Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, quale giudice del lavoro all'esito dell'udienza cartolare del 10.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 593/2024 del ruolo generale,
T R A
e entrambi rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. Raffaele Rigitano ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv.to Giorgia
Gaudino resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 29.1.2024, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l'istituto di vigilanza privata onde sentire CP_1
accertare e dichiarare l'obbligo per il datore di lavoro di applicazione al rapporto di lavoro del ccnl vigilanza servizi fiduciari con previsione del divisore orario 173, accertare e dichiarare l'errata applicazione da parte del datore di lavoro del
CCNL vigilanza servizi fiduciari con previsione del divisore
1
Fiduciari con previsione del divisore orario 173, anche per il periodo di lavoro successivo a quello indicato nella domanda giudiziale, ovvero da Gennaio 2024 sino al termine del rapporto di lavoro, qualora non si modificassero le condizioni contrattuali dei ricorrenti, ovvero sino alla definizione del presente giudizio.
Con memoria in data 24 aprile 2024 si costituiva l
[...]
il quale variamente argomentando in Controparte_1
fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dei ricorsi di cui deduceva l'infondatezza.
In via preliminare va dato atto della validità del ricorso, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., consentendo il medesimo la comprensione del relativo oggetto e delle ragioni giuridiche della domanda.
In particolare è indicata la norma contrattuale invocata a sostegno della pretesa ovvero il CCNL vigilanza servizi fiduciari.
Dunque, non ricorre il caso della nullità del ricorso, avendo conseguito l'atto lo scopo suo proprio, ex art. 156, 3° comma,
c.p.c.
Nel merito le domande sono fondate e vanno accolte nei limiti della motivazione che segue.
2 E invero il CTU dott. ha concluso nel senso di Persona_1
ritenere che ad ognuno dei ricorrenti spetti a titolo di differenze retributive la complessiva somma lorda di euro €. 4.861,63 .
Le conclusioni del dott. vanno, integralmente, recepite Per_1
da parte di questo Giudice, poiché, le stesse, appaiono sorrette da adeguata motivazione.
Pertanto, l' in persona del Controparte_1
l.r.p.t, deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme predette (al lordo delle ritenute di legge), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo ed alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Va invece rigettata la domanda di accertamento della disciplina applicabile in futuro in difetto di un interesse attuale e concreto .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
Per la liquidazione si prende come riferimento il valore della singola domanda per come riconosciuto, con le maggiorazioni dovute per la difesa di più parti nella medesima posizione processuale
Parimenti, vanno poste a carico del convenuto le spese di Ctu contabile, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
condanna l' in persona del Controparte_1
l.r.p.t, al pagamento a titolo di differenze retributive in favore di ciascuno dei ricorrenti della complessiva somma lorda di €.
4.861,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
3 Condanna l' in persona del Controparte_1
l.r.p.t, alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida, in complessivi € 1.800,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Raffaele Rigitano, anticipatario;
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Torre Annunziata, 13.3.2025
Il Giudice
Antonella Paparo
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