Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 05/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2024, proposto dalla Club Nautico del Golfo Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Redivo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Formia n. 27997 del 20 maggio 2024, con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale marittima rilasciata in suo favore;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, comunque connesso, ivi compresa la delibera della Giunta Comunale del Comune di Formia n. 285 datata 29 dicembre 2023;
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, associazione sportiva titolare di una concessione demaniale marittima inerente alcuni punti di ormeggio messi a disposizione dei soci per finalità sportive, ha impugnato la nota con cui il Comune di Formia ha respinto la richiesta dei ricorrenti di rinnovo per sei anni (ossia di nuovo rilascio non di proroga) della ridetta concessione.
2 - Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto che:
- il rinnovo richiesto non ha alcuna attinenza con la proroga tecnica o automatica ma suppone lo svolgimento, da parte del Comune, di una procedura comparativa;
- alla concessione in suo favore non si applicherebbero la direttiva 2006/123/CE e la relativa giurisprudenza unionale e interna in materia di procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, atteso che detta concessione ha oggetto un’attività sportiva e non lucrativa, comunque afferente alla nautica da diporto;
- la procedura di gara con previa pubblicazione del bando non è l’unica modalità per adempiere agli obblighi comunitari sull’assegnazione delle concessioni, potendo anche essere utilizzato lo schema previsto dall’art. 37 del cod. nav.;
- l’incertezza interpretativa e la carenza di personale non costituiscono ipotesi che valgono ad esentare il Comune dall’obbligo di amministrare, compiendo le attività necessarie al rinnovo delle concessioni;
- neppure l’approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) da parte del Comune vale ad inibire il rilascio e il rinnovo delle concessioni, potendo le stesse essere le stesse, ove incompatibili con esso, successivamente revocate per motivi di pubblico interesse;
- il Comune avrebbe violato l’art. 10- bis della l. n. 241/1990, per essere intervenuto il diniego avversato senza alcuna garanzia partecipativa.
3 - Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4 - In vista dell’udienza, il ricorrente ha rappresentato che con d. l. n. 131/2024 conv. in l. n. 166/2024 è stato espunto ogni riferimento alle concessioni “ per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio ” dal testo dell’art. 3, comma 1 del d. lgs n. 188/2022, con ciò enfatizzando l’estraneità della sua concessione alla direttiva 2006/123/CE.
5 – All’udienza pubblica del 23 aprile 2025, la causa è passata in decisione.
6 – Introduttivamente, il Collegio, sulla base dell’esame della documentazione in atti, osserva che, al fine di qualificare la concessione in esame e individuare la relativa disciplina applicabile, assume rilievo prevalente non già la mera considerazione isolata del suo oggetto, costituito dalla gestione dei punti di ormeggio, bensì quella, assai più pregnante, del tipo di attività cui è preordinata la gestione dei ridetti punti: tale gestione, infatti, risulta finalizzata a consentire ai soci della ricorrente, ente associativo senza fini di lucro, la pratica delle diverse discipline sportive, vale a dire l’esercizio di un’attività avente un indubbio carattere sportivo-ricreativo.
In conseguenza di ciò, sussistono margini per ricondurre il titolo oggi in rilievo nell’alveo delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, sulla base della definizione recata dall'art. 1, comma 01 del d. l. n. 400/1993, in quanto afferente all’esercizio di un’attività prettamente ricreativa e sportiva (cfr. lettera d dell’art. 1 citato) (cfr. in tal senso, in fattispecie analoghe, T.A.R. Campania, Salerno, III, n. 703/2024; id., n. 811/2025).
Ne consegue che la ridetta concessione, il suo rilascio e il suo rinnovo sono soggetti alla disciplina unionale e interna riferita alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.
7 – Ciò doverosamente premesso, il provvedimento impugnato è così motivato: “ nelle more sono intervenute iniziative di matrice euro-unitaria e pronunce giurisprudenziali che hanno evidenziato profili di illegittimità dei titoli concessori sul demanio rilasciati in assenza di procedure aperte e trasparenti, per violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi di cui agli articoli 49 e ss. TFUE e della direttiva n. 2006/123 (cd. direttiva servizi), già recepito con d.lgs. n. 59/2010… sulla questione si sono reiteratamente pronunciate la Corte di Giustizia (sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa; 20 aprile 2023, causa C-348/22, Comun di Ginosa), la Corte costituzionale (ex multis, sentenze 18 luglio 2011, n. 213; 4 luglio 2013, n. 171; 7 luglio 2017, n. 157; 12 gennaio 2021, n. 21), la Corte di Cassazione (sentenze Cass, pe. 12 giugno 2019, n. 25993 e 7 febbraio 2020, n. 10218) ed il Consiglio di Stato, che hanno ribadito la contrarietà al diritto dell’Unione europea delle procedure per il rilascio di concessioni demaniali in assenza di trasparenze e pubblicità… in data 9 novembre 2021, si è pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le sentenze gemelle nn. 17 e 18, ha impresso un’accelerazione decisiva alla questione. Il Consiglio di Stato ha ribadito la contrarietà al diritto UE delle norme di legge nazionali contenenti proroghe ex lege delle vigenti concessioni demaniali marittime rilasciate in attesa di procedure pubbliche e trasparenti… il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter salvare dalla sanzione di illegittimità euro-unitaria i titoli concessori in essere posticipando l’operatività degli effetti delle sentenze stesse solo fino al 31 dicembre 2023. Tale tesi ha, peraltro, trovato sostegno nel principio per cui è onere non solo del Giudice amministrativo, ma anche e soprattutto delle articolazioni dello Stato (ivi compresi i Comuni) disapplicare norme di legge non conformi a disposizioni e principi del diritto dell’Unione Europea aventi effetto diretto nell’ordinamento italiano… il Legislatore ha recepito i suddetti principi enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e li ha trasposti nelle disposizioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. n. 118 del 5 agosto 2022)… l’art. 3, comma 1, L. 118/2022 confermava l’efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della menzionata L. n. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, abrogando per il resto integralmente tutte le disposizioni di legge già ritenute incompatibili con il diritto UE da parte dell’Adunanza Plenaria… l’originaria formulazione della L. n. 118/2022, art. 3 comma 3, prevedeva la possibilità per le Amministrazioni competenti in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, di differire la data di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024… la necessità di fornire un quadro di regole e procedimenti funzionali ad assolvere all’esigenza di riordino delle concessioni di competenza del Comune… la Deliberazione della Giunta del Comune di Formia del 29.12.2023 n. 285 avente ad oggetto approvazione atto di indirizzo per la regolarizzazione delle concessioni demaniali marittime del Comune di Formia ed individuazione dei criteri per l’assegnazione delle nuove concessioni… la nota dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato acquisita al protocollo di questo Ente con prot. 13457 del 08.03.2024… l’istanza della ricorrente si pone in contrasto con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, e pertanto non è suscettibile di accoglimento… il Servizio Demanio, allo stato, si trova in una circostanza eccezionale, in quanto sono in corso le procedure di approvazione del P.U.A… sebbene il suddetto Servizio è connotato da una grave carenza di personale in assegnazione (che si sta provvedendo ad implementare con altre figure professionali), ha comunque intrapreso le attività preliminari volte all’avvio quanto prima delle procedure ad evidenza pubblica volte all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime tramite la predisposizione di bandi di gara, in ossequio alla normativa Europea… la sussistenza, allo stato, di profonde incertezze di natura giuridica e normativa… accertato l’interesse collettivo, non volendo in alcun modo cagionare un danno agli attuali operatori economici nell’attesa del perfezionamento delle attività volte ad un confronto competitivo per il mercato avviando le procedure selettive… Preso atto degli indirizzi propulsivi dell’Amministrazione comunale con Deliberazione n. 285/2023, a cui si ritiene di ottemperare, al fine di garantire la salvaguardia e l’adeguata prosecuzione di attività relativa al peculiare comparto della nautica che rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’economia cittadina e per il suo relativo indotto, si ritiene eccezionalmente consentito agli attuali operatori economici, che hanno manifestato la volontà, la possibilità di seguire l’attività svolta, in concessione fino al 31 dicembre 2024, quale data ultima utile alla liberazione delle aree in questione, senza possibilità di modifiche dello stato dei luoghi, e senza che ciò costituisca una proroga generalizzata, determinata e limitata nel tempo… il differimento alla data del 31.12.2024 è consentito e per l’effetto riconosciuto laddove il concessionario risulta in regola con i pagamenti dei canoni concessori riferiti a tutte le annualità pregresse. Diversamente il differimento in argomento non si intende perfezionato con conseguente occupazione abusiva del Demanio Marittimo… Ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali la S.V. dovrà pertanto trasmettere il Modello D2 redatto con il Do.Ri. 7.0 presso il Portale del Mare riportando nella sezione durata la scadenza al 31/12/2024, precisando che la stessa deve risultare con il calcolo riferito specificatamente ai singoli giorni mesi e anni, al fine di generare il Modello F24 ELIDE (che verrà inoltrato successivamente) per la corresponsione di quanto dovuto al Demanio in ragione dell’utilizzo del bene demaniale fino al 31/12/2024, nonché versare l’imposta regionale sulle concessioni Statali del demanio marittimo (L.R. 1/71, Cap. II, 5 comma 5, come modificato dall’art. 14 della L.P. n. 2/2001) nella misura del 15% del canone annuale ”.
8 - La ricorrente chiede un rinnovo della concessione demaniale marittima per la durata di anni sei (a decorrere dalle scadenze delle proroghe legali), pur sapendo che la vigente normativa non consente rinnovi automatici delle dette concessioni, né proroghe di lunga durata.
Tuttavia, il Comune resistente non può semplicemente denegare il rinnovo o la proroga oggetto dell’istanza, avendo piuttosto l’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica e di prorogare le concessioni in atto fino all’espletamento delle gare pubbliche per la nuova concessione dei beni demaniali marittimi a nuovi gestori.
La motivazione dell’impugnato diniego denota, pertanto, un evidente profilo di incongruenza e illogicità, nella parte in cui nega non soltanto il rinnovo ma anche la proroga della concessione, sul mero presupposto che non sarebbe possibile, allo stato, avviare procedure di evidenza pubblica, stante l’incertezza del quadro normativo e la necessità di attendere il riordino della materia.
9 - A tenore della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4480/2024, “ 24. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (n.d.r. 20/04/2023, causa C-348/2022), la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali, senza che ciò possa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore. 24.1. Devono, quindi, essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e in particolare: a) le disposizioni di proroga previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate dall’art. 3, comma 5, della l. n. 118 del 2002 (art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020; art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. in l. n. 126 del 2020); b) le più recenti proroghe introdotte dagli articoli 10-quater, comma 3 e 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n. 14 del 2023 e dall’art. 1, comma 8, della stessa l. n. 14 del 2023, che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022. 24.2. Con riferimento a tali ultime disposizioni, che – unitamente agli artt. 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 – costituiscono le sopravvenienze legislative menzionate dalle citate decisioni delle Sezioni unite, si osserva che anche esse si pongono in palese contrasto con il diritto unionale, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, Cons. St., sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, Cons. St., sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 21 febbraio 2024, n. 119, Cons. St., sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 e Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940, Cons. St., sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3963; v. anche per l’analoga questione della applicazione dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, Cons. St., sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104). 24.3. Infatti, mentre l’originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022, nell’abrogare le precedenti e già disapplicate disposizioni di proroga, aveva previsto in via transitoria il termine del 31 dicembre 2023 con possibilità di differimento con atto motivato fino al 31 dicembre 2024 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva”, le modifiche apportate dalla l. n. 14 del 2023 di conversione del d.l. n. 198 del 2022 hanno nuovamente stravolto il quadro normativo con nuove proroghe rese indeterminate da una serie di disposizioni palesemente contrastanti con i descritti principi dell’ordinamento dell’U.E. 24.4. La l. n. 14 del 2023, oltre a spostare in avanti di un anno i due termini sopraindicati (al 31 dicembre 2024 quello di efficacia delle concessioni e al 31 dicembre 2025 la possibilità di differimento), ha previsto che: a) “le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori” (art. 10-quater, comma 3, del d.l. n. 198 del 2022); b) “fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)” (comma 4-bis dell’art. 4 della l. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8 della l. n. 14 del 2023). 24.5. Il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023). 24.6. Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell’Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di Giustizia ”.
Anche questa Sezione, nella sentenza n. 742/2024, ha espresso un indirizzo simile: “ In primo luogo, va detto che il Collegio ritiene di aderire all’orientamento ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato secondo il quale, “Devono essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato n. 4480, del 20/05/2024). E tanto seguendo il solco tracciato nel 2021 dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nelle sentenze nn. 17 e 18 aveva affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali “anche in assenza di una disciplina legislativa… cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento U.E. e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo”. A tale principio non si sottrae, quindi, la proroga prevista dall’art. 3 della L. n. 118/2022, né con riguardo al termine del 31.12.2024 richiamato nel provvedimento impugnato, né con riguardo al termine del 31.12.2027 come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 che, nelle more dell’odierno giudizio, ha modificato sul punto il predetto art. 3 ” (nello stesso senso si vedano, ex plurimis : Cons. St., VII, n. 6883/2024; id., VII, n. 6193/2024; T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 555/2024; T.A.R. Lazio, NA, II nn. 728/2024, 713/2024, 763/2024, 764/2024, 775/2024, 741/2024 e n. 743/2024; parere motivato della Commissione europea del 16 novembre 2023).
Per inciso, la sopravvenuta normativa di cui al d. l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, prevede un’ulteriore proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni demaniali marittime, sicché anch’essa va disapplicata, per contrasto con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE e con l’art. 49 del TFUE (cfr. in tal senso: T.A.R. Lazio, NA II, n. 742/2024; T.A.R. Liguria, Genova I, n. 869/2024; id., n. 183/2025; T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 365/2025).
10 - Giova, altresì, menzionare la pronuncia di questa Sezione n. 65 del 3 febbraio 2025, con la quale, nell’accogliere un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento maturato su istanza concessoria, è stata prefigurata e indicata la seguente procedura: “ il Comune ricevuta la richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima scaduta, prima di indire l’eventuale procedura selettiva, in primo luogo, ha il dovere di accertare il mantenimento del rispetto della quota minima del 50% da riservare alla pubblica fruizione (art. 7 comma 5 L.R. n. 8 del 2015). In caso positivo ha comunque la possibilità di effettuare una preliminare valutazione discrezionale in ordine alla opportunità o meno di affidare nuovamente il tratto di arenile interessato alla gestione dell’operatore privato, previo espletamento della procedura selettiva (v. infra), piuttosto che lasciarlo alla libera fruizione della collettività (eventualmente predisponendo direttamente servizi di assistenza, sicurezza e manutenzione) (cfr. Tar Lazio-NA sent. n. 288/2024 del 20.11.2024). Sul punto, infatti, va ricordato che “sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà economica e sociale e di tutela dell’ambiente e del paesaggio consumare in modo non proporzionato i già ormai limitati tratti di spiaggia libera, rendendo le coste italiane sempre più difficilmente accessibili in modo libero e gratuito anche ai soggetti meno abbienti” (cfr. C.d.S. n. 4480 del 20.5.2024); - eseguita tale preliminare valutazione, le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di un’adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa in base ad un approccio qualitativo (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 4479/2024); - anche quando non ritengano applicabile l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l'art. 49 del T.F.U.E. e procedere all'indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione; - l'obbligo di applicare l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE o l'art. 49 del T.F.U.E. potrebbe in ipotesi ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l'interesse transfrontaliero della concessione, la cui valutazione è comunque soggetta al controllo del giudice; - quanto poi alle modalità di assegnazione della concessione, la giurisprudenza amministrativa ha tradizionalmente affermato che non sussiste un obbligo di fonte legale di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione (v., sul punto, ex plurimis C.G.A.R.S., sez. giurisd., 22 maggio 2023, n. 350), potendo trovare applicazione la procedura “informale” prevista dall’art. 37 cod. nav., purché essa si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti; - la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sent. 10131/2024 del 16.12.2024), tuttavia, rivendendo tale orientamento anche alla luce delle novità normative di cui alla legge 166/2024, ha affermato che i requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurati solo dalla previa indizione di una gara, il cui bando preveda almeno, tra l'altro e anzitutto, l'oggetto e la durata della concessione, l'entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità (v. ora l’art. 4, commi 3 e 4 del d.l. n. 118 del 2022, nella versione vigente dopo la l. n. 166 del 2024); - secondo tale più recente arresto, cui la Sezione intende conformarsi, l’informale modello dell'art. 37 cod. nav. non può ritenersi (più) adeguato alle esigenze di trasparenza e concorrenzialità che permeano questo settore dell'ordinamento che, se anche non richiede lo stesso grado di complessità che contraddistingue il codice dei contratti pubblici, come costantemente afferma la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nemmeno può appagarsi di un modulo procedimentale costruito sulla domanda di rinnovo del concessionario uscente, pubblicata con il c.d. "rende noto" solo a livello locale, in attesa che potenziali concorrenti formulino osservazioni o presentino proprie domande, senza previa determinazione, da parte dell'autorità pubblica, di imparziali, trasparenti e proporzionali criteri di partecipazione alla gara (cfr. Cons. di Stato sent. n. 10131/2024, già citata). 6. Per concludere sul punto il Comune è tenuto a provvedere sull’istanza di assegnazione della parte ricorrente, attenendosi ai principi sopra enunciati ”.
11 – Alla luce di tali orientamenti della giurisprudenza, il Comune – anche in assenza di un aggiornamento del Piano di utilizzazione degli arenili (PUA) - deve avviare, con ogni urgenza, le procedure di evidenza pubblica e, nel contempo, prorogare le concessioni demaniali marittime scadute fino alla data della nuova concessione che risulterà dall’espletamento delle menzionate procedure, ritenendosi che il termine di scadenza della proroga sia la data del nuovo affidamento e non il termine del 31.12.2027, introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. a) n. 2), del citato d. l. n. 131/2024.
Si tratta, in sostanza, di una “ proroga tecnica ”, analoga a quella prevista dall’art. 120, comma 11, d.lgs n. 36/2023, per gli appalti pubblici, cioè di una forma eccezionale e derogatoria di affidamento, per il verificarsi di eventi che abbiano determinato ritardo nell’individuazione del nuovo aggiudicatario. Invero, detta norma prevede che: “ in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto ”.
Anche se il Codice dei contratti pubblici (ivi compreso l’art. 120 citato) non si applica alle concessioni demaniali, le procedure relative a queste ultime devono passare attraverso una selezione imparziale e trasparente tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della Direttiva n. 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE. Come infatti evidenziato da questa Sezione nella pronuncia n. 775/2024, l’art. 1, comma 1, lett. b), d. l. n. 131/2024 ha sostituito l’art. 4 della l. n. 118/2022, disciplinando direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi. È stato, infatti, abrogato il divieto per gli Enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4- bis , della l. n. 118/2022; tale norma era, del resto, tamquam non esset , poiché il termine di sei mesi per l’esercizio della delega legislativa era spirato e comunque, veicolando un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, si poneva in contrasto con il diritto europeo (cfr. Cons. St., VII, nn. 4479, 4480 e 4481/2024). Ciò, anche previa nuova proroga tecnica – limitata ai tempi necessari per la procedura di gara – della concessione cessata, in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., al fine di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva, avendo al riguardo il Consiglio di Stato precisato che la proroga tecnica “ è compatibile con i principi europei solo quando le autorità amministrative comunali hanno già indetto la procedura selettiva o comunque hanno deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi ” (cfr. Cons. St., VII, n. 4479/2024; T.A.R. Puglia, Bari, I, n. 268/2025).
Nel caso di specie, la giustificazione della proroga è riconducibile al ritardo determinato da eventi di tipo normativo (l’incertezza del quadro scaturente dalle pronunce della CGUE, nonché degli interventi dei Giudici interni e del Legislatore), mentre la motivazione della proroga è appunto quella di evitare che l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determini “ un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare ”.
12 – In conclusione, il ricorso è accolto in parte, nei sensi e nei limiti della motivazione e, per l’effetto, la nota del Comune di Formia n. 27997 del 20 maggio 2024 va annullata.
13 - In considerazione della complessità della questione, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di NA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Formia n. 27997 del 20 maggio 2024.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Valerio Torano, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO