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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1009/2022 RGAC avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 09/2021 emessa dal Giudice di Pace di Campana il 22.10.2021, depositata in pari data e non notificata, promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Castagnaro in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE - CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Prisco, in virtù di mandato e di determina di nomina in atti, elettivamente domiciliata come in atti
E (C.F. E P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Angela Tarsitano, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 29.04.2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 09/2021, emessa dal GOP di Campana il 22.10.2021 e depositata in pari data, con la quale è stata rigettata la domanda dell'odierna appellante di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro, verificatosi in data 19.06.2009, alle ore
09.20 circa, sulla S.P. 260, in direzione Campana. Nel giudizio n. 9/2020 R.G., instaurato dinanzi al GOP, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' deducendo che: Controparte_1
− Il giorno 12.8.2020, alle ore 9:00, la alla guida della propria autovettura, Mercedes Pt_1
Benz Classe C, tg. CX655KD, mentre percorreva a velocità moderata la strada denominata S.P. 260, direzione di marcia Campana, improvvisamente andava a finire con la ruota anteriore destra in una buca profonda e dal bordo tagliente, presente sul manto stradale, completamente ricolma e coperta di acqua, né visibile né tanto meno segnalata, in alcuna maniera, da transenne, o segnali di pericolo ovvero altro segnale stradale atti a renderla visibile e/o prevedibile agli utenti della strada;
− a seguito dell'occorso l'autovettura Mercedes Benz Classe C, tg. CX655KD, di proprietà e condotta dalla , riportava seri danni allo pneumatico anteriore destro;
invero, in Pt_1 conseguenza ed a causa dell'impatto descritto il pneumatico presentava un grosso pagina 1 di 18 rigonfiamento (un bozzo) sul lato destro mentre il relativo cerchione ed altre parti meccaniche sovrastanti la ruota rimanevano danneggiate;
− in particolare, nel denunciato occorso stradale l'autovettura Mercedes Benz Classe C, tg. CX655KD, riportava danni alla carrozzeria ed a parti meccaniche per un totale di euro
1.500,00, come da documentazione fiscale-contabile prodotta in atti;
− l'evento dannoso è da ascrivere a fatto e colpa esclusivi della convenuta
[...]
, in qualità di Ente proprietario della strada pubblica denominata S.P. Controparte_1
260, per non aver provveduto a mantenere in stato di sicurezza, adeguatezza e buona manutenzione la strada pubblica e per aver omesso, nel contempo, di segnalare la presenza della predetta insidia;
− con lettera raccomandata a/r di diffida e costituzione in mora dell'08.02.2011 (spedita a mezzo del servizio postale di il 24.03.2011) e successiva lettera di Controparte_3 diffida e costituzione in mora del 22.03.2016 (spedita in pari data a mezzo pec) è stata avanzata formale richiesta di risarcimento danni, ma senza alcun esito.
Tanto premesso, la ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è stato causato e si è venuto a verificare per fatto e colpa esclusiva della convenuta;
2) Controparte_1 Condannare l , in persona del Presidente in carica, al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti (ivi compresi i danni tutti subiti all'autoveicolo, carrozzeria e parti meccaniche sostituite, il danno da fermo tecnico, da valutare anche in via equitativa ex art.
1226 c.c. e 113 c.p.c., il noleggio e quanto alto dovesse risultare dal prosieguo istruttorio o, occorrendo, da CTU tecnica) patrimoniali e non subiti dall'istante in conseguenza dei Pt_1 fatti esposti in narrativa e per cui è causa. 3) Liquidare detti danni nella misura che risulterà dal prosieguo istruttorio e/o occorrendo da CTU estimativa tesa, invero, all'accertamento in termini monetari, dei danni tutti, patrimoniali e non, sofferti dall'istante e di cui si chiede il ristoro;
oltre il danno da fermo tecnico del mezzo che, in maniera riduttiva, viene indicato nella misura di euro 400,00; ovvero, gradatamente, in quella misura maggiore o minore, che risulterà dal prosieguo istruttorio o da consulenza tecnica per la quantificazione dei danni di cui, occorrendo, si chiede l'ammissione; o, comunque, in via ancora più gradata, liquidare detti danni in quella misura che l'adito giudice riterrà di giustizia e di ragione in via equitativa, ma sempre nell'ambito della propria competenza ratione valoris. Con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. 4) Condannare l
[...]
, in persona del Presidente in carica. Al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite”. Nel giudizio dinanzi al GOP si è costituita con comparsa di costituzione con chiamata di terzo l deducendo: Controparte_1
− l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per eccessiva e palese genericità ed indeterminatezza dei fatti dinamici, quali la mancata individuazione del punto
(chilometrica) in cui si verificava il fatto;
stesse considerazioni in ordine al quantum debeatur, totalmente spropositato tra fatto ed effetto, e di cui si chiede ctu tecnico dinamica sullo stato del veicolo e sui limiti di velocità imposti per essere i fatti verificatisi anche in prossimità di un incrocio;
− l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per maturata prescrizione quinquennale, atteso che l'unica lettera di messa in mora era dell'08.02.2011, inviata a mezzo raccomandata a/r n. 12678810784-5 del 25.03.2011;
− la mancata individuazione della chilometrica stradale che non permette al convenuto , CP_4 titolare di oltre 3.000 chilometri di strade, di individuare il punto esatto dell'insidia e quindi verificare la veridicità dei fatti lamentati;
pagina 2 di 18 − che la denuncia di un sinistro dopo tanti anni senza indicazione della chilometrica rende la domanda nulla, inammissibile ed improcedibile in nuce, anche per chiara violazione del contraddittorio;
− che su tale tratto stradale vige ed è ben visibile il limite di velocità di 50 Km/h;
− che i danni materiali erano generici, non supportati da idonea documentazione e certamente eccessivi nella loro determinazione;
− la mancanza di attuazione della negoziazione assistita con conseguente improcedibilità della domanda;
− la chiara preesistenza dell'esimente del caso fortuito e/o forza maggiore, atteso che le circostanze immanenti (forti piogge) non preventivabili, imponevano al conducente del veicolo (in costanza di pioggia) di tenere, indipendentemente dalla velocità imposta, un comportamento idoneo allo stato dei luoghi, con chiara violazione del codice della strada;
− la prescrizione, in ogni caso, della domanda risarcitoria;
− che i fatti, se verificatesi erano certamente da attribuire a fattori immanenti ed improvvisi certamente non preventivabili (piogge estive improvvise - zona montana) ovvero fatti repentini non imputabili al proprietario della sede stradale tanto da configurare un'ipotesi di caso fortuito/forza maggiore;
− che le strade provinciali sono quotidianamente verificate dai Capo Cantonieri ed in caso di incidenti - specie se rilevati dalle Autorità – questi devono essere subito allertati;
− che nella fattispecie in esame non si era verificato nulla di tutto questo e dagli atti emergeva anzi una palese omissione nella determinazione del punto esatto del sinistro che impediva all'Amministrazione di dare prova liberatoria;
− che sulla dinamica descritta non si intravedono responsabilità in capo alla convenuta né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto un Ente si può presumere responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei fatti riconducibili ad un luogo ristretto e a situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e non connessi a fattori imprevedibili ed imprevisti;
− la sussistenza di concause nell'evento dell'attrice che nei fatti dinamici non ha usato né la dovuta diligenza e prudenza, anche ex art. 141 CdS, irrispettosa di presupposti importanti, quali il mancato rispetto del limite di velocità imposto, la mancata regolarizzazione della velocità nei pressi di un incrocio, la mancanza di prudenza su strade notoriamente dissestate montane ed in concomitanza o subito dopo violenti acquazzoni estivi;
− la condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno scaturente dalla stessa descrizione dei fatti che impone una concorsualità nei danni richiesti, ma sulla base solo di quelli effettivamente documentati e non quelli abnormi richiesti;
− la necessità di una ctu tecnica modale poiché la produzione di una ricevuta e/o fattura non forniva alcuna prova della sussistenza del nesso di causalità tra quell'evento e quei danni, ovvero la mancata o meno asseverazione di tale documento impugnato e contestato in ogni sua parte rende la domanda non provata sul quantum;
− la temerarietà della domanda introduttiva non solo per la sua indeterminatezza ma pure per l'assenza di prove anche ex art. 2729 c.c.; Tanto premesso, la convenuta AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Previa valutazione dell'eccezione di prescrizione maturata e di tutte le eccezioni, deduzioni e controdeduzioni e delle produzioni documentali in atti, autorizzare, in subordine, con differimento dell'udienza indicata, la chiamata del terzo
[...]
oggi - o altra sua Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 variazione o un nuova denominazione e/o riorganizzazione in persona del legale rappresentante p.t., … nella qualità di responsabile civile verso terzi, ai fini della garanzia RCO
pagina 3 di 18 - giusto contratto allegato in atti e vigente tra le parti al momento del sinistro. Polizza assicurativa che garantiva la proprio da tali rischi verso terzi, in modo che Parte_2 in caso di condanna anche parziale sia manlevata da qualsiasi onere risarcitorio, dalla citata Compagnia assicurativa. Preliminarmente: la prescrizione del diritto e l'indeterminatezza del luogo del sinistro per mancata indicazione della chilometrica;
Nel merito: accertare e dichiarare che i fatti per cui è causa sono conseguenza del caso fortuito e di forza maggiore (zona montana, fatti contestuali a piogge - fatto notorio di strade dissestate), immanente ed imprevedibile che non ha permesso all'Ente di evitare il pericolo;
In via gradata: superata l'esimente condannare il convenuto applicando una concorsualità nei fatti per chiara corresponsabilità dell'attore, per aver violato l'art. 141 Nuovo C.d.S. e non rispettato la segnaletica ivi allocata ed imposta - tenuto conto dello stato dei luoghi, con riduzione dei danni materiali per come documentati e richiesti. Domanda certamente inammissibile e generica, oltre che eccessiva e non provata. Con vittoria di spese e competenze”. Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicurativa, si è costituita in giudizio la he, richiamati i fatti di causa, ha dedotto: Controparte_2
− la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa azionata dalla che Parte_2 all'epoca dei fatti era assicurata per la RC con la terza chiamata Controparte_2
atteso che non è pervenuta da parte dell'assicurato alcuna denuncia e/o richiesta di
[...] manleva entro il termine di due anni dal sinistro (avvenuto il 19.06.2009), con conseguente venir meno della garanzia e impossibilità per la terza chiamata di manlevare l'assicurato dalle eventuali somme dovute in favore di parte attrice, essendo maturata la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto all'indennizzo contrattuale;
− la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla ai sensi dell'art. Pt_1 2947, comma 1, c.c., essendo trascorsi più di cinque anni dall'evento e/o dall'ultima richiesta di risarcimento danni;
− la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di comunicazione del sinistro e con le modalità stabilite dall'art. 1 del Capitolato di polizza - Sezione norme che regolano i sinistri - nonché per violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e spese legali;
− l'inadempimento di tali obblighi relativi alla denuncia del sinistro comportava la perdita totale del diritto alla garanzia o il parziale diritto all'indennizzo ex att. 1913 e 1915 c.c.;
− che la terza chiamata è venuta a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa per cui la stessa aveva il diritto, nella denegata ipotesi di riscontro della domanda attrice, di rifiutare o ridurre il pagamento in ragione del pregiudizio sofferto per decadenza del convenuto attesa la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalle condizioni di polizza;
− che le norme citate stabiliscono un obbligo ispirato al principio di correttezza e finalizzato a consentire all'assicuratore di accertare se l'indennizzo era dovuto, nonché l'entità del danno, oltre che di evitare la dispersione di prove ed indizi ed a limitare le conseguenze dell'evento dannoso;
− che la violazione di tale obbligo è palese nella fattispecie in esame considerato che la Compagnia assicuratrice era stata chiamata a fornire la garanzia per la RC nel giudizio incorso a distanza di ben 12 anni dal verificarsi del presunto evento dannoso con ogni necessario e conseguente pregiudizio patrimoniale e del diritto di difesa;
− che la condotta dell'Ente convenuto è in netta violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e delle spese legali secondo il quale la società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del contraente assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali e tecnici;
pagina 4 di 18 − che, oltre ad aver colposamente sottaciuto la richiesta risarcitoria pervenutale, omettendo di denunciare l'evento, la convenuta aveva inteso assumere la gestione della Parte_2 vertenza in via del tutto autonoma in violazione della succitata clausola contrattuale, tanto da richiedere la condanna della convenuta al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese e competenze di lite affrontate per la costituzione e la difesa nel giudizio;
− che la polizza, in virtù della quale è stata chiamata in causa la Controparte_2
contempla l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 5.000,00, per
[...] come stabilito dall'art. 5 del capitolato di polizza, alla sezione riguardante le franchigie contrattualmente previste;
− che nella denegata ipotesi di riscontro della domanda attrice le somme, eventualmente dovute pari ad euro 1.500,00, rimarrebbero assorbite nella franchigia contrattualmente prevista, con conseguente illegittimità della domanda di manleva spiegata dalla convenuta;
Parte_2
− la carenza di legittimazione della convenuta Compagnia assicuratrice con conseguente estromissione della stessa dal giudizio e/o dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva e/o comunque rigetto della domanda, attesa la previsione contrattuale della citata franchigia di euro 5.000,00;
− che si contesta l'accadimento storico e la dinamica del sinistro in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate;
− che sussistono forti dubbi, in merito all'effettivo verificarsi dell'evento prospettato in atti, scaturenti dalla lacunosa e generica descrizione dei fatti di causa operata dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado soprattutto in relazione alla individuazione ed alla identificazione dei luoghi teatro dell'evento anche in riferimento alla mancata indicazione della chilometrica stradale e della data precisa dell'evento;
− che la strada provinciale si estende per diversi chilometri, sicchè la omessa indicazione del punto esatto che sarebbe verificato il sinistro non consente di verificare le avverse doglianze e di riprendere compiuta posizione sulle stesse;
− che l'estrema lacunosità dell'atto di citazione riguarda anche la descrizione del sinistro che avrebbe provocato i danni pretesi addirittura dopo 12 anni dall'evento;
− che tali omissioni devono condurre a dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione;
− che nel merito la domanda deve essere respinta non essendo stata allegata, a corredo della stessa alcun elemento, neanche indiziario, circa l'effettiva verificazione dell'evento e gli addebiti di responsabilità;
− che nella specie deve escludersi a priori la sussistenza dei presupposti della non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia atteso che una buca molto grande non costituisce alcun pericolo dato che la stessa è certamente visibile rispetto alle buche di dimensioni più contenute;
− che nel caso di specie l'eventuale non provata situazione di pericolo era facilmente visibile dagli utenti della strada con l'utilizzo della normale diligenza e in particolare con una condotta di guida ossequiosa delle norme di comportamento del codice della strada;
− che la quantificazione dei danni richiesti è esagerata e sproporzionata;
− che la documentazione posta a corredo della domanda è priva di qualsiasi valenza probatoria e contiene voci di spesa non giustificabili dal punto di vista tecnico atteso che i danni avrebbero riguardato esclusivamente lo pneumatico anteriore destro ed il cerchio;
− che l'attore ha avanzato una richiesta di risarcimento da fermo tecnico senza aver dimostrato che il veicolo è stato riparato né che abbia subito un pregiudizio per la presunta mancata utilizzabilità del bene;
pagina 5 di 18 − che i danni lamentati escludono l'indisponibilità del mezzo da parte del proprietario;
Tanto premesso, la terza chiamata a chiesto: “1) In via Controparte_2 preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa con ogni necessaria conseguenza in ordine alla inammissibilità e/o al rigetto della domanda di manleva proposta dalla;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione Parte_2 del diritto al risarcimento del danno azionato dalla sig.ra , ai sensi dell'art. 2947, Pt_1 comma 1, c.c. e conseguentemente rigettare la domanda risarcitoria;
3) In via preliminare, accertare e dichiarare la perdita del diritto alla garanzia o il parziale diritto all'indennizzo, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 c.c., per violazione dell'art. 1 del Capitolato di polizza (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) - sezione norme che regolano i sinistri -, nonché per violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e spese legali ( art. 3 della sezione norme che regolano i sinistri); 4) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, disporne Controparte_2 l'estromissione dal giudizio e/o dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza della domanda di manleva atteso che le somme eventualmente dovute rimarrebbero assorbite nella franchigia assoluta contrattualmente prevista di euro 5.000,00 per sinistro;
5) In via preliminare, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione con ogni necessaria conseguenza di legge; 6) In via principale: rigettare la domanda di risarcimento danni poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata;
7) In via gradata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione degli eventuali danni subiti e, per l'effetto, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
8) In via gradata, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dalla controparte, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia. In ogni caso tener conto della franchigia di euro 5.000,00 contrattualmente prevista dal capitolato di polizza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza la parte attrite precisava che il sinistro era avvenuto il 12.6.2009, mentre la diversa data indicato in citazione costituiva errore materiale.
Ciò posto, il Giudice di Pace di Campana ha rigettato le richieste istruttorie e ritenuto la causa matura per la decisione. Con sentenza n. 9/2021, depositata in cancelleria il 22.10.2021, il GdP ha rigettato la domanda proposta da e ha compensato le spese di lite. Parte_1
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del Parte_1 giudice di prime cure per il seguente motivo: “violazione di legge (artt. 2043 e ss. c.c. in relazione all'art. 2947 c.c.)” nella parte in cui dichiara: “Ritiene il giudicante che nel caso di specie si applichi l'art. 2947, comma secondo, c.c. il quale stabilisce che per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. La Suprema Corte di Cassazione in un primo momento ha escluso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 2947 cc al danno prodotto da insidia od al danno da omessa custodia, perché non ricomprendeva lo stesso danno nell'ampio concetto di danno da circolazione stradale (Cass. n. 14456/2006). Successivamente ha mutato orientamento stabilendo che “per l'applicabilità della prescrizione breve, ai sensi del secondo comma dell'art. 2947 cc (nel caso di azione di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ed effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima”(Cass. 10680/2008, 5894/2016). Facendo proprio questo principio non può che ritenersi prescritto il diritto per avere l'attrice inviato la seconda messa in mora solo dopo cinque anni dalla prima interruzione dei termini.
La logica della interpretazione estensiva, che in questa sede si condivide, risiede nel fatto che anche nei sinistri che, come questo hanno avuto occasione nella circolazione stradale si pone
pagina 6 di 18 “l'esigenza che l'accertamento della dinamica dell'incidente stradale avvenga con un'azione sollecitamente proposta (Cass. 5894/2016). Non è di ostacolo a questa decisone il fatto che sia la che la abbiano eccepito la prescrizione basando le Parte_2 CP_2 eccezioni sul primo comma dell'art. 2947 cc, in quanto la ricerca della norma giuridica applicabile alla fattispecie concreta spetta al giudice, il quale può porre a fondamento della sua decisione “principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass. n. 25140/2010, 3443/2005). Quanto precede consente di ritenere che il diritto vantato da Pt_1
sia prescritto e giustifica il rigetto delle richieste istruttorie di cui all'ordinanza del
[...]
5/8/2021 nonché il tacito rigetto della istanza di revoca della medesima ordinanza e di concessione di termine per note istruttorie. Si conclude con sentenza di rigetto della domanda. Il rigetto delle eccezioni sollevate in rito, l'evidenziato duplice orientamento in sede di legittimità sulla questione di prescrizione applicabile ai sinistri azionabili ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cc giustificano la compensazione delle spese di giudizio”. L'impugnazione si è estesa, poi, alla conseguente parte dispositiva, che recita: “Il Giudice Onorario di Pace di Campana, dott.ssa Maria Costanza De Vico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , in persona del Parte_1 Parte_2
Presidente pro-tempore, nonché , in persona del suo procuratore Controparte_2 ad negotia dott. […], così decide: rigetta la domanda;
compensa le spese del Persona_1 giudizio.” A tal fine, l'appellante ha dedotto:
− che il giudice di prime cure, ignorando tutte le difese svolte dalla , la Parte_1 produzione documentale da questa effettuata e le richieste istruttorie, formulate nei modi e nei termini di legge, in totale dispregio delle norme codicistiche dettate dal legislatore in tema di risarcimento da fatto illecito ex artt. 2043 e ss. c.c., responsabilità extracontrattuale, ha inteso rigettare la domanda attorea ritenendo la stessa prescritta ex art. 2947 comma 2
c.c.;
− che il giudice di primo grado si è soffermato sulla sola lettura del secondo comma dell'art. 2947 c.c., senza considerare il comma 1 e il comma 3 del citato disposto normativo;
− che i fatti denunciati dalla in citazione integrano l'ipotesi di responsabilità aquiliana Pt_1
o responsabilità extracontrattuale, ossia quella conseguente ad un danno ingiusto e come tale meritevole di risarcimento, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 2043 c.c.;
− che il caso de quo è da ricondurre alle ipotesi contemplate dal Legislatore nel Titolo IX del Codice Civile, ossia dei fatti illeciti, con la conseguenza che per il danneggiato, a mente del più volte richiamato art. 2947, comma 1, c.c., l'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni ovvero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 comma 3 c.c., anche in tempi più lunghi;
− che il GOP di Campana ha completamente errato la propria decisone ponendo a fondamento del rigetto della domanda svolta dall'attrice il maturarsi della prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.p.c., atteso che la ha provveduto (per come si ricavava dalle Pt_1 allegazioni effettuate), successivamente alla prima lettera di messa in mora dell'08.02.2011 e ricevuta il 25.03.2011, ovvero prima dello spirare del termine prescrizionale di anni 5, ad inoltrare a mezzo pec alla convenuta di in data Controparte_1 Pt_2
22.03.2016 un ulteriore atto di diffida e costituzione in mora. Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale di: “
1- Dichiarare che Parte_1 l'incidente meglio descritto nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di CP_8
, verificatosi il giorno 19.06.2009, ore 09.20 circa, sulla strada pubblica S.P. 260, in agro
[...] del Comune di Campana, dopo il bivio con la strada che da porta a Campana, Parte_3 direttrice di marcia Campana, è stato causato e si è venuto a verificare per fatto e colpa pagina 7 di 18 esclusivi della convenuta;
2-Condannare la convenuta Controparte_1
(quale Ente proprietario della strada ove si è verificato Controparte_1 il sinistro) e la (quale terzo chiamato in causa), in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti in carica - ciascuno per il suo titolo ed in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni tutti (ivi compresi i danni tutti subiti all'autoveicolo, carrozzeria e parti meccaniche sostituite, il danno da fermo tecnico, da valutare anche in via equitativa ex artt.
1226 c.c. e 113 c.p.c., il noleggio dime, e quanto altro dovesse risultare dal prosieguo istruttorio o, occorrendo, da CTU tecnica), patrimoniali e non, subiti dall'istante in Parte_1 conseguenza dei fatti esposti in narrativa e per cui è causa;
3-Liquidare detti danni nella misura di Euro 1.464,00 ovvero nella misura che risulterà dal prosieguo istruttorio e/o occorrendo da CTU estimativa tesa, invero, all'accertamento in termini monetari, dei danni tutti, patrimoniali e non, sofferti dall'istante e di cui si chiede il ristoro;
oltre il danno da fermo tecnico del mezzo che, in maniera riduttiva, viene indicato nella misura di Euro 400,00 (quattrocento/00); ovvero, gradatamente, in quella misura, maggiore o minore, che risulterà dal prosieguo istruttorio o da consulenza tecnica per la quantificazione dei danni di cui, occorrendo, si chiede l'ammissione; o, comunque, in via ancora più gradata, liquidare detti danni in quella misura che l'adito Giudice riterrà di giustizia e di ragione in via equitativa, ma sempre nell'ambito della propria competenza ratione valoris. Con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo;
4-Condannare la convenuta Controparte_1
(quale Ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro) e la Controparte_2
(quale terzo chiamato in causa), in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica -
[...] ciascuno per il suo titolo ed in via tra loro solidale, al pagamento delle spese e competenze di lite”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 16.06.2022 l , la quale, Controparte_1 reiterate tutte le eccezioni e le difese del giudizio di primo grado, ha altresì dedotto:
− la pretestuosità, l'infondatezza delle argomentazioni e l'artefatta ricostruzione dei fatti posti a sostegno dell'appello;
− la correttezza e l'adeguatezza delle argomentazioni del giudice di prime cure in ordine all'applicabilità dell'art. 2967, comma 2, c.c., basate su un esatto ragionamento logico - giuridico prive di contraddizioni con richiami ad aspetti normativi e giurisprudenziali inerenti ai fatti di causa. Tanto premesso l'appellata ha chiesto: “… Controparte_1 previa dichiarazione d'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello, rigettarlo integralmente ed in ogni sua richiesta ed eccezione, per come motivato, confermando integralmente la sentenza di primo grado, perché adeguatamente motivata e basata su idoneo ragionamento logico/giuridico. IN VIA GRADATA: nell'inconcessa e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze dell'appellante che si manlevi, da ogni onere risarcitorio, questo Ente e, per come dedotto e documentato in atti, condanni l
[...]
Oggi o altra sua variazione Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e nuova denominazione e/o riorganizzazione interna, in persona del legale rappresentante p.t.,
… nella qualità di responsabile civile verso terzi, per i danni ai fini della garanzia Responsabilità Civile Rischi Diversi (Vds copia polizza n.49459156 decorrenza 31/12/2008 scadenza 31/12/2011), al pagamento di ogni danno eventualmente accertato. Naturalmente, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori, per come articolati in atti in primo grado (prove testimoniali) ed eccezioni rimaste assorbite dalla prescrizione, come: 1) Mancata indicazione del punto esatto dell'insidia; 2) Caso fortuito e forza maggiore come esimente;
3) Nonché, da ultimo, concorsualità nei fatti del danneggiato odierno appellante, etc. etc.. Si chiede, in ogni caso, il beneficio delle spese legale del doppio grado di giudizio”. pagina 8 di 18 Si è, altresì, costituita nel giudizio d'appello con comparsa depositata in data 20.07.2022 l la quale, reiterate tutte le eccezioni e le difese del Controparte_2 giudizio di primo grado, ha altresì dedotto:
− l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
− che il giudice di prime cure ha correttamente inquadrato l'azione risarcitoria proposta ritenendo applicabile la prescrizione breve di due anni dettata dall'art. 2947, comma 2, c.c. in materia di circolazione stradale motivando adeguatamente la propria decisione;
− che nell'ampio concetto di circolazione stradale deve farsi certamente rientrare anche il danno (presunto) da insidia od il danno da omessa custodia che, come nel caso in esame, ha avuto occasione nella circolazione stradale;
− che correttamente il giudice di prime cure ha disatteso la domanda dichiarando prescritto il diritto al risarcimento avendo parte attrice inviato la seconda messa in mora solo in data 22.03.2016, allorquando era ormai spirato il termine di prescrizione di due anni (art. 2947
c.c.) dalla prima messa in mora del 24.03.2011. Tanto precisato, l ha chiesto a questo Tribunale di: “In via Controparte_2 preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 del c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare rigettare l'appello in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa con conferma integrale della sentenza di primo grado;
In subordine, in caso di accoglimento del gravame, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa con ogni necessaria conseguenza in ordine alla inammissibilità e/o al rigetto della domanda di manleva proposta dalla;
In subordine, in caso di accoglimento del gravame, accertare e Parte_2 dichiarare la perdita del diritto alla garanzia o il parziale diritto all'indennizzo, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del cod. civ., per violazione dell'art. 1 del Capitolato di polizza (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) - sezione norme che regolano i sinistri - nonché per violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e spese legali (art. 3 della sezione norme che regolano i sinistri); In subordine, in caso di accoglimento del gravame accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, disporne Controparte_2 l'estromissione dal presente giudizio e/o dichiarare la inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di manleva atteso che le somme eventualmente dovute rimarrebbero, comunque, assorbite nella franchigia assoluta contrattualmente prevista di €.5.000,00 per sinistro;
In subordine, in caso di accoglimento del gravame rigettare la domanda di risarcimento danni poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata;
In estremo subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione degli eventuali danni subiti e, per l'effetto, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
In estremo subordine, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dalla controparte, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
In ogni caso, tenere conto della franchigia di €.5.000,00 contrattualmente prevista dal capitolato di polizza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi giudizio”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ammissibilità dell'appello In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle
pagina 9 di 18 circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent.
n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato, seppur carente di sintesi e schematicità espositiva e posto in essere sotto forma di un'ampia critica della decisione gravata, permette di individuare la doglianza mossa alla sentenza appellata, consistente nell'errata identificazione del termine di prescrizione da parte del giudice di prime cure, con conseguente erroneo rigetto della domanda e compensazione delle spese di causa. È, pertanto, chiara l'argomentazione dell'appellante in contrapposizione alla decisione impugnata, volta alla configurabilità nella fattispecie in esame della prescrizione prevista dal comma 1 o dal comma 3 dell'art. 2967 c.c., con richiesta di rinvio della causa al giudice di pace competente o di accoglimento della domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado.
3. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016;
Cass. n. 17681/2021).
4. Nel merito
4.1. Il ragionamento seguito dal GOP si può riassumere come segue.
pagina 10 di 18 Il GOP, dopo aver inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., ha esaminato la sollevata eccezione di prescrizione del diritto sulla base della documentazione in atti da cui è emerso che si trattava di un sinistro occorso il 19.06.2009 (per mero errore era stata indicata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado diversa data, ovvero il 12.08.2000 - vedasi verbale d'udienza del 25.01.2021) per il quale parte attrice ha inoltrato una prima messa in mora datata 08.02.2011, inviata tramite servizio postale il 24.03.2011 (raccomandata a/r - ricevuta dalla Provincia in data 25.03.2011) e una seconda messa in mora il 22.03.2016 (pec consegnata in pari data).
Il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare al caso di specie la prescrizione biennale prevista dal dettato normativo dell'art. 2947, comma 2, c.c., ritenendo, quindi, prescritto il diritto vantato dall'attrice, . Parte_1
Di conseguenza, ha rigettato la domanda attorea. 4.2. In termini generali si rileva come in ordine alla questione relativa all'applicabilità o meno della prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. al danno prodotto da insidia o da omessa custodia, attualmente sussiste un orientamento giurisprudenziale costante che, in tema di sinistro stradale, ritiene applicabile la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., non soltanto nelle ipotesi in cui i danni derivino, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche nei casi in cui sussista un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima. Tale estensiva interpretazione, posta a base del citato orientamento, risponde all'esigenza che l'accertamento della dinamica dell'incidente stradale si verifichi con una azione sollecitamente proposta (Cass. n. 10680/2008; Cass. n.
5894/2016).
Ciò spiega perché tale termine prescrizionale non trovi applicazione nel caso in cui il danno non solo non sia prodotto direttamente dalla circolazione stradale, ma neanche determini un incidente tra veicoli (cfr. Cass. n. 5894/2016). Per l'effetto, nell'ipotesi in cui il danno sia strettamente connesso all'insidia stradale, in ipotesi non segnalata, lo stesso è ricollegato ad una condotta omissiva dell'ente pubblico proprietario della strada e, dunque, a fattori estrinseci alla circolazione e non riconducibili al dinamismo proprio del veicolo. Ne deriva, pertanto, che laddove l'insidia non abbia determinato un incidente tra più veicoli, in tal caso, non risulta applicabile il termine di prescrizione di due anni, di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., la cui brevità è giustificata dall'esigenza di accertare la dinamica di un incidente stradale, dovendo trovare applicazione la prescrizione quinquennale (si veda Cass. civ. n. 14456/2006). Non ignora questo giudice l'esistenza di altro orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi analoga, ha affermato l'applicabilità della prescrizione biennale (v. Cass. civ. n. 31003/2018). Si ritiene, tuttavia, che tale isolato precedente non fornisca elementi idonei a superare il tradizionale orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla non applicabilità del termine biennale di prescrizione nei casi in cui, come quello in esame, il danno non risulti prodotto dalla circolazione stradale, ma neanche determini uno scontro tra veicoli. Tanto precisato, va osservato che la , per il tramite del proprio legale, ha effettuato Pt_1 una prima diffida e messa in mora in relazione al sinistro del 12.6.2009, ricevuta dalla Provincia convenuta il 25.3.2011. Inoltre, vi è prova in atti dell'ulteriore messa alla Provincia convenuta con pec del 22.3.2016, richiamata ed allegata all'atto di citazione;
diffida e messa in mora, invero, mai oggetto di specifica contestazione. Per l'effetto, considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del decorso del quinquennio da tale pec, deve ritenersi che non sia maturato il termine di prescrizione, sicché
pagina 11 di 18 ha errato il giudice di pace a porre a fondamento del rigetto della domanda l'intervenuta prescrizione.
Tale erronea pronuncia, tuttavia, non rientra in uno dei casi, da ritenersi tassativi, di rimessione al primo giudice, pertanto, occorre esaminare nel merito la domanda formulata in primo grado.
4.3 Si rileva come nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità della Parte_2 va ricondotta all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice lamentato l'omessa custodia della
[...] strada luogo del sinistro. Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia. Sul punto è sufficiente osservare che fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa. Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.; piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021). Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della pagina 12 di 18 cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze
10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483). Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n. 21212 del 2015).
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 5.2.2013, nonché Sez. 3,
Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20.10.2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
(Cass. civ. n. 12895 del 22/06/2016, nonché n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U., n. 20943 del
30/06/2022). Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 2013). Peraltro, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
pagina 13 di 18 quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33074/2023). La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (Cass civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
30775 del 22.12.2017, Cass. Civ. n. 27724 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del
23.5.2023). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 11.5.2017, n. 11526;
Cass. 22.12.2017, n. 30775; Cass.30.10.2018, n. 27724, Cass., Sez. Un., 30.6.2022, n.
20943). Appare chiaro, pertanto, che alla luce dei rilievi esposti l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime in questo senso Cass. Civ. n. 23584 del 2013), al quale fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v.
Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Dunque, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. Occorre evidenziare, infatti, che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della “res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021)
o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
In effetti, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno” o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua pagina 14 di 18 efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”]. L'analisi sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire l'evento. 4.4. Alla luce dei principi richiamati è necessario valutare la fattispecie oggetto di esame sul piano della prova del nesso di causa tra la res in custodia e l'evento come concretamente verificatosi, e poi sul piano della valutazione - nella determinazione eziologica dell'evento - della condotta della parte danneggiata.
A tal fine, la verifica va condotta alla luce del petitum e della causa petendi evocati dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, essendo il diritto al risarcimento del danno un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi.
Giova rammentare, poi, che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati
“l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso
l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto” (da ultimo, Cass., sez. II, 16/04/2021, n.10141). 4.5. La domanda di risarcimento avanzata dall'attrice in primo grado è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. In particolare, secondo le deduzioni contenute nell'atto di citazione , mentre Parte_1 percorreva a bordo del proprio veicolo la SP 260 in direzione Campana, “improvvisamente (..) andava a finire con la ruota anteriore destra in una buca profonda e dal bordo tagliente,
pagina 15 di 18 presente sul manto stradale è posizionata una a destra della propria corsia di marcia” (cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado). Tale è la descrizione della dinamica dell'evento che ha visto coinvolta la danneggiata, la quale aggiungeva, poi, che la “buca, completamente ricolma e coperta di acqua (da monte scorrevano delle acque sorgive di acqua che fuoriusciva dalla terra), al momento della denunciata vicenda, non era né visibile né tantomeno segnalata, in alcuna maniera, da transenne, cartelli o segnali di pericolo ovvero altro segnale stradale atti a renderla visibile e/o prevedibile agli utenti della strada”. La domanda, già dal punto di vista assertivo, è generica.
Ed infatti, manca l'individuazione del luogo in cui è avvenuto il sinistro. A tal fine, in effetti, è del tutto insufficiente l'indicazione della strada, la quale, se può è utile per individuarne il custode, non identifica in alcun modo il punto ove la predetta anomalia si trovava. Tale lacuna assertiva non è colmata dall'attività di precisazione svolta dall'attore all'udienza ex articolo 320 c.p.c. (successivamente fissata dal giudice di pace), allorquando l'attore nel verbale del 23 luglio 2021 così precisava: “precisa che il sinistro si è verificato sulla SP 260 nei pressi del chilometro 16”. In effetti, anche in tal caso l'attore non ha inteso precisare in maniera specifica ove si trovava la predetta anomalia della strada. Il difetto di allegazione circa l'individuazione del bene al quale il giudice deve ancorare il giudizio circa la valutazione della efficienza causale a produrre il danno, inoltre, persiste anche dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione in primo grado. Ed invero, alcuna delle diffide e messe in mora inviate alla convenuta Provincia di Pt_2 contiene l'indicazione precisa del luogo in cui avveniva il sinistro. In entrambi i documenti prodotti, infatti, la affermava che il sinistro avveniva sulla “strada provinciale che da Pt_1 Mandatoriccio Paese porta a Campana”. Peraltro, dall'esame di tali missive emerge che la dinamica lamentata in sede stragiudiziale dalla danneggiata è solo parzialmente coincidente con quella oggetto della domanda. Nello specifico, la lamentava in sede stragiudiziale la presenza di “una serie di grosse buche Pt_1 sul manto stradale”, di cui “una più profonda delle altre”, nelle quali l'attrice “andava a finire”. Non risultano in atti, inoltre, fotografie del luogo teatro del sinistro, né relazioni di intervento da parte dei carabinieri o altro corpo di polizia. Neppure risultano prodotte segnalazioni circa la presenza della buca che in ipotesi avrebbe determinato il sinistro.
Allo stesso modo, inoltre, risultano descritte in modo generico la modalità di accadimento dell'evento e le caratteristiche della buca. In particolare, l'attrice riferisce che “andava a finire con la ruota anteriore destra” nella buca, senza che risulti la specifica modalità in cui avveniva il contatto con la res (ad esempio, se la ruota dell'auto entrava completamente o parzialmente nella buca;
e in quest'ultimo caso da che lato, interno o esterno), la posizione dell'anomalia rispetto al senso di marcia (risultando dedotto solo che la buca si trovava “a destra della propria corsia di marcia”; deduzione che, invero, letteralmente intesa sembrerebbe evocare la presenza di una buca al di fuori della corsia di marcia ed alla sua destra), la condotta di guida immediatamente precedente al contatto con la cosa (non è chiaro dove si trovasse il veicolo rispetto alla buca e cosa si intenda per “velocità moderata”), nonché la dinamica nei momenti immediatamente successivi al contatto con la cosa (non è chiarito se l'attrice abbia perso o meno il controllo del veicolo, se la stessa proseguiva o meno la marcia e, in quest'ultimo caso, se fosse o meno impossibilitata a proseguirla e la motivazione;
d'altronde l'attrice riferisce di danni allo pneumatico ed anche alla
“parti meccaniche”).
pagina 16 di 18 La genericità dell'allegazione circa la dinamica di accadimento dell'evento, poi, risente della genericità dell'allegazione circa le caratteristiche dell'imperfezione, definita come una “buca profonda e dal bordo tagliente”. Non risulta chiarita, ad esempio, l'ampiezza della buca o la sua profondità.
Tutti gli aspetti sopra indicati, in assenza di altra documentazione dalla quale evincere l'esistenza, la tipologia e la consistenza dell'anomalia, avrebbero dovuto tradursi nell'allegazione, almeno a livello descrittivo, di tutti gli elementi idonei a consentire al giudicante di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda. Sul punto deve concordarsi con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine (…) la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n. 35991/2023). Tale allegazione è, dunque, mancata nel caso di specie.
4.6. Giova osservare, poi, che nel caso in esame la parte appellante non ha formulato specifico motivo di appello avverso l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, formulando una richiesta di riforma della sentenza “previa istruttoria della causa”. Peraltro, nell'atto di appello la parte appellante ha formulato tale richiesta: “in via istruttoria, si chiede che vengano ammessi interrogatorio formale del legale rappresentante in carica della convenuta ovvero del responsabile Controparte_1 CP_10 del tratto di strada ove si sono verificati i fatti per cui è causa e, senza inversione, prova testimoniale, con i testi indicati, sulle circostanze indicate sotto le lettere A-, B-, C-, D- ed E- del presente atto di citazione che qui si abbiano per riportate, capitolate ed integralmente trascritte, come precedute dalle parole “Vero che” e che, occorrendo, meglio saranno precisate in corso di causa. Si indicano a testi i Sig.ri e , entrambi residenti in [...], nonché il Sig. , Viale della Repubblica, 117, Crosia”. Testimone_2
Ciò precisato, tale richiesta integra, di fatto, una nuova richiesta di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità dell'art. 345 c.p.c..
, nell'atto di citazione in appello mancano le circostanze di fatto che dovrebbero CP_11 consentire il rinvio alle lettere “A-, B-, C-, D- ed E”, alcune delle quali [“c), d) ed e)”] neppure sono presenti nell'atto di appello. Orbene, rivalutando le istanze istruttorie formulate in primo grado e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni, non risultando allegato in modo specifico il luogo in cui è avvenuto il sinistro, né le condizioni della strada alle quali l'attrice intendeva ricollegare il verificarsi del danno, non poteva neppure essere ammessa la prova orale – per interrogatorio formale del legale rappresentate della provincia e per testi - richiesta dall'attrice in primo grado. Invero, la richiesta di prova non risulta articolata per quanto riguarda l'interrogatorio formale del
“legale rappresentante in carica della convenuta ovvero del capo cantoniere”, sicchè è del tutto inammissibile alla luce dei criteri di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c..
Quanto alla prova testimoniale formulata con i testi e , unici Parte_4 Testimone_1 testi indicati all'udienza del 23.7.2021, l'attrice nella citazione del giudizio di primo grado ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale con mero rinvio alla narrativa dell'atto di citazione (“lettere A-, B-, C-, D- ed E”). Orbene, ferma l'inammissibilità della testimoniale richiesta senza individuare i capitoli specifici e separati sui quali i testi sono chiamati a deporre (rimettendo al giudice una inammissibile pagina 17 di 18 “lettura estrapolativa” dell'atto di parte), la genericità dell'allegazione non consente di ritenere che una tale prova testimoniale, anche se espletata con conferma delle circostanze della narrativa, avrebbe consentito l'accoglimento della domanda essendo la stessa già carente sotto il profilo assertivo.
Ed infatti, alla luce delle suesposte considerazioni, si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, è sfornita di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare la decisione.
Né, ovviamente, il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti e neppure per suggerire le opportune integrazioni o modifiche.
In definitiva, la domanda di risarcimento va rigettata. Per completezza va osservato che, nella specie, la statuizione di rigetto della domanda, seppur per motivi diversi da quelli indicati dal giudice di pace, comporta comunque un dispositivo di rigetto dell'appello (arg. da Cass. civ. n. 18044/2020).
5. Le spese processuali
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Ord.
n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale né da parte della né da parte della Controparte_1 [...]
Controparte_2
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate, in considerazione del contrasto della giurisprudenza sul termine di prescrizione applicabile, della complessità delle ragioni della decisione, che hanno visto il rigetto della domanda per motivi diversi da quelli indicati dal giudice di pace, nonché della circostanza che alcuna delle parti ha visto accogliere in maniera integrale le proprie conclusioni. Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Campana n. 9/2021;
- COMPENSA le spese di lite;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il giorno 11.6.2025
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1009/2022 RGAC avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 09/2021 emessa dal Giudice di Pace di Campana il 22.10.2021, depositata in pari data e non notificata, promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Castagnaro in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE - CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Prisco, in virtù di mandato e di determina di nomina in atti, elettivamente domiciliata come in atti
E (C.F. E P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Angela Tarsitano, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 29.04.2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 09/2021, emessa dal GOP di Campana il 22.10.2021 e depositata in pari data, con la quale è stata rigettata la domanda dell'odierna appellante di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro, verificatosi in data 19.06.2009, alle ore
09.20 circa, sulla S.P. 260, in direzione Campana. Nel giudizio n. 9/2020 R.G., instaurato dinanzi al GOP, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' deducendo che: Controparte_1
− Il giorno 12.8.2020, alle ore 9:00, la alla guida della propria autovettura, Mercedes Pt_1
Benz Classe C, tg. CX655KD, mentre percorreva a velocità moderata la strada denominata S.P. 260, direzione di marcia Campana, improvvisamente andava a finire con la ruota anteriore destra in una buca profonda e dal bordo tagliente, presente sul manto stradale, completamente ricolma e coperta di acqua, né visibile né tanto meno segnalata, in alcuna maniera, da transenne, o segnali di pericolo ovvero altro segnale stradale atti a renderla visibile e/o prevedibile agli utenti della strada;
− a seguito dell'occorso l'autovettura Mercedes Benz Classe C, tg. CX655KD, di proprietà e condotta dalla , riportava seri danni allo pneumatico anteriore destro;
invero, in Pt_1 conseguenza ed a causa dell'impatto descritto il pneumatico presentava un grosso pagina 1 di 18 rigonfiamento (un bozzo) sul lato destro mentre il relativo cerchione ed altre parti meccaniche sovrastanti la ruota rimanevano danneggiate;
− in particolare, nel denunciato occorso stradale l'autovettura Mercedes Benz Classe C, tg. CX655KD, riportava danni alla carrozzeria ed a parti meccaniche per un totale di euro
1.500,00, come da documentazione fiscale-contabile prodotta in atti;
− l'evento dannoso è da ascrivere a fatto e colpa esclusivi della convenuta
[...]
, in qualità di Ente proprietario della strada pubblica denominata S.P. Controparte_1
260, per non aver provveduto a mantenere in stato di sicurezza, adeguatezza e buona manutenzione la strada pubblica e per aver omesso, nel contempo, di segnalare la presenza della predetta insidia;
− con lettera raccomandata a/r di diffida e costituzione in mora dell'08.02.2011 (spedita a mezzo del servizio postale di il 24.03.2011) e successiva lettera di Controparte_3 diffida e costituzione in mora del 22.03.2016 (spedita in pari data a mezzo pec) è stata avanzata formale richiesta di risarcimento danni, ma senza alcun esito.
Tanto premesso, la ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è stato causato e si è venuto a verificare per fatto e colpa esclusiva della convenuta;
2) Controparte_1 Condannare l , in persona del Presidente in carica, al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti (ivi compresi i danni tutti subiti all'autoveicolo, carrozzeria e parti meccaniche sostituite, il danno da fermo tecnico, da valutare anche in via equitativa ex art.
1226 c.c. e 113 c.p.c., il noleggio e quanto alto dovesse risultare dal prosieguo istruttorio o, occorrendo, da CTU tecnica) patrimoniali e non subiti dall'istante in conseguenza dei Pt_1 fatti esposti in narrativa e per cui è causa. 3) Liquidare detti danni nella misura che risulterà dal prosieguo istruttorio e/o occorrendo da CTU estimativa tesa, invero, all'accertamento in termini monetari, dei danni tutti, patrimoniali e non, sofferti dall'istante e di cui si chiede il ristoro;
oltre il danno da fermo tecnico del mezzo che, in maniera riduttiva, viene indicato nella misura di euro 400,00; ovvero, gradatamente, in quella misura maggiore o minore, che risulterà dal prosieguo istruttorio o da consulenza tecnica per la quantificazione dei danni di cui, occorrendo, si chiede l'ammissione; o, comunque, in via ancora più gradata, liquidare detti danni in quella misura che l'adito giudice riterrà di giustizia e di ragione in via equitativa, ma sempre nell'ambito della propria competenza ratione valoris. Con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. 4) Condannare l
[...]
, in persona del Presidente in carica. Al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite”. Nel giudizio dinanzi al GOP si è costituita con comparsa di costituzione con chiamata di terzo l deducendo: Controparte_1
− l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per eccessiva e palese genericità ed indeterminatezza dei fatti dinamici, quali la mancata individuazione del punto
(chilometrica) in cui si verificava il fatto;
stesse considerazioni in ordine al quantum debeatur, totalmente spropositato tra fatto ed effetto, e di cui si chiede ctu tecnico dinamica sullo stato del veicolo e sui limiti di velocità imposti per essere i fatti verificatisi anche in prossimità di un incrocio;
− l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per maturata prescrizione quinquennale, atteso che l'unica lettera di messa in mora era dell'08.02.2011, inviata a mezzo raccomandata a/r n. 12678810784-5 del 25.03.2011;
− la mancata individuazione della chilometrica stradale che non permette al convenuto , CP_4 titolare di oltre 3.000 chilometri di strade, di individuare il punto esatto dell'insidia e quindi verificare la veridicità dei fatti lamentati;
pagina 2 di 18 − che la denuncia di un sinistro dopo tanti anni senza indicazione della chilometrica rende la domanda nulla, inammissibile ed improcedibile in nuce, anche per chiara violazione del contraddittorio;
− che su tale tratto stradale vige ed è ben visibile il limite di velocità di 50 Km/h;
− che i danni materiali erano generici, non supportati da idonea documentazione e certamente eccessivi nella loro determinazione;
− la mancanza di attuazione della negoziazione assistita con conseguente improcedibilità della domanda;
− la chiara preesistenza dell'esimente del caso fortuito e/o forza maggiore, atteso che le circostanze immanenti (forti piogge) non preventivabili, imponevano al conducente del veicolo (in costanza di pioggia) di tenere, indipendentemente dalla velocità imposta, un comportamento idoneo allo stato dei luoghi, con chiara violazione del codice della strada;
− la prescrizione, in ogni caso, della domanda risarcitoria;
− che i fatti, se verificatesi erano certamente da attribuire a fattori immanenti ed improvvisi certamente non preventivabili (piogge estive improvvise - zona montana) ovvero fatti repentini non imputabili al proprietario della sede stradale tanto da configurare un'ipotesi di caso fortuito/forza maggiore;
− che le strade provinciali sono quotidianamente verificate dai Capo Cantonieri ed in caso di incidenti - specie se rilevati dalle Autorità – questi devono essere subito allertati;
− che nella fattispecie in esame non si era verificato nulla di tutto questo e dagli atti emergeva anzi una palese omissione nella determinazione del punto esatto del sinistro che impediva all'Amministrazione di dare prova liberatoria;
− che sulla dinamica descritta non si intravedono responsabilità in capo alla convenuta né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto un Ente si può presumere responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei fatti riconducibili ad un luogo ristretto e a situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e non connessi a fattori imprevedibili ed imprevisti;
− la sussistenza di concause nell'evento dell'attrice che nei fatti dinamici non ha usato né la dovuta diligenza e prudenza, anche ex art. 141 CdS, irrispettosa di presupposti importanti, quali il mancato rispetto del limite di velocità imposto, la mancata regolarizzazione della velocità nei pressi di un incrocio, la mancanza di prudenza su strade notoriamente dissestate montane ed in concomitanza o subito dopo violenti acquazzoni estivi;
− la condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno scaturente dalla stessa descrizione dei fatti che impone una concorsualità nei danni richiesti, ma sulla base solo di quelli effettivamente documentati e non quelli abnormi richiesti;
− la necessità di una ctu tecnica modale poiché la produzione di una ricevuta e/o fattura non forniva alcuna prova della sussistenza del nesso di causalità tra quell'evento e quei danni, ovvero la mancata o meno asseverazione di tale documento impugnato e contestato in ogni sua parte rende la domanda non provata sul quantum;
− la temerarietà della domanda introduttiva non solo per la sua indeterminatezza ma pure per l'assenza di prove anche ex art. 2729 c.c.; Tanto premesso, la convenuta AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Previa valutazione dell'eccezione di prescrizione maturata e di tutte le eccezioni, deduzioni e controdeduzioni e delle produzioni documentali in atti, autorizzare, in subordine, con differimento dell'udienza indicata, la chiamata del terzo
[...]
oggi - o altra sua Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 variazione o un nuova denominazione e/o riorganizzazione in persona del legale rappresentante p.t., … nella qualità di responsabile civile verso terzi, ai fini della garanzia RCO
pagina 3 di 18 - giusto contratto allegato in atti e vigente tra le parti al momento del sinistro. Polizza assicurativa che garantiva la proprio da tali rischi verso terzi, in modo che Parte_2 in caso di condanna anche parziale sia manlevata da qualsiasi onere risarcitorio, dalla citata Compagnia assicurativa. Preliminarmente: la prescrizione del diritto e l'indeterminatezza del luogo del sinistro per mancata indicazione della chilometrica;
Nel merito: accertare e dichiarare che i fatti per cui è causa sono conseguenza del caso fortuito e di forza maggiore (zona montana, fatti contestuali a piogge - fatto notorio di strade dissestate), immanente ed imprevedibile che non ha permesso all'Ente di evitare il pericolo;
In via gradata: superata l'esimente condannare il convenuto applicando una concorsualità nei fatti per chiara corresponsabilità dell'attore, per aver violato l'art. 141 Nuovo C.d.S. e non rispettato la segnaletica ivi allocata ed imposta - tenuto conto dello stato dei luoghi, con riduzione dei danni materiali per come documentati e richiesti. Domanda certamente inammissibile e generica, oltre che eccessiva e non provata. Con vittoria di spese e competenze”. Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicurativa, si è costituita in giudizio la he, richiamati i fatti di causa, ha dedotto: Controparte_2
− la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa azionata dalla che Parte_2 all'epoca dei fatti era assicurata per la RC con la terza chiamata Controparte_2
atteso che non è pervenuta da parte dell'assicurato alcuna denuncia e/o richiesta di
[...] manleva entro il termine di due anni dal sinistro (avvenuto il 19.06.2009), con conseguente venir meno della garanzia e impossibilità per la terza chiamata di manlevare l'assicurato dalle eventuali somme dovute in favore di parte attrice, essendo maturata la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto all'indennizzo contrattuale;
− la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla ai sensi dell'art. Pt_1 2947, comma 1, c.c., essendo trascorsi più di cinque anni dall'evento e/o dall'ultima richiesta di risarcimento danni;
− la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di comunicazione del sinistro e con le modalità stabilite dall'art. 1 del Capitolato di polizza - Sezione norme che regolano i sinistri - nonché per violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e spese legali;
− l'inadempimento di tali obblighi relativi alla denuncia del sinistro comportava la perdita totale del diritto alla garanzia o il parziale diritto all'indennizzo ex att. 1913 e 1915 c.c.;
− che la terza chiamata è venuta a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa per cui la stessa aveva il diritto, nella denegata ipotesi di riscontro della domanda attrice, di rifiutare o ridurre il pagamento in ragione del pregiudizio sofferto per decadenza del convenuto attesa la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalle condizioni di polizza;
− che le norme citate stabiliscono un obbligo ispirato al principio di correttezza e finalizzato a consentire all'assicuratore di accertare se l'indennizzo era dovuto, nonché l'entità del danno, oltre che di evitare la dispersione di prove ed indizi ed a limitare le conseguenze dell'evento dannoso;
− che la violazione di tale obbligo è palese nella fattispecie in esame considerato che la Compagnia assicuratrice era stata chiamata a fornire la garanzia per la RC nel giudizio incorso a distanza di ben 12 anni dal verificarsi del presunto evento dannoso con ogni necessario e conseguente pregiudizio patrimoniale e del diritto di difesa;
− che la condotta dell'Ente convenuto è in netta violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e delle spese legali secondo il quale la società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del contraente assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali e tecnici;
pagina 4 di 18 − che, oltre ad aver colposamente sottaciuto la richiesta risarcitoria pervenutale, omettendo di denunciare l'evento, la convenuta aveva inteso assumere la gestione della Parte_2 vertenza in via del tutto autonoma in violazione della succitata clausola contrattuale, tanto da richiedere la condanna della convenuta al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese e competenze di lite affrontate per la costituzione e la difesa nel giudizio;
− che la polizza, in virtù della quale è stata chiamata in causa la Controparte_2
contempla l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 5.000,00, per
[...] come stabilito dall'art. 5 del capitolato di polizza, alla sezione riguardante le franchigie contrattualmente previste;
− che nella denegata ipotesi di riscontro della domanda attrice le somme, eventualmente dovute pari ad euro 1.500,00, rimarrebbero assorbite nella franchigia contrattualmente prevista, con conseguente illegittimità della domanda di manleva spiegata dalla convenuta;
Parte_2
− la carenza di legittimazione della convenuta Compagnia assicuratrice con conseguente estromissione della stessa dal giudizio e/o dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva e/o comunque rigetto della domanda, attesa la previsione contrattuale della citata franchigia di euro 5.000,00;
− che si contesta l'accadimento storico e la dinamica del sinistro in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate;
− che sussistono forti dubbi, in merito all'effettivo verificarsi dell'evento prospettato in atti, scaturenti dalla lacunosa e generica descrizione dei fatti di causa operata dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado soprattutto in relazione alla individuazione ed alla identificazione dei luoghi teatro dell'evento anche in riferimento alla mancata indicazione della chilometrica stradale e della data precisa dell'evento;
− che la strada provinciale si estende per diversi chilometri, sicchè la omessa indicazione del punto esatto che sarebbe verificato il sinistro non consente di verificare le avverse doglianze e di riprendere compiuta posizione sulle stesse;
− che l'estrema lacunosità dell'atto di citazione riguarda anche la descrizione del sinistro che avrebbe provocato i danni pretesi addirittura dopo 12 anni dall'evento;
− che tali omissioni devono condurre a dichiarare la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione;
− che nel merito la domanda deve essere respinta non essendo stata allegata, a corredo della stessa alcun elemento, neanche indiziario, circa l'effettiva verificazione dell'evento e gli addebiti di responsabilità;
− che nella specie deve escludersi a priori la sussistenza dei presupposti della non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia atteso che una buca molto grande non costituisce alcun pericolo dato che la stessa è certamente visibile rispetto alle buche di dimensioni più contenute;
− che nel caso di specie l'eventuale non provata situazione di pericolo era facilmente visibile dagli utenti della strada con l'utilizzo della normale diligenza e in particolare con una condotta di guida ossequiosa delle norme di comportamento del codice della strada;
− che la quantificazione dei danni richiesti è esagerata e sproporzionata;
− che la documentazione posta a corredo della domanda è priva di qualsiasi valenza probatoria e contiene voci di spesa non giustificabili dal punto di vista tecnico atteso che i danni avrebbero riguardato esclusivamente lo pneumatico anteriore destro ed il cerchio;
− che l'attore ha avanzato una richiesta di risarcimento da fermo tecnico senza aver dimostrato che il veicolo è stato riparato né che abbia subito un pregiudizio per la presunta mancata utilizzabilità del bene;
pagina 5 di 18 − che i danni lamentati escludono l'indisponibilità del mezzo da parte del proprietario;
Tanto premesso, la terza chiamata a chiesto: “1) In via Controparte_2 preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa con ogni necessaria conseguenza in ordine alla inammissibilità e/o al rigetto della domanda di manleva proposta dalla;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione Parte_2 del diritto al risarcimento del danno azionato dalla sig.ra , ai sensi dell'art. 2947, Pt_1 comma 1, c.c. e conseguentemente rigettare la domanda risarcitoria;
3) In via preliminare, accertare e dichiarare la perdita del diritto alla garanzia o il parziale diritto all'indennizzo, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 c.c., per violazione dell'art. 1 del Capitolato di polizza (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) - sezione norme che regolano i sinistri -, nonché per violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e spese legali ( art. 3 della sezione norme che regolano i sinistri); 4) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, disporne Controparte_2 l'estromissione dal giudizio e/o dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza della domanda di manleva atteso che le somme eventualmente dovute rimarrebbero assorbite nella franchigia assoluta contrattualmente prevista di euro 5.000,00 per sinistro;
5) In via preliminare, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione con ogni necessaria conseguenza di legge; 6) In via principale: rigettare la domanda di risarcimento danni poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata;
7) In via gradata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione degli eventuali danni subiti e, per l'effetto, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
8) In via gradata, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dalla controparte, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia. In ogni caso tener conto della franchigia di euro 5.000,00 contrattualmente prevista dal capitolato di polizza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza la parte attrite precisava che il sinistro era avvenuto il 12.6.2009, mentre la diversa data indicato in citazione costituiva errore materiale.
Ciò posto, il Giudice di Pace di Campana ha rigettato le richieste istruttorie e ritenuto la causa matura per la decisione. Con sentenza n. 9/2021, depositata in cancelleria il 22.10.2021, il GdP ha rigettato la domanda proposta da e ha compensato le spese di lite. Parte_1
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del Parte_1 giudice di prime cure per il seguente motivo: “violazione di legge (artt. 2043 e ss. c.c. in relazione all'art. 2947 c.c.)” nella parte in cui dichiara: “Ritiene il giudicante che nel caso di specie si applichi l'art. 2947, comma secondo, c.c. il quale stabilisce che per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. La Suprema Corte di Cassazione in un primo momento ha escluso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 2947 cc al danno prodotto da insidia od al danno da omessa custodia, perché non ricomprendeva lo stesso danno nell'ampio concetto di danno da circolazione stradale (Cass. n. 14456/2006). Successivamente ha mutato orientamento stabilendo che “per l'applicabilità della prescrizione breve, ai sensi del secondo comma dell'art. 2947 cc (nel caso di azione di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ed effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima”(Cass. 10680/2008, 5894/2016). Facendo proprio questo principio non può che ritenersi prescritto il diritto per avere l'attrice inviato la seconda messa in mora solo dopo cinque anni dalla prima interruzione dei termini.
La logica della interpretazione estensiva, che in questa sede si condivide, risiede nel fatto che anche nei sinistri che, come questo hanno avuto occasione nella circolazione stradale si pone
pagina 6 di 18 “l'esigenza che l'accertamento della dinamica dell'incidente stradale avvenga con un'azione sollecitamente proposta (Cass. 5894/2016). Non è di ostacolo a questa decisone il fatto che sia la che la abbiano eccepito la prescrizione basando le Parte_2 CP_2 eccezioni sul primo comma dell'art. 2947 cc, in quanto la ricerca della norma giuridica applicabile alla fattispecie concreta spetta al giudice, il quale può porre a fondamento della sua decisione “principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass. n. 25140/2010, 3443/2005). Quanto precede consente di ritenere che il diritto vantato da Pt_1
sia prescritto e giustifica il rigetto delle richieste istruttorie di cui all'ordinanza del
[...]
5/8/2021 nonché il tacito rigetto della istanza di revoca della medesima ordinanza e di concessione di termine per note istruttorie. Si conclude con sentenza di rigetto della domanda. Il rigetto delle eccezioni sollevate in rito, l'evidenziato duplice orientamento in sede di legittimità sulla questione di prescrizione applicabile ai sinistri azionabili ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cc giustificano la compensazione delle spese di giudizio”. L'impugnazione si è estesa, poi, alla conseguente parte dispositiva, che recita: “Il Giudice Onorario di Pace di Campana, dott.ssa Maria Costanza De Vico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , in persona del Parte_1 Parte_2
Presidente pro-tempore, nonché , in persona del suo procuratore Controparte_2 ad negotia dott. […], così decide: rigetta la domanda;
compensa le spese del Persona_1 giudizio.” A tal fine, l'appellante ha dedotto:
− che il giudice di prime cure, ignorando tutte le difese svolte dalla , la Parte_1 produzione documentale da questa effettuata e le richieste istruttorie, formulate nei modi e nei termini di legge, in totale dispregio delle norme codicistiche dettate dal legislatore in tema di risarcimento da fatto illecito ex artt. 2043 e ss. c.c., responsabilità extracontrattuale, ha inteso rigettare la domanda attorea ritenendo la stessa prescritta ex art. 2947 comma 2
c.c.;
− che il giudice di primo grado si è soffermato sulla sola lettura del secondo comma dell'art. 2947 c.c., senza considerare il comma 1 e il comma 3 del citato disposto normativo;
− che i fatti denunciati dalla in citazione integrano l'ipotesi di responsabilità aquiliana Pt_1
o responsabilità extracontrattuale, ossia quella conseguente ad un danno ingiusto e come tale meritevole di risarcimento, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 2043 c.c.;
− che il caso de quo è da ricondurre alle ipotesi contemplate dal Legislatore nel Titolo IX del Codice Civile, ossia dei fatti illeciti, con la conseguenza che per il danneggiato, a mente del più volte richiamato art. 2947, comma 1, c.c., l'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni ovvero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 comma 3 c.c., anche in tempi più lunghi;
− che il GOP di Campana ha completamente errato la propria decisone ponendo a fondamento del rigetto della domanda svolta dall'attrice il maturarsi della prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.p.c., atteso che la ha provveduto (per come si ricavava dalle Pt_1 allegazioni effettuate), successivamente alla prima lettera di messa in mora dell'08.02.2011 e ricevuta il 25.03.2011, ovvero prima dello spirare del termine prescrizionale di anni 5, ad inoltrare a mezzo pec alla convenuta di in data Controparte_1 Pt_2
22.03.2016 un ulteriore atto di diffida e costituzione in mora. Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale di: “
1- Dichiarare che Parte_1 l'incidente meglio descritto nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di CP_8
, verificatosi il giorno 19.06.2009, ore 09.20 circa, sulla strada pubblica S.P. 260, in agro
[...] del Comune di Campana, dopo il bivio con la strada che da porta a Campana, Parte_3 direttrice di marcia Campana, è stato causato e si è venuto a verificare per fatto e colpa pagina 7 di 18 esclusivi della convenuta;
2-Condannare la convenuta Controparte_1
(quale Ente proprietario della strada ove si è verificato Controparte_1 il sinistro) e la (quale terzo chiamato in causa), in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti in carica - ciascuno per il suo titolo ed in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni tutti (ivi compresi i danni tutti subiti all'autoveicolo, carrozzeria e parti meccaniche sostituite, il danno da fermo tecnico, da valutare anche in via equitativa ex artt.
1226 c.c. e 113 c.p.c., il noleggio dime, e quanto altro dovesse risultare dal prosieguo istruttorio o, occorrendo, da CTU tecnica), patrimoniali e non, subiti dall'istante in Parte_1 conseguenza dei fatti esposti in narrativa e per cui è causa;
3-Liquidare detti danni nella misura di Euro 1.464,00 ovvero nella misura che risulterà dal prosieguo istruttorio e/o occorrendo da CTU estimativa tesa, invero, all'accertamento in termini monetari, dei danni tutti, patrimoniali e non, sofferti dall'istante e di cui si chiede il ristoro;
oltre il danno da fermo tecnico del mezzo che, in maniera riduttiva, viene indicato nella misura di Euro 400,00 (quattrocento/00); ovvero, gradatamente, in quella misura, maggiore o minore, che risulterà dal prosieguo istruttorio o da consulenza tecnica per la quantificazione dei danni di cui, occorrendo, si chiede l'ammissione; o, comunque, in via ancora più gradata, liquidare detti danni in quella misura che l'adito Giudice riterrà di giustizia e di ragione in via equitativa, ma sempre nell'ambito della propria competenza ratione valoris. Con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo;
4-Condannare la convenuta Controparte_1
(quale Ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro) e la Controparte_2
(quale terzo chiamato in causa), in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica -
[...] ciascuno per il suo titolo ed in via tra loro solidale, al pagamento delle spese e competenze di lite”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 16.06.2022 l , la quale, Controparte_1 reiterate tutte le eccezioni e le difese del giudizio di primo grado, ha altresì dedotto:
− la pretestuosità, l'infondatezza delle argomentazioni e l'artefatta ricostruzione dei fatti posti a sostegno dell'appello;
− la correttezza e l'adeguatezza delle argomentazioni del giudice di prime cure in ordine all'applicabilità dell'art. 2967, comma 2, c.c., basate su un esatto ragionamento logico - giuridico prive di contraddizioni con richiami ad aspetti normativi e giurisprudenziali inerenti ai fatti di causa. Tanto premesso l'appellata ha chiesto: “… Controparte_1 previa dichiarazione d'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'appello, rigettarlo integralmente ed in ogni sua richiesta ed eccezione, per come motivato, confermando integralmente la sentenza di primo grado, perché adeguatamente motivata e basata su idoneo ragionamento logico/giuridico. IN VIA GRADATA: nell'inconcessa e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze dell'appellante che si manlevi, da ogni onere risarcitorio, questo Ente e, per come dedotto e documentato in atti, condanni l
[...]
Oggi o altra sua variazione Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e nuova denominazione e/o riorganizzazione interna, in persona del legale rappresentante p.t.,
… nella qualità di responsabile civile verso terzi, per i danni ai fini della garanzia Responsabilità Civile Rischi Diversi (Vds copia polizza n.49459156 decorrenza 31/12/2008 scadenza 31/12/2011), al pagamento di ogni danno eventualmente accertato. Naturalmente, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori, per come articolati in atti in primo grado (prove testimoniali) ed eccezioni rimaste assorbite dalla prescrizione, come: 1) Mancata indicazione del punto esatto dell'insidia; 2) Caso fortuito e forza maggiore come esimente;
3) Nonché, da ultimo, concorsualità nei fatti del danneggiato odierno appellante, etc. etc.. Si chiede, in ogni caso, il beneficio delle spese legale del doppio grado di giudizio”. pagina 8 di 18 Si è, altresì, costituita nel giudizio d'appello con comparsa depositata in data 20.07.2022 l la quale, reiterate tutte le eccezioni e le difese del Controparte_2 giudizio di primo grado, ha altresì dedotto:
− l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
− che il giudice di prime cure ha correttamente inquadrato l'azione risarcitoria proposta ritenendo applicabile la prescrizione breve di due anni dettata dall'art. 2947, comma 2, c.c. in materia di circolazione stradale motivando adeguatamente la propria decisione;
− che nell'ampio concetto di circolazione stradale deve farsi certamente rientrare anche il danno (presunto) da insidia od il danno da omessa custodia che, come nel caso in esame, ha avuto occasione nella circolazione stradale;
− che correttamente il giudice di prime cure ha disatteso la domanda dichiarando prescritto il diritto al risarcimento avendo parte attrice inviato la seconda messa in mora solo in data 22.03.2016, allorquando era ormai spirato il termine di prescrizione di due anni (art. 2947
c.c.) dalla prima messa in mora del 24.03.2011. Tanto precisato, l ha chiesto a questo Tribunale di: “In via Controparte_2 preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 del c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare rigettare l'appello in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa con conferma integrale della sentenza di primo grado;
In subordine, in caso di accoglimento del gravame, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa con ogni necessaria conseguenza in ordine alla inammissibilità e/o al rigetto della domanda di manleva proposta dalla;
In subordine, in caso di accoglimento del gravame, accertare e Parte_2 dichiarare la perdita del diritto alla garanzia o il parziale diritto all'indennizzo, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del cod. civ., per violazione dell'art. 1 del Capitolato di polizza (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) - sezione norme che regolano i sinistri - nonché per violazione del patto di gestione delle vertenze di danno e spese legali (art. 3 della sezione norme che regolano i sinistri); In subordine, in caso di accoglimento del gravame accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, disporne Controparte_2 l'estromissione dal presente giudizio e/o dichiarare la inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di manleva atteso che le somme eventualmente dovute rimarrebbero, comunque, assorbite nella franchigia assoluta contrattualmente prevista di €.5.000,00 per sinistro;
In subordine, in caso di accoglimento del gravame rigettare la domanda di risarcimento danni poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata;
In estremo subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione degli eventuali danni subiti e, per l'effetto, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
In estremo subordine, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dalla controparte, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
In ogni caso, tenere conto della franchigia di €.5.000,00 contrattualmente prevista dal capitolato di polizza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi giudizio”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ammissibilità dell'appello In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle
pagina 9 di 18 circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent.
n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato, seppur carente di sintesi e schematicità espositiva e posto in essere sotto forma di un'ampia critica della decisione gravata, permette di individuare la doglianza mossa alla sentenza appellata, consistente nell'errata identificazione del termine di prescrizione da parte del giudice di prime cure, con conseguente erroneo rigetto della domanda e compensazione delle spese di causa. È, pertanto, chiara l'argomentazione dell'appellante in contrapposizione alla decisione impugnata, volta alla configurabilità nella fattispecie in esame della prescrizione prevista dal comma 1 o dal comma 3 dell'art. 2967 c.c., con richiesta di rinvio della causa al giudice di pace competente o di accoglimento della domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado.
3. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016;
Cass. n. 17681/2021).
4. Nel merito
4.1. Il ragionamento seguito dal GOP si può riassumere come segue.
pagina 10 di 18 Il GOP, dopo aver inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., ha esaminato la sollevata eccezione di prescrizione del diritto sulla base della documentazione in atti da cui è emerso che si trattava di un sinistro occorso il 19.06.2009 (per mero errore era stata indicata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado diversa data, ovvero il 12.08.2000 - vedasi verbale d'udienza del 25.01.2021) per il quale parte attrice ha inoltrato una prima messa in mora datata 08.02.2011, inviata tramite servizio postale il 24.03.2011 (raccomandata a/r - ricevuta dalla Provincia in data 25.03.2011) e una seconda messa in mora il 22.03.2016 (pec consegnata in pari data).
Il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare al caso di specie la prescrizione biennale prevista dal dettato normativo dell'art. 2947, comma 2, c.c., ritenendo, quindi, prescritto il diritto vantato dall'attrice, . Parte_1
Di conseguenza, ha rigettato la domanda attorea. 4.2. In termini generali si rileva come in ordine alla questione relativa all'applicabilità o meno della prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. al danno prodotto da insidia o da omessa custodia, attualmente sussiste un orientamento giurisprudenziale costante che, in tema di sinistro stradale, ritiene applicabile la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., non soltanto nelle ipotesi in cui i danni derivino, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche nei casi in cui sussista un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima. Tale estensiva interpretazione, posta a base del citato orientamento, risponde all'esigenza che l'accertamento della dinamica dell'incidente stradale si verifichi con una azione sollecitamente proposta (Cass. n. 10680/2008; Cass. n.
5894/2016).
Ciò spiega perché tale termine prescrizionale non trovi applicazione nel caso in cui il danno non solo non sia prodotto direttamente dalla circolazione stradale, ma neanche determini un incidente tra veicoli (cfr. Cass. n. 5894/2016). Per l'effetto, nell'ipotesi in cui il danno sia strettamente connesso all'insidia stradale, in ipotesi non segnalata, lo stesso è ricollegato ad una condotta omissiva dell'ente pubblico proprietario della strada e, dunque, a fattori estrinseci alla circolazione e non riconducibili al dinamismo proprio del veicolo. Ne deriva, pertanto, che laddove l'insidia non abbia determinato un incidente tra più veicoli, in tal caso, non risulta applicabile il termine di prescrizione di due anni, di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., la cui brevità è giustificata dall'esigenza di accertare la dinamica di un incidente stradale, dovendo trovare applicazione la prescrizione quinquennale (si veda Cass. civ. n. 14456/2006). Non ignora questo giudice l'esistenza di altro orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi analoga, ha affermato l'applicabilità della prescrizione biennale (v. Cass. civ. n. 31003/2018). Si ritiene, tuttavia, che tale isolato precedente non fornisca elementi idonei a superare il tradizionale orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla non applicabilità del termine biennale di prescrizione nei casi in cui, come quello in esame, il danno non risulti prodotto dalla circolazione stradale, ma neanche determini uno scontro tra veicoli. Tanto precisato, va osservato che la , per il tramite del proprio legale, ha effettuato Pt_1 una prima diffida e messa in mora in relazione al sinistro del 12.6.2009, ricevuta dalla Provincia convenuta il 25.3.2011. Inoltre, vi è prova in atti dell'ulteriore messa alla Provincia convenuta con pec del 22.3.2016, richiamata ed allegata all'atto di citazione;
diffida e messa in mora, invero, mai oggetto di specifica contestazione. Per l'effetto, considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del decorso del quinquennio da tale pec, deve ritenersi che non sia maturato il termine di prescrizione, sicché
pagina 11 di 18 ha errato il giudice di pace a porre a fondamento del rigetto della domanda l'intervenuta prescrizione.
Tale erronea pronuncia, tuttavia, non rientra in uno dei casi, da ritenersi tassativi, di rimessione al primo giudice, pertanto, occorre esaminare nel merito la domanda formulata in primo grado.
4.3 Si rileva come nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità della Parte_2 va ricondotta all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice lamentato l'omessa custodia della
[...] strada luogo del sinistro. Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia. Sul punto è sufficiente osservare che fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa. Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.; piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento e del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021). Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della pagina 12 di 18 cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze
10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483). Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n. 21212 del 2015).
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 5.2.2013, nonché Sez. 3,
Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20.10.2015).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
(Cass. civ. n. 12895 del 22/06/2016, nonché n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U., n. 20943 del
30/06/2022). Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n.
2660 del 2013). Peraltro, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
pagina 13 di 18 quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33074/2023). La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (Cass civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
30775 del 22.12.2017, Cass. Civ. n. 27724 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del
23.5.2023). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 11.5.2017, n. 11526;
Cass. 22.12.2017, n. 30775; Cass.30.10.2018, n. 27724, Cass., Sez. Un., 30.6.2022, n.
20943). Appare chiaro, pertanto, che alla luce dei rilievi esposti l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime in questo senso Cass. Civ. n. 23584 del 2013), al quale fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v.
Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Dunque, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. Occorre evidenziare, infatti, che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della “res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021)
o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
In effetti, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno” o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua pagina 14 di 18 efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”]. L'analisi sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire l'evento. 4.4. Alla luce dei principi richiamati è necessario valutare la fattispecie oggetto di esame sul piano della prova del nesso di causa tra la res in custodia e l'evento come concretamente verificatosi, e poi sul piano della valutazione - nella determinazione eziologica dell'evento - della condotta della parte danneggiata.
A tal fine, la verifica va condotta alla luce del petitum e della causa petendi evocati dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, essendo il diritto al risarcimento del danno un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi.
Giova rammentare, poi, che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati
“l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso
l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto” (da ultimo, Cass., sez. II, 16/04/2021, n.10141). 4.5. La domanda di risarcimento avanzata dall'attrice in primo grado è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. In particolare, secondo le deduzioni contenute nell'atto di citazione , mentre Parte_1 percorreva a bordo del proprio veicolo la SP 260 in direzione Campana, “improvvisamente (..) andava a finire con la ruota anteriore destra in una buca profonda e dal bordo tagliente,
pagina 15 di 18 presente sul manto stradale è posizionata una a destra della propria corsia di marcia” (cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado). Tale è la descrizione della dinamica dell'evento che ha visto coinvolta la danneggiata, la quale aggiungeva, poi, che la “buca, completamente ricolma e coperta di acqua (da monte scorrevano delle acque sorgive di acqua che fuoriusciva dalla terra), al momento della denunciata vicenda, non era né visibile né tantomeno segnalata, in alcuna maniera, da transenne, cartelli o segnali di pericolo ovvero altro segnale stradale atti a renderla visibile e/o prevedibile agli utenti della strada”. La domanda, già dal punto di vista assertivo, è generica.
Ed infatti, manca l'individuazione del luogo in cui è avvenuto il sinistro. A tal fine, in effetti, è del tutto insufficiente l'indicazione della strada, la quale, se può è utile per individuarne il custode, non identifica in alcun modo il punto ove la predetta anomalia si trovava. Tale lacuna assertiva non è colmata dall'attività di precisazione svolta dall'attore all'udienza ex articolo 320 c.p.c. (successivamente fissata dal giudice di pace), allorquando l'attore nel verbale del 23 luglio 2021 così precisava: “precisa che il sinistro si è verificato sulla SP 260 nei pressi del chilometro 16”. In effetti, anche in tal caso l'attore non ha inteso precisare in maniera specifica ove si trovava la predetta anomalia della strada. Il difetto di allegazione circa l'individuazione del bene al quale il giudice deve ancorare il giudizio circa la valutazione della efficienza causale a produrre il danno, inoltre, persiste anche dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione in primo grado. Ed invero, alcuna delle diffide e messe in mora inviate alla convenuta Provincia di Pt_2 contiene l'indicazione precisa del luogo in cui avveniva il sinistro. In entrambi i documenti prodotti, infatti, la affermava che il sinistro avveniva sulla “strada provinciale che da Pt_1 Mandatoriccio Paese porta a Campana”. Peraltro, dall'esame di tali missive emerge che la dinamica lamentata in sede stragiudiziale dalla danneggiata è solo parzialmente coincidente con quella oggetto della domanda. Nello specifico, la lamentava in sede stragiudiziale la presenza di “una serie di grosse buche Pt_1 sul manto stradale”, di cui “una più profonda delle altre”, nelle quali l'attrice “andava a finire”. Non risultano in atti, inoltre, fotografie del luogo teatro del sinistro, né relazioni di intervento da parte dei carabinieri o altro corpo di polizia. Neppure risultano prodotte segnalazioni circa la presenza della buca che in ipotesi avrebbe determinato il sinistro.
Allo stesso modo, inoltre, risultano descritte in modo generico la modalità di accadimento dell'evento e le caratteristiche della buca. In particolare, l'attrice riferisce che “andava a finire con la ruota anteriore destra” nella buca, senza che risulti la specifica modalità in cui avveniva il contatto con la res (ad esempio, se la ruota dell'auto entrava completamente o parzialmente nella buca;
e in quest'ultimo caso da che lato, interno o esterno), la posizione dell'anomalia rispetto al senso di marcia (risultando dedotto solo che la buca si trovava “a destra della propria corsia di marcia”; deduzione che, invero, letteralmente intesa sembrerebbe evocare la presenza di una buca al di fuori della corsia di marcia ed alla sua destra), la condotta di guida immediatamente precedente al contatto con la cosa (non è chiaro dove si trovasse il veicolo rispetto alla buca e cosa si intenda per “velocità moderata”), nonché la dinamica nei momenti immediatamente successivi al contatto con la cosa (non è chiarito se l'attrice abbia perso o meno il controllo del veicolo, se la stessa proseguiva o meno la marcia e, in quest'ultimo caso, se fosse o meno impossibilitata a proseguirla e la motivazione;
d'altronde l'attrice riferisce di danni allo pneumatico ed anche alla
“parti meccaniche”).
pagina 16 di 18 La genericità dell'allegazione circa la dinamica di accadimento dell'evento, poi, risente della genericità dell'allegazione circa le caratteristiche dell'imperfezione, definita come una “buca profonda e dal bordo tagliente”. Non risulta chiarita, ad esempio, l'ampiezza della buca o la sua profondità.
Tutti gli aspetti sopra indicati, in assenza di altra documentazione dalla quale evincere l'esistenza, la tipologia e la consistenza dell'anomalia, avrebbero dovuto tradursi nell'allegazione, almeno a livello descrittivo, di tutti gli elementi idonei a consentire al giudicante di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda. Sul punto deve concordarsi con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine (…) la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n. 35991/2023). Tale allegazione è, dunque, mancata nel caso di specie.
4.6. Giova osservare, poi, che nel caso in esame la parte appellante non ha formulato specifico motivo di appello avverso l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, formulando una richiesta di riforma della sentenza “previa istruttoria della causa”. Peraltro, nell'atto di appello la parte appellante ha formulato tale richiesta: “in via istruttoria, si chiede che vengano ammessi interrogatorio formale del legale rappresentante in carica della convenuta ovvero del responsabile Controparte_1 CP_10 del tratto di strada ove si sono verificati i fatti per cui è causa e, senza inversione, prova testimoniale, con i testi indicati, sulle circostanze indicate sotto le lettere A-, B-, C-, D- ed E- del presente atto di citazione che qui si abbiano per riportate, capitolate ed integralmente trascritte, come precedute dalle parole “Vero che” e che, occorrendo, meglio saranno precisate in corso di causa. Si indicano a testi i Sig.ri e , entrambi residenti in [...], nonché il Sig. , Viale della Repubblica, 117, Crosia”. Testimone_2
Ciò precisato, tale richiesta integra, di fatto, una nuova richiesta di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità dell'art. 345 c.p.c..
, nell'atto di citazione in appello mancano le circostanze di fatto che dovrebbero CP_11 consentire il rinvio alle lettere “A-, B-, C-, D- ed E”, alcune delle quali [“c), d) ed e)”] neppure sono presenti nell'atto di appello. Orbene, rivalutando le istanze istruttorie formulate in primo grado e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni, non risultando allegato in modo specifico il luogo in cui è avvenuto il sinistro, né le condizioni della strada alle quali l'attrice intendeva ricollegare il verificarsi del danno, non poteva neppure essere ammessa la prova orale – per interrogatorio formale del legale rappresentate della provincia e per testi - richiesta dall'attrice in primo grado. Invero, la richiesta di prova non risulta articolata per quanto riguarda l'interrogatorio formale del
“legale rappresentante in carica della convenuta ovvero del capo cantoniere”, sicchè è del tutto inammissibile alla luce dei criteri di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c..
Quanto alla prova testimoniale formulata con i testi e , unici Parte_4 Testimone_1 testi indicati all'udienza del 23.7.2021, l'attrice nella citazione del giudizio di primo grado ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale con mero rinvio alla narrativa dell'atto di citazione (“lettere A-, B-, C-, D- ed E”). Orbene, ferma l'inammissibilità della testimoniale richiesta senza individuare i capitoli specifici e separati sui quali i testi sono chiamati a deporre (rimettendo al giudice una inammissibile pagina 17 di 18 “lettura estrapolativa” dell'atto di parte), la genericità dell'allegazione non consente di ritenere che una tale prova testimoniale, anche se espletata con conferma delle circostanze della narrativa, avrebbe consentito l'accoglimento della domanda essendo la stessa già carente sotto il profilo assertivo.
Ed infatti, alla luce delle suesposte considerazioni, si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, è sfornita di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare la decisione.
Né, ovviamente, il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti e neppure per suggerire le opportune integrazioni o modifiche.
In definitiva, la domanda di risarcimento va rigettata. Per completezza va osservato che, nella specie, la statuizione di rigetto della domanda, seppur per motivi diversi da quelli indicati dal giudice di pace, comporta comunque un dispositivo di rigetto dell'appello (arg. da Cass. civ. n. 18044/2020).
5. Le spese processuali
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Ord.
n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale né da parte della né da parte della Controparte_1 [...]
Controparte_2
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate, in considerazione del contrasto della giurisprudenza sul termine di prescrizione applicabile, della complessità delle ragioni della decisione, che hanno visto il rigetto della domanda per motivi diversi da quelli indicati dal giudice di pace, nonché della circostanza che alcuna delle parti ha visto accogliere in maniera integrale le proprie conclusioni. Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Campana n. 9/2021;
- COMPENSA le spese di lite;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il giorno 11.6.2025
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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