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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
Rg. n. 5105/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5105/2015 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO SILENZIO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TOMMASO Controparte_3 C.F._1
GUERRIERO, giusto mandato ed elezione di domicilio a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
nonché
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
RAFFAELLA DI MAURO, giusta procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_3 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020110041344431000 dell'importo di € 1.637,14, notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di pagina 1 di 5 ruolo), elevate dal nell'anno 2009, presupponendone l'impugnabilità Controparte_4 ed a tale scopo contestando:
- la nullità e/o inesistenza della cartella esattoriale;
- la mancanza della notificazione della cartella esattoriale stessa;
- la prescrizione dei titoli posti alla base della cartella esattoriale;
- l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981;
- la violazione degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c., con vittoria di spese.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- l'inammissibilità dell'opposizione per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.;
- la regolarità del procedimento di notificazione della cartella impugnata;
- prescrizione infondata, giacché non maturata, con vittoria di spese;
Il si costituiva in primo grado, eccependo l'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo e la legittimità del procedimento di notificazione, con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 1172/2015, depositata il 13.03.2015, il Giudice di Pace di
[...]
, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_4 affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto l'opposizione, annullando la cartella esattoriale n.
10020110041344431000 per omessa notifica, con condanna di al pagamento delle CP_2 spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed in particolare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la legittimità del procedimento di notifica, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 5 si è costituito, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_3
348-bis c.p.c. e riproponendo le difese di primo grado, chiedendo pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
Il si è costituito, riproponendo le difese di primo grado ed Controparte_4 aderendo a quelle di parte appellante, chiedendo dunque l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 14.12.23, trattata in forma scritta telematica, parte appellata ha chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere, visti i recenti mutamenti giurisprudenziali, con compensazione delle spese.
La causa, lette le note conclusionali di tutte le parti costituite, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (e non 348 bis c.p.c., come invocato da parte appellata, fattispecie relativa alla pronuncia di inammissibilità laddove l'appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto), posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Per ciò che concerne la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorre evidenziare come parte appellata non abbia fatto riferimento in maniera specifica a norme e/o pronunce giurisprudenziali.
Si presume che il riferimento sia all'art. 4 DL n. 119/2018 secondo cui: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali
è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
pagina 3 di 5 A ben vedere, l'importo della cartella di pagamento n. 10020110041344431000 è pari a
€1.637,14, pertanto nel caso in esame non è applicabile la disciplina sopra richiamata e non può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
In considerazione di quanto dedotto, l'appello va dichiarato fondato nei termini che seguono.
Occorre evidenziare, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica pagina 4 di 5 dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Parte_1
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_3
(ora ) e Controparte_2 Controparte_1 [...]
. Controparte_4
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 12.02.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5105/2015 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO SILENZIO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TOMMASO Controparte_3 C.F._1
GUERRIERO, giusto mandato ed elezione di domicilio a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
nonché
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
RAFFAELLA DI MAURO, giusta procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_3 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020110041344431000 dell'importo di € 1.637,14, notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di pagina 1 di 5 ruolo), elevate dal nell'anno 2009, presupponendone l'impugnabilità Controparte_4 ed a tale scopo contestando:
- la nullità e/o inesistenza della cartella esattoriale;
- la mancanza della notificazione della cartella esattoriale stessa;
- la prescrizione dei titoli posti alla base della cartella esattoriale;
- l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981;
- la violazione degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c., con vittoria di spese.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- l'inammissibilità dell'opposizione per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.;
- la regolarità del procedimento di notificazione della cartella impugnata;
- prescrizione infondata, giacché non maturata, con vittoria di spese;
Il si costituiva in primo grado, eccependo l'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo e la legittimità del procedimento di notificazione, con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 1172/2015, depositata il 13.03.2015, il Giudice di Pace di
[...]
, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_4 affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto l'opposizione, annullando la cartella esattoriale n.
10020110041344431000 per omessa notifica, con condanna di al pagamento delle CP_2 spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed in particolare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la legittimità del procedimento di notifica, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 5 si è costituito, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_3
348-bis c.p.c. e riproponendo le difese di primo grado, chiedendo pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
Il si è costituito, riproponendo le difese di primo grado ed Controparte_4 aderendo a quelle di parte appellante, chiedendo dunque l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 14.12.23, trattata in forma scritta telematica, parte appellata ha chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere, visti i recenti mutamenti giurisprudenziali, con compensazione delle spese.
La causa, lette le note conclusionali di tutte le parti costituite, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (e non 348 bis c.p.c., come invocato da parte appellata, fattispecie relativa alla pronuncia di inammissibilità laddove l'appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto), posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Per ciò che concerne la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorre evidenziare come parte appellata non abbia fatto riferimento in maniera specifica a norme e/o pronunce giurisprudenziali.
Si presume che il riferimento sia all'art. 4 DL n. 119/2018 secondo cui: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali
è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
pagina 3 di 5 A ben vedere, l'importo della cartella di pagamento n. 10020110041344431000 è pari a
€1.637,14, pertanto nel caso in esame non è applicabile la disciplina sopra richiamata e non può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
In considerazione di quanto dedotto, l'appello va dichiarato fondato nei termini che seguono.
Occorre evidenziare, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica pagina 4 di 5 dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Parte_1
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_3
(ora ) e Controparte_2 Controparte_1 [...]
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Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 12.02.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
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