Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 14066 R.G.L.
F.A. _________________ 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa
Parte_1
Addì ______________ dall'Avv. Daniela GIAMMANCO, giusta procura in atti, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in Bagheria Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. (PA), Via B. Mattarella 30; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso Il Cancelliere l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ (L.222/84).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 12/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto all'assegno ordinario di Parte_1 invalidità, di cui alla L. n° 222/84, a decorrere dalla data della sospensione (Novembre 2022).
1
GIAMMANCO;
Pone definitivamente a carico dell le spesa della consulenza tecnica espletata. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2023, , in Parte_1
contraddittorio con l' adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e premesso di CP_1
aver proposto ricorso per a.t.p., ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. per l'accertamento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84, in precedenza revocatogli, che era stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questo Tribunale, in data 18/10/2023 per difetto di interesse ad agire, avendo la stessa un reddito superiore a certi limiti, dedusse l'erroneità di tale ordinanza, chiedendone la revoca, con rimessione in termine per proseguire il ricorso per a.t.p.
ovvero, in subordine la declaratoria del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, sin dall'epoca della sospensione ( Novembre 2022), sussistendone tutti i requisiti di natura sanitaria ed economica, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti sanitari, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta c.t.u. medico-legale, al fine di accertare se, alla data della revoca, la ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per a.t.p. non preclude la proposizione di un ordinario giudizio di cognizione avente come oggetto il diritto alla prestazione, essendo stata adempiuta la condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 445
bis, comma 2, cod. proc.civ.
Tale giudizio non ha natura impugnatoria dell'ordinanza di inammissibilità dell' ed è CP_2
del tutto autonomo.
Premessa tale considerazione, il ricorso è fondato.
Va, in primo luogo, rilevato che l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84 è
una prestazione riconosciuta solo in presenza del requisito sanitario di riduzione della capacità
lavorativa in misura superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle attitudini e di cinque anni
2 di contribuzione di cui tre nell'ultimo quinquennio, cosicchè non vi sono limiti di reddito per l'accesso alla prestazione, mentre il concorso di altri redditi di lavoro dipendente o autonomo può
comportare una riduzione dell'importo dell'assegno sino ad un massimo del 50%, come previsto dall'art. 1 comma 42 della legge n. 335/1995.
Ciò posto, il c.t.u nominato Dr. ha accertato che Persona_1 [...]
è affetta da “Esiti di trapianto renale in trattamento immuno soppressivo Parte_1
cronico. osteoporosi in trattamento, con riscontro di multiple fratture costali e discopatie lombari, ipertensione
arteriosa in trattamento” e ha osservato che per valutare l'influenza di tale complesso morboso, sulla
capacità lavorativa della signora in attività confacenti le sue attitudini, bisogna Parte_1
considerare che la stessa è stata sottoposta a trapianto renale per IRC;
da allora pratica trattamento immuno
soppressivo cronico. È evidente (ed anche documentato) che tale trattamento condiziona l'insorgenza di
frequenti episodi infettivi. Una condizione che rende il lavoro 'in comunità' più rischioso del dovuto. Tant'è
che da oltre due anni ella svolge attività in tele working, un tipo di attività che ne limita l'efficienza e la capacità
relazionale con colleghi e superiori. D'altra parte, sia la patologia cardiovascolare che la patologia osteoporotica,
pur a lieve incidenza funzionale, incidono anch'esse negativamente nello svolgimento delle sue mansioni. In
tali condizioni, appare di tutta evidenza come la capacità lavorativa della signora Parte_1
sia ridotta in mansioni confacenti le sue attitudini (impiegata amministrativa) a meno di 1/3 e che (data la
documentazione in atti) tale stato menomante data da epoca precedente la revoca dell Ne deriva che il CP_1
complesso delle affezioni riscontrate ha prodotto, fin dalla data di revoca (novembre 2022), una riduzione a
meno di 1/3 della sua capacità lavorativa in mansioni confacenti le sue attitudini.
Il c.t.u. ha, altresì, depositato relazione integrativa, che qui si richiama interamente, in
CP_ relazione alle osservazioni proposte dal CTP
Nella stessa asserisce che le argomentazioni in esse addotte, “non appaiono sostenute da validi
elementi. Infatti, il fatto che la ricorrente sia in attualità di lavoro non implica affatto che la stessa non abbia
visto ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in mansioni confacenti le sue attitudini. Nessuna
normativa prevede che non possa essere adottato il provvedimento in costanza di lavoro. Ciò mentre costante
Giurisprudenza conferma tale assunto. Il giudizio (eventuale e non risultante dagli atti) del Medico
Competente, poi, è del tutto ininfluente ai fini della valutazione nel merito della Legge 222/84. In ogni caso il
fatto che Ella sia stata posta “in una situazione lavorativa 'protetta' in telelavoro” non risulta affatto in
Pt_ contrasto con il giudizio da me emesso, bensì lo rafforza: se è stato deciso che possa svolgere il proprio
lavoro solo da remoto è proprio perché in condizioni di “normalità” non può svolgerlo. Sarebbe per lei
3 oltremodo pericoloso (stante l'immuno soppressione praticata cronicamente) lavorare in un ambiente
promiscuo. Come già detto nel contesto della mia Relazione l'attività in tele working ne limita (né potrebbe
essere altrimenti) l'efficienza e la capacità relazionale con colleghi e superiori. Questi argomenti giustificano
ampiamente il mio giudizio e, probabilmente, sono stati alla base dei precedenti giudizi (emessi anche
dall che hanno ammesso la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa in mansioni confacenti CP_1
le sue attitudini per circa un decennio”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato in tutte le sue premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta ed essendo presenti sia i requisiti di assicurazione e contribuzione, che quello sanitario, va dichiarato che
[...]
ha diritto all'assegno ordinario di invalidità (L. 222/84), a decorrere Parte_1
dalla data della sospensione ( Novembre 2022).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Daniela GIAMMANCO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, liquidate CP_1
come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, in data 11/04/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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