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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente rel.
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott. Maria Iandiorio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3617/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avvocato Emanuele Guarino
RICORRENTI
E
Controparte_1
[...] Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 7.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, esponeva che con decreto n. 1767/2019 Parte_1
era stata nomina amministratrice di sostegno di previa segnalazione della Controparte_1
dott.ssa , assistente sociale presso il Consorzio dei Servizi Sociali A/5; che Persona_1
la , infatti, già all'epoca del suddetto procedimento era affetta da una grave forma di CP_1
psicosi cronica ossessiva che le impediva, benché orientata nel tempo e nello spazio, di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri cari;
che la ricorrente era stata individuata quale amministratrice di sostegno data la convivenza di circa 7 anni con la;
CP_1
che le condizioni di salute della beneficiaria sono, allo stato attuale, decisamente peggiorate, tanto che, come risulta dalla certificazione medica versata in atti, ella oggi ha una diagnosi di psicosi cronica con fenomeni dispercettivi in trattamento farmacologico da anni;
deterioramento cognitivo da encefalopatia degenerativa sovrapposto su pregresso disturbo cronico del comportamento;
che è
attualmente ricoverata presso la struttura denominata “Villa Clementina” sita in Volturara Irpina,
affinché sia sottoposta a terapie e cure continue data la assoluta incapacità di provveder a sé stessa;
che la misura di tutela individuata, fino ad oggi, nell'amministrazione di sostegno, non risulta più
idonea, ciò in quanto le condizioni di salute della sig.ra sono nettamente peggiorate;
CP_1
che anche il figlio dell'interdicenda, nato ad [...] in data [...], Persona_2
è affetto da gravi patologie che lo rendono incapace di prendersi cura della madre;
che non esistono altri parenti e/o affini che possano prendersi cura della;
che dunque, ella si trova in una CP_1
condizione di solitudine e in una condizione potenzialmente auto o etero lesiva, anche in ragione della grave patologia psichiatrica dalla quale è affetta;
che con riguardo alla situazione patrimoniale, l'interdicenda è proprietaria dei seguenti beni immobili: immobile sito nel Comune di MI
(AV) in località Casale San Nicola n. 20, piano Terra, foglio 10, numero 1494, sub. 2, categoria F/2;
immobile sito nel Comune di MI (AV) in località Casale San Nicola n. 20, piano T - 1,
foglio 10, numero 1494, sub. 3, categoria F/2 ; l'interdicenda alla data del 02/11/2023 ha sul libretto di risparmio aperto presso l'Ufficio Postale n. 06112 di Solofra (AV), una giacenza di € 8.067,38.
Per tutti questi motivi ha chiesto la declaratoria di interdizione proponendosi quale tutore e individuando quale protutore il Sindaco del Comune di MI.
All'udienza del 27.3.2025 si procedeva all'esame dell'interdicenda.
Ritenuta la superfluità della nomina di CTU, acquisita documentazione sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti, la causa è stata riservata in decisione al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. oggetto di espressa rinuncia.
***
La domanda d'interdizione va accolta.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato il deficit psico-fisico da cui è affetta affetta da “grave psicosi cronica ossessiva” . Controparte_1
Ed infatti, all'udienza del 27 Marzo 2025, il GOP deputato all'esame ha potuto constatare che la
“non deambula ed entra in aula in carrozzina aiutata dalla sig.ra ; le CP_1 Parte_1
vengono rivolte elementari domande sia di carattere generale che sulla propria famiglia,
sull'anagrafica, sui propri figli, domande cui quest'ultima risponde in maniera confusionaria, non
ricordando con esattezza nemmeno la propria data di nascita;
risponde senza alcuna cognizione di
logica alle domande che le vengono rivolte, del tutto incapace di relazionarsi con l'Ufficio,
disorientata nello spazio e ne tempo;
manifesta evidenti carenze per quanto concerne il linguaggio,
l'eloquio, la comprensione;
non ricorda cose che attendono al quotidiano o all'ordinario”. Ciò detto, ai fini della disamina della domanda di interdizione, è necessario coordinare la stessa con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno di recente introdotto con la l. 9 gennaio 2004,
n. 6.
L'ordito normativo derivante dalla citata riforma è stato concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente”.
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità,
bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità, e il cui contenuto più
o meno ampio è rimesso alla prescrizioni del giudice competente, riserva comunque detta capacità
all'interessato garantendogli una contrattualità minima, come chiaramente si evince dall'art. 409, co.
2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze
della propria vita quotidiana”.
La Suprema Corte ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.).
Ebbene, attesa la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, gli indici da utilizzare sono la conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché la complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti,
ove risultino condizioni giustificative di una speciale protezione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).
Ed infatti l'esistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, ovvero l'assunzione di comportamenti irrazionali o marcatamente oppositivi può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire e presuppone una costante condivisione delle scelte da parte di quest'ultimo e dell'amministratore.
Nel caso in esame, occorre evidenziare che ha già la misura di protezione Controparte_1
dell'amministrazione di sostegno, ma rispetto al primo esame che fu fatto sulla sua persona la stessa appare decisamente peggiorata.
Al momento dell'apertura dell'amministrazione di sostegno la stessa infatti, sia pure ossessiva, era comunque ben orientata e capace di interagire con il mondo circostante. Attualmente, invece, tale capacità appare essersi lentamente spenta poiché non è capace di comprendere domande elementari nemmeno relative alla sua condizione anagrafica.
La gestione del danaro di cui potrebbe essere titolare e di qualsiasi altro aspetto della vita quotidiana,
anche scarsamente significativo, rende assolutamente necessaria la mediazione continua, totale e persistente di una persona che si occupi di lei –da un punto di vista fisico e relazionale-, così da rendere opportuna la nomina di un tutore che la assista ed interagisca per lei nel mondo giuridico.
In definitiva, per quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la nomina di un tutore costituisca la misura più idonea ed appropriata a tutelare le esigenze, personali e patrimoniali di Controparte_1
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di interdizione.
La presente sentenza va, inoltre, trasmessa all'ufficiale di stato civile per i successivi adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicendo, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo,
volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti così provvede:
a) pronunzia l'interdizione di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ivi residente alla Contrada Frustelle n. 13 e nomina quale tutore la C.F._2
ricorrente, e quale protutore il Sindaco pt di MI;
Parte_1
b) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare,
a cura della Cancelleria;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano