TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G . 2 809/ 2023
REPUBBLICA TA AN
IN NO ME DEL PO PO LO TAIANO
TRIBUNALE O RDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa RI Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2809/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Di Salvatore Abramo e dell'avv. Di Salvatore Maria Elena Parte_1
ATTORE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è volto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto in favore dell'attore, per usucapione ventennale, di un garage sito nel Comune di Martinsicuro, censito nel Catasto del predetto Comune al foglio n.
12, particella n. 82 sub 8, di cui è coerede in ragione di 15/20, a seguito di successione del padre ( Per_1
), alla cui eredità la consorte, ha rinunciato in favore del figlio, odierno attore.
[...] Persona_2
Orbene, a tale riguardo va immediatamente dichiarata la legittimazione passiva delle parti convenute.
Come infatti emerge dalla visura catastale prodotta in atti, alla quale va attribuito valore indiziario in ordine alla proprietà del bene (cfr. Cass., 25.11.1978, n. 5546), intestatari dei restanti 5/20 del bene in questione risultano:
1) : deceduto, i cui eredi ( ), hanno rinunciato CP_14 Controparte_15 Controparte_16 all'eredità paterna, come da documentazione in atti;
2) : deceduta, i cui eredi ( , , Persona_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti
[...] Controparte_7 Controparte_8 contumaci;
3) , il quale risulta aver rinunciato all'eredità, come da documentazione in atti;
CP_17
4) deceduta, i cui eredi Persona_4 CP_9 Controparte_10 CP_11
, e ), ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti
[...] Controparte_12 Controparte_13 contumaci;
5) , convenuti nel presente giudizio e rimasti Controparte_1 Controparte_2 CP_3 contumaci.
Passando, a questo punto, al merito, si osserva che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà
(nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.24260)
Tanto doverosamente premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass., 11.6.2010, n. 14092).
Con particolare riferimento all'usucapione del coerede, si osserva che non vi é dubbio che questi, se dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso di un bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota pagina 2 di 4 degli altri eredi, tenuto conto del fatto che l'art. 1102 c.c. prevede, all'ultimo comma, che il partecipante alla comunione "non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo del possesso" (Cass. civ. 1370/1999; Cass. civ. 7075/1999; Cass. civ. 5687/1996). Si
é , inoltre, in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 714 c.c., l'usucapione matura in favore del coerede senza che sia necessario il compimento di atti di "interversione del titolo del possesso", alla stregua dell'art. 1164 c.c., ma solamente attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, pur non essendo sufficiente a tal fine che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo altresì che quello tra i coeredi il quale invochi l'usucapione abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca sua volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus senza opposizione per il tempo utile ad usucapire, mentre non sono sufficienti atti di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri contitolari (Cass. civ.
13.11.2014 n. 24214; Cass. civ. 25.03.2009 n. 7221; Cass. civ. 05.08.2008 n. 21116).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie rileva il Tribunale come, dall'istruttoria espletata, è emersa la prova piena della circostanza per cui effettivamente l'attore, unitamente al proprio padre, , Persona_1 deceduto, ha posseduto e continua tuttora a possedere in maniera pubblica, pacifica e continuata da oltre venti anni i beni per cui è causa. Infatti, dalle deposizioni testimoniali è emerso che si è sempre comportato come proprietario esclusivo del garage anche nei confronti degli altri;
come innanzi detto, dette circostanze di fatto, oltre ad essere state riferite dai testi escussi, sono state confermate, seppure implicitamente, dal comportamento processuale avuto dai convenuti, non costituitisi nel presente giudizio.
In particolare, quanto affermato nell'atto introduttivo ha trovato conferma nella deposizione resa dai testi e , che hanno affermato di non aver mai visto persone diverse dall'attore e Testimone_1 Testimone_2 dal di lui padre possedere detti beni, confermando che il da oltre vent'anni, si occupa della Per_1 manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
Alla luce dei suddetti fatti di causa, l'attore va pertanto dichiarato proprietario esclusivo del bene per cui causa, per intervenuta usucapione ventennale dello stesso.
Stante il comportamento processuale dei convenuti, i quali non si sono opposti alla domanda proposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona della dott.ssa RI Capanna Piscè, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a ruolo con il n. 2809/2023 avente ad oggetto domanda di usucapione, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
per l'effetto:
2. dichiara pieno ed esclusivo proprietario del fabbricato sito nel Comune di Parte_1
Martinsicuro, censito nel Catasto del predetto Comune al foglio n. 12, particella n. 82 sub 8 (garage);
pagina 3 di 4 3. ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 5/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Capanna Piscè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA TA AN
IN NO ME DEL PO PO LO TAIANO
TRIBUNALE O RDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa RI Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2809/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Di Salvatore Abramo e dell'avv. Di Salvatore Maria Elena Parte_1
ATTORE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è volto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto in favore dell'attore, per usucapione ventennale, di un garage sito nel Comune di Martinsicuro, censito nel Catasto del predetto Comune al foglio n.
12, particella n. 82 sub 8, di cui è coerede in ragione di 15/20, a seguito di successione del padre ( Per_1
), alla cui eredità la consorte, ha rinunciato in favore del figlio, odierno attore.
[...] Persona_2
Orbene, a tale riguardo va immediatamente dichiarata la legittimazione passiva delle parti convenute.
Come infatti emerge dalla visura catastale prodotta in atti, alla quale va attribuito valore indiziario in ordine alla proprietà del bene (cfr. Cass., 25.11.1978, n. 5546), intestatari dei restanti 5/20 del bene in questione risultano:
1) : deceduto, i cui eredi ( ), hanno rinunciato CP_14 Controparte_15 Controparte_16 all'eredità paterna, come da documentazione in atti;
2) : deceduta, i cui eredi ( , , Persona_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti
[...] Controparte_7 Controparte_8 contumaci;
3) , il quale risulta aver rinunciato all'eredità, come da documentazione in atti;
CP_17
4) deceduta, i cui eredi Persona_4 CP_9 Controparte_10 CP_11
, e ), ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti
[...] Controparte_12 Controparte_13 contumaci;
5) , convenuti nel presente giudizio e rimasti Controparte_1 Controparte_2 CP_3 contumaci.
Passando, a questo punto, al merito, si osserva che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà
(nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.24260)
Tanto doverosamente premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass., 11.6.2010, n. 14092).
Con particolare riferimento all'usucapione del coerede, si osserva che non vi é dubbio che questi, se dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso di un bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota pagina 2 di 4 degli altri eredi, tenuto conto del fatto che l'art. 1102 c.c. prevede, all'ultimo comma, che il partecipante alla comunione "non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo del possesso" (Cass. civ. 1370/1999; Cass. civ. 7075/1999; Cass. civ. 5687/1996). Si
é , inoltre, in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 714 c.c., l'usucapione matura in favore del coerede senza che sia necessario il compimento di atti di "interversione del titolo del possesso", alla stregua dell'art. 1164 c.c., ma solamente attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, pur non essendo sufficiente a tal fine che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo altresì che quello tra i coeredi il quale invochi l'usucapione abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca sua volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus senza opposizione per il tempo utile ad usucapire, mentre non sono sufficienti atti di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri contitolari (Cass. civ.
13.11.2014 n. 24214; Cass. civ. 25.03.2009 n. 7221; Cass. civ. 05.08.2008 n. 21116).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie rileva il Tribunale come, dall'istruttoria espletata, è emersa la prova piena della circostanza per cui effettivamente l'attore, unitamente al proprio padre, , Persona_1 deceduto, ha posseduto e continua tuttora a possedere in maniera pubblica, pacifica e continuata da oltre venti anni i beni per cui è causa. Infatti, dalle deposizioni testimoniali è emerso che si è sempre comportato come proprietario esclusivo del garage anche nei confronti degli altri;
come innanzi detto, dette circostanze di fatto, oltre ad essere state riferite dai testi escussi, sono state confermate, seppure implicitamente, dal comportamento processuale avuto dai convenuti, non costituitisi nel presente giudizio.
In particolare, quanto affermato nell'atto introduttivo ha trovato conferma nella deposizione resa dai testi e , che hanno affermato di non aver mai visto persone diverse dall'attore e Testimone_1 Testimone_2 dal di lui padre possedere detti beni, confermando che il da oltre vent'anni, si occupa della Per_1 manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
Alla luce dei suddetti fatti di causa, l'attore va pertanto dichiarato proprietario esclusivo del bene per cui causa, per intervenuta usucapione ventennale dello stesso.
Stante il comportamento processuale dei convenuti, i quali non si sono opposti alla domanda proposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona della dott.ssa RI Capanna Piscè, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a ruolo con il n. 2809/2023 avente ad oggetto domanda di usucapione, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
per l'effetto:
2. dichiara pieno ed esclusivo proprietario del fabbricato sito nel Comune di Parte_1
Martinsicuro, censito nel Catasto del predetto Comune al foglio n. 12, particella n. 82 sub 8 (garage);
pagina 3 di 4 3. ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 5/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Capanna Piscè
pagina 4 di 4