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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9228/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.9228/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Altamura, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.02.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Tavano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 le parti, premesso che in data
25.04.1991 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 14.07.1993), maggiorenne ed economicamente Per_1
1 autosufficiente e (Roma, 23.11.1997), maggiorenne e parzialmente Per_2 economicamente indipendente, e che in data 29.01.2013 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
e in data 25.04.1991 a Roma, atto trascritto presso il
[...] Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.266, Parte II, Serie A/3, anno 1991; - Dare atto che il signor assume l'obbligo di trasferire Parte_1 ai figli, e l'8% del diritto di nuda proprietà dell'immobile, Per_1 CP_2
e sue pertinenze, sito in Fiumicino, località Passoscuro, Via Torralba 34 int. 5, mentre trasferirà alla signora il diritto di usufrutto del predetto 8%, il CP_1 tutto mediante atto pubblico da stipularsi entro 90 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, con spese a carico della sig.ra ; - I coniugi si danno CP_1 reciprocamente atto, con la firma del presente ricorso, e mediante i trasferimenti suindicati di aver regolato e definito tra loro ogni altra questione di natura economica e finanziaria, dichiarando perciò di non aver null'altro a pretendere anche con riferimento ai figli nei confronti dei quali il dott. non ha più Pt_1 alcun obbligo di mantenimento;
- Ordinare al Comune di Roma di annotare
l'emendata sentenza a margine dell'atto di matrimonio. – dichiarare compensate le spese legali”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza negoziale delle clausole che non attengono al contenuto necessario del divorzio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 9228/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Roma, in data 25.04.1991; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 00266,
Parte 2, Serie A03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
-
Roma, 11.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.9228/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Altamura, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.02.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Tavano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 le parti, premesso che in data
25.04.1991 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 14.07.1993), maggiorenne ed economicamente Per_1
1 autosufficiente e (Roma, 23.11.1997), maggiorenne e parzialmente Per_2 economicamente indipendente, e che in data 29.01.2013 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
e in data 25.04.1991 a Roma, atto trascritto presso il
[...] Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.266, Parte II, Serie A/3, anno 1991; - Dare atto che il signor assume l'obbligo di trasferire Parte_1 ai figli, e l'8% del diritto di nuda proprietà dell'immobile, Per_1 CP_2
e sue pertinenze, sito in Fiumicino, località Passoscuro, Via Torralba 34 int. 5, mentre trasferirà alla signora il diritto di usufrutto del predetto 8%, il CP_1 tutto mediante atto pubblico da stipularsi entro 90 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, con spese a carico della sig.ra ; - I coniugi si danno CP_1 reciprocamente atto, con la firma del presente ricorso, e mediante i trasferimenti suindicati di aver regolato e definito tra loro ogni altra questione di natura economica e finanziaria, dichiarando perciò di non aver null'altro a pretendere anche con riferimento ai figli nei confronti dei quali il dott. non ha più Pt_1 alcun obbligo di mantenimento;
- Ordinare al Comune di Roma di annotare
l'emendata sentenza a margine dell'atto di matrimonio. – dichiarare compensate le spese legali”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza negoziale delle clausole che non attengono al contenuto necessario del divorzio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 9228/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Roma, in data 25.04.1991; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 00266,
Parte 2, Serie A03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
-
Roma, 11.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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