Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, in persona del Giudice dr.ssa Elvira Bellantoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: altri contratti d'opera;
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Gioi Cilento Parte_1 C.F._1
(SA), alla Via Salati n.4 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Barbato, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
ATTORE
E
, (C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), (C.F. ) elettivamente CodiceFiscale_3 CP_3 CodiceFiscale_4 domiciliati in Vallo della Lucania (SA), alla Via Generoso Frate n.1, presso lo studio dell'avv.
Ambrogio Di Biasi, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/2/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29/6/2009 il sig. conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, il sig. , per sentire accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni: “
1-accertare il credito maturato dal geom. per l'attività di progettazione tecnica Parte_1
1
2- per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro Controparte_4
17.937,21 oltre la maggiorazione dell'incarico parziale o comunque quella diversa che sarà seguito di istruttoria determinata, per l'attività progettuale tutta posta in essere per la divisione e ristrutturazione del fabbricato sito in
Foria Centola (SA) alla Via Madonna delle Grazie.”.
Deduceva che: 1) aveva ricevuto, quale geometra, mandato dal Sig. nato a Controparte_4
Centola il 9.8.1948 e residente in Vimercate (MI), di redigere un progetto di divisione del compendio immobiliare di proprietà paterna, composto di un fabbricato per civile abitazione con terreno annesso sito in Foria di Centola alla Via Madonna delle Grazie, al fine di consentire al genitore una equa donazione dell'asse in favore dello stesso committente e in favore della sorella
2) in esecuzione del mandato, ottenuta la documentazione in possesso della parte, CP_5 aveva dato inizio al suo incarico, attingendo le prodromiche informazioni presso gli uffici pubblici e formando una prima ipotesi divisionale delle quote da attribuire;
3) nel mentre, il sig. CP_4
l'aveva incaricato di procedere ad ulteriore attività, affidandogli l'incarico di redigere un progetto di ristrutturazione della parte di stabile che, a suo dire, gli sarebbe certamente spettata, prevedendo in particolare la realizzazione di una scala esterna in cemento armato in aderenza al fabbricato, di un accesso carrabile, di un muro divisorio nonché il rifacimento del tetto;
4) realizzata anche tale fase progettuale, aveva presentato l'opera al committente al fine di verificare il gradimento del risultato ottenuto e, in tale circostanza, il sig. aveva chiesto di apportare CP_4 alcune modifiche al progetto sia con riferimento alle divisioni degli spazi interni, sia relativamente alla scala esterna fornendo ulteriori e nuovi indirizzi al tecnico e l'aveva incaricato dello studio di fattibilità e della progettazione per la sopraelevazione di un nuovo piano;
5) esaminata ed approfondita la questione ed apportate al progetto le migliorie richieste aveva incontrato nuovamente il committente per far esaminare le ulteriori tavole;
6) il sig. , senza Controparte_4 motivo alcuno, con lettera raccomandata a.r. dell'11/11/2005, l'aveva invitato a sospendere l'attività professionale adducendo: “da un attento esame della planimetria mi sono accorto che una porzione del terreno in oggetto non appartiene a mio padre…. ritengo pertanto necessario sospendere qualsiasi ipotesi di divisione per evitare errori notarili”; 7) senza altra comunicazione, decorsi alcuni mesi, non ricevendo alcuna notizia dal committente in merito alle molteplici attività espletate, con raccomandata del
20/5/2006 aveva richiesto la corresponsione dei compensi maturati;
8) il convenuto, in data
7/6/2006, comunicava all'esponente di aver affidato incarico ad altro professionista onde procedere alla divisione del terreno e nel contempo, condivideva, comunque, la propria intenzione di onorare (unitamente alla sorella) i compensi maturati dal professionista, dei cui
2 servigi avrebbe, comunque, voluto ancora avvalersi;
9) a distanza di alcuni mesi, il CP_4 divenuto intestatario del cespite in questione, aveva formalizzato al professionista l'incarico di progettazione già richiestogli in via breve ottenendo, così, il progetto definitivo delle opere a compiersi;
10) esaurito anche tale incarico professionale, con la lettera raccomandata del
18/7/2008, aveva rimesso al committente le parcelle professionali relative alle prestazioni eseguite in suo favore, invocando il relativo pagamento;
11) il sig. riscontrava le richieste CP_4 del progettista eccependone l'esosità contestando e screditando l'intero lavoro;
12) aveva maturato per l'attività svolta un credito professionale per la somma complessiva di euro
19.437,21, così come risultante dalle parcelle elaborate in ragione delle attività prestata e alla luce delle tabelle professionali vigenti, oltre la maggiorazione del 20% per l'incarico parziale, percependo il solo acconto di euro 1.500,00.
