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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7151 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21936 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 25.3.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica
TRA
C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Francesco Tartaglia, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via
Gabriele Jannelli n.646, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
in p.l.r.p.t., n.q. di impresa designata per il FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, P.I. , rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Carlo Gagliardi, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Cortese n.11, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
1 E
, residente in [...], al Vico Torre a Piscinola n.7; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparti, Parte_1
conveniva in giudizio la società , in p.l.r.p.t., n.q. di FGVS, e Controparte_1 CP
, allegando: 1) che, in data 12.6.2017, alle ore 12:15 circa, veniva investita da
[...]
un'autovettura Fiat Multipla, non identificata, mentre si trovava, a piedi, in Napoli, alla
Via E. Alvino, vicino al marciapiede, in attesa di poter attraversare sulle strisce pedonali, per riprendere la propria vettura parcheggiata in Via d'AN ; 2) che, alla guida della vettura investitrice, vi era un uomo, il quale, nell'intendo di rapinare l'attrice della propria borsa, la colpiva con l'autovettura; 3) che, a seguito dell'impatto, l'istante rovinava al suolo e riportava gravi lesioni al capo, al viso, agli arti superiori, con perdita di conoscenza e amnesia;
4) che il conducente della vettura Fiat Multipla non si fermava dopo l'accaduto, rendendo impossibile, al momento del fatto, il rilevamento dei dati identificativi della targa del veicolo;
5) che, in conseguenza dell'impatto,
l'istante rovinava al suolo riportando lesioni personali e veniva trasportata presso il PS dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli, dove le veniva diagnosticata un “trauma cranico facciale, trauma toracico (lesioni multiple e frattura V costa di destra) e addominale, frattura pluriframmentaria articolare scomposta, epifisi distale radio sx, frattura stiloide ulnare sx, avulsione completa incisivi superiori e inferiori…. frattura delle ossa nasali”; 6) che, successivamente, veniva sottoposta a numerosi controlli medici, nonché ad interventi chirurgici;
7) che, in conseguenza dell'incidente, l'attrice riportava un peggioramento delle sue condizioni di salute e di vita, come certificato dal 2 responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della ASL NA1 Centro, dott.
[...]
7) che, a seguito del sinistro, subiva un danno biologico nella misura del 30%, Per_1
un'ITT per giorni 30, un'ITP al 50% per giorni 30 ed un'ITP al 25% per ulteriori giorni 30, con esclusione della valutazione del danno per le lesioni dentarie;
8) che, per la valutazione dei danni subiti all'apparato dentario, il dott. , valutava un Parte_2
danno biologico nella misura del 28%, un'ITT per giorni 44, un'ITP al 50% per giorni 87 ed un'ITP al 25% per ulteriori 596 giorni;
9) che, a seguito delle indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria, si accertava che l'attrice era stata vittima, nelle circostanza di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, di una rapina aggravata dall'investimento da parte di una vettura condotta da un malvivente, rimasto ignoto e che, in virtù degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria, a seguito dell'istaurarsi del procedimento penale, recante RG n. 534910/17, emergeva:
a) l'identificazione del veicolo investitore della sig.ra nella Fiat Multipla tg. BB Pt_1
450 LP, intestata al PRA a tal sig. e priva di copertura assicurativa al Controparte_2
momento del sinistro;
b) la circolazione della predetta vettura, alla data del sinistro, avveniva senza il consenso/autorizzazione del proprietario;
c) l'impossibile identificazione dell'utilizzatore della vettura Fiat Multipla, autore del reato commesso in danno della attrice.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, in relazione al predetto sinistro,
l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo tg. BB450LP, intestata a e di condannare, per l'effetto, la convenuta , al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subite e subendi, oltre al danno morale, personalizzazione massima, spese mediche future, interessi e svalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
3 In data 29.04.2022, si costituiva la società , n.q. di FGVS, la quale, Controparte_1
eccepiva l'infondatezza della domanda, poiché l'attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non aveva assolto correttamente all'onere probatorio di cui era gravata. Sul quantum della domanda, contestava la valutazione delle lesioni fisiche, come effettuata dall'attrice, in quanto eccessiva e pretestuosa, oltre che generica e indeterminata nell'ammontare.
Inoltre, in ordine al danno biologico, precisava come l'art. 139 c.d.a. escludesse la risarcibilità dello stesso nel caso di mancato accertamento clinico strumentale e, in ordine al danno morale, come lo stesso non potesse essere liquidato automaticamente, quale percentuale del danno biologico. Contestava, altresì, la richiesta generica di rimborso per spese mediche future, poiché non veniva data prova dell'esigenza di dover affrontare le suddette spese. In via subordinata, chiedeva di applicare la disciplina di cui all'art. 1227 c.c. e contestava la cumulabilità di interessi e rivalutazione.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea, infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. In subordine, chiedeva di graduare e ridurre le domande formulate da parte attrice sulla base di quanto provato, ed in ogni caso, formulava espressa riserva di rivalsa nei confronti del responsabile civile in caso di condanna.
In corso di causa, veniva proposto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., che veniva dichiarato inammissibile per difetto del presupposto logico-giuridico, stante la natura preventiva di tale strumento.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, esaurita la fase istruttoria
(consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 25.3.25, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4 In via preliminare, viene dichiarata la contumacia di , non costituitosi, Controparte_2
benché ritualmente citato in giudizio.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ritiene, in particolare, il Tribunale che la parte attrice abbia fornito una piena prova del verificarsi dell'evento, con le modalità descritte in citazione, e della relativa esclusiva responsabilità del conducente, rimasto non identificato, del veicolo tg. BB450LP, di proprietà di . Controparte_2
Tanto si desume, in primo luogo, alla luce della dichiarazione testimoniale resa, all'udienza del 13.6.23, da , il quale riferiva: “Non ho rapporti di Testimone_1
parentela con la parte attrice. Ho conosciuto la stessa in quanto testimone oculare dell'accaduto avvenuto il 12.06.2017. Conosco i fatti di causa in quanto ho assistito all'incidente. Preciso che conoscevo già da prima, di vista, la sig.ra in quanto, per Pt_1
ragioni lavorative, frequentiamo gli stessi uffici. Ho reso testimonianza una sola volta dinanzi al Tribunale, circa tre anni fa.
ADR: mi trovavo al Vomero, in Napoli, all'incrocio all'angolo di via Alvino con San
Gennaro. Io ero sul marciapiede, stavamo chiacchierando, la sig.ra era di spalle Pt_1
alla strada, era tarda mattinata, non ricordo con precisione l'orario, quando una Fiat
Multipla, grigio chiaro, scendeva a velocità sostenuta da Via Alvino verso Piazza degli artisti e impattava la sig.ra sul fianco laterale sinistro, prima, con la parte Pt_1
anteriore dell'auto vettura e, successivamente, agganciava la stessa con il Pt_1
braccio del conducente della vettura, trascinandola per pochi metri fino a ritrovarsi con la faccia rivolta verso l'asfalto. Preciso che il conducente dell'auto afferrava con la mano sinistra il braccio della sig.ra . L'autovettura investitrice non si fermava Pt_1
dopo l'accaduto, anzi si dileguava, facendo perdere le proprie tracce. Io non sono riuscito ad annotare il numero di targa. Dopo l'accaduto ho soccorso la sig.ra e, Pt_1
insieme ad altre persone presenti, abbiamo provveduto a chiamare il 118, che 5 interveniva dopo circa cinque minuti. Non sono intervenute altre autorità.
Nell'immediatezza non ho lasciato i miei dati a nessuno. Preciso che la sig.ra si Pt_1
trovava sul marciapiedi che fa angolo con via alvino e via san gennaro, dove c'è
l'autoricambi.”.
Il predetto teste viene ritenuto pienamente attendibile, in considerazione della sua estraneità alle parti e del fatto che rendeva dichiarazioni chiare, logiche e congrue.
La ricostruzione del sinistro effettuata dall'attrice, inoltre, risulta compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data
12.6.17, alle ore 13:11, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 12:15 circa;
2) che l'incidente si verificava in Via Enrico Alvino (Na); 3) che la stessa riferiva ai sanitari “di essere stata aggredita da persona sconosciuta mentre si trovava sul marciapiede”.
Inoltre, dall'esame del fascicolo penale (P.P. R.G. n. 534910/17) e dalle risultanze investigative acquisite dall'Autorità Giudiziaria, emergeva l'identificazione del veicolo investitore, individuato nella Fiat Multipla targata BB450LP, intestata a CP
. Tuttavia, non veniva individuato il soggetto autore del reato, e, cioè, il
[...]
conducente del veicolo investitore, circostanza che determinava l'archiviazione del predetto procedimento penale.
Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provata l'esclusiva responsabilità del conducente (rimasto non identificato) del veicolo investitore di proprietà di CP
(tg. BB450LP), in ordine al sinistro oggetto di causa, risultando che l'impatto
[...]
avveniva allorché l'automobile investiva l'istante, mentre la stessa si trovava ferma, vicino al marciapiede in Napoli alla Via E. Alvino. Si esclude, pertanto, alcun concorso di colpa della danneggiata.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu, con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da questo Giudice,
6 abbia chiaramente evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate da
[...]
e la dinamica del sinistro. Parte_1
Il ctu, in particolare, evidenziava che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “Politrauma con trauma cranio facciale con avulsione di elementi dentari, frattura delle ossa nasali, frattura della V costa a destra, frattura epifisi distale del radio a sinistra” e che quindi è compatibile “il nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni indicate (cronologico, topografico e dell'efficienza quali e quantitativa)”.
Aggiungeva, inoltre, che: “…allo stato, residuano ulteriori postumi così articolati:
- esiti di trauma cranio-facciale con avulsione di elementi dentari, per i quali si rimanda alla consulenza specialistica autorizzata dall'Ill.mo G.I. che valuta anche gli esiti di frattura delle ossa nasali con residuato lieve deficit funzionale e gli esiti di escoriazioni multiple al viso, nella misura del 7% di danno Biologico complessivo;
- disturbo post traumatico da stress di grado lieve complicata o moderata;
- esiti di frattura della V costa a destra;
- postumi di frattura dell'epifisi distale di radio, trattata chirurgicamente con osteosintesi placca e viti e residuo deficit funzionale articolare come da esame clinico ed esiti di danno estetico all'avambraccio sinistro”.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
Il ctu ha constatato l'esistenza di un danno biologico permanente complessivo pari al
24-26%, con una l.T.T. di 30 giorni, una l.T.P. al 50% di 30 giorni e una I.T.P. al 25% di giorni 30. Il ctu riconosceva, altresì, ulteriori spese mediche per danno emergente odontoiatrico di € 8.700,00 (ottomila e settecento euro).
7 In ordine alle osservazioni all'operato del ctu effettuato dalla parte attrice, questo
Giudice si riporta integralmente al contenuto della consulenza ed alle osservazioni ivi riportate, ritenute pienamente condivisibili.
La quantificazione del predetto danno, trattandosi di lesioni macropermanenti, va effettuata alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, applicando l'incremento per la sofferenza soggettiva, desumibile dall'entità delle lesioni, tenendo anche conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (48 anni).
Pertanto, applicando i criteri sopra individuati, il danno va così quantificato: euro
118.890,00 per danno biologico (aumentato per la sofferenza transeunte), € 3.450,00 per ITT, € 1.725,00 per ITP al 50% ed € 862,50 per ITP al 25%. Applicato l'aumento per la personalizzazione massima, a titolo di danno non patrimoniale va riconosciuto l'importo totale di euro 153.595,50. Tale personalizzazione, in particolare, viene riconosciuta in considerazione della particolare incidenza delle lesioni, anche estetiche, sulla vita dell'attrice, circostanza provata per presunzioni, in considerazione della gravità delle lesioni riportate al volto ed ai denti.
La società viene, pertanto, condannata, per le causali di cui sopra, Controparte_1
al pagamento, in favore di del complessivo importo di euro Parte_1
153.595,50, oltre interessi, su detta somma dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 127.996,25, annualmente rivalutato, dal 12.6.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Infine, va accolta, nei limiti di euro 8.700,00, la domanda relativa alle spese medico odontoiatriche, importo ritenuto congruo dal ctu in relazione alle spese che l'attrice dovrà sostenere. Su tale somma decorrono gli interessi dal pagamento al saldo.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, anche relativo al sub procedimento RG
21936 -1/2021 ex art. 696 bis cpc, dichiarato inammissibile, vanno compensate le spese di lite nella misura di un quarto. La restante quota dei tre quarti delle spese di lite sostenute dall'attrice è posta a carico dei convenuti e liquidata in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/14, come aggiornati ex D.M. 147/22,
8 applicati in ragione del valore della lite (indeterminabile – complessità bassa), con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Tartaglia.
Secondo il criterio della soccombenza, le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della società convenuta (essendo la ctu intervenuta solo nel procedimento principale e non nel procedimento ex art. 696 bis cpc).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da e contro la società Parte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., n.q. di FGVS, e , ogni contraria istanza, così CP_1 Controparte_2
provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• accerta che l'incidente oggetto del presente giudizio, verificatosi in data
12.6.2017 ai danni dell'attrice, è dipeso dall'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. BB450LP di proprietà di;
Controparte_2
• condanna, per l'effetto, la società , in p.l.r.p.t., n.q. di FGVS al Controparte_1
pagamento, in favore di delle seguenti somme: Parte_1
a) euro 153.595,50., oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 127.996,25, annualmente rivalutato, dal 12.6.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) euro 8.700,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
• rigetta ogni altra domanda;
• compensa le spese di lite nella misura di un quarto;
9 • condanna la società , in p.l.r.pt., n.q. di FGVS, al pagamento Controparte_1
della restante parte delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in euro
408,75 per spese ed euro 10.577,25 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Tartaglia.
• pone definitivamente le spese di ctu, liquidate in separato decreto a carico della società . Controparte_1
Così deciso in Napoli in data 15.7.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21936 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 25.3.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica
TRA
C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Francesco Tartaglia, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via
Gabriele Jannelli n.646, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
in p.l.r.p.t., n.q. di impresa designata per il FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, P.I. , rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Carlo Gagliardi, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Cortese n.11, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
1 E
, residente in [...], al Vico Torre a Piscinola n.7; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparti, Parte_1
conveniva in giudizio la società , in p.l.r.p.t., n.q. di FGVS, e Controparte_1 CP
, allegando: 1) che, in data 12.6.2017, alle ore 12:15 circa, veniva investita da
[...]
un'autovettura Fiat Multipla, non identificata, mentre si trovava, a piedi, in Napoli, alla
Via E. Alvino, vicino al marciapiede, in attesa di poter attraversare sulle strisce pedonali, per riprendere la propria vettura parcheggiata in Via d'AN ; 2) che, alla guida della vettura investitrice, vi era un uomo, il quale, nell'intendo di rapinare l'attrice della propria borsa, la colpiva con l'autovettura; 3) che, a seguito dell'impatto, l'istante rovinava al suolo e riportava gravi lesioni al capo, al viso, agli arti superiori, con perdita di conoscenza e amnesia;
4) che il conducente della vettura Fiat Multipla non si fermava dopo l'accaduto, rendendo impossibile, al momento del fatto, il rilevamento dei dati identificativi della targa del veicolo;
5) che, in conseguenza dell'impatto,
l'istante rovinava al suolo riportando lesioni personali e veniva trasportata presso il PS dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli, dove le veniva diagnosticata un “trauma cranico facciale, trauma toracico (lesioni multiple e frattura V costa di destra) e addominale, frattura pluriframmentaria articolare scomposta, epifisi distale radio sx, frattura stiloide ulnare sx, avulsione completa incisivi superiori e inferiori…. frattura delle ossa nasali”; 6) che, successivamente, veniva sottoposta a numerosi controlli medici, nonché ad interventi chirurgici;
7) che, in conseguenza dell'incidente, l'attrice riportava un peggioramento delle sue condizioni di salute e di vita, come certificato dal 2 responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della ASL NA1 Centro, dott.
[...]
7) che, a seguito del sinistro, subiva un danno biologico nella misura del 30%, Per_1
un'ITT per giorni 30, un'ITP al 50% per giorni 30 ed un'ITP al 25% per ulteriori giorni 30, con esclusione della valutazione del danno per le lesioni dentarie;
8) che, per la valutazione dei danni subiti all'apparato dentario, il dott. , valutava un Parte_2
danno biologico nella misura del 28%, un'ITT per giorni 44, un'ITP al 50% per giorni 87 ed un'ITP al 25% per ulteriori 596 giorni;
9) che, a seguito delle indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria, si accertava che l'attrice era stata vittima, nelle circostanza di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, di una rapina aggravata dall'investimento da parte di una vettura condotta da un malvivente, rimasto ignoto e che, in virtù degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria, a seguito dell'istaurarsi del procedimento penale, recante RG n. 534910/17, emergeva:
a) l'identificazione del veicolo investitore della sig.ra nella Fiat Multipla tg. BB Pt_1
450 LP, intestata al PRA a tal sig. e priva di copertura assicurativa al Controparte_2
momento del sinistro;
b) la circolazione della predetta vettura, alla data del sinistro, avveniva senza il consenso/autorizzazione del proprietario;
c) l'impossibile identificazione dell'utilizzatore della vettura Fiat Multipla, autore del reato commesso in danno della attrice.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, in relazione al predetto sinistro,
l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo tg. BB450LP, intestata a e di condannare, per l'effetto, la convenuta , al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subite e subendi, oltre al danno morale, personalizzazione massima, spese mediche future, interessi e svalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
3 In data 29.04.2022, si costituiva la società , n.q. di FGVS, la quale, Controparte_1
eccepiva l'infondatezza della domanda, poiché l'attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non aveva assolto correttamente all'onere probatorio di cui era gravata. Sul quantum della domanda, contestava la valutazione delle lesioni fisiche, come effettuata dall'attrice, in quanto eccessiva e pretestuosa, oltre che generica e indeterminata nell'ammontare.
Inoltre, in ordine al danno biologico, precisava come l'art. 139 c.d.a. escludesse la risarcibilità dello stesso nel caso di mancato accertamento clinico strumentale e, in ordine al danno morale, come lo stesso non potesse essere liquidato automaticamente, quale percentuale del danno biologico. Contestava, altresì, la richiesta generica di rimborso per spese mediche future, poiché non veniva data prova dell'esigenza di dover affrontare le suddette spese. In via subordinata, chiedeva di applicare la disciplina di cui all'art. 1227 c.c. e contestava la cumulabilità di interessi e rivalutazione.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea, infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. In subordine, chiedeva di graduare e ridurre le domande formulate da parte attrice sulla base di quanto provato, ed in ogni caso, formulava espressa riserva di rivalsa nei confronti del responsabile civile in caso di condanna.
In corso di causa, veniva proposto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., che veniva dichiarato inammissibile per difetto del presupposto logico-giuridico, stante la natura preventiva di tale strumento.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, esaurita la fase istruttoria
(consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 25.3.25, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4 In via preliminare, viene dichiarata la contumacia di , non costituitosi, Controparte_2
benché ritualmente citato in giudizio.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ritiene, in particolare, il Tribunale che la parte attrice abbia fornito una piena prova del verificarsi dell'evento, con le modalità descritte in citazione, e della relativa esclusiva responsabilità del conducente, rimasto non identificato, del veicolo tg. BB450LP, di proprietà di . Controparte_2
Tanto si desume, in primo luogo, alla luce della dichiarazione testimoniale resa, all'udienza del 13.6.23, da , il quale riferiva: “Non ho rapporti di Testimone_1
parentela con la parte attrice. Ho conosciuto la stessa in quanto testimone oculare dell'accaduto avvenuto il 12.06.2017. Conosco i fatti di causa in quanto ho assistito all'incidente. Preciso che conoscevo già da prima, di vista, la sig.ra in quanto, per Pt_1
ragioni lavorative, frequentiamo gli stessi uffici. Ho reso testimonianza una sola volta dinanzi al Tribunale, circa tre anni fa.
ADR: mi trovavo al Vomero, in Napoli, all'incrocio all'angolo di via Alvino con San
Gennaro. Io ero sul marciapiede, stavamo chiacchierando, la sig.ra era di spalle Pt_1
alla strada, era tarda mattinata, non ricordo con precisione l'orario, quando una Fiat
Multipla, grigio chiaro, scendeva a velocità sostenuta da Via Alvino verso Piazza degli artisti e impattava la sig.ra sul fianco laterale sinistro, prima, con la parte Pt_1
anteriore dell'auto vettura e, successivamente, agganciava la stessa con il Pt_1
braccio del conducente della vettura, trascinandola per pochi metri fino a ritrovarsi con la faccia rivolta verso l'asfalto. Preciso che il conducente dell'auto afferrava con la mano sinistra il braccio della sig.ra . L'autovettura investitrice non si fermava Pt_1
dopo l'accaduto, anzi si dileguava, facendo perdere le proprie tracce. Io non sono riuscito ad annotare il numero di targa. Dopo l'accaduto ho soccorso la sig.ra e, Pt_1
insieme ad altre persone presenti, abbiamo provveduto a chiamare il 118, che 5 interveniva dopo circa cinque minuti. Non sono intervenute altre autorità.
Nell'immediatezza non ho lasciato i miei dati a nessuno. Preciso che la sig.ra si Pt_1
trovava sul marciapiedi che fa angolo con via alvino e via san gennaro, dove c'è
l'autoricambi.”.
Il predetto teste viene ritenuto pienamente attendibile, in considerazione della sua estraneità alle parti e del fatto che rendeva dichiarazioni chiare, logiche e congrue.
La ricostruzione del sinistro effettuata dall'attrice, inoltre, risulta compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data
12.6.17, alle ore 13:11, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 12:15 circa;
2) che l'incidente si verificava in Via Enrico Alvino (Na); 3) che la stessa riferiva ai sanitari “di essere stata aggredita da persona sconosciuta mentre si trovava sul marciapiede”.
Inoltre, dall'esame del fascicolo penale (P.P. R.G. n. 534910/17) e dalle risultanze investigative acquisite dall'Autorità Giudiziaria, emergeva l'identificazione del veicolo investitore, individuato nella Fiat Multipla targata BB450LP, intestata a CP
. Tuttavia, non veniva individuato il soggetto autore del reato, e, cioè, il
[...]
conducente del veicolo investitore, circostanza che determinava l'archiviazione del predetto procedimento penale.
Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provata l'esclusiva responsabilità del conducente (rimasto non identificato) del veicolo investitore di proprietà di CP
(tg. BB450LP), in ordine al sinistro oggetto di causa, risultando che l'impatto
[...]
avveniva allorché l'automobile investiva l'istante, mentre la stessa si trovava ferma, vicino al marciapiede in Napoli alla Via E. Alvino. Si esclude, pertanto, alcun concorso di colpa della danneggiata.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu, con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da questo Giudice,
6 abbia chiaramente evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate da
[...]
e la dinamica del sinistro. Parte_1
Il ctu, in particolare, evidenziava che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “Politrauma con trauma cranio facciale con avulsione di elementi dentari, frattura delle ossa nasali, frattura della V costa a destra, frattura epifisi distale del radio a sinistra” e che quindi è compatibile “il nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni indicate (cronologico, topografico e dell'efficienza quali e quantitativa)”.
Aggiungeva, inoltre, che: “…allo stato, residuano ulteriori postumi così articolati:
- esiti di trauma cranio-facciale con avulsione di elementi dentari, per i quali si rimanda alla consulenza specialistica autorizzata dall'Ill.mo G.I. che valuta anche gli esiti di frattura delle ossa nasali con residuato lieve deficit funzionale e gli esiti di escoriazioni multiple al viso, nella misura del 7% di danno Biologico complessivo;
- disturbo post traumatico da stress di grado lieve complicata o moderata;
- esiti di frattura della V costa a destra;
- postumi di frattura dell'epifisi distale di radio, trattata chirurgicamente con osteosintesi placca e viti e residuo deficit funzionale articolare come da esame clinico ed esiti di danno estetico all'avambraccio sinistro”.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
Il ctu ha constatato l'esistenza di un danno biologico permanente complessivo pari al
24-26%, con una l.T.T. di 30 giorni, una l.T.P. al 50% di 30 giorni e una I.T.P. al 25% di giorni 30. Il ctu riconosceva, altresì, ulteriori spese mediche per danno emergente odontoiatrico di € 8.700,00 (ottomila e settecento euro).
7 In ordine alle osservazioni all'operato del ctu effettuato dalla parte attrice, questo
Giudice si riporta integralmente al contenuto della consulenza ed alle osservazioni ivi riportate, ritenute pienamente condivisibili.
La quantificazione del predetto danno, trattandosi di lesioni macropermanenti, va effettuata alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, applicando l'incremento per la sofferenza soggettiva, desumibile dall'entità delle lesioni, tenendo anche conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (48 anni).
Pertanto, applicando i criteri sopra individuati, il danno va così quantificato: euro
118.890,00 per danno biologico (aumentato per la sofferenza transeunte), € 3.450,00 per ITT, € 1.725,00 per ITP al 50% ed € 862,50 per ITP al 25%. Applicato l'aumento per la personalizzazione massima, a titolo di danno non patrimoniale va riconosciuto l'importo totale di euro 153.595,50. Tale personalizzazione, in particolare, viene riconosciuta in considerazione della particolare incidenza delle lesioni, anche estetiche, sulla vita dell'attrice, circostanza provata per presunzioni, in considerazione della gravità delle lesioni riportate al volto ed ai denti.
La società viene, pertanto, condannata, per le causali di cui sopra, Controparte_1
al pagamento, in favore di del complessivo importo di euro Parte_1
153.595,50, oltre interessi, su detta somma dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 127.996,25, annualmente rivalutato, dal 12.6.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Infine, va accolta, nei limiti di euro 8.700,00, la domanda relativa alle spese medico odontoiatriche, importo ritenuto congruo dal ctu in relazione alle spese che l'attrice dovrà sostenere. Su tale somma decorrono gli interessi dal pagamento al saldo.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, anche relativo al sub procedimento RG
21936 -1/2021 ex art. 696 bis cpc, dichiarato inammissibile, vanno compensate le spese di lite nella misura di un quarto. La restante quota dei tre quarti delle spese di lite sostenute dall'attrice è posta a carico dei convenuti e liquidata in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/14, come aggiornati ex D.M. 147/22,
8 applicati in ragione del valore della lite (indeterminabile – complessità bassa), con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Tartaglia.
Secondo il criterio della soccombenza, le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della società convenuta (essendo la ctu intervenuta solo nel procedimento principale e non nel procedimento ex art. 696 bis cpc).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da e contro la società Parte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., n.q. di FGVS, e , ogni contraria istanza, così CP_1 Controparte_2
provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• accerta che l'incidente oggetto del presente giudizio, verificatosi in data
12.6.2017 ai danni dell'attrice, è dipeso dall'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. BB450LP di proprietà di;
Controparte_2
• condanna, per l'effetto, la società , in p.l.r.p.t., n.q. di FGVS al Controparte_1
pagamento, in favore di delle seguenti somme: Parte_1
a) euro 153.595,50., oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 127.996,25, annualmente rivalutato, dal 12.6.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) euro 8.700,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
• rigetta ogni altra domanda;
• compensa le spese di lite nella misura di un quarto;
9 • condanna la società , in p.l.r.pt., n.q. di FGVS, al pagamento Controparte_1
della restante parte delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in euro
408,75 per spese ed euro 10.577,25 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Tartaglia.
• pone definitivamente le spese di ctu, liquidate in separato decreto a carico della società . Controparte_1
Così deciso in Napoli in data 15.7.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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