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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Marialuisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 29.01.1932 e residente in Reggio Calabria Viale Traversa Soccorso, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava del Foro di Patti (c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria Via Gebbione n.
9-G, PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Catanzaro ID (CZ) loc. Controparte_1 Controparte_2
Germaneto, V.le Europa 35, C.F. e p. iva , in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco
Mortelliti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._3 in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1902/17 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
21.12.2017, depositata in pari data, nel giudizio iscritto al n. R.G. 4338/13 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate
1 telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed a conclusioni rassegnate.
In specie, parte appellante precisava chiedendo alla Corte di voler: “IN VIA PRINCIPALE 1)
Riformare e/o revocare la sentenza 1902/17 emessa il 21.12.2017 dal Tribunale di Reggio
Calabria nella causa iscritta al n. 4338/13 R.G., depositata in Cancelleria il 21.12.2017, 2)
Con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato essendovi ammissione al patrocinio a spese dello Stato. IN VIA ISTRUTTORIA Ove
l'Ecc.ma Corte dovesse riconsiderare la CTU già espletata si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU con spese esclusivamente a carico di parte convenuta.”.
Per parte appellata concludeva, invece, riportandosi a tutti gli scritti difensivi ed alle rassegnate conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti di causa, in relazione alla ricostruzione del processo si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , proprietaria del fondo Parte_1 sito in Reggio Calabria località Gallina Croce Valanidi censito al foglio di mappa n. 27 particella n. 554, giusto atto di divisione in notar rep. N. 50973 raccolta n. 10443 Persona_1 registrato a Reggio Calabria il 10. 08. 1973 prodotto in allegato al fascicolo di parte, conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la al fine di sentirla condannare Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali causati sul terreno di sua proprietà durante l'esecuzione da parte della convenuta dei lavori per la realizzazione della condotta forzata dell'impianto idrico del Menta, avendo i dipendenti della stessa provocato la rottura dell'impianto idrico del fondo, così causando la perdita di n. 30 piante di bergamotto, n. 4 piante d'ulivo e un albero di mandorlo.
Come specificato in successive memorie ex art. 183 c.p.c., a causa della condotta della convenuta e della rottura delle canaline di irrigazione preesistenti che servivano ad addurre acqua a tutte le piante del fondo, l'attrice assumeva di aver perso la produzione per gli anni
2009 e 2010 e subito l'ammaloramento delle piane ivi esistenti.
Precisava che, essendo stata effettuata una perizia tecnica con il tecnico della convenuta, in data
22.03.2011 la a mezzo della propria compagnia assicurativa Controparte_1 [...] aveva inviato assegno di €. 6.000,00, somma accettata a titolo di acconto. CP_3
Formulava, quindi, domanda di risarcimento del maggior danno pari alla somma necessaria a ripiantare e far tornare a frutto gli alberi danneggiati.
Chiedeva, quindi, volersi condannare la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti
2 essendo stata causata “la definitiva perdita di n. 30 piante di bergamotto del valore variabile da €. 2.500,00 ad €. 3.000,00 cadauna, di n. 4 piante di ulivo del valore di circa €. 2.000,00 cadauno e di un albero di mandorlo del valore da €. 500,00 ad €. 2.000,00. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Si costituiva la convenuta per eccepire: - l'intervenuto risarcimento transattivo dei danni come da somma corrisposta dalla compagnia di assicurazioni per il rischio ( ), che a CP_3 seguito di stima effettuata da “un proprio perito di fiducia” aveva proceduto alla loro quantificazione e liquidato la somma complessiva di € 6.000,00; - che era, quindi, intervenuto accordo definitivo con la compagnia di assicurazioni;
- che la aveva anche CP_1 provveduto a risarcire in forma specifica il danno ripristinando l'impianto idrico già esistente sul fondo espropriato;
- che nessun ulteriore danno era stato provato ed era dovuto e non era stata fornita prova del nesso di causalità tra l'azione di realizzazione dell'impianto idrico e l'evento dannoso denunciato;
- che i lavori erano stati eseguiti da diversa ditta.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “rigettare, in toto, le domande attoree, in quanto destituite di fondamento alcuno sia in fatto che in diritto;
per l'effetto, escludere la sussistenza di qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo alla società riconoscere la CP_1 responsabilità per i fatti in narrativa della compagnia di e Controparte_5 dall'impresa ATI Restuccia V./Valori Scarl, per tutte le ragioni sopra espresse;
condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari”.
Costituito il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice di primo grado ammetteva CTU.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva decisa a seguito di deposito di note e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale così disponeva: “
1. Dichiara la responsabilità della convenuta .
2. Condanna la al CP_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'attrice di €. 6.356,00 da detrarre l'importo già incassato, oltre rivalutazioni ed interessi dal giugno 2015 data di redazione della relazione di stima C.T.U.
3. Compensa 2/3 degli onorari di causa tra parte attrice e e condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento del restante 1/3 degli onorari che si liquida in €. 600,00 oltre €.
458,00 per contributo unificato, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. Le spese di
C.T.U. sono definitivamente poste a carico della parte soccombente”.
In parte motiva, dopo aver riconosciuto la responsabilità risarcitoria della parte convenuta ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado riportava le conclusioni della C.T.U. non conformandosi
3 alle stesse nella parte in cui si operava un rinvio a diversa perizia di parte, non riconoscendo danni ulteriori rispetto a quelli accertati dal consulente d'ufficio.
Avverso la indicata sentenza proponeva gravame parte attrice in primo grado nella parte in cui si è affermato che “La relazione del C.T.U. corredata da foto, non è condivisibile per la parte che rinvia ai danni computati nella perizia di parte convenuta”, così riconoscendosi una somma inferiore a titolo di danni, ritenendola affetta da nullità in quanto extra petita, per non essere stato quanto sostenuto dal Giudice chiesto da controparte, ed avendo in tal modo disatteso le conclusioni del CTU che, invece, aveva valutato i danni in €. 6.356,00 IVA inclusa, “oltre quelli già computati nella perizia di parte convenuta”, chiedendo la condanna alla somma indicata senza alcuno scorporo.
Censurava, inoltre, la parte della sentenza relativa alla operata parziale compensazione delle spese legali, chiedendone la riforma.
Chiedeva, quindi, alla Corte di voler: “1) Riformare e/o revocare la sentenza 1902/17 emessa il 21.12.2017 dal Tribunale di Reggio Calabria nella causa iscritta al n. 4338/13 R.G., depositata in Cancelleria il 21.12.2017, 2) Con condanna alle spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato essendovi ammissione al patrocinio a spese dello Stato. IN VIA ISTRUTTORIA Ove l'Ecc.ma Corte dovesse riconsiderare la CTU già espletata si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU con spese esclusivamente a carico di parte convenuta”.
Parte appellante rilevava di essere stata ammessa dal locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituiva l'appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto, CP_1 eccependo la inammissibilità dell'impugnazione per genericità degli assunti, la sua infondatezza per inesistenza della invocata nullità, attesa la mancata violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c. e la mancanza di vizio per extra-petizione, l'infondatezza nel merito riportando diversi passaggi della CTU.
Precisava, infatti, che il giudicante non si era discostato dal contenuto dell'elaborato peritale, ma solo dall'inciso in ultima parte indicato, che in più parti il consulente aveva quantificato il danno complessivo nella misura indicata in sentenza e che era stata fornita motivazione del decisum.
Contestava anche il motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese rilevando che la stessa era dipesa dal “notevole divario tra l'importo del tutto ingiustificatamente chiesto da controparte (€ 84.000,00) e il reale valore accertato dei danni subiti (€ 6.356,00, in gran parte già pagati dalla ”. CP_1
4 Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
b. confermare in Parte_1 ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
c. condannare l'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
d. in
[...] via istruttoria, rigettare ogni istanza formulata da controparte in quanto superflua e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza depositata il 15.02.2021 il Collegio, in diversa composizione, rigettava la richiesta di rinnovazione della c.t.u. proposta da parte appellante ritenendo non apprezzarne la necessità.
Con ulteriore ordinanza del 13.09.2022, atteso che “con comunicazione PEC del COA di Reggio
Calabria, del 20.7.2022, acquisita agli atti di causa con provvedimento del Presidente della
Sezione civile del 21.7.2022, l'avv. Cuzzocrea Manuela (difensore della ) è stata CP_1 cancellata a sua richiesta dall' ”, veniva dichiarata l'interruzione del procedimento. Pt_2
Con atto ritualmente notificato, parte appellante riassumeva il giudizio rassegnando le medesime conclusioni e chiedendo di voler: “1) Riformare e/o revocare la sentenza 1902/17 emessa il 21.12.2017 dal Tribunale di Reggio Calabria nella causa iscritta al n. 4338/13 R.G.,
, depositata in Cancelleria il 21.12.2017. 2) Con condanna alle spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato essendovi ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, oltre a rinnovare l'istanza di ammissione della CTU.
Si costituiva la con diverso legale, Controparte_6 ribadendo le formulate eccezioni e difese e chiedendo alla Corte di voler: “Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , perché inammissibile ed infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
2. Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
3. Condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio;
4. In via istruttoria, rigettare ogni istanza formulata da controparte in quanto superflua e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.”
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita di essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5 In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta da parte appellata per violazione del “diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost.” attesa la genericità dell'atto di appello che “non consente oggettivamente di individuare in modo esatto quale sia il motivo di nullità della sentenza lamentato”.
L' eccezione investe la valutazione della sussistenza degli elementi ex art. 342 c.p.c., e va disattesa, in conformità ai principi consolidati in materia, attesa la presenza nell'atto della indicazione della parte della pronuncia censurata e del c.d. quantum appellatum, dei vizi rilevati e delle ragioni per le quali se ne chiede la riforma, così da confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice senza l'utilizzo di particolari formule (Cass. S.U. n. 36481 del 2022;
Cass. S.U. n. 27199 del 2017). Non si ravvedono ulteriori motivi di nullità ex art. 342 e segg c.p.c..
L'impugnazione in esame ha, quindi, il c.d. contenuto minimo e indefettibile dell'atto di appello e parte appellante, se pur sinteticamente, ha posto questo giudice in condizione di comprendere con sufficiente chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
A dimostrazione ulteriore della infondatezza della mancanza oggettiva di individuare i motivi di censura, parte appellata ha ampiamente dedotto in relazione agli stessi, chiedendone il rigetto.
Nel merito, l'appello è infondato.
Si rileva, in primis, l'inesatta qualificazione giuridica della questione dedotta in giudizio, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. né una nullità per extrapetizione nella parte in cui giudice di prime cure avrebbe disatteso “il giudizio del CTU solo perché lo stesso non fa riferimento alla perizia di parte che viene ritenuta come semplice allegazione di parte convenuta, considerata quale semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio”, come dedotto da parte appellante.
Il Tribunale, infatti, non ha pronunciato oltre i limiti delle domande e delle eccezioni fatte valere dalle parti o su questioni estranee all'oggetto del contendere, né ciò è stato argomentato in atto di impugnazione, ma ha dedotto nei limiti della quantificazione del richiesto risarcimento del danno subito da parte attrice in primo grado, causato dalla controparte.
La questione, quindi, va inquadrata come eventuale difetto di motivazione o errato accertamento di fatto.
La consulenza d'ufficio, infatti, è volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, per cui, in ossequio al principio del libero convincimento, quest'ultimo può non condividerne le conclusioni o disattendere le risultanze della disposta CTU purché fornisca adeguata, congrua e logica
6 motivazione in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, attraverso una valutazione critica che risulti ancorata alle risultanze processuali, ed indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, o gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u..
Nell'ipotesi in esame il Tribunale ha chiaramente spiegato la ratio della propria decisione, tanto da riconoscere che <Il C.T.U. ha accertato la morte per disseccamento di circa 35 piante di
nel fondo rustico dell'attrice a causa del "protrarsi della mancanza di irrigazione Parte_3 nelle annate 2009 e 2010 e ha valutato in €. 6.356,00, IVA inclusa, i danni riscontrati nel terreno, "oltre quelli già computati nella perizia di parte convenuta>> discostandosene nell'ultima affermazione e specificandone il motivo.
In specie ha chiarito che <La relazione del C.T.U., corredata da foto, non è condivisibile per la parte che rinvia ai danni computati nella perizia di parte convenuta. La consulenza tecnica di parte, contenente stime e valutazioni non assunte in contraddittorio con le parti e, comunque, eseguite da un tecnico incaricato da una delle parti in causa, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Oltretutto, la consulenza di parte, piuttosto generica, appare come una duplicazione degli stessi danni valutati dall'ausiliare del giudice>>, così esponendo la ratio della statuizione.
Il principio di diritto espresso nella motivazione trova piena condivisione, è riconosciuto da pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha pacificamente qualificato la perizia di parte in termini di mero scritto difensivo, nonostante la natura tecnica della stessa e a prescindere dalla parte (interessata o contraria) da cui questa è effettuata, qualificandola come
“allegazione difensiva a contenuto tecnico”, e non attribuendo alla stessa alcun valore probatorio.
Quanto indicato non muta nonostante il richiamo effettuato dal CTU nella pate relativa alla mancata produzione per le annate 2009 e 2010, mancando ogni indicazione di intervenuto diverso accertamento e verifica e non essendo stata fornita alcuna prova in merito dalla parte alla quale incombeva l'onere probatorio.
Rimane, invece, preclusa a questo giudice la valutazione della fondatezza della motivazione indicata nella parte in cui si rileva la genericità dello scritto e la sostanziale duplicazione dei danni per analogia della quantificazione operata, non essendo stato prodotto l'indicato elaborato peritale, contenuto nel fascicolo di primo grado di parte appellata e non allegato nel presente grado.
7 In merito, la Cassazioni a Sezioni Unite in sent. del 8 febbraio 2013, n. 3033, ribadendo quanto già affermato nel 2005, ha precisato che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di impugnazione, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, producendo i documenti richiamati nell'atto di gravame, o anche facendone specifica istanza e richiamo analitico nei propri scritti (Sez. Unite 16/02/2023, n.
4835), attività tutte mancate nel caso in esame, subendo egli, altrimenti, le conseguenze della mancata produzione.
Per le motivazioni indicate, ribadendo e confermando quanto già disposto dalla Corte in precedente ordinanza, non si ritiene doversi procedere a rinnovazione della CTU, mancandone la necessità, attese le valutazioni contenute nella sentenza impugnata, la mancanza di prova in relazione ad ulteriori danni, la mancanza di concreti rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante.
Infondato è anche il motivo di impugnazione relativo alla intervenuta compensazione per 2/3 delle spese di lite del primo grado, posta a carico di parte convenuta nella residua quota di 1/3,
a fronte della richiesta di una integrale liquidazione, avendo il giudice di prime cure giustificato la decisione in considerazione del parziale accoglimento della domanda, in misura nettamente inferiore rispetto a quanto domandato.
Ed invero, mentre in atto di citazione si faceva riferimento a “30 piante di bergamotto del valore variabile da €. 2.500,00 ad €. 3.000,00 cadauna, di n. 4 piante di ulivo del valore di circa €.
2.000,00 cadauno e di un albero di mandorlo del valore da €. 500,00 ad €. 2.000,00”, per un valore complessivo minimo di € 83.500,00 circa, il danno veniva quantificato nella minore somma pari ad 6.356,00, somma alla quale veniva detratto l'acconto ricevuto di € 6.000,00
(comprensiva del danno alle 35 piante di bergamotto ed alla mancata produttività nei cinque anni successivi), così sussistendo un giustificato motivo atto a legittimare la compensazione delle spese tra le parti.
Si rigetta, infine la domanda condanna al pagamento delle spese di lite anche del primo grado formulata da parte appellata poiché non essendo stato proposto specifico appello sul punto.
Per i motivi suindicati, la Corte rigetta integralmente l'appello con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in
8 rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (€ 6.000,00 pari alle somme non riconosciute) nella misura, corrispondente ai medi tariffari ad esclusione della fase di trattazione che si liquida al minimo in considerazione dell'attività svolta, di complessive € 4.888,00 di cui
€ 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed €
1.911,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1902/17 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 21.12.2017, depositata in pari data, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- rigetta l'eccezione di inammissibilità e la richiesta di condanna alle spese del primo grado formulate da parte appellata;
3-condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 4.888,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 04.02.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Marialuisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 29.01.1932 e residente in Reggio Calabria Viale Traversa Soccorso, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava del Foro di Patti (c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria Via Gebbione n.
9-G, PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Catanzaro ID (CZ) loc. Controparte_1 Controparte_2
Germaneto, V.le Europa 35, C.F. e p. iva , in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco
Mortelliti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._3 in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1902/17 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
21.12.2017, depositata in pari data, nel giudizio iscritto al n. R.G. 4338/13 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate
1 telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed a conclusioni rassegnate.
In specie, parte appellante precisava chiedendo alla Corte di voler: “IN VIA PRINCIPALE 1)
Riformare e/o revocare la sentenza 1902/17 emessa il 21.12.2017 dal Tribunale di Reggio
Calabria nella causa iscritta al n. 4338/13 R.G., depositata in Cancelleria il 21.12.2017, 2)
Con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato essendovi ammissione al patrocinio a spese dello Stato. IN VIA ISTRUTTORIA Ove
l'Ecc.ma Corte dovesse riconsiderare la CTU già espletata si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU con spese esclusivamente a carico di parte convenuta.”.
Per parte appellata concludeva, invece, riportandosi a tutti gli scritti difensivi ed alle rassegnate conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti di causa, in relazione alla ricostruzione del processo si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , proprietaria del fondo Parte_1 sito in Reggio Calabria località Gallina Croce Valanidi censito al foglio di mappa n. 27 particella n. 554, giusto atto di divisione in notar rep. N. 50973 raccolta n. 10443 Persona_1 registrato a Reggio Calabria il 10. 08. 1973 prodotto in allegato al fascicolo di parte, conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la al fine di sentirla condannare Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali causati sul terreno di sua proprietà durante l'esecuzione da parte della convenuta dei lavori per la realizzazione della condotta forzata dell'impianto idrico del Menta, avendo i dipendenti della stessa provocato la rottura dell'impianto idrico del fondo, così causando la perdita di n. 30 piante di bergamotto, n. 4 piante d'ulivo e un albero di mandorlo.
Come specificato in successive memorie ex art. 183 c.p.c., a causa della condotta della convenuta e della rottura delle canaline di irrigazione preesistenti che servivano ad addurre acqua a tutte le piante del fondo, l'attrice assumeva di aver perso la produzione per gli anni
2009 e 2010 e subito l'ammaloramento delle piane ivi esistenti.
Precisava che, essendo stata effettuata una perizia tecnica con il tecnico della convenuta, in data
22.03.2011 la a mezzo della propria compagnia assicurativa Controparte_1 [...] aveva inviato assegno di €. 6.000,00, somma accettata a titolo di acconto. CP_3
Formulava, quindi, domanda di risarcimento del maggior danno pari alla somma necessaria a ripiantare e far tornare a frutto gli alberi danneggiati.
Chiedeva, quindi, volersi condannare la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti
2 essendo stata causata “la definitiva perdita di n. 30 piante di bergamotto del valore variabile da €. 2.500,00 ad €. 3.000,00 cadauna, di n. 4 piante di ulivo del valore di circa €. 2.000,00 cadauno e di un albero di mandorlo del valore da €. 500,00 ad €. 2.000,00. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Si costituiva la convenuta per eccepire: - l'intervenuto risarcimento transattivo dei danni come da somma corrisposta dalla compagnia di assicurazioni per il rischio ( ), che a CP_3 seguito di stima effettuata da “un proprio perito di fiducia” aveva proceduto alla loro quantificazione e liquidato la somma complessiva di € 6.000,00; - che era, quindi, intervenuto accordo definitivo con la compagnia di assicurazioni;
- che la aveva anche CP_1 provveduto a risarcire in forma specifica il danno ripristinando l'impianto idrico già esistente sul fondo espropriato;
- che nessun ulteriore danno era stato provato ed era dovuto e non era stata fornita prova del nesso di causalità tra l'azione di realizzazione dell'impianto idrico e l'evento dannoso denunciato;
- che i lavori erano stati eseguiti da diversa ditta.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “rigettare, in toto, le domande attoree, in quanto destituite di fondamento alcuno sia in fatto che in diritto;
per l'effetto, escludere la sussistenza di qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo alla società riconoscere la CP_1 responsabilità per i fatti in narrativa della compagnia di e Controparte_5 dall'impresa ATI Restuccia V./Valori Scarl, per tutte le ragioni sopra espresse;
condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari”.
Costituito il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice di primo grado ammetteva CTU.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva decisa a seguito di deposito di note e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale così disponeva: “
1. Dichiara la responsabilità della convenuta .
2. Condanna la al CP_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'attrice di €. 6.356,00 da detrarre l'importo già incassato, oltre rivalutazioni ed interessi dal giugno 2015 data di redazione della relazione di stima C.T.U.
3. Compensa 2/3 degli onorari di causa tra parte attrice e e condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento del restante 1/3 degli onorari che si liquida in €. 600,00 oltre €.
458,00 per contributo unificato, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. Le spese di
C.T.U. sono definitivamente poste a carico della parte soccombente”.
In parte motiva, dopo aver riconosciuto la responsabilità risarcitoria della parte convenuta ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado riportava le conclusioni della C.T.U. non conformandosi
3 alle stesse nella parte in cui si operava un rinvio a diversa perizia di parte, non riconoscendo danni ulteriori rispetto a quelli accertati dal consulente d'ufficio.
Avverso la indicata sentenza proponeva gravame parte attrice in primo grado nella parte in cui si è affermato che “La relazione del C.T.U. corredata da foto, non è condivisibile per la parte che rinvia ai danni computati nella perizia di parte convenuta”, così riconoscendosi una somma inferiore a titolo di danni, ritenendola affetta da nullità in quanto extra petita, per non essere stato quanto sostenuto dal Giudice chiesto da controparte, ed avendo in tal modo disatteso le conclusioni del CTU che, invece, aveva valutato i danni in €. 6.356,00 IVA inclusa, “oltre quelli già computati nella perizia di parte convenuta”, chiedendo la condanna alla somma indicata senza alcuno scorporo.
Censurava, inoltre, la parte della sentenza relativa alla operata parziale compensazione delle spese legali, chiedendone la riforma.
Chiedeva, quindi, alla Corte di voler: “1) Riformare e/o revocare la sentenza 1902/17 emessa il 21.12.2017 dal Tribunale di Reggio Calabria nella causa iscritta al n. 4338/13 R.G., depositata in Cancelleria il 21.12.2017, 2) Con condanna alle spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato essendovi ammissione al patrocinio a spese dello Stato. IN VIA ISTRUTTORIA Ove l'Ecc.ma Corte dovesse riconsiderare la CTU già espletata si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU con spese esclusivamente a carico di parte convenuta”.
Parte appellante rilevava di essere stata ammessa dal locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituiva l'appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto, CP_1 eccependo la inammissibilità dell'impugnazione per genericità degli assunti, la sua infondatezza per inesistenza della invocata nullità, attesa la mancata violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c. e la mancanza di vizio per extra-petizione, l'infondatezza nel merito riportando diversi passaggi della CTU.
Precisava, infatti, che il giudicante non si era discostato dal contenuto dell'elaborato peritale, ma solo dall'inciso in ultima parte indicato, che in più parti il consulente aveva quantificato il danno complessivo nella misura indicata in sentenza e che era stata fornita motivazione del decisum.
Contestava anche il motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese rilevando che la stessa era dipesa dal “notevole divario tra l'importo del tutto ingiustificatamente chiesto da controparte (€ 84.000,00) e il reale valore accertato dei danni subiti (€ 6.356,00, in gran parte già pagati dalla ”. CP_1
4 Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
b. confermare in Parte_1 ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
c. condannare l'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
d. in
[...] via istruttoria, rigettare ogni istanza formulata da controparte in quanto superflua e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza depositata il 15.02.2021 il Collegio, in diversa composizione, rigettava la richiesta di rinnovazione della c.t.u. proposta da parte appellante ritenendo non apprezzarne la necessità.
Con ulteriore ordinanza del 13.09.2022, atteso che “con comunicazione PEC del COA di Reggio
Calabria, del 20.7.2022, acquisita agli atti di causa con provvedimento del Presidente della
Sezione civile del 21.7.2022, l'avv. Cuzzocrea Manuela (difensore della ) è stata CP_1 cancellata a sua richiesta dall' ”, veniva dichiarata l'interruzione del procedimento. Pt_2
Con atto ritualmente notificato, parte appellante riassumeva il giudizio rassegnando le medesime conclusioni e chiedendo di voler: “1) Riformare e/o revocare la sentenza 1902/17 emessa il 21.12.2017 dal Tribunale di Reggio Calabria nella causa iscritta al n. 4338/13 R.G.,
, depositata in Cancelleria il 21.12.2017. 2) Con condanna alle spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato essendovi ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, oltre a rinnovare l'istanza di ammissione della CTU.
Si costituiva la con diverso legale, Controparte_6 ribadendo le formulate eccezioni e difese e chiedendo alla Corte di voler: “Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , perché inammissibile ed infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
2. Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
3. Condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio;
4. In via istruttoria, rigettare ogni istanza formulata da controparte in quanto superflua e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.”
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita di essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5 In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta da parte appellata per violazione del “diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost.” attesa la genericità dell'atto di appello che “non consente oggettivamente di individuare in modo esatto quale sia il motivo di nullità della sentenza lamentato”.
L' eccezione investe la valutazione della sussistenza degli elementi ex art. 342 c.p.c., e va disattesa, in conformità ai principi consolidati in materia, attesa la presenza nell'atto della indicazione della parte della pronuncia censurata e del c.d. quantum appellatum, dei vizi rilevati e delle ragioni per le quali se ne chiede la riforma, così da confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice senza l'utilizzo di particolari formule (Cass. S.U. n. 36481 del 2022;
Cass. S.U. n. 27199 del 2017). Non si ravvedono ulteriori motivi di nullità ex art. 342 e segg c.p.c..
L'impugnazione in esame ha, quindi, il c.d. contenuto minimo e indefettibile dell'atto di appello e parte appellante, se pur sinteticamente, ha posto questo giudice in condizione di comprendere con sufficiente chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
A dimostrazione ulteriore della infondatezza della mancanza oggettiva di individuare i motivi di censura, parte appellata ha ampiamente dedotto in relazione agli stessi, chiedendone il rigetto.
Nel merito, l'appello è infondato.
Si rileva, in primis, l'inesatta qualificazione giuridica della questione dedotta in giudizio, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. né una nullità per extrapetizione nella parte in cui giudice di prime cure avrebbe disatteso “il giudizio del CTU solo perché lo stesso non fa riferimento alla perizia di parte che viene ritenuta come semplice allegazione di parte convenuta, considerata quale semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio”, come dedotto da parte appellante.
Il Tribunale, infatti, non ha pronunciato oltre i limiti delle domande e delle eccezioni fatte valere dalle parti o su questioni estranee all'oggetto del contendere, né ciò è stato argomentato in atto di impugnazione, ma ha dedotto nei limiti della quantificazione del richiesto risarcimento del danno subito da parte attrice in primo grado, causato dalla controparte.
La questione, quindi, va inquadrata come eventuale difetto di motivazione o errato accertamento di fatto.
La consulenza d'ufficio, infatti, è volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, per cui, in ossequio al principio del libero convincimento, quest'ultimo può non condividerne le conclusioni o disattendere le risultanze della disposta CTU purché fornisca adeguata, congrua e logica
6 motivazione in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, attraverso una valutazione critica che risulti ancorata alle risultanze processuali, ed indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, o gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u..
Nell'ipotesi in esame il Tribunale ha chiaramente spiegato la ratio della propria decisione, tanto da riconoscere che <Il C.T.U. ha accertato la morte per disseccamento di circa 35 piante di
nel fondo rustico dell'attrice a causa del "protrarsi della mancanza di irrigazione Parte_3 nelle annate 2009 e 2010 e ha valutato in €. 6.356,00, IVA inclusa, i danni riscontrati nel terreno, "oltre quelli già computati nella perizia di parte convenuta>> discostandosene nell'ultima affermazione e specificandone il motivo.
In specie ha chiarito che <La relazione del C.T.U., corredata da foto, non è condivisibile per la parte che rinvia ai danni computati nella perizia di parte convenuta. La consulenza tecnica di parte, contenente stime e valutazioni non assunte in contraddittorio con le parti e, comunque, eseguite da un tecnico incaricato da una delle parti in causa, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Oltretutto, la consulenza di parte, piuttosto generica, appare come una duplicazione degli stessi danni valutati dall'ausiliare del giudice>>, così esponendo la ratio della statuizione.
Il principio di diritto espresso nella motivazione trova piena condivisione, è riconosciuto da pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha pacificamente qualificato la perizia di parte in termini di mero scritto difensivo, nonostante la natura tecnica della stessa e a prescindere dalla parte (interessata o contraria) da cui questa è effettuata, qualificandola come
“allegazione difensiva a contenuto tecnico”, e non attribuendo alla stessa alcun valore probatorio.
Quanto indicato non muta nonostante il richiamo effettuato dal CTU nella pate relativa alla mancata produzione per le annate 2009 e 2010, mancando ogni indicazione di intervenuto diverso accertamento e verifica e non essendo stata fornita alcuna prova in merito dalla parte alla quale incombeva l'onere probatorio.
Rimane, invece, preclusa a questo giudice la valutazione della fondatezza della motivazione indicata nella parte in cui si rileva la genericità dello scritto e la sostanziale duplicazione dei danni per analogia della quantificazione operata, non essendo stato prodotto l'indicato elaborato peritale, contenuto nel fascicolo di primo grado di parte appellata e non allegato nel presente grado.
7 In merito, la Cassazioni a Sezioni Unite in sent. del 8 febbraio 2013, n. 3033, ribadendo quanto già affermato nel 2005, ha precisato che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di impugnazione, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, producendo i documenti richiamati nell'atto di gravame, o anche facendone specifica istanza e richiamo analitico nei propri scritti (Sez. Unite 16/02/2023, n.
4835), attività tutte mancate nel caso in esame, subendo egli, altrimenti, le conseguenze della mancata produzione.
Per le motivazioni indicate, ribadendo e confermando quanto già disposto dalla Corte in precedente ordinanza, non si ritiene doversi procedere a rinnovazione della CTU, mancandone la necessità, attese le valutazioni contenute nella sentenza impugnata, la mancanza di prova in relazione ad ulteriori danni, la mancanza di concreti rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante.
Infondato è anche il motivo di impugnazione relativo alla intervenuta compensazione per 2/3 delle spese di lite del primo grado, posta a carico di parte convenuta nella residua quota di 1/3,
a fronte della richiesta di una integrale liquidazione, avendo il giudice di prime cure giustificato la decisione in considerazione del parziale accoglimento della domanda, in misura nettamente inferiore rispetto a quanto domandato.
Ed invero, mentre in atto di citazione si faceva riferimento a “30 piante di bergamotto del valore variabile da €. 2.500,00 ad €. 3.000,00 cadauna, di n. 4 piante di ulivo del valore di circa €.
2.000,00 cadauno e di un albero di mandorlo del valore da €. 500,00 ad €. 2.000,00”, per un valore complessivo minimo di € 83.500,00 circa, il danno veniva quantificato nella minore somma pari ad 6.356,00, somma alla quale veniva detratto l'acconto ricevuto di € 6.000,00
(comprensiva del danno alle 35 piante di bergamotto ed alla mancata produttività nei cinque anni successivi), così sussistendo un giustificato motivo atto a legittimare la compensazione delle spese tra le parti.
Si rigetta, infine la domanda condanna al pagamento delle spese di lite anche del primo grado formulata da parte appellata poiché non essendo stato proposto specifico appello sul punto.
Per i motivi suindicati, la Corte rigetta integralmente l'appello con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in
8 rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (€ 6.000,00 pari alle somme non riconosciute) nella misura, corrispondente ai medi tariffari ad esclusione della fase di trattazione che si liquida al minimo in considerazione dell'attività svolta, di complessive € 4.888,00 di cui
€ 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed €
1.911,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1902/17 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 21.12.2017, depositata in pari data, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- rigetta l'eccezione di inammissibilità e la richiesta di condanna alle spese del primo grado formulate da parte appellata;
3-condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 4.888,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 04.02.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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