Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.3.2025 , nella causa iscritta al n. 1864 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Raffaele Auricchio e Corrado Tortora ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Auricchio in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n°20;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 CP_2
Claudio Paoletti e Biagio Paoletti presso il cui Studio elettivamente domicilia in
Benevento al Viale dei Rettori n. 38, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e allegata alla memoria,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: spettanze retributive.
Con ricorso depositato in data 11.5.2023 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di avere lavorato alle dipendenze della con sede in Montecalvo CP_1 Irpino (AV), al Viale Unità n°37, dall'11 settembre 2019 al 28 dicembre 2021, data in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento orale;
-di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
società operante nel settore della costruzione di strade, autostrade e piste
[...] aereoportuali, venendo assunto con contratto di Lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno per n°40 ore settimanali ed inquadrato nel livello III del CCNL per dipendenti delle imprese edili ed affini – ANCE con mansioni di impiegato tecnico;
-di avere svolto mansioni di direttore di cantiere, occupandosi della gestione del cantiere per la realizzazione della variante SP19 di Vedelago presso il Comune di Resana (TV); in proposito, vedasi nota dell'ente appaltante Provincia di Treviso – Settore Viabilità del 23.12.2021 ;
-di avere osservato l'orario di lavoro contrattuale, svolgendo la propria attività per n°40 ore settimanali nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con un'ora di intervallo;
- di avere percepito una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 1.932,19 come risulta dai prospetti paga allegati;
-di avere percepito a titolo di tredicesima mensilità anno 2020 l'importo lordo di € 1.610,16 (pari a 10/12 della retribuzione mensile lorda di € 1.932,19), sebbene abbia prestato lavoro ininterrottamente per tutto il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020;
-di avere ricevuto il 25.01.2022 il pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di
€ 4.535,10 con la causale “Saldo dicembre” senza alcuna ulteriore precisazione al riguardo;
-di essere venuto in possesso della busta paga relativa al mese di dicembre 2021 solo in data 08.09.2022;
-che dal prospetto paga di dicembre 2021 emergono palesi incongruenze in ordine al computo delle voci retributive riportate;
-che il Tribunale di Benevento con sentenza n°67 pubblicata il 26.01.2023 ha dichiarato l'inefficacia dell'impugnato licenziamento perché privo di forma scritta
–di avere esercitato il diritto di opzione chiedendo il pagamento dell'in;dennità di legge pari a quindici mensilità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro e di avere chiesto il pagamento del risarcimento del danno nella misura minima inderogabile di cinque mensilità;
-che la società ha corrisposto € 9.660,95 a titolo di risarcimento del danno. Tanto premesso ha chiesto di: “ 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. n°23/2015; 2) per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rapp.te pro CP_1 tempore, dom.to per la carica presso la sede legale in Montecalvo Irpino (AV), Viale
Unità n°37, al pagamento di detta indennità nella misura complessiva – come innanzi precisata – di € 35.092,20 o, in subordine, di € 33.813,45 o, in via ancor più gradata, di
€ 31.975,05 o, comunque, nella diversa misura ritenuta equa in applicazione del parametro di legge previsto dalla citata norma, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di risoluzione del rapporto sino al soddisfo;
3) accertare e dichiarare spettare al ricorrente, in virtù delle mansioni di impiegato tecnico esercitate nel corso del rapporto di lavoro ed in applicazione della normativa legale e contrattuale richiamata in premessa, l'inquadramento nel terzo livello del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini – ANCE ed il diritto al corrispondente trattamento economico e normativo almeno ex art. 36 Cost. e 2099 c.c.;
4) conseguenzialmente, condannare la in persona del suo legale CP_1 rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede legale in Montecalvo Irpino (AV), Viale Unità n°37, al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.360,23 per le altre causali specificate in ricorso a titolo di differenze tredicesima mensilità 2020 e 2021, differenza quattordicesima mensilità 2021, indennità sostitutiva ferie non godute, retribuzione permessi residuali non fruiti, differenza trattamento di fine rapporto, il tutto come da rispettivi conteggi parte integrante del presente atto oltre interessi legali
e maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
5) condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. La società si è costituita con memoria depositata il 20.11.2023 CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorrente agisce in primo luogo per la condanna della al CP_1 pagamento delle differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità 2020 e 2021, differenza quattordicesima mensilità 2021, indennità sostitutiva ferie non godute, retribuzione permessi residuali non fruiti, differenza trattamento di fine rapporto.
Sul punto la società deduce che il ricorrente non avrebbe mai svolto le funzioni di tecnico di cantiere.
La doglianza non è fondata.
Il ricorrente è stato assunto in data 11.9.2019 dalla società resistente con mansioni di tecnico di cantiere edile ed inquadrato nel livello 3° CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (vd contratto di assunzione).
Nelle buste paga il dipendente è stato sempre retribuito secondo il livello 3 - mansioni di impiegato tecnico.
È evidente che la società non poteva decidere in maniera unilaterale di retribuire il dipendente in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di assunzione essendo obbligata a retribuire il proprio dipendente in base al livello di inquadramento concordato. Si aggiunge che è noto che i prospetti e le buste paga hanno natura di confessioni stragiudiziali per il datore di lavoro, con conseguente applicazione del regime dell'art. 2735 cod. civ., secondo cui la piena efficacia di prova legale è vincolante per il giudice quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità (sul punto Cass. n. 2239 del 30/01/2017 ; Cass. 2 settembre 2003, n. 12769). La ratio di tale disposizione va ravvisata nell'esigenza di responsabilizzare il confitente: la valenza probatoria della confessione è talmente dirompente da prescindere dalla verità effettiva delle circostanze riferite dal confitente;
per il solo fatto che esse sono sfavorevoli a chi le riferisce e favorevoli alla controparte, la legge le ritiene automaticamente provate.
Pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza . La confessione stragiudiziale in cui si sostanziano le buste paga, in quanto consegnate alla parte, ha comunque la stessa efficacia di quella giudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c. .
È documentale che la resistente ha corrisposto a titolo di 13° e 14° mensilità somme inferiori rispetto a quelle previste per il livello di inquadramento.
Di conseguenza deve essere anche ricalcolato il t.f.r. .
Quanto alle ferie residue non godute, risulta dalla busta paga di agosto 2021 (oltre ad essere incontestato) che il ricorrente in tale mese ha goduto di n°18 giorni di ferie retribuite, accumulando a tale data ferie residue pari a 3,67 giorni per anni precedenti e 2,00 giorni per l'anno in corso per un totale di giorni 5,67; inoltre, come risulta dalla busta paga di dicembre 2021, l'istante per il periodo dal 1° settembre 2021 al 28 dicembre 2021 ha accumulato ulteriori ferie residue pari a 6,67 giorni (20 : 4/12), di cui in detta busta paga risulta corrisposta la retribuzione solo per n°5 giorni.
Tali deduzioni non risultano contestate dalla resistente. Analoghe considerazioni valgono per i permessi .
Come risulta dalla busta paga di dicembre 2020 il ricorrente a tale data aveva accumulato n°73,33 ore di permessi di cui successivamente gli sono state retribuite n°11,17 ore, in tal modo vantando permessi residui per anni precedenti pari ad ore 62,16 come risulta dalla busta paga di dicembre 2021; invece, per l'anno solare 2021 gli sono state retribuite n°86,00 ore di permessi a fronte delle n°88,00 ore complessivamente spettanti, in tal modo vantando permessi residui per l'anno 2021 pari ad ore 2,00. Anche tali deduzioni non risultano contestate dalla resistente.
In difetto di prova del pagamento, una volta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, spetta al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire quanto spettante.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi analitici formulati in ricorso, che risultano essere stati correttamente sviluppati sulla base dei dati desunti dalle buste paga in atti. Al riguardo, si rammenta che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018), e che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (Sez. L, Sentenza n. 29236 del
06/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 4051 del
18/02/2011). Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento di €
3.360,23 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della l pagamento delle dette somme e Controparte_1 accessori.
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In secondo luogo il ricorrente agisce per la liquidazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 c. 3 DLgs n. 23/15 Il Tribunale di Benevento con sentenza n.67/2027 ha dichiarato “l'inefficacia dell'impugnato licenziamento perché privo di forma scritta “ , ha ordinato “l'immediata reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro” e ha condannato “la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto pari ad euro1.932,19 mensili dal licenziamento alla reintegra”. La società in data 30.1.2023 invitava il ricorrente a riprendere servizio con decorrenza
01/02/2023 presso la sede di GR .
Con pec del 30.1.2023il ricorrente esercitava ai sensi dell'art.18, comma 3, Legge
300/70 il diritto di opzione dichiarando di voler sostituire il rientro effettivo in servizio con il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto così come indicata in sentenza nella misura di Euro 1.932,19 mensili. Di conseguenza la società corrispondeva al ricorrente € 9.660,95 a titolo di risarcimento danni di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs n°23/15 nella misura di 5 mensilità La parte resistente sostiene che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni dovrebbero essere compensate con quelle richieste nel presente giudizio a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
La doglianza non è fondata. In punto di diritto l'art. 2 d.lgs 23/2015 dispone: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. ((9))2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente e come emerge testualmente dalla norma sopra riportata, il risarcimento del danno stabilito nella misura minima di 5 mensilità per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia è cumulabile con la differente indennità di 15 mensilità che la parte può richiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro.
Si tratta di due istituti differenti e con diverse finalità .
Invero il risarcimento del danno, stabilito dalla L. n°300 del 1970, articolo 18, nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio (Cass. Sez. Lav. sent. n°38183/2022).” L'indennità prevista dal successivo comma 3 è, invece, un importo eventuale che può essere richiesto dalla parte in luogo della reintegra e che può essere corrisposto fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2. In merito alla quantificazione il Tribunale di Benevento con la sentenza n. °67 pubblicata il 26.01.2023 quantificava la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in euro 1.932,19
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello Sentenza n. 2315/2024 pubbl. il 13/06/2024 passata in giudicato. In tale sede, pertanto, la retribuzione deve essere quantificata nella misura già accertata in sede giudiziale.
Ne consegue che spetta al ricorrente a titolo di indennità ex art.2 comma 3 d. .lgs 23/2015 l'importo di €28982,85 (1932,19 x 15) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
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La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura senza istruttoria considerato che la causa è stata istruita solo documentalmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di al pagamento Parte_1 della somma di € 3.360,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle somme e degli accessori indicati nel precedente capo;
3. in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di al pagamento Parte_1 della somma di €28982,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
4. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle somme e degli accessori indicati nel precedente capo;
5. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €4216,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione. Benevento, 22.3.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari