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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1800/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dei difensori avv. AN RI, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
AN RI e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 maggio 2023, ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 ottenere l'accertamento del proprio diritto ad un maggior indennizzo, a seguito di aggravamento delle menomazioni derivanti da malattia professionale (“lesione del tendine sovraspinato”), per la quale l'Istituto aveva riconosciuto un danno biologico del 6 percento, successivamente confermato nella stessa misura all'esito della procedura di revisione attivata su domanda del ricorrente in data 7 febbraio
2022.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di rendita per danno biologico complessivo pari al 28 percento, ottenuto conglobando il danno derivante dalla suddetta patologia con quello di altre preesistenze e ha domandato al Tribunale una valutazione unitaria dei postumi che tenga conto del dedotto aggravamento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Deve innanzitutto darsi atto che è documentato – e non forma nemmeno oggetto di contestazione – il fatto che il ricorrente è titolare di una rendita commisurata ad un danno biologico stimato dall' nella misura del 28 percento (per “lesione del tendine sovraspinato trattata CP_1
pagina 1 di 3 chirurgicamente, deficit funzionale spalla destra 6%; epicondilite bilaterale 5%; ipoacusia n.s. bilat.
7%; esiti di ernia discale L4-L5 trattata con nucleoplastica laser percut. 12%”), a far data dal 14 marzo 2020 (cfr. allegato 1 al ricorso).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 27 novembre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da
“esiti di rottura del sovra spinato destro già sottoposto ad intervento di re inserzione al trochite omerale con mezzi di sintesi in situ e recidiva con rottura a tutto spessore del terzo medio anteriore”
(pag. 5 della relazione) e ha precisato che “è stato possibile accertare un aggravamento della patologia dedotta in causa e direttamente correlabile al pregresso infortunio sofferto in occasione di lavoro nel
2019”.
A proposito dell'origine professionale dell'aggravamento, il c.t.u. è stato chiaro nel replicare alle osservazioni del consulente tecnico dell' secondo il quale sarebbe “assai poco probabile” che il CP_1 peggioramento dello stato di salute di sia addebitabile “a fatti lavorativi”, posto che Parte_1
l'assicurato avrebbe cessato ogni attività lavorativa nel maggio 2020.
In risposta, l'ausiliario ha precisato che l'aggravamento non risale nella sua dimensione fattuale alla data della domanda di revisione (del 2022) ma è retrodatabile già al 5 ottobre 2020, data dell'esame
“RMN” (prodotto in atti) che rivela il quadro deteriorato, a distanza di appena cinque mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.
L'ausiliario ha infine stimato il danno biologico nella misura del 9 percento, in conseguenza del suddetto aggravamento (codici 227 e 224 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000).
La valutazione unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto del danno già globalmente indennizzato dall' e dell'aggravamento, conduce a un danno biologico complessivo CP_1 nella misura del 32 percento, a far data dalla domanda amministrativa di revisione del 7 febbraio 2022.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 32 percento, con decorrenza di legge a far data dalla domanda amministrativa del 7 febbraio 2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, CP_1 rapportata al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 febbraio 2022, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo. pagina 2 di 3 3.1. In ragione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla CP_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,00 e gli euro 26.000,01
(tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in CP_1 causa).
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno Parte_1 biologico stimato nella misura complessiva del 32 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa di revisione del 7 febbraio 2022;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata al danno CP_1 biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 febbraio 2022, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in CP_1 separato decreto.
Cagliari, 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1800/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dei difensori avv. AN RI, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
AN RI e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 maggio 2023, ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 ottenere l'accertamento del proprio diritto ad un maggior indennizzo, a seguito di aggravamento delle menomazioni derivanti da malattia professionale (“lesione del tendine sovraspinato”), per la quale l'Istituto aveva riconosciuto un danno biologico del 6 percento, successivamente confermato nella stessa misura all'esito della procedura di revisione attivata su domanda del ricorrente in data 7 febbraio
2022.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di rendita per danno biologico complessivo pari al 28 percento, ottenuto conglobando il danno derivante dalla suddetta patologia con quello di altre preesistenze e ha domandato al Tribunale una valutazione unitaria dei postumi che tenga conto del dedotto aggravamento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Deve innanzitutto darsi atto che è documentato – e non forma nemmeno oggetto di contestazione – il fatto che il ricorrente è titolare di una rendita commisurata ad un danno biologico stimato dall' nella misura del 28 percento (per “lesione del tendine sovraspinato trattata CP_1
pagina 1 di 3 chirurgicamente, deficit funzionale spalla destra 6%; epicondilite bilaterale 5%; ipoacusia n.s. bilat.
7%; esiti di ernia discale L4-L5 trattata con nucleoplastica laser percut. 12%”), a far data dal 14 marzo 2020 (cfr. allegato 1 al ricorso).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 27 novembre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da
“esiti di rottura del sovra spinato destro già sottoposto ad intervento di re inserzione al trochite omerale con mezzi di sintesi in situ e recidiva con rottura a tutto spessore del terzo medio anteriore”
(pag. 5 della relazione) e ha precisato che “è stato possibile accertare un aggravamento della patologia dedotta in causa e direttamente correlabile al pregresso infortunio sofferto in occasione di lavoro nel
2019”.
A proposito dell'origine professionale dell'aggravamento, il c.t.u. è stato chiaro nel replicare alle osservazioni del consulente tecnico dell' secondo il quale sarebbe “assai poco probabile” che il CP_1 peggioramento dello stato di salute di sia addebitabile “a fatti lavorativi”, posto che Parte_1
l'assicurato avrebbe cessato ogni attività lavorativa nel maggio 2020.
In risposta, l'ausiliario ha precisato che l'aggravamento non risale nella sua dimensione fattuale alla data della domanda di revisione (del 2022) ma è retrodatabile già al 5 ottobre 2020, data dell'esame
“RMN” (prodotto in atti) che rivela il quadro deteriorato, a distanza di appena cinque mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.
L'ausiliario ha infine stimato il danno biologico nella misura del 9 percento, in conseguenza del suddetto aggravamento (codici 227 e 224 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000).
La valutazione unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto del danno già globalmente indennizzato dall' e dell'aggravamento, conduce a un danno biologico complessivo CP_1 nella misura del 32 percento, a far data dalla domanda amministrativa di revisione del 7 febbraio 2022.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 32 percento, con decorrenza di legge a far data dalla domanda amministrativa del 7 febbraio 2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, CP_1 rapportata al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 febbraio 2022, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo. pagina 2 di 3 3.1. In ragione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla CP_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,00 e gli euro 26.000,01
(tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in CP_1 causa).
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno Parte_1 biologico stimato nella misura complessiva del 32 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa di revisione del 7 febbraio 2022;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata al danno CP_1 biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 febbraio 2022, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto eventualmente già erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in CP_1 separato decreto.
Cagliari, 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3