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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7012/2023 promossa da:
FT S.R.L. (C.F. e P.I. 09312870968), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Alberti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Legnano (MI), via Pietro Toselli n. 38 (pec: silvia.alberti@milano.pecavvocati.it); contro
BERTI PIATTAFORME AEREE S.R.L. (P.I. e C.F. 02920010960), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Cazzaniga ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Sovico (MB), Via
Lombardia n° 5/A (pec: paola.cazzaniga@monza.pecavvocati.it).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte opponente, “In via preliminare: - accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, concedere termine per l'esperimento della condizione di procedibilità e, nel caso di sua mancata proposizione, dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata da RT TT AE S.r.l. e, pertanto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 – R.G. N. 4355/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 07.07.2023, pubblicato in data 10.07.2023 e notificato all'opponente tramite posta elettronica certificata in data 20.07.2023; Nel merito: In via principale: - per le indicate
pagina 1 di 8 ragioni in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che nessuna ulteriore somma è dovuta da Ft S.r.l. a
RT TT AE S.r.l. e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 – R.G. N. 4355/2023 emesso dal Tribunale di
Monza in data 07.07.2023, pubblicato in data 10.07.2023 e notificato all'opponente tramite posta elettronica certificata in data 20.07.2023; In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, per le indicate ragioni in fatto ed in diritto, rideterminare la somma dovuta da Ft S.r.l. a RT TT AE S.r.l. in quella diversa e minore somma che sarà accertata in corso di causa, come corrispettivo residuo per il noleggio di piattaforme nei cantieri di Milano, Via Ulisse Dini e Solaro, Piazza Grandi e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 – R.G. N.
4355/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 07.07.2023, pubblicato in data 10.07.2023 e notificato all'opponente tramite posta elettronica certificata in data 20.07.2023; In via istruttoria:…” parte opposta, “IN VIA PRELIMINARE: -RESPINGERE l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.L.gsl n.28/2010 in quanto la materia oggetto di giudizio non rientra tra quelle enunciate tassativamente dal legislatore nell'art. 5
D.Lgsl del n. 28/2010 e successive modifiche e per le quali debba essere esperita mediazione obbligatoria. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di disporre mediazione, chiede assegnarsi all'opposta idoneo termine per l'attivazione della procedura. IN VIA
PRINCIPALE: -RESPINGERE l'opposizione al Decreto Ingiuntivo proposta da FT S.R.L. perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n.
2136/2023 R.G.N. 4355/2023 emesso dal Tribunale di Monza in persona della Dott. M. Ciccone in data 07.07.2023 e pubblicato in data 10.07.2023, confermandone l'esecutività già dichiarata in via provvisoria con provvedimento del 04.06.2024, ovvero in ogni caso CONDANNARE FT S.R.L. al pagamento, in favore dell'opposta BERTI PIATTAFORME AEREE S.R.L. della somma di € 18.523,44
o, in subordine di quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e legali dal dovuto al saldo e con il favore delle spese di lite sia del giudizio monitorio
(liquidate dalla Dott. Ciccone e pari a € 830,00 per compensi e € 145,50 per esborsi oltre IVA CPA) che della presente causa di opposizione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione, Ft srl ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2136/2023 emesso da questo Tribunale in data 07/10.07.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di RT TT AE srl, la complessiva somma di € 18.523,44 oltre accessori di legge, quale corrispettivo per il noleggio dei beni, meglio precisati con le fatture sottese all'ingiunzione (fatt. n. 1320/22, a titolo di saldo, per la residua somma di € 2.412,39; n.
1646/22 per l'importo di € 8.454,60; n.1949/22 per l'importo di € 4.035,15 e n. 2297/2022 per l'importo di € 3.621,30, cfr. doc. 9,10,11 e 12 ric. mon.).
In particolare, Ft srl, a fondamento dell'opposizione, ha anzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
e, nel merito, ha contestato il credito ingiunto, senza però negare il rapporto commerciale allora in essere tra le parti. In breve, l'opponente, genericamente disconosciuta e contestata la documentazione allegata dall'opposta a conferma della consegna dei beni, ha negato il noleggio di due dei quattro mezzi (e precisamente dei mezzi “JLG 660 SJ e Pagliero 340 TJ”); ha, poi, contestato
“l'effettiva durata del noleggio dei macchinari così come indicata nelle fatture azionate”; ed, infine, ha sostenuto di aver “già correttamente adempiuto alla propria obbligazione versando come corrispettivo per i noleggi la somma pari ad € 30.206,14” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita in giudizio l'opposta che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
Con ordinanza riservata, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Poi, la causa è stata istruita, sulla base delle istanze formulate solo da parte da parte opposta, con l'escussione dei testimoni PP ZI e TE SE.
Dopodichè, la causa è stata rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc, previa assegnazione alle parti di un termine per eventuali note conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda articolata da parte opponente.
Infatti, con il presente giudizio e con il ricorso monitorio, parte opposta ha chiesto di condannare parte opponente ad adempiere ai due contratti di noleggio stipulati tra le parti e riferiti ai mezzi “JLG800AJ” e “Pagliero MX 20” (più precisamente di condannare la stessa opponente al pagamento dei canoni di noleggio, comprensivi della quota di copertura pagina 3 di 8 assicurativa e del servizio di trasporto, cfr. contratti allegati doc.1 e 2). Ed è noto che il contratto di noleggio non rientra tra le fattispecie elencante dall'art. 5 del D.Lvo n. 28/2010.
Venendo al merito del giudizio, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, avendo dimostrato sia che tra le parti erano in essere i contratti di noleggio, aventi per oggetto i beni individuati con le fatture sottese all'ingiunzione, che l'adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti;
invece, parte opponente non ha fornito elementi a dimostrazione dei motivi di opposizione ed utili a provare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante (art. 1218 cc).
Ciò detto, va rimarcato che la domanda monitoria ha per oggetto il pagamento dei canoni di noleggio riferiti (soltanto) ai mezzi “JLG800AJ” e “Pagliero MX 20”; le fatture in esame, infatti, non riguardano i diversi mezzi “JLG 660 SJ e Pagliero 340 TJ”, di cui parte opponente ha negato (soltanto, con il presente giudizio) il noleggio.
A fondamento di detta domanda di pagamento, l'opposta ha allegato, anzitutto, il contratto di noleggio relativo al mezzo “JLG800AJ”, nonché la dichiarazione di ritiro ed il documento di trasporto (doc.1, doc. 1 e 2 monitorio). Inoltre, l'opposta ha depositato anche il contratto di noleggio relativo al mezzo “Pagliero MX 20” e la dichiarazione di ritiro dello stesso (doc. 2, doc. 5 fasc. monitorio). Tutti i citati documenti risultano essere stati sottoscritti da parte opponente. Peraltro, la consegna di detti mezzi, nei giorni indicati nei documenti di trasporto/di ritiro, è stata contestata soltanto genericamente da parte opponente, la quale nulla ha allegato a confutazione di dette produzioni.
L'opposta ha, poi, ricostruito, nella narrazione degli atti, il rapporto commerciale in essere tra le parti e ha depositato le fatture sottese alla domanda monitoria (n. 1320 del 30.04.2022 di €
9.197,58, doc.9; n. 1646 del 31.05.2022 di € 8.454,60, doc. 10; n 1949 del 30.06.2022 di € 4.035,15, doc.11; e n. 2297 del 26.07.2022 di € 3.621,30, doc. 12) e quelle citate con il ricorso monitorio (n.
pagina 4 di 8 188 del 31.01.2022 di € 2.698,64, doc.6; n. 530 del 28.02.2022 di € 9.974,72, doc. 7; n. 922 del
31.03.2022 di € 10.747,58, doc. 8).
La stessa RT TT AE srl ha poi allegato lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti (doc.3 opposta). Ed è noto che, in assenza di disconoscimento, dette comunicazioni e.mail formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, ex art. 2712 cc (Cass. ord.n.
25131/2024).
In particolare, tale corrispondenza consta, da un lato, di tre comunicazioni, inviate da parte opposta a parte opponente, di sollecito al pagamento delle fatture n. “530-922-1320-1646-
1949” (che riguardano, anche i mezzi “JLG 660 SJ” e “Pagliero 340 TJ”, di cui l'opponente ha negato con il presente giudizio il noleggio) ed alla restituzione della “piattaforma” noleggiata.
E, di contro, di due comunicazioni di risposta inviate dall'opponente, con le quali quest'ultima non soltanto ha omesso di contestare le citate fatture (all'epoca tutte non ancora onorate), ma ha anche riconosciuto sia l'esistenza del debito maturato in riferimento a dette fatture, sia la permanenza (alla data delle comunicazioni), presso il suo cantiere, di uno dei mezzi noleggiati (cfr. e.mail 12.07.22 e 13.07.2022 spedite dalla stessa opponente, nella persona di Fabrizio AL, doc.3 parte opposta).
Del resto, l'accettazione delle fatture ed il riconoscimento del relativo debito da parte dell'opponente, sono confermati anche dal fatto, pacifico in giudizio, che l'opponente stessa ha corrisposto, in favore dell'opposta, la somma di € 30.206,14 (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3 e doc.13 opposta).
A riguardo, si precisa che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011)” (in questo senso cfr. Cass. n.3581/2024)
Né rileva la circostanza riferita (ma non dimostrata) da parte opponente secondo cui i pagamenti eseguiti (rispettivamente: in data 18.03.2022, per l'importo di € 2.698.64; in data
24.10.2022, per l'importo di € 11.507,50; in data 24.10.2022, per l'importo di € 11.507,50; - nel mese di dicembre 2022 per l'importo di € 8.000; nel mese di gennaio 2022, per l'importo di €
8.000) siano stati “unilateralmente” imputati da parte opposta all'“asserito noleggio dei pagina 5 di 8 macchinari JLG 660 SJ e Pagliero 340 TJ…infatti, tale pagamento è stato eseguito con una cambiarle e con assegni per i quali non è indicata alcuna causale” (pag. 9 memoria 21.01.2025), anziché al pagamento dei mezzi ““JLG800AJ” e “Pagliero MX 20”.
In vero, RT TT AE ha affermato di aver imputato i pagamenti in questione secondo il criterio cronologico: progressivamente, in considerazione delle scadenze delle fatture emesse in correlazione del rapporto in essere tra le parti (cfr. memoria 20 gennaio
2025).
E' poi noto che “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (in questo senso, tra le altre, cfr. Cass.n. 27247/23).
Del resto, le asserzioni di parte opponente, che ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale in merito ai mezzi “JLG 660” e “SJ Pagliero 340 TJ”, risultano non condivisibili, in quanto smentite dalle allegazioni in atti.
Si aggiunta che il contratto di noleggio, notoriamente, non necessita di alcuna particolare forma.
Inoltre, l'opponente, prima del presente giudizio, non ha contestato le prestazioni in questione: non in riferimento alle fatture n. 530 del 28.02.2022 e n. 922 del 31.03.2022, in merito alle quali si ribadisce quanto già precisato circa l'accettazione da parte dell'opponente delle fatture indicate con la corrispondenza allegata al doc. 3 di parte opposta;
e neppure in riferimento alla fattura n.188 del 31.01.2022 (doc. 7 opposta), la quale è stata saldata da parte opponente in data 18.03.2022 (doc. 13 opposta) e, in punto, non vi sono dubbi circa l'imputazione di detto pagamento, in quanto le fatture oggetto della domanda di ingiunzione
(ed alle quali l'opponente pretende di imputarne il pagamento) recano una data successiva;
peraltro, l'importo di detto pagamento coincide esattamente con il corrispettivo esposto dalla citata fattura e pari ad € 2.698.64. pagina 6 di 8 Ciò posto, e venendo all'ultima fattura (la n. 2297 del 26.07.2022 per l'importo di 3.621,30, doc.12) si precisa che essa riguarda il noleggio del mezzo “Pagliero MX 20” nei seguenti periodi: 01.07, dal 04.07 al 08.07, dal 11.07 al 15.07, dal 18.07 al 22.07. A riguardo, si ribadisce che, in riferimento a detto mezzo, l'opponente ha contestato soltanto la durata del noleggio.
Sennonchè, sempre sulla base delle già citate comunicazioni e.mail (doc. 3) ed in assenza di diversa evidenza probatoria, deve ritenersi dimostrata la presenza nel cantiere di Ft srl di detta “piattaforma” anche nel mese di luglio 2022.
D'altronde, quest'ultima nulla ha allegato a confutazione di detta circostanza. E, in risposta alle affermazione della stessa opponente, si osserva che i citati contratti di noleggio stabiliscono che “la durata … specificata in prima pagina del contratto è indicativa e viene tacitamente rinnovata sino a comunicazione scritta del cliente…” (doc. 1 e 2 opposta).
Ad ulteriore conferma della pretesa di parte opposta, depone anche la testimonianza resa da
ZI PP, la quale ha riferito di essere dipendente, dal 2002, di RT TT AE e di occuparsi di “amministrazione … fatturazione, rapporti con i clienti e solleciti per i pagamenti”.
La testimone ha, infatti, confermato di aver redatto le fatture relative alle prestazioni svolte in favore dell'opponente e di averne sollecitato il pagamento, precisando: “ho interloquito direttamente con il titolare signore AL e con un'altra persona dell'amministrazione di cui non ricordo il nome”. Per quel che rileva, la medesima testimone ha anche confermato l'impegno dell'opponente ad onorare le fatture, e, in particolare, lo scambio di corrispondenza tra le parti nei termini precisati con le comunicazioni allegate al doc.3 di parte opposta. Inoltre, in merito alla durata dei noleggi, la stessa ha precisato che: “Per elaborare le fatture inseriamo nel programma gestionale il contratto con una scadenza indicativa, che viene prorogata fino a comunicazione del cliente della restituzione del macchinario”, aggiungendo che “la comunicazione della restituzione per i due macchinari è avvenuta verbalmente e poi è seguita di fatto la loro restituzione” (cfr. verbale di causa).
Ciò posto, l'opposizione deve essere disattesa e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
pagina 7 di 8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 7012/2023, per le ragioni indicate in motivazione:
- Respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 emesso da questo Tribunale in data 07/10.07.2023;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7012/2023 promossa da:
FT S.R.L. (C.F. e P.I. 09312870968), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Alberti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Legnano (MI), via Pietro Toselli n. 38 (pec: silvia.alberti@milano.pecavvocati.it); contro
BERTI PIATTAFORME AEREE S.R.L. (P.I. e C.F. 02920010960), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Cazzaniga ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Sovico (MB), Via
Lombardia n° 5/A (pec: paola.cazzaniga@monza.pecavvocati.it).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte opponente, “In via preliminare: - accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, concedere termine per l'esperimento della condizione di procedibilità e, nel caso di sua mancata proposizione, dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata da RT TT AE S.r.l. e, pertanto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 – R.G. N. 4355/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 07.07.2023, pubblicato in data 10.07.2023 e notificato all'opponente tramite posta elettronica certificata in data 20.07.2023; Nel merito: In via principale: - per le indicate
pagina 1 di 8 ragioni in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che nessuna ulteriore somma è dovuta da Ft S.r.l. a
RT TT AE S.r.l. e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 – R.G. N. 4355/2023 emesso dal Tribunale di
Monza in data 07.07.2023, pubblicato in data 10.07.2023 e notificato all'opponente tramite posta elettronica certificata in data 20.07.2023; In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, per le indicate ragioni in fatto ed in diritto, rideterminare la somma dovuta da Ft S.r.l. a RT TT AE S.r.l. in quella diversa e minore somma che sarà accertata in corso di causa, come corrispettivo residuo per il noleggio di piattaforme nei cantieri di Milano, Via Ulisse Dini e Solaro, Piazza Grandi e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 – R.G. N.
4355/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 07.07.2023, pubblicato in data 10.07.2023 e notificato all'opponente tramite posta elettronica certificata in data 20.07.2023; In via istruttoria:…” parte opposta, “IN VIA PRELIMINARE: -RESPINGERE l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.L.gsl n.28/2010 in quanto la materia oggetto di giudizio non rientra tra quelle enunciate tassativamente dal legislatore nell'art. 5
D.Lgsl del n. 28/2010 e successive modifiche e per le quali debba essere esperita mediazione obbligatoria. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di disporre mediazione, chiede assegnarsi all'opposta idoneo termine per l'attivazione della procedura. IN VIA
PRINCIPALE: -RESPINGERE l'opposizione al Decreto Ingiuntivo proposta da FT S.R.L. perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n.
2136/2023 R.G.N. 4355/2023 emesso dal Tribunale di Monza in persona della Dott. M. Ciccone in data 07.07.2023 e pubblicato in data 10.07.2023, confermandone l'esecutività già dichiarata in via provvisoria con provvedimento del 04.06.2024, ovvero in ogni caso CONDANNARE FT S.R.L. al pagamento, in favore dell'opposta BERTI PIATTAFORME AEREE S.R.L. della somma di € 18.523,44
o, in subordine di quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e legali dal dovuto al saldo e con il favore delle spese di lite sia del giudizio monitorio
(liquidate dalla Dott. Ciccone e pari a € 830,00 per compensi e € 145,50 per esborsi oltre IVA CPA) che della presente causa di opposizione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione, Ft srl ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2136/2023 emesso da questo Tribunale in data 07/10.07.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di RT TT AE srl, la complessiva somma di € 18.523,44 oltre accessori di legge, quale corrispettivo per il noleggio dei beni, meglio precisati con le fatture sottese all'ingiunzione (fatt. n. 1320/22, a titolo di saldo, per la residua somma di € 2.412,39; n.
1646/22 per l'importo di € 8.454,60; n.1949/22 per l'importo di € 4.035,15 e n. 2297/2022 per l'importo di € 3.621,30, cfr. doc. 9,10,11 e 12 ric. mon.).
In particolare, Ft srl, a fondamento dell'opposizione, ha anzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
e, nel merito, ha contestato il credito ingiunto, senza però negare il rapporto commerciale allora in essere tra le parti. In breve, l'opponente, genericamente disconosciuta e contestata la documentazione allegata dall'opposta a conferma della consegna dei beni, ha negato il noleggio di due dei quattro mezzi (e precisamente dei mezzi “JLG 660 SJ e Pagliero 340 TJ”); ha, poi, contestato
“l'effettiva durata del noleggio dei macchinari così come indicata nelle fatture azionate”; ed, infine, ha sostenuto di aver “già correttamente adempiuto alla propria obbligazione versando come corrispettivo per i noleggi la somma pari ad € 30.206,14” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita in giudizio l'opposta che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
Con ordinanza riservata, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Poi, la causa è stata istruita, sulla base delle istanze formulate solo da parte da parte opposta, con l'escussione dei testimoni PP ZI e TE SE.
Dopodichè, la causa è stata rinviata per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc, previa assegnazione alle parti di un termine per eventuali note conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda articolata da parte opponente.
Infatti, con il presente giudizio e con il ricorso monitorio, parte opposta ha chiesto di condannare parte opponente ad adempiere ai due contratti di noleggio stipulati tra le parti e riferiti ai mezzi “JLG800AJ” e “Pagliero MX 20” (più precisamente di condannare la stessa opponente al pagamento dei canoni di noleggio, comprensivi della quota di copertura pagina 3 di 8 assicurativa e del servizio di trasporto, cfr. contratti allegati doc.1 e 2). Ed è noto che il contratto di noleggio non rientra tra le fattispecie elencante dall'art. 5 del D.Lvo n. 28/2010.
Venendo al merito del giudizio, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, avendo dimostrato sia che tra le parti erano in essere i contratti di noleggio, aventi per oggetto i beni individuati con le fatture sottese all'ingiunzione, che l'adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti;
invece, parte opponente non ha fornito elementi a dimostrazione dei motivi di opposizione ed utili a provare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante (art. 1218 cc).
Ciò detto, va rimarcato che la domanda monitoria ha per oggetto il pagamento dei canoni di noleggio riferiti (soltanto) ai mezzi “JLG800AJ” e “Pagliero MX 20”; le fatture in esame, infatti, non riguardano i diversi mezzi “JLG 660 SJ e Pagliero 340 TJ”, di cui parte opponente ha negato (soltanto, con il presente giudizio) il noleggio.
A fondamento di detta domanda di pagamento, l'opposta ha allegato, anzitutto, il contratto di noleggio relativo al mezzo “JLG800AJ”, nonché la dichiarazione di ritiro ed il documento di trasporto (doc.1, doc. 1 e 2 monitorio). Inoltre, l'opposta ha depositato anche il contratto di noleggio relativo al mezzo “Pagliero MX 20” e la dichiarazione di ritiro dello stesso (doc. 2, doc. 5 fasc. monitorio). Tutti i citati documenti risultano essere stati sottoscritti da parte opponente. Peraltro, la consegna di detti mezzi, nei giorni indicati nei documenti di trasporto/di ritiro, è stata contestata soltanto genericamente da parte opponente, la quale nulla ha allegato a confutazione di dette produzioni.
L'opposta ha, poi, ricostruito, nella narrazione degli atti, il rapporto commerciale in essere tra le parti e ha depositato le fatture sottese alla domanda monitoria (n. 1320 del 30.04.2022 di €
9.197,58, doc.9; n. 1646 del 31.05.2022 di € 8.454,60, doc. 10; n 1949 del 30.06.2022 di € 4.035,15, doc.11; e n. 2297 del 26.07.2022 di € 3.621,30, doc. 12) e quelle citate con il ricorso monitorio (n.
pagina 4 di 8 188 del 31.01.2022 di € 2.698,64, doc.6; n. 530 del 28.02.2022 di € 9.974,72, doc. 7; n. 922 del
31.03.2022 di € 10.747,58, doc. 8).
La stessa RT TT AE srl ha poi allegato lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti (doc.3 opposta). Ed è noto che, in assenza di disconoscimento, dette comunicazioni e.mail formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, ex art. 2712 cc (Cass. ord.n.
25131/2024).
In particolare, tale corrispondenza consta, da un lato, di tre comunicazioni, inviate da parte opposta a parte opponente, di sollecito al pagamento delle fatture n. “530-922-1320-1646-
1949” (che riguardano, anche i mezzi “JLG 660 SJ” e “Pagliero 340 TJ”, di cui l'opponente ha negato con il presente giudizio il noleggio) ed alla restituzione della “piattaforma” noleggiata.
E, di contro, di due comunicazioni di risposta inviate dall'opponente, con le quali quest'ultima non soltanto ha omesso di contestare le citate fatture (all'epoca tutte non ancora onorate), ma ha anche riconosciuto sia l'esistenza del debito maturato in riferimento a dette fatture, sia la permanenza (alla data delle comunicazioni), presso il suo cantiere, di uno dei mezzi noleggiati (cfr. e.mail 12.07.22 e 13.07.2022 spedite dalla stessa opponente, nella persona di Fabrizio AL, doc.3 parte opposta).
Del resto, l'accettazione delle fatture ed il riconoscimento del relativo debito da parte dell'opponente, sono confermati anche dal fatto, pacifico in giudizio, che l'opponente stessa ha corrisposto, in favore dell'opposta, la somma di € 30.206,14 (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3 e doc.13 opposta).
A riguardo, si precisa che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011)” (in questo senso cfr. Cass. n.3581/2024)
Né rileva la circostanza riferita (ma non dimostrata) da parte opponente secondo cui i pagamenti eseguiti (rispettivamente: in data 18.03.2022, per l'importo di € 2.698.64; in data
24.10.2022, per l'importo di € 11.507,50; in data 24.10.2022, per l'importo di € 11.507,50; - nel mese di dicembre 2022 per l'importo di € 8.000; nel mese di gennaio 2022, per l'importo di €
8.000) siano stati “unilateralmente” imputati da parte opposta all'“asserito noleggio dei pagina 5 di 8 macchinari JLG 660 SJ e Pagliero 340 TJ…infatti, tale pagamento è stato eseguito con una cambiarle e con assegni per i quali non è indicata alcuna causale” (pag. 9 memoria 21.01.2025), anziché al pagamento dei mezzi ““JLG800AJ” e “Pagliero MX 20”.
In vero, RT TT AE ha affermato di aver imputato i pagamenti in questione secondo il criterio cronologico: progressivamente, in considerazione delle scadenze delle fatture emesse in correlazione del rapporto in essere tra le parti (cfr. memoria 20 gennaio
2025).
E' poi noto che “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (in questo senso, tra le altre, cfr. Cass.n. 27247/23).
Del resto, le asserzioni di parte opponente, che ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale in merito ai mezzi “JLG 660” e “SJ Pagliero 340 TJ”, risultano non condivisibili, in quanto smentite dalle allegazioni in atti.
Si aggiunta che il contratto di noleggio, notoriamente, non necessita di alcuna particolare forma.
Inoltre, l'opponente, prima del presente giudizio, non ha contestato le prestazioni in questione: non in riferimento alle fatture n. 530 del 28.02.2022 e n. 922 del 31.03.2022, in merito alle quali si ribadisce quanto già precisato circa l'accettazione da parte dell'opponente delle fatture indicate con la corrispondenza allegata al doc. 3 di parte opposta;
e neppure in riferimento alla fattura n.188 del 31.01.2022 (doc. 7 opposta), la quale è stata saldata da parte opponente in data 18.03.2022 (doc. 13 opposta) e, in punto, non vi sono dubbi circa l'imputazione di detto pagamento, in quanto le fatture oggetto della domanda di ingiunzione
(ed alle quali l'opponente pretende di imputarne il pagamento) recano una data successiva;
peraltro, l'importo di detto pagamento coincide esattamente con il corrispettivo esposto dalla citata fattura e pari ad € 2.698.64. pagina 6 di 8 Ciò posto, e venendo all'ultima fattura (la n. 2297 del 26.07.2022 per l'importo di 3.621,30, doc.12) si precisa che essa riguarda il noleggio del mezzo “Pagliero MX 20” nei seguenti periodi: 01.07, dal 04.07 al 08.07, dal 11.07 al 15.07, dal 18.07 al 22.07. A riguardo, si ribadisce che, in riferimento a detto mezzo, l'opponente ha contestato soltanto la durata del noleggio.
Sennonchè, sempre sulla base delle già citate comunicazioni e.mail (doc. 3) ed in assenza di diversa evidenza probatoria, deve ritenersi dimostrata la presenza nel cantiere di Ft srl di detta “piattaforma” anche nel mese di luglio 2022.
D'altronde, quest'ultima nulla ha allegato a confutazione di detta circostanza. E, in risposta alle affermazione della stessa opponente, si osserva che i citati contratti di noleggio stabiliscono che “la durata … specificata in prima pagina del contratto è indicativa e viene tacitamente rinnovata sino a comunicazione scritta del cliente…” (doc. 1 e 2 opposta).
Ad ulteriore conferma della pretesa di parte opposta, depone anche la testimonianza resa da
ZI PP, la quale ha riferito di essere dipendente, dal 2002, di RT TT AE e di occuparsi di “amministrazione … fatturazione, rapporti con i clienti e solleciti per i pagamenti”.
La testimone ha, infatti, confermato di aver redatto le fatture relative alle prestazioni svolte in favore dell'opponente e di averne sollecitato il pagamento, precisando: “ho interloquito direttamente con il titolare signore AL e con un'altra persona dell'amministrazione di cui non ricordo il nome”. Per quel che rileva, la medesima testimone ha anche confermato l'impegno dell'opponente ad onorare le fatture, e, in particolare, lo scambio di corrispondenza tra le parti nei termini precisati con le comunicazioni allegate al doc.3 di parte opposta. Inoltre, in merito alla durata dei noleggi, la stessa ha precisato che: “Per elaborare le fatture inseriamo nel programma gestionale il contratto con una scadenza indicativa, che viene prorogata fino a comunicazione del cliente della restituzione del macchinario”, aggiungendo che “la comunicazione della restituzione per i due macchinari è avvenuta verbalmente e poi è seguita di fatto la loro restituzione” (cfr. verbale di causa).
Ciò posto, l'opposizione deve essere disattesa e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
pagina 7 di 8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 7012/2023, per le ragioni indicate in motivazione:
- Respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2136/2023 emesso da questo Tribunale in data 07/10.07.2023;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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