Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2024, proposto da MP RE, CO IN, IU IS, IN LE, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Pettinau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
in punto
accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art 6 bis, d.l. n° 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 marzo 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto che:
FATTO e DIRITTO
1..i ricorrenti in epigrafe, tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e residenti in Sardegna, risultano dagli atti di causa congedati a domanda, successivamente al compimento del 55° anno di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo;
in particolare, il signor MP RE, nato nel 1963, è stato collocato in quiescenza a domanda il 1° febbraio 2018, avendo compiuto 55 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato 42 anni di servizio ai fini pensionistici; il signor CO IN, nato nel 1962, è stato collocato in quiescenza a domanda il 1° febbraio 2018, avendo compiuto 55 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato 42 anni di servizio ai fini pensionistici; il signor IU IS, nato nel 1965, è stato collocato in quiescenza a domanda il 1° settembre 2022, avendo compiuto 57 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato 43 anni di servizio ai fini pensionistici; infine il signor IN LE, nato nel 1964, è stato collocato in quiescenza il 1° novembre 2021, avendo compiuto 57 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato 43 anni di servizio ai fini pensionistici;
i ricorrenti, con diffide, hanno chiesto alle rispettive Direzioni provinciali dell’INPS (di Sassari e di Chieti) il ricalcolo della indennità di buonuscita con applicazione dei sei scatti stipendiali ex d.l. 387/1987 - art.6-bis;
i ricorrenti agiscono per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d. l. n. 387/1987, come convertito, e dall’art. 21 della l. n. 232/1990, domandando l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, di cui alla citata disposizione;
in vista dell’udienza pubblica di discussione le parti hanno depositato memorie (oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a.);
la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 5 marzo 2025;
2. il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a;
infatti, sulla questione oggetto del ricorso questa Sezione si è espressa più volte con un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato da numerose decisioni, anche recenti, orientamento ormai ben noto all’Istituto resistente (v., da ultimo, le sentenze del TAR Sardegna, I, nn. 92, 93 e 95 del 12 febbraio 2025; 15/2025; 883, 887, 888, 889, 890 e 891 del 12 dicembre 2024; 701 e 702 del 16 ottobre 2024; 640 e 641 del 26 settembre 2024; 455/2024; 358, 361, 363 e 365 dell’8 maggio 2024; 686/2023; 804, 810 del 20 ottobre 2023 e 951/2023) e che si è oramai assestato nel senso di riconoscere la fondatezza della pretesa;
tali precedenti giurisprudenziali, riguardanti anche le Forze di polizia a ordinamento militare (come l’Arma dei Carabinieri), che godono del beneficio in argomento, in forza del richiamo all’art. 6-bis del d.l. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3 del COM, si pongono in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sulla quale v., “ex plurimis” e da ultimo le sentenze Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636 e sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10557; 5 dicembre 2023, n. 10520, n. 10522, n. 10524; 22 novembre 2023, n. 10001, n.10002, n.10003, n.10004, n.10005; in termini anche Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10000 e n.10006, e Consiglio di Stato, sempre sez. II, 23/03/2023, n. 2985);
inoltre, e in particolare:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 ha ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” e non, appunto, il calcolo della indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione : non è quindi in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio “de quo” ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto della cessazione dal servizio a domanda (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524, in particolare, il punto 16.5);
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6-bis cit. per la presentazione della domanda “entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10557; v., “ex multis”, CdS cit., 23 marzo 2023 nn. 2979 e 2982; CGARS, ordinanza cautelare n. 34 del 2022);
- il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione della buonuscita stabilito dall'articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 1032 del 1973 decorre - non dalla cessazione del rapporto - ma dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (in termini, Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524; cfr. anche Cons. Stato, II, 18/04/2023, n. 3914 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto;
il ricorso va pertanto accolto, con il conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire i benefici economici normativamente contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, e il correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere, entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rideterminare l’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata;
le spese vanno compensate per la metà, dati i contrasti giurisprudenziali inizialmente registratisi in questa materia, mentre per l’altra metà esse seguono il criterio della soccombenza, avuto riguardo anche al sopravvenuto e ormai consolidato orientamento in materia, e al carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che l’Istituto previdenziale corrisponda ai ricorrenti, entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente proposta, quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, come convertito, oltre agli accessori come per legge, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Spese compensate per la metà.
Per la restante metà, condanna l’Istituto resistente alla rifusione delle spese del giudizio direttamente in favore dell’avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO