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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5087/2022 promossa da:
(CF/P I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difensa dall'Avv. Fabrizio Brignolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Asti, Corso Dante, n. 74 (pec: ) Email_1 contro
C.F. – P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Bresso (MI), Via Vittorio Veneto, n. 107 (pec:
. Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte attrice, “… Reietta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione, allegazione e deduzione, piaccia al Tribunale adito: Nel merito 1) Accertare e dichiarare l'avvenuto decorso del termine entro cui la convenuta avrebbe dovuto ex art. 1556 restituire i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse e nel preventivo del 30.07.2020 prodotto sub 1) e all'ordine del 30.07.2020, prodotto sub 2); 2) Accertare e dichiarare che la mancata risposta all'invito formulato con pec 30.11.2020 (doc.
9) a comunicare la data e l'ora in cui l'esponente avrebbe potuto entrare in cantiere a ritirare l'eventuale materiale avanzato e in cui procedere alla misurazione in contraddittorio del materiale posato, integra comportamento concludente con cui la convenuta ha manifestato la volontà di volersi appropriare di tutti i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse;
3)
Accertare e dichiarare che l'avvenuto impiego di tutto il materiale fornito dall'esponente, nella realizzazione della pavimentazione esterna del cantiere della , Via Ugo Pisa 1, completata e consegnata al Parte_2
pagina 1 di 8 Comune di Milano, nonché la mancata restituzione all'esponente e l'asportazione dal predetto cantiere dei materiali eventualmente non impiegati per realizzare la pavimentazione, costituiscono comportamenti concludenti con cui la convenuta ha manifestato la volontà di volersi appropriare, e si è di fatto appropriata, di tutti i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse;
4) Accertare e dichiarare che l'avvenuto impiego di tutto il materiale fornito dall'esponente, nella realizzazione della pavimentazione esterna del cantiere della Ugo Pisa 1, realizzata e Parte_3 consegnata al Comune di Milano, nonché la mancata restituzione all'esponente e l'asportazione dal predetto cantiere dei materiali eventualmente non impiegati per realizzare la pavimentazione, hanno integrato il presupposto che ai sensi dell'art. 1556 c.c. ha fatto insorgere l'obbligo, in capo alla convenuta, di pagare all'attrice il prezzo di tutti i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse;
comunque accertare e dichiarare che è decorso il termine di sessanta giorni dal momento della consegna del materiale fornito, di cui all'articolo 3 comma 2 della legge 192/1998; 5)
Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere all'attrice il prezzo pattuito in euro 12.360,00 più Iva pari al 22% per euro 2.719,20, così per complessivi euro 15.079,20, oltre a interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, quanto meno a far data dal 15.12.2020; 6) In subordine dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere all'attrice il prezzo pattuito con il preventivo (doc. 1) e l'ordine (doc. 2) di cui sopra, in relazione alla merce effettivamente divenuta di proprietà della convenuta e per la quale la convenuta ha ricevuto il corrispettivo dalla stazione appaltante, Comune di Milano, oltre agli interessi di cui di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002; 7) In ulteriore subordine, fissare il termine entro il quale la convenuta deve ex art. 1556 restituire i materiali consegnati dall'attrice, meglio descritti al preventivo del 30.07.2020 prodotto sub
1) e all'ordine del 30.07.2020, prodotto sub 2), decorso il quale la convenuta dovrà corrisponderne il prezzo;
Comunque 8) Con il favore delle spese di causa anche per onorari di patrocinio ed eventuali C.T. d'Ufficio o di
Parte…”. parte convenuta, “…Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Monza, contrariis rejectis, così giudicare: Previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto IN VIA PRELIMINARE 1. Accertare e dichiarare
l'infondatezza e genericità delle avversarie domande, per quanto esposto nella superiore narrativa, nonchè, 2.
Accertare e dichiarare l'inadempimento avversario alle obbligazioni contrattualmente assunte, per i motivi esposti in narrativa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, 3. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta e per l'effetto, 4. Rigettare e respingere ogni avversa pretesa, domanda e conclusione, poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in narrativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, sempre previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto 5. Ridurre le pretese attoree a quanto effettivamente risulterà di giustizia a seguito di espletanda attività istruttoria, previa consegna
pagina 2 di 8 delle certificazioni di legge sui materiali edili, per tutto quanto esposto in narrativa. IN OGNI CASO 6.
Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di parte Controparte_1 convenuta, originata dai fatti per cui è causa, 7. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Pt_1 Controparte_1 onde sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 15.079,20 (e pari ad
[...]
€ 12.360 maggiorata dell'IVA) oltre a interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, quale corrispettivo per la fornitura della merce meglio indicata con il preventivo n. 178/2020, del 30.07.2020, nonché con l'ordine, di pari data, n. 0910 (doc. 1 e 2 att.).
Si è costituita in giudizio che ha contestato in toto la domanda attrice, Controparte_1 chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta, senza negare la conclusione del contratto, nei termini indicati dall'attrice, ha contestato il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento del corrispettivo, sostenendo il difetto di prova in ordine sia alla consegna dei materiali oggetto della domanda di pagamento, sia alla consegna delle certificazioni CE riferite ai materiali utilizzati, e sia alla quantità dei materiali effettivamente posati per “il completamento dei lavori”, unico dato questo rilevante per la determinazione del corrispettivo (cfr. comparsa di costituzione pag. 6, “In parole povere: CP_ non è rilevante quanto è stato commissionato da a in termini di quantità di prodotto ma ciò che conta è Pt_1 quanto è stato effettivamente posato dalla deducente, poichè su questo solo dato numerico verrà calcolato il relativo corrispettivo!!”).
Tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata istruita sulla base delle istanze istruttorie articolate dalle parti (e ritenute ammissibili da questo Giudice). In particolare, è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice;
invece, il legale rappresentate di parte convenuta non si è presentato per rendere detto incombente, senza fornire qualsivoglia giustificazione per detta assenza. Sono state poi assunte le deposizioni testimoniali dei signori
, , e della signora . E' Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Persona_1 stata infine svolta la consulenza tecnica d'ufficio.
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la
pagina 3 di 8 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato sia l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, sia l'adempimento delle prestazioni da essa dovute;
invece, la convenuta non ha fornito elementi utili a provare l'esistenza dei fatti (estintivi) posti a giustificazione del mancato adempimento all'obbligazione contrattuale di corrispondere il prezzo della merce compravenduta (art. 1218 cc).
Orbene, è documentato in causa che: - in qualità di venditrice, e Pt_1 Controparte_1
[...
in qualità di acquirente, hanno concluso un contratto per la fornitura di materiali, meglio indicati con l'ordine di acquisto 30.07.2020 n. 01910, per il complessivo importo di € 12.360,00 oltre IVA
(doc.2); - nonché che detti materiali sono stati acquistati dall'acquirente per la realizzazione delle opere di pavimentazione esterna della scuola elementare, sita a Milano, in via Ugo Pisa n. 6, nell'ambito dell'opere di ricostruzione della stessa scuola, previste dal contratto di appalto pubblico, di cui la stessa acquirente era risultata aggiudicataria (doc. 7, 16 e 17 att.).
In particolare, il contratto in esame si è concluso mediante l'accettazione da parte di del Pt_1 predetto ordine d'acquisto, redatto su modulo di ed avente per oggetto Parte_4 la compravendita dei beni indicati (e, precisamente, “756 mq di mattoni autobloccanti 20x10x8 fotocatalitico grigio al prezzo unitario di € 14,00/mq per un importo complessivo di € 10.584,00; 480,00 ml di cordoli in cemento 12/15/25/100 al prezzo unitario di € 3,50/ml per un importo complessivo di € 1.600,00; 16 pz di cordoli curvi 12/15 al prezzo unitario di € 6,00 per un importo complessivo di € 96,00”); nonchè la consegna degli stessi materiali da eseguirsi presso il cantiere Ugo Pisa, in via Della Rondine (MI), al costo unitario di € 75,00 per ogni “viaggio” e “scarico con gru” (doc. 2 att. e conv.).
Ciò posto, parte attrice ha poi dimostrato di aver consegnato la merce ordinatale ed oggetto della domanda di pagamento nel presente giudizio.
In punto, ha anzitutto allegato i documenti di consegna nr. 603 del 29/07/2020, nr. 609 e 612 del
30/07/2020, nr. 617 del 31/07/2020, nr. 633 del 03/08/2020, nr. 666 del 07/08/2020: i quali recano, per la gran parte, la firma del vettore e, per la restante parte, quella del dipendente dall'attrice addetto al trasporto (doc. 3 att).
Inoltre, a conferma dell'avvenuta consegna della merce ordinata ed a confutazione delle generiche contestazioni di parte convenuta riferite ai documenti di consegna, depongono le deposizioni rese dai testimoni , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_4
pagina 4 di 8 In riferimento a tale aspetto, il testimone , titolare della ditta di trasporto MTS Testimone_1
Morellato, ha confermato che i suoi dipendenti hanno eseguito i trasporti relativi alla consegna della merce di cui ai DDT n. 609,603,633 e 666 del 2020. Il testimone dipendente di ha, Tes_2 Pt_1 poi, confermato di aver eseguito personalmente i trasporti riferiti ai restanti DDT n. 612 e 617 del 2020.
Infine, titolare della ditta TIMMI srl, ha confermato di aver posato, su incarico di Testimone_4 [...]
presso una scuola di Milano, di cui non ricordava la via, i materiali in Controparte_1 questione (“…ho posato il materiale indicato nei ddt che mi vengono mostrati e di cui al doc.3 di parte attrice”), di aver ultimato la posa e di aver ricevuto, da il corrispettivo per l'opera Controparte_1 eseguita (cfr. verbale di causa).
L'avvenuta consegna della merce ordinata è stata constatata anche dal consulente nominato da questo
Ufficio, durante il sopralluogo presso i luoghi oggetto delle opere di pavimentazione, nel corso delle operazioni peritali (cfr. relazione allegata).
A riguardo, si premette che questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni assunte dal perito incaricato con la perizia elaborata, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati dalle parti, dei materiali compravenduti nonché dei luoghi dove gli stessi risultano essere stati posati. Del resto, le parti hanno omesso di formulare qualsivoglia rilievo critico alla perizia;
e, tra l'altro, parte convenuta neanche ha partecipato alle operazioni peritali.
In particolare, e per quel che rileva ai fini della decisione, il consulente incaricato ha precisato che “– la misurazione della superficie pavimentata con autobloccanti corrisponde a mq 649,96 …; - la misurazione dello sviluppo cordoli in cemento grigio rettilinei corrisponde a ml 468,70…; - la misurazione dello sviluppo cordoli in cemento grigio curvi corrisponde a n° 2 elementi pari a ml 2,00; - la dimensione e tipologia del materiale indicato nel preventivo n° 178/2020 del 30.07.2020 di , ( All.to 1), è stato successivamente confermato da CP_2 CP_1 con “ordine d'acquisto / esecuzione lavori” n° 01910 del 30.07.2020 .( All.to 2 ); -il materiale fornito corrisponde per dimensioni e tipologia a quanto consegnato in cantiere con D.D.T.ed alla certificazione di Manucem S.r.l. (
All.to 3 ) e sono state verificate in posto le misure dei blocchetti ( All.to 4 fotografie) -sono state verificati i
D.D.T. riferiti alle consegne effettivamente effettuate in posto che corrispondono per tipo e dimensione a quanto in ”ordine d'acquisto/esecuzione lavori”; -le mattonelle di cui è costituita la pavimentazione risultano sufficientemente omogenee e certamente riconducibili allo stesso produttore;
- la tipologia della pavimentazione e dei cordoli, rettilinei e curvi risulta tutta uniforme per tipologia e morfologia ed è tutta riconducibile alla produz.
in quanto corrispondente alla certificazione allegata. ( All.to 3 )”. In conclusione, il consulente ha CP_2 poi stimato il costo del materiale effettivamente posato in € 11.512,71, oltre IVA, ed il “materiale in eccesso non posato, al netto degli sfridi, … nella disponibilità di in € 1.204,00, oltre IVA (cfr. relazione CP_1 peritale). pagina 5 di 8 A fronte di tali riscontri probatori, parte convenuta si è limitata a contestare il difetto di prova in ordine alla consegna dei materiali. Tuttavia, detta contestazione non ha trovato alcun supporto nelle allegazioni versate in atti.
Non nelle comunicazioni del 08.09.2020 e 08.10.2020 (doc.3 conv.), che devono essere esaminate nell'ambito dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti dal 08.09.2020 e al 12.10.2020 (doc.4 att.), nel corso del quale: da un lato, la convenuta ha chiesto lo storno delle fatture emesse dall'attrice
(n. 375 e 432/2020), affermando genericamente che le stesse risultavano emesse per “prestazioni e servizi non resi”; e, dall'altro lato, l'attrice ha risposto di accettare la richiesta di sospensione/storno delle fatture soltanto per venire incontro alle richieste di parte convenuta (“Il nostro scopo è quello di venire incontro alle Vostre esigenze…Vi autorizziamo alla sospensione delle ricevute bancarie fino ad ora emesse…Restiamo pertanto in attesa di avere da Voi le misure del materiale che effettivamente è stato posato in modo da ricevere il relativo pagamento dello stesso” (doc. 4 att.); ed ancora, alle richieste dell'attrice di fissare un incontro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, la convenuta, con pec 12.10.2020, ha scritto: “non appena verrà consegnato il SAL delle opere eseguite, sarà ns. premura fissare l'appuntamento”.
E nemmeno dalle comunicazioni 24.11.2020 e 15.12.2020, con le quali la convenuta ha ancora una volta rifiutato il pagamento affermando genericamente: con la prima, “Vi verrà inviato il prospetto da fatturare secondo le pattuizioni”; e, con la seconda, che “il credito … non è né certo né esigibile” (doc. 10 e 11 con).
Si è rivelata infondata anche l'ulteriore contestazione di riferita alla Controparte_1 pretesa mancanza delle certificazioni relative alla marcatura CE dei prodotti compravenduti. Anche in questo caso, la doglianza è stata sconfessata dalla documentazione allegata da parte attrice (doc. 18), dalle deposizioni testimoniali rese da e (in riferimento ai fatti dagli Testimone_1 Tes_2 stessi conosciuti ed in risposta ai capitoli n. 4,8,12,16,20 e 24 della seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice) e da (in risposta al cap. 26 della seconda memoria, ex art. 183 cpc, di parte Testimone_4 attrice), nonché dagli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio che, al riguardo, ha attestato, sulla base delle certificazioni allegate in causa, la conformità dei beni posati rispetto a quelli ordinati (cfr. relazione tecnica).
D'altronde, la convenuta non ha dimostrato di aver contestato, in costanza di esecuzione del contratto, qualsivoglia inadempimento: non in relazione alla mancanza di materiali ordinati;
e nemmeno in riferimento alla pretesa assenza di non meglio precisate certificazioni CE.
Pertanto, da un lato, devono ritenersi del tutto superate le censure sollevate da parte convenuta;
e, di contro, parte attrice ha dimostrato il diritto a percepire il corrispettivo maturato per la compravendita della merce consegnata.
pagina 6 di 8 Né può trarsi diverso convincimento dal contenuto delle “formule” (peraltro di dubbia interpretazione e cogenza) inserite nell'ordine di acquisto ed invocate dalla convenuta per negare la certezza e l'esigibilità del credito;
e, precisamente, sulla base delle seguenti diciture: “materiale misurato in opera a compenso degli sfridi” e “fatturazione a sal, sul posato” (doc.2 att. e conv.).
Invero, anche seguendo la prospettazione fornita da parte convenuta e ritenendo tali “clausole” vincolanti per le parti, ha comunque provato il diritto ad ottenere il pagamento del Pt_1 corrispettivo per la merce consegnata.
Infatti: -anzitutto, ha omesso di allegare qualsivoglia riscontro a Parte_5 dimostrazione dell'esistenza di detti pretesi “sfridi”; - inoltre, è pacifico in causa che il materiale asseritamente “non posato” non è stato restituito dalla convenuta;
- ancora, parte convenuta deve ritenersi abbondantemente decaduta da qualsivoglia termine per esercitare la pretesa facoltà di restituire la merce non posata.
Del resto, deve ritenersi, sulla base della corrispondenza in atti, oltrecché secondo i principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, che, qualora le parti abbiano concordato di calcolare il corrispettivo soltanto in riferimento alla merce posata (come pretenderebbe la convenuta sulla base della dicitura “fatturazione a sal, sul posato”), questa avrebbe dovuto essere verificata/quantificata in contraddittorio tra le parti stesse e, comunque, restituita dalla convenuta in un termine ragionevole, una volta concluse le opere di pavimentazione.
Sennonchè, nella specie, è provato sia che la convenuta ha disatteso le richieste di parte attrice di verificare lo stato dei lavori (doc.9); sia che la pavimentazione esterna dell'area in questione è stata ultimata prima della data del 10.05.2022. A conferma di tale ultima circostanza depongono: - gli accertamenti compiuti dal consulente d'ufficio nel corso del sopralluogo (cfr. perizia allegata); - la comunicazione del Comune di Milano, con la quale si attesta che, alla data del 12.12.2020, era stata posata la gran parte del pavimento autobloccante ed il Comune aveva corrisposto alla convenuta l'importo corrispondente all'83,5% del corrispettivo per le opere di pavimentazione esterna (doc.7); - la comunicazione, datata 10.05.2022, con la quale il Comune di Milano ha comunicato all'attrice che la pavimentazione in questione risultava completata (doc.17); - la deposizione testimoniale resa dalla signora , Dirigente del Settore Area Tecnica Scuole del Comune di Milano (cfr. verbale Persona_1 di causa).
Pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva pari ad € 15.079,20 (di cui € 12.360,00 a titolo di imponibile ed €
2.719,20 a titolo di IVA), somma che dovrà essere maggiorata degli interessi di mora, da liquidarsi nei termini chiesti da parte attrice, ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, dalla data del 15.12.2020 (doc. 7 att.).
pagina 7 di 8 Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Le spese della C.T.U. devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5087/22, per le ragioni indicate in motivazione:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma complessiva pari ad € 15.079,20 oltre interessi, Pt_1 come indicato in motivazione;
- condanna, altresì, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della C.T.U.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5087/2022 promossa da:
(CF/P I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difensa dall'Avv. Fabrizio Brignolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Asti, Corso Dante, n. 74 (pec: ) Email_1 contro
C.F. – P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Bresso (MI), Via Vittorio Veneto, n. 107 (pec:
. Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte attrice, “… Reietta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione, allegazione e deduzione, piaccia al Tribunale adito: Nel merito 1) Accertare e dichiarare l'avvenuto decorso del termine entro cui la convenuta avrebbe dovuto ex art. 1556 restituire i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse e nel preventivo del 30.07.2020 prodotto sub 1) e all'ordine del 30.07.2020, prodotto sub 2); 2) Accertare e dichiarare che la mancata risposta all'invito formulato con pec 30.11.2020 (doc.
9) a comunicare la data e l'ora in cui l'esponente avrebbe potuto entrare in cantiere a ritirare l'eventuale materiale avanzato e in cui procedere alla misurazione in contraddittorio del materiale posato, integra comportamento concludente con cui la convenuta ha manifestato la volontà di volersi appropriare di tutti i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse;
3)
Accertare e dichiarare che l'avvenuto impiego di tutto il materiale fornito dall'esponente, nella realizzazione della pavimentazione esterna del cantiere della , Via Ugo Pisa 1, completata e consegnata al Parte_2
pagina 1 di 8 Comune di Milano, nonché la mancata restituzione all'esponente e l'asportazione dal predetto cantiere dei materiali eventualmente non impiegati per realizzare la pavimentazione, costituiscono comportamenti concludenti con cui la convenuta ha manifestato la volontà di volersi appropriare, e si è di fatto appropriata, di tutti i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse;
4) Accertare e dichiarare che l'avvenuto impiego di tutto il materiale fornito dall'esponente, nella realizzazione della pavimentazione esterna del cantiere della Ugo Pisa 1, realizzata e Parte_3 consegnata al Comune di Milano, nonché la mancata restituzione all'esponente e l'asportazione dal predetto cantiere dei materiali eventualmente non impiegati per realizzare la pavimentazione, hanno integrato il presupposto che ai sensi dell'art. 1556 c.c. ha fatto insorgere l'obbligo, in capo alla convenuta, di pagare all'attrice il prezzo di tutti i materiali (mattoni autobloccanti e cordoli lineari e curvi) meglio descritti al paragrafo 1) delle premesse;
comunque accertare e dichiarare che è decorso il termine di sessanta giorni dal momento della consegna del materiale fornito, di cui all'articolo 3 comma 2 della legge 192/1998; 5)
Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere all'attrice il prezzo pattuito in euro 12.360,00 più Iva pari al 22% per euro 2.719,20, così per complessivi euro 15.079,20, oltre a interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, quanto meno a far data dal 15.12.2020; 6) In subordine dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere all'attrice il prezzo pattuito con il preventivo (doc. 1) e l'ordine (doc. 2) di cui sopra, in relazione alla merce effettivamente divenuta di proprietà della convenuta e per la quale la convenuta ha ricevuto il corrispettivo dalla stazione appaltante, Comune di Milano, oltre agli interessi di cui di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002; 7) In ulteriore subordine, fissare il termine entro il quale la convenuta deve ex art. 1556 restituire i materiali consegnati dall'attrice, meglio descritti al preventivo del 30.07.2020 prodotto sub
1) e all'ordine del 30.07.2020, prodotto sub 2), decorso il quale la convenuta dovrà corrisponderne il prezzo;
Comunque 8) Con il favore delle spese di causa anche per onorari di patrocinio ed eventuali C.T. d'Ufficio o di
Parte…”. parte convenuta, “…Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Monza, contrariis rejectis, così giudicare: Previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto IN VIA PRELIMINARE 1. Accertare e dichiarare
l'infondatezza e genericità delle avversarie domande, per quanto esposto nella superiore narrativa, nonchè, 2.
Accertare e dichiarare l'inadempimento avversario alle obbligazioni contrattualmente assunte, per i motivi esposti in narrativa del presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, 3. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta e per l'effetto, 4. Rigettare e respingere ogni avversa pretesa, domanda e conclusione, poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in narrativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, sempre previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto 5. Ridurre le pretese attoree a quanto effettivamente risulterà di giustizia a seguito di espletanda attività istruttoria, previa consegna
pagina 2 di 8 delle certificazioni di legge sui materiali edili, per tutto quanto esposto in narrativa. IN OGNI CASO 6.
Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di parte Controparte_1 convenuta, originata dai fatti per cui è causa, 7. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Pt_1 Controparte_1 onde sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 15.079,20 (e pari ad
[...]
€ 12.360 maggiorata dell'IVA) oltre a interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, quale corrispettivo per la fornitura della merce meglio indicata con il preventivo n. 178/2020, del 30.07.2020, nonché con l'ordine, di pari data, n. 0910 (doc. 1 e 2 att.).
Si è costituita in giudizio che ha contestato in toto la domanda attrice, Controparte_1 chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta, senza negare la conclusione del contratto, nei termini indicati dall'attrice, ha contestato il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento del corrispettivo, sostenendo il difetto di prova in ordine sia alla consegna dei materiali oggetto della domanda di pagamento, sia alla consegna delle certificazioni CE riferite ai materiali utilizzati, e sia alla quantità dei materiali effettivamente posati per “il completamento dei lavori”, unico dato questo rilevante per la determinazione del corrispettivo (cfr. comparsa di costituzione pag. 6, “In parole povere: CP_ non è rilevante quanto è stato commissionato da a in termini di quantità di prodotto ma ciò che conta è Pt_1 quanto è stato effettivamente posato dalla deducente, poichè su questo solo dato numerico verrà calcolato il relativo corrispettivo!!”).
Tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata istruita sulla base delle istanze istruttorie articolate dalle parti (e ritenute ammissibili da questo Giudice). In particolare, è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice;
invece, il legale rappresentate di parte convenuta non si è presentato per rendere detto incombente, senza fornire qualsivoglia giustificazione per detta assenza. Sono state poi assunte le deposizioni testimoniali dei signori
, , e della signora . E' Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Persona_1 stata infine svolta la consulenza tecnica d'ufficio.
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la
pagina 3 di 8 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato sia l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, sia l'adempimento delle prestazioni da essa dovute;
invece, la convenuta non ha fornito elementi utili a provare l'esistenza dei fatti (estintivi) posti a giustificazione del mancato adempimento all'obbligazione contrattuale di corrispondere il prezzo della merce compravenduta (art. 1218 cc).
Orbene, è documentato in causa che: - in qualità di venditrice, e Pt_1 Controparte_1
[...
in qualità di acquirente, hanno concluso un contratto per la fornitura di materiali, meglio indicati con l'ordine di acquisto 30.07.2020 n. 01910, per il complessivo importo di € 12.360,00 oltre IVA
(doc.2); - nonché che detti materiali sono stati acquistati dall'acquirente per la realizzazione delle opere di pavimentazione esterna della scuola elementare, sita a Milano, in via Ugo Pisa n. 6, nell'ambito dell'opere di ricostruzione della stessa scuola, previste dal contratto di appalto pubblico, di cui la stessa acquirente era risultata aggiudicataria (doc. 7, 16 e 17 att.).
In particolare, il contratto in esame si è concluso mediante l'accettazione da parte di del Pt_1 predetto ordine d'acquisto, redatto su modulo di ed avente per oggetto Parte_4 la compravendita dei beni indicati (e, precisamente, “756 mq di mattoni autobloccanti 20x10x8 fotocatalitico grigio al prezzo unitario di € 14,00/mq per un importo complessivo di € 10.584,00; 480,00 ml di cordoli in cemento 12/15/25/100 al prezzo unitario di € 3,50/ml per un importo complessivo di € 1.600,00; 16 pz di cordoli curvi 12/15 al prezzo unitario di € 6,00 per un importo complessivo di € 96,00”); nonchè la consegna degli stessi materiali da eseguirsi presso il cantiere Ugo Pisa, in via Della Rondine (MI), al costo unitario di € 75,00 per ogni “viaggio” e “scarico con gru” (doc. 2 att. e conv.).
Ciò posto, parte attrice ha poi dimostrato di aver consegnato la merce ordinatale ed oggetto della domanda di pagamento nel presente giudizio.
In punto, ha anzitutto allegato i documenti di consegna nr. 603 del 29/07/2020, nr. 609 e 612 del
30/07/2020, nr. 617 del 31/07/2020, nr. 633 del 03/08/2020, nr. 666 del 07/08/2020: i quali recano, per la gran parte, la firma del vettore e, per la restante parte, quella del dipendente dall'attrice addetto al trasporto (doc. 3 att).
Inoltre, a conferma dell'avvenuta consegna della merce ordinata ed a confutazione delle generiche contestazioni di parte convenuta riferite ai documenti di consegna, depongono le deposizioni rese dai testimoni , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_4
pagina 4 di 8 In riferimento a tale aspetto, il testimone , titolare della ditta di trasporto MTS Testimone_1
Morellato, ha confermato che i suoi dipendenti hanno eseguito i trasporti relativi alla consegna della merce di cui ai DDT n. 609,603,633 e 666 del 2020. Il testimone dipendente di ha, Tes_2 Pt_1 poi, confermato di aver eseguito personalmente i trasporti riferiti ai restanti DDT n. 612 e 617 del 2020.
Infine, titolare della ditta TIMMI srl, ha confermato di aver posato, su incarico di Testimone_4 [...]
presso una scuola di Milano, di cui non ricordava la via, i materiali in Controparte_1 questione (“…ho posato il materiale indicato nei ddt che mi vengono mostrati e di cui al doc.3 di parte attrice”), di aver ultimato la posa e di aver ricevuto, da il corrispettivo per l'opera Controparte_1 eseguita (cfr. verbale di causa).
L'avvenuta consegna della merce ordinata è stata constatata anche dal consulente nominato da questo
Ufficio, durante il sopralluogo presso i luoghi oggetto delle opere di pavimentazione, nel corso delle operazioni peritali (cfr. relazione allegata).
A riguardo, si premette che questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni assunte dal perito incaricato con la perizia elaborata, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, nonché fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati dalle parti, dei materiali compravenduti nonché dei luoghi dove gli stessi risultano essere stati posati. Del resto, le parti hanno omesso di formulare qualsivoglia rilievo critico alla perizia;
e, tra l'altro, parte convenuta neanche ha partecipato alle operazioni peritali.
In particolare, e per quel che rileva ai fini della decisione, il consulente incaricato ha precisato che “– la misurazione della superficie pavimentata con autobloccanti corrisponde a mq 649,96 …; - la misurazione dello sviluppo cordoli in cemento grigio rettilinei corrisponde a ml 468,70…; - la misurazione dello sviluppo cordoli in cemento grigio curvi corrisponde a n° 2 elementi pari a ml 2,00; - la dimensione e tipologia del materiale indicato nel preventivo n° 178/2020 del 30.07.2020 di , ( All.to 1), è stato successivamente confermato da CP_2 CP_1 con “ordine d'acquisto / esecuzione lavori” n° 01910 del 30.07.2020 .( All.to 2 ); -il materiale fornito corrisponde per dimensioni e tipologia a quanto consegnato in cantiere con D.D.T.ed alla certificazione di Manucem S.r.l. (
All.to 3 ) e sono state verificate in posto le misure dei blocchetti ( All.to 4 fotografie) -sono state verificati i
D.D.T. riferiti alle consegne effettivamente effettuate in posto che corrispondono per tipo e dimensione a quanto in ”ordine d'acquisto/esecuzione lavori”; -le mattonelle di cui è costituita la pavimentazione risultano sufficientemente omogenee e certamente riconducibili allo stesso produttore;
- la tipologia della pavimentazione e dei cordoli, rettilinei e curvi risulta tutta uniforme per tipologia e morfologia ed è tutta riconducibile alla produz.
in quanto corrispondente alla certificazione allegata. ( All.to 3 )”. In conclusione, il consulente ha CP_2 poi stimato il costo del materiale effettivamente posato in € 11.512,71, oltre IVA, ed il “materiale in eccesso non posato, al netto degli sfridi, … nella disponibilità di in € 1.204,00, oltre IVA (cfr. relazione CP_1 peritale). pagina 5 di 8 A fronte di tali riscontri probatori, parte convenuta si è limitata a contestare il difetto di prova in ordine alla consegna dei materiali. Tuttavia, detta contestazione non ha trovato alcun supporto nelle allegazioni versate in atti.
Non nelle comunicazioni del 08.09.2020 e 08.10.2020 (doc.3 conv.), che devono essere esaminate nell'ambito dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti dal 08.09.2020 e al 12.10.2020 (doc.4 att.), nel corso del quale: da un lato, la convenuta ha chiesto lo storno delle fatture emesse dall'attrice
(n. 375 e 432/2020), affermando genericamente che le stesse risultavano emesse per “prestazioni e servizi non resi”; e, dall'altro lato, l'attrice ha risposto di accettare la richiesta di sospensione/storno delle fatture soltanto per venire incontro alle richieste di parte convenuta (“Il nostro scopo è quello di venire incontro alle Vostre esigenze…Vi autorizziamo alla sospensione delle ricevute bancarie fino ad ora emesse…Restiamo pertanto in attesa di avere da Voi le misure del materiale che effettivamente è stato posato in modo da ricevere il relativo pagamento dello stesso” (doc. 4 att.); ed ancora, alle richieste dell'attrice di fissare un incontro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, la convenuta, con pec 12.10.2020, ha scritto: “non appena verrà consegnato il SAL delle opere eseguite, sarà ns. premura fissare l'appuntamento”.
E nemmeno dalle comunicazioni 24.11.2020 e 15.12.2020, con le quali la convenuta ha ancora una volta rifiutato il pagamento affermando genericamente: con la prima, “Vi verrà inviato il prospetto da fatturare secondo le pattuizioni”; e, con la seconda, che “il credito … non è né certo né esigibile” (doc. 10 e 11 con).
Si è rivelata infondata anche l'ulteriore contestazione di riferita alla Controparte_1 pretesa mancanza delle certificazioni relative alla marcatura CE dei prodotti compravenduti. Anche in questo caso, la doglianza è stata sconfessata dalla documentazione allegata da parte attrice (doc. 18), dalle deposizioni testimoniali rese da e (in riferimento ai fatti dagli Testimone_1 Tes_2 stessi conosciuti ed in risposta ai capitoli n. 4,8,12,16,20 e 24 della seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice) e da (in risposta al cap. 26 della seconda memoria, ex art. 183 cpc, di parte Testimone_4 attrice), nonché dagli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio che, al riguardo, ha attestato, sulla base delle certificazioni allegate in causa, la conformità dei beni posati rispetto a quelli ordinati (cfr. relazione tecnica).
D'altronde, la convenuta non ha dimostrato di aver contestato, in costanza di esecuzione del contratto, qualsivoglia inadempimento: non in relazione alla mancanza di materiali ordinati;
e nemmeno in riferimento alla pretesa assenza di non meglio precisate certificazioni CE.
Pertanto, da un lato, devono ritenersi del tutto superate le censure sollevate da parte convenuta;
e, di contro, parte attrice ha dimostrato il diritto a percepire il corrispettivo maturato per la compravendita della merce consegnata.
pagina 6 di 8 Né può trarsi diverso convincimento dal contenuto delle “formule” (peraltro di dubbia interpretazione e cogenza) inserite nell'ordine di acquisto ed invocate dalla convenuta per negare la certezza e l'esigibilità del credito;
e, precisamente, sulla base delle seguenti diciture: “materiale misurato in opera a compenso degli sfridi” e “fatturazione a sal, sul posato” (doc.2 att. e conv.).
Invero, anche seguendo la prospettazione fornita da parte convenuta e ritenendo tali “clausole” vincolanti per le parti, ha comunque provato il diritto ad ottenere il pagamento del Pt_1 corrispettivo per la merce consegnata.
Infatti: -anzitutto, ha omesso di allegare qualsivoglia riscontro a Parte_5 dimostrazione dell'esistenza di detti pretesi “sfridi”; - inoltre, è pacifico in causa che il materiale asseritamente “non posato” non è stato restituito dalla convenuta;
- ancora, parte convenuta deve ritenersi abbondantemente decaduta da qualsivoglia termine per esercitare la pretesa facoltà di restituire la merce non posata.
Del resto, deve ritenersi, sulla base della corrispondenza in atti, oltrecché secondo i principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, che, qualora le parti abbiano concordato di calcolare il corrispettivo soltanto in riferimento alla merce posata (come pretenderebbe la convenuta sulla base della dicitura “fatturazione a sal, sul posato”), questa avrebbe dovuto essere verificata/quantificata in contraddittorio tra le parti stesse e, comunque, restituita dalla convenuta in un termine ragionevole, una volta concluse le opere di pavimentazione.
Sennonchè, nella specie, è provato sia che la convenuta ha disatteso le richieste di parte attrice di verificare lo stato dei lavori (doc.9); sia che la pavimentazione esterna dell'area in questione è stata ultimata prima della data del 10.05.2022. A conferma di tale ultima circostanza depongono: - gli accertamenti compiuti dal consulente d'ufficio nel corso del sopralluogo (cfr. perizia allegata); - la comunicazione del Comune di Milano, con la quale si attesta che, alla data del 12.12.2020, era stata posata la gran parte del pavimento autobloccante ed il Comune aveva corrisposto alla convenuta l'importo corrispondente all'83,5% del corrispettivo per le opere di pavimentazione esterna (doc.7); - la comunicazione, datata 10.05.2022, con la quale il Comune di Milano ha comunicato all'attrice che la pavimentazione in questione risultava completata (doc.17); - la deposizione testimoniale resa dalla signora , Dirigente del Settore Area Tecnica Scuole del Comune di Milano (cfr. verbale Persona_1 di causa).
Pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva pari ad € 15.079,20 (di cui € 12.360,00 a titolo di imponibile ed €
2.719,20 a titolo di IVA), somma che dovrà essere maggiorata degli interessi di mora, da liquidarsi nei termini chiesti da parte attrice, ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, dalla data del 15.12.2020 (doc. 7 att.).
pagina 7 di 8 Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Le spese della C.T.U. devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 5087/22, per le ragioni indicate in motivazione:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma complessiva pari ad € 15.079,20 oltre interessi, Pt_1 come indicato in motivazione;
- condanna, altresì, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della C.T.U.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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