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Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02199/2025REG.PROV.COLL.
N. 06864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6864 del 2024, proposto dall’Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
DA ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giacomo Romano in Roma, piazza di Campitelli, 2
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 221/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di DA ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini:
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione al corso di laurea in Medicina in anno successivo al primo.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il Sig. DA ZI, iscritto al corso di laurea in Medicina, per l’anno accademico 1989/1990, presso l’Università degli Studi di Perugia, superando diversi esami, poi al 5° anno fuori corso del 3° anno del medesimo corso di laurea, per l’anno accademico 1996/1997, presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, il successivo 1° dicembre 2023 presentava istanza all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara per l’immatricolazione al corso di laurea in Medicina, in anno successivo al primo, previa valutazione dei crediti formativi maturati.
L’Ateneo, con determina n. 92925 del 21 dicembre 2023, respingeva la predetta domanda, in assenza di posti disponibili a seguito di periodica ricognizione e, quindi, senza la pubblicazione di avvisi o bandi.
Il ricorrente in particolare, premesso che sul riconoscimento dei crediti formativi doveva pronunciarsi il Consiglio di Corso, ha fatto presente che era possibile l’iscrizione al corso di laurea anche in soprannumero, una volta riconosciuti gli esami sostenuti, ai fini dell’ammissione ad anno successivo al primo; che i test di ammissione erano destinati solo agli studenti che concludevano il ciclo di studi della scuola secondaria superiore, per l’accesso al primo anno del corso di laurea; che erano utilizzabili i posti medio tempore resisi disponibili, ivi inclusi quelli destinati agli studenti extracomunitari e dagli stessi lasciati liberi; che l’offerta formativa doveva comunque essere valutata in rapporto al fabbisogno di medici; che non era stato pubblicato bando per il trasferimento in anni successivi al primo del corso di laurea; che era poi mancato il preavviso di diniego.
Veniva quindi richiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione alla valutazione dei crediti formativi maturati, ai fini della conseguente iscrizione.
Secondo il Tar, interpretando il combinato disposto di tali previsioni di cui agli articoli 12 e 13 cit., dunque, si può affermare che:
- ai sensi del citato DM, anche chi si è collocato in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque è stato iscritto al primo anno, può presentare domanda per il transito ad anni successivi al primo, cioè può partecipare ai bandi che, sempre secondo il medesimo DM, l’Ateneo deve pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso, dovendo mantenere immutato per tutti gli anni successivi il numero di iscritti fissato sulla base dei criteri dettati dal Ministero per il primo anno di corso;
- se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi, si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa (pure specificata nel DM);
- l’ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno, ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi; quindi anche gli studenti ammessi al primo anno attraverso la selezione pubblica, se fanno domanda di ammissione ad anni successivi al primo, devono concorrere con tutti gli altri che vogliono ottenere il trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di Laurea (avrebbe errato dunque l’Università laddove sostanzialmente sostiene che anche l’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis , agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva nazionale di primo ingresso e, solo in via residuale, agli altri studenti).
Pertanto secondo il Tar da quanto sopra, consegue che per i posti che si sono liberati negli anni successivi l’Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento (quindi senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno, che “possono” essere ammessi alla valutazione, ma non godono di alcun vantaggio), e ovviamente nel rispetto degli ordinari criteri buon andamento, di trasparenza e pubblicità (prevedendo cioè un congruo termine per la presentazione delle domande, pubblicando i bandi con adeguata diffusione e non i periodi festivi, e allegando ai medesimi bandi una tabella del tipo di quella prodotta al Tribunale anche in altri giudizi, cosicché vi possa essere evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte).
Il Tar ha ritenuto che nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi, emerge che le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque illegittimamente.
Il Tar ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Università resistente di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo.
Il Tar ha considerato altresì la posizione dei controinteressati (studenti che, iscritti nella graduatoria nazionale, hanno ottenuto la iscrizione ad anni successivi al primo in violazione dei principi sin qui esposti, cioè senza alcuna comparazione tra loro, che non sia quella dell’ordine di graduatoria nazionale di primo ingresso, né con altri studenti provenienti da altre Università o comunque da altri corsi di laurea).
Ha ritenuto che la posizione di costoro non è, allo stato, di reale controinteresse, atteso che, in ogni caso, in sede di riesame, l’Università dovrà tenere conto anche della posizione di questi ultimi e dell’affidamento suscitato nei loro confronti, ove i medesimi abbiano già superato alcuni esami del Corso, nonché del principio, più volte ribadito dal medesimo Tar secondo cui non si possono vanificare gli esami universitari sostenuti nelle more del giudizio.
Atteso che gli ammessi ad anni successivi “per scorrimento” sono un numero molto ridotto di studenti, appare equo tutelare il loro interesse, secondo il Tar, attraverso una conferma in sovrannumero, senza ovviamente pregiudicare o vanificare quello della parte vittoriosa nel presente giudizio, che ha maturato il riconoscimento della pretesa affinché l’Università si ridetermini, considerando vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento della graduatoria di primo ingresso.
Il Tar ha infine respinto le censure attinenti a una pretesa di immediata immatricolazione o di una valutazione del proprio curriculum al di fuori di un contesto procedimentale selettivo concorsuale, previa pubblicazione di un bando.
2. Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Con ordinanza n° 3732 del 10 ottobre 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza appellata facendo tra l’altro riferimento al principio generale della possibilità di consentire l’accesso agli anni successivi al primo solo in presenza di posti disponibili.
3. L’appello è fondato.
L’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis , agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva e, solo in via residuale, agli altri studenti.
La disciplina dei trasferimenti/passaggi dà vita a due diverse categorie di attribuzione: una -necessariamente preferenziale- rivolta agli studenti utilmente posizionati nella graduatoria unica nazionale (cc.dd. vincitori dell’accesso) e l’altra, residuale, agli studenti che richiedono trasferimenti/passaggi ad anni successivi al primo.
Può accadere che lo studente, pur se iscritto ad altri corsi di laurea, sostenga e superi il test d’ingresso posizionandosi utilmente nella graduatoria unica nazionale. In tal caso lo studente potrà richiede l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo previo riconoscimento dei CFU e sempre che vi siano posti disponibili.
Così l’art.12 dell’allegato n.2 al DM 583/2022 prevede che “ agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria ”.
L’art. 13 dell’allegato n.2 al D.M. 583/2022, nel premettere che rimane fermo quanto sopra previsto dal precedente punto 12, fa invece riferimento alla distinta procedura relativa alle modalità per i trasferimenti e passaggi ad anni successivi per tutta quella categoria di studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale. Tanto è vero che la norma specifica che per questo tipo di selezione “ non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione ”.
Il citato art. 13 prevede che le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno.
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La richiamata disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Ne consegue che solo una volta completato lo scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento, nel caso di specie, ai posti assegnati all’Ateneo di Chieti, potrà essere pubblicato un avviso per eventuali posti disponibili da assegnare a trasferimenti/passaggi da altre Università e/o altri corsi di laurea.
Il Tar ha invece erroneamente ritenuto che si possa attivare la procedura ex art. 13 del citato d. m. senza avere riguardo al necessario previo scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento ai posti assegnati all’Ateneo di Chieti.
Invece l’attribuzione dei posti di cui all’art.13 del D.M. 583/2022 è solo residuale e trova applicazione ove, all’esito dello scorrimento della graduatoria con assegnazione dei posti ex art.12 D.M. 583/2022, vi siano ulteriori posti da destinare ai trasferimenti e passaggi; posti che possono essere originati esclusivamente dalle rinunce, abbandoni o trasferimenti degli studenti dell’Università di Chieti.
In relazione a quanto sopra risultano erronee le deduzioni dell’appellato secondo cui sarebbe superfluo il previo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione perché, secondo quanto correttamente dedotto dalla parte appellante, dovrebbero essere comunque valutati i crediti e le propedeuticità.
L’appello deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza deve essere riformata con conseguente reiezione del ricorso di prime cure, e salvezza degli atti impugnati.
La complessità delle procedure di immatricolazione, da valutarsi al momento della proposizione del ricorso in primo grado, consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO