Ordinanza presidenziale 3 marzo 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 08/10/2025, n. 17293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17293 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05929/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5929 del 2022, proposto da IA RE AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ME PA, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., non costituito in giudizio;
nei confronti
LA IA GG e NC RO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INAIL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS - validata in data 21 marzo 2022 e pubblicata sul portale RIPAM in data 25 marzo 2022, in cui la ricorrente risulta alla posizione n. 1963 con il punteggio complessivo di “27,025”;
- del bando di "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INAIL; nell''Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto 2019 e rettificato come da successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 ai fini dell'ampliamento dei posti disponibili, segnatamente, per quanto disposto dall''articolo 9, comma 4, del bando stesso circa la "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito", se interpretato in modo da ledere diritti ed interessi della ricorrente;
- dei verbali di correzione della Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto ed estremi sconosciuti alla parte ricorrente;
- delle griglie e dei criteri di valutazione ulteriori rispetto alle indicazioni del bando di concorso ed adottati dalla Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto e di estremi sconosciuti alla parte ricorrente, in quanto mai pubblicizzati o comunque resi noti ai candidati mediante opportuna pubblicazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale alla pubblicazione della graduatoria in contestazione, se ed in quanto ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ME PA, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa LE Di AO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe notificato il 20 maggio 2022, la ricorrente ha impugnato, in via principale, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, “ per il reclutamento di complessive n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS ”, validata in data 21 marzo 2022 e pubblicata sul portale RIPAM in data 25 marzo 2022, in cui la ricorrente risultava alla posizione n. 1963 con il punteggio complessivo di 27,025 quale sommatoria della prova scritta (24,525) e del punteggio riconosciuto ai titoli in possesso (2,5), lamentando quindi la mancata assegnazione anche dell’ulteriore punteggio spettante per il possesso di “Master di I livello” e per la “certificazione di lingua inglese di livello pari o superiore a B1” che le avrebbe consentito di posizionarsi utilmente in graduatoria raggiungendo la posizione n. 1251, con un punteggio complessivo di 28,025;
- con memoria depositata il 9 giugno 2025, parte ricorrente, considerata l’avvenuta rettifica della graduatoria in modo a sé favorevole e conforme a quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, ha domandato che venga dichiarata cessata la materia del contendere, residuando, tuttavia, la domanda di condanna delle Resistenti, anche in solido tra loro e per quanto di ragione, al pagamento delle spese processuali di lite, tenuto conto del principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, dal momento che – a suo dire – la rettifica della graduatoria sarebbe avvenuta a seguito di notifica (20 maggio 2022) e iscrizione a ruolo (27 maggio 2022) del ricorso de quo ;
Considerato che:
- la pretesa della ricorrente, oggetto del ricorso, all’adozione di un provvedimento di rettifica del punteggio risulta pienamente soddisfatta, consentendole di ottenere il bene della vita, posizionandosi utilmente in graduatoria, e ciò determina, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la cessazione della materia del contendere;
Considerato altresì che:
- la declaratoria di cessata materia del contendere non esime infatti il Giudice dal valutare – con delibazione sommaria – quale sarebbe stato l’esito del processo se esso fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, al fine di pervenire alla condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte che abbia dato causa al giudizio e sarebbe risultata soccombente (cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. V, 26/09/2023, n. 8522; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 14/10/2020, n. 6228; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 04/10/2021, n. 6225; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 05/07/2021, n. 208);
- nel caso di specie il Collegio rileva che la ricorrente ha presentato l’istanza di riesame e rettifica del suo punteggio in data 28 marzo 2022;
- con il verbale del 28 aprile 2022, la Commissione esaminatrice ha dato atto di aver esaminato 169 segnalazioni, accogliendone 55, inclusa quella della ricorrente, dando mandato a ME di procedere all’aggiornamento della graduatoria di merito, pubblicata il 21 giugno 2022;
Ritenuto che la rettifica della graduatoria è stata tempestiva e che parte ricorrente – prima di notificare il ricorso - avrebbe potuto proporre istanza di accesso agli atti o comunque compulsare l’Amministrazione per avere aggiornamenti in merito alla sua posizione;
Ritenuto pertanto che non si ravvisa la sussistenza di profili di responsabilità a carico dell’Amministrazione e che le spese di lite si possono compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
LE Di AO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di AO | IT AR |
IL SEGRETARIO