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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2488/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2488/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENNINI Parte_1 C.F._1 RIGHINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ 22INT 52027 SAN GIOVANNI VALDARNOpresso il difensore avv. MENNINI RIGHINI ANDREA
Parte ricorrente contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Controparte_1 C.F._2 IRENE e dell'avv. STANCO ROCCO ( ) VIA D. BARTOLONI 70 50053 C.F._3
EMPOLI; , elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 59 50056 MONTELUPO
FIORENTINOpresso il difensore avv. BERNARDI IRENE
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16 agosto 2023 proponeva opposizione contro il Parte_1 precetto notificato in data 8.8.2023 da per il pagamento della somma di € Controparte_1
38.562,56 dovuta a titolo di retribuzione e differenze per lavoro straordinario maturate in forza del rapporto di lavoro non contrattualizzato con mansioni di segretaria commerciale svolto alle dipendenze del suddetto dal 2 marzo 2017 al 30 novembre 2019 , oltre a interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria come per legge, chiedendo al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, di
“dichiarare l'infondatezza del diritto della signora di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 8 agosto 2023 con conseguenziale declaratoria di nullità della diffida accertativa e dell'atto di precetto, e adozione di ogni provvedimento necessario conseguente”.
A sostegno della propria pretesa parte opponente affermava l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato che costituiva il titolo del credito azionato, sostenendo che la aveva lavorato CP_1 negli stessi locali ove aveva sede l'impresa individuale gestita dal ricorrente svolgendo l'attività di
1 procacciatrice di affari per la De.Ga. Pelle srls e, in via residuale, attività di segreteria e fatturazione per conto di quest'ultima, che aveva anch'essa sede nei medesimi locali. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per l'attività lavorativa svolta dal 1.1.2015 al 1.03.2017 ( non oggetto della diffida accertativa opposta) quantificate in €. 24.977,68 oltre €. 3.776,12 per TFR.
In particolare la sosteneva di aver svolto- per tutto il periodo oggetto di domanda- attività di CP_1 segretaria commerciale alle dipendenze dell' , occupandosi coadiuvare il ricorrente nei Parte_1
rapporti con i clienti (registrazione di ordini e pagamenti, fatturazione) e con le attività di produzione che si svolgevano nello stesso capannone ove vi era la sede dell'impresa individuale Parte_1
[...]
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc .
Alla luce delle difese di parte convenuta, deve preliminarmente chiarirsi che nel caso di titoli esecutivi di formazione diversa da quella giudiziale, - quale la diffida accertativa- , l'opposizione all'esecuzione può legittimamente riguardare l'accertamento della inesistenza, totale o parziale, del credito portato dal titolo stesso.
Ne consegue che, secondo le normali regole processuali, l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'asserito credito oggetto della diffida accertativa grava sul lavoratore opposto, quale attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta e la documentazione acquisita hanno consentito di accertare che nel periodo oggetto della diffida accertativa ( marzo 2017- novembre 2019) la CP_1
- era giornalmente presente nel capannone di Empoli, Via caduti della libertà ( sul punto hanno
CP_ concordato i testi e ove aveva sede sia impresa individuale dell' che la Tes_1 Tes_2 Parte_1
(fatto pacifico);
[...] Tes_3
- osservava l'orario fisso 9-13 15-19 dal lunedì al venerdì ( cfr concordi dichiarazioni testi e Tes_2
; Tes_1
- svolgeva attività d'ufficio ( cfr concordi dichiarazioni testi e;
Tes_2 Tes_1
- la sua attività era svolta sotto la direzione e il controllo dell' : “Per quel che potevo Parte_1
percepire la per la sua attività prendeva indicazioni dal Sig. . ( così teste CP_1 Parte_1 Tes_2
“Le mansioni venivano comunque svolte con il controllo e la direzione da parte del Sig. Pt_1
2 che stabiliva anche gii orari di lavoro” ( dichiarazioni rese dalla teste agli ispettori Parte_1 Tes_1
e confermate in udienza).
Tali elementi, unitariamente considerati, appaiono sufficienti a far ritenere sussistente il rapporto di lavoro subordinato , titolo del credito retributivo oggetto di causa, il cui calcolo non risulta contestato.
Né può fondatamente ritenersi che (come sostenuto, in ipotesi, dalla difesa dell'opponente) il titolare Contr del rapporto accertato fosse la atteso che i testimoni sono stati concordi nel riferire CP_3 che era l' a organizzare e dirigere in prima persona il lavoro della e non risulta Parte_1 CP_1 nemmeno allegato che l'opponente fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale della srls Cont (al contrario il ricorrente ha allegato di aver solo occasionalmente fatto da tramite tra la CP_3
e la trasferendo “in qualità di mero nuncius, delle indicazioni o suggerimenti” cfr punto
[...] CP_1
9 del ricorso).
Tanto basta per ritenere fondato il credito azionato in precetto.
La domanda riconvenzionale non può essere accolta per assenza di prova dell'esistenza del rapporto anteriormente al 2017 ( i testi escussi, pur chiamati a rispondere sull'intera durata del rapporto - cfr capitoli ammessi-, hanno riferito solo dei fatti successivi al marzo 2017).
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo, si compensano per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e la proposta domanda riconvenzionale;
compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2750, oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna al pagamento della rimanente quota in Parte_1
favore di Controparte_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2488/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENNINI Parte_1 C.F._1 RIGHINI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ 22INT 52027 SAN GIOVANNI VALDARNOpresso il difensore avv. MENNINI RIGHINI ANDREA
Parte ricorrente contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Controparte_1 C.F._2 IRENE e dell'avv. STANCO ROCCO ( ) VIA D. BARTOLONI 70 50053 C.F._3
EMPOLI; , elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 59 50056 MONTELUPO
FIORENTINOpresso il difensore avv. BERNARDI IRENE
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16 agosto 2023 proponeva opposizione contro il Parte_1 precetto notificato in data 8.8.2023 da per il pagamento della somma di € Controparte_1
38.562,56 dovuta a titolo di retribuzione e differenze per lavoro straordinario maturate in forza del rapporto di lavoro non contrattualizzato con mansioni di segretaria commerciale svolto alle dipendenze del suddetto dal 2 marzo 2017 al 30 novembre 2019 , oltre a interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria come per legge, chiedendo al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, di
“dichiarare l'infondatezza del diritto della signora di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 8 agosto 2023 con conseguenziale declaratoria di nullità della diffida accertativa e dell'atto di precetto, e adozione di ogni provvedimento necessario conseguente”.
A sostegno della propria pretesa parte opponente affermava l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato che costituiva il titolo del credito azionato, sostenendo che la aveva lavorato CP_1 negli stessi locali ove aveva sede l'impresa individuale gestita dal ricorrente svolgendo l'attività di
1 procacciatrice di affari per la De.Ga. Pelle srls e, in via residuale, attività di segreteria e fatturazione per conto di quest'ultima, che aveva anch'essa sede nei medesimi locali. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per l'attività lavorativa svolta dal 1.1.2015 al 1.03.2017 ( non oggetto della diffida accertativa opposta) quantificate in €. 24.977,68 oltre €. 3.776,12 per TFR.
In particolare la sosteneva di aver svolto- per tutto il periodo oggetto di domanda- attività di CP_1 segretaria commerciale alle dipendenze dell' , occupandosi coadiuvare il ricorrente nei Parte_1
rapporti con i clienti (registrazione di ordini e pagamenti, fatturazione) e con le attività di produzione che si svolgevano nello stesso capannone ove vi era la sede dell'impresa individuale Parte_1
[...]
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc .
Alla luce delle difese di parte convenuta, deve preliminarmente chiarirsi che nel caso di titoli esecutivi di formazione diversa da quella giudiziale, - quale la diffida accertativa- , l'opposizione all'esecuzione può legittimamente riguardare l'accertamento della inesistenza, totale o parziale, del credito portato dal titolo stesso.
Ne consegue che, secondo le normali regole processuali, l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'asserito credito oggetto della diffida accertativa grava sul lavoratore opposto, quale attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta e la documentazione acquisita hanno consentito di accertare che nel periodo oggetto della diffida accertativa ( marzo 2017- novembre 2019) la CP_1
- era giornalmente presente nel capannone di Empoli, Via caduti della libertà ( sul punto hanno
CP_ concordato i testi e ove aveva sede sia impresa individuale dell' che la Tes_1 Tes_2 Parte_1
(fatto pacifico);
[...] Tes_3
- osservava l'orario fisso 9-13 15-19 dal lunedì al venerdì ( cfr concordi dichiarazioni testi e Tes_2
; Tes_1
- svolgeva attività d'ufficio ( cfr concordi dichiarazioni testi e;
Tes_2 Tes_1
- la sua attività era svolta sotto la direzione e il controllo dell' : “Per quel che potevo Parte_1
percepire la per la sua attività prendeva indicazioni dal Sig. . ( così teste CP_1 Parte_1 Tes_2
“Le mansioni venivano comunque svolte con il controllo e la direzione da parte del Sig. Pt_1
2 che stabiliva anche gii orari di lavoro” ( dichiarazioni rese dalla teste agli ispettori Parte_1 Tes_1
e confermate in udienza).
Tali elementi, unitariamente considerati, appaiono sufficienti a far ritenere sussistente il rapporto di lavoro subordinato , titolo del credito retributivo oggetto di causa, il cui calcolo non risulta contestato.
Né può fondatamente ritenersi che (come sostenuto, in ipotesi, dalla difesa dell'opponente) il titolare Contr del rapporto accertato fosse la atteso che i testimoni sono stati concordi nel riferire CP_3 che era l' a organizzare e dirigere in prima persona il lavoro della e non risulta Parte_1 CP_1 nemmeno allegato che l'opponente fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale della srls Cont (al contrario il ricorrente ha allegato di aver solo occasionalmente fatto da tramite tra la CP_3
e la trasferendo “in qualità di mero nuncius, delle indicazioni o suggerimenti” cfr punto
[...] CP_1
9 del ricorso).
Tanto basta per ritenere fondato il credito azionato in precetto.
La domanda riconvenzionale non può essere accolta per assenza di prova dell'esistenza del rapporto anteriormente al 2017 ( i testi escussi, pur chiamati a rispondere sull'intera durata del rapporto - cfr capitoli ammessi-, hanno riferito solo dei fatti successivi al marzo 2017).
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo, si compensano per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e la proposta domanda riconvenzionale;
compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2750, oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna al pagamento della rimanente quota in Parte_1
favore di Controparte_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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