Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 28 maggio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 2797/21
R.G.A.C., è presente l'avv. Alberto Barone in sostituzione dell'avv. Daniele
Piscitello per parte opponente, che discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.40, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2797/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniele Piscitello per procura in atti Email_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Giovanni Grassini
giusta procura generale in Email_2
atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
6252/2020, emesso in data 26 dicembre 2020;
2) Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2021, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6252/20 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 15.167,84 quale debito scaturente dal mancato pagamento di fornitura di energia elettrica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Si costituiva l'opposta integrando la docuemntazione a sostegno del credito e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto.
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Terza Sezione Civile
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Ciò posto, va osservato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un.,
n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una
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volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con riferimento alla fattispecie in esame, va pure osservato che il credito vantato dall'opposta origina da una Verifica Tecnica effettuata dal distributore territorialmente competente, E Distribuzione s.p.a, che rilevava presso l'utenza del sig. un difetto nella misurazione dei consumi, Pt_1
pari al -75%, sulla base del quale è stata poi effettuata la successiva ricostruzione.
Il verbale di verifica assumendo valore di atto pubblico necessita di apposito reclamo in ordine ai fatti e misure in esso contenute. Circostanza non avvenuta nel caso che ci interessa.
Per converso, parte opponente ha eccepito esclusivamente l'illegittimità delle misurazioni senza dare ulteriore prova o contestazione.
Alla luce di ciò la spiegata opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato in ogni sua parte e dichiarato esecutivo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, appare equo a questo giudice compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Va, tuttavia, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 28 maggio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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