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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3938 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento emesso dall' in data 04/04/2020 con il quale si accertava l'indebita CP_1 percezione dell'indennità di malattia da parte della ricorrente, sig.ra Parte_1
, per il periodo compreso tra il 17/01/2014 e il 15/03/2014, nonché la richiesta
[...]
di restituzione della somma di euro 1.606,87.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Patti, sostenendo che, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., la competenza spetti al Tribunale di Milano, luogo di residenza della ricorrente alla data di proposizione del ricorso. Ai sensi dell'art. 444 c.p.c., le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che la sig.ra risiedeva nel Comune di Milano alla Parte_1
data del 09/12/2020, data di iscrizione a ruolo del presente giudizio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 9373/2014) ha più volte ribadito il principio secondo cui la competenza territoriale per le controversie previdenziali è inderogabile e deve essere verificata d'ufficio dal giudice. Ne deriva che il Tribunale di Patti è territorialmente incompetente a conoscere della presente controversia, dovendosi individuare il foro competente nel Tribunale di Milano.
Considerato che il presente giudizio deve proseguire dinanzi al Tribunale competente e che la decisione sulla competenza non incide sulla fondatezza della domanda, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti a favore del
Tribunale di Milano.
2. Termine per la riassunzione 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 03/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo