Decreto presidenziale 14 ottobre 2024
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 14/07/2025, n. 13874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13874 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13874/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10003 del 2024, proposto da CA BR, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione esaminatrice del concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
di IS EC, NN MA ON e NI MA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno 2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Lecce, per la presenza di un quesito nel suo questionario prova, nonché a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Lecce, per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova, nonché a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- dell’avviso in data 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. _dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di Lecce;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di Lecce, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno 2024, nella parte in cui è stato attribuito all’odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesitio errato e/o fuorviante;
- dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 24,375 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 31, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 31, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Magistrale a Ciclo Unico/Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno 2024, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione
- del comma 11, dell’art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento” per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;
nonché per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Lecce (Codice Concorso PA);
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio ottenuto all’esito della prova scritta e del punteggio per titoli dell'odierna parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Lecce, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, avente ad oggetto la graduatoria finale del concorso in epigrafe indicato, la ricorrente contesta le determinazioni assunte dall’Amministrazione in sede di correzione della prova scritta e di valutazione dei titoli di merito, censurando altresì in parte qua il bando.
2. In particolare, la ricorrente si duole:
- dell’ambigua formulazione del quesito n. 31, che conterrebbe due risposte esatte, con conseguente richiesta di assegnazione di 0,75 punti e di contestuale eliminazione della decurtazione di - 0,375;
- della mancata assegnazione di due punti ulteriori per la laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, da considerarsi titolo superiore rispetto alla laurea triennale;
- dell’illegittimità dell’art. 6, comma 3, lett. a), del bando, nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l’accesso laddove sia conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, con conseguente richiesta di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021;
- della mancata pubblicazione della graduatoria finale comprensiva di tutti i candidati idonei.
3. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito in rito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
5. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, nonché della Presidenza del Consiglio, conformemente all’orientamento assunto da questa Sezione con riferimento al concorso in oggetto, secondo il quale “ Merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all’iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio ” (sent. n. 14185/24).
6. Nel merito il ricorso è infondato, anche alla luce delle pronunce di questa Sezione sul concorso in esame, ivi citate con valore di precedente conforme ex art. 74 c.p.a.
In particolare:
- è infondata la doglianza relativa all’ambiguità del quesito n. 31, avente il seguente tenore: “ Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii.? 1) La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata (risposta data dal ricorrente) ; 2) La potestà di polizia dei giudici; 3) L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati ” (risposta ritenuta corretta dalla commissione). In sintesi, ad avviso della ricorrente, la risposta prescelta dalla commissione sarebbe erronea, in quanto l’art. 13 in questione prevede un’eccezione (lo svolgimento del servizio militare) a tale esenzione. L’assunto non è condivisibile, giacché la risposta ritenuta corretta dalla commissione si riferisce, all’evidenza, esclusivamente alla materia disciplinata dall’art. 13 dell’ordinamento giudiziario (l’esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati) e non a tutte le regole, ordinarie o derogatorie, applicabili alla fattispecie, come reso palese dalla totale sovrapponibilità della risposta sub c) con la rubrica dell’art. 13 (“ Esenzione da uffici e servizi pubblici ). Inoltre, una risposta incompleta non è per ciò solo inesatta, laddove comunque congruente con il dato normativo. Da ultimo, non si può non osservare come, in questo caso, sia esclusa del tutto ogni possibilità di disorientamento del candidato, atteso che le altre risposte risultano del tutto avulse dalla previsione dell’art. 13 (cfr. TAR Lazio, IV ter , sent. nn. 16353/24, 16088/24 e 16208/24);
- è parimenti infondato il motivo di censura relativo all’omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello utilizzato per l’accesso al concorso, non potendo il titolo in questione, dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo “ulteriore” valutabile ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall’articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. ex multis , TAR Lazio, IV ter , sent. nn. 3325, 3372 e 3546 del 2024);
- quanto alla dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, giova evidenziare che la possibilità, sancita dal legislatore, di prevedere l’aumento fino al doppio del punteggio previsto per il voto di laurea, in caso di conseguimento del titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l’accesso dei candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso; la previsione mira infatti a consentire ai neo laureati, peraltro sulla base di un criterio meritocratico rapportato al voto di laurea, di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto, medio tempore, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi che i laureati nel settennio antecedente il concorso potrebbero non avere avuto il tempo di conseguire; tanto al fine di avvicinare le chances competitive dei neolaureati a quelle di quanti abbiano terminato il proprio percorso universitario in epoca più risalente ed in tal modo assicurare che anche i più giovani, pur avendo, per evidenti ragioni di età, un curriculum formativo meno completo, possano accedere nei ruoli della Pubblica Amministrazione;
- è infine infondato il motivo di ricorso con cui si censura la mancata pubblicazione della graduatoria di tutti gli idonei, atteso che la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori, è conforme all’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.
7. In conclusione, in ricorso va respinto, stante l’infondatezza delle censure proposte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo rigetta.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO