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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10083/2023 promosso con ricorso depositato da
, Parte_1
nata a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]120, casa 1 Iririú, C.F._1
Joinville/SC;
, Controparte_1
nato a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]n. C.F._2
250, Jardim Iririú, Joinville/SC;
, Parte_2
nata a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]n. 383, Jardim C.F._3
Iririú, Joinville/SC;
, Controparte_2
nata a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]de Taunay n. 902, C.F._4
Atiradores , Joinville/SC;
, Parte_3
nata a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]dos Reis n. 40, Jardim C.F._5
Iririú, Joinville/SC;
, Controparte_3
nato a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]dos Reis n. 40, Jardim C.F._6
Iririú, Joinville/SC;
, CP_4 Parte_4
nata a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]ÂN Sampaio n. 1000, C.F._7 appartamento 1906, Água Verde, Curitiba/PR;
, CP_5 Parte_5 nata a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]ÂN Sampaio n. 1000, C.F._8 appartamento 1906, Água Verde, Curitiba/PR;
, Parte_6
nata a [...], il [...] (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]de PartitaIVA_1
Loyola n. 314, Casa 2, Iririú, Joinville/SC
tutti con il patrocinio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6
contumace
resistente nonché con
Controparte_7
Interventore ex lege
IN PUNTO: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 10 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 15 luglio i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , cittadino Persona_1
Per_ italiano, nato a [...], il [...], figlio di e di I Persona_3 ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che emigrava in Brasile, ove in Persona_1 data 07.01.1905 contraeva matrimonio con e che da tale unione nasceva il figlio Persona_4
, il quale in data 26.01.1929, si sposava con con la quale procreava la figlia Persona_5 CP_8
, nata il [...]. Deducevano, inoltre, i ricorrenti che anche si Persona_6 Persona_6 sposava, il 07.01.1953, con e che da tale unione nascevano: il 01.06.1953, Controparte_9 [...]
, l'08.08.1955 , odierna ricorrente, il 09.02.1968, e il Per_7 Parte_2 Persona_8
07.07.1976, , odierna ricorrente, i quali a loro volta si sono sposati e hanno avuto figli, Controparte_2 proseguendo nella linea di discendenza esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento allegato alle note depositate il 7 febbraio 2025.
Deducevano, infine, i ricorrenti che , negli atti brasiliani indicato anche come Persona_1 Per_6
decedeva in Brasile senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di avere adito il Tribunale di
Venezia a causa della situazione di paralisi in cui versa il Consolato Generale d'Italia di Curitiba, competente in base alle loro residenze, che prevedono liste di attesa superiori a dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_6
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo, ancorché erroneamente indicato nel ricorso come originario della provincia di Padova, risulta dal certificato di nascita nativo della provincia di Belluno, ugualmente valida ai fini della conferma della competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, come precisato poc'anzi, è stato prodotto, quale documento n. 3, il certificato di nascita di , che risulta nato il [...] nel Comune di Lamon, in provincia di Belluno, Persona_1 dal quale si evince che l'avo era italiano;
si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, le linee di discendenza corrispondono a quelle rappresentata nel ricorso, dalle quali risulta che i ricorrenti e gli intervenuti sono discendenti di . Persona_1 Risulta, inoltre, dal doc. 4, che il è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e Persona_1 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio
[...]
che l'ha a sua volta trasmessa alla figlia e quest'ultima, per effetto degli interventi della Per_5 Per_6
Corte Costituzionale sopra richiamati, ai suoi figli , , e Persona_7 Parte_2 Persona_8
e questi ai loro discendenti, senza soluzione di continuità fino agli odierni ricorrenti, Controparte_2 secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_6 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, non può mai perdersi, in ossequio alla libertà individuale, per rinunzia tacita ma solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, che non risulta nel caso in esame, come peraltro confermato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in uno stato di Parte_7 paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni.
Quanto precede, va sottolineato che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare comporta, fatto ormai notorio, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_6 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino Persona_1 italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 10 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini