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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 10487/2021 a cui è stata riunita la causa RG n. 2390/2024 promossa da zia) in proprio e nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 [...]
(zio) - Avv. Massimiliano Sitta - Avv. Cristina Sitta Parte_2 contro
e - Avv. Patrizia Carli Controparte_1 Controparte_2
con la chiamata in causa di
(moglie separata) - Avv. Davide Baiocchi Controparte_3
(madre) (padre) Controparte_4 Controparte_5
(sorella) (fratello) quest'ultimo rappresentato dalla madre esercente la Persona_1 Persona_2 potestà genitoriale - Avv. Carlo Benini (attori nella causa riunita)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni richiamati nel verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.12.25, ovverosia :
- Parte attrice, < contraria istanza, eccezione e difesa Previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento del rinnovo della CTU cinematico-ricostruttiva In via preliminare RIGETTARE le eccezioni tutte svolte in via preliminare dai convenuti e Controparte_6 [...]
, nonché dalla convenuta in quanto totalmente Controparte_2 Controparte_3 infondate Nel merito In via principale ACCERTATA l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro de quo ACCERTATO inoltre Controparte_2 che nell'occorso il signor subiva gravissime lesioni personali che ne Parte_2 causavano il decesso che gli attori quali eredi del defunto Per_3 Parte_2 hanno altresì diritto al risarcimento jure hereditatis a titolo di danno biologico terminale che l'orientamento giurisprudenziale più recente (e dominante) riconosce nel caso in cui la persona, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi nel caso di sopravvivenze superiori alle 24 ore (Cass. ordinanza del 6 ottobre 2020 n. 21508) ACCERTATO, altresì, che il nipote degli attori è sopravvissuto per 13 giorni dopo il sinistro e, quindi, trova applicazione il principio di cui sopra ACCERTATO, inoltre, che tale danno consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo pagina 1 di 13 intercorso tra la lesione del bene alla salute e il sopraggiungere della morte, producendosi quindi nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta, pertanto, è trasmissibile agli eredi , infine, che tale danno biologico terminale rientra nel danno da Per_3 inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità, in considerazione del fatto che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte DICHIARARE quale Controparte_6 compagnia assicuratrice dell'autovettura investitrice Qashqai tg.DV 235 WE di CP_7 proprietà del convenuto , tenuta al risarcimento dei danni tutti, Controparte_2 danno da perdita del rapporto parentale e danno biologico terminale, subiti dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto e quale procuratrice speciale del Parte_2 sig. anch'egli erede del nipote defunto Parte_2 Parte_2 in conseguenza del sinistro stradale de quo ON
[...] [...] al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice in proprio quale Controparte_6 erede del nipote defunto e quale procuratrice speciale del sig. Parte_2 [...]
anch'egli erede del nipote defunto Parte_2 Persona_4 nella misura che, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, così si quantifica: in favore di zia convivente con il defunto -danno parentale € Parte_1
135.840,00 in favore di zio non convivente con il defunto - Parte_2 danno parentale € 113.766,00 come da tabelle allegate, o maggiore o minor somma che verrà ritenuta congrua sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 ON ..., altresì, al risarcimento del danno Controparte_6 biologico terminale che, tenuto conto che la vittima è sopravvissuta per 13 giorni, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, si quantifica in € 30.000 per i primi tre giorni, € 10.204,50 dal quarto al giorno tredicesimo e così complessivamente in € 40.204,50, come da tabelle allegate oltre spese per la ricostruzione cinematica Prof.Ing. e Persona_5 spese di attività per l'assistenza stragiudiziale, nonché rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento (10/04/2018) e con applicazione degli interessi ex Decreto Leg.231/2002 dalla data di notifica dell'atto di citazione ON
[...]
..., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per Controparte_6 non avere accettato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita inviata da questa difesa, ritualmente ricevuta e rimasta senza riscontro In via subordinata ACCERTATA la responsabilità concorsuale del defunto e del convenuto Parte_2 [...] nella determinazione del sinistro de quo ACCERTATO altresì che Controparte_2 nell'occorso il signor subiva gravissime lesioni personali che ne Parte_2 causavano il decesso ACCERTATO che gli attori quali eredi del defunto Parte_2 hanno altresì diritto al risarcimento jure hereditatis a titolo di danno biologico terminale che l'orientamento giurisprudenziale più recente (e dominante) riconosce nel caso in cui la persona, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi nel caso di sopravvivenze superiori alle 24 ore (Cass. ordinanza del 6 ottobre 2020 n. 21508) -
ACCERTATO, altresì, che il nipote degli attori è sopravvissuto per 13 giorni dopo il sinistro e, quindi, trova applicazione il principio di cui sopra ACCERTATO, inoltre, che tale danno consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene alla salute e il sopraggiungere della morte, producendosi quindi nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta, pertanto, è trasmissibile agli eredi , infine, che tale danno biologico terminale rientra nel danno da Per_3 inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità, in considerazione del fatto che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte DICHIARARE ..., quale Controparte_6 compagnia assicuratrice dell'autovettura investitrice Nissan Qashqai tg.DV 235 WE di pagina 2 di 13 proprietà del convenuto , tenuta al risarcimento dei danni tutti, Controparte_2 danno da perdita del rapporto parentale, danno morale e danno biologico terminale, subiti dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto e quale procuratrice Parte_2 speciale del sig. anch'egli erede nipote defunto Parte_2 [...] in conseguenza del sinistro stradale de quo ON Parte_2 [...]
..., al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice in proprio quale Controparte_6 erede del nipote defunto e quale procuratrice speciale del sig. Parte_2 [...]
anch'egli erede del nipote defunto Parte_2 Persona_4 nella misura che, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggioirnate al 2024, così si quantifica per l'intero: in favore di zia convivente con il defunto -danno Parte_1 parentale € 135.840,00 in favore di zio non convivente con Parte_2 il defunto -danno parentale € 113.766,00 come da tabelle allegate, o maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, ON Controparte_6
..., altresì, al risarcimento del danno biologico terminale che, tenuto conto che la vittima è
[...] sopravvissuta per 13 giorni, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, si quantifica in € 30.000 per i primi tre giorni, € 10.204,50 dal quarto al giorno tredicesimo e così complessivamente in € 40.204,50, come da tabelle allegate oltre spese per la ricostruzione cinematica Prof.Ing. e spese di attività per l'assistenza Persona_5 stragiudiziale, nonché rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento
(10/04/2018) e con applicazione degli interessi ex Decreto Leg.231/2002 dalla data di notifica dell'atto di citazione ON ..., ai sensi Controparte_6 dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per non avere accettato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita inviata da questa difesa, ritualmente ricevuta e rimasta senza riscontro In ogni caso con vittoria di compensi e spese, anche generali, di causa da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari. In via istruttoria Previa la rimessione della causa in istruttoria si chiede ammettersi la rinnovazione della CTU CINEMATICORICOSTRUTTIVA con altro CTU, richiesta all'udienza del 19/12/2024, volta a ricostruire la responsabilità ed i comportamenti tenuti dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa tenuto conto dei danni riportati dai mezzi e delle fotografie prodotte in atti. In subordine chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle criticità dedotte all'udienza del 19/12/2024 che meglio si illustreranno nelle difese conclusionali>>;
- per Parte_3 Controparte_5
, , attori nella causa riunita, chiamati in causa nel
[...] Persona_1 Persona_2 presente giudizio riuniente: << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi, o quantomeno concorsuali, dell'autovettura Nissan Qashqai tg. DV235WE, di proprietà del Sig.
[...]
e dallo stesso condotta, per i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto: - Controparte_2 accertare e dichiarare che la sig.ra , in conseguenza del decesso del Controparte_4 figlio, ha subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 291.000,00 a cui va detratto l'importo di € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno patito, così come meglio specificato nella tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare ed il Sig. – Controparte_6 Controparte_2 proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido tra loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno in favore di , Controparte_4 mediante il pagamento della somma di € 271.000,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che il sig. in conseguenza del Controparte_5 decesso del figlio, ha subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali,
pagina 3 di 13 quantificati in € 291.000,00 a cui va detratto l'importo di € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno patito, così come meglio specificato nella tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare ed il Sig. – Controparte_6 Controparte_2 proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido o ciascuno per la propria parte tra loro al risarcimento del danno in favore di Controparte_5 mediante il pagamento della somma di € 271.000,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza del decesso del fratello, Persona_1 ha subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 184.300,00, così come meglio specificato nel la tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare ed il Sig. – Controparte_6 Controparte_2 proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido tra loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno in favore di mediante il Persona_1 pagamento della somma di € 184.300,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza del decesso del fratello, ha Persona_2 subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 184.300,00, così come meglio specificato nel la tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare
[...] ed il Sig. –proprietario/conducente CP_6 Controparte_2 dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido tra di loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno in favore di mediante il pagamento della somma di € Per_2
184.300,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che, in conseguenza del decesso del sig. hanno subito e subiranno iure proprio danno morale Pt_2 patito dagli odierni attori e per l'effetto, condannare ed il Sig. Controparte_6 [...]
– proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro Controparte_2 de quo - in solido tra di loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno morale nella seguente misura: • madre € 70.000,00; • padre Parte_3 [...]
€ 70.000,00; • sorella € 50.000,00; • fratello € Controparte_5 Persona_1 Persona_2
50.000,00; o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che il deceduto in conseguenza dei fatti di cui in narrativa, ha subito un danno Parte_2 terminale biologico, da quantificarsi in € 39.577,00 da corrispondersi nella misura di un quarto ciascuno in favore degli eredi;
o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che i sig.ri , e Parte_3 Controparte_5 Persona_1
in conseguenza dei fatti di cui in narrativa, hanno subito un danno materiale per € Persona_2
4.000,00, e conseguentemente condannare al pagamento della Controparte_6 somma di € 4.000,00 in favore degli odierni attori;
o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- con rivalutazione monetaria ed interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.>>;
- per i convenuti: << “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, - in via preliminare, Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità attiva degli asseriti prossimi congiunti della vittima, attuali attori, per le motivazioni ut supra addotte afferenti la mancata qualità di eredi del de cuius, nonché per pagina 4 di 13 l'illegittima/nulla/inefficace in Italia procura speciale rilasciata in favore di a Parte_1 rappresentare - in via principale e nel merito, Respingere le domande di Parte_2 parte attrice e dei litisconsorti necessari, già dichiarati all'udienza del 10.05.2022 contumaci successivamente costituitisi, (madre), Controparte_4 [...] (padre), (sorella); (fratello) quest'ultimo Controparte_5 Persona_1 Persona_2 rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale;
e della in quanto Controparte_3 tutte infondate in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, Accertato e Dichiarato il maggioritario concorso di colpa della vittima per le gravi condotte imprudenti ex art. 1227 c.c. in nesso etiologico con le lesioni riportate da quest'ultima nella misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, Condannare la convenuta all'eventuale risarcimento del danno come CP_6 accertato e se dovuto nella loro accertanda veste di prossimi congiunti a seguito del presente giudizio in favore di parte attrice e dei sigg.ri (madre), Controparte_4 CP_4
(padre), (sorella); (fratello) quest'ultimo CP_5 Parte_2 Persona_1 Persona_2 rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale;
e della previa Controparte_3 detrazione del concorso di colpa ascritto al de cuius. Con vittoria di spese e compensi professionali>>;
- per : < Controparte_3 conferiti dal codice di rito rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre un supplemento e/o rinnovazione di perizia e/o convocare il C.T.U. per i chiarimenti del caso richiesti, alla luce delle controdeduzioni dell'Ing. alla perizia d'ufficio, e riportandosi alle Persona_5 motivazioni sinteticamente dedotte, in via sommaria ma non esaustiva, all'udienza del 19 dicembre 2024 dalla scrivente difesa e dalle difese delle parti rappresentate dall'avv. Carlo Benini e Cristiana e Massimiliano Sitta. Spiccano in aggiunta 1) l'assenza di una ricostruzione planimetrica in scala ed un insieme di considerazioni (del tutto soggettive) del C.T.U. che sembrano seguire una logica basata su convincimenti personali sulla cui scorta si è cercato di oggettivare una tesi preconcetta, non suffragata invece da alcun dato oggettivo certo. NEL
MERITO - Accertare e Dichiarare la responsabilità concorsuale, maggioritaria o quantomeno paritaria e comunque nella misura ritenuta di giustizia del sig. Controparte_2 nella causazione del sinistro avvenuto il 10/04/2018 ed in cui è rimasto coinvolto
[...] e delle lesioni da quest'ultimo subite, cui ha fatto seguito il decesso in data Parte_2
23/04/2018 presso l'Ospedale Bufalini di Cesena e, per l'effetto, - Condannare il sig.
[...]
, ...nonché quale compagnia Controparte_2 Controparte_6 assicurativa che all'epoca del sinistro assicurava il veicolo Nissan Qashqaj tg. DV235WE di proprietà e condotto dal sig. ), ...in solido tra loro ed ognuno per Controparte_2 il proprio titolo e qualità, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da conseguenti alla morte del coniuge quantificati in Controparte_3 Parte_2 via equitativa in complessivi € 238.000,00 -comprensivi del danno jure hereditatis e del danno jure proprio, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori che saranno ritenute di giustizia in caso di ritenuta concorrente responsabilità paritaria delle parti coinvolte nel sinistro e/o nella misura percentuale di responsabilità ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettiva liquidazione. Con vittoria di spese e compensi di lite e refusione degli eventuali costi di C.T.U.
e C.T.P...>>;
pagina 5 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato in proprio e nella qualità di Parte_1 procuratore speciale di in qualità di zii del defunto Parte_2
hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Del Vecchio Giovanni Parte_2 Battista e (d'ora innanzi per brevità anche solo ), al fine di Controparte_8 CP_1 vedere accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ACCERTATA l'esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
nella determinazione del sinistro de quo ACCERTATO altresì che Controparte_2 nell'occorso il signor subiva gravissime lesioni personali che ne Parte_2 causavano il decesso
DICHIARARE in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, quale compagnia assicuratrice dell'auto-vettura investitrice CP_9 tg.DV235WE di proprietà del convenuto , tenuta al risarcimento Controparte_2 dei danni tutti subiti dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto Parte_2 e quale procuratrice speciale del sig. anch'egli erede
[...] Parte_2 nipote defunto in conseguenza del sinistro stradale de quo Parte_2
ON ...al risarcimento dei danni tutti subiti Controparte_6 dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto e quale Parte_2 procuratrice speciale del sig. anch'egli erede del nipote Parte_2 defunto nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre Parte_2 spese per la ricostruzione cine-matica Prof.Ing. e spese di attività per Persona_5
l'assistenza stra-giudiziale, nonché rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento (10/04/2018) e con applicazione degli interessi ex Decreto Leg.231/2002 dalla data di notifica dell'atto di citazione Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di causa da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
2. In particolare, i congiunti, quali attori rappresentano:
a. di essere zia convivente del defunto, dotata di procura speciale per Parte_1 agire in giudizio anche per conto dello zio Parte_2
b. che il giorno 10/04/2018, alle ore 20,50 circa a guida di un Parte_2 motociclo veniva investito dal convenuto;
CP_2
c. che a seguito delle ferite riportate decedeva dopo 13 giorni;
3. Si sono costituiti tempestivamente i convenuti, rilevando la pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale di Ravenna, azionato nei loro confronti dalla madre, dal padre, dalla sorella e dal fratello del defunto e avente ad aggetto la medesima domanda giudiziale, sicché ne hanno chiedono la riunione ovvero l'integrazione del contraddittorio. Inoltre, lamentano la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, nonché l'invalidità della procura speciale che conferirebbe poteri ad in rappresentanza di Parte_1 [...]
In subordine, nel merito, contestano l'imputabilità dell'evento al Parte_2 convenuto, nonché la sussistenza del c.d. danno terminale, stante l'assenza di coscienza del defunto nell'intervallo tra l'incidente e la morte, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio delle parti litisconsorti necessarie ex art. 140 cda, come richiesto dai convenuti, all'udienza del 10.5.22 è stata dichiarata la contumacia di (madre), nata a [...] in data [...]; Controparte_4 [...]
(padre) nato in [...] il [...]; (sorella) nata in [...] il Controparte_5 Persona_1 25.10.1999; (fratello) nato in [...] il [...] quest'ultimo rappresentato Persona_2 dalla madre esercente la potestà genitoriale. Si è costituita rassegnando le Controparte_3
pagina 6 di 13 seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi degli artt. 18, 20 e 38 c.p.c., l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore di quella del Tribunale di Ravenna, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE: -
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro avvenuto il 10/04/2018 ed in cui è rimasto coinvolto Parte_2
e delle lesioni da quest'ultimo subite, alle quali ha fatto seguito il decesso in data
[...] 23/04/2018 presso l'Ospedale Bufalini di Cesena e, per l'effetto, 1) - ON il sig.
[...]
,... , nonché (quale compagnia Controparte_2 Controparte_6 assicurativa che all'epoca del sinistro assicurava il veicolo il veicolo Nissan Qashqaj tg.
DV235WE di proprietà e condotto dal sig. ), ...in solido tra loro Controparte_2 ed ognuno per il proprio titolo e qualità, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da conseguenti alla morte del coniuge Controparte_3 Parte_2 quantificati in via equitativa in complessivi € 238.000,00 - comprensivi del danno jure
[...] hereditatis e del danno jure proprio, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori che saranno ritenute di giustizia in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettiva liquidazione. - ON, altresì, , nonché Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro Controparte_6 ed ognuno per il proprio titolo e qualità, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per non avere accettato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato dallo scrivente procuratore. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dello Stato”. In particolare, dichiara di aver contratto matrimonio col defunto in data 13 giugno 2017 in Forlì, che i coniugi si erano poi separati l'8 febbraio 2018 (doc. n. 3) e che, quindi, dopo soli due mesi dalla separazione il sig. restava coinvolto in un sinistro Pt_2 stradale cui faceva seguito il suo decesso.
5. Con un secondo atto di citazione, notificato medio tempore il 14.09.2021, la madre di
[...] la sig.ra in proprio e quale procuratore dei Parte_2 Controparte_4 sigg.ri e , nonché in qualità di genitore esercente la Controparte_5 Persona_1 responsabilità genitoriale sul minore rispettivamente madre, padre, sorella e Persona_2 fratello, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Ravenna la compagnia Controparte_10 ed il sig. per sentire dichiarare la loro responsabilità con Controparte_2 riferimento al medesimo sinistro ed ottenere il risarcimento danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati per la madre in € 271.000,00 (oltre € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno patito) oltre danno morale di € 70.000,00; per il padre, sig.
[...]
in € 271.000,00 (oltre € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul Controparte_5 maggior danno patito) oltre il danno morale di € 70.000,00; per la sorella Persona_1 quantificati in € 184.300,00 oltre il danno morale di € 50.000,00; per il fratello € 184.300,00 oltre al danno morale di € 50.000. Come gli zii nella causa davanti al Tribunale, anche la madre, il padre, il fratello e la sorella di richiedevano il risarcimento dei danni Parte_2 iure successionis per il danno terminale biologico patito dal ragazzo, quantificato in € 39.577,00, da corrispondersi nella misura di un quarto ciascuno in favore degli eredi;
oltre ad un danno materiale per € 4.000,00. La causa veniva iscritta al n. 2548/2021 del ruolo generale contenziosi civili avanti il Tribunale di Ravenna.
6. Infine, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., unito a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione emesso nel proc. n. 2760/2021 RG, medio tempore notificato il 26.11.2021, la sig.ra (moglie già separata al momento del decesso) ha adito il Tribunale di Controparte_3
Ravenna al fine di sentire condannare ed il sig. Controparte_6 [...]
, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo e qualità, al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e conseguenti alla morte del coniuge Pt_2
pagina 7 di 13 quantificati in via equitativa in complessivi € 238.000,00 - comprensivi del Parte_2 danno jure hereditatis e del danno jure proprio, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per non avere accettato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
7. Concessi i termini istruttori, all'udienza del 27.6.23 è stata presa visione nel contraddittorio delle parti del video di cui al doc.5 di parte convenuta;
successivamente, stante l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 07.09.23 con cui è stata dichiarata la continenza ai sensi dell'art. 39 co. 2 c.p.c., è stata disposta la riunione dei due suddetti procedimenti dinanzi questo Tribunale. Escussi i testi ed esperita la Ctu cinematica, all'udienza del 30/12/24 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. su richiesta delle parti.
8. Come tempestivamente eccepito dai convenuti, in tutti e tre i procedimenti riuniti, quanto alla dinamica del sinistro, esistono circostanze obiettive volte a fornire elementi attendibili per una obbiettiva ricostruzione, sussistendo video registrazione dell'incidente stradale (prodotta in doc.5 fasc. effettuata dal sig. che, stragiudizialmente ha reso le seguenti CP_1 CP_11 dichiarazioni: “Stavo procedendo sulla corsia di destra e dallo specchietto retrovisore vedevo i fari di uno scooterone che zigzagava dietro di me. Procedevo sempre verso la Circ. Piazza d'Armi e detto scooter era sempre dietro di me con le medesime manovre. Io allora azionavo le 4 frecce per attirare la sua attenzione. In conseguenza a ciò, lo scooter spegneva le luci. Io vedendo che la condotta di guida era molto pericolosa, pensavo addirittura che stesse scappando, mi spostavo sulla sinistra e mi sorpassava poco prima del semaforo con via Candiano a forte velocità preciso che effettuava un video con il cellulare di quanto descritto perché ero certo che avrebbe sbattuto di lì a poco. Imboccata la Circ. Piazza d'Armi, potevo vedere lo scooter sempre a luci spente, percorreva anch'esso tale via in direzione della ferrovia e poi vedevo un'auto bianca che avente direzione opposta, ovvero ferrovia – darsena, gli tagliava la strada compiendo una manovra di svolta a sinistra. Mi fermavo chiamavo subito i soccorsi...” (doc.6 fasc. . Gli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, a seguito di CP_1 indagini, hanno accertato (e confermato in sede di escussione testimoniale anche nel presente giudizio) che il motociclo condotto dal giovane ragazzo non proiettava nessuna luce dal fanale posteriore e si notava inoltre che anche nella parte anteriore non c'era alcun fascio di luce proiettato in avanti dal proiettore anteriore (tali circostanza, oltre che annotate come di rito dagli accertatori, verbalizzanti, v. docc. 8 e 9 di parte sono direttamente evincibili anche dalla CP_1 visione del video di cui al doc.5 di parte convenuta, non solo non contestato nella sua corrispondenza all'originale, ma anche visionato nel contraddittorio delle parti, in udienza, come sopra ricordato). Da detta videoregistrazione gli agenti trovavano poi conferma sul fatto che la testa della vittima fosse (dopo la caduta) priva del casco. Del resto, anche i soccorritori rinvengono il casco a molti metri dalla persona soccorsa (docc. 8,9,10 fasc. Unipol). I convenuti ricordano nelle proprie difese inoltre che < ...risultava condurre un motociclo Pt_2 privo di patente di guida, non sottoposto alla revisione (invero detta violazione veniva emessa a carico del proprietario del motociclo), in assenza di copertura assicurativa Molteplici CP_12 le contestazioni contestate al violazione dell'art. 171 commi 1 e 2 CdS (casco protettivo Pt_4 non allacciato); art. 141 commi 3 e 8 CdS (velocità no commisurata alle situazioni ambientali); art. 143 commi 5 e 13 (corsia da percorrere in careggiata a due corsie per senso di marcia); art. 116 commi 15 e 17 (guida senza patente). Inoltre, dagli esami tossicologici si rilevava positività per la cocaina e per cannabinoidi (doc.12 fasc. ... aveva patteggiato la pena CP_1 CP_2 con sentenza n. 564/22020 del Tribunale di Ravenna (doc.15 fasc. ove il Giudice CP_1 penale in parte motiva aveva premura di precisare “sussistono (ampiamente) gli estremi di una concorrente colpa della vittima nell'eziologia del sinistro stradale”.
9. Tali circostanze trovano conferma non solo negli atti ma anche nella espletata CTU. Il perito infatti ha stimato ed accertato che, nel momento in cui l'autovettura antagonista del convenuto,
pagina 8 di 13 alla velocità di circa 13 km/h, occupava la semicarreggiata opposta, essa entrava in collisione con il motociclo Yamaha. Il convenuto nell'occorso, a causa di oggettive CP_2 problematiche di visibilità (presumibili, secondo l'odierno giudicante, anche in base alle circostanze e condizioni dello stato dei luoghi visibili nel video, ovvero orario serale/notturno, luci e ombre presenti sulla carreggiata, motociclo privo di fari accesi e motociclista vestito con CP_ abiti scuri, in fase di accellerazione evidente rispetto al veicolo condotto dal teste oculare che riprendeva gli eventi che si verificavano innanzi a se), non teneva in debita
[...] considerazione la posizione, distanza, direzione e velocità del motociclo, in transito su circonvallazione P.zza d'Armi con diritto di precedenza, ed effettuava la manovra senza concedere la dovuta precedenza (artt. 145/2° del C.d.S.). Il NO , secondo il CP_2 perito d'ufficio, anche qualora avesse mantenuto una maggiore attenzione sulla opposta corsia di marcia, si sarebbe potuto avvedere, durante l'esecuzione della svolta, della presenza del motociclo Yamaha e tentare una frenata di emergenza e una correzione di traiettoria. Anche in questo caso tuttavia il sinistro si sarebbe potuto verificare con esiti pericolosi per il motociclista,
a causa della scarsa efficacia offerta dal casco non correttamente allacciato (ciò è inferibile dalle seguenti circostanze: il teste oculare ha dichiarato in udienza che la vittima aveva il casco e la circostanza è visibile dal video nel momento in cui lo riprendeva in sella al motociclo, mentre dal video, nonché dai verbali e dalle dichiarazioni delle Autorità intervenute, emerge che non lo indossasse al momento del suo rinvenimento a terra, né il teste oculare ha mai dichiarato di averlo egli tolto, né il convenuto;
è non contestato che il caso sia stato rinvenuto dai verbalizzanti a 13 metri dal sinistro). Per quanto sopra esposto il concorso di colpa nell'esito mortale del sinistro da parte del NO – secondo il CTU - è da considerarsi CP_2 minoritario. Il NO secondo il perito d'ufficio, percorreva la Parte_2 circonvallazione P.zza d'Armi con direzione periferia, in accelerazione, raggiungendo una velocità di circa 86 km/h non commisurata allo stato dei luoghi urbanizzati e all'ora notturna (art. 141/2° e 3° del C.d.S.) ed eccedente il limite di 50 km/h (art. 142/1° del cds). Gli attori ritengono che tale stima non sia corretta. Ciò che rileva ai fini di lite, non è tanto l'esatta velocità tenuta dal motociclo, ovverosia 86, o 82, o 76 km/h, quanto comunque la non commisurazione della stessa allo stato dei luoghi oltre che il superamento del limite di 50 km/h evidenti non solo dal video (l'accellerazione rispetto alla velocità della vettura del teste oculare è evidente), ma anche dalle tracce di frenata lasciate dal motociclo. Sempre nell'elaborato peritale del CTU, si legge (ma la circostanza è direttamente percepibile dal video cit.) che il NO viaggiava sulla corsia di sinistra e quindi Parte_2 non tenendo strettamente la destra (art. 143/1° e 3° del C.d.S.), nonostante avesse incrociato altri due veicoli prima di sopraggiungere all'urto.
10. Da tutto quanto esposto, si concorda col CTU laddove conclude che è possibile sostenere, con elevato grado di probabilità, che il NO nel percorrere il rettilineo Parte_2 della circonvallazione, abbia avventatamente spento tutte le luci del proprio veicolo rendendosi così scarsamente percepibile agli altri utenti della strada (art. 152/1° del C.d.S.). Il CTU spiega inoltre che la successiva circostanza dell'avere i verbalizzanti rinvenuto il motociclo con le luci accese può essere dovuto a fattori sopravvenuti quali un ultimo tardivo tentativo del motociclista di palesare la propria posizione alla vettura antagonista, oppure un meccanismo dovuto all'impatto stesso.
11. In ogni caso, il perito ricostruisce la dinamica degli eventi, ritenendo che:
a. dopo che il NO si avvedeva della manovra di svolta del Parte_2
nel breve lasso temporale a propria disposizione, esperiva un'azione CP_9 frenante con rilascio di traccia di pneumatico lunga 20 metri, e deviava leggermente verso la propria destra, entrando tuttavia in collisione a circa 60 km/h contro la fiancata destra della CP_9
pagina 9 di 13 b. Se il NO avesse viaggiato coi fari accesi, il NO Parte_2 [...] avrebbe potuto avvistarlo con largo anticipo, avendo così Controparte_2 la possibilità di sospendere la manovra di svolta a sinistra ed il sinistro non avrebbe avuto luogo. 12. Viste le numerose infrazioni in stretto nesso causale con il sinistro, l'ing. ha concluso Per_6 nel ritenere che la maggior parte della responsabilità sia attribuibile alla condotta del NO
Parte_2
13. L'odierno giudicante condivide le valutazioni del perito d'ufficio e stima pari all'80% pertanto la percentuale di corresponsabilità del motociclista, alla luce delle superiori considerazioni.
14. Sempre in punto di an, il doc.1 di parte non prova sufficientemente che Parte_1 quest'ultima sia sorella della madre del de cuius, e dunque, zia, avendo esse cognomi diversi e non risultando idoneamente provato che la attestazione di parentela con la madre del de cuius provenga da soggetto avente potere certificativo, nè risultando tale specifica dichiarazione legalizzata con apostilla ad hoc. Tale status inoltre è stato tempestivamente contestato da
Le fotografie in atti e le testimonianze assunte non risultano sufficienti a comprovare il CP_1 rapporto parentale anche se sono indizio di affectio. Peraltro, dalla documentazione di parte emerge un riscontro relativo a quasi omonimia per quanto CP_4 Controparte_4 attiene ai nomi delle relative madri, che alla luce delle circostanze del caso, l'odierno giudicante ritiene idonea evidenza dell'essere sorelle esse da parte di madre. Tenuto conto dell'età della vittima primaria e della vittima secondaria, nonché dell'assenza di convivenza (non essendo essa sufficientemente provata alla luce della documentazione in atti, essendo il contratto di affitto intestato solo all'attrice e non anche all'asserito nipote, essendo quest'ultimo stato negli ultimi mesi spostato con , del numero (0) di ulteriori superstiti appartenenti Controparte_3 al ristretto nucleo familiare, di affetto presumibile nei limiti di metà del massimo, tenuto conto dello stile di vita indipendente del de cuius ma anche dell'affetto reciproco che viene rappresentato nelle fotografie in atti, applicando per analogia le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano per il rapporto tra fratelli o nonni/nipoti (il cui ammontare è invocato da parte attrice), il danno non patrimoniale da perdita del rapporto familiare della zia è liquidabile in complessivi euro 103.596,66. Applicando su tale importo la percentuale di corresponsabilità si ottiene la seguente cifra liquidata all'attualità: euro 20.719,33.
15. Non risulta provato alcun esborso effettivo stragiudiziale, in difetto anche di quietanza di pagamento, salvi in ogni caso la liquidazione ex art. 91 ss. c.p.c. per la difesa tecnica e legale, sia giudiziale che stragiudiziale.
16. Quanto all'effettiva affectio intercorrente tra asseriti zio, fratello e sorella, l'odierno giudicante ritiene la stessa non provata e non presumibile tenuto conto delle circostanze del caso, ovverosia l'assenza di coabitazione, la non condivisione di stile di vita e la lontananza, nonché vere e proprie carenze di allegazione.
17. Parimenti non risulta assolutamente provata alcuna affectio con la moglie separata, tenuto conto della breve durata del matrimonio, oltre che della crisi dello stesso, e della notevole differenza di età (26 anni).
18. Non risulta provato alcun danno catastrofale/terminale, essendo stata soccorsa la vittima dal 118 già in coma. Parimenti non risulta provato alcun effettivo esborso/danno patrimoniale da parte dai genitori, ma solo fatture non quietanziate stragiudiziali. Per quanto attiene ai compensi per difesa tecnica e legale e costi di lite si dirà nel punto relativo alle spese di lite.
19. La circostanza dell'aver l'assicurazione convenuta già corrisposto ai genitori della vittima euro 40.000,00 (v. doc.6 si parte attrice) consente all'odierno giudicante di ritenere idoneamente provato il rapporto parentale tra quest'ultima e gli asseriti genitori.
pagina 10 di 13 20. Tenuto conto dell'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, nonché dell'assenza di convivenza, del numero (3) di ulteriori superstiti appartenenti al ristretto nucleo familiare, di affetto presumibile nei limiti di un terzo del massimo, tenuto conto della lontananza, dello stile di vita indipendente del de cuius, dell'assenza di allegazioni e prove specifiche di forte legame familiare, applicando le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto familiare dei genitori è liquidabile in complessivi euro 246395,00 ciascuno. Applicando su tale importo la percentuale di corresponsabilità si ottiene la seguente cifra liquidata all'attualità: euro 49.279,00. Da tale cifra deve detrarsi l'acconto corrisposto di euro 20.000,00.
21. Alla luce di quanto sopra esposto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento a favore dei genitori della vittima di euro 29.279,00 ciascuno ed a favore di Pt_1 di euro 20.719,33.
[...]
22. Le somme come sopra calcolate, liquidate all'attualità, devono essere maggiorate di interessi di legge da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel
15.11.2021; gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui "In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato". V. anche
Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per
[i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n.
7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183
- 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che
"L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al pagina 11 di 13 saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
23. Nessun altro danno risulta idoneamente provato, neppure potendosi liquidare altro danno non patrimoniale, quale l'invocato danno morale, già liquidato nella voce relativa al danno da perdita del rapporto parentale. Vista l'esiguità dell'importo per come liquidabile (v. nota sentenza Amatucci) secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, considerata la percentuale di corresponsabilità, l'incertezza oggettiva in punto di legittimazione al danno iure hereditatis e la natura equitativa dei danni non patrimoniali in esame, ritiene in ogni caso assorbite nelle superiori complessive somme anche quelle relative al danno da ITT per i giorni (circa 13) trascorsi in coma dalla vittima prima del decesso e sin dal momento del sinistro.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto sono da porsi a carico di
[...]
e quanto ai rapporti tra queste parti e i CP_3 Parte_2 convenuti (liquidate secondo parametri medi ex DM 55/14 ss.mm., per le quattro fasi di giudizio, tenuto conto del numero delle parti di causa e del valore degli importi oggetto di condanna). Vista la reciproca soccombenza (così interpretando anche la posizione di Per_1
e in quanto, comunque, rappresentati dai genitori) sono da compensare tra
[...] Persona_2 le restanti parti sia quelle di lite che quelle di difesa e assistenza tecnica e legale stragiudiziali. 25. L'odierno giudicante, vista la natura della causa ed una non esclusa corresponsabilità (seppur minima) del convenuto nella causazione del sinistro, ritiene di compensare tra le parti le spese di CTU con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
26. Assorbita o comunque disattesa ogni altra questione, anche relativa alle richieste condanne ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate da Controparte_3 Parte_2 Per_1
e
[...] Persona_2
In parziale accoglimento delle domande proposte da e Controparte_4 [...]
condanna , in persona del l.r.p.t., e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro al pagamento, a favore di e
[...] Controparte_4 [...] di euro 29.279,00 ciascuno, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c., dal Controparte_5
15.11.2021; gli importi così calcolati devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
In parziale accoglimento delle domande proposte da condanna Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di di euro 20.719,33, oltre interessi di
[...] Parte_1 legge ex art. 1284 c.1 c.c., dal 15.11.2021; gli importi così calcolati devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna e alla rifusione a favore di Controparte_3 Parte_2
, in persona del l.r.p.t., e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in euro 18.334,00, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute, ed oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Compensa le spese di lite tra le altre parti.
Compensa tra le parti le spese di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte. pagina 12 di 13 Bologna, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 10487/2021 a cui è stata riunita la causa RG n. 2390/2024 promossa da zia) in proprio e nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 [...]
(zio) - Avv. Massimiliano Sitta - Avv. Cristina Sitta Parte_2 contro
e - Avv. Patrizia Carli Controparte_1 Controparte_2
con la chiamata in causa di
(moglie separata) - Avv. Davide Baiocchi Controparte_3
(madre) (padre) Controparte_4 Controparte_5
(sorella) (fratello) quest'ultimo rappresentato dalla madre esercente la Persona_1 Persona_2 potestà genitoriale - Avv. Carlo Benini (attori nella causa riunita)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni richiamati nel verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.12.25, ovverosia :
- Parte attrice, < contraria istanza, eccezione e difesa Previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento del rinnovo della CTU cinematico-ricostruttiva In via preliminare RIGETTARE le eccezioni tutte svolte in via preliminare dai convenuti e Controparte_6 [...]
, nonché dalla convenuta in quanto totalmente Controparte_2 Controparte_3 infondate Nel merito In via principale ACCERTATA l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro de quo ACCERTATO inoltre Controparte_2 che nell'occorso il signor subiva gravissime lesioni personali che ne Parte_2 causavano il decesso che gli attori quali eredi del defunto Per_3 Parte_2 hanno altresì diritto al risarcimento jure hereditatis a titolo di danno biologico terminale che l'orientamento giurisprudenziale più recente (e dominante) riconosce nel caso in cui la persona, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi nel caso di sopravvivenze superiori alle 24 ore (Cass. ordinanza del 6 ottobre 2020 n. 21508) ACCERTATO, altresì, che il nipote degli attori è sopravvissuto per 13 giorni dopo il sinistro e, quindi, trova applicazione il principio di cui sopra ACCERTATO, inoltre, che tale danno consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo pagina 1 di 13 intercorso tra la lesione del bene alla salute e il sopraggiungere della morte, producendosi quindi nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta, pertanto, è trasmissibile agli eredi , infine, che tale danno biologico terminale rientra nel danno da Per_3 inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità, in considerazione del fatto che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte DICHIARARE quale Controparte_6 compagnia assicuratrice dell'autovettura investitrice Qashqai tg.DV 235 WE di CP_7 proprietà del convenuto , tenuta al risarcimento dei danni tutti, Controparte_2 danno da perdita del rapporto parentale e danno biologico terminale, subiti dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto e quale procuratrice speciale del Parte_2 sig. anch'egli erede del nipote defunto Parte_2 Parte_2 in conseguenza del sinistro stradale de quo ON
[...] [...] al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice in proprio quale Controparte_6 erede del nipote defunto e quale procuratrice speciale del sig. Parte_2 [...]
anch'egli erede del nipote defunto Parte_2 Persona_4 nella misura che, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, così si quantifica: in favore di zia convivente con il defunto -danno parentale € Parte_1
135.840,00 in favore di zio non convivente con il defunto - Parte_2 danno parentale € 113.766,00 come da tabelle allegate, o maggiore o minor somma che verrà ritenuta congrua sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 ON ..., altresì, al risarcimento del danno Controparte_6 biologico terminale che, tenuto conto che la vittima è sopravvissuta per 13 giorni, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, si quantifica in € 30.000 per i primi tre giorni, € 10.204,50 dal quarto al giorno tredicesimo e così complessivamente in € 40.204,50, come da tabelle allegate oltre spese per la ricostruzione cinematica Prof.Ing. e Persona_5 spese di attività per l'assistenza stragiudiziale, nonché rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento (10/04/2018) e con applicazione degli interessi ex Decreto Leg.231/2002 dalla data di notifica dell'atto di citazione ON
[...]
..., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per Controparte_6 non avere accettato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita inviata da questa difesa, ritualmente ricevuta e rimasta senza riscontro In via subordinata ACCERTATA la responsabilità concorsuale del defunto e del convenuto Parte_2 [...] nella determinazione del sinistro de quo ACCERTATO altresì che Controparte_2 nell'occorso il signor subiva gravissime lesioni personali che ne Parte_2 causavano il decesso ACCERTATO che gli attori quali eredi del defunto Parte_2 hanno altresì diritto al risarcimento jure hereditatis a titolo di danno biologico terminale che l'orientamento giurisprudenziale più recente (e dominante) riconosce nel caso in cui la persona, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi nel caso di sopravvivenze superiori alle 24 ore (Cass. ordinanza del 6 ottobre 2020 n. 21508) -
ACCERTATO, altresì, che il nipote degli attori è sopravvissuto per 13 giorni dopo il sinistro e, quindi, trova applicazione il principio di cui sopra ACCERTATO, inoltre, che tale danno consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene alla salute e il sopraggiungere della morte, producendosi quindi nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta, pertanto, è trasmissibile agli eredi , infine, che tale danno biologico terminale rientra nel danno da Per_3 inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità, in considerazione del fatto che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte DICHIARARE ..., quale Controparte_6 compagnia assicuratrice dell'autovettura investitrice Nissan Qashqai tg.DV 235 WE di pagina 2 di 13 proprietà del convenuto , tenuta al risarcimento dei danni tutti, Controparte_2 danno da perdita del rapporto parentale, danno morale e danno biologico terminale, subiti dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto e quale procuratrice Parte_2 speciale del sig. anch'egli erede nipote defunto Parte_2 [...] in conseguenza del sinistro stradale de quo ON Parte_2 [...]
..., al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice in proprio quale Controparte_6 erede del nipote defunto e quale procuratrice speciale del sig. Parte_2 [...]
anch'egli erede del nipote defunto Parte_2 Persona_4 nella misura che, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggioirnate al 2024, così si quantifica per l'intero: in favore di zia convivente con il defunto -danno Parte_1 parentale € 135.840,00 in favore di zio non convivente con Parte_2 il defunto -danno parentale € 113.766,00 come da tabelle allegate, o maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, ON Controparte_6
..., altresì, al risarcimento del danno biologico terminale che, tenuto conto che la vittima è
[...] sopravvissuta per 13 giorni, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, si quantifica in € 30.000 per i primi tre giorni, € 10.204,50 dal quarto al giorno tredicesimo e così complessivamente in € 40.204,50, come da tabelle allegate oltre spese per la ricostruzione cinematica Prof.Ing. e spese di attività per l'assistenza Persona_5 stragiudiziale, nonché rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento
(10/04/2018) e con applicazione degli interessi ex Decreto Leg.231/2002 dalla data di notifica dell'atto di citazione ON ..., ai sensi Controparte_6 dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per non avere accettato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita inviata da questa difesa, ritualmente ricevuta e rimasta senza riscontro In ogni caso con vittoria di compensi e spese, anche generali, di causa da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari. In via istruttoria Previa la rimessione della causa in istruttoria si chiede ammettersi la rinnovazione della CTU CINEMATICORICOSTRUTTIVA con altro CTU, richiesta all'udienza del 19/12/2024, volta a ricostruire la responsabilità ed i comportamenti tenuti dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa tenuto conto dei danni riportati dai mezzi e delle fotografie prodotte in atti. In subordine chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle criticità dedotte all'udienza del 19/12/2024 che meglio si illustreranno nelle difese conclusionali>>;
- per Parte_3 Controparte_5
, , attori nella causa riunita, chiamati in causa nel
[...] Persona_1 Persona_2 presente giudizio riuniente: << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi, o quantomeno concorsuali, dell'autovettura Nissan Qashqai tg. DV235WE, di proprietà del Sig.
[...]
e dallo stesso condotta, per i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto: - Controparte_2 accertare e dichiarare che la sig.ra , in conseguenza del decesso del Controparte_4 figlio, ha subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 291.000,00 a cui va detratto l'importo di € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno patito, così come meglio specificato nella tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare ed il Sig. – Controparte_6 Controparte_2 proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido tra loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno in favore di , Controparte_4 mediante il pagamento della somma di € 271.000,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che il sig. in conseguenza del Controparte_5 decesso del figlio, ha subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali,
pagina 3 di 13 quantificati in € 291.000,00 a cui va detratto l'importo di € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno patito, così come meglio specificato nella tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare ed il Sig. – Controparte_6 Controparte_2 proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido o ciascuno per la propria parte tra loro al risarcimento del danno in favore di Controparte_5 mediante il pagamento della somma di € 271.000,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza del decesso del fratello, Persona_1 ha subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 184.300,00, così come meglio specificato nel la tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare ed il Sig. – Controparte_6 Controparte_2 proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido tra loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno in favore di mediante il Persona_1 pagamento della somma di € 184.300,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza del decesso del fratello, ha Persona_2 subito e subirà danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 184.300,00, così come meglio specificato nel la tabella riepilogativa allegata, o in quella maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e, per l'effetto, condannare
[...] ed il Sig. –proprietario/conducente CP_6 Controparte_2 dell'autovettura che ha causato il sinistro de quo - in solido tra di loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno in favore di mediante il pagamento della somma di € Per_2
184.300,00, o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che, in conseguenza del decesso del sig. hanno subito e subiranno iure proprio danno morale Pt_2 patito dagli odierni attori e per l'effetto, condannare ed il Sig. Controparte_6 [...]
– proprietario/conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro Controparte_2 de quo - in solido tra di loro o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno morale nella seguente misura: • madre € 70.000,00; • padre Parte_3 [...]
€ 70.000,00; • sorella € 50.000,00; • fratello € Controparte_5 Persona_1 Persona_2
50.000,00; o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che il deceduto in conseguenza dei fatti di cui in narrativa, ha subito un danno Parte_2 terminale biologico, da quantificarsi in € 39.577,00 da corrispondersi nella misura di un quarto ciascuno in favore degli eredi;
o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- accertare e dichiarare che i sig.ri , e Parte_3 Controparte_5 Persona_1
in conseguenza dei fatti di cui in narrativa, hanno subito un danno materiale per € Persona_2
4.000,00, e conseguentemente condannare al pagamento della Controparte_6 somma di € 4.000,00 in favore degli odierni attori;
o di altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
- con rivalutazione monetaria ed interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.>>;
- per i convenuti: << “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, - in via preliminare, Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità attiva degli asseriti prossimi congiunti della vittima, attuali attori, per le motivazioni ut supra addotte afferenti la mancata qualità di eredi del de cuius, nonché per pagina 4 di 13 l'illegittima/nulla/inefficace in Italia procura speciale rilasciata in favore di a Parte_1 rappresentare - in via principale e nel merito, Respingere le domande di Parte_2 parte attrice e dei litisconsorti necessari, già dichiarati all'udienza del 10.05.2022 contumaci successivamente costituitisi, (madre), Controparte_4 [...] (padre), (sorella); (fratello) quest'ultimo Controparte_5 Persona_1 Persona_2 rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale;
e della in quanto Controparte_3 tutte infondate in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, Accertato e Dichiarato il maggioritario concorso di colpa della vittima per le gravi condotte imprudenti ex art. 1227 c.c. in nesso etiologico con le lesioni riportate da quest'ultima nella misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, Condannare la convenuta all'eventuale risarcimento del danno come CP_6 accertato e se dovuto nella loro accertanda veste di prossimi congiunti a seguito del presente giudizio in favore di parte attrice e dei sigg.ri (madre), Controparte_4 CP_4
(padre), (sorella); (fratello) quest'ultimo CP_5 Parte_2 Persona_1 Persona_2 rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale;
e della previa Controparte_3 detrazione del concorso di colpa ascritto al de cuius. Con vittoria di spese e compensi professionali>>;
- per : < Controparte_3 conferiti dal codice di rito rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre un supplemento e/o rinnovazione di perizia e/o convocare il C.T.U. per i chiarimenti del caso richiesti, alla luce delle controdeduzioni dell'Ing. alla perizia d'ufficio, e riportandosi alle Persona_5 motivazioni sinteticamente dedotte, in via sommaria ma non esaustiva, all'udienza del 19 dicembre 2024 dalla scrivente difesa e dalle difese delle parti rappresentate dall'avv. Carlo Benini e Cristiana e Massimiliano Sitta. Spiccano in aggiunta 1) l'assenza di una ricostruzione planimetrica in scala ed un insieme di considerazioni (del tutto soggettive) del C.T.U. che sembrano seguire una logica basata su convincimenti personali sulla cui scorta si è cercato di oggettivare una tesi preconcetta, non suffragata invece da alcun dato oggettivo certo. NEL
MERITO - Accertare e Dichiarare la responsabilità concorsuale, maggioritaria o quantomeno paritaria e comunque nella misura ritenuta di giustizia del sig. Controparte_2 nella causazione del sinistro avvenuto il 10/04/2018 ed in cui è rimasto coinvolto
[...] e delle lesioni da quest'ultimo subite, cui ha fatto seguito il decesso in data Parte_2
23/04/2018 presso l'Ospedale Bufalini di Cesena e, per l'effetto, - Condannare il sig.
[...]
, ...nonché quale compagnia Controparte_2 Controparte_6 assicurativa che all'epoca del sinistro assicurava il veicolo Nissan Qashqaj tg. DV235WE di proprietà e condotto dal sig. ), ...in solido tra loro ed ognuno per Controparte_2 il proprio titolo e qualità, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da conseguenti alla morte del coniuge quantificati in Controparte_3 Parte_2 via equitativa in complessivi € 238.000,00 -comprensivi del danno jure hereditatis e del danno jure proprio, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori che saranno ritenute di giustizia in caso di ritenuta concorrente responsabilità paritaria delle parti coinvolte nel sinistro e/o nella misura percentuale di responsabilità ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettiva liquidazione. Con vittoria di spese e compensi di lite e refusione degli eventuali costi di C.T.U.
e C.T.P...>>;
pagina 5 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato in proprio e nella qualità di Parte_1 procuratore speciale di in qualità di zii del defunto Parte_2
hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Del Vecchio Giovanni Parte_2 Battista e (d'ora innanzi per brevità anche solo ), al fine di Controparte_8 CP_1 vedere accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ACCERTATA l'esclusiva responsabilità del convenuto
[...]
nella determinazione del sinistro de quo ACCERTATO altresì che Controparte_2 nell'occorso il signor subiva gravissime lesioni personali che ne Parte_2 causavano il decesso
DICHIARARE in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, quale compagnia assicuratrice dell'auto-vettura investitrice CP_9 tg.DV235WE di proprietà del convenuto , tenuta al risarcimento Controparte_2 dei danni tutti subiti dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto Parte_2 e quale procuratrice speciale del sig. anch'egli erede
[...] Parte_2 nipote defunto in conseguenza del sinistro stradale de quo Parte_2
ON ...al risarcimento dei danni tutti subiti Controparte_6 dall'attrice in proprio quale erede del nipote defunto e quale Parte_2 procuratrice speciale del sig. anch'egli erede del nipote Parte_2 defunto nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre Parte_2 spese per la ricostruzione cine-matica Prof.Ing. e spese di attività per Persona_5
l'assistenza stra-giudiziale, nonché rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento (10/04/2018) e con applicazione degli interessi ex Decreto Leg.231/2002 dalla data di notifica dell'atto di citazione Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di causa da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
2. In particolare, i congiunti, quali attori rappresentano:
a. di essere zia convivente del defunto, dotata di procura speciale per Parte_1 agire in giudizio anche per conto dello zio Parte_2
b. che il giorno 10/04/2018, alle ore 20,50 circa a guida di un Parte_2 motociclo veniva investito dal convenuto;
CP_2
c. che a seguito delle ferite riportate decedeva dopo 13 giorni;
3. Si sono costituiti tempestivamente i convenuti, rilevando la pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale di Ravenna, azionato nei loro confronti dalla madre, dal padre, dalla sorella e dal fratello del defunto e avente ad aggetto la medesima domanda giudiziale, sicché ne hanno chiedono la riunione ovvero l'integrazione del contraddittorio. Inoltre, lamentano la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, nonché l'invalidità della procura speciale che conferirebbe poteri ad in rappresentanza di Parte_1 [...]
In subordine, nel merito, contestano l'imputabilità dell'evento al Parte_2 convenuto, nonché la sussistenza del c.d. danno terminale, stante l'assenza di coscienza del defunto nell'intervallo tra l'incidente e la morte, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio delle parti litisconsorti necessarie ex art. 140 cda, come richiesto dai convenuti, all'udienza del 10.5.22 è stata dichiarata la contumacia di (madre), nata a [...] in data [...]; Controparte_4 [...]
(padre) nato in [...] il [...]; (sorella) nata in [...] il Controparte_5 Persona_1 25.10.1999; (fratello) nato in [...] il [...] quest'ultimo rappresentato Persona_2 dalla madre esercente la potestà genitoriale. Si è costituita rassegnando le Controparte_3
pagina 6 di 13 seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi degli artt. 18, 20 e 38 c.p.c., l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore di quella del Tribunale di Ravenna, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE: -
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro avvenuto il 10/04/2018 ed in cui è rimasto coinvolto Parte_2
e delle lesioni da quest'ultimo subite, alle quali ha fatto seguito il decesso in data
[...] 23/04/2018 presso l'Ospedale Bufalini di Cesena e, per l'effetto, 1) - ON il sig.
[...]
,... , nonché (quale compagnia Controparte_2 Controparte_6 assicurativa che all'epoca del sinistro assicurava il veicolo il veicolo Nissan Qashqaj tg.
DV235WE di proprietà e condotto dal sig. ), ...in solido tra loro Controparte_2 ed ognuno per il proprio titolo e qualità, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da conseguenti alla morte del coniuge Controparte_3 Parte_2 quantificati in via equitativa in complessivi € 238.000,00 - comprensivi del danno jure
[...] hereditatis e del danno jure proprio, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori che saranno ritenute di giustizia in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettiva liquidazione. - ON, altresì, , nonché Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro Controparte_6 ed ognuno per il proprio titolo e qualità, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per non avere accettato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato dallo scrivente procuratore. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dello Stato”. In particolare, dichiara di aver contratto matrimonio col defunto in data 13 giugno 2017 in Forlì, che i coniugi si erano poi separati l'8 febbraio 2018 (doc. n. 3) e che, quindi, dopo soli due mesi dalla separazione il sig. restava coinvolto in un sinistro Pt_2 stradale cui faceva seguito il suo decesso.
5. Con un secondo atto di citazione, notificato medio tempore il 14.09.2021, la madre di
[...] la sig.ra in proprio e quale procuratore dei Parte_2 Controparte_4 sigg.ri e , nonché in qualità di genitore esercente la Controparte_5 Persona_1 responsabilità genitoriale sul minore rispettivamente madre, padre, sorella e Persona_2 fratello, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Ravenna la compagnia Controparte_10 ed il sig. per sentire dichiarare la loro responsabilità con Controparte_2 riferimento al medesimo sinistro ed ottenere il risarcimento danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati per la madre in € 271.000,00 (oltre € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno patito) oltre danno morale di € 70.000,00; per il padre, sig.
[...]
in € 271.000,00 (oltre € 20.000,00 trattenuto a titolo di acconto sul Controparte_5 maggior danno patito) oltre il danno morale di € 70.000,00; per la sorella Persona_1 quantificati in € 184.300,00 oltre il danno morale di € 50.000,00; per il fratello € 184.300,00 oltre al danno morale di € 50.000. Come gli zii nella causa davanti al Tribunale, anche la madre, il padre, il fratello e la sorella di richiedevano il risarcimento dei danni Parte_2 iure successionis per il danno terminale biologico patito dal ragazzo, quantificato in € 39.577,00, da corrispondersi nella misura di un quarto ciascuno in favore degli eredi;
oltre ad un danno materiale per € 4.000,00. La causa veniva iscritta al n. 2548/2021 del ruolo generale contenziosi civili avanti il Tribunale di Ravenna.
6. Infine, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., unito a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione emesso nel proc. n. 2760/2021 RG, medio tempore notificato il 26.11.2021, la sig.ra (moglie già separata al momento del decesso) ha adito il Tribunale di Controparte_3
Ravenna al fine di sentire condannare ed il sig. Controparte_6 [...]
, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo e qualità, al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e conseguenti alla morte del coniuge Pt_2
pagina 7 di 13 quantificati in via equitativa in complessivi € 238.000,00 - comprensivi del Parte_2 danno jure hereditatis e del danno jure proprio, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, L. n. 132/2014 per non avere accettato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
7. Concessi i termini istruttori, all'udienza del 27.6.23 è stata presa visione nel contraddittorio delle parti del video di cui al doc.5 di parte convenuta;
successivamente, stante l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 07.09.23 con cui è stata dichiarata la continenza ai sensi dell'art. 39 co. 2 c.p.c., è stata disposta la riunione dei due suddetti procedimenti dinanzi questo Tribunale. Escussi i testi ed esperita la Ctu cinematica, all'udienza del 30/12/24 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. su richiesta delle parti.
8. Come tempestivamente eccepito dai convenuti, in tutti e tre i procedimenti riuniti, quanto alla dinamica del sinistro, esistono circostanze obiettive volte a fornire elementi attendibili per una obbiettiva ricostruzione, sussistendo video registrazione dell'incidente stradale (prodotta in doc.5 fasc. effettuata dal sig. che, stragiudizialmente ha reso le seguenti CP_1 CP_11 dichiarazioni: “Stavo procedendo sulla corsia di destra e dallo specchietto retrovisore vedevo i fari di uno scooterone che zigzagava dietro di me. Procedevo sempre verso la Circ. Piazza d'Armi e detto scooter era sempre dietro di me con le medesime manovre. Io allora azionavo le 4 frecce per attirare la sua attenzione. In conseguenza a ciò, lo scooter spegneva le luci. Io vedendo che la condotta di guida era molto pericolosa, pensavo addirittura che stesse scappando, mi spostavo sulla sinistra e mi sorpassava poco prima del semaforo con via Candiano a forte velocità preciso che effettuava un video con il cellulare di quanto descritto perché ero certo che avrebbe sbattuto di lì a poco. Imboccata la Circ. Piazza d'Armi, potevo vedere lo scooter sempre a luci spente, percorreva anch'esso tale via in direzione della ferrovia e poi vedevo un'auto bianca che avente direzione opposta, ovvero ferrovia – darsena, gli tagliava la strada compiendo una manovra di svolta a sinistra. Mi fermavo chiamavo subito i soccorsi...” (doc.6 fasc. . Gli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, a seguito di CP_1 indagini, hanno accertato (e confermato in sede di escussione testimoniale anche nel presente giudizio) che il motociclo condotto dal giovane ragazzo non proiettava nessuna luce dal fanale posteriore e si notava inoltre che anche nella parte anteriore non c'era alcun fascio di luce proiettato in avanti dal proiettore anteriore (tali circostanza, oltre che annotate come di rito dagli accertatori, verbalizzanti, v. docc. 8 e 9 di parte sono direttamente evincibili anche dalla CP_1 visione del video di cui al doc.5 di parte convenuta, non solo non contestato nella sua corrispondenza all'originale, ma anche visionato nel contraddittorio delle parti, in udienza, come sopra ricordato). Da detta videoregistrazione gli agenti trovavano poi conferma sul fatto che la testa della vittima fosse (dopo la caduta) priva del casco. Del resto, anche i soccorritori rinvengono il casco a molti metri dalla persona soccorsa (docc. 8,9,10 fasc. Unipol). I convenuti ricordano nelle proprie difese inoltre che < ...risultava condurre un motociclo Pt_2 privo di patente di guida, non sottoposto alla revisione (invero detta violazione veniva emessa a carico del proprietario del motociclo), in assenza di copertura assicurativa Molteplici CP_12 le contestazioni contestate al violazione dell'art. 171 commi 1 e 2 CdS (casco protettivo Pt_4 non allacciato); art. 141 commi 3 e 8 CdS (velocità no commisurata alle situazioni ambientali); art. 143 commi 5 e 13 (corsia da percorrere in careggiata a due corsie per senso di marcia); art. 116 commi 15 e 17 (guida senza patente). Inoltre, dagli esami tossicologici si rilevava positività per la cocaina e per cannabinoidi (doc.12 fasc. ... aveva patteggiato la pena CP_1 CP_2 con sentenza n. 564/22020 del Tribunale di Ravenna (doc.15 fasc. ove il Giudice CP_1 penale in parte motiva aveva premura di precisare “sussistono (ampiamente) gli estremi di una concorrente colpa della vittima nell'eziologia del sinistro stradale”.
9. Tali circostanze trovano conferma non solo negli atti ma anche nella espletata CTU. Il perito infatti ha stimato ed accertato che, nel momento in cui l'autovettura antagonista del convenuto,
pagina 8 di 13 alla velocità di circa 13 km/h, occupava la semicarreggiata opposta, essa entrava in collisione con il motociclo Yamaha. Il convenuto nell'occorso, a causa di oggettive CP_2 problematiche di visibilità (presumibili, secondo l'odierno giudicante, anche in base alle circostanze e condizioni dello stato dei luoghi visibili nel video, ovvero orario serale/notturno, luci e ombre presenti sulla carreggiata, motociclo privo di fari accesi e motociclista vestito con CP_ abiti scuri, in fase di accellerazione evidente rispetto al veicolo condotto dal teste oculare che riprendeva gli eventi che si verificavano innanzi a se), non teneva in debita
[...] considerazione la posizione, distanza, direzione e velocità del motociclo, in transito su circonvallazione P.zza d'Armi con diritto di precedenza, ed effettuava la manovra senza concedere la dovuta precedenza (artt. 145/2° del C.d.S.). Il NO , secondo il CP_2 perito d'ufficio, anche qualora avesse mantenuto una maggiore attenzione sulla opposta corsia di marcia, si sarebbe potuto avvedere, durante l'esecuzione della svolta, della presenza del motociclo Yamaha e tentare una frenata di emergenza e una correzione di traiettoria. Anche in questo caso tuttavia il sinistro si sarebbe potuto verificare con esiti pericolosi per il motociclista,
a causa della scarsa efficacia offerta dal casco non correttamente allacciato (ciò è inferibile dalle seguenti circostanze: il teste oculare ha dichiarato in udienza che la vittima aveva il casco e la circostanza è visibile dal video nel momento in cui lo riprendeva in sella al motociclo, mentre dal video, nonché dai verbali e dalle dichiarazioni delle Autorità intervenute, emerge che non lo indossasse al momento del suo rinvenimento a terra, né il teste oculare ha mai dichiarato di averlo egli tolto, né il convenuto;
è non contestato che il caso sia stato rinvenuto dai verbalizzanti a 13 metri dal sinistro). Per quanto sopra esposto il concorso di colpa nell'esito mortale del sinistro da parte del NO – secondo il CTU - è da considerarsi CP_2 minoritario. Il NO secondo il perito d'ufficio, percorreva la Parte_2 circonvallazione P.zza d'Armi con direzione periferia, in accelerazione, raggiungendo una velocità di circa 86 km/h non commisurata allo stato dei luoghi urbanizzati e all'ora notturna (art. 141/2° e 3° del C.d.S.) ed eccedente il limite di 50 km/h (art. 142/1° del cds). Gli attori ritengono che tale stima non sia corretta. Ciò che rileva ai fini di lite, non è tanto l'esatta velocità tenuta dal motociclo, ovverosia 86, o 82, o 76 km/h, quanto comunque la non commisurazione della stessa allo stato dei luoghi oltre che il superamento del limite di 50 km/h evidenti non solo dal video (l'accellerazione rispetto alla velocità della vettura del teste oculare è evidente), ma anche dalle tracce di frenata lasciate dal motociclo. Sempre nell'elaborato peritale del CTU, si legge (ma la circostanza è direttamente percepibile dal video cit.) che il NO viaggiava sulla corsia di sinistra e quindi Parte_2 non tenendo strettamente la destra (art. 143/1° e 3° del C.d.S.), nonostante avesse incrociato altri due veicoli prima di sopraggiungere all'urto.
10. Da tutto quanto esposto, si concorda col CTU laddove conclude che è possibile sostenere, con elevato grado di probabilità, che il NO nel percorrere il rettilineo Parte_2 della circonvallazione, abbia avventatamente spento tutte le luci del proprio veicolo rendendosi così scarsamente percepibile agli altri utenti della strada (art. 152/1° del C.d.S.). Il CTU spiega inoltre che la successiva circostanza dell'avere i verbalizzanti rinvenuto il motociclo con le luci accese può essere dovuto a fattori sopravvenuti quali un ultimo tardivo tentativo del motociclista di palesare la propria posizione alla vettura antagonista, oppure un meccanismo dovuto all'impatto stesso.
11. In ogni caso, il perito ricostruisce la dinamica degli eventi, ritenendo che:
a. dopo che il NO si avvedeva della manovra di svolta del Parte_2
nel breve lasso temporale a propria disposizione, esperiva un'azione CP_9 frenante con rilascio di traccia di pneumatico lunga 20 metri, e deviava leggermente verso la propria destra, entrando tuttavia in collisione a circa 60 km/h contro la fiancata destra della CP_9
pagina 9 di 13 b. Se il NO avesse viaggiato coi fari accesi, il NO Parte_2 [...] avrebbe potuto avvistarlo con largo anticipo, avendo così Controparte_2 la possibilità di sospendere la manovra di svolta a sinistra ed il sinistro non avrebbe avuto luogo. 12. Viste le numerose infrazioni in stretto nesso causale con il sinistro, l'ing. ha concluso Per_6 nel ritenere che la maggior parte della responsabilità sia attribuibile alla condotta del NO
Parte_2
13. L'odierno giudicante condivide le valutazioni del perito d'ufficio e stima pari all'80% pertanto la percentuale di corresponsabilità del motociclista, alla luce delle superiori considerazioni.
14. Sempre in punto di an, il doc.1 di parte non prova sufficientemente che Parte_1 quest'ultima sia sorella della madre del de cuius, e dunque, zia, avendo esse cognomi diversi e non risultando idoneamente provato che la attestazione di parentela con la madre del de cuius provenga da soggetto avente potere certificativo, nè risultando tale specifica dichiarazione legalizzata con apostilla ad hoc. Tale status inoltre è stato tempestivamente contestato da
Le fotografie in atti e le testimonianze assunte non risultano sufficienti a comprovare il CP_1 rapporto parentale anche se sono indizio di affectio. Peraltro, dalla documentazione di parte emerge un riscontro relativo a quasi omonimia per quanto CP_4 Controparte_4 attiene ai nomi delle relative madri, che alla luce delle circostanze del caso, l'odierno giudicante ritiene idonea evidenza dell'essere sorelle esse da parte di madre. Tenuto conto dell'età della vittima primaria e della vittima secondaria, nonché dell'assenza di convivenza (non essendo essa sufficientemente provata alla luce della documentazione in atti, essendo il contratto di affitto intestato solo all'attrice e non anche all'asserito nipote, essendo quest'ultimo stato negli ultimi mesi spostato con , del numero (0) di ulteriori superstiti appartenenti Controparte_3 al ristretto nucleo familiare, di affetto presumibile nei limiti di metà del massimo, tenuto conto dello stile di vita indipendente del de cuius ma anche dell'affetto reciproco che viene rappresentato nelle fotografie in atti, applicando per analogia le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano per il rapporto tra fratelli o nonni/nipoti (il cui ammontare è invocato da parte attrice), il danno non patrimoniale da perdita del rapporto familiare della zia è liquidabile in complessivi euro 103.596,66. Applicando su tale importo la percentuale di corresponsabilità si ottiene la seguente cifra liquidata all'attualità: euro 20.719,33.
15. Non risulta provato alcun esborso effettivo stragiudiziale, in difetto anche di quietanza di pagamento, salvi in ogni caso la liquidazione ex art. 91 ss. c.p.c. per la difesa tecnica e legale, sia giudiziale che stragiudiziale.
16. Quanto all'effettiva affectio intercorrente tra asseriti zio, fratello e sorella, l'odierno giudicante ritiene la stessa non provata e non presumibile tenuto conto delle circostanze del caso, ovverosia l'assenza di coabitazione, la non condivisione di stile di vita e la lontananza, nonché vere e proprie carenze di allegazione.
17. Parimenti non risulta assolutamente provata alcuna affectio con la moglie separata, tenuto conto della breve durata del matrimonio, oltre che della crisi dello stesso, e della notevole differenza di età (26 anni).
18. Non risulta provato alcun danno catastrofale/terminale, essendo stata soccorsa la vittima dal 118 già in coma. Parimenti non risulta provato alcun effettivo esborso/danno patrimoniale da parte dai genitori, ma solo fatture non quietanziate stragiudiziali. Per quanto attiene ai compensi per difesa tecnica e legale e costi di lite si dirà nel punto relativo alle spese di lite.
19. La circostanza dell'aver l'assicurazione convenuta già corrisposto ai genitori della vittima euro 40.000,00 (v. doc.6 si parte attrice) consente all'odierno giudicante di ritenere idoneamente provato il rapporto parentale tra quest'ultima e gli asseriti genitori.
pagina 10 di 13 20. Tenuto conto dell'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, nonché dell'assenza di convivenza, del numero (3) di ulteriori superstiti appartenenti al ristretto nucleo familiare, di affetto presumibile nei limiti di un terzo del massimo, tenuto conto della lontananza, dello stile di vita indipendente del de cuius, dell'assenza di allegazioni e prove specifiche di forte legame familiare, applicando le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto familiare dei genitori è liquidabile in complessivi euro 246395,00 ciascuno. Applicando su tale importo la percentuale di corresponsabilità si ottiene la seguente cifra liquidata all'attualità: euro 49.279,00. Da tale cifra deve detrarsi l'acconto corrisposto di euro 20.000,00.
21. Alla luce di quanto sopra esposto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento a favore dei genitori della vittima di euro 29.279,00 ciascuno ed a favore di Pt_1 di euro 20.719,33.
[...]
22. Le somme come sopra calcolate, liquidate all'attualità, devono essere maggiorate di interessi di legge da una data intermedia tra la presente liquidazione e la data dell'evento, rinvenibile nel
15.11.2021; gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione) devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui "In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato". V. anche
Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per
[i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n.
7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183
- 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che
"L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al pagina 11 di 13 saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
23. Nessun altro danno risulta idoneamente provato, neppure potendosi liquidare altro danno non patrimoniale, quale l'invocato danno morale, già liquidato nella voce relativa al danno da perdita del rapporto parentale. Vista l'esiguità dell'importo per come liquidabile (v. nota sentenza Amatucci) secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, considerata la percentuale di corresponsabilità, l'incertezza oggettiva in punto di legittimazione al danno iure hereditatis e la natura equitativa dei danni non patrimoniali in esame, ritiene in ogni caso assorbite nelle superiori complessive somme anche quelle relative al danno da ITT per i giorni (circa 13) trascorsi in coma dalla vittima prima del decesso e sin dal momento del sinistro.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto sono da porsi a carico di
[...]
e quanto ai rapporti tra queste parti e i CP_3 Parte_2 convenuti (liquidate secondo parametri medi ex DM 55/14 ss.mm., per le quattro fasi di giudizio, tenuto conto del numero delle parti di causa e del valore degli importi oggetto di condanna). Vista la reciproca soccombenza (così interpretando anche la posizione di Per_1
e in quanto, comunque, rappresentati dai genitori) sono da compensare tra
[...] Persona_2 le restanti parti sia quelle di lite che quelle di difesa e assistenza tecnica e legale stragiudiziali. 25. L'odierno giudicante, vista la natura della causa ed una non esclusa corresponsabilità (seppur minima) del convenuto nella causazione del sinistro, ritiene di compensare tra le parti le spese di CTU con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
26. Assorbita o comunque disattesa ogni altra questione, anche relativa alle richieste condanne ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande formulate da Controparte_3 Parte_2 Per_1
e
[...] Persona_2
In parziale accoglimento delle domande proposte da e Controparte_4 [...]
condanna , in persona del l.r.p.t., e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro al pagamento, a favore di e
[...] Controparte_4 [...] di euro 29.279,00 ciascuno, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c., dal Controparte_5
15.11.2021; gli importi così calcolati devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
In parziale accoglimento delle domande proposte da condanna Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di di euro 20.719,33, oltre interessi di
[...] Parte_1 legge ex art. 1284 c.1 c.c., dal 15.11.2021; gli importi così calcolati devono essere ulteriormente maggiorati di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna e alla rifusione a favore di Controparte_3 Parte_2
, in persona del l.r.p.t., e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in euro 18.334,00, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute, ed oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Compensa le spese di lite tra le altre parti.
Compensa tra le parti le spese di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte. pagina 12 di 13 Bologna, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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