Si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il sig. CP_4
concludendo per il rigetto delle domande di parte attrice e per la condanna della
[...] controparte all'integrale refusione delle spese di lite, con distrazione a favore dell'avvocato anticipatario.
Nello specifico rilevava che l'incarico professionale era stato conferito a controparte anche da e che le pretese di controparte erano sproporzionate ed abnormi. In particolare CP_3 contestava quanto richiesto per le voci “preventivo particolareggiato”, “particolari costruttivi”, “spese a percentuale” e “asseverazione computo metrico per calcolo oneri comunali”, per avere ad oggetto la parcella la predisposizione di calcoli a percentuale con asseverazione ricompresa e deduceva l'esorbitanza della percentuale di aumento della parcella per mancato guadagno, l'assoluta inadeguatezza delle ipotesi progettuali relative al tetto dell'immobile, che, il progetto redatto dalla controparte era risultato irrealizzabile, in quanto difforme dalla rilasciata concessione edilizia e che la scala esterno come progettata fosse inadeguata e di larghezza eccessiva
Il convenuto contestava anche di aver commissionato all'attore, geom. , lo studio Parte_1 di fattibilità, la progettazione per la sopraelevazione di un nuovo piano, la stima dei fondi rustici e la presentazione della denuncia di accatastamento e divisione dei beni immobili, per la quale si era rivolto ad altro professionista e l'affermazione di controparte, secondo cui l'attore avrebbe depositato presso i competenti Uffici comunali più progetti edili. Aggiungeva di aver revocato l'incarico professionale. a controparte, depositando specifico atto.
3 Il processo era interrotto per l'avvenuto decesso del sig. e riassunto da parte Controparte_4 attrice nei confronti degli eredi del de cuius , Controparte_4 Controparte_1 CP_3
e . CP_2
La causa, istruita con l'espletamento delle prove testimoniali e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio redatta dal Geom. era assunta in decisione con la Persona_1 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto del professionista al pagamento del compenso a lui spettante per le prestazioni svolte, in qualità di geometra, di redazione sia del progetto di divisione, sia di quello di ristrutturazione della parte dello stabile che sarebbe stato oggetto di divisione con realizzazione di una scala esterna in cemento armato in aderenza al fabbricato, di un accesso carrabile, di un muro divisorio e del rifacimento del tetto, nonché per la redazione di uno studio di fattibilità e progettazione per la sopraelevazione di un nuovo piano del medesimo stabile.
Il rapporto intercorso fra le parti è un contratto d'opera professionale.
Il professionista è obbligato personalmente, salvo che sia consentito dal contratto avvalersi di sostituti o ausiliari, all'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio, a regola d'arte e, in ogni caso, in conformità a quanto richiesto dal cliente/committente. Egli “è qualificabile come un debitore di un'obbligazione di risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguentemente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass., sez. II, 31 maggio 2018,
n. 13880)”.
L'ammontare del compenso spettante al professionista ai sensi dell'art. 2233 c.c. forma oggetto di pattuizione fra le parti e può essere determinato o secondo le tariffe professionali o secondo gli usi o dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (cfr. Cass., n. 14293/2018).
E' onere del professionista dimostrare sia l'an, sia il quantum della pretesa azionata;
egli deve fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, al fine di consentire al giudice l'accertamento delle prestazioni svolte e la loro corrispondenza alle voci e agli importi indicati nella parcella.
4 Il contratto concluso fra le parti non rivestiva la forma scritta, ma non vi è contestazione in ordine alla sua esistenza se non limitatamente ad alcune prestazioni (redazione dello studio di fattibilità
e progettazione per la sopraelevazione di un nuovo piano, stima dei fondi rustici); gli esiti della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio dimostrano che vi fu conferimento di incarico all'attore per tutte le prestazioni oggetto della domanda.
I testimoni , collaboratore dell'attore all'epoca dei fatti, geometra Testimone_1 Testimone_2 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Centola e , sorella del convenuto, CP_5 dichiaravano che l'incarico conferito aveva ad oggetto anche la redazione dello studio di fattibilità
e progettazione per la sopraelevazione di un nuovo piano, con realizzazione di una scala esterna in cemento armato in aderenza al fabbricato, di un accesso carrabile, di un muro divisorio e del rifacimento del tetto, nonché la stima dei fondi rustici;
le dichiarazioni rese dai testimoni trovano conferma nei documenti prodotti agli atti (progetto di divisione del Geom. Pt_1 comunicazione di dell'11/11/2005 e del 7/6/2006, atto di donazione Controparte_4 dell'8/9/2006, mandato per il progetto del 12/12/2006, concessione gratuita per opere edilizie e la licenza edilizia, progetto di costruzione della proprietà del Sig. , relazione tecnica Persona_2 del 16/12/1967, estratto di mappa, Piano Regolatore Generale, P.R.G. zonizzazione dei centri urbani Foria e il Piano Regolatore Generale, richiesta di concessione del 09/01/2007, relazione tecnica del geom. del 22/01/07, progetto di ristrutturazione, autorizzazione dei lavori, Pt_1 progetto di ristrutturazione con modifiche).
Parte convenuta contestava, altresì, il quantum del compenso richiesto, nonché il non corretto adempimento, per essere il progetto di ristrutturazione dello stabile redatto dall'attore realizzabile limitatamente alla creazione della scala esterna al fabbricato e dell'accesso carrabile, stante la non conformità dello stesso alla concessione edilizia e alle esigenze prospettate del committente.
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla difesa di parte convenuta, che si costituiva in giudizio solo due giorni prima dell'udienza, è tardiva;
come a tutti noto “l'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto, non rilevabile di ufficio, e dunque su essa opera la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c. Di conseguenza è inammissibile qualora sollevata dal convenuto costituitosi solo il giorno prima dell'udienza (Trib. Milano, sez. V, 14 febbraio 2019, n. 1456)”.
La congruità delle somme richieste dal professionista era accertata dal consulente tecnico di ufficio.
Il tecnico rappresentava che il geometra era stato incaricato di redigere sia un Parte_1 progetto di divisione del patrimonio ereditario, sia un progetto di ristrutturazione di fabbricato
5 con la realizzazione di una scala esterna, un muro divisorio interno ed esterno, con la creazione di un sottotetto e la realizzazione di accesso carrabile e che il progetto di ristrutturazione era stato anche presentato al Comune di Centola (SA).
Secondo il C.T.U., la somma totale spettante al professionista risultava essere di euro 13.921,15, di cui euro 4034.35 per la parcella relativa all'ipotesi di divisione del patrimonio in eredità ( stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica), euro 8932.38 per la parcella relativa al progetto di ristrutturazione del fabbricato ed, euro 954,42 per la parcella relativa alla pratica per l'autorizzazione provinciale per la regolamentazione degli accessi carrabili e pedonali.
Le conclusioni cui perveniva il consulente tecnico di ufficio sono condivise dal Tribunale.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili” ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15804/2024). Le censure del consulente tecnico di parte convenuta non erano, peraltro nè puntuali, nè specifiche, e avevano ad oggetto la presunta non corretta esecuzione della prestazione conferita all'attore, tardivamente eccepita.
La domanda attorea merita, dunque, parziale accoglimento con la condanna dei sigg.
[...]
, e al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1 CP_2 CP_3 euro 12.421,15 (13.921,15 – 1.500,00 già percepiti quale acconto). Alcunchè viene liquidato a titolo di interessi in difetto della domanda (“In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente
a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” Cass. civ. n. 36659/2021).
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, vengono compensate nella misura di un terzo e poste a carico della parte soccombente per il residuo;
le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dr. ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del
29/6/2009 dal sig. nei confronti dei sigg. , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_3
6 1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna , CP_1 CP_1 CP_2
e al pagamento in favore del sig. della somma di euro 12.421,15; CP_3 Parte_1
2) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna , Controparte_1 CP_2
e al pagamento in favore del sig. del residuo che liquida in euro
[...] CP_3 Parte_1
3.600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/5/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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