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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1271/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 27 marzo 2025 per il deposito di note scritte ex art 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 26 marzo 2025 e preso atto del mancato deposito delle note scritte da parte di , ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1271/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maiolica e Paola Miriam Parte_1
Maiolica, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 deduceva: - di avere svolto e di Parte_1 svolgere, dal 1/1/2001 ad oggi, quale lavoratore a tempo pieno, mansioni di “conducente di autocarro/autista” alle dipendente di varie società, tra cui “DETRAL srl”, “FULL SERVICE srl”, “TERNI SERVIZI TIESSE” ed altre, tutte ricavabili dal modello C2 storico allegato, dall'estratto contributivo e dalle buste paga;
- che, precisamente, l'attività lavorativa espletata dal sig. consisteva nell'attività di guida di automezzi pesanti, di mezzi meccanici, Parte_1
che comportava il mantenimento di posture obbligate, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi e microclima sfavorevole;
inoltre, spesso il carico e lo
1 scarico della merce venivano svolti dal ricorrente, non sempre coadiuvato da ausili quali sponde mobili o carrelli elevatori (muletti); - che egli svolgeva dette usuranti mansioni lavorative dal lunedì al venerdì, per almeno 8 ore al giorno, dalle ore 07:00 alle 16:00, (con pausa pranzo), talvolta anche il sabato;
- che nell'anno 2023 lamentava la seguente patologia: “Tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” e, ritenendola di origine professionale e rientrante nel novero delle patologie tabellate, proponeva domanda amministrativa all' ; - che tuttavia l' CP_1 CP_2
rigettava sia la domanda che la successiva opposizione proposta avverso il rigetto;
- che il disconoscimento operato dall' era illegittimo, per cui concludeva chiedendo accertarsi e CP_2 dichiararsi l'origine professionale della patologia denunciata, con condanna dell' al CP_2
pagamento delle provvidenze di legge.
Con memoria depositata in data 20 gennaio 2025 l' si costituiva in giudizio e chiedeva CP_1
il rigetto della domanda, deducendo che il lavoratore non aveva offerto di provare la tipologia di mansioni e il rischio lavorativo cui era stato esposto, presupposto ineludibile per l'operatività dell'invocata presunzione di origine professionale della patologia lamentata;
sosteneva quindi che dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa non era risultato che la malattia denunciata avesse origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità; richiamava infine le considerazioni mediche espresse dalla dott.ssa Per_1 medico dell'Istituto.
La domanda non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente invoca a suo favore l'operatività del meccanismo presuntivo dell'origine professionale della malattia sofferta, sostenendo che trattasi di patologia tabellata, in particolare ricompresa nella lista 1 “malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità”, gruppo
2, n. 04 dell'allegato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124”. Tale tabella al punto 4 (codice I.2.04,
M75.1 e M75.3) indica la patologia “tendinite del sovraspinoso o tendinite della cuffia rotatori” in correlazione con i seguenti agenti patogeni: “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”.
Deduce che la prova dell'espletamento di mansioni morbigene sia documentale, ovvero ricavabile dal modello C2 storico e dall'estratto contributivo, che dimostrerebbero lo svolgimento per più di 20 anni della mansione di conducente di autocarro/autista. Sostiene quindi che, dal dato documentale dello svolgimento delle mansioni di autista, dovrebbe ricavarsi, senza necessità di ulteriore prova e quindi come fatto notorio, che il ricorrente abbia
2 mantenuto “posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (soprattutto del tratto dorso – lombare)” subìto “vibrazioni trasmesse al corpo intero”, svolto “attività di movimentazione manuale dei carichi, carico e scarico della merce… non sempre coadiuvato da ausili quali sponde mobili o carrelli elevatori” (tale descrizione delle mansioni svolte si legge a pagina 6 del ricorso).
Occorre premettere, in diritto, che la presunzione dell'origine professionale della patologia opera a condizione che venga fornita la prova che le mansioni svolte siano riconducibili a quelle espressamente previste dalla tabella, e alle quali la previsione tabellare riconnette, sotto il profilo eziologico e per presunzione, l'insorgere di una determinata patologia;
si legga, a conforto di tale assunto, Cassazione, s. n. 13546/2024 (secondo cui “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell .”), dove la Corte indica CP_3 espressamente la necessità del previo accertamento dell'inclusione, in tabella, della lavorazione per la quale si chiede il riconoscimento dell'origine professionale. Per l'operatività del meccanismo presuntivo occorre quindi, preliminarmente, dimostrare che le mansioni svolte corrispondono a quelle previste dalla tabella.
Occorre inoltre precisare che, ove si tratti di malattie ad etiologia multifattoriale, come quella di cui è causa, anche nel caso di malattia tabellata, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso;
si legga in tal senso Cass., s. n. 2523/2020, che così chiarisce: “in caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull l'onere CP_1 di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione” (nello stesso senso, Cass. s. n. 21360 del 2013; Cass., s. n. 38898/2022).
3 Occorre inoltre precisare che la tabella cui avere riguardo, per l'operatività della presunzione di legge, non è quella richiamata in ricorso (che riguarda le malattie di cui è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/1965) ma quella adottata in attuazione degli articoli 3 (per il settore industria) e 211 (per il settore agricoltura) del DPR 1124/1965, da ultimo riviste con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2023. In questa sede viene in rilievo il punto 21, concernente le “malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, che viene correlata a: “lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito sufficiente prova delle caratteristiche delle lavorazioni svolte, non potendosi a tal fine ritenere sufficienti le produzioni documentali.
Sono in atti in particolare: modello C2 storico, estratto contributivo e buste paga emesse dalla
“DETRAL srl”, da cui risulta che il ricorrente: - lavora dal 2012 presso “DETRAL srl” con mansioni di autista;
- dal 2001 al 2007 ha lavorato come marmista e come muratore in pietra e mattoni (salvo il periodo febbraio 2006 – giugno 2007 in cui ha lavorato come gruista escavatorista presso la ditta “Gilioni Piero”); - nel 2008 ha lavorato alle dipendenze di
[...]
con la mansione di “personale non qualificato delle attività industriali e Parte_2 professioni assimilate”; - dal 2009 fino al mese di aprile 2012 ha lavorato come “autista di piazza” presso “FULL SERVICE srl”.
Inoltre, tra la documentazione amministrativa prodotta dall' , si rinviene il DVR della CP_1
“DETRAL srl”; in esso, con riferimento alla figura dell'autista, si individuano i seguenti rischi correlati alla conduzione di “camion refrigerati”: incidenti stradali, microclima-temperature fredde, posture incongrue e disagevoli;
vibrazioni WBV, ovvero vibrazioni al corpo intero.
Escludendo i rischi correlati al microclima e agli incidenti stradali e passando agli altri due rischi in quanto rilevanti nel caso di specie, nel DVR si legge: “Posture incongrue e disagevoli:
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. Per prevenire possibili disturbi muscolo scheletrici è importante che l'automezzo sia dotato di sospensioni adeguate (sulle ruote, sul sedile e/o sulla cabina). Inoltre è fondamentale rispettare le pause alla guida previste per legge, anche al fine di cambiare posizione e sgranchire schiena, braccia e gambe. Vibrazioni WBV: Il livello di vibrazioni prodotto dalla macchina deve essere contenuto con la sua manutenzione, soprattutto del sedile”.
Valutando quindi adeguatamente tutte le risultanze istruttorie, deve osservarsi innanzitutto che non risponde a verità che il ricorrente abbia svolto per oltre vent'anni le mansioni di autista;
4 deve poi rilevarsi che lo stesso ricorrente ha dato per scontato che l'autista debba svolgere anche attività di carico e scarico merci, mentre tale dedotto aspetto della mansione necessitava di prova quanto, in particolare, alla ricorrenza e durata, al peso dei carichi, all'impieghi di strumentazione di ausili al sollevamento. Parimenti, restano vaghe e quindi ignote le concrete modalità di svolgimento della attività di conduzione del mezzo, non risultando né allegati né provati i seguenti elementi: tipologia di mezzo condotto, adeguatezza del mezzo quanto a sospensioni (delle ruote, del sedile, della cabina), svolgimento regolare o meno delle pause di guida. Trattasi di elementi di conoscenza che devono essere necessariamente acquisiti in sede istruttoria, per poi sottoporre al CTU una circostanziata caratterizzazione della mansione svolta;
in assenza di tali elementi, non è possibile affermare con verosimiglianza che il lavoratore sia stato addetto a “lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”.
Al contrario, i documenti offerti dal ricorrente nulla dicono di specifico sulle caratteristiche delle mansioni svolte, rendendo quindi concretamente non praticabile una consulenza medico legale. In altre parole, non si dispone di sufficienti elementi di conoscenza da sottoporre al ctu, essendo necessario che egli conosca la concreta esposizione al rischio ambientale, per poterne valutare la idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.
Ne consegue che, non potendo ravvisarsi la sussistenza di alcun nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il ricorso non può essere accolto.
L'oggettiva esistenza di una patologia, unitamente ad una consulenza di parte favorevole, che hanno ingenerato nel ricorrente la comprensibile convinzione della sussistenza del diritto rivendicato nel presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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