avere altro a conseguire o pretendere su quanto diviso” (cfr. atto di divisione riversato in atti).
Tale atto, dunque, che si pone in evidente contrasto con le deduzioni di parte ricorrente che afferma di avere acquistato detto terreno in forza di scrittura privata del 24 luglio
1974 intercorsa con coniuge di , deceduto il 26 Parte_3 Controparte_2 maggio 1975. Ed invero, non solo tale scrittura privata - per come asserito dallo stesso ricorrente - non è mai stata registrata né trascritta, quanto precede di circa 18 anni il citato atto di divisione al quale ha partecipato, in quali tà di Parte_1 condividente, senza muovere alcuna contestazione o avanzare pretese sull'immobile e senza neppure opporsi all'assegnazione in favore della coniuge superstite del venditore. Al contrario, come sopra evidenziato, una volta effettuata la divisione, i condividenti si sono reciprocamente immessi nel possesso delle quote assegnate dichiarando di non avere altro conseguire o pretendere su quanto oggetto di divisione.
RGAC n. 2036/2016- Pagina 7 Alla luce di tale atto notarile, la comunicazione inoltrata nel mese di luglio del 2010 agli eredi di da con la quale quest'ultimo ha Controparte_2 Parte_1 manifestato la propria disponibilità a “formalizzare finalmente davanti al notaio la compravendita” avvenuta mediante la scrittura privata del 24 luglio 1974, appare del tutto irrilevante e non idonea a dimostrare l'asserito possesso da parte del ricorrente, non potendosi non evidenziare che con riferimento al lungo arco temporale trascorso, il non ha dimostrato di aver esercitato il possesso sui beni oggetto di causa Pt_1 mediante il compimento di attività corrispondenti ad un potere di fatto sulla cosa, significative del diritto di proprietà.
Già durante la fase sommaria si è accertato che il terreno è rimasto sostanzialmente abbandonato ed incolto per circa 15 anni: quantunque infatti il ricorrente abbia dedotto di essere stato immesso nel possesso del terreno, prevalentemente costituito da u n bosco ad alto fusto, sin dal 1974 - anno della scrittura privata - e di aver da allora provveduto alla sua pulizia almeno due volte all'anno e di aver autorizzato sia l'esercizio del pascolo che la raccolta della legna, tali circostanze non solo non han no trovato riscontro probatorio, quanto risultano smentite dalla deposizione resa in fase sommaria dal perito agronomo , che ha altresì redatto il progetto Testimone_1 esecutivo per la realizzazione degli interventi migliorativi da effettuare sudde tto terreno.
Questi, infatti, privo di interessi in causa e della cui attendibilità non per motivo di dubitare avendo reso delle dichiarazioni coerenti, chiare e dettagliate, ha dichiarato di essersi recato sui luoghi di causa almeno una decina di volte tra aprile e se ttembre
2015 e di non aver mai visto sul terreno né altri soggetti intenti a pulire Parte_1 il terreno che, al contrario, si presentava particolarmente incolto e “non utilizzato da circa 15 anni”, tanto da rendere necessario un intervento con roncolo e falci per poter liberare le piante da assegnare al taglio, che, infatti, si presentavano “piegate”.
Ha affermato altresì di non aver mai visto pascolare pecore, se non su un terreno confinante e recintato, né di aver rinvenuto segni di pascolamento.
Quanto riferito dal teste trova conferma sia nella documentazione fotografica prodotta nella fase sommaria dalla curatela dell'eredità giacente (dalla quale è agevole evincere l'evidente stato di trascuratezza, di impraticabilità e di mancanza di pulizia d el bosco) sia nella relazione tecnica, ove infatti viene riportato che suddetto terreno non è stata effettuata alcuna manutenzione nell'ultimo decennio.
Nessun rilievo dirimente assumono le deposizioni rese dai testi di parte attrice durante
RGAC n. 2036/2016- Pagina 8 la fase di merito del presente giudizio, atteso che gli stessi hanno reso dichiarazioni che, oltre a porsi in contrasto con la documentazione prodotta in atti, non sono idonee a dimostrare il dedotto possesso in quanto risultate inattendibili.
Ed invero la teste rende dichiarazioni contrastanti, in quanto - sebbene Tes_2 affermi in un primo tempo di essere a conoscenza che il ha provveduto alla Pt_1 recinzione ed alla manutenzione del terreno, anche per aver visto gli operai del cugino provvedere alla pulizia – nel corso della deposizione ha affermato di non aver mai visto il sul terreno e di non saper neppure se lo stesso ha provveduto Pt_1 effettivamente alla sua recinzione. Non sa riferire chi abbia autorizzato il pascolo degli animali che la stessa afferma aver visto ed inoltre si è contraddetta nel momento in cui ha affermato che dal 2018 si è recata su luoghi di causa soltanto occasionalmente e, peraltro, non addentrandosi nel bosco ma rimanendo all'esterno.
Parimenti inattendibili, in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie, appaiono le dichiarazioni del teste , il quale ha riferito di aver visto eseguire Testimone_3 lavori di pulizia del terreno da parte di operai “chiamati dal e che ciò è Pt_1 accaduto ogni anno nel mese di giugno sino al 2016. Ha riferito, inoltre, di conoscere e di averlo “visto sui luoghi di causa anzi posso dire che era lui che Parte_1 comandava i lavori in quanto era il proprietario”. Ebbene tali dichiarazioni non solo non hanno trovato riscontro alcuno, quanto risultano smentite dalla sopra citata relazione tecnica, dalle dichiarazioni del perito che si è occupato della redazione del progetto di taglio del terreno degli interventi e dalla documentazione fotografic a, dalle quali si evince che il terreno non veniva utilizzato da circa 15 anni. Si pongono altresì in contrasto sia con le deposizioni della precedentemente escussa, che ha Tes_2 riferito di non aver mai visto il ricorrente sui luoghi di causa, che con quelle del perito sopra menzionato, avendo anch'egli riferito di non aver mai incontrato durante i diversi sopralluoghi il o altri soggetti. Pt_1
Nessuna prova del dedotto possesso è evincibile dal narrato del teste , Testimone_4 giacché in parte ha riferito di essere a conoscenza del fatto che la pulizia del terreno è avvenuto ad opera di operai incaricati dal per per averlo appreso diretta mente Pt_1 da quest'ultimo (trattasi, pertanto, di testimonianza de relato actoris che non riveste alcun valore probatorio in quanto si fonda su una circostanza che il teste ha appreso non per conoscenza diretta ma perché riferite dalla parte in causa), in part e ha affermato che il terreno per cui è causa fa parte della successione ereditaria in virtù della quale il ricorrente lo ha ricevuto. Trattasi di circostanza che si pone in evidente
RGAC n. 2036/2016- Pagina 9 contrasto con le risultanze documentali giacchè, si rammenta, che con atto di divisione del 1992 il assieme agli altri condividenti ha proceduto allo scioglimento della Pt_1 comunione e alla divisione dei beni e che in forza di tale atto detto terreno è s tato attribuito a . Controparte_2
Priva di rilevanza probatoria è la deposizione del teste , il quale si è Testimone_5 limitato a riferire di essersi rivolto a per acquistare del legname avendo Parte_1 appreso da voci di paese che lui era il proprietario;
acquisto non andato a b uon fine
“perché l'ufficio del core mi ha detto di aspettare perché era sorto questo contenzioso da chiarire non c'ero mai stato prima e non ci sono più tornato neppure dopo”. Nulla, dunque, ha riferito ai fini della dimostrazione di un possesso pacifico p ubblico e ininterrotto ed ultraventennale.
Allo stesso modo gli altri testi e Testimone_6 Testimone_7 [...]
, rendono delle dichiarazioni non coerenti con l'accertato stato dei luoghi, Tes_8 inattendibili in quanto inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'attività istruttoria compiuta sia nella fase sommaria che in quella merito, la domanda attorea è rimasta del tutto indimostrata e deve essere, pertanto, rigettata.
Da ciò consegue l'ulteriore rigetto sia della domanda risarcitoria che di quella volta ad ottenere la condanna della convenuta al versamento delle somme che sarebbero state indebitamente introitate dalla vendita del legname alla ditta pulitanò.
Trattasi quest'ultima di una domanda che oltre ad essere infondata, non vantando l'attore alcun titolo per poter chiedere il versamento del suddetto importo, è anzitutto inammissibile trattandosi di domanda nuova non tempestivamente proposta e non connessa con l'oggetto del giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 55 del 2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'08 marzo 2018, applicando - in ragione del valore indeterminabile della controversia e tenuto conto dell'oggetto e della complessità della medesima – quale scaglione di riferimento quello relativo alle controversie di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
RGAC n. 2036/2016- Pagina 10 2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai Parte_1 convenuti, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre oltre rimb. for., IVA e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 3 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 2036/2016- Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2036 del R.G.A.C. dell'anno 2016 riservata per la decisione con provvedimento del 20 dicembre 2024 emesso all'esito dell'udienza cartolare del
21 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via F. Burza, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Garcea che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Rosanna Amendola, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: - in qualità di erede subentrata Controparte_1 C.F._2 all'originaria resistente - elettivamente Controparte_2 domiciliata in Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lazzaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.p.c. adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro al fine di ottenere da parte della Curatela dell'eredità giacente di CP
l'immediata cessazione delle condotte di molestia e turbativa o la reintegrazione
[...] nel possesso del terreno (in caso di qualificazione delle condotte come spoglio) sito nel Comune di Taverna, Contrada Racise indentificato al Catasto Terreni del medesimo
Comune, al Foglio di mappa 31, particelle 24, 362, 363, 379, 397 e 404.
A fondamento del ricorso deduceva di essere divenuto proprietario e di essere stato immesso nel possesso del suddetto terreno per averlo acquistato dal defunto zio, Pt_1
RGAC n. 2036/2016- Pagina 1 con scrittura privata del 24 luglio 1974, “non trascritta e rogitata”, sicché Per_1
– quantunque lo stesso risultasse ancora catastalmente in testa al coniuge superstite dello zio, (a sua volta deceduta ed il cui patrimonio relitto era Controparte_2 amministrato dal curatore dell'eredità giacente, dott. ) – egli Persona_2 aveva esercitato da oltre quarant'anni il possesso pieno, pubblico, pacifico ed ininterrotto, provvedendo – tramite soggetti terzi all'uopo incaricati - alla cura, alla manutenzione, alla gestione ed alla pulizia periodica del fondo.
Rappresentava che, tuttavia, nel mese di gennaio 2016 un suo collaboratore, _3
, “durante uno dei periodici sopralluoghi (…) constatava che su numerosi
[...] alberi di alto fusto di quel bosco erano stati apposti i segni della cd. “martellata” propedeutica al loro taglio” e che tali operazioni – eseguite in assenza di autorizzazione da parte del ricorrente – erano state disposte dal curatore dell'eredità giacente con la finalità di vendere il taglio degli alberi alla ditta . Parte_2
Esponeva di aver, pertanto, inviato al suddetto Curatore, per il tramite del proprio legale, la documentazione comprovante il diritto di proprietà e di averlo invitato ad astenersi dal compimento delle suddette attività, ma che le missive erano rimaste pri ve di riscontro.
Ritenendo, dunque, di essere stato molestato e/o turbato del possesso, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere, anche mediante emissione di provvedimento inaudita altera parte, l'immediata cessazione delle condotte di molestia e/o la reintegrazione nel possesso.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta del 30 giugno 2016, si costituiva in giudizio , in qualità di curatore dell'eredità giacente di Persona_2 CP
nominato con provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 5 aprile 2013, il
[...] quale contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della pretesa avversarie.
Per quanto di suo interesse, il resistente deduceva che il contratto preliminare di compravendita del 24 luglio 1974 intercorso tra e non Parte_3 Parte_1 aveva mai avuto esecuzione, giacché l'odierno ricorrente non aveva mai eseguito il pagamento pattuito di L. 14.000,000 con le modalità e nei tempi previsti, né questi aveva mai rivendicato il possesso o la proprietà del bene nei confronti dello zio alienante.
Esponeva che, a riprova di detta circostanza e della volontà delle parti di risolvere il contratto preliminare, in data 13 novembre 1992 per notaio era stata Persona_3 consensualmente definita la divisione degli immobili siti in agro di Taverna, localit à
RGAC n. 2036/2016- Pagina 2 Racise, tra i diversi comproprietari, tra cui e Parte_4 CP
, quale erede di e che a quest'ultima venivano destinati a
[...] Parte_3 completa tacitazione dei diritti da essa vantati, con la sua espressa accettazione e con il consenso degli altri condividenti, tra cui il ricorrente (che partecipava all'atto di divisione dei terreni, compreso quello per cui è causa, senza avanzare alcuna pretesa ed anzi riconoscendo la piena proprietà di quale erede legittima del Controparte_2 de cuius , gli immobili siti in detta località e, precisamente: 1) la zona Parte_3 di terreno identificata in catasto al foglio di mappa n. 31, tra le varie particelle anche la n 78/d (def. 397); 2) la zona di terreno in catasto al foglio di mappa n . 31, tra le varie particelle anche le nn. 28/O (def. 379), 24/A (def. 24), 85/B (def. 404), 22/B (def.
362) 23/B (def. 363).
Rappresentava, altresì, che - nonostante l'anno successivo (1993) il ricorrente avesse notificato alla un atto stragiudiziale, con la quale la invitava a stipulare l'atto CP pubblico di vendita dichiarando di aver corrisposto al defunto Parte_3 deceduto il 26 maggio 1975, la somma prevista con il contratto preliminare di vendita
- tale circostanza non corrispondeva al vero, giacché i termini di scadenza concordati nel contratto erano successivi alla morte del venditore.
Eccepiva pertanto l'intervenuta prescrizione del contratto preliminare e censurava la fondatezza della domanda del ricorrente asserendo che quest'ultimo non aveva mai avuto il possesso né la detenzione del terreno per cui era causa, atteso che della manutenzione, della gestione e della cura del fondo se n'era sempre occupata CP
. Quest'ultima, infatti, aveva stipulato negli anni a seguire, da almeno fino al
[...]
1997/1998, contratti di fitto del fondo ed aveva tutelato la proprietà mediante i serviz i di vigilanza, per come era dato evincere dalle ricevute allegate.
Esponeva ancora che nonostante il ricorrente avesse tentato di impossessarsi del fondo in seguito al decesso della , apponendovi paletti e reti, gli eredi della de cuius CP avevano diffidato il con raccomandata del 22 luglio 2010 all'immediato il Pt_1 rilascio del terreno e degli immobili. A riscontro di tale missiva il ricorrente con lettera del 27 settembre 2010 si era limitata a trasmettere la scrittura privata del 1974 invitando gli eredi della a procedere alla stipula del rogito notari le. Aveva, CP in ogni caso, provveduto a dare esecuzione alle richieste degli eredi, eliminando i paletti e le recensioni abusivamente apposte.
Evidenziava che a seguito del decesso della il Tribunale di Catanzaro, su CP richiesta degli eredi legittimi, , e Parte_5 CP_4 Controparte_1
RGAC n. 2036/2016- Pagina 3 promossa ai sensi dell'articolo 528 c.c. aveva nominato curatore dell'eredità giacente il dott. il quale aveva provveduto a ricostruire il patrimonio della Persona_2 defunta, anche mediante sopralluoghi e che in occasione degli stessi nessuno a veva mai rivendicato la proprietà o il possesso del terreno.
Rappresentava, infine, che il taglio degli alberi era stato eseguito dal suddetto curatore su autorizzazione del giudice tutelare mediante l'ausilio di tecnici specializzati.
Tanto premesso chiedeva il rigetto del ricorso.
1.2. Istruita la causa mediante escussione di tre informatori per parte e acquisizione della documentazione riversata in atti, il Giudice all'epoca titolare del ruolo con ordinanza del 12 giugno 2018 rigettava il ricorso proposto da per non Parte_1 aver quest'ultimo dimostrato di aver esercitato sui beni oggetti di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva reclamo ai sensi dell'art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. che veniva tuttavia respinto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, avendo il collegio ritenuta la corretta statuizione del giudice di prime cure.
2. Su istanza depositata in data 21 marzo 2019 da per la prosecuzione Parte_1 del giudizio di merito possessorio ex art. 703, comma IV, c.p.c., con decreto del 3 aprile 2019 veniva fissata l'udienza dell'11 luglio 2019, con assegnazione al ricorrente di termine per la notifica a controparte del ricorso e del pedissequo decreto.
2.1. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09 luglio 2019, la , in persona del Curatore pro Controparte_2 tempore, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea, per aver il ricorrente, omesso di indicare la causa petendi ed il petitum, necessari per l'identificazione del giudizio di merito.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'attore e la conseguente conferma dell'ordinanza emessa in fase cautelare, anche con riferimento al governo delle spese di lite.
2.2. Concessi all'udienza dell'11 luglio 2019 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, deducendo ed allegando che, con Controparte_1 provvedimento del 09 settembre 2020 emesso nel procedimento n. 221/2013 RG, il
Giudice, in persona della dott.ssa Rosanna Scillone, aveva dichiarato la chiusura
RGAC n. 2036/2016- Pagina 4 dell'eredità giacente ed aveva disposto la consegna dei beni ereditari a CP_1
quale unica erede della defunta , in ragione dell'accettazione
[...] Controparte_2 dell'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c. Quale unica e legittima proprietaria dei beni, chiedeva il rigetto della domanda avversaria. Controparte_1
2.3. Espletata l'attività istruttoria mediante acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di reclamo avente R.G. n. 3364/2018 ed escussione dei testi (udienze del 2 luglio 2021, del 12 maggio 2022 e del 17 novembre 2022), il precedente Giudice titolare del procedimento fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16 febbraio 2024, all'esito della quale la causa era rinviata al 16 gennaio 2025.
2.4. Con decreto presidenziale n. 8/2024 con cui veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del
PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016, il procedimento veniva assegnato allo scrivente Magistrato.
Precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 21 novembre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, con provvedimento del 20 dicembre 2024, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che il procedimento possessorio è strutturato in due fasi, entrambe rette da ricorso introduttivo.
La prima fase, a cognizione sommaria, è destinata a concludersi con ordinanza reclamabile, mentre la seconda fase – a cognizione piena – è volta a concludersi con sentenza, soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
Il procedimento possessorio continua ad articolarsi in due fasi anche dopo l'intervento legislativo attuato con la Legge 14 maggio 2005 n. 80, con cui è stato introdotto il comma 4 all'art. 703 c.p.c., che ha reso la seconda fase non più necessaria ed automatica, ma subordinata alla richiesta di una delle parti.
Dunque, il giudizio di merito ha luogo solo a seguito di un atto d'impulso proveniente da una delle parti che, nel termine perentorio di sessanta giorni (decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza resa sulla domanda possessoria o, se questa è stata reclamata, dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo), chiede la prosecuzione del giudizio. In caso contrario, l'ordinanza possessoria rimane efficace.
E' bene rammentare che, pur essendo suddiviso in due fasi, il procedimento
RGAC n. 2036/2016- Pagina 5 possessorio conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è altro che la prosecuzione di quella sommaria. (Cass. sez. 2, sentenza n. 4845 del 26/03/2012), tant'è che, non solo le parti conservano nella presente fase a cognizione piena la medesima veste processuale assunta in quella precedente, quanto anche il thema decidendum rimane il medesimo di quello fissato nel ricorso introduttivo, ossia l'accertamento della sussistenza dello ius possessionis in capo al ricorrente.
Da ciò consegue che l'eccezione di inammissibilità della domanda attore sollevata da parte convenuta è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
3.1. Nel merito, non appare superfluo evidenziare che il presupposto fondamentale per l'accoglimento della domanda di reintegrazione è dato in primo luogo dall'esistenza in capo al soggetto agente di una situazione di possesso o compossesso, ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, non esercitato per mera tolleranza altrui.
Elementi costitutivi del possesso sono, infatti, il corpus, ovvero l'esistenza di una relazione di fatto con la res, e l'animus possidendi, cioè la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
In particolare, la relazione fattuale tra la cosa ed il possessore assume diversa modulazione in ragione della natura e della destinazione del bene: in linea generale, tuttavia, essa, pur non esigendo una relazione fisica continua del possessore, richiede ineludibilmente la possibilità che egli, quando voglia, impieghi secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, ovvero, in altri termini, un potere, concreto ed autonomo, di disposizione materiale del bene, senza la necessità a tal fine della collaborazione di altri soggetti (cfr. specificamente, Cass. 20 agosto 1999 n.8799).
Trattandosi, quindi, di un potere di fatto, il relativo accertamento va effettuato in relazione allo ius possessionis, cioè, avuto riguardo al rapporto di fatto con il bene in contestazione, mentre non assume alcuna rilevanza il cd. ius possidendi, cioè il diritto reale eventualmente vantato sul bene, se non al limitato scopo di meglio determinare l'estensione di un possesso di fatto (ad colorandam possessionem) già altrimenti dimostrato (Cass. 3673/1980).
3.2. Venendo all'esame del caso di specie, occorre in primis individuare correttamente la situazione possessoria azionata dal ricorrente, il quale deduce di essere proprietario del terreno per cui è causa siti in agro nel Comune di Taverna e di averlo posseduto
RGAC n. 2036/2016- Pagina 6 pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente sin dal suo acquisto dallo zio
[...]
avvenuto con scrittura privata del 24 luglio 1974, tuttavia mai trascritta e Pt_3 né registrata, tant'è che detto fondo risulta in testa alla coniuge, anch'essa deceduta,
. Controparte_2
Il ricorrente afferma, altresì, di essere stato da allora immesso nel possesso del terreno e di aver curato, anche mediante l'opera di terzi, la pulizia, la manutenzione, la cura e la gestione. Possesso di cui sarebbe stato privato nel mese di gennaio 2016 , allorquando senza autorizzazione, aveva posto in essere attività volte al taglio degli alberi di alto fusto.
Così delineato l'ambito della cognizione del presente giudizio, da intendersi riservato alla sola tutela possessoria, il Tribunale ritiene che la domanda del ricorrente, come condivisibilmente statuito in sede sommaria dal Giudice di prime cure, non risult i fondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
Ed invero, alla luce della produzione documentale e dell'attività istruttoria espletata sia in corso di causa che in fase sommaria, non si evince che il abbia mai Pt_1 esercitato sul terreno oggetto di contestazione alcun possesso.
Particolare rilievo dirimente assume l'atto del 13 novembre 1992 per Notaio Per_3 con il quale i condividenti, tra cui il ricorrente, hanno sciolto la comunione tra
[...] essi esistenti e proceduto alla divisione degli immobili ivi descritti in proporzion e ai diritti di ciascuno di essi vantati, immettendosi reciprocamente nel possesso delle quote assegnate, rilasciandosi quietanza per la gestione comune passata e dichiarando
“di non avere altro a conseguire o pretendere su quanto diviso” (cfr. atto di divisione riversato in atti).
Tale atto, dunque, che si pone in evidente contrasto con le deduzioni di parte ricorrente che afferma di avere acquistato detto terreno in forza di scrittura privata del 24 luglio
1974 intercorsa con coniuge di , deceduto il 26 Parte_3 Controparte_2 maggio 1975. Ed invero, non solo tale scrittura privata - per come asserito dallo stesso ricorrente - non è mai stata registrata né trascritta, quanto precede di circa 18 anni il citato atto di divisione al quale ha partecipato, in quali tà di Parte_1 condividente, senza muovere alcuna contestazione o avanzare pretese sull'immobile e senza neppure opporsi all'assegnazione in favore della coniuge superstite del venditore. Al contrario, come sopra evidenziato, una volta effettuata la divisione, i condividenti si sono reciprocamente immessi nel possesso delle quote assegnate dichiarando di non avere altro conseguire o pretendere su quanto oggetto di divisione.
RGAC n. 2036/2016- Pagina 7 Alla luce di tale atto notarile, la comunicazione inoltrata nel mese di luglio del 2010 agli eredi di da con la quale quest'ultimo ha Controparte_2 Parte_1 manifestato la propria disponibilità a “formalizzare finalmente davanti al notaio la compravendita” avvenuta mediante la scrittura privata del 24 luglio 1974, appare del tutto irrilevante e non idonea a dimostrare l'asserito possesso da parte del ricorrente, non potendosi non evidenziare che con riferimento al lungo arco temporale trascorso, il non ha dimostrato di aver esercitato il possesso sui beni oggetto di causa Pt_1 mediante il compimento di attività corrispondenti ad un potere di fatto sulla cosa, significative del diritto di proprietà.
Già durante la fase sommaria si è accertato che il terreno è rimasto sostanzialmente abbandonato ed incolto per circa 15 anni: quantunque infatti il ricorrente abbia dedotto di essere stato immesso nel possesso del terreno, prevalentemente costituito da u n bosco ad alto fusto, sin dal 1974 - anno della scrittura privata - e di aver da allora provveduto alla sua pulizia almeno due volte all'anno e di aver autorizzato sia l'esercizio del pascolo che la raccolta della legna, tali circostanze non solo non han no trovato riscontro probatorio, quanto risultano smentite dalla deposizione resa in fase sommaria dal perito agronomo , che ha altresì redatto il progetto Testimone_1 esecutivo per la realizzazione degli interventi migliorativi da effettuare sudde tto terreno.
Questi, infatti, privo di interessi in causa e della cui attendibilità non per motivo di dubitare avendo reso delle dichiarazioni coerenti, chiare e dettagliate, ha dichiarato di essersi recato sui luoghi di causa almeno una decina di volte tra aprile e se ttembre
2015 e di non aver mai visto sul terreno né altri soggetti intenti a pulire Parte_1 il terreno che, al contrario, si presentava particolarmente incolto e “non utilizzato da circa 15 anni”, tanto da rendere necessario un intervento con roncolo e falci per poter liberare le piante da assegnare al taglio, che, infatti, si presentavano “piegate”.
Ha affermato altresì di non aver mai visto pascolare pecore, se non su un terreno confinante e recintato, né di aver rinvenuto segni di pascolamento.
Quanto riferito dal teste trova conferma sia nella documentazione fotografica prodotta nella fase sommaria dalla curatela dell'eredità giacente (dalla quale è agevole evincere l'evidente stato di trascuratezza, di impraticabilità e di mancanza di pulizia d el bosco) sia nella relazione tecnica, ove infatti viene riportato che suddetto terreno non è stata effettuata alcuna manutenzione nell'ultimo decennio.
Nessun rilievo dirimente assumono le deposizioni rese dai testi di parte attrice durante
RGAC n. 2036/2016- Pagina 8 la fase di merito del presente giudizio, atteso che gli stessi hanno reso dichiarazioni che, oltre a porsi in contrasto con la documentazione prodotta in atti, non sono idonee a dimostrare il dedotto possesso in quanto risultate inattendibili.
Ed invero la teste rende dichiarazioni contrastanti, in quanto - sebbene Tes_2 affermi in un primo tempo di essere a conoscenza che il ha provveduto alla Pt_1 recinzione ed alla manutenzione del terreno, anche per aver visto gli operai del cugino provvedere alla pulizia – nel corso della deposizione ha affermato di non aver mai visto il sul terreno e di non saper neppure se lo stesso ha provveduto Pt_1 effettivamente alla sua recinzione. Non sa riferire chi abbia autorizzato il pascolo degli animali che la stessa afferma aver visto ed inoltre si è contraddetta nel momento in cui ha affermato che dal 2018 si è recata su luoghi di causa soltanto occasionalmente e, peraltro, non addentrandosi nel bosco ma rimanendo all'esterno.
Parimenti inattendibili, in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie, appaiono le dichiarazioni del teste , il quale ha riferito di aver visto eseguire Testimone_3 lavori di pulizia del terreno da parte di operai “chiamati dal e che ciò è Pt_1 accaduto ogni anno nel mese di giugno sino al 2016. Ha riferito, inoltre, di conoscere e di averlo “visto sui luoghi di causa anzi posso dire che era lui che Parte_1 comandava i lavori in quanto era il proprietario”. Ebbene tali dichiarazioni non solo non hanno trovato riscontro alcuno, quanto risultano smentite dalla sopra citata relazione tecnica, dalle dichiarazioni del perito che si è occupato della redazione del progetto di taglio del terreno degli interventi e dalla documentazione fotografic a, dalle quali si evince che il terreno non veniva utilizzato da circa 15 anni. Si pongono altresì in contrasto sia con le deposizioni della precedentemente escussa, che ha Tes_2 riferito di non aver mai visto il ricorrente sui luoghi di causa, che con quelle del perito sopra menzionato, avendo anch'egli riferito di non aver mai incontrato durante i diversi sopralluoghi il o altri soggetti. Pt_1
Nessuna prova del dedotto possesso è evincibile dal narrato del teste , Testimone_4 giacché in parte ha riferito di essere a conoscenza del fatto che la pulizia del terreno è avvenuto ad opera di operai incaricati dal per per averlo appreso diretta mente Pt_1 da quest'ultimo (trattasi, pertanto, di testimonianza de relato actoris che non riveste alcun valore probatorio in quanto si fonda su una circostanza che il teste ha appreso non per conoscenza diretta ma perché riferite dalla parte in causa), in part e ha affermato che il terreno per cui è causa fa parte della successione ereditaria in virtù della quale il ricorrente lo ha ricevuto. Trattasi di circostanza che si pone in evidente
RGAC n. 2036/2016- Pagina 9 contrasto con le risultanze documentali giacchè, si rammenta, che con atto di divisione del 1992 il assieme agli altri condividenti ha proceduto allo scioglimento della Pt_1 comunione e alla divisione dei beni e che in forza di tale atto detto terreno è s tato attribuito a . Controparte_2
Priva di rilevanza probatoria è la deposizione del teste , il quale si è Testimone_5 limitato a riferire di essersi rivolto a per acquistare del legname avendo Parte_1 appreso da voci di paese che lui era il proprietario;
acquisto non andato a b uon fine
“perché l'ufficio del core mi ha detto di aspettare perché era sorto questo contenzioso da chiarire non c'ero mai stato prima e non ci sono più tornato neppure dopo”. Nulla, dunque, ha riferito ai fini della dimostrazione di un possesso pacifico p ubblico e ininterrotto ed ultraventennale.
Allo stesso modo gli altri testi e Testimone_6 Testimone_7 [...]
, rendono delle dichiarazioni non coerenti con l'accertato stato dei luoghi, Tes_8 inattendibili in quanto inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'attività istruttoria compiuta sia nella fase sommaria che in quella merito, la domanda attorea è rimasta del tutto indimostrata e deve essere, pertanto, rigettata.
Da ciò consegue l'ulteriore rigetto sia della domanda risarcitoria che di quella volta ad ottenere la condanna della convenuta al versamento delle somme che sarebbero state indebitamente introitate dalla vendita del legname alla ditta pulitanò.
Trattasi quest'ultima di una domanda che oltre ad essere infondata, non vantando l'attore alcun titolo per poter chiedere il versamento del suddetto importo, è anzitutto inammissibile trattandosi di domanda nuova non tempestivamente proposta e non connessa con l'oggetto del giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 55 del 2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'08 marzo 2018, applicando - in ragione del valore indeterminabile della controversia e tenuto conto dell'oggetto e della complessità della medesima – quale scaglione di riferimento quello relativo alle controversie di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
RGAC n. 2036/2016- Pagina 10 2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai Parte_1 convenuti, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre oltre rimb. for., IVA e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 3 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
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