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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/08/2024, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 700249/2016, promossa da
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, viale Diaz n. 106, presso lo studio dell'avvocato Lerina Patrizia Lacava, che la rappresenta in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione;
attrice contro
( ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari, via Roma n. 69, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Sedda, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e con la chiamata in causa di
) elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 in Cagliari, via Sonnino n. 216, presso lo studio dell'avvocato Rita Branca, che la rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
intervenuto conclusioni Nell'interesse di : Parte_1
“Chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”. Nell'interesse di : CP_1
“Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate.”. Nell'interesse di Controparte_2
“Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio RAC 700249/2016 pendente davanti al Tribunale di Cagliari (dott. ) con integrale compensazione Per_1 delle spese legali ed estromissione dal presente giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il fratello esponendo quanto segue: CP_1
- e sono figli ed eredi di , Parte_1 CP_1 Persona_2 deceduto in data 6 febbraio 1988, e deceduta in Persona_3 data 9 gennaio 1991;
- costoro erano proprietari dell'immobile sito in Cagliari, via Rockfeller
n. 13, piano sesto, distinto in catasto al foglio A/23, particella 48, sub. 12 e del garage distinto al foglio A/23 particella 48 sub. 49 in virtù di atto di compravendita del 31 dicembre 1970;
- venuti a mancare i genitori, le parti in causa, divenute proprietarie dell'immobile in questione in ragione di ½ ciascuno, hanno diviso materialmente l'immobile in due porzioni;
- nella suddivisione, si è attribuito un vano in più rispetto CP_1 alla porzione a lui spettante, in relazione alla quale porzione l'attrice corrisponde imposte e tasse;
- nonostante i tentativi di addivenire a una soluzione concordata della questione, le parti non sono riuscire a trovare un accordo.
1.1. L'attrice ha quindi chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente sull'appartamento e sul garage sito in via Rockfeller n. 13, con assegnazione in suo favore della porzione di immobile già occupata e del vano occupato dal fratello e condanna di quest'ultimo alla corresponsione dei frutti e rimborso delle imposte corrisposte in misura eccedente rispetto alla quota ideale di sua spettanza.
2. Con comparsa depositata in data 8 aprile 2016 si è costituito in giudizio il quale ha replicato nei termini che seguono: CP_1
- alcuni mesi dopo il decesso della madre, le parti in causa di comune accordo avevano incaricato un architetto onde verificare la possibilità di frazionare l'immobile in due distinti appartamenti da destinare ad abitazione;
- in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'architetto aveva presentato un progetto che prevedeva la suddivisione in due appartamenti di metratura pressoché equivalente, ma con diversa esposizione, in quanto uno si affacciava sulla via Rockfeller, l'altro sul retro del palazzo, in piazza Pizzorno;
- al momento della scelta, il convenuto, per evitare discussioni, aveva consentito alla sorella di scegliere l'appartamento di maggior pregio, lato via Rockfeller, accontentandosi della porzione posta sul retro;
- da quel momento ciascuna parte ha eseguito lavori di ristrutturazione e miglioramenti sulla porzione prescelta;
- dopo alcuni anni, il convenuto a sue spese ha chiuso uno dei due balconi al fine di recuperare ulteriori metri quadri coperti;
- da ormai più di vent'anni gli appartamenti costituiscono la casa di abitazione delle parti;
- il convenuto pertanto ha usucapito l'appartamento occupato in via esclusiva.
2.1. Su queste premesse il convenuto ha chiesto, in via principale, la dichiarazione dell'intervenuta usucapione della porzione di immobile occupata in via esclusiva, in via subordinata, ha aderito alla domanda di divisione, mediante assegnazione della porzione in questione.
3. Con sentenza n. 1909/2017, su richiesta delle parti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto.
4. Con ordinanza 12 giugno 2017 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore pignoratizio.
5. Con comparsa depositata in data 20 ottobre 2017 si è costituita in giudizio la quale ha dichiarato di vantare un credito Controparte_2 nei confronti del convenuto di 115.763,99 euro, in relazione al CP_3 quale ha dichiarato di aver intrapreso una procedura esecutiva avente ad oggetto la quota di ½ dell'immobile per cui è causa. All'udienza del 18 aprile 2019 il creditore intervenuto ha dichiarato di non avere più interesse alla partecipazione al presente giudizio, avendo rinunciato al pignoramento nella procedura esecutiva 521/2015. 6. In corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima dell'immobile, alla verifica in ordine alla sua comoda divisibilità e alla regolarità urbanistica.
7. Le parti, preso atto degli esiti della c.t.u., nell'ambito della quale è stato accertato che l'immobile presenta diverse irregolarità urbanistiche non sanate e che la suddivisione operata dalle parti è insuscettibile di acquisire l'agibilità, dopo numerosi rinvii per trattative hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
8. Poiché le parti hanno manifestato di non avere più alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, come dalle stesse richiesto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite anche in ragione della natura del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA cessata la materia del contendere;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Cagliari, 11 agosto 2024 IL GIUDICE dott.ssa Monica Mascia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 700249/2016, promossa da
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, viale Diaz n. 106, presso lo studio dell'avvocato Lerina Patrizia Lacava, che la rappresenta in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione;
attrice contro
( ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari, via Roma n. 69, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Sedda, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e con la chiamata in causa di
) elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 in Cagliari, via Sonnino n. 216, presso lo studio dell'avvocato Rita Branca, che la rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
intervenuto conclusioni Nell'interesse di : Parte_1
“Chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”. Nell'interesse di : CP_1
“Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con spese compensate.”. Nell'interesse di Controparte_2
“Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio RAC 700249/2016 pendente davanti al Tribunale di Cagliari (dott. ) con integrale compensazione Per_1 delle spese legali ed estromissione dal presente giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il fratello esponendo quanto segue: CP_1
- e sono figli ed eredi di , Parte_1 CP_1 Persona_2 deceduto in data 6 febbraio 1988, e deceduta in Persona_3 data 9 gennaio 1991;
- costoro erano proprietari dell'immobile sito in Cagliari, via Rockfeller
n. 13, piano sesto, distinto in catasto al foglio A/23, particella 48, sub. 12 e del garage distinto al foglio A/23 particella 48 sub. 49 in virtù di atto di compravendita del 31 dicembre 1970;
- venuti a mancare i genitori, le parti in causa, divenute proprietarie dell'immobile in questione in ragione di ½ ciascuno, hanno diviso materialmente l'immobile in due porzioni;
- nella suddivisione, si è attribuito un vano in più rispetto CP_1 alla porzione a lui spettante, in relazione alla quale porzione l'attrice corrisponde imposte e tasse;
- nonostante i tentativi di addivenire a una soluzione concordata della questione, le parti non sono riuscire a trovare un accordo.
1.1. L'attrice ha quindi chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente sull'appartamento e sul garage sito in via Rockfeller n. 13, con assegnazione in suo favore della porzione di immobile già occupata e del vano occupato dal fratello e condanna di quest'ultimo alla corresponsione dei frutti e rimborso delle imposte corrisposte in misura eccedente rispetto alla quota ideale di sua spettanza.
2. Con comparsa depositata in data 8 aprile 2016 si è costituito in giudizio il quale ha replicato nei termini che seguono: CP_1
- alcuni mesi dopo il decesso della madre, le parti in causa di comune accordo avevano incaricato un architetto onde verificare la possibilità di frazionare l'immobile in due distinti appartamenti da destinare ad abitazione;
- in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'architetto aveva presentato un progetto che prevedeva la suddivisione in due appartamenti di metratura pressoché equivalente, ma con diversa esposizione, in quanto uno si affacciava sulla via Rockfeller, l'altro sul retro del palazzo, in piazza Pizzorno;
- al momento della scelta, il convenuto, per evitare discussioni, aveva consentito alla sorella di scegliere l'appartamento di maggior pregio, lato via Rockfeller, accontentandosi della porzione posta sul retro;
- da quel momento ciascuna parte ha eseguito lavori di ristrutturazione e miglioramenti sulla porzione prescelta;
- dopo alcuni anni, il convenuto a sue spese ha chiuso uno dei due balconi al fine di recuperare ulteriori metri quadri coperti;
- da ormai più di vent'anni gli appartamenti costituiscono la casa di abitazione delle parti;
- il convenuto pertanto ha usucapito l'appartamento occupato in via esclusiva.
2.1. Su queste premesse il convenuto ha chiesto, in via principale, la dichiarazione dell'intervenuta usucapione della porzione di immobile occupata in via esclusiva, in via subordinata, ha aderito alla domanda di divisione, mediante assegnazione della porzione in questione.
3. Con sentenza n. 1909/2017, su richiesta delle parti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto.
4. Con ordinanza 12 giugno 2017 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore pignoratizio.
5. Con comparsa depositata in data 20 ottobre 2017 si è costituita in giudizio la quale ha dichiarato di vantare un credito Controparte_2 nei confronti del convenuto di 115.763,99 euro, in relazione al CP_3 quale ha dichiarato di aver intrapreso una procedura esecutiva avente ad oggetto la quota di ½ dell'immobile per cui è causa. All'udienza del 18 aprile 2019 il creditore intervenuto ha dichiarato di non avere più interesse alla partecipazione al presente giudizio, avendo rinunciato al pignoramento nella procedura esecutiva 521/2015. 6. In corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima dell'immobile, alla verifica in ordine alla sua comoda divisibilità e alla regolarità urbanistica.
7. Le parti, preso atto degli esiti della c.t.u., nell'ambito della quale è stato accertato che l'immobile presenta diverse irregolarità urbanistiche non sanate e che la suddivisione operata dalle parti è insuscettibile di acquisire l'agibilità, dopo numerosi rinvii per trattative hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
8. Poiché le parti hanno manifestato di non avere più alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, come dalle stesse richiesto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite anche in ragione della natura del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA cessata la materia del contendere;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Cagliari, 11 agosto 2024 IL GIUDICE dott.ssa Monica Mascia