Articolo 2 della Legge 8 giugno 1966, n. 434
Articolo 1
Versione
26 giugno 1966
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1966.

Entrata in vigore il 26 giugno 1966