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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2057/2023 RG promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte in proprio e anche in qualità di erede Parte_4 Parte_1 di Persona_1 con l'avv. Cesare Proto attori contro
Controparte_1 con gli avv.ti Maria grazia Calì, Carlo Moreschi e Ludovica Romano convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_2
[...] con l'avv. Riccardo Prando terza chiamata
OGGETTO: responsabilità sanitaria
MOTIVAZIONE
1. Dopo aver dato corso all'accertamento tecnico preventivo n. 5559/2017 RG (ausiliari prof. e prof. , , Persona_2 Persona_3 Parte_1 Parte_2
, , tutte in proprio e anche in qualità Parte_3 Parte_4 Parte_1 di erede di , hanno convenuto in giudizio l Persona_1 Controparte_1
esponendo che in data 9.01.2014 , già affetto da emisindrome
[...] Parte_5 sinistra conseguente ad ictus emorragico, sindrome depressiva, e BPCO, con condizioni di allettamento, si rivolgeva al pronto soccorso di detta Azienda in quanto lamentava dolore persistente all'arto inferiore destro. Dal 9.01.2024 rimaneva ricoverato fino al 23.01.2014, quando veniva dimesso e trasferito presso la Residenza . Il 18.02.2014, a CP_3 seguito di rilevata febbricola, rantoli e sibili estesi a tutto il campo polmonare, Parte_5
veniva inviato al pronto soccorso della medesima , ove venne
[...] Controparte_4 formulata diagnosi di insufficienza respiratoria in quadro settico. Il 28.02.2014 veniva dimesso dall'ospedale di con la diagnosi “sepsi da stafilococco, arteropatia obliterante alla CP_1 gamba destra, ulcera necrotica parziale, disfagia, emisindrome sinistra da ictus emorragico e
BPCO”, e trasferito nuovamente alla predetta . Il 28.03.2014, Controparte_5 durante il “soggiorno” presso detta struttura, veniva rilevato un quadro di insufficienza respiratoria. Il 31.03.2014, in stato febbrile, con marcata ipotensione arteriosa e dispnea, accedeva nuovamente al pronto soccorso dell'Azienda, ove, con diagnosi di sepsi severa, veniva ricoverato presso la clinica geriatrica. Nelle ore successive a tale ricovero, il quadro generale peggiorava fino al decesso avvenuto nella mattinata dell'1.04.2014. Dall'esame autoptico emergeva che la causa era ascrivibile ad insufficienza multiorgano da shock settico in fase terminale in paziente con quadro di ischemia critica degli arti inferiori, broncopolmonite diffusa, grave decadimento cognitivo ed emiparesi sinistra da pregresso ictus emorragico. Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 8086/2015, del quale non era parte l , l'ausiliario dott. attribuiva a Controparte_1 Persona_4 quest'ultima la responsabilità del decesso di . Gli attori davano quindi corso Parte_5 al predetto accertamento tecnico preventivo n. 5559/2017 RG nei confronti dell'Azienda oggi convenuta. Gli ausiliari prof. e prof. concludevano nel senso che Persona_2 Persona_3 il comportamento colposo dell'Azienda aveva causato una perdita di chance di sopravvivenza del 50% per un arco temporale di 2 anni e 8 mesi. Alla luce di tali conclusioni, le attrici hanno ora chiesto la condanna dell al risarcimento del Controparte_1
danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico e morale temporaneo e da lucida agonia patito da prima della morte, e del danno patrimoniale subito iure Parte_5 proprio; in subordine, il risarcimento del danno per la perdita di chance di guarigione in capo a . Parte_5
L resiste. Ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni subito iure proprio dalle attrici. Nel merito, sostiene che al momento delle dimissioni in data 28 febbraio 2014,
si trovava in un quadro locale e sistemico in via di netto miglioramento. Parte_5
Non era stato semplicemente inviato a domicilio, bensì riammesso presso una struttura residenziale - la - idonea dunque a consentire il monitoraggio Controparte_5 quotidiano delle lesioni ed il tempestivo rilevamento di eventuali peggioramenti. Inoltre, le dimissioni erano state accompagnate da precise istruzioni sulla prosecuzione della terapia al medico curante ed i sanitari dell'Azienda avevano contattato telefonicamente il personale infermieristico della RSA. Non sarebbe quindi chiaro sulla base di quali elementi gli ausiliari proff. e avessero potuto accertare l'esclusiva responsabilità di essa convenuta, Per_2 Per_3 affermando che la “ingravescenza fenomenologica letifera” che aveva determinato il decesso dipendava esclusivamente dal “trasferimento imprudente” del dalla Clinica medica Parte_5
5 alla RSA. Sarebbe invece evidente che non solo il medico curante del avrebbe Parte_5 potuto/dovuto, in presenza di un peggioramento delle condizioni cliniche di quest'ultimo, fare ricorso ad una rivalutazione specialistica, ma anche che la predetta RSA avrebbe dovuto disporre senza indugio un nuovo ricovero in struttura ospedaliera del I primi Parte_5 sintomi settici si sarebbero verificati il 24 marzo 2014, essendo il paziente portatore di catetere venoso centrale. La sepsi sarebbe quindi stata originata da una non precisa gestione del catetere venoso centrale da parte della , con la conseguenza che le Controparte_5 carenze di quest'ultima non potrebbero essere addebitate ad essa convenuta. CP_1
Su istanza di quest'ultima, è stata autorizzata la chiamata in causa di
[...]
, la quale si Controparte_2
è ritualmente costituita.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue, in particolare quella di ammissione di ctu avanzata dall;
precisate le conclusioni;
al CP_1 termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, ritiene il tribunale che l'eccezione di prescrizione sia infondata poiché, considerato che la morte è intervenuta l'1.04.2014, non sono stati contestati gli atti interruttivi del 13.07.2016 e dell'1.07.2021. L'atto di citazione è stato notificato in data
20.02.2023.
4. Ciò premesso, nella “relazione di consulenza tecnica medico-legale” gli ausiliari proff. e hanno riferito, in sintesi, che “riconsiderare la problematica concernente Per_2 Per_3 il non ottimale perseguimento della condotta tecnica esigibile in funzione del trattamento adeguato dell'arteriopatia obliterante dell'asse femoro-popliteo a destra. Infatti, pur evidenziandosi (come in precedenza precisato) l'incompletezza/insufficienza del primitivo intervento “angiologico”, la causa del decesso è da ritenersi sostanzialmente riferibile al trattamento internistico richiesto dalla necessità di alimentazione e di mobilizzazione/verticalizzazione del paziente. Si deve porre, in parole povere, la domanda sull'adeguatezza nella conduzione della nutrizione parenterale, nonché sugli interventi volti a limitare gli effetti dell'allettamento… In quest'ottica, pare di dover ritenere non “ottimale” la sorveglianza dei sistemi di cateterizzazione utilizzata per la nutrizione parenterale, in particolare di quello venoso centrale allestito in succlavia destra il 27 febbraio, la cui conduzione richiedeva migliore, più precisa, vigilanza di quella erogabile presso una RSA.
Infatti, contrariamente a quanto verosimilmente “presunto” (con riferimento all'annotazione del personale infermieristico, circa la “semplice” escara tibiale destra, in data 28 febbraio 2014 in fase di trasferimento alla dai Curanti della Clinica Medica 5 Controparte_5 dell , la disponibilità di personale medico per la Parte_6 sorveglianza “quotidiana” del dispositivo di cateterizzazione non era sicuramente, contrattualmente assicurata… L'incongruenza del trasferimento (dal reparto internistico “non- geriatrico” alla RSA) assume caratterizzazione imprudente, considerando, di più, le esigenze di mobilizzazione/verticalizzazione del paziente (nonché di idratazione!). Risulta, infatti, che il registrato “allettamento domiciliare” non fosse assoluto per tutto l'arco della giornata e che, presso la RSA, il paziente riuscisse a mantenere “una buona postura in carrozzina passeggino tipo Ormesa” (cfr. relazione fisioterapia, allegato fascicolo 2e). Le osservazioni relative al trasferimento imprudente, in quanto eseguito con modalità “inerziali”/consuetudinarie/quasi automatiche (affidato alla pura collaborazione infermieristica: cfr. diario clinico del 28 febbraio), dalla Clinica Medica 5 alla RSA, sono pregnanti non solo per la valutazione della componente psicologica dell'inadempimento, ma anche per la precisa ricognizione dell'elemento materiale, causativo dell'ingravescenza fenomenologica letifera. Infatti, si deve prender atto che le condizioni assistenziali presso la Residenza ” furono contrassegnate dallo Controparte_3 sviluppo di “bronchite” in occasione del primo accesso e dal ripresentarsi della “bronchite bilaterale, grave insufficienza respirat. …omissis…” in occasione del secondo periodo di ospitalità. In conclusione, si ritiene che il decesso del sig. debba essere Parte_5 ricondotto allo sviluppo di una broncopolmonite bilaterale (giusta la diagnosi derivante dall'esecuzione dell'autopsia giudiziaria) produttiva di insufficienza multiorgano, in un paziente degente in ambiente non idoneo per il preciso, corretto trattamento assistenziale (idratazione; mobilizzazione/ verticalizzazione;
sorveglianza dei sistemi di nutrizione parenterale;
diagnostica di laboratorio microbiologico necessaria per la selezione dell'antibioticoterapia, etc.)” (v. doc. 5 att.).
Nelle successive “considerazioni finali dei cc.tt.t. alle osservazioni dei cc.tt.pp. alla bozza di relazione di ctu” (v. doc.
5-1 att.), i medesimi ausiliari hanno concluso nel senso che
“1) è stata riconosciuta e specificata la “causa mortis” del sig. 2) la patologia Parte_5 respiratoria patita (ripresentatasi in due occasioni) produttiva del decesso è stata etiopatogenicamente (“causalmente” per l'aspetto materiale) riconosciuta prodotta dalle condizioni di allettamento e di alimentazione parenterale adottate;
3) è stato riconosciuto che le condizioni di assistenza erogate in funzione delle necessarie operazioni di
“verticalizzazione”/“mobilizzazione” alternative, comunque francamente di contrasto dovuto, a quelle di “allettamento” inerziale/osservazionale/contemplativo, e di quelle di vigilanza/conduzione sull'alimentazione/idratazione sono state “non ottimali” (ovvero sono state inadeguate rispetto alle condizioni proprie pre-ricovero del paziente), ciò che le fa riconoscere censurabili per l'aspetto tecnico-organizzativo; 4) la censura tecnica risulta anche apprezzabile giurisdizionalmente, ed è stata conferita in capo ai Curanti, che posero, imprudentemente, l'indicazione al trasferimento, peraltro “anticipato”, del paziente presso struttura assistenziale non adeguata per le esigenze di mobilizzazione/verticalizzazione e di conduzione corretta dell'alimentazione/idratazione; 5) è stata, di conseguenza, riconosciuta anche la sussistenza dell'elemento psicologico (imprudenza) della condotta medico- chirurgica, necessaria per la determinazione “complessiva” della realtà del nesso di causalità;
6) il sig. era soggetto plegico e, soprattutto, affetto “da BPCO con Parte_5 riacutizzazioni”. Tale patologia richiedeva, a maggior ragione, attenzione aumentata con la necessità di controllo degli atteggiamenti posturali e di verticalizzazione, al fine di migliorare la ventilazione polmonare… 12) essendo riconoscibile, nella vicenda in esame, la “perdita di opportunità/chances” nel decremento dell'aspettativa di vita, essa è stata considerata facendo riferimento alle informazioni epidemiologico-statistiche disponibili (a rigore, l'approccio risulta inefficace, tale da richiamare aspetti più generici di “prognosi” clinica, nel caso di soggetto che abbia superato l'età statisticamente, mediamente calcolata); 13) ammettendo, di conseguenza, l'aspettativa di vita “ISTAT” sino ad 84 (ottantaquattro) anni e considerata l'età di 81 e 4/12 (ottantuno anni e 4 mesi) goduta dal sig. al momento dell'exitus, Parte_5
l'aspettativa di vita avrebbe dovuto essere, in condizioni di integrità psico-fisica, pari a 2 anni e 8/12 (due anni ed otto mesi); 14) considerando, più specificamente, la patologia concretamente, naturalmente affliggente il sig. la non “adeguata” condotta Parte_5 assistenziale erogata in quale misura può essere considerata “idonea” a ridurre l'aspettativa di vita. Il Collegio di C.T.U. non può che riferirsi, per questo aspetto, alla propria esperienza per casistica analogica/sovrapponibile, esprimendo,
“probabilisticamente”/“prognosticamente”, la riduzione dell'aspettativa di vita e, quindi, la
“perdita di chances” nella misura del 50% (cinquanta per cento)”.
5. Ciò premesso, in punto di diritto è noto che in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno
(rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, deve essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (v. di recente Cass., sez. VI-3, 26.01.2022, n. 2261).
6. E' altrettanto noto che sempre in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute
(ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (v. Cass., sez. VI-3, 26.11.2020, n. 26.907). 7. Ed ancora, è noto che per giurisprudenza consolidata, in ossequio al principio del libero convincimento, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice stesso indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori,
i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del consulente (v. per tutte Cass., sez. I, 3.03.2011, n. 5148).
Proprio questo accade nella fattispecie concreta, poiché questo tribunale ritiene che le conclusioni dei proff. e non siano condivisibili. Per_2 Per_3
8. Va infatti evidenziato che la vicenda trae origine dal ricovero svoltosi dal 9 al
23.01.2014 presso l di all'ingresso nel pronto soccorso, venivano indicati CP_1 CP_1 segni di ischemia agli arti inferiori e le consulenze specialistiche (angiologica - chirurgo vascolare) escludevano la possibilità di soluzione chirurgica della arteriopatia obliterante.
Un'ecodoppler degli arti inferiori dimostrava una verosimile aterotrombosi e stop femoro popliteo dx con scarsa perfusione a valle. Il paziente veniva sottoposto a terapia medica con antidolorifici e farmaci vasoattivi. Veniva quindi dimesso con quadro cognitivo migliorato, consigliata dieta per disfagici e terapia medica in paziente già portatore di sindrome ipocinetica secondaria ad emisindrome sinistra. In relazione a tale ricovero, l'atp non indica Per_4 criticità; l'atp GH, invece, contesta vari aspetti della gestione paziente, ma non fa alcun cenno alle conseguenze di tali criticità, né applica il criterio controfattuale.
Questo tribunale ritiene che risulti giustificato affermare che, dato lo stato anteriore già compromesso, il bilancio rischio-beneficio andasse effettivamente a favore della soluzione conservativa. Ed inoltre, va considerato che il paziente veniva dimesso migliorato da un punto di vista sintomatologico e cognitivo, tanto che veniva suggerita la ripresa dell'alimentazione enterale, sebbene con dieta per disfagici;
né egli presentava segni di infezione in atto, né altri quadri patologici acuti.
Passando quindi al periodo 23.01-18.02.2014 presso la RSA, in data 5.02 si segnalavano algie alla gamba;
quindi il 13.02 (ossia dopo 21 giorni dal trasferimento), i parenti segnalavano la presenza di lesione cutanea alla gamba destra che il giorno successivo 14.02 veniva esaminata e descritta clinicamente come ampia ulcera necrotica nella zona tibiale dx: veniva prescritto UX crema (preparato ad azione cicatrizzante). Il 15.02: febbre a 39.9°, bronchite, somministrato antibiotico Zarvix. Il 17.02 ancora febbre e rilevata la presenza di sibili e rantoli su tutto l'ambito polmonare. Si rimuoveva il catetere venoso centrale e veniva richiesto il ricovero in . L'atp ha ritenuto tardivo il riscontro della Controparte_1 Per_4
lesione alla gamba e tardiva la richiesta di ricovero in ospedale, escludendo peraltro - del tutto correttamente - il nesso con la grave evoluzione successiva del quadro clinico. L'atp VA
LL sul punto non riferisce nulla.
Nel periodo 18.02-28.02.2014, è stato ricoverato presso l Parte_5 CP_1
. Nel corso di tale degenza, venivano messi in atto, tra l'altro, ossigenoterapia, rx
[...] torace, addome, eco addome, emocultura positiva per stafilococco hominis meticillino- resistente, terapia con vancomicina. La lesione necrotica pretibiale all'arto inferiore destro veniva sottoposta a rivalutazione dal chirurgo che, dopo valutazione ossimetrica perilesionale, non riteneva indicata l'escarectomia, consigliando medicazioni locali. L'atp ritiene che Per_4 vi sia stato un errore del chirurgo, in quanto si doveva amputare l'arto: ciò costituiva una chance da offrire al paziente in termini di sopravvivenza. L'atp GH rileva una cattiva gestione sorveglianza del catetere venoso centrale per la quale la RSA non poteva offrire personale e strumenti adeguati;
avanza dubbi sulla necessità di nutrizione parenterale, sostenendo che sarebbe stata meglio una PEG;
non era possibile un corretto trattamento assistenziale presso la RSA in termini di idratazione, mobilizzazione/verticalizzazione, sorveglianza dei sistemi di nutrizione parenterale, diagnostica di laboratorio microbiologico necessaria per la selezione dell'antibioticoterapia, etc..
Questo tribunale ritiene che l'amputazione indicata dall'atp sia stata Per_4 correttamente esclusa essendo ad alto rischio, considerate le condizioni generali del paziente.
Il 28.02 il paziente veniva inviato alla RSA, ove rimaneva fino al 31.03.2014. L'atp rileva che in tale intervallo c'è stato un periodo di assenza di febbre, parziale nutrizione Per_4 per bocca. L'atp GH nulla riferisce sul periodo. Questo tribunale rileva che dalla documentazione in atti risulta che il 14.03 il paziente era stato messo seduto;
il 19.03 veniva rimosso il catetere urinario;
fino al 24.03, sostanzialmente stabile;
in tale data, esordio febbrile;
dal 26.03 si manifestava febbre alta con bronchite trattata con antiobiotico;
il 28, bronchite bilaterale, grave insufficienza respiratoria e desaturazione, elementi necessari e sufficienti per l'immediato ricovero ospedaliero;
ciò nonostante, solo il 31.03 - e quindi tardivamente - la RSA riteneva di chiamare il 118.
Una volta ricoverato presso l il 31.03, il giorno successivo il paziente Controparte_1 moriva per insufficienza multiorgano in quadro di broncopolmonite bilaterale. Non risulta alcuna criticità dei sanitari.
Concentrando ora l'attenzione sul periodo 28.02-31.03.2014, va puntualizzato che la sepsi si manifestò dopo ben 24 giorni dall'ingresso nella RSA e che in precedenza il paziente aveva goduto di un apprezzabile periodo di quadro sostanzialmente stabile. Alla luce di ciò, risulta decisivo il ritardo con cui detta RSA ritenne di inviarlo all'ospedale solo il 31.03 al persistere della febbre, considerata anche la presenza di necrosi al piede, la grave insufficienza respiratoria e la desaturazione fin dal 28 precedente. Se la RSA avesse inviato il paziente in ospedale prima del 31.03, epoca in cui la situazione era già irrimediabilmente deteriorata, e quindi sin dal 28.03, egli forse poteva essere salvato, non potendosi nemmeno trascurare che la sepsi deve essere stata causata da una non corretta gestione del catetere venoso centrale da parte dei sanitari della RSA. Sembra allora chiaro che l'invio del paziente all'ospedale solo il 31.03 e la morte sopraggiunta immediatamente già il giorno successivo, dimostrano come tale invio sia stato decisamente tardivo, essendo avvenuto quando ormai non c'era più nulla da fare (come anche conferma il fatto che alcuna criticità sia stata accertata dagli ausiliari in relazione a tale brevissimo periodo 31.03-1.04.2014). Le cause del decesso di vanno quindi rinvenute nel periodo 28.02-31.03.2014 da lui trascorso Parte_5 presso la RSA, senza che possa ravvisarsi alcuna responsabilità dell , Controparte_1 neppure a titolo di perdita di chance di sopravvivenza, poiché l'ultimo periodo trascorso presso la RSA medesima ha senz'altro interrotto ogni nesso causale con i tempi della precedente dimissione dall'Ospedale.
Di qui il rigetto di tutte le domande attoree.
Le spese di giudizio vanno compensate integralmente a causa dell'incertezza della lite.
Quelle degli ausiliari vanno poste a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta tutte le domande.
Compensa integralmente le spese di giudizio e pone le spese degli ausiliari definitivamente a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2057/2023 RG promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte in proprio e anche in qualità di erede Parte_4 Parte_1 di Persona_1 con l'avv. Cesare Proto attori contro
Controparte_1 con gli avv.ti Maria grazia Calì, Carlo Moreschi e Ludovica Romano convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_2
[...] con l'avv. Riccardo Prando terza chiamata
OGGETTO: responsabilità sanitaria
MOTIVAZIONE
1. Dopo aver dato corso all'accertamento tecnico preventivo n. 5559/2017 RG (ausiliari prof. e prof. , , Persona_2 Persona_3 Parte_1 Parte_2
, , tutte in proprio e anche in qualità Parte_3 Parte_4 Parte_1 di erede di , hanno convenuto in giudizio l Persona_1 Controparte_1
esponendo che in data 9.01.2014 , già affetto da emisindrome
[...] Parte_5 sinistra conseguente ad ictus emorragico, sindrome depressiva, e BPCO, con condizioni di allettamento, si rivolgeva al pronto soccorso di detta Azienda in quanto lamentava dolore persistente all'arto inferiore destro. Dal 9.01.2024 rimaneva ricoverato fino al 23.01.2014, quando veniva dimesso e trasferito presso la Residenza . Il 18.02.2014, a CP_3 seguito di rilevata febbricola, rantoli e sibili estesi a tutto il campo polmonare, Parte_5
veniva inviato al pronto soccorso della medesima , ove venne
[...] Controparte_4 formulata diagnosi di insufficienza respiratoria in quadro settico. Il 28.02.2014 veniva dimesso dall'ospedale di con la diagnosi “sepsi da stafilococco, arteropatia obliterante alla CP_1 gamba destra, ulcera necrotica parziale, disfagia, emisindrome sinistra da ictus emorragico e
BPCO”, e trasferito nuovamente alla predetta . Il 28.03.2014, Controparte_5 durante il “soggiorno” presso detta struttura, veniva rilevato un quadro di insufficienza respiratoria. Il 31.03.2014, in stato febbrile, con marcata ipotensione arteriosa e dispnea, accedeva nuovamente al pronto soccorso dell'Azienda, ove, con diagnosi di sepsi severa, veniva ricoverato presso la clinica geriatrica. Nelle ore successive a tale ricovero, il quadro generale peggiorava fino al decesso avvenuto nella mattinata dell'1.04.2014. Dall'esame autoptico emergeva che la causa era ascrivibile ad insufficienza multiorgano da shock settico in fase terminale in paziente con quadro di ischemia critica degli arti inferiori, broncopolmonite diffusa, grave decadimento cognitivo ed emiparesi sinistra da pregresso ictus emorragico. Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 8086/2015, del quale non era parte l , l'ausiliario dott. attribuiva a Controparte_1 Persona_4 quest'ultima la responsabilità del decesso di . Gli attori davano quindi corso Parte_5 al predetto accertamento tecnico preventivo n. 5559/2017 RG nei confronti dell'Azienda oggi convenuta. Gli ausiliari prof. e prof. concludevano nel senso che Persona_2 Persona_3 il comportamento colposo dell'Azienda aveva causato una perdita di chance di sopravvivenza del 50% per un arco temporale di 2 anni e 8 mesi. Alla luce di tali conclusioni, le attrici hanno ora chiesto la condanna dell al risarcimento del Controparte_1
danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico e morale temporaneo e da lucida agonia patito da prima della morte, e del danno patrimoniale subito iure Parte_5 proprio; in subordine, il risarcimento del danno per la perdita di chance di guarigione in capo a . Parte_5
L resiste. Ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni subito iure proprio dalle attrici. Nel merito, sostiene che al momento delle dimissioni in data 28 febbraio 2014,
si trovava in un quadro locale e sistemico in via di netto miglioramento. Parte_5
Non era stato semplicemente inviato a domicilio, bensì riammesso presso una struttura residenziale - la - idonea dunque a consentire il monitoraggio Controparte_5 quotidiano delle lesioni ed il tempestivo rilevamento di eventuali peggioramenti. Inoltre, le dimissioni erano state accompagnate da precise istruzioni sulla prosecuzione della terapia al medico curante ed i sanitari dell'Azienda avevano contattato telefonicamente il personale infermieristico della RSA. Non sarebbe quindi chiaro sulla base di quali elementi gli ausiliari proff. e avessero potuto accertare l'esclusiva responsabilità di essa convenuta, Per_2 Per_3 affermando che la “ingravescenza fenomenologica letifera” che aveva determinato il decesso dipendava esclusivamente dal “trasferimento imprudente” del dalla Clinica medica Parte_5
5 alla RSA. Sarebbe invece evidente che non solo il medico curante del avrebbe Parte_5 potuto/dovuto, in presenza di un peggioramento delle condizioni cliniche di quest'ultimo, fare ricorso ad una rivalutazione specialistica, ma anche che la predetta RSA avrebbe dovuto disporre senza indugio un nuovo ricovero in struttura ospedaliera del I primi Parte_5 sintomi settici si sarebbero verificati il 24 marzo 2014, essendo il paziente portatore di catetere venoso centrale. La sepsi sarebbe quindi stata originata da una non precisa gestione del catetere venoso centrale da parte della , con la conseguenza che le Controparte_5 carenze di quest'ultima non potrebbero essere addebitate ad essa convenuta. CP_1
Su istanza di quest'ultima, è stata autorizzata la chiamata in causa di
[...]
, la quale si Controparte_2
è ritualmente costituita.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue, in particolare quella di ammissione di ctu avanzata dall;
precisate le conclusioni;
al CP_1 termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, ritiene il tribunale che l'eccezione di prescrizione sia infondata poiché, considerato che la morte è intervenuta l'1.04.2014, non sono stati contestati gli atti interruttivi del 13.07.2016 e dell'1.07.2021. L'atto di citazione è stato notificato in data
20.02.2023.
4. Ciò premesso, nella “relazione di consulenza tecnica medico-legale” gli ausiliari proff. e hanno riferito, in sintesi, che “riconsiderare la problematica concernente Per_2 Per_3 il non ottimale perseguimento della condotta tecnica esigibile in funzione del trattamento adeguato dell'arteriopatia obliterante dell'asse femoro-popliteo a destra. Infatti, pur evidenziandosi (come in precedenza precisato) l'incompletezza/insufficienza del primitivo intervento “angiologico”, la causa del decesso è da ritenersi sostanzialmente riferibile al trattamento internistico richiesto dalla necessità di alimentazione e di mobilizzazione/verticalizzazione del paziente. Si deve porre, in parole povere, la domanda sull'adeguatezza nella conduzione della nutrizione parenterale, nonché sugli interventi volti a limitare gli effetti dell'allettamento… In quest'ottica, pare di dover ritenere non “ottimale” la sorveglianza dei sistemi di cateterizzazione utilizzata per la nutrizione parenterale, in particolare di quello venoso centrale allestito in succlavia destra il 27 febbraio, la cui conduzione richiedeva migliore, più precisa, vigilanza di quella erogabile presso una RSA.
Infatti, contrariamente a quanto verosimilmente “presunto” (con riferimento all'annotazione del personale infermieristico, circa la “semplice” escara tibiale destra, in data 28 febbraio 2014 in fase di trasferimento alla dai Curanti della Clinica Medica 5 Controparte_5 dell , la disponibilità di personale medico per la Parte_6 sorveglianza “quotidiana” del dispositivo di cateterizzazione non era sicuramente, contrattualmente assicurata… L'incongruenza del trasferimento (dal reparto internistico “non- geriatrico” alla RSA) assume caratterizzazione imprudente, considerando, di più, le esigenze di mobilizzazione/verticalizzazione del paziente (nonché di idratazione!). Risulta, infatti, che il registrato “allettamento domiciliare” non fosse assoluto per tutto l'arco della giornata e che, presso la RSA, il paziente riuscisse a mantenere “una buona postura in carrozzina passeggino tipo Ormesa” (cfr. relazione fisioterapia, allegato fascicolo 2e). Le osservazioni relative al trasferimento imprudente, in quanto eseguito con modalità “inerziali”/consuetudinarie/quasi automatiche (affidato alla pura collaborazione infermieristica: cfr. diario clinico del 28 febbraio), dalla Clinica Medica 5 alla RSA, sono pregnanti non solo per la valutazione della componente psicologica dell'inadempimento, ma anche per la precisa ricognizione dell'elemento materiale, causativo dell'ingravescenza fenomenologica letifera. Infatti, si deve prender atto che le condizioni assistenziali presso la Residenza ” furono contrassegnate dallo Controparte_3 sviluppo di “bronchite” in occasione del primo accesso e dal ripresentarsi della “bronchite bilaterale, grave insufficienza respirat. …omissis…” in occasione del secondo periodo di ospitalità. In conclusione, si ritiene che il decesso del sig. debba essere Parte_5 ricondotto allo sviluppo di una broncopolmonite bilaterale (giusta la diagnosi derivante dall'esecuzione dell'autopsia giudiziaria) produttiva di insufficienza multiorgano, in un paziente degente in ambiente non idoneo per il preciso, corretto trattamento assistenziale (idratazione; mobilizzazione/ verticalizzazione;
sorveglianza dei sistemi di nutrizione parenterale;
diagnostica di laboratorio microbiologico necessaria per la selezione dell'antibioticoterapia, etc.)” (v. doc. 5 att.).
Nelle successive “considerazioni finali dei cc.tt.t. alle osservazioni dei cc.tt.pp. alla bozza di relazione di ctu” (v. doc.
5-1 att.), i medesimi ausiliari hanno concluso nel senso che
“1) è stata riconosciuta e specificata la “causa mortis” del sig. 2) la patologia Parte_5 respiratoria patita (ripresentatasi in due occasioni) produttiva del decesso è stata etiopatogenicamente (“causalmente” per l'aspetto materiale) riconosciuta prodotta dalle condizioni di allettamento e di alimentazione parenterale adottate;
3) è stato riconosciuto che le condizioni di assistenza erogate in funzione delle necessarie operazioni di
“verticalizzazione”/“mobilizzazione” alternative, comunque francamente di contrasto dovuto, a quelle di “allettamento” inerziale/osservazionale/contemplativo, e di quelle di vigilanza/conduzione sull'alimentazione/idratazione sono state “non ottimali” (ovvero sono state inadeguate rispetto alle condizioni proprie pre-ricovero del paziente), ciò che le fa riconoscere censurabili per l'aspetto tecnico-organizzativo; 4) la censura tecnica risulta anche apprezzabile giurisdizionalmente, ed è stata conferita in capo ai Curanti, che posero, imprudentemente, l'indicazione al trasferimento, peraltro “anticipato”, del paziente presso struttura assistenziale non adeguata per le esigenze di mobilizzazione/verticalizzazione e di conduzione corretta dell'alimentazione/idratazione; 5) è stata, di conseguenza, riconosciuta anche la sussistenza dell'elemento psicologico (imprudenza) della condotta medico- chirurgica, necessaria per la determinazione “complessiva” della realtà del nesso di causalità;
6) il sig. era soggetto plegico e, soprattutto, affetto “da BPCO con Parte_5 riacutizzazioni”. Tale patologia richiedeva, a maggior ragione, attenzione aumentata con la necessità di controllo degli atteggiamenti posturali e di verticalizzazione, al fine di migliorare la ventilazione polmonare… 12) essendo riconoscibile, nella vicenda in esame, la “perdita di opportunità/chances” nel decremento dell'aspettativa di vita, essa è stata considerata facendo riferimento alle informazioni epidemiologico-statistiche disponibili (a rigore, l'approccio risulta inefficace, tale da richiamare aspetti più generici di “prognosi” clinica, nel caso di soggetto che abbia superato l'età statisticamente, mediamente calcolata); 13) ammettendo, di conseguenza, l'aspettativa di vita “ISTAT” sino ad 84 (ottantaquattro) anni e considerata l'età di 81 e 4/12 (ottantuno anni e 4 mesi) goduta dal sig. al momento dell'exitus, Parte_5
l'aspettativa di vita avrebbe dovuto essere, in condizioni di integrità psico-fisica, pari a 2 anni e 8/12 (due anni ed otto mesi); 14) considerando, più specificamente, la patologia concretamente, naturalmente affliggente il sig. la non “adeguata” condotta Parte_5 assistenziale erogata in quale misura può essere considerata “idonea” a ridurre l'aspettativa di vita. Il Collegio di C.T.U. non può che riferirsi, per questo aspetto, alla propria esperienza per casistica analogica/sovrapponibile, esprimendo,
“probabilisticamente”/“prognosticamente”, la riduzione dell'aspettativa di vita e, quindi, la
“perdita di chances” nella misura del 50% (cinquanta per cento)”.
5. Ciò premesso, in punto di diritto è noto che in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno
(rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, deve essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (v. di recente Cass., sez. VI-3, 26.01.2022, n. 2261).
6. E' altrettanto noto che sempre in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute
(ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (v. Cass., sez. VI-3, 26.11.2020, n. 26.907). 7. Ed ancora, è noto che per giurisprudenza consolidata, in ossequio al principio del libero convincimento, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice stesso indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori,
i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del consulente (v. per tutte Cass., sez. I, 3.03.2011, n. 5148).
Proprio questo accade nella fattispecie concreta, poiché questo tribunale ritiene che le conclusioni dei proff. e non siano condivisibili. Per_2 Per_3
8. Va infatti evidenziato che la vicenda trae origine dal ricovero svoltosi dal 9 al
23.01.2014 presso l di all'ingresso nel pronto soccorso, venivano indicati CP_1 CP_1 segni di ischemia agli arti inferiori e le consulenze specialistiche (angiologica - chirurgo vascolare) escludevano la possibilità di soluzione chirurgica della arteriopatia obliterante.
Un'ecodoppler degli arti inferiori dimostrava una verosimile aterotrombosi e stop femoro popliteo dx con scarsa perfusione a valle. Il paziente veniva sottoposto a terapia medica con antidolorifici e farmaci vasoattivi. Veniva quindi dimesso con quadro cognitivo migliorato, consigliata dieta per disfagici e terapia medica in paziente già portatore di sindrome ipocinetica secondaria ad emisindrome sinistra. In relazione a tale ricovero, l'atp non indica Per_4 criticità; l'atp GH, invece, contesta vari aspetti della gestione paziente, ma non fa alcun cenno alle conseguenze di tali criticità, né applica il criterio controfattuale.
Questo tribunale ritiene che risulti giustificato affermare che, dato lo stato anteriore già compromesso, il bilancio rischio-beneficio andasse effettivamente a favore della soluzione conservativa. Ed inoltre, va considerato che il paziente veniva dimesso migliorato da un punto di vista sintomatologico e cognitivo, tanto che veniva suggerita la ripresa dell'alimentazione enterale, sebbene con dieta per disfagici;
né egli presentava segni di infezione in atto, né altri quadri patologici acuti.
Passando quindi al periodo 23.01-18.02.2014 presso la RSA, in data 5.02 si segnalavano algie alla gamba;
quindi il 13.02 (ossia dopo 21 giorni dal trasferimento), i parenti segnalavano la presenza di lesione cutanea alla gamba destra che il giorno successivo 14.02 veniva esaminata e descritta clinicamente come ampia ulcera necrotica nella zona tibiale dx: veniva prescritto UX crema (preparato ad azione cicatrizzante). Il 15.02: febbre a 39.9°, bronchite, somministrato antibiotico Zarvix. Il 17.02 ancora febbre e rilevata la presenza di sibili e rantoli su tutto l'ambito polmonare. Si rimuoveva il catetere venoso centrale e veniva richiesto il ricovero in . L'atp ha ritenuto tardivo il riscontro della Controparte_1 Per_4
lesione alla gamba e tardiva la richiesta di ricovero in ospedale, escludendo peraltro - del tutto correttamente - il nesso con la grave evoluzione successiva del quadro clinico. L'atp VA
LL sul punto non riferisce nulla.
Nel periodo 18.02-28.02.2014, è stato ricoverato presso l Parte_5 CP_1
. Nel corso di tale degenza, venivano messi in atto, tra l'altro, ossigenoterapia, rx
[...] torace, addome, eco addome, emocultura positiva per stafilococco hominis meticillino- resistente, terapia con vancomicina. La lesione necrotica pretibiale all'arto inferiore destro veniva sottoposta a rivalutazione dal chirurgo che, dopo valutazione ossimetrica perilesionale, non riteneva indicata l'escarectomia, consigliando medicazioni locali. L'atp ritiene che Per_4 vi sia stato un errore del chirurgo, in quanto si doveva amputare l'arto: ciò costituiva una chance da offrire al paziente in termini di sopravvivenza. L'atp GH rileva una cattiva gestione sorveglianza del catetere venoso centrale per la quale la RSA non poteva offrire personale e strumenti adeguati;
avanza dubbi sulla necessità di nutrizione parenterale, sostenendo che sarebbe stata meglio una PEG;
non era possibile un corretto trattamento assistenziale presso la RSA in termini di idratazione, mobilizzazione/verticalizzazione, sorveglianza dei sistemi di nutrizione parenterale, diagnostica di laboratorio microbiologico necessaria per la selezione dell'antibioticoterapia, etc..
Questo tribunale ritiene che l'amputazione indicata dall'atp sia stata Per_4 correttamente esclusa essendo ad alto rischio, considerate le condizioni generali del paziente.
Il 28.02 il paziente veniva inviato alla RSA, ove rimaneva fino al 31.03.2014. L'atp rileva che in tale intervallo c'è stato un periodo di assenza di febbre, parziale nutrizione Per_4 per bocca. L'atp GH nulla riferisce sul periodo. Questo tribunale rileva che dalla documentazione in atti risulta che il 14.03 il paziente era stato messo seduto;
il 19.03 veniva rimosso il catetere urinario;
fino al 24.03, sostanzialmente stabile;
in tale data, esordio febbrile;
dal 26.03 si manifestava febbre alta con bronchite trattata con antiobiotico;
il 28, bronchite bilaterale, grave insufficienza respiratoria e desaturazione, elementi necessari e sufficienti per l'immediato ricovero ospedaliero;
ciò nonostante, solo il 31.03 - e quindi tardivamente - la RSA riteneva di chiamare il 118.
Una volta ricoverato presso l il 31.03, il giorno successivo il paziente Controparte_1 moriva per insufficienza multiorgano in quadro di broncopolmonite bilaterale. Non risulta alcuna criticità dei sanitari.
Concentrando ora l'attenzione sul periodo 28.02-31.03.2014, va puntualizzato che la sepsi si manifestò dopo ben 24 giorni dall'ingresso nella RSA e che in precedenza il paziente aveva goduto di un apprezzabile periodo di quadro sostanzialmente stabile. Alla luce di ciò, risulta decisivo il ritardo con cui detta RSA ritenne di inviarlo all'ospedale solo il 31.03 al persistere della febbre, considerata anche la presenza di necrosi al piede, la grave insufficienza respiratoria e la desaturazione fin dal 28 precedente. Se la RSA avesse inviato il paziente in ospedale prima del 31.03, epoca in cui la situazione era già irrimediabilmente deteriorata, e quindi sin dal 28.03, egli forse poteva essere salvato, non potendosi nemmeno trascurare che la sepsi deve essere stata causata da una non corretta gestione del catetere venoso centrale da parte dei sanitari della RSA. Sembra allora chiaro che l'invio del paziente all'ospedale solo il 31.03 e la morte sopraggiunta immediatamente già il giorno successivo, dimostrano come tale invio sia stato decisamente tardivo, essendo avvenuto quando ormai non c'era più nulla da fare (come anche conferma il fatto che alcuna criticità sia stata accertata dagli ausiliari in relazione a tale brevissimo periodo 31.03-1.04.2014). Le cause del decesso di vanno quindi rinvenute nel periodo 28.02-31.03.2014 da lui trascorso Parte_5 presso la RSA, senza che possa ravvisarsi alcuna responsabilità dell , Controparte_1 neppure a titolo di perdita di chance di sopravvivenza, poiché l'ultimo periodo trascorso presso la RSA medesima ha senz'altro interrotto ogni nesso causale con i tempi della precedente dimissione dall'Ospedale.
Di qui il rigetto di tutte le domande attoree.
Le spese di giudizio vanno compensate integralmente a causa dell'incertezza della lite.
Quelle degli ausiliari vanno poste a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta tutte le domande.
Compensa integralmente le spese di giudizio e pone le spese degli ausiliari definitivamente a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini