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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2900/2023
Udienza 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2900/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Di Pietro, ER LI, OV IN e AB NC
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2 pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
avente ad oggetto: docente con incarico di supplenza a tempo determinato - supplenze infra-annuale (c.d. supplenze brevi e saltuarie o temporanee) - retribuzione professionale docenti (RPD).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/12/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendone Controparte_1 la condanna al pagamento della c.d. retribuzione professionale docenti
(RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15/03/2001, per supplenze espletate negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
La ricorrente espone di non aver ricevuto detto elemento della retribuzione, nei suddetti anni scolastici e, in particolare, nei periodi per i quali era stata destinataria di contratti a tempo determinato per supplenze c.d. brevi e saltuarie o “temporanee" (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999).
Detta indennità viene infatti corrisposta - precisa ancora la ricorrente - esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
La ricorrente ha quantificato la somma a lei spettante a titolo di R.P.D. in un importo pari ad € 1.530,66 (per n. 263 complessivi giorni di servizio, di cui n. 233 prestati nell'a.s. 2018/2019 e n. 30 giorni prestati nell'a.s.
2019/2020).
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto
[...] il relativo diritto sarebbe prescritto e, comunque, per infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. L'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 prevede:
- al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»;
- al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 […]».
4.1. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4), precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma
5).
4.2. La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. ord. n. 20015/2018).
4.3. In altri termini, le disposizioni della contrattazione collettiva appena richiamate sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa (Cass. ord. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che tale compenso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
5. Si deve, in primo luogo, rilevare che la ricorrente ha diffidato a mezzo p.e.c. il in data 04/09/2023 (si veda la ricevuta di CP_1 avvenuta consegna allegata al ricorso).
Sono, quindi, prescritte le sole differenze retributive antecedenti al
04/09/2018, mentre sono fatte salve quelle maturate successivamente a tale data.
La suddetta limitazione deve essere operata in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Tuttavia, si deve rilevare che entrambe le annualità scolastiche oggetto di causa (2018/2019 e 2019/2020) ricadono nel periodo successivo al
04/09/2018 (il contratto di supplenza più risalente è stato infatti stipulato in data 18/10/2018 - si veda cartella compressa denominata
“Contratti.zip” allegata al ricorso), sicché l'eccezione di prescrizione è, in conclusione, destituita di fondamento.
6. Ciò posto, si deve rilevare che il non ha specificamente CP_1 contestato i periodi oggetto di supplenza indicati nel ricorso.
In ogni caso, dai contratti individuali di lavoro prodotti dalla ricorrente
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
(per l'a.s. 2018/2019) e dal Prospetto R-1 (per l'a.s. 2019/2020) nonché dallo stato matricolare prodotto dal Ministero si evince che nei periodi indicati sono state espletate supplenze c.d. brevi e saltuarie, con orario completo (24 ore settimanali), presso la scuola primaria. Ai predetti periodi (rispetto ai quali non vi è stata neppure contestazione in ordine alla mancata corresponsione della RPD) corrispondono, poi, i giorni di servizio specificati nella seguente tabella:
Periodi Numero di giorni di servizio
Anno scolastico 2018/2019
dal 18/10/2018 al 31/10/2018 14
dal 01/11/2018 al 11/12/2018 41
dal 12/12/2018 al 10/01/2019 30
dal 11/01/2019 al 10/03/2019 59
dal 11/03/2019 al 12/04/2019 33
dal 13/04/2019 al 07/06/2019 56
Totale parziale per a.s. 233
Anno scolastico 2018/2019 dal 20/09/2019 al 19/10/2019 30
Totale parziale per a.s. 30
Totale giorni di servizio 263
6.1. Il numero complessivo di giorni di servizio utili ai fini della R.P.D.
è, in definitiva, pari a 263.
6.2. A questo punto è necessario proporzionare e rapportare l'importo mensile della RPD per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni
(€ 174,501) ai giorni di servizio effettivamente prestati: € 174,50 : 30 gg. = € 5,82 x 263 gg. = € 1.530,66.
6.3. Alla ricorrente, pertanto, spetta, per i periodi di servizio effettivamente prestati, come sopra indicati, la somma di € 1.530,66 a 1 L'importo di € 174,50 (per 12 mensilità) è quello risultante a seguito dell'incremento da ultimo stabilito dal CCNL del 19/04/2018. Tale importo si applica dal 01/03/2018 e fino al 31/12/2021 (ovvero il periodo di interesse). Dal 01/01/2022 la RPD è stata incrementata, per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni, di € 10,00 dal CCNL 2019-2021 del 18/01/2024 (Tabella D1.1), per un importo complessivo di € 184,50 (per 12 mensilità). Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
titolo di retribuzione professionale docenti (RPD).
7. Sulla predetta somma andranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali spettanti per la ritardata corresponsione della stessa, ovvero, se maggiore, soltanto la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito dalla legge (art. 22, comma
36, della legge n. 724/1994).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 1.530,66, oltre Parte_1 interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n. 724/1994);
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
1.100,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli Avv.ti Marco Di Pietro,
ER LI, OV IN e AB NC.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2900/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Di Pietro, ER LI, OV IN e AB NC
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2 pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
avente ad oggetto: docente con incarico di supplenza a tempo determinato - supplenze infra-annuale (c.d. supplenze brevi e saltuarie o temporanee) - retribuzione professionale docenti (RPD).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/12/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendone Controparte_1 la condanna al pagamento della c.d. retribuzione professionale docenti
(RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15/03/2001, per supplenze espletate negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
La ricorrente espone di non aver ricevuto detto elemento della retribuzione, nei suddetti anni scolastici e, in particolare, nei periodi per i quali era stata destinataria di contratti a tempo determinato per supplenze c.d. brevi e saltuarie o “temporanee" (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999).
Detta indennità viene infatti corrisposta - precisa ancora la ricorrente - esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
La ricorrente ha quantificato la somma a lei spettante a titolo di R.P.D. in un importo pari ad € 1.530,66 (per n. 263 complessivi giorni di servizio, di cui n. 233 prestati nell'a.s. 2018/2019 e n. 30 giorni prestati nell'a.s.
2019/2020).
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto
[...] il relativo diritto sarebbe prescritto e, comunque, per infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. L'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 prevede:
- al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»;
- al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 […]».
4.1. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4), precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma
5).
4.2. La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. ord. n. 20015/2018).
4.3. In altri termini, le disposizioni della contrattazione collettiva appena richiamate sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa (Cass. ord. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che tale compenso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
5. Si deve, in primo luogo, rilevare che la ricorrente ha diffidato a mezzo p.e.c. il in data 04/09/2023 (si veda la ricevuta di CP_1 avvenuta consegna allegata al ricorso).
Sono, quindi, prescritte le sole differenze retributive antecedenti al
04/09/2018, mentre sono fatte salve quelle maturate successivamente a tale data.
La suddetta limitazione deve essere operata in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Tuttavia, si deve rilevare che entrambe le annualità scolastiche oggetto di causa (2018/2019 e 2019/2020) ricadono nel periodo successivo al
04/09/2018 (il contratto di supplenza più risalente è stato infatti stipulato in data 18/10/2018 - si veda cartella compressa denominata
“Contratti.zip” allegata al ricorso), sicché l'eccezione di prescrizione è, in conclusione, destituita di fondamento.
6. Ciò posto, si deve rilevare che il non ha specificamente CP_1 contestato i periodi oggetto di supplenza indicati nel ricorso.
In ogni caso, dai contratti individuali di lavoro prodotti dalla ricorrente
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
(per l'a.s. 2018/2019) e dal Prospetto R-1 (per l'a.s. 2019/2020) nonché dallo stato matricolare prodotto dal Ministero si evince che nei periodi indicati sono state espletate supplenze c.d. brevi e saltuarie, con orario completo (24 ore settimanali), presso la scuola primaria. Ai predetti periodi (rispetto ai quali non vi è stata neppure contestazione in ordine alla mancata corresponsione della RPD) corrispondono, poi, i giorni di servizio specificati nella seguente tabella:
Periodi Numero di giorni di servizio
Anno scolastico 2018/2019
dal 18/10/2018 al 31/10/2018 14
dal 01/11/2018 al 11/12/2018 41
dal 12/12/2018 al 10/01/2019 30
dal 11/01/2019 al 10/03/2019 59
dal 11/03/2019 al 12/04/2019 33
dal 13/04/2019 al 07/06/2019 56
Totale parziale per a.s. 233
Anno scolastico 2018/2019 dal 20/09/2019 al 19/10/2019 30
Totale parziale per a.s. 30
Totale giorni di servizio 263
6.1. Il numero complessivo di giorni di servizio utili ai fini della R.P.D.
è, in definitiva, pari a 263.
6.2. A questo punto è necessario proporzionare e rapportare l'importo mensile della RPD per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni
(€ 174,501) ai giorni di servizio effettivamente prestati: € 174,50 : 30 gg. = € 5,82 x 263 gg. = € 1.530,66.
6.3. Alla ricorrente, pertanto, spetta, per i periodi di servizio effettivamente prestati, come sopra indicati, la somma di € 1.530,66 a 1 L'importo di € 174,50 (per 12 mensilità) è quello risultante a seguito dell'incremento da ultimo stabilito dal CCNL del 19/04/2018. Tale importo si applica dal 01/03/2018 e fino al 31/12/2021 (ovvero il periodo di interesse). Dal 01/01/2022 la RPD è stata incrementata, per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni, di € 10,00 dal CCNL 2019-2021 del 18/01/2024 (Tabella D1.1), per un importo complessivo di € 184,50 (per 12 mensilità). Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2900/2023
titolo di retribuzione professionale docenti (RPD).
7. Sulla predetta somma andranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali spettanti per la ritardata corresponsione della stessa, ovvero, se maggiore, soltanto la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito dalla legge (art. 22, comma
36, della legge n. 724/1994).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 1.530,66, oltre Parte_1 interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n. 724/1994);
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
1.100,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli Avv.ti Marco Di Pietro,
ER LI, OV IN e AB NC.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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