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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
OL AN, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100951-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVS070100951/2024 per l'anno di imposta 2018 , con il quale l'Agenzia delle Entrate BAT accertava un maggior reddito di capitale di euro 12.175,00, chiedendo il pagamento delle ritenute fiscali del 26%, pari ad euro 3.166,00. L'atto impugnato ha recuperato le ritenute dovute a titolo d'imposta dalla società partecipata per i redditi da imputare al socio Nominativo_1 detentore del 50% del capitale sociale della Ricorrente_1 S.R.L.
Il presupposto di tali ritenute risiede nella tassazione del maggior reddito di euro 24.350,00 accertato a carico della società con l'avviso di accertamento n. TVS030100155-2024, derivante da presunti profitti illeciti rivenienti dai minori costi per mancato smaltimento dei rifiuti in discarica.
La parte ricorrente ha chiesto il radicale annullamento dell'atto, eccependo in via preliminare la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e l'insussistenza di elementi probatori a supporto della presunzione della distribuzione in favore dei soci dei maggiori ricavi. In particolare, la ricorrente ha contestato la presunzione di attribuzione di utili extracontabili ai soci, richiamando l'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs.
546/1992 e l'onere probatorio a carico del Fisco.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni, richiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa è stata discussa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che l'A.F. ha correttamente fondato la propria pretesa sulla consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte in materia di società a ristretta base partecipativa. Si conferma che, nel caso di specie, la ristrettezza della base sociale costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante. Tale presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili accertati è legittima.
La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento granitico, che in tali circostanze la presunzione semplice determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
La ricorrente era pertanto onerato di offrire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non erano stati oggetto di distribuzione, ma erano stati accantonati dalla società o da essa reinvestiti. Il ricorrente non ha fornito tale prova, limitandosi a contestare la presunzione e la natura dei ricavi accertati come minori costi anziché maggiori proventi. Tale obiezione non è ritenuta sufficiente a superare la presunzione di distribuzione posta dall'Ufficio.
In data odierna, il Collegio, nel separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento TVS030100155/2024 emesso nei confronti della società Ricorrente_1 SRL per l'anno 2018, ha pronunciato sentenza che ha confermato il medesimo atto presupposto con il rigetto del ricorso rubricato rg n. 453/2025.
L'esito del giudizio sulla legittimità dell'atto presupposto porta al rigetto del presente ricorso .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
OL AN, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100951-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVS070100951/2024 per l'anno di imposta 2018 , con il quale l'Agenzia delle Entrate BAT accertava un maggior reddito di capitale di euro 12.175,00, chiedendo il pagamento delle ritenute fiscali del 26%, pari ad euro 3.166,00. L'atto impugnato ha recuperato le ritenute dovute a titolo d'imposta dalla società partecipata per i redditi da imputare al socio Nominativo_1 detentore del 50% del capitale sociale della Ricorrente_1 S.R.L.
Il presupposto di tali ritenute risiede nella tassazione del maggior reddito di euro 24.350,00 accertato a carico della società con l'avviso di accertamento n. TVS030100155-2024, derivante da presunti profitti illeciti rivenienti dai minori costi per mancato smaltimento dei rifiuti in discarica.
La parte ricorrente ha chiesto il radicale annullamento dell'atto, eccependo in via preliminare la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e l'insussistenza di elementi probatori a supporto della presunzione della distribuzione in favore dei soci dei maggiori ricavi. In particolare, la ricorrente ha contestato la presunzione di attribuzione di utili extracontabili ai soci, richiamando l'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs.
546/1992 e l'onere probatorio a carico del Fisco.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni, richiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa è stata discussa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che l'A.F. ha correttamente fondato la propria pretesa sulla consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte in materia di società a ristretta base partecipativa. Si conferma che, nel caso di specie, la ristrettezza della base sociale costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante. Tale presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili accertati è legittima.
La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento granitico, che in tali circostanze la presunzione semplice determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
La ricorrente era pertanto onerato di offrire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non erano stati oggetto di distribuzione, ma erano stati accantonati dalla società o da essa reinvestiti. Il ricorrente non ha fornito tale prova, limitandosi a contestare la presunzione e la natura dei ricavi accertati come minori costi anziché maggiori proventi. Tale obiezione non è ritenuta sufficiente a superare la presunzione di distribuzione posta dall'Ufficio.
In data odierna, il Collegio, nel separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento TVS030100155/2024 emesso nei confronti della società Ricorrente_1 SRL per l'anno 2018, ha pronunciato sentenza che ha confermato il medesimo atto presupposto con il rigetto del ricorso rubricato rg n. 453/2025.
L'esito del giudizio sulla legittimità dell'atto presupposto porta al rigetto del presente ricorso .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